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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 620/2024 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 4.4.2024, vertente
TRA
, c.f. italiano Parte_1 C.F._1
, c.f. italiano ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Georg Kofler, del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliati presso il difensore, in Bolzano, via Cappuccini n. 8; appellanti principali/convenuti in primo grado
E
c.f. e p.i. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
PA UC, del Foro di Verona, elettivamente domiciliata presso il difensore, in
Verona, via Leoncino n. 16, appellata e appellante incidentale/attrice in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 27/2024, pubblicata il 5.1.2024 a definizione delle cause riunite n. 2456/2021 + 2486/2021
R.G. – in punto: pagamento della provvigione dovuta per l'attività di mediazione immobiliare – notificata in data 5 marzo 2024 unitamente all'ordinanza di correzione d'errore materiale n. 2478/2024 dell'1.3.2024;
1 causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 16.10.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante principale [ e Parte_1 [...]
]: Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa avversaria domanda ed eccezione reietta, in accoglimento del presente appello, per le ragioni esposte ed esponendi, in totale riforma dell'appellata sentenza n. 27/2024 del Tribunale di
Verona del 05-01-2024, pronunciata dal Giudice GOT dott. Carlo Favaro, accogliere le seguenti domande degli attori appellanti e Parte_1
, come già rassegnate nel giudizio di primo grado e qua Parte_2 riproposte come segue: in via pregiudiziale/preliminare: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità, ovvero l'improcedibilità, della domanda per carenza di giurisdizione del giudice italiano, indicando la giurisdizione del giudice straniero e cioè delle autorità giurisdizionali territorialmente competenti dello stato membro nel cui territorio sono domiciliati gli odierni attori appellanti e (si ritiene Pt_1 Pt_2 competente a decidere il per il sig. ed il Controparte_3 Pt_1 CP_4 per il sig. ; - accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza
[...] Pt_2 della domanda di per intervenuta transazione avente ad Controparte_1 oggetto la pretesa di controparte;
nel merito: - in via principale: rigettare tutte le domande, istanze e richieste formulate da nella comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta con appello incidentale del 20-06-2024, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e quindi rigettare integralmente l'appello incidentale proposto;
- sempre in via principale: rigettare tutte le domande proposte dall Controparte_1 nei confronti degli odierni attori appellanti e in quanto infondate
[...] Pt_1 Pt_2 in fatto ed in diritto per i motivi esposti ed esponendi, nonché per intervenuta transazione avente ad oggetto la pretesa di - in via Controparte_1 subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse comunque ritenere sussistenti i presupposti per il pagamento all di una somma di denaro a Controparte_1 titolo di provvigione per attività di mediazione svolta dalla stessa, ridurre detta provvigione alla misura ritenuta congrua ed equa. In ogni caso: - condannare
l'odierna convenuta appellata all'integrale rifusione di spese, Controparte_1 diritti, compensi ed onorari del doppio grado giudizio, oltre ad accessori, senza operare una compensazione alcuna. In via istruttoria: si rinnova l'istanza già formulata nella propria memoria ex articolo 183, comma 6, numero 3) del cod. proc. civ. di data 03-06-2022 depositata in primo grado, ovvero di voler, ai sensi
2 dell'articolo 210 cod. proc. civ., ordinare alla controparte di depositare una copia digitale integrale dei messaggi Whatsapp di cui al documento n. 6 di CP_1
oppure di ordinare alla controparte di esibire in giudizio detto documento
[...] in forma digitale. Riservate ulteriori deduzioni”; conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ : Controparte_1
“1) Rigettare l'appello proposto e da Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 27/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata il Parte_2
5 gennaio 2024 all'esito del procedimento R.G. n. 2456/2021 (riunito con il procedimento R.G. n. 2486/2021), notificata in data 5 marzo 2024 unitamente all'ordinanza di correzione d'errore materiale n. 2478/2024 del giorno 1 marzo 2024, per tutte le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare le statuizioni contenute nella pronuncia impugnata. 2) In via incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui è stato Parte_2 condannato a corrispondere ad la provvigione dovuta nella sola Controparte_1 misura del 2,5% determinata in via equitativa e, per l'effetto, condannare
[...]
a corrispondere ad in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella misura del 3% sul prezzo di compravendita dell'immobile di € 250.000,00. 3) In via ulteriormente incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui e Parte_1 [...] sono stati condannati in solido alla refusione delle spese di lite nei Parte_2 confronti di nella misura di € 5.000,00 oltre accessori di legge Controparte_1
e, per l'effetto, condannare e Parte_1 Parte_2 in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura di € 8.804,90
[...] oltre accessori di legge e rimborso delle anticipazioni sostenute in primo grado e quantificate in complessivi € 528,00; 4) in subordine rispetto alla conclusione sub 3), condannare e in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, alla refusione delle spese di lite in favore di in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, nella misura di € 6.600,10 oltre accessori di legge e rimborso delle anticipazioni sostenute in primo grado e quantificate in complessivi € 528,00. 5) In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, compenso d'avvocato e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
3 1. Il giudizio prende le mosse dall'iniziativa giudiziale assunta dalla società
(con sede in Garda – VR) nei confronti dei cittadini tedeschi Controparte_1
e per ottenere da costoro il Parte_1 Parte_2 pagamento della provvigione in tesi dovutale, ma mai pagatale, per l'attività di mediazione svolta in loro favore con riguardo all'unità immobiliare sita nel Comune di Torri del Benaco (VR), Frazione Albisano, Via delle Are n. 1, censita al NCEU di detto Comune, Foglio 8, Mappale 160, piano T-1, categoria A/3, classe 3, vani 5,5,
RCE 411,87, di proprietà del primo, a seguito e in dipendenza della quale attività venne stipulato tra le parti richieste (in data 3.8.2020) il contratto di compravendita immobiliare Rep. n. 13359, Racc. n. 9983, notaio dott. . Persona_1
2. Nello specifico, con due separati atti di citazione, entrambi dell'11.3.2021,
l'agenzia immobiliare attrice chiedeva:
A) nei confronti di : “1) Accertare e dichiarare il Parte_1 diritto alla provvigione sorto in capo a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte in narrativa, e, conseguentemente, condannare il sig. nato a [...]
CC (Germania) il 29.09.1967 e residente in [...]
Klosterwachtstrasse n. 45, c.f. italiano a corrispondere la C.F._1 somma di € 7.625,00, o la maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso di mora previsto dal D.L.gs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura n.
117/00 al saldo”;
B) nei confronti di : “1) Accertare e dichiarare il diritto alla Parte_2 provvigione sorto in capo a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte in narrativa, e, conseguentemente, condannare il sig. , nato a [...]_2
(Germania) il 15.07.1981, residente in [...]85134 Stammham (Germania), Hafnergasse
n. 11, codice fiscale italiano , a corrispondere la somma di € CodiceFiscale_3
7.500,00 oltre Iva, ovvero la maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla richiesta di pagamento al saldo effettivo”, deducendo, a fondamento delle proprie pretese:
i) che in data 10.8.2019 aveva ricevuto da uno Parte_1 specifico incarico di mediazione in esclusiva avente ad oggetto la ricerca di acquirenti interessati all'acquisto dell'unità immobiliare di sua proprietà sita in Comune di Torri del Benaco (VR), Frazione Albisano, Via delle Are n. 1, censita al NCEU di detto
Comune al Foglio 8, Mappale 160, piano T-1, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, RCE
4 411,87. In particolare, l'atto di conferimento dell'incarico prevedeva: a) che immobiliare si sarebbe impegnata a procurare al proprietario incaricante CP_1 proposte dirette alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita per sé,
e/o per persona o società da nominare, al prezzo di € 280.000,00 (punto 2); b) che l'incarico avrebbe avuto la durata di un anno a partire dalla data della sottoscrizione del 10.8.2019, e quindi fino al 10.8.2020 (punto 5); c) che il promittente venditore si impegnava a corrispondere a una provvigione pari al 2,5% Controparte_1
+ iva sul prezzo di effettivo realizzo, da versarsi per intero alla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita o, in assenza di questo, del rogito notarile (punto 6);
ii) che in adempimento dell'incarico ricevuto, si era Controparte_1 impegnata alla ricerca di un possibile acquirente, pubblicando annunci e locandine nella propria agenzia, nonché sul proprio sito internet, specificando che la provvigione dovuta all'agenzia in caso di favorevole conclusione dell'affare sarebbe stata del 3% del valore corrispettivo della vendita;
iii) che tra i soggetti interessati, nella piena vigenza dell'incarico, CP_1 identificava il sig. , il quale, presa visione dell'annuncio
[...] Parte_2 sul sito internet dell'agenzia, la contattava via e-mail in data 16.5.2020, informandola che era interessato ad effettuare un sopralluogo dell'unità abitativa e che avrebbe soggiornato ad Albisano dal 30.6.2020 al 4.7.2020, chiedendo quindi di poter visionare l'immobile in detto periodo (v. doc. 3 di p.a.: e-mail in lingua tedesca con libera traduzione in italiano); iv) che con e-mail di riscontro del 21.5.2020, si dichiarava Controparte_1 disponibile ad organizzare il sopralluogo dell'immobile, suggerendo un appuntamento per il giorno 1.7.2020 (v. doc. 4 di p.a.: e-mail in lingua tedesca con libera traduzione in italiano);
v) che con e-mail dello stesso giorno, il sig. confermava l'incontro per la Pt_2 data dell'1.7.2020, alle ore 10.00 (v. doc. 5 di p.a.: e-mail in lingua tedesca con libera traduzione in italiano); vi) che alla visita, atteso l'interessamento mostrato dal sig. seguivano Pt_2 trattative tra le parti, di cui si faceva interlocutrice, come Controparte_1 riscontrato: a) dal messaggio whatsapp inviato dal sig. alla titolare della Pt_1
con il quale lo stesso chiedeva informazioni circa l'esito della Controparte_1 visita dei coniugi (doc. 6 di p.a.: messaggio in lingua tedesca con libera Pt_2 traduzione in italiano); b) dall'e-mail del 2.7.2020, con la quale i coniugi Pt_2 chiedevano alla di interfacciarsi con il venditore in merito alla Controparte_1
5 possibilità di concedere l'unità abitativa di riferimento in locazione a lungo termine, anziché in vendita (v. doc. 7 di p.a.: e-mail in lingua tedesca con libera traduzione in italiano); vii) che nonostante il sig. avesse manifestato il proprio concreto Pt_2 interessamento per l'immobile, e nonostante fossero state intavolate trattative con la proprietà, la per diverse settimane non aveva più ricevuto Controparte_1 notizie riguardo l'eventuale perfezionamento della trattativa da nessuna delle due parti, le quali, senza apparente giustificazione, avevano interrotto i contatti;
viii) che con grande sorpresa, attraverso un'ispezione immobiliare eseguita qualche mese dopo (in data 17.9.2020), aveva appreso che il sig. aveva venduto (al Pt_1 prezzo di 250.000 €) l'immobile oggetto dell'incarico proprio alla persona che la stessa aveva individuato quale possibile acquirente (e segnatamente al sig.
[...]
), stipulando con quest'ultimo, il 3.8.2020, l'atto di compravendita Rep. Parte_2
n. 13359, Racc. n. 9983, notaio dott. (v. doc. 8 di p.a.), omettendo Persona_1 tuttavia di comunicarle alcunché, e comunque di corrisponderle la provvigione convenuta;
ix) che all'evidenza appositamente, le parti avevano dichiarato nell'atto di compravendita (v. art. 6) di non essersi avvalse di alcun mediatore per la conclusione del contratto, e questo nonostante fossero consapevoli dell'apporto causale fornito dalla alla conclusione dell'affare, avendo questa: - valutato Controparte_1
l'immobile oggetto del conferimento di incarico;
- posto in essere attività promozionale alla vendita, pubblicando annunci di vendita e locandine, sia all'interno degli uffici della propria agenzia, che sul proprio sito internet;
- riscontrato la mail di interessamento inviata dal sig. - organizzato il sopralluogo dell'immobile per
Pt_2 il giorno 1.7.2020, accompagnando i coniugi alla visita;
- fornito ai coniugi
Pt_2 tutte le informazioni utili relative all'immobile; - fornito a parte venditrice il
Pt_2 contatto del sig. - assistito entrambe le parti nella trattativa al fine di
Pt_2 addivenire alla conclusione dell'affare;
x) che per il tramite del proprio legale aveva pertanto inviato al sig. Pt_1
l'1.10.2020, sia a mezzo raccomandata a/r, che a mezzo mail, diffida al pagamento della provvigione (quantificata nella somma di € 7.375,00 + iva, importo calcolato sul prezzo complessivo di vendita, inizialmente riferito essere di € 295.000,00), significando che lo stesso era venuto meno all'obbligazione assunta nell'atto di conferimento di incarico del 10.8.2019;
6 xi) che una volta appurato che nell'atto di compravendita il prezzo era stato stabilito in € 250.000,00, aveva emesso la fattura n. 117/00 del 14.10.2020 dell'importo di € 6.250,00 + iva, per complessivi € 7.625,00 (v. doc. 10 di p.a.); xii) che analoga diffida di pagamento era stata inviata all'altro contraente (e cioè a
), significando che lo stesso, atteso il buon esito dell'affare, era Parte_2 venuto meno all'obbligazione di pagamento della provvigione, prevista anche nell'annuncio di vendita nella misura percentuale del 3% del prezzo di acquisto, e quindi della somma di complessivi 9.150,00 € iva inclusa, somma per la quale veniva emessa la fattura n. 118/00 del 14.10.2020; xiii) che in ragione del mancato pagamento da parte di entrambi i soggetti tenuti al pagamento della provvigione si era reso necessario procedere per via giudiziale.
3. si costituiva con comparsa depositata nel fascicolo telematico Parte_1 il 28.12.2021, eccependo:
a) in via pregiudiziale di rito, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana in favore di quella tedesca, avendo lo stesso contrattato in qualità di consumatore ed essendo la Germania il suo paese di domicilio. Nello specifico, osservava: -) che l'attrice, svolgeva, ovvero comunque Controparte_1 dirigeva, la propria attività commerciale verso una pluralità di Stati membri dell'Unione, tra cui la Germania, suo Paese di domicilio e residenza;
-) che ai fini della individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione nel presente caso dev'essere quindi applicata la normativa individuante il foro speciale del consumatore, e cioè gli artt. 17 e 18 del Regolamento U.E. n. 1215/2012; - che non vi è dubbio che in base alla disciplina in vigore, e alla più recente interpretazione giurisprudenziale in materia di contratti internazionali conclusi da consumatori, l'azione dell Controparte_1 contro il consumatore-convenuto doveva essere proposta ex art. 18, comma 2,
[...] del Regolamento U.E. n. 1215/2012, avanti all'autorità giurisdizionale territorialmente competente dello Stato in cui il sig. Parte_1
risultava domiciliato;
[...]
b) in via preliminare di merito, per il caso in cui l'eccezione pregiudiziale fosse stata respinta, la necessità di riunione con il procedimento n. 2486/2021 R.G. promosso dalla stessa nei confronti del sig. , Controparte_1 Parte_2 parte acquirente nel contratto di compravendita immobiliare di riferimento, stante l'evidente connessione oggettiva;
c) sempre in via preliminare di merito, l'inammissibilità della domanda, in quanto la situazione giuridica fatta valere dalla era stata oggetto di previa Controparte_1
7 transazione stragiudiziale in data 12.10.2021, con la quale le parti avevano inteso comporre le medesime questioni controverse dedotte in causa. In ogni caso, atteso che la somma concordata nella citata scrittura del 12.10.2021 non poteva ritenersi ancora esigibile al momento della proposizione della domanda, la pretesa attorea andava comunque rigettata;
d) nel merito, l'insussistenza del diritto alla provvigione di mediazione per difetto dei relativi presupposti: il venditore ( e l'acquirente ( erano, infatti, Pt_1 Pt_2 giunti alla stipula del contratto di compravendita senza che l' Controparte_1 svolgesse a tal fine una qualsiasi attività qualificabile come valida ed efficace attività di mediazione causalmente rilevante, idonea a far sorgere in capo alla stessa il diritto al pagamento della relativa provvigione. L si è infatti limitata a Controparte_1 pubblicare l'annuncio di vendita dell'immobile sul portale internet https://www.immowelt.de/ senza indicare, né l'indirizzo, né l'ubicazione dell'immobile; il giorno 1.7.2020, la sig.ra legale rappresentante dall'Agenzia CP_1 immobiliare, non era presente quando i sig.ri si presentarono a Garda presso Pt_2
l'ufficio dell per l'appuntamento dagli stessi fissato tramite il Controparte_1 predetto portale internet;
solo successivamente i sig.ri avevano incontrato la Pt_2 sig.ra presso l'unità abitativa de quo, rendendosi conto, in quello stesso CP_1 momento, che l'annuncio pubblicato a iniziativa dell si riferiva in Controparte_1 realtà allo stesso immobile da loro in precedenza già visitato con l'assistenza del sig.
presente sul posto. La posizione esatta dell'immobile i sig.ri l'avevano, Pt_1 Pt_2 infatti, individuata in precedenza, non in base alle informazioni fornite dall ma sulla base delle informazioni e la descrizione dettagliata Controparte_1 fornita dal sig. nel proprio annuncio privato pubblicato sul portale internet Pt_1 https://www.immobilienscout24.de/. L quindi, non aveva fornito Controparte_1 alla parte venditrice, ossia al sig. il contatto dei signori né aveva Pt_1 Pt_2 agevolato in alcun altro modo la conclusione dell'affare tra il primo e il secondo, sicché la compravendita doveva ritenersi conclusa esclusivamente per effetto delle trattative svolte direttamente tra le parti contraenti autonomamente e indipendentemente dall'agenzia immobiliare sulla base di negoziazioni separate, non ricollegabili CP_1 in alcun modo all'intervento del mediatore, concludendo nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, in via pregiudiziale/preliminare: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità del presente giudizio per carenza di giurisdizione del giudice italiano, indicando la giurisdizione del giudice straniero e
8 cioè dell'autorità giurisdizionale territorialmente competente dello stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto (si ritiene competente a decidere il CP_3
; b) in via preliminare subordinata: disporre la riunione del giudizio
[...] rubricato sub n. 2486/2021 R.G. - Tribunale di Verona al presente giudizio;
nel merito: c) in via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla parte attrice nei confronti del convenuto, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti ed esponendi, nonché per intervenuta transazione avente ad oggetto la pretesa attorea;
e) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice dovesse comunque ritenere sussistenti i presupposti per il pagamento all'attrice di una somma di denaro a titolo di provvigione per attività di mediazione svolta dalla stessa, ridurre detta provvigione alla misura ritenuta congrua ed equa;
In ogni caso:
f) condannare l'attrice alla rifusione di spese, diritti, compensi ed onorari di giudizio, oltre ad accessori;
g) ci si riserva sin d'ora di chiedere, considerata la condotta processuale dell'attrice, la condanna della medesima ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore del convenuto di una somma equitativamente determinata. In via istruttoria: Si chiede l'assunzione di prova testimoniale e per interrogatorio del legale rappresentante dell'attrice sulle circostanze di fatto sopra esposte, premesso
“Vero che…… “. Riservata la nomina dei testi”.
4. si costituiva a propria volta con separata comparsa, Parte_2 svolgendo le stesse contestazioni del venditore nonché chiedendo, in via Pt_1 subordinata, di ridurre la provvigione richiesta dall'agenzia alla misura ritenuta congrua ed equa, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “In via pregiudiziale/preliminare: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero
l'improcedibilità del presente giudizio per carenza di giurisdizione del giudice italiano, indicando la giurisdizione del giudice straniero e cioè dell'autorità giurisdizionale territorialmente competente dello stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto (si ritiene competente a decidere il;
b) accertare Controparte_4
e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea per intervenuta transazione avente ad oggetto la pretesa attorea. Nel merito: c) in via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla parte attrice nei confronti del convenuto, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposte ed esponendi;
d) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice dovesse comunque ritenere sussistenti i presupposti per il pagamento di una somma di denaro all'attrice a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta dall'attrice, ridurre detta provvigione alla misura ritenuta congrua ed equa. In ogni caso: e) condannare l'attrice alla
9 rifusione di spese, diritti, compensi ed onorari di giudizio, oltre ad accessori. In via istruttoria: si rinnova l'istanza già formulata nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) del cod. proc. civ. di data 03-06-2022 ovvero di voler, ai sensi dell'art.
210 cod. proc. civ., ordinare alla controparte di depositare una copia digitale integrale dei messaggi whatsapp di cui al doc. n. 6 dell'attrice, oppure di esibire in giudizio detto documento in forma digitale”.
5. La causa è stata istruita con l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti
(prova per testimoni e per interrogatorio formale) e quindi decisa con la sentenza qui in esame, con la quale il giudice, definitivamente provvedendo, ha:
a) accertato la sussistenza della mediazione in contestazione;
b) condannato il convenuto al pagamento in favore dell'attrice, CP_5
della somma di € 6.250,00, oltre agli interessi legali dalla Controparte_1 costituzione in mora al saldo effettivo;
c) condannato l'altro convenuto, al pagamento in favore dell'attrice CP_6 della somma di € 6.250,00, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora al saldo effettivo;
d) condannato i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e Cpa, nello specifico ritenendo:
A) quanto al difetto di giurisdizione, che la domanda giudiziale di pagamento di una somma di danaro a titolo di provvigione per un'attività di mediazione sorta e da seguire in Italia può essere proposta davanti al giudice italiano, in quanto il criterio di collegamento stabilito dalla competenza speciale di cui all'art. 7, n. 1), del
Regolamento U.E. n. 1215 del 12 dicembre 2012, dispone che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Tale luogo, salvo diversa convenzione, si individua, in caso di compravendita, nel luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, mentre, nel caso della prestazione di servizi, nel luogo, sempre situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (Cass. civ. S.U. n. 29179\2020);
B) quanto alla pretesa improcedibilità della domanda, che rispetto alla transazione del 12.10.2021 il convenuto sig. (al quale unicamente va riferito l'atto), entro Pt_1
10 il termine del 30.10.2022 non aveva comunque provveduto al pagamento della somma concordata. Inoltre, sotto il profilo dell'annullabilità, che il documento era stato redatto in forma sintetica e unicamente in lingua italiana, lingua non conosciuta dal signor (diversamente dall'atto di conferimento dell'incarico del 10.8.2019, Pt_1 che dispone della traduzione in lingua tedesca);
C) quanto al merito, che sussiste il diritto alla provvigione in capo all'attrice nella sua qualità di mediatrice, atteso che l'affare si è concluso in conseguenza dell'attività dalla stessa prestata. L'atto conclusivo dell'affare è costituito dal contratto definitivo di compravendita dell'immobile sito in Torri del Benaco (VR), frazione Albisano, via delle Are n. 1, per il prezzo di € 250.000,00, alla cui stipulazione le parti sono addivenute il 3.8.2020, dichiarando (falsamente) nell'atto di compravendita, ex art. 35, 22 D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni in L. 248/2006, di non essersi avvalsi di alcun mediatore. L'intervento dell'attrice, che ha svolto un'operazione di segnalazione dell'acquirente, consentendo di mettere in contatto i soggetti contraenti al fine di provocare la conclusione dell'affare, deve ritenersi, invece, essere stato determinante per la conclusione dell'affare. La condotta elusiva delle parti rimane inconferente, considerato che, affinchè sussista nesso di causalità tra l'attività del mediatore immobiliare e la conclusione dell'affare, non è necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative fino all'accordo definitivo, ma è sufficiente anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare. Tale situazione di fatto, legittimante la richiesta di pagamento della provvigione, è stata dimostrata dall'attore, sia Tes_ documentalmente (doc. 3, 4, 5), che per testi: la teste all'udienza del 5.9.2022 ha riferito: sub cap. 6: è vero;
ho gestito io l'accoglienza; i clienti che arrivano li accolgo io;
a prova contraria diretta sub cap. 5: è vero;
ADR: ho visto fisicamente i signori in agenzia;
cap. 14: non lo so;
ADR: è vero ho riferito al signor che Pt_2
l'appuntamento non era in agenzia, ma presso l'immobile; la signora Pt_2 rispondendo sub cap. 16, ha dichiarato: no, non è vero, abbiamo ricevuto l'expose e poi la signora a fatto visitare ai signori l'immobile. L'interpello formale CP_1 Pt_2 ha fornito indicazioni contradditorie rispetto alle deduzioni dei convenuti: il signor ha affermato, sub cap. 3: no, non è vero, ho chiesto se l'immobile era in Pt_1 ordine, era a posto e com'era, dichiarazione smentita dal contenuto del messaggio
1.7.2020 “Sie waren begeistert … warten wir”/“erano entusiasti, attendiamo”; il signor esaminato sub cap. 6 ha risposto: “non è vero come risulta da Pt_2 corrispondenza email agli atti, l'appuntamento del primo luglio 2020 era fissato
11 presso i locali di poi al signor in quella giornata gli è stato Controparte_1 Pt_2 detto da una collaboratrice che la signor non era qui e che Controparte_2
l'appuntamento era stato concordato direttamente presso l'immobile, però al signor non era stato indicato l'indirizzo, così lui si è recato di propria iniziativa presso Pt_2
l'immobile che aveva visto la giornata prima”; e sub cap. 7: “conferma di aver ricevuto dalla signor la stampa dell'expose pubblicato sul sito internet e che CP_1 aveva visto un attimo l'immobile. Così anche la richiesta a mezzo e-mail del 2.7.2020, con la quale era stato chiesto all'agente di verificare con il venditore la possibilità di una locazione a lungo termine (“langfristigen vermietung” doc. 7). Gli elementi raccolti nell'istruttoria confermano quindi l'intervento determinante dell'attrice. E' tenuto a corrispondere la provvigione anche il signor il quale, pur in assenza Pt_2 di uno specifico incarico scritto, ha comunque accettato, sia pure tacitamente, la prestazione mediatoria. Infatti, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, atteso che ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene. Per il convenuto rimane Pt_1 ferma la determinazione del compenso nella misura del 2,5% indicata nel conferimento dell'incarico (doc. 2); per quanto attiene invece alla determinazione del compenso del convenuto occorre fare riferimento, in mancanza di previsione Pt_2 pattizia, alla disciplina degli usi della provincia di Verona, che prevede la corresponsione della provvigione nella misura del 3% ove conseguente alla prestazione di una serie di servizi, quali la verifica dello stato di fatto e di diritto dell'immobile, la ricerca di proposte, la predisposizione dell'accordo preliminare, se richiesto dalle parti, la trattativa, l'assistenza alla stipula dell'atto pubblico. E' pertanto utilizzabile il criterio sussidiario della valutazione secondo equità del giudicante qualora l'attività posta in essere dal mediatore risulti, come nel caso di specie, parziale, così determinandosi il compenso nella misura del 2,5%.
6. Hanno proposto cumulativamente appello i convenuti rimasti soccombenti sulla base di tre motivi, attinenti ai seguenti profili:
i) difetto di giurisdizione del giudice italiano, con riguardo ai seguenti profili: - insufficiente e/o omessa motivazione;
- erronea applicazione e interpretazione di legge;
- erronea e/o omessa considerazione e valutazione dei fatti;
- mancata considerazione delle argomentazioni difensive;
12 ii) inammissibilità e improcedibilità della domanda per intervenuta transazione, con riguardo ai seguenti profili: - insufficiente e/o omessa motivazione;
- erronea applicazione e interpretazione della legge;
- erronea e/o omessa considerazione e valutazione dei fatti;
- mancata considerazione delle argomentazioni difensive;
iii) insussistenza dei presupposti per poter riconoscere in capo all CP_1 il diritto alla provvigione di mediazione, con riguardo ai seguenti profili: -
[...] insufficiente e/o omessa motivazione;
- erronea applicazione e interpretazione della legge;
- erronea e/o omessa considerazione e valutazione degli elementi di fatto;
- omessa considerazione delle argomentazioni difensive e dei documenti dimessi;
- errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, concludendo nei seguenti termini: “In via pregiudiziale/preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità della domanda per carenza di giurisdizione del giudice italiano, indicando la giurisdizione del giudice tedesco e cioè delle autorità giurisdizionali territorialmente competenti dello stato membro nel cui territorio sono domiciliati gli odierni attori appellanti e (si ritiene Pt_1 Pt_2 competente a decidere il per il sig. ed il Controparte_3 Pt_1 CP_4 per il sig. ; - accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza
[...] Pt_2 della domanda di per intervenuta transazione avente ad Controparte_1 oggetto la pretesa di controparte. Nel merito: - in via principale: rigettare tutte le domande proposte dall nei confronti degli odierni attori Controparte_1 appellanti e in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti Pt_1 Pt_2 ed esponendi, nonché per intervenuta transazione avente ad oggetto la pretesa di
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse Controparte_1 comunque ritenere sussistenti i presupposti per il pagamento all Controparte_1 di una somma di denaro a titolo di provvigione per attività di mediazione svolta
[...] dalla stessa, ridurre detta provvigione alla misura ritenuta congrua ed equa. In ogni caso: condannare l'odierna convenuta appellata all'integrale Controparte_1 rifusione di spese, diritti, compensi ed onorari del doppio grado giudizio, oltre ad accessori, senza operare una compensazione alcuna. In via istruttoria: ordinare a di depositare una copia digitale integrale dei messaggi Whatsapp Controparte_1 di cui al documento n. 6 di oppure di ordinare alla controparte Controparte_1 di esibire in giudizio detto documento in forma digitale”.
7. si è costituita nel presente secondo grado prendendo Controparte_7 posizione sulle ragioni dell'impugnazione e concludendo per il rigetto del gravame nei termini sopra trascritti.
13 8. All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 16.10.2025, tenutasi in forma cartolare mediante deposito di note scritte in PCT, le parti hanno concluso nei termini sopra trascritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi effettivamente depositati da tutte le parti costituite, e l'ha decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
9. Il primo motivo denuncia l'erroneità della sentenza per avere il giudice ritenuto la propria giurisdizione nonostante si tratti di una causa promossa da una società italiana nei confronti di due soggetti stranieri (segnatamente entrambi di nazionalità
e domiciliazione tedesca), che hanno agito a titolo strettamente personale, e quindi in qualità di consumatori, donde la necessità di fare applicazione delle disposizioni di riferimento facenti specifico riferimento alla posizione di consumatore della parte richiesta (artt. 17, 18 Reg. UE n. 1215/2012) e non già a quella di portata generale di cui all'art.
7. L è infatti una società che agisce con una stabile Controparte_1 proiezione internazionale, ed in particolare sviluppa la propria attività di agenzia immobiliare con particolare riferimento ai Paesi di lingua tedesca. Anche a prescindere, quindi, dalla contestazione dell'esistenza di un valido legame contrattuale tra l e i convenuti, la disciplina consumeristica, così Controparte_1 come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dalla S.C. in sede nazionale, porta ad escludere che la domanda di pagamento del preteso credito azionato dalla potesse proporsi nei confronti dei sig.ri e Controparte_1 Pt_1 avanti al giudice italiano, dovendo questi essere invece convenuti avanti al Pt_2 giudice della Repubblica Federale di Germania territorialmente competente.
9.1 Il motivo è fondato, dovendo affermarsi l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del competente giudice della
Repubblica Federale di Germania, in ragione della qualità soggettiva di consumatori nella quale hanno agito entrambi i convenuti (che hanno, rispettivamente, ceduto e acquistato l'immobile intermediato dalla a titolo Controparte_1 esclusivamente personale, e non professionale) e della conseguente applicabilità della disciplina consumeristica di riferimento, da ritenersi costituita dalle disposizioni contenute negli artt. 17, co. 1, lettera c), e 18, co. 2, del Regolamento U.E. n.
1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente
14 la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
9.2 Nello specifico, il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione del difetto di giurisdizione dell'Autorità giurisdizionale italiana dedotta dai convenuti ritenendo che la domanda giudiziale di pagamento di una somma di danaro a titolo di provvigione per l'attività di mediazione sorta e da eseguirsi in Italia possa essere legittimamente proposta avanti al giudice italiano, atteso che il criterio di collegamento stabilito dalla competenza speciale di cui all'art. 7, n. 1), del Regolamento U.E. n. 1215/2012, dispone che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Tale luogo, salvo diversa convenzione, si individua, in caso di compravendita, nel luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, mentre, nel caso della prestazione di servizi, nel luogo, sempre situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati, o avrebbero dovuto essere, prestati in base al contratto.
In altri termini, il giudice ha ritenuto che, risultando dedotto in giudizio un credito pecuniario di natura contrattuale da soddisfarsi al domicilio del creditore, si verte per ciò solo nell'ambito d'applicazione della regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti sancita dall'articolo 7, comma 1, numero 1), lettera a) del
Regolamento U.E. n. 1215/2012 e che tale domanda possa essere quindi proposta ai sensi di tale articolo davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, da individuarsi, nel caso della prestazione di servizi, nel luogo “in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Ora, per quanto debba escludersi la fondatezza della contestazione preliminare fatta dagli appellanti in merito all'insussistenza di un valido vincolo contrattuale tra la e il sig. e il sig. – considerato: quanto al primo, Controparte_1 Pt_1 Pt_2 che vi è in atti una specifica lettera di incarico rivolta all recante la sua Pt_3 sottoscrizione (mai disconosciuta), mentre risulta superfluo il difetto di sottoscrizione da parte della società alla luce dell'effettiva esecuzione del contratto e della proposizione della domanda volta ad ottenere il pagamento della relativa provvigione;
quanto al secondo, che per quanto non sia stata formalizzata l'assegnazione di un incarico di identico contenuto, il ha comunque beneficiato Pt_2 dell'attività professionale della sicché lo stesso deve ritenersi in Controparte_1
15 ogni caso responsabile del pagamento della provvigione per quanto di sua competenza quantomeno a titolo di “contatto sociale”, ipotesi che integra una forma particolare di responsabilità contrattuale, nascente, non da un “contratto”, bensì da un “contatto sociale”, ossia da un rapporto che si instaura tra due soggetti in virtù
(non di un esplicito accordo tra le parti), ma di un obbligo legale, oppure come conseguenza di un altro rapporto contrattuale instauratosi tra soggetti diversi rispetto a quelli del “contatto sociale” – deve tuttavia rilevarsi come il primo giudice abbia del tutto pretermesso il dato che i due convenuti si sono rapportati con l'agenzia immobiliare attrice a titolo eminentemente personale, e non professionale
(circostanza questa che ha trovato conferma anche in sede di stipulazione del contratto di compravendita del 3.8.2020, che al punto 7 recita: “la presente cessione interviene tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali ed ha per oggetto un immobile ad uso abitativo”), con la conseguenza che devono essere entrambi considerati (e trattati) come dei
“consumatori” (la circostanza non è peraltro in contestazione), da cui la necessaria applicazione della disciplina speciale consumeristica, ed in particolare, trattandosi di persone domiciliate in uno Stato membro (segnatamente, la Repubblica Federale di
Germania/Bundesrepublik Deutschland), dei richiamati artt. 17, co. 1, lettera c), e
18, co. 2, Reg U.E. n. 1215/2012, rispettivamente disponenti: l'art. 17, co. 1, lett.
c): “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: (omissis) c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello
Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività”; l'art. 18, co. 2:
“L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore”.
In particolare, viene qui in rilievo la devoluzione necessaria della controversia alla giurisdizione dello Stato del domicilio del consumatore nell'ipotesi in cui la controparte, agente nella specie a titolo commerciale o professionale, abbia diretto la propria attività, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità
16 di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.
Il menzionato concetto del “dirigere l'attività” verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore non trova una puntuale definizione normativa, sicché deve richiamarsi la ricostruzione della fattispecie fatta dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza “Pammer/Alpenhof” del 7 dicembre 2010 nei procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09, che seppur facendo riferimento, in parte qua, al
Regolamento U.E. n. 44/2001, sviluppa considerazioni perfettamente sovrapponibili al caso di specie, regolato dal successivo Regolamento n. 1215/2012, contenendo gli artt. 15, nn. 1 e 3, e 16, nn. 1 e 2, collocati nella sezione 4 del capo II, rubricata:
“Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori”, disposizioni analoghe a quelle dei richiamati artt. 17 e 18 del Reg. 1215/2012. Invero, l'art. 15 1, prevede:
“Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di
Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività. (…) 3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale”
e l'art. 16 1: “L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.
2. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore”.
Di particolare rilievo, per quanto qui interessa, sono le valutazioni contenute nei considerando: da 73 a 78: “Dalla proposta di regolamento menzionata supra al punto 43 emerge, quindi, che il legislatore dell'Unione ha respinto il suggerimento della Commissione volto ad inserire nel regolamento n. 44/2001 un 'considerando' a termine del quale la commercializzazione di beni o servizi mediante uno strumento elettronico
17 accessibile in uno Stato membro costituirebbe un'attività «diretta verso» lo Stato medesimo. 74 Tale interpretazione risulta parimenti avvalorata dalla dichiarazione effettuata congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione all'atto dell'emanazione del regolamento n. 4/2001 e ripresa al ventiquattresimo 'considerando' del regolamento n. 593/2008, secondo cui la semplice circostanza dell'accessibilità di un sito Internet non è sufficiente a rendere applicabile l'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001. 75 Conseguentemente, si deve ritenere che, ai fini dell'applicabilità di detto art. 15, n. 1, lett. c), il commerciante debba aver manifestato la propria volontà di stabilire rapporti commerciali con i consumatori di uno o più altri Stati membri, tra cui quello sul territorio del quale il consumatore è domiciliato. 76 Con riguardo ad un contratto concluso tra un commerciante e un determinato consumatore, occorre quindi acclarare se, prima dell'eventuale conclusione del contratto con il consumatore medesimo, esistessero indizi che evidenziavano che il commerciante intendeva trattare con consumatori residenti in altri Stati membri, tra i quali quello sul territorio del quale il consumatore stesso è domiciliato, nel senso che fosse disposto a concludere un contratto con tali consumatori. 77 Tra tali indizi non figura la menzione su un sito Internet dell'indirizzo elettronico o geografico del commerciante né tantomeno l'indicazione dei suoi recapiti telefonici privi di prefisso internazionale. Infatti, l'indicazione di tali informazioni non evidenzia che il commerciante dirige la propria attività verso uno o più altri Stati membri, considerato che tale genere di informazioni è, in ogni caso, necessario per consentire ad un consumatore, residente sul territorio dello Stato membro nel quale il commerciante stesso è stabilito, di avviare rapporti con quest'ultimo. 78 Inoltre, per quanto attiene ai servizi offerti on line, alcune di queste informazioni sono divenute obbligatorie. Come la Corte ha già avuto modo di affermare, per effetto dell'art. 5, n. 1, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
(«direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1), il prestatore di servizi è tenuto a fornire ai destinatari del servizio, sin da prima di ogni stipula di contratto con questi ultimi, oltre al suo indirizzo di posta elettronica, altre informazioni che consentano una presa di contatti rapida nonché una comunicazione diretta ed efficace
(sentenza 16 ottobre 2008, causa C-298/07, Bundesverband der
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Racc. pag. I-7841, punto 40). Tale obbligo vale a prescindere dallo Stato membro verso il quale il commerciante diriga
18 la propria attività ed anche nel caso in cui questa sia diretta unicamente verso il territorio dello Stato membro in cui il commerciante stesso sia stabilito”, ed ancora, da 92 a 94: “Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione pregiudiziale dev'essere risolta nel senso che, al fine di stabilire se l'attività di un commerciante, presentata sul suo sito Internet o su quello di un intermediario, possa essere considerata «diretta» verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore sia domiciliato, ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n.
44/2001, occorre verificare se, prima dell'eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, risulti da tali siti Internet e dall'attività complessiva del commerciante che quest'ultimo intendeva commerciare con consumatori domiciliati in uno o più
Stati membri, tra i quali quello di domicilio del consumatore stesso, nel senso che era disposto a concludere contratti con i medesimi. 93 I seguenti elementi, il cui elenco non è esaustivo, possono costituire indizi che consentono di ritenere che l'attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, vale
a dire la natura internazionale dell'attività, l'indicazione di itinerari a partire da altri
Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito,
l'utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua,
l'indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l'accesso al sito del commerciante, ovvero a quello del suo intermediario, l'utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti. Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza di tali indizi.
94 Per contro, la semplice accessibilità del sito Internet del commerciante o di quello dell'intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato è insufficiente. Ciò vale anche con riguardo all'indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate ovvero all'impiego di una lingua o di una moneta che costituiscano la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito”.
Ciò posto, considerati gli elementi indiziari di cui al richiamato cpv. 93, e le evidenze di causa, deve ritenersi che la abbia intenzionalmente diretto Controparte_1
(come attualmente dirige) la propria attività di intermediazione immobiliare, non solo
19 verso il mercato nazionale, ma altresì (ed anzi soprattutto) verso quello estero, ed in particolare verso l'area germanofona, tra cui certamente la Germania, Stato membro nel quale sono domiciliati entrambi i convenuti, e quindi che la stessa, mutuando la dizione normativa, intendesse commerciare con consumatori domiciliati in uno o più
Stati membri, tra i quali quello di domicilio dei consumatori stessi, nel senso che era disposta a concludere contratti con i medesimi (cfr. punto n. 92, sentenza
Pammer/Alpenhof).
In particolare, la natura internazionale dell'attività svolta dalla Controparte_1
nonché l'intenzione della medesima di dirigere stabilmente la propria attività
[...] di intermediazione immobiliare anche verso potenziali clienti domiciliati, non solo in
Italia, ma anche in altri Stati membri, si manifesta, tra l'altro, tramite:
i) le informazioni pubblicate sul sito internet di del quale Controparte_1
– significativamente – esiste sia la versione in lingua italiana [.it], che quella in lingua tedesca [.it/.de], che riporta:
e) nelle indicazioni generali (predisposte in entrambe le lingue): “L'Agenzia
Immobiliare opera sul mercato immobiliare del Lago di Garda ed immediato CP_1 entroterra. Iscritta al ruolo agenti nr 1440 presso la Camera di Commercio di Verona.
Lo scopo è quello di servire le persone nel realizzare il loro sogno di acquistare la loro casa sul lago di Garda in totale sicurezza, fiducia e tranquillità. I valori sono affidabilità e servizio per la soddisfazione del cliente: valorizzare al meglio la proprietà del venditore valutando correttamente l'immobile e individuando il maggior valore realizzabile reperendo l'offerta attraverso i vari canali commerciali nazionali ed internazionali;
offrire agli acquirenti un portafoglio immobili di assoluta qualità in continuo aggiornamento e dotato di tutte le informazioni amministrative e fiscali necessarie ad un acquisto in sicurezza dell'immobile desiderato. L Controparte_1 si pone come visione l'essere il punto di riferimento del mercato immobiliare del lago di Garda. Per ottenere questo obiettivo si avvale di un'esperienza ultra trentennale, di referenze commerciali e bancarie, della ricerca di assoluta qualità dei servizi prestati, di un team affiatato orientato al cliente e di molteplici collaborazioni anche nel mercato straniero, dove è presente in tutti i principali portali immobiliari.
Particolare attenzione viene prestata al tradizionale mercato in lingua tedesca come
Germania, Austria e Svizzera e, negli ultimi tempi, si sono avviate numerose iniziative di promozione nei mercati di lingua inglese con analisi di mercato e fiere di settore, collaborazioni con agenzie immobiliari, posizionamento nei principali portali,
20 campagne di marketing e comunicazione avviata con primarie agenzie di consulenza”;
f) nello specifico canale “dicono di noi”, le impressioni/recensioni rilasciate dalla clientela assistita, che risulta effettivamente prevalentemente straniera, domiciliata in una pluralità di stati membri dell'UE, come Germania e Austria, indice questo della
“direzione verso l'estero” dell'attività di procacciamento/reperimento dei soggetti potenzialmente interessati all'investimento immobiliare;
g) nel canale dei “contatti”, il recapito telefonico dell'agenzia con il relativo prefisso internazionale;
ii) l'utilizzo di lingue diverse nella corrispondenza e nella comunicazione con la propria clientela, effettuata del tutto prevalentemente mediante canali di trasmissione a distanza;
iii) la pubblicazione di annunci di vendita immobiliare su portali online con dominio di primo livello (TLD, top-level domain) tedesco [.de], come ad esempio il portale https://www.immowelt.de/ di lingua tedesca (sito rivolto prevalentemente a utenti domiciliati in Germania, o comunque in Stati membri europei di lingua tedesca), sul quale era stato pubblicato l'annuncio dell'immobile oggetto di causa letto dal Pt_2 che in seguito, e proprio per tale motivo, si era interfacciato con l Controparte_1 iv) le risultanze della visura camerale della che nella parte Controparte_1 relativa all'oggetto, riporta: “la società ha per oggetto le seguenti attività (da esercitarsi con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa e previo ottenimento delle eventuali necessarie autorizzazioni): esercizio di agenzia di affari in mediazione di beni immobili, sia in Italia che all'estero; esercizio di agenzia di affari in mediazione di aziende e rami di azienda, sia in Italia che all'estero (omissis)”;
v) le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla stessa legale rappresentante,
e principale azionista della società, la quale, rispondendo alle Controparte_2 domande di cui ai capitoli da 1 a 7 della seconda memoria istruttoria, ha affermato:
D.: “1) Vero che l avente sede in Italia, svolge la propria Controparte_1 attività di intermediazione immobiliare - in particolare sul lago di Garda - sia nei confronti di clienti italiani che esteri, soprattutto tedeschi? (v. al riguardo lo screenshot del sito Internet di ovvero della pagina iniziale di Controparte_1 https://www.magri.it/ di cui al dimesso doc. 2 di parte convenuta da mostrare al teste)”;
R.: “cap. 1: lavoriamo sia con il mercato [italiano], che quello straniero, tedesco ed austriaco”;
21 D.: “2) Vero che l aveva pubblicato l'annuncio di vendita Controparte_1 immobiliare su portali con dominio tedesco “.de” ed in particolare sul portale del sito
Internet https://www.immowelt.de/, sito di lingua tedesca, rivolto prevalentemente ad utenti tedeschi?”;
R.: “cap. 2: è vero”;
D.: “3) Vero che svolge, ovvero presta, la propria attività Controparte_1 professionale di intermediazione immobiliare a una clientela internazionale, e prevalentemente a clienti domiciliati in Germania o, in generale, a persone domiciliate in Stati membri europei del territorio di lingua tedesca? (v. al riguardo le testimonianze dei clienti stranieri residenti in stati membri differenti pubblicati da sul proprio sito Internet https://www.magri.it/p/dicono-di- Controparte_1 noi.html di cui al dimesso doc. 8 di parte convenuta da mostrare al teste)”;
R.: “cap. 3: sia nel mercato italiano che nel mercato tedesco”;
D.: “4) Vero che l'attività di intermediazione immobiliare esercitata dall CP_1 si rivolge verso la generalità di potenziali clienti domiciliati in una pluralità
[...] di stati membri dell'Unione europea? (v. docc. 2 e 8 di parte convenuta da mostrare al teste)”;
R.: “cap. 4: Italia e Comunità europea, Germania ed Austria”;
D.: “5) Vero che la comunicazione tra l ed i sigg. e Controparte_1 Pt_2 Pt_1
è avvenuta principalmente a distanza ovvero via posta elettronica o telefono? (v. docc.
3-7 di parte attrice da mostrare al teste)”;
R.: “cap. 5: posta elettronica e telefono, con il signor in ufficio perché era Pt_1 spesso in ufficio, con il signor quando è venuto a vedere le case”; Pt_2
D.: “6) Vero che il compratore sig. ha contattato l Parte_2 Controparte_1
[... attraverso l'annuncio visto in Germania e pubblicato da quest'ultima sul portale del sito Internet https://www.immowelt.de/ via e-mail spedita dalla Germania? (v. doc. 3 di parte attrice da mostrare al teste)”;
R.: “cap. 6: è vero”;
D.: “7) Vero che tutta la corrispondenza e comunicazione con ed i Controparte_1 sigg. e si è sempre svolta in lingua tedesca e che gli stessi non parlano Pt_2 Pt_1
l'italiano? (v. docc.
3-5 di parte attrice da mostrare al teste)”;
R.: “cap. 7: vero il signor un pochino capisce l'italiano”, Pt_1 dichiarazioni, peraltro, confermate dai dipendenti dell'Agenzia.
9.3 In definitiva, la mera sussistenza di un credito pecuniario di natura contrattuale preteso a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare svolta a
22 favore dei convenuti non è di per sé sufficiente perché possa farsi applicazione della competenza speciale in materia contrattuale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del Regolamento U.E. n. 1215/2012, come ritenuto dal primo giudice, dovendo invece applicarsi, ai fini dell'individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione con riguardo alla presente controversia, i criteri stabiliti dal successivo art. 17, comma 1, lettera c), Reg. U.E. n. 1215/2012, in materia di contratti conclusi da consumatori, in quanto disposizione normativa che costituisce, appunto, una deroga, tanto alla norma generale di competenza giurisdizionale dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto di cui all'articolo 4, n. 1 del Reg. U.E. 1215/2012, quanto alla norma sulla competenza speciale in materia contrattuale ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
n. 1, lettera a) del Regolamento U.E. 1215/2012 (del quale, non a caso, viene fatta salva la sola previsione di cui al co. 5), sicché la domanda avrebbe dovuto proporsi, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, stesso Regolamento, davanti alle autorità giurisdizionali territorialmente competenti dello Stato membro (la Germania) in cui i signori e sono domiciliati. Pt_1 Pt_2
Per completezza di disamina va sottolineato come la pronuncia menzionata dal primo giudice a conforto della determinazione di ritenersi competente, avendo la causa ad oggetto una pretesa creditoria di fonte contrattuale – e cioè Cassazione, Sez. Un.,
Ordinanza n. 29179 del 21.12.2020, Rv. 660031 – 01, secondo cui: “In tema di giurisdizione, il criterio di collegamento dettato dall'art. 7, Punto 1, del Regolamento
UE n. 1215 del 2012, secondo cui, in materia contrattuale, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, deve ritenersi applicabile non solo nell'ipotesi in cui si controverta tra le parti contraenti, ma anche quando sia un terzo, estraneo al rapporto contrattuale originario, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un'azione che da esso tragga fondamento. (Nella specie, la S.C., nel regolare la giurisdizione, ha affermato l'operatività del detto criterio di collegamento nel caso di un'obbligazione rientrante nella "materia contrattuale", agli effetti del citato art. 7, Punto 1, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, che era stata dedotta in giudizio, in confronto delle parti originarie, dal cessionario del credito)” – non sia in realtà pertinente alla fattispecie in esame, trattando di un caso in cui le parti erano tutte società commerciali, e non già persone fisiche agenti in qualità di consumatori. Ne consegue, pertanto, che non avendo le parti contraenti concluso in detto caso il contratto per soddisfare esigenze di natura privata/personale, non poteva venire in rilievo la disciplina del foro speciale in materia di contratti conclusi
23 da consumatori, competenza giurisdizionale ovviamente inapplicabile nella predetta circostanza, essendo le parti interessate dal rapporto contrattuale oggetto di quel giudizio non qualificabili come consumatori.
9.4 Dal ritenuto accertamento della carenza di giurisdizione del giudice italiano a statuire sul merito della pretesa creditoria oggetto di causa, discende la inammissibilità della domanda proposta in questa sede dalla Controparte_1 che, se l'attrice lo riterrà, andrà eventualmente riproposta avanti al giudice della
Repubblica Federale di Germania che sulla base delle regole interne di quell'ordinamento dovesse risultare territorialmente competente a decidere.
9.5 Gli ulteriori motivi di gravame restano assorbiti.
III
Le spese di lite.
Considerato l'esito complessivo della lite, le spese processuali, del primo e del secondo grado, vanno rideterminate secondo il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dei convenuti appellanti ( e Parte_1
) e a carico dell'attrice appellata ( con Parte_2 Controparte_1 riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo e di secondo grado nell'ambito dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, riconosciuto l'aumento ex art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014 e ss. mod. e int. in ragione del numero delle parti assistite dallo stesso patrocinio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 620/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, accoglie l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Verona n. 27/2024, pubblicata il 5.1.2024 a definizione delle cause riunite n. 2456/2021 + 2486/2021 R.G., come integrata con ordinanza di correzione di errore materiale n. 2478/2024 dell'1.3.2024, così provvede:
a) dichiara la domanda di parte attrice inammissibile per difetto di giurisdizione dell'Autorità giurisdizionale italiana;
b) condanna l'attrice appellata – – a rimborsare ai Controparte_1 convenuti appellanti – e Parte_1 Parte_2
– le spese di lite del giudizio, che liquida: A) per compensi: quanto al
[...]
24 primo grado, in complessivi € 6.600,10, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
quanto al secondo grado, in complessivi € 5.155,80, oltre al rimborso forfetario spese generali al
15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
B) per rimborsi (del secondo grado), in € 382,50.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 620/2024 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 4.4.2024, vertente
TRA
, c.f. italiano Parte_1 C.F._1
, c.f. italiano ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Georg Kofler, del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliati presso il difensore, in Bolzano, via Cappuccini n. 8; appellanti principali/convenuti in primo grado
E
c.f. e p.i. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
PA UC, del Foro di Verona, elettivamente domiciliata presso il difensore, in
Verona, via Leoncino n. 16, appellata e appellante incidentale/attrice in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 27/2024, pubblicata il 5.1.2024 a definizione delle cause riunite n. 2456/2021 + 2486/2021
R.G. – in punto: pagamento della provvigione dovuta per l'attività di mediazione immobiliare – notificata in data 5 marzo 2024 unitamente all'ordinanza di correzione d'errore materiale n. 2478/2024 dell'1.3.2024;
1 causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 16.10.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante principale [ e Parte_1 [...]
]: Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa avversaria domanda ed eccezione reietta, in accoglimento del presente appello, per le ragioni esposte ed esponendi, in totale riforma dell'appellata sentenza n. 27/2024 del Tribunale di
Verona del 05-01-2024, pronunciata dal Giudice GOT dott. Carlo Favaro, accogliere le seguenti domande degli attori appellanti e Parte_1
, come già rassegnate nel giudizio di primo grado e qua Parte_2 riproposte come segue: in via pregiudiziale/preliminare: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità, ovvero l'improcedibilità, della domanda per carenza di giurisdizione del giudice italiano, indicando la giurisdizione del giudice straniero e cioè delle autorità giurisdizionali territorialmente competenti dello stato membro nel cui territorio sono domiciliati gli odierni attori appellanti e (si ritiene Pt_1 Pt_2 competente a decidere il per il sig. ed il Controparte_3 Pt_1 CP_4 per il sig. ; - accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza
[...] Pt_2 della domanda di per intervenuta transazione avente ad Controparte_1 oggetto la pretesa di controparte;
nel merito: - in via principale: rigettare tutte le domande, istanze e richieste formulate da nella comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta con appello incidentale del 20-06-2024, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e quindi rigettare integralmente l'appello incidentale proposto;
- sempre in via principale: rigettare tutte le domande proposte dall Controparte_1 nei confronti degli odierni attori appellanti e in quanto infondate
[...] Pt_1 Pt_2 in fatto ed in diritto per i motivi esposti ed esponendi, nonché per intervenuta transazione avente ad oggetto la pretesa di - in via Controparte_1 subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse comunque ritenere sussistenti i presupposti per il pagamento all di una somma di denaro a Controparte_1 titolo di provvigione per attività di mediazione svolta dalla stessa, ridurre detta provvigione alla misura ritenuta congrua ed equa. In ogni caso: - condannare
l'odierna convenuta appellata all'integrale rifusione di spese, Controparte_1 diritti, compensi ed onorari del doppio grado giudizio, oltre ad accessori, senza operare una compensazione alcuna. In via istruttoria: si rinnova l'istanza già formulata nella propria memoria ex articolo 183, comma 6, numero 3) del cod. proc. civ. di data 03-06-2022 depositata in primo grado, ovvero di voler, ai sensi
2 dell'articolo 210 cod. proc. civ., ordinare alla controparte di depositare una copia digitale integrale dei messaggi Whatsapp di cui al documento n. 6 di CP_1
oppure di ordinare alla controparte di esibire in giudizio detto documento
[...] in forma digitale. Riservate ulteriori deduzioni”; conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ : Controparte_1
“1) Rigettare l'appello proposto e da Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 27/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata il Parte_2
5 gennaio 2024 all'esito del procedimento R.G. n. 2456/2021 (riunito con il procedimento R.G. n. 2486/2021), notificata in data 5 marzo 2024 unitamente all'ordinanza di correzione d'errore materiale n. 2478/2024 del giorno 1 marzo 2024, per tutte le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare le statuizioni contenute nella pronuncia impugnata. 2) In via incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui è stato Parte_2 condannato a corrispondere ad la provvigione dovuta nella sola Controparte_1 misura del 2,5% determinata in via equitativa e, per l'effetto, condannare
[...]
a corrispondere ad in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella misura del 3% sul prezzo di compravendita dell'immobile di € 250.000,00. 3) In via ulteriormente incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui e Parte_1 [...] sono stati condannati in solido alla refusione delle spese di lite nei Parte_2 confronti di nella misura di € 5.000,00 oltre accessori di legge Controparte_1
e, per l'effetto, condannare e Parte_1 Parte_2 in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura di € 8.804,90
[...] oltre accessori di legge e rimborso delle anticipazioni sostenute in primo grado e quantificate in complessivi € 528,00; 4) in subordine rispetto alla conclusione sub 3), condannare e in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, alla refusione delle spese di lite in favore di in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, nella misura di € 6.600,10 oltre accessori di legge e rimborso delle anticipazioni sostenute in primo grado e quantificate in complessivi € 528,00. 5) In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, compenso d'avvocato e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
3 1. Il giudizio prende le mosse dall'iniziativa giudiziale assunta dalla società
(con sede in Garda – VR) nei confronti dei cittadini tedeschi Controparte_1
e per ottenere da costoro il Parte_1 Parte_2 pagamento della provvigione in tesi dovutale, ma mai pagatale, per l'attività di mediazione svolta in loro favore con riguardo all'unità immobiliare sita nel Comune di Torri del Benaco (VR), Frazione Albisano, Via delle Are n. 1, censita al NCEU di detto Comune, Foglio 8, Mappale 160, piano T-1, categoria A/3, classe 3, vani 5,5,
RCE 411,87, di proprietà del primo, a seguito e in dipendenza della quale attività venne stipulato tra le parti richieste (in data 3.8.2020) il contratto di compravendita immobiliare Rep. n. 13359, Racc. n. 9983, notaio dott. . Persona_1
2. Nello specifico, con due separati atti di citazione, entrambi dell'11.3.2021,
l'agenzia immobiliare attrice chiedeva:
A) nei confronti di : “1) Accertare e dichiarare il Parte_1 diritto alla provvigione sorto in capo a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte in narrativa, e, conseguentemente, condannare il sig. nato a [...]
CC (Germania) il 29.09.1967 e residente in [...]
Klosterwachtstrasse n. 45, c.f. italiano a corrispondere la C.F._1 somma di € 7.625,00, o la maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso di mora previsto dal D.L.gs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura n.
117/00 al saldo”;
B) nei confronti di : “1) Accertare e dichiarare il diritto alla Parte_2 provvigione sorto in capo a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte in narrativa, e, conseguentemente, condannare il sig. , nato a [...]_2
(Germania) il 15.07.1981, residente in [...]85134 Stammham (Germania), Hafnergasse
n. 11, codice fiscale italiano , a corrispondere la somma di € CodiceFiscale_3
7.500,00 oltre Iva, ovvero la maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla richiesta di pagamento al saldo effettivo”, deducendo, a fondamento delle proprie pretese:
i) che in data 10.8.2019 aveva ricevuto da uno Parte_1 specifico incarico di mediazione in esclusiva avente ad oggetto la ricerca di acquirenti interessati all'acquisto dell'unità immobiliare di sua proprietà sita in Comune di Torri del Benaco (VR), Frazione Albisano, Via delle Are n. 1, censita al NCEU di detto
Comune al Foglio 8, Mappale 160, piano T-1, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, RCE
4 411,87. In particolare, l'atto di conferimento dell'incarico prevedeva: a) che immobiliare si sarebbe impegnata a procurare al proprietario incaricante CP_1 proposte dirette alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita per sé,
e/o per persona o società da nominare, al prezzo di € 280.000,00 (punto 2); b) che l'incarico avrebbe avuto la durata di un anno a partire dalla data della sottoscrizione del 10.8.2019, e quindi fino al 10.8.2020 (punto 5); c) che il promittente venditore si impegnava a corrispondere a una provvigione pari al 2,5% Controparte_1
+ iva sul prezzo di effettivo realizzo, da versarsi per intero alla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita o, in assenza di questo, del rogito notarile (punto 6);
ii) che in adempimento dell'incarico ricevuto, si era Controparte_1 impegnata alla ricerca di un possibile acquirente, pubblicando annunci e locandine nella propria agenzia, nonché sul proprio sito internet, specificando che la provvigione dovuta all'agenzia in caso di favorevole conclusione dell'affare sarebbe stata del 3% del valore corrispettivo della vendita;
iii) che tra i soggetti interessati, nella piena vigenza dell'incarico, CP_1 identificava il sig. , il quale, presa visione dell'annuncio
[...] Parte_2 sul sito internet dell'agenzia, la contattava via e-mail in data 16.5.2020, informandola che era interessato ad effettuare un sopralluogo dell'unità abitativa e che avrebbe soggiornato ad Albisano dal 30.6.2020 al 4.7.2020, chiedendo quindi di poter visionare l'immobile in detto periodo (v. doc. 3 di p.a.: e-mail in lingua tedesca con libera traduzione in italiano); iv) che con e-mail di riscontro del 21.5.2020, si dichiarava Controparte_1 disponibile ad organizzare il sopralluogo dell'immobile, suggerendo un appuntamento per il giorno 1.7.2020 (v. doc. 4 di p.a.: e-mail in lingua tedesca con libera traduzione in italiano);
v) che con e-mail dello stesso giorno, il sig. confermava l'incontro per la Pt_2 data dell'1.7.2020, alle ore 10.00 (v. doc. 5 di p.a.: e-mail in lingua tedesca con libera traduzione in italiano); vi) che alla visita, atteso l'interessamento mostrato dal sig. seguivano Pt_2 trattative tra le parti, di cui si faceva interlocutrice, come Controparte_1 riscontrato: a) dal messaggio whatsapp inviato dal sig. alla titolare della Pt_1
con il quale lo stesso chiedeva informazioni circa l'esito della Controparte_1 visita dei coniugi (doc. 6 di p.a.: messaggio in lingua tedesca con libera Pt_2 traduzione in italiano); b) dall'e-mail del 2.7.2020, con la quale i coniugi Pt_2 chiedevano alla di interfacciarsi con il venditore in merito alla Controparte_1
5 possibilità di concedere l'unità abitativa di riferimento in locazione a lungo termine, anziché in vendita (v. doc. 7 di p.a.: e-mail in lingua tedesca con libera traduzione in italiano); vii) che nonostante il sig. avesse manifestato il proprio concreto Pt_2 interessamento per l'immobile, e nonostante fossero state intavolate trattative con la proprietà, la per diverse settimane non aveva più ricevuto Controparte_1 notizie riguardo l'eventuale perfezionamento della trattativa da nessuna delle due parti, le quali, senza apparente giustificazione, avevano interrotto i contatti;
viii) che con grande sorpresa, attraverso un'ispezione immobiliare eseguita qualche mese dopo (in data 17.9.2020), aveva appreso che il sig. aveva venduto (al Pt_1 prezzo di 250.000 €) l'immobile oggetto dell'incarico proprio alla persona che la stessa aveva individuato quale possibile acquirente (e segnatamente al sig.
[...]
), stipulando con quest'ultimo, il 3.8.2020, l'atto di compravendita Rep. Parte_2
n. 13359, Racc. n. 9983, notaio dott. (v. doc. 8 di p.a.), omettendo Persona_1 tuttavia di comunicarle alcunché, e comunque di corrisponderle la provvigione convenuta;
ix) che all'evidenza appositamente, le parti avevano dichiarato nell'atto di compravendita (v. art. 6) di non essersi avvalse di alcun mediatore per la conclusione del contratto, e questo nonostante fossero consapevoli dell'apporto causale fornito dalla alla conclusione dell'affare, avendo questa: - valutato Controparte_1
l'immobile oggetto del conferimento di incarico;
- posto in essere attività promozionale alla vendita, pubblicando annunci di vendita e locandine, sia all'interno degli uffici della propria agenzia, che sul proprio sito internet;
- riscontrato la mail di interessamento inviata dal sig. - organizzato il sopralluogo dell'immobile per
Pt_2 il giorno 1.7.2020, accompagnando i coniugi alla visita;
- fornito ai coniugi
Pt_2 tutte le informazioni utili relative all'immobile; - fornito a parte venditrice il
Pt_2 contatto del sig. - assistito entrambe le parti nella trattativa al fine di
Pt_2 addivenire alla conclusione dell'affare;
x) che per il tramite del proprio legale aveva pertanto inviato al sig. Pt_1
l'1.10.2020, sia a mezzo raccomandata a/r, che a mezzo mail, diffida al pagamento della provvigione (quantificata nella somma di € 7.375,00 + iva, importo calcolato sul prezzo complessivo di vendita, inizialmente riferito essere di € 295.000,00), significando che lo stesso era venuto meno all'obbligazione assunta nell'atto di conferimento di incarico del 10.8.2019;
6 xi) che una volta appurato che nell'atto di compravendita il prezzo era stato stabilito in € 250.000,00, aveva emesso la fattura n. 117/00 del 14.10.2020 dell'importo di € 6.250,00 + iva, per complessivi € 7.625,00 (v. doc. 10 di p.a.); xii) che analoga diffida di pagamento era stata inviata all'altro contraente (e cioè a
), significando che lo stesso, atteso il buon esito dell'affare, era Parte_2 venuto meno all'obbligazione di pagamento della provvigione, prevista anche nell'annuncio di vendita nella misura percentuale del 3% del prezzo di acquisto, e quindi della somma di complessivi 9.150,00 € iva inclusa, somma per la quale veniva emessa la fattura n. 118/00 del 14.10.2020; xiii) che in ragione del mancato pagamento da parte di entrambi i soggetti tenuti al pagamento della provvigione si era reso necessario procedere per via giudiziale.
3. si costituiva con comparsa depositata nel fascicolo telematico Parte_1 il 28.12.2021, eccependo:
a) in via pregiudiziale di rito, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana in favore di quella tedesca, avendo lo stesso contrattato in qualità di consumatore ed essendo la Germania il suo paese di domicilio. Nello specifico, osservava: -) che l'attrice, svolgeva, ovvero comunque Controparte_1 dirigeva, la propria attività commerciale verso una pluralità di Stati membri dell'Unione, tra cui la Germania, suo Paese di domicilio e residenza;
-) che ai fini della individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione nel presente caso dev'essere quindi applicata la normativa individuante il foro speciale del consumatore, e cioè gli artt. 17 e 18 del Regolamento U.E. n. 1215/2012; - che non vi è dubbio che in base alla disciplina in vigore, e alla più recente interpretazione giurisprudenziale in materia di contratti internazionali conclusi da consumatori, l'azione dell Controparte_1 contro il consumatore-convenuto doveva essere proposta ex art. 18, comma 2,
[...] del Regolamento U.E. n. 1215/2012, avanti all'autorità giurisdizionale territorialmente competente dello Stato in cui il sig. Parte_1
risultava domiciliato;
[...]
b) in via preliminare di merito, per il caso in cui l'eccezione pregiudiziale fosse stata respinta, la necessità di riunione con il procedimento n. 2486/2021 R.G. promosso dalla stessa nei confronti del sig. , Controparte_1 Parte_2 parte acquirente nel contratto di compravendita immobiliare di riferimento, stante l'evidente connessione oggettiva;
c) sempre in via preliminare di merito, l'inammissibilità della domanda, in quanto la situazione giuridica fatta valere dalla era stata oggetto di previa Controparte_1
7 transazione stragiudiziale in data 12.10.2021, con la quale le parti avevano inteso comporre le medesime questioni controverse dedotte in causa. In ogni caso, atteso che la somma concordata nella citata scrittura del 12.10.2021 non poteva ritenersi ancora esigibile al momento della proposizione della domanda, la pretesa attorea andava comunque rigettata;
d) nel merito, l'insussistenza del diritto alla provvigione di mediazione per difetto dei relativi presupposti: il venditore ( e l'acquirente ( erano, infatti, Pt_1 Pt_2 giunti alla stipula del contratto di compravendita senza che l' Controparte_1 svolgesse a tal fine una qualsiasi attività qualificabile come valida ed efficace attività di mediazione causalmente rilevante, idonea a far sorgere in capo alla stessa il diritto al pagamento della relativa provvigione. L si è infatti limitata a Controparte_1 pubblicare l'annuncio di vendita dell'immobile sul portale internet https://www.immowelt.de/ senza indicare, né l'indirizzo, né l'ubicazione dell'immobile; il giorno 1.7.2020, la sig.ra legale rappresentante dall'Agenzia CP_1 immobiliare, non era presente quando i sig.ri si presentarono a Garda presso Pt_2
l'ufficio dell per l'appuntamento dagli stessi fissato tramite il Controparte_1 predetto portale internet;
solo successivamente i sig.ri avevano incontrato la Pt_2 sig.ra presso l'unità abitativa de quo, rendendosi conto, in quello stesso CP_1 momento, che l'annuncio pubblicato a iniziativa dell si riferiva in Controparte_1 realtà allo stesso immobile da loro in precedenza già visitato con l'assistenza del sig.
presente sul posto. La posizione esatta dell'immobile i sig.ri l'avevano, Pt_1 Pt_2 infatti, individuata in precedenza, non in base alle informazioni fornite dall ma sulla base delle informazioni e la descrizione dettagliata Controparte_1 fornita dal sig. nel proprio annuncio privato pubblicato sul portale internet Pt_1 https://www.immobilienscout24.de/. L quindi, non aveva fornito Controparte_1 alla parte venditrice, ossia al sig. il contatto dei signori né aveva Pt_1 Pt_2 agevolato in alcun altro modo la conclusione dell'affare tra il primo e il secondo, sicché la compravendita doveva ritenersi conclusa esclusivamente per effetto delle trattative svolte direttamente tra le parti contraenti autonomamente e indipendentemente dall'agenzia immobiliare sulla base di negoziazioni separate, non ricollegabili CP_1 in alcun modo all'intervento del mediatore, concludendo nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, in via pregiudiziale/preliminare: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità del presente giudizio per carenza di giurisdizione del giudice italiano, indicando la giurisdizione del giudice straniero e
8 cioè dell'autorità giurisdizionale territorialmente competente dello stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto (si ritiene competente a decidere il CP_3
; b) in via preliminare subordinata: disporre la riunione del giudizio
[...] rubricato sub n. 2486/2021 R.G. - Tribunale di Verona al presente giudizio;
nel merito: c) in via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla parte attrice nei confronti del convenuto, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti ed esponendi, nonché per intervenuta transazione avente ad oggetto la pretesa attorea;
e) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice dovesse comunque ritenere sussistenti i presupposti per il pagamento all'attrice di una somma di denaro a titolo di provvigione per attività di mediazione svolta dalla stessa, ridurre detta provvigione alla misura ritenuta congrua ed equa;
In ogni caso:
f) condannare l'attrice alla rifusione di spese, diritti, compensi ed onorari di giudizio, oltre ad accessori;
g) ci si riserva sin d'ora di chiedere, considerata la condotta processuale dell'attrice, la condanna della medesima ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore del convenuto di una somma equitativamente determinata. In via istruttoria: Si chiede l'assunzione di prova testimoniale e per interrogatorio del legale rappresentante dell'attrice sulle circostanze di fatto sopra esposte, premesso
“Vero che…… “. Riservata la nomina dei testi”.
4. si costituiva a propria volta con separata comparsa, Parte_2 svolgendo le stesse contestazioni del venditore nonché chiedendo, in via Pt_1 subordinata, di ridurre la provvigione richiesta dall'agenzia alla misura ritenuta congrua ed equa, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “In via pregiudiziale/preliminare: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero
l'improcedibilità del presente giudizio per carenza di giurisdizione del giudice italiano, indicando la giurisdizione del giudice straniero e cioè dell'autorità giurisdizionale territorialmente competente dello stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto (si ritiene competente a decidere il;
b) accertare Controparte_4
e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea per intervenuta transazione avente ad oggetto la pretesa attorea. Nel merito: c) in via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla parte attrice nei confronti del convenuto, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposte ed esponendi;
d) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice dovesse comunque ritenere sussistenti i presupposti per il pagamento di una somma di denaro all'attrice a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta dall'attrice, ridurre detta provvigione alla misura ritenuta congrua ed equa. In ogni caso: e) condannare l'attrice alla
9 rifusione di spese, diritti, compensi ed onorari di giudizio, oltre ad accessori. In via istruttoria: si rinnova l'istanza già formulata nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) del cod. proc. civ. di data 03-06-2022 ovvero di voler, ai sensi dell'art.
210 cod. proc. civ., ordinare alla controparte di depositare una copia digitale integrale dei messaggi whatsapp di cui al doc. n. 6 dell'attrice, oppure di esibire in giudizio detto documento in forma digitale”.
5. La causa è stata istruita con l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti
(prova per testimoni e per interrogatorio formale) e quindi decisa con la sentenza qui in esame, con la quale il giudice, definitivamente provvedendo, ha:
a) accertato la sussistenza della mediazione in contestazione;
b) condannato il convenuto al pagamento in favore dell'attrice, CP_5
della somma di € 6.250,00, oltre agli interessi legali dalla Controparte_1 costituzione in mora al saldo effettivo;
c) condannato l'altro convenuto, al pagamento in favore dell'attrice CP_6 della somma di € 6.250,00, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora al saldo effettivo;
d) condannato i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e Cpa, nello specifico ritenendo:
A) quanto al difetto di giurisdizione, che la domanda giudiziale di pagamento di una somma di danaro a titolo di provvigione per un'attività di mediazione sorta e da seguire in Italia può essere proposta davanti al giudice italiano, in quanto il criterio di collegamento stabilito dalla competenza speciale di cui all'art. 7, n. 1), del
Regolamento U.E. n. 1215 del 12 dicembre 2012, dispone che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Tale luogo, salvo diversa convenzione, si individua, in caso di compravendita, nel luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, mentre, nel caso della prestazione di servizi, nel luogo, sempre situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (Cass. civ. S.U. n. 29179\2020);
B) quanto alla pretesa improcedibilità della domanda, che rispetto alla transazione del 12.10.2021 il convenuto sig. (al quale unicamente va riferito l'atto), entro Pt_1
10 il termine del 30.10.2022 non aveva comunque provveduto al pagamento della somma concordata. Inoltre, sotto il profilo dell'annullabilità, che il documento era stato redatto in forma sintetica e unicamente in lingua italiana, lingua non conosciuta dal signor (diversamente dall'atto di conferimento dell'incarico del 10.8.2019, Pt_1 che dispone della traduzione in lingua tedesca);
C) quanto al merito, che sussiste il diritto alla provvigione in capo all'attrice nella sua qualità di mediatrice, atteso che l'affare si è concluso in conseguenza dell'attività dalla stessa prestata. L'atto conclusivo dell'affare è costituito dal contratto definitivo di compravendita dell'immobile sito in Torri del Benaco (VR), frazione Albisano, via delle Are n. 1, per il prezzo di € 250.000,00, alla cui stipulazione le parti sono addivenute il 3.8.2020, dichiarando (falsamente) nell'atto di compravendita, ex art. 35, 22 D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni in L. 248/2006, di non essersi avvalsi di alcun mediatore. L'intervento dell'attrice, che ha svolto un'operazione di segnalazione dell'acquirente, consentendo di mettere in contatto i soggetti contraenti al fine di provocare la conclusione dell'affare, deve ritenersi, invece, essere stato determinante per la conclusione dell'affare. La condotta elusiva delle parti rimane inconferente, considerato che, affinchè sussista nesso di causalità tra l'attività del mediatore immobiliare e la conclusione dell'affare, non è necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative fino all'accordo definitivo, ma è sufficiente anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare. Tale situazione di fatto, legittimante la richiesta di pagamento della provvigione, è stata dimostrata dall'attore, sia Tes_ documentalmente (doc. 3, 4, 5), che per testi: la teste all'udienza del 5.9.2022 ha riferito: sub cap. 6: è vero;
ho gestito io l'accoglienza; i clienti che arrivano li accolgo io;
a prova contraria diretta sub cap. 5: è vero;
ADR: ho visto fisicamente i signori in agenzia;
cap. 14: non lo so;
ADR: è vero ho riferito al signor che Pt_2
l'appuntamento non era in agenzia, ma presso l'immobile; la signora Pt_2 rispondendo sub cap. 16, ha dichiarato: no, non è vero, abbiamo ricevuto l'expose e poi la signora a fatto visitare ai signori l'immobile. L'interpello formale CP_1 Pt_2 ha fornito indicazioni contradditorie rispetto alle deduzioni dei convenuti: il signor ha affermato, sub cap. 3: no, non è vero, ho chiesto se l'immobile era in Pt_1 ordine, era a posto e com'era, dichiarazione smentita dal contenuto del messaggio
1.7.2020 “Sie waren begeistert … warten wir”/“erano entusiasti, attendiamo”; il signor esaminato sub cap. 6 ha risposto: “non è vero come risulta da Pt_2 corrispondenza email agli atti, l'appuntamento del primo luglio 2020 era fissato
11 presso i locali di poi al signor in quella giornata gli è stato Controparte_1 Pt_2 detto da una collaboratrice che la signor non era qui e che Controparte_2
l'appuntamento era stato concordato direttamente presso l'immobile, però al signor non era stato indicato l'indirizzo, così lui si è recato di propria iniziativa presso Pt_2
l'immobile che aveva visto la giornata prima”; e sub cap. 7: “conferma di aver ricevuto dalla signor la stampa dell'expose pubblicato sul sito internet e che CP_1 aveva visto un attimo l'immobile. Così anche la richiesta a mezzo e-mail del 2.7.2020, con la quale era stato chiesto all'agente di verificare con il venditore la possibilità di una locazione a lungo termine (“langfristigen vermietung” doc. 7). Gli elementi raccolti nell'istruttoria confermano quindi l'intervento determinante dell'attrice. E' tenuto a corrispondere la provvigione anche il signor il quale, pur in assenza Pt_2 di uno specifico incarico scritto, ha comunque accettato, sia pure tacitamente, la prestazione mediatoria. Infatti, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, atteso che ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene. Per il convenuto rimane Pt_1 ferma la determinazione del compenso nella misura del 2,5% indicata nel conferimento dell'incarico (doc. 2); per quanto attiene invece alla determinazione del compenso del convenuto occorre fare riferimento, in mancanza di previsione Pt_2 pattizia, alla disciplina degli usi della provincia di Verona, che prevede la corresponsione della provvigione nella misura del 3% ove conseguente alla prestazione di una serie di servizi, quali la verifica dello stato di fatto e di diritto dell'immobile, la ricerca di proposte, la predisposizione dell'accordo preliminare, se richiesto dalle parti, la trattativa, l'assistenza alla stipula dell'atto pubblico. E' pertanto utilizzabile il criterio sussidiario della valutazione secondo equità del giudicante qualora l'attività posta in essere dal mediatore risulti, come nel caso di specie, parziale, così determinandosi il compenso nella misura del 2,5%.
