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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6655 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conIGlio: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 10001/2020 e 9542/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente per oggetto: determinazioni accessorie a domanda di separazione giudiziale già pronunciata con sentenza non definitiva
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Clotilde di Meglio e dall'avv. Girolamo Coffari di Gilferraro
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso _1 dall'avv. Filomena Giglio, giusta procura in atti
RESISTENTE-ricorrente in riconvenzionale
NONCHE'
AVV. STEFANIA STRAVINO
CURATORE SPECIALE DEL MINORE
E IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
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CONCLUSIONI: All'udienza del 7.1.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. il PM: letti gli atti, lette le richieste formulate dalle parti e dal curatore speciale del minore nelle note conclusive, rilevato che l'Ufficio di Procura ha già formulato domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di , chiede pronunziarsi la sepaparazione giudiziale Controparte_2 dei coniugi regolamentando i rapporti tra le parti ed il figlio minore in conformità a quanto richiesto dal curatore speciale del minore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.6.2020, il IGn. – premesso _1 che dal matrimonio con la IGn.ra del 7.5.2016 è nato Controparte_2
il 29.11.2015 – esponeva che la convivenza con la moglie Persona_1 era da tempo divenuta intollerabile a causa del carattere intranIGente della stessa e che era stato costretto a lasciare la casa coniugale nel 2017 a seguito di una serie di condotte poste in essere nei suoi confronti dalla
[...]
che si era allontanata progressivamente dal marito sia CP_2 affettivamente che fisicamente, costringendolo a dormire sul divano. La moglie, inoltre, gli aveva lentamente alienato l'affetto del figlio. Avevano raggiunto un accordo separativo ma lui non aveva praticamente mai avuto la possibilità di stare con il figlio e di tenerlo con sé. Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie, disporsi l'affido del minore, o, in subordine, l'affido condiviso con la regolamentazione delle visite. Ha evidenziato il grave pregiudizio che il bambino stava subendo a causa delle condotte materne ed ha aggiunto che la moglie, senza comuncargli alcunchè, aveva lasciato la casa coniugale sita in Ischia per trasferirsi con il figlio presso l'abitazione materna sita in Lacco Ameno. Ha chiesto il risarcimento dei danni nei confronti della moglie per le sofferenze patite a causa dell'allontanamento dal bambino, la determinazione del contributo economico al mantenimento per il minore (in caso di collocazione privilegiata del minore presso la madre), ed, infine, l'attivazione urgente dei Servizi Sociali. In ordine agli aspetti economici, il ha dedotto di lavorare _1 saltuariamente dal 2015 e di svolgere visite guidate sull'isola oltre all'attività saltuaria di cameriere (a chiamata); si occupa di un'associazione sportiva dilettantistica sull'isola, ha svolto in passato
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l'attività di giardiniere con contratto part-time tra il 2019 ed il 2020. Il suo reddito dichiarato era di € 8.000,00 annui. La moglie, invece, lavora dal 2018 come cameriera presso un bar a Castello Aragonese e durante l'inverno impartisce lezioni private (con redditi non fiscalizzati); dopo il terremoto di Lacco Ameno del 2018, la stessa ha beneficiato del contributo di € 700 mensili erogato agli sfollati.
Con ricorso depositato il 29.5.2020, la IG.ra ha depositato CP_2 ricorso di separazione nei confronti del deducendo: _1
(…) 3) La convivenza lasciava emergere da subito sfaccettature del carattere del marito, di cui l'istante non si era accorta nel breve lasso di tempo trascorso tra il nascere della relazione e il matrimonio, che si rivelava l'infelice epilogo di quello che era sembrato un progetto condiviso. 4) Il IG. immediatamente mostrava di avere un pessimo _1 rapporto con la madre e con la famiglia di origine, comportamenti emulativi/ritorsivi nei riguardi della moglie e un atteggiamento passivo aggressivo che in tempi molto brevi minava l'unione e spazzava via ogni positiva premessa. 5) In ogni caso l'istante moglie tentava di ricucire per quanto possibile e la coppia si sottoponeva allo scopo a un percorso di mediazione presso il locale consultorio diocesano. 6) Il tentativo non sortiva effetti, sicché la moglie si rivolgeva a un legale per ottenere la separazione. 7) Nel frattempo reperiva un'occupazione lavorativa stagionale part-time (dal lunedì al giovedì, da aprile a ottobre), temendo di non poter contare sull'assistenza e sul sostegno del marito. 8) Con l'ausilio dei rispettivi legali di fiducia intercorreva una trattativa tra i coniugi, che raggiungevano un accordo secondo cui, nei giorni in cui la moglie lavorava, il piccolo sarebbe rimasto con il padre Persona_1 nella casa coniugale: si trattava di quattro giorni a settimana, dal lunedì al giovedì, praticamente per l'intero arco della giornata. 9) A titolo di contributo per il mantenimento del bambino nonché di partecipazione alle spese di locazione della casa coniugale, il IG. si impegnava, _1 altresì, a versare la somma di € 550,00, direttamente al locatore, atteso che il canone mensile ammontava a tale cifra. 10) Da subito il marito aveva un comportamento ostruzionistico, arrivando sempre in estremo ritardo e sottoponendo la moglie a inutile stress da assenza di notizie e comunicazione. (…) 15) Durante tutta l'estate il marito continuava a sottoporre la moglie a qualsiasi forma di disagio, non presentandosi mai
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puntuale agli appuntamenti, insistendo a rimanere in casa al ritorno di lei, nonostante il bambino ormai dormisse già, venendo molto spesso meno agli impegni, pretendendo di rimanere sempre di più con il piccolo a discapito dei tempi riservati alla madre, apostrofandola con frasi sarcastiche e piene di scherno e disprezzo. (…) Ha poi, dedotto che il 22.08.2019 il bambino le aveva detto che il padre era solito infilare nel suo culetto un tubicino di gomma procurandogli dolore. Conduceva il piccolo presso l'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno: egli raccontava l'accaduto anche all'infermiera del Pronto Soccorso, così come lo aveva riferito alla madre, venivano allertati i Servizi Sociali e partiva il cd. Codice rosso antiviolenza, ma all'assistente sociale veniva ordinato di astenersi dal prendere contatti con il piccolo perché sarebbero intervenuti gli esperti della Procura. 30) Passavano i giorni e nel frattempo il sottraeva dalla casa _1 coniugale un computer e alcuni suoi attrezzi, oltre