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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/11/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. 477/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. UM GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Irene COLLADET giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
477/2024 promosso con ricorso depositato in data 16/07/2024
da
(C.F. ) con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BURIGO ALICE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BURIGO ALICE
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. MIORIN LUCA e dell'avv. PATELLI ERO
( ) AZ ER TO CA, 90 C.F._3
31015 CONEGLIANO, elettivamente domiciliata in AZ CA
N. 90 CONEGLIANO presso il difensore avv. MIORIN LUCA
1 RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per scioglimento del matrimonio ai sensi
dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta del 5.9.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso proposto dall'attore, i coniugi hanno raggiunto un accordo ed hanno depositato una nota congiunta, ed hanno richiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto alle condizioni conformi ivi formulate;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale del figlio minore
(nato a [...] il [...]); Per_1
vista la dichiarazione dei ricorrenti, autenticata dai difensori;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
2 Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.12.1992 in
Comune di Belluno da
Parte_1
e
CP_1
trascritto al n. 35, parte I, anno 1992 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno alle seguenti condizioni:
1) conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore – con collocazione presso la madre – in modo da Per_1
consentire agli stessi l'esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente alla sua cura, istruzione ed educazione,
tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni di;
per le questioni di ordinaria Per_1
amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ciascuno nel periodo in cui avranno il figlio presso di sé;
2) assegna la casa coniugale, sita in Ponte nelle Alpi (BL), in fraz.
La Secca n. 14/C di proprietà del sig. e meglio Parte_1
identificata al N.C.E.U. al fg. 59, mapp. 166, sub. 5, cat. A/2, cl. 3,
vani 5,5, alla sig.ra (con un posto auto nella corte CP_1
comune per l'autovettura della stessa e con l'uso di 1/3 della
3 soffitta) in quanto rispondente all'interesse del figlio minore e pertanto solo fino a quando questi non sarà divenuto autonomo e indipendente;
3) il padre, tenuto conto dell'età di , potrà vedere e tenere Per_1
con sé il figlio tutte le volte che questi lo vorrà – compatibilmente con il desiderio e disponibilità di di trascorre del tempo Per_1
maggiore con il padre e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici – previa intesa con il padre e con la madre, e ciò anche oltre i giorni ed orari quivi indicati, ma al fine di meglio organizzare gli impegni dei coniugi e una serena gestione complessiva, il diritto di visita viene comunque così regolamentato:
- nei weekend il padre terrà con sé il figlio a fine Per_1
settimana alternati con la madre;
- nel corso della settimana il padre potrà tenere con sé Per_1
due pomeriggi, ovvero il martedì ed il giovedì fino alla mattina seguente, nella settimana in cui non starà con lui durante il weekend e il martedì ed il venerdì fino alla mattina seguente nella settimana in cui lo terrà con sé anche il weekend;
- durante le vacanze natalizie il padre lo terrà ad anni alterni dal 23
al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni il figlio trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì
dell'angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi
4 concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
con la facoltà per i coniugi di variare di comune accordo i suddetti periodi a seconda delle esigenze loro e del figlio, senza necessità
di ulteriori formalità;
4) pone in capo al sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_1
a titolo di mantenimento del figlio, entro il 27 di ogni mese, CP_1
un assegno complessivo di euro 270,00, somma soggetta a rivalutazione di anno in anno in base agli indici ISTAT a partire dal mese di settembre del 2026;
5) pone a carico del sig. il pagamento del 50% Parte_1
delle spese straordinarie sostenute per il figlio , da Per_1
intendersi quelle individuate e disciplinate dal Protocollo del
27.07.2021 adottato dal Tribunale di Belluno, che i genitori dovranno aver cura di comunicarsi reciprocamente alla fine di ciascun mese in modo da consentire la compensazione e, per l'eventuale parte residua, la rifusione pro quota entro i 10 giorni successivi dalla comunicazione;
6) il cane IA rimarrà affidato e mantenuto dalla sig.ra CP_1
[...]
7) prende atto che i sig.ri e hanno dichiarato di Parte_1 CP_1
essere economicamente autonomi ed indipendenti;
8) spese, competenze ed onorari di causa compensati tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione
5 della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 20/11/2025
6
Il presidente est.