6. Hanno proposto cumulativamente appello i convenuti rimasti soccombenti sulla base di tre motivi, attinenti ai seguenti profili:
i) difetto di giurisdizione del giudice italiano, con riguardo ai seguenti profili: - insufficiente e/o omessa motivazione;
- erronea applicazione e interpretazione di legge;
- erronea e/o omessa considerazione e valutazione dei fatti;
- mancata considerazione delle argomentazioni difensive;
12 ii) inammissibilità e improcedibilità della domanda per intervenuta transazione, con riguardo ai seguenti profili: - insufficiente e/o omessa motivazione;
- erronea applicazione e interpretazione della legge;
- erronea e/o omessa considerazione e valutazione dei fatti;
- mancata considerazione delle argomentazioni difensive;
iii) insussistenza dei presupposti per poter riconoscere in capo all CP_1 il diritto alla provvigione di mediazione, con riguardo ai seguenti profili: -
[...] insufficiente e/o omessa motivazione;
- erronea applicazione e interpretazione della legge;
- erronea e/o omessa considerazione e valutazione degli elementi di fatto;
- omessa considerazione delle argomentazioni difensive e dei documenti dimessi;
- errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, concludendo nei seguenti termini: “In via pregiudiziale/preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità della domanda per carenza di giurisdizione del giudice italiano, indicando la giurisdizione del giudice tedesco e cioè delle autorità giurisdizionali territorialmente competenti dello stato membro nel cui territorio sono domiciliati gli odierni attori appellanti e (si ritiene Pt_1 Pt_2 competente a decidere il per il sig. ed il Controparte_3 Pt_1 CP_4 per il sig. ; - accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza
[...] Pt_2 della domanda di per intervenuta transazione avente ad Controparte_1 oggetto la pretesa di controparte. Nel merito: - in via principale: rigettare tutte le domande proposte dall nei confronti degli odierni attori Controparte_1 appellanti e in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti Pt_1 Pt_2 ed esponendi, nonché per intervenuta transazione avente ad oggetto la pretesa di
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse Controparte_1 comunque ritenere sussistenti i presupposti per il pagamento all Controparte_1 di una somma di denaro a titolo di provvigione per attività di mediazione svolta
[...] dalla stessa, ridurre detta provvigione alla misura ritenuta congrua ed equa. In ogni caso: condannare l'odierna convenuta appellata all'integrale Controparte_1 rifusione di spese, diritti, compensi ed onorari del doppio grado giudizio, oltre ad accessori, senza operare una compensazione alcuna. In via istruttoria: ordinare a di depositare una copia digitale integrale dei messaggi Whatsapp Controparte_1 di cui al documento n. 6 di oppure di ordinare alla controparte Controparte_1 di esibire in giudizio detto documento in forma digitale”.
7. si è costituita nel presente secondo grado prendendo Controparte_7 posizione sulle ragioni dell'impugnazione e concludendo per il rigetto del gravame nei termini sopra trascritti.
13 8. All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 16.10.2025, tenutasi in forma cartolare mediante deposito di note scritte in PCT, le parti hanno concluso nei termini sopra trascritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi effettivamente depositati da tutte le parti costituite, e l'ha decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
9. Il primo motivo denuncia l'erroneità della sentenza per avere il giudice ritenuto la propria giurisdizione nonostante si tratti di una causa promossa da una società italiana nei confronti di due soggetti stranieri (segnatamente entrambi di nazionalità
e domiciliazione tedesca), che hanno agito a titolo strettamente personale, e quindi in qualità di consumatori, donde la necessità di fare applicazione delle disposizioni di riferimento facenti specifico riferimento alla posizione di consumatore della parte richiesta (artt. 17, 18 Reg. UE n. 1215/2012) e non già a quella di portata generale di cui all'art.
7. L è infatti una società che agisce con una stabile Controparte_1 proiezione internazionale, ed in particolare sviluppa la propria attività di agenzia immobiliare con particolare riferimento ai Paesi di lingua tedesca. Anche a prescindere, quindi, dalla contestazione dell'esistenza di un valido legame contrattuale tra l e i convenuti, la disciplina consumeristica, così Controparte_1 come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dalla S.C. in sede nazionale, porta ad escludere che la domanda di pagamento del preteso credito azionato dalla potesse proporsi nei confronti dei sig.ri e Controparte_1 Pt_1 avanti al giudice italiano, dovendo questi essere invece convenuti avanti al Pt_2 giudice della Repubblica Federale di Germania territorialmente competente.
9.1 Il motivo è fondato, dovendo affermarsi l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del competente giudice della
Repubblica Federale di Germania, in ragione della qualità soggettiva di consumatori nella quale hanno agito entrambi i convenuti (che hanno, rispettivamente, ceduto e acquistato l'immobile intermediato dalla a titolo Controparte_1 esclusivamente personale, e non professionale) e della conseguente applicabilità della disciplina consumeristica di riferimento, da ritenersi costituita dalle disposizioni contenute negli artt. 17, co. 1, lettera c), e 18, co. 2, del Regolamento U.E. n.
1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente
14 la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
9.2 Nello specifico, il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione del difetto di giurisdizione dell'Autorità giurisdizionale italiana dedotta dai convenuti ritenendo che la domanda giudiziale di pagamento di una somma di danaro a titolo di provvigione per l'attività di mediazione sorta e da eseguirsi in Italia possa essere legittimamente proposta avanti al giudice italiano, atteso che il criterio di collegamento stabilito dalla competenza speciale di cui all'art. 7, n. 1), del Regolamento U.E. n. 1215/2012, dispone che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Tale luogo, salvo diversa convenzione, si individua, in caso di compravendita, nel luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, mentre, nel caso della prestazione di servizi, nel luogo, sempre situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati, o avrebbero dovuto essere, prestati in base al contratto.
In altri termini, il giudice ha ritenuto che, risultando dedotto in giudizio un credito pecuniario di natura contrattuale da soddisfarsi al domicilio del creditore, si verte per ciò solo nell'ambito d'applicazione della regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti sancita dall'articolo 7, comma 1, numero 1), lettera a) del
Regolamento U.E. n. 1215/2012 e che tale domanda possa essere quindi proposta ai sensi di tale articolo davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, da individuarsi, nel caso della prestazione di servizi, nel luogo “in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Ora, per quanto debba escludersi la fondatezza della contestazione preliminare fatta dagli appellanti in merito all'insussistenza di un valido vincolo contrattuale tra la e il sig. e il sig. – considerato: quanto al primo, Controparte_1 Pt_1 Pt_2 che vi è in atti una specifica lettera di incarico rivolta all recante la sua Pt_3 sottoscrizione (mai disconosciuta), mentre risulta superfluo il difetto di sottoscrizione da parte della società alla luce dell'effettiva esecuzione del contratto e della proposizione della domanda volta ad ottenere il pagamento della relativa provvigione;
quanto al secondo, che per quanto non sia stata formalizzata l'assegnazione di un incarico di identico contenuto, il ha comunque beneficiato Pt_2 dell'attività professionale della sicché lo stesso deve ritenersi in Controparte_1
15 ogni caso responsabile del pagamento della provvigione per quanto di sua competenza quantomeno a titolo di “contatto sociale”, ipotesi che integra una forma particolare di responsabilità contrattuale, nascente, non da un “contratto”, bensì da un “contatto sociale”, ossia da un rapporto che si instaura tra due soggetti in virtù
(non di un esplicito accordo tra le parti), ma di un obbligo legale, oppure come conseguenza di un altro rapporto contrattuale instauratosi tra soggetti diversi rispetto a quelli del “contatto sociale” – deve tuttavia rilevarsi come il primo giudice abbia del tutto pretermesso il dato che i due convenuti si sono rapportati con l'agenzia immobiliare attrice a titolo eminentemente personale, e non professionale
(circostanza questa che ha trovato conferma anche in sede di stipulazione del contratto di compravendita del 3.8.2020, che al punto 7 recita: “la presente cessione interviene tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali ed ha per oggetto un immobile ad uso abitativo”), con la conseguenza che devono essere entrambi considerati (e trattati) come dei
“consumatori” (la circostanza non è peraltro in contestazione), da cui la necessaria applicazione della disciplina speciale consumeristica, ed in particolare, trattandosi di persone domiciliate in uno Stato membro (segnatamente, la Repubblica Federale di
Germania/Bundesrepublik Deutschland), dei richiamati artt. 17, co. 1, lettera c), e
18, co. 2, Reg U.E. n. 1215/2012, rispettivamente disponenti: l'art. 17, co. 1, lett.
c): “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: (omissis) c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello
Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività”; l'art. 18, co. 2:
“L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore”.
In particolare, viene qui in rilievo la devoluzione necessaria della controversia alla giurisdizione dello Stato del domicilio del consumatore nell'ipotesi in cui la controparte, agente nella specie a titolo commerciale o professionale, abbia diretto la propria attività, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità
16 di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.
Il menzionato concetto del “dirigere l'attività” verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore non trova una puntuale definizione normativa, sicché deve richiamarsi la ricostruzione della fattispecie fatta dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza “Pammer/Alpenhof” del 7 dicembre 2010 nei procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09, che seppur facendo riferimento, in parte qua, al
Regolamento U.E. n. 44/2001, sviluppa considerazioni perfettamente sovrapponibili al caso di specie, regolato dal successivo Regolamento n. 1215/2012, contenendo gli artt. 15, nn. 1 e 3, e 16, nn. 1 e 2, collocati nella sezione 4 del capo II, rubricata:
“Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori”, disposizioni analoghe a quelle dei richiamati artt. 17 e 18 del Reg. 1215/2012. Invero, l'art. 15 1, prevede:
“Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di
Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività. (…) 3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale”
e l'art. 16 1: “L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.
2. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore”.
Di particolare rilievo, per quanto qui interessa, sono le valutazioni contenute nei considerando: da 73 a 78: “Dalla proposta di regolamento menzionata supra al punto 43 emerge, quindi, che il legislatore dell'Unione ha respinto il suggerimento della Commissione volto ad inserire nel regolamento n. 44/2001 un 'considerando' a termine del quale la commercializzazione di beni o servizi mediante uno strumento elettronico
17 accessibile in uno Stato membro costituirebbe un'attività «diretta verso» lo Stato medesimo. 74 Tale interpretazione risulta parimenti avvalorata dalla dichiarazione effettuata congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione all'atto dell'emanazione del regolamento n. 4/2001 e ripresa al ventiquattresimo 'considerando' del regolamento n. 593/2008, secondo cui la semplice circostanza dell'accessibilità di un sito Internet non è sufficiente a rendere applicabile l'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001. 75 Conseguentemente, si deve ritenere che, ai fini dell'applicabilità di detto art. 15, n. 1, lett. c), il commerciante debba aver manifestato la propria volontà di stabilire rapporti commerciali con i consumatori di uno o più altri Stati membri, tra cui quello sul territorio del quale il consumatore è domiciliato. 76 Con riguardo ad un contratto concluso tra un commerciante e un determinato consumatore, occorre quindi acclarare se, prima dell'eventuale conclusione del contratto con il consumatore medesimo, esistessero indizi che evidenziavano che il commerciante intendeva trattare con consumatori residenti in altri Stati membri, tra i quali quello sul territorio del quale il consumatore stesso è domiciliato, nel senso che fosse disposto a concludere un contratto con tali consumatori. 77 Tra tali indizi non figura la menzione su un sito Internet dell'indirizzo elettronico o geografico del commerciante né tantomeno l'indicazione dei suoi recapiti telefonici privi di prefisso internazionale. Infatti, l'indicazione di tali informazioni non evidenzia che il commerciante dirige la propria attività verso uno o più altri Stati membri, considerato che tale genere di informazioni è, in ogni caso, necessario per consentire ad un consumatore, residente sul territorio dello Stato membro nel quale il commerciante stesso è stabilito, di avviare rapporti con quest'ultimo. 78 Inoltre, per quanto attiene ai servizi offerti on line, alcune di queste informazioni sono divenute obbligatorie. Come la Corte ha già avuto modo di affermare, per effetto dell'art. 5, n. 1, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
(«direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1), il prestatore di servizi è tenuto a fornire ai destinatari del servizio, sin da prima di ogni stipula di contratto con questi ultimi, oltre al suo indirizzo di posta elettronica, altre informazioni che consentano una presa di contatti rapida nonché una comunicazione diretta ed efficace
(sentenza 16 ottobre 2008, causa C-298/07, Bundesverband der
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Racc. pag. I-7841, punto 40). Tale obbligo vale a prescindere dallo Stato membro verso il quale il commerciante diriga
18 la propria attività ed anche nel caso in cui questa sia diretta unicamente verso il territorio dello Stato membro in cui il commerciante stesso sia stabilito”, ed ancora, da 92 a 94: “Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione pregiudiziale dev'essere risolta nel senso che, al fine di stabilire se l'attività di un commerciante, presentata sul suo sito Internet o su quello di un intermediario, possa essere considerata «diretta» verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore sia domiciliato, ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n.
