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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CO LUCIANO, Presidente
AN FR, Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 495/2022 depositato il 23/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceppaloni - Piazza Rossi 82014 Ceppaloni BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1028 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Ceppaloni (BN) in data 28.12.2021 faceva notificare a Ricorrente_1, residente in [...], l'avviso di accertamento nr. 1028 con il quale chiedeva il pagamento della somma di €. 288,00 per TASI anno d'imposta 2016.
Avverso l'avviso di accertamento in parola, e con l'assistenza del Dott. Difensore_1, produceva ricorso il contribuente che eccepiva:
il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato;
il difetto di legittimazione del funzionario comunale che lo ha redatto;
l'inesistenza giuridica della sua notificazione.
Concludeva per l'annullamento dell'accertamento con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Ceppaloni con il patrocinio dell' Avv. Nominativo_1 che impugnava il ricorso punto per punto e ne chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite.
Il giudizio veniva interrotto il 3.7.2024 allorquando la Corte prendeva atto del decesso del Dott. Nominativo_1, difensore del Comune.
Alla fissata nuova udienza la Corte decideva come da dispositivo in calce e sulla baze dei seguenti
MOTIVI
Va dichiarata la estinzione del giudizio a norma dell'art. 45 del D,Lgs 546/92
Il giudizio, infatti, interrotto in data 3.7.2024 con provvedimento prontamente comunicato alle parti in data
4.7.202, non veniva riassunto nei termini perentori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio a norma dell'art. 45 del D,Lgs 546/92
Il giudizio, infatti, interrotto in data 3.7.2024 con provvedimento prontamente comunicato alle parti in data
4.7.202, non veniva riassunto nei termini perentori di legge.
Si impone, pertanto, la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Nulla per le spese che restano a carico di chi le ha anticipate come previsto dal 2° comma dell'art. 45 del citato D,Lgs 546/92
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CO LUCIANO, Presidente
AN FR, Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 495/2022 depositato il 23/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceppaloni - Piazza Rossi 82014 Ceppaloni BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1028 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Ceppaloni (BN) in data 28.12.2021 faceva notificare a Ricorrente_1, residente in [...], l'avviso di accertamento nr. 1028 con il quale chiedeva il pagamento della somma di €. 288,00 per TASI anno d'imposta 2016.
Avverso l'avviso di accertamento in parola, e con l'assistenza del Dott. Difensore_1, produceva ricorso il contribuente che eccepiva:
il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato;
il difetto di legittimazione del funzionario comunale che lo ha redatto;
l'inesistenza giuridica della sua notificazione.
Concludeva per l'annullamento dell'accertamento con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Ceppaloni con il patrocinio dell' Avv. Nominativo_1 che impugnava il ricorso punto per punto e ne chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite.
Il giudizio veniva interrotto il 3.7.2024 allorquando la Corte prendeva atto del decesso del Dott. Nominativo_1, difensore del Comune.
Alla fissata nuova udienza la Corte decideva come da dispositivo in calce e sulla baze dei seguenti
MOTIVI
Va dichiarata la estinzione del giudizio a norma dell'art. 45 del D,Lgs 546/92
Il giudizio, infatti, interrotto in data 3.7.2024 con provvedimento prontamente comunicato alle parti in data
4.7.202, non veniva riassunto nei termini perentori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio a norma dell'art. 45 del D,Lgs 546/92
Il giudizio, infatti, interrotto in data 3.7.2024 con provvedimento prontamente comunicato alle parti in data
4.7.202, non veniva riassunto nei termini perentori di legge.
Si impone, pertanto, la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Nulla per le spese che restano a carico di chi le ha anticipate come previsto dal 2° comma dell'art. 45 del citato D,Lgs 546/92
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.