UM ME
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. UM GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Irene COLLADET giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
477/2024 promosso con ricorso depositato in data 16/07/2024
da
(C.F. ) con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BURIGO ALICE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BURIGO ALICE
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. MIORIN LUCA e dell'avv. PATELLI ERO
( ) AZ ER TO CA, 90 C.F._3
31015 CONEGLIANO, elettivamente domiciliata in AZ CA
N. 90 CONEGLIANO presso il difensore avv. MIORIN LUCA
1 RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per scioglimento del matrimonio ai sensi
dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta del 5.9.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso proposto dall'attore, i coniugi hanno raggiunto un accordo ed hanno depositato una nota congiunta, ed hanno richiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto alle condizioni conformi ivi formulate;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale del figlio minore
(nato a [...] il [...]); Per_1
vista la dichiarazione dei ricorrenti, autenticata dai difensori;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
2 Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.12.1992 in
Comune di Belluno da
Parte_1
e
CP_1
trascritto al n. 35, parte I, anno 1992 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno alle seguenti condizioni:
1) conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore – con collocazione presso la madre – in modo da Per_1
consentire agli stessi l'esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente alla sua cura, istruzione ed educazione,
tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni di;
per le questioni di ordinaria Per_1
amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ciascuno nel periodo in cui avranno il figlio presso di sé;
2) assegna la casa coniugale, sita in Ponte nelle Alpi (BL), in fraz.
La Secca n. 14/C di proprietà del sig. e meglio Parte_1
identificata al N.C.E.U. al fg. 59, mapp. 166, sub. 5, cat. A/2, cl. 3,
vani 5,5, alla sig.ra (con un posto auto nella corte CP_1
comune per l'autovettura della stessa e con l'uso di 1/3 della
3 soffitta) in quanto rispondente all'interesse del figlio minore e pertanto solo fino a quando questi non sarà divenuto autonomo e indipendente;
3) il padre, tenuto conto dell'età di , potrà vedere e tenere Per_1
con sé il figlio tutte le volte che questi lo vorrà – compatibilmente con il desiderio e disponibilità di di trascorre del tempo Per_1
maggiore con il padre e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici – previa intesa con il padre e con la madre, e ciò anche oltre i giorni ed orari quivi indicati, ma al fine di meglio organizzare gli impegni dei coniugi e una serena gestione complessiva, il diritto di visita viene comunque così regolamentato:
- nei weekend il padre terrà con sé il figlio a fine Per_1
settimana alternati con la madre;
- nel corso della settimana il padre potrà tenere con sé Per_1
due pomeriggi, ovvero il martedì ed il giovedì fino alla mattina seguente, nella settimana in cui non starà con lui durante il weekend e il martedì ed il venerdì fino alla mattina seguente nella settimana in cui lo terrà con sé anche il weekend;
- durante le vacanze natalizie il padre lo terrà ad anni alterni dal 23
al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni il figlio trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì
dell'angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi
4 concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
con la facoltà per i coniugi di variare di comune accordo i suddetti periodi a seconda delle esigenze loro e del figlio, senza necessità
di ulteriori formalità;
4) pone in capo al sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_1
a titolo di mantenimento del figlio, entro il 27 di ogni mese, CP_1
un assegno complessivo di euro 270,00, somma soggetta a rivalutazione di anno in anno in base agli indici ISTAT a partire dal mese di settembre del 2026;
5) pone a carico del sig. il pagamento del 50% Parte_1
delle spese straordinarie sostenute per il figlio , da Per_1
intendersi quelle individuate e disciplinate dal Protocollo del
27.07.2021 adottato dal Tribunale di Belluno, che i genitori dovranno aver cura di comunicarsi reciprocamente alla fine di ciascun mese in modo da consentire la compensazione e, per l'eventuale parte residua, la rifusione pro quota entro i 10 giorni successivi dalla comunicazione;
6) il cane IA rimarrà affidato e mantenuto dalla sig.ra CP_1
[...]
7) prende atto che i sig.ri e hanno dichiarato di Parte_1 CP_1
essere economicamente autonomi ed indipendenti;
8) spese, competenze ed onorari di causa compensati tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione
5 della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 20/11/2025
6
Il presidente est.
UM ME