44/2001, occorre verificare se, prima dell'eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, risulti da tali siti Internet e dall'attività complessiva del commerciante che quest'ultimo intendeva commerciare con consumatori domiciliati in uno o più
Stati membri, tra i quali quello di domicilio del consumatore stesso, nel senso che era disposto a concludere contratti con i medesimi. 93 I seguenti elementi, il cui elenco non è esaustivo, possono costituire indizi che consentono di ritenere che l'attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, vale
a dire la natura internazionale dell'attività, l'indicazione di itinerari a partire da altri
Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito,
l'utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua,
l'indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l'accesso al sito del commerciante, ovvero a quello del suo intermediario, l'utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti. Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza di tali indizi.
94 Per contro, la semplice accessibilità del sito Internet del commerciante o di quello dell'intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato è insufficiente. Ciò vale anche con riguardo all'indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate ovvero all'impiego di una lingua o di una moneta che costituiscano la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito”.
Ciò posto, considerati gli elementi indiziari di cui al richiamato cpv. 93, e le evidenze di causa, deve ritenersi che la abbia intenzionalmente diretto Controparte_1
(come attualmente dirige) la propria attività di intermediazione immobiliare, non solo
19 verso il mercato nazionale, ma altresì (ed anzi soprattutto) verso quello estero, ed in particolare verso l'area germanofona, tra cui certamente la Germania, Stato membro nel quale sono domiciliati entrambi i convenuti, e quindi che la stessa, mutuando la dizione normativa, intendesse commerciare con consumatori domiciliati in uno o più
Stati membri, tra i quali quello di domicilio dei consumatori stessi, nel senso che era disposta a concludere contratti con i medesimi (cfr. punto n. 92, sentenza
Pammer/Alpenhof).
In particolare, la natura internazionale dell'attività svolta dalla Controparte_1
nonché l'intenzione della medesima di dirigere stabilmente la propria attività
[...] di intermediazione immobiliare anche verso potenziali clienti domiciliati, non solo in
Italia, ma anche in altri Stati membri, si manifesta, tra l'altro, tramite:
i) le informazioni pubblicate sul sito internet di del quale Controparte_1
– significativamente – esiste sia la versione in lingua italiana [.it], che quella in lingua tedesca [.it/.de], che riporta:
e) nelle indicazioni generali (predisposte in entrambe le lingue): “L'Agenzia
Immobiliare opera sul mercato immobiliare del Lago di Garda ed immediato CP_1 entroterra. Iscritta al ruolo agenti nr 1440 presso la Camera di Commercio di Verona.
Lo scopo è quello di servire le persone nel realizzare il loro sogno di acquistare la loro casa sul lago di Garda in totale sicurezza, fiducia e tranquillità. I valori sono affidabilità e servizio per la soddisfazione del cliente: valorizzare al meglio la proprietà del venditore valutando correttamente l'immobile e individuando il maggior valore realizzabile reperendo l'offerta attraverso i vari canali commerciali nazionali ed internazionali;
offrire agli acquirenti un portafoglio immobili di assoluta qualità in continuo aggiornamento e dotato di tutte le informazioni amministrative e fiscali necessarie ad un acquisto in sicurezza dell'immobile desiderato. L Controparte_1 si pone come visione l'essere il punto di riferimento del mercato immobiliare del lago di Garda. Per ottenere questo obiettivo si avvale di un'esperienza ultra trentennale, di referenze commerciali e bancarie, della ricerca di assoluta qualità dei servizi prestati, di un team affiatato orientato al cliente e di molteplici collaborazioni anche nel mercato straniero, dove è presente in tutti i principali portali immobiliari.
Particolare attenzione viene prestata al tradizionale mercato in lingua tedesca come
Germania, Austria e Svizzera e, negli ultimi tempi, si sono avviate numerose iniziative di promozione nei mercati di lingua inglese con analisi di mercato e fiere di settore, collaborazioni con agenzie immobiliari, posizionamento nei principali portali,
20 campagne di marketing e comunicazione avviata con primarie agenzie di consulenza”;
f) nello specifico canale “dicono di noi”, le impressioni/recensioni rilasciate dalla clientela assistita, che risulta effettivamente prevalentemente straniera, domiciliata in una pluralità di stati membri dell'UE, come Germania e Austria, indice questo della
“direzione verso l'estero” dell'attività di procacciamento/reperimento dei soggetti potenzialmente interessati all'investimento immobiliare;
g) nel canale dei “contatti”, il recapito telefonico dell'agenzia con il relativo prefisso internazionale;
ii) l'utilizzo di lingue diverse nella corrispondenza e nella comunicazione con la propria clientela, effettuata del tutto prevalentemente mediante canali di trasmissione a distanza;
iii) la pubblicazione di annunci di vendita immobiliare su portali online con dominio di primo livello (TLD, top-level domain) tedesco [.de], come ad esempio il portale https://www.immowelt.de/ di lingua tedesca (sito rivolto prevalentemente a utenti domiciliati in Germania, o comunque in Stati membri europei di lingua tedesca), sul quale era stato pubblicato l'annuncio dell'immobile oggetto di causa letto dal Pt_2 che in seguito, e proprio per tale motivo, si era interfacciato con l Controparte_1 iv) le risultanze della visura camerale della che nella parte Controparte_1 relativa all'oggetto, riporta: “la società ha per oggetto le seguenti attività (da esercitarsi con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa e previo ottenimento delle eventuali necessarie autorizzazioni): esercizio di agenzia di affari in mediazione di beni immobili, sia in Italia che all'estero; esercizio di agenzia di affari in mediazione di aziende e rami di azienda, sia in Italia che all'estero (omissis)”;
v) le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla stessa legale rappresentante,
e principale azionista della società, la quale, rispondendo alle Controparte_2 domande di cui ai capitoli da 1 a 7 della seconda memoria istruttoria, ha affermato:
D.: “1) Vero che l avente sede in Italia, svolge la propria Controparte_1 attività di intermediazione immobiliare - in particolare sul lago di Garda - sia nei confronti di clienti italiani che esteri, soprattutto tedeschi? (v. al riguardo lo screenshot del sito Internet di ovvero della pagina iniziale di Controparte_1 https://www.magri.it/ di cui al dimesso doc. 2 di parte convenuta da mostrare al teste)”;
R.: “cap. 1: lavoriamo sia con il mercato [italiano], che quello straniero, tedesco ed austriaco”;
21 D.: “2) Vero che l aveva pubblicato l'annuncio di vendita Controparte_1 immobiliare su portali con dominio tedesco “.de” ed in particolare sul portale del sito
Internet https://www.immowelt.de/, sito di lingua tedesca, rivolto prevalentemente ad utenti tedeschi?”;
R.: “cap. 2: è vero”;
D.: “3) Vero che svolge, ovvero presta, la propria attività Controparte_1 professionale di intermediazione immobiliare a una clientela internazionale, e prevalentemente a clienti domiciliati in Germania o, in generale, a persone domiciliate in Stati membri europei del territorio di lingua tedesca? (v. al riguardo le testimonianze dei clienti stranieri residenti in stati membri differenti pubblicati da sul proprio sito Internet https://www.magri.it/p/dicono-di- Controparte_1 noi.html di cui al dimesso doc. 8 di parte convenuta da mostrare al teste)”;
R.: “cap. 3: sia nel mercato italiano che nel mercato tedesco”;
D.: “4) Vero che l'attività di intermediazione immobiliare esercitata dall CP_1 si rivolge verso la generalità di potenziali clienti domiciliati in una pluralità
[...] di stati membri dell'Unione europea? (v. docc. 2 e 8 di parte convenuta da mostrare al teste)”;
R.: “cap. 4: Italia e Comunità europea, Germania ed Austria”;
D.: “5) Vero che la comunicazione tra l ed i sigg. e Controparte_1 Pt_2 Pt_1
è avvenuta principalmente a distanza ovvero via posta elettronica o telefono? (v. docc.
3-7 di parte attrice da mostrare al teste)”;
R.: “cap. 5: posta elettronica e telefono, con il signor in ufficio perché era Pt_1 spesso in ufficio, con il signor quando è venuto a vedere le case”; Pt_2
D.: “6) Vero che il compratore sig. ha contattato l Parte_2 Controparte_1
[... attraverso l'annuncio visto in Germania e pubblicato da quest'ultima sul portale del sito Internet https://www.immowelt.de/ via e-mail spedita dalla Germania? (v. doc. 3 di parte attrice da mostrare al teste)”;
R.: “cap. 6: è vero”;
D.: “7) Vero che tutta la corrispondenza e comunicazione con ed i Controparte_1 sigg. e si è sempre svolta in lingua tedesca e che gli stessi non parlano Pt_2 Pt_1
l'italiano? (v. docc.
3-5 di parte attrice da mostrare al teste)”;
R.: “cap. 7: vero il signor un pochino capisce l'italiano”, Pt_1 dichiarazioni, peraltro, confermate dai dipendenti dell'Agenzia.
9.3 In definitiva, la mera sussistenza di un credito pecuniario di natura contrattuale preteso a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare svolta a
22 favore dei convenuti non è di per sé sufficiente perché possa farsi applicazione della competenza speciale in materia contrattuale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del Regolamento U.E. n. 1215/2012, come ritenuto dal primo giudice, dovendo invece applicarsi, ai fini dell'individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione con riguardo alla presente controversia, i criteri stabiliti dal successivo art. 17, comma 1, lettera c), Reg. U.E. n. 1215/2012, in materia di contratti conclusi da consumatori, in quanto disposizione normativa che costituisce, appunto, una deroga, tanto alla norma generale di competenza giurisdizionale dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto di cui all'articolo 4, n. 1 del Reg. U.E. 1215/2012, quanto alla norma sulla competenza speciale in materia contrattuale ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
n. 1, lettera a) del Regolamento U.E. 1215/2012 (del quale, non a caso, viene fatta salva la sola previsione di cui al co. 5), sicché la domanda avrebbe dovuto proporsi, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, stesso Regolamento, davanti alle autorità giurisdizionali territorialmente competenti dello Stato membro (la Germania) in cui i signori e sono domiciliati. Pt_1 Pt_2
Per completezza di disamina va sottolineato come la pronuncia menzionata dal primo giudice a conforto della determinazione di ritenersi competente, avendo la causa ad oggetto una pretesa creditoria di fonte contrattuale – e cioè Cassazione, Sez. Un.,
Ordinanza n. 29179 del 21.12.2020, Rv. 660031 – 01, secondo cui: “In tema di giurisdizione, il criterio di collegamento dettato dall'art. 7, Punto 1, del Regolamento
UE n. 1215 del 2012, secondo cui, in materia contrattuale, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, deve ritenersi applicabile non solo nell'ipotesi in cui si controverta tra le parti contraenti, ma anche quando sia un terzo, estraneo al rapporto contrattuale originario, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un'azione che da esso tragga fondamento. (Nella specie, la S.C., nel regolare la giurisdizione, ha affermato l'operatività del detto criterio di collegamento nel caso di un'obbligazione rientrante nella "materia contrattuale", agli effetti del citato art. 7, Punto 1, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, che era stata dedotta in giudizio, in confronto delle parti originarie, dal cessionario del credito)” – non sia in realtà pertinente alla fattispecie in esame, trattando di un caso in cui le parti erano tutte società commerciali, e non già persone fisiche agenti in qualità di consumatori. Ne consegue, pertanto, che non avendo le parti contraenti concluso in detto caso il contratto per soddisfare esigenze di natura privata/personale, non poteva venire in rilievo la disciplina del foro speciale in materia di contratti conclusi
23 da consumatori, competenza giurisdizionale ovviamente inapplicabile nella predetta circostanza, essendo le parti interessate dal rapporto contrattuale oggetto di quel giudizio non qualificabili come consumatori.
9.4 Dal ritenuto accertamento della carenza di giurisdizione del giudice italiano a statuire sul merito della pretesa creditoria oggetto di causa, discende la inammissibilità della domanda proposta in questa sede dalla Controparte_1 che, se l'attrice lo riterrà, andrà eventualmente riproposta avanti al giudice della
Repubblica Federale di Germania che sulla base delle regole interne di quell'ordinamento dovesse risultare territorialmente competente a decidere.
9.5 Gli ulteriori motivi di gravame restano assorbiti.
III
Le spese di lite.
Considerato l'esito complessivo della lite, le spese processuali, del primo e del secondo grado, vanno rideterminate secondo il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dei convenuti appellanti ( e Parte_1
) e a carico dell'attrice appellata ( con Parte_2 Controparte_1 riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo e di secondo grado nell'ambito dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, riconosciuto l'aumento ex art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014 e ss. mod. e int. in ragione del numero delle parti assistite dallo stesso patrocinio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 620/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, accoglie l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Verona n. 27/2024, pubblicata il 5.1.2024 a definizione delle cause riunite n. 2456/2021 + 2486/2021 R.G., come integrata con ordinanza di correzione di errore materiale n. 2478/2024 dell'1.3.2024, così provvede:
a) dichiara la domanda di parte attrice inammissibile per difetto di giurisdizione dell'Autorità giurisdizionale italiana;
b) condanna l'attrice appellata – – a rimborsare ai Controparte_1 convenuti appellanti – e Parte_1 Parte_2
– le spese di lite del giudizio, che liquida: A) per compensi: quanto al
[...]
24 primo grado, in complessivi € 6.600,10, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
quanto al secondo grado, in complessivi € 5.155,80, oltre al rimborso forfetario spese generali al
15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
B) per rimborsi (del secondo grado), in € 382,50.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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