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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/09/2024, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 26/09/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 914/2023 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARA LETTERIO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.Ti Valeria Giroldi e Antonello Monoriti;
- resistente -
OGGETTO: Cancellazione elenchi agricoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 23/03/2023, adiva codesto Giudice del Lavoro Parte_1
premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2013 per 103 giornate, nel 2014 per 99 giornate e nel 2015 per 55 giornate annue, alle dipendenze della ditta
[...]
Organizzazione_1
Lamentava che l' , con note datate 29/9/22, le aveva comunicato la cancellazione delle giornate CP_1
di lavoro sopra indicate. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso, e contestando nel merito la CP_1
fondatezza delle domande, della quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito della discussione, veniva decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso, risultando rispettati i termini decadenziali. Passando ad esaminare la domanda del ricorrente, si osserva che lo stesso ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per le annualità dedotte in ricorso, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per il Controparte_2
periodo e le giornate già indicate.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di CP_1 ispettori dell' , avente ad oggetto l'azienda agricola , al fine di verificarne la CP_1 Org_1 regolarità complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nei verbali ispettivi del 27.12.2015 e 14.10.2021, prodotti in atti dall' , redatti rispettivamente dagli ispettori per il primo, e dagli CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 ispettori per il secondo, nei quali si dà atto di operazioni di Per_2 Per_4 Per_1 Per_5 accertamento compiute sull'azienda in questione.
Secondo le risultanze di tale verbale, l'esito dei detti accertamenti svelerebbe il carattere fittizio dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati alle dipendenze della ditta . Org_1
In particolare, all'esito degli accertamenti ispettivi suddetti, sulla scorta della documentazione aziendale esaminata oltre che del controllo incrociato con quanto rinvenuto negli archivi e delle dichiarazioni raccolte in sede amministrativa, gli ispettori, supportati dall'attività della Guardia di
Finanza, hanno accertato, l'artificiosità delle operazioni contabili, così come rappresentate dall'azienda, disponendo il disconoscimento “ab origine” dei fittizi rapporti di lavoro, così come dolosamente denunciati dalla società cooperativa, per il periodo dal 2011 al 2016.
Con il primo verbale si era provveduto a disconoscere i rapporti ritenuti inesistenti per gli anni CP_1
2013 e 2014, mentre con il secondo verbale, gli ispettori hanno provveduto, per il periodo 2011 –
2016, ad annullare ab origine i rapporti di lavoro fittiziamente denunciati dalla Org_2 [...]
”, compresi i rapporti di lavoro che nel precedente verbale di accertamento erano Org_1 CP_1
stati ritenuti genuini sulla base degli elementi forniti dall'amministratore unico agli ispettori.
Da ciò i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti lavorativi posti in essere dall' CP_1
resistente.
Deve rilevare il Tribunale, che parte ricorrente, a fronte delle contestazioni del verbale ispettivo, aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della . Organizzazione_3
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che il ricorrente abbia, per le annualità oggetto di causa, adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di parte ricorrente alle dipendenze della ditta nel 2013 per 103 giornate, Org_1
nel 2014 per 99 giornate e nel 2015 per 55 giornate annue.
Ed infatti, i testi e , hanno riferito di aver lavorato insieme alla Testimone_1 Testimone_2 ricorrente presso la ditta , nel 2013, 2014, e 2015; la stessa ha osservato l'orario di Org_1
lavoro prestabilito ed ha svolto le mansioni a lei assegnate dal datore di lavoro. Ancora, è stato confermato l'importo della retribuzione giornaliera, e sono stati individuati con precisione i terreni ove veniva svolta l'attività di lavoro: “Non ho cause contro l' Negli anni 2013, 2014 e 2015., CP_1
la ricorrente ha lavorato insieme a me presso la ditta di Sinagra;
ci dirigeva il sig. Org_1
i terreni erano siti in Sinagra, in Librizzi e Santa Venera, comune di Sinagra. Io facevo Persona_6
dai 102 giorni ai 51 giorni a secondo gli anni. Dalle sette del mattino, alle nove prendevamo il panino fino a mezzogiorno poi facevano pausa pranzo di un'ora, fino alle sedici del pomeriggio. Facevamo tutto quello che serviva, dalla raccolta olive, nocciole e pulitura terreno. Con la ricorrente ci vedevamo tutti i giorni al lavoro. Io andavo con mio marito a lavorare con la nostra auto. La ricorrente arrivava con gli altri colleghi in Sinagra. Paga 50 euro al giorno. In contanti.” (cft.
Dichiarazioni del teste ”. Testimone_2
Di contro, l' , che ha prodotto i verbali ispettivi sopra richiamati, non ha insistito affinchè CP_1
venissero sentiti gli ispettori verbalizzanti.
Dalle superiori emergenze istruttorie non può che trarsi la conclusione secondo cui parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente per gli anni 2013/2014/2015, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta , avendo Org_1 dimostrato in giudizio l'effettiva esistenza e la concreta manifestazione verso l'esterno dei poteri tipici datoriali (potere gerarchico, di controllo, disciplinare), per gli anni e le giornate richieste in ricorso. Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, con condanna dell' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori agricoli CP_1 Parte_1
nel 2013 per 103 giornate, nel 2014 per 99 giornate e nel 2015 per 55 giornate annue .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 147/2022, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2023 /914 vertente tra
, contro in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa Parte_1 CP_1
e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara che ha lavorato alle dipendenze della ditta Parte_1 Org_1
nel 2013 per 103 giornate, nel 2014 per 99 giornate e nel 2015 per 55 giornate annue;
[...]
- Condanna l' a reiscrivere la ricorrente presso gli elenchi dei lavoratori agricoli nel 2013 CP_1
per 103 giornate, nel 2014 per 99 giornate e nel 2015 per 55 giornate annue;
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro €1.312,00, oltre CP_1
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 26/09/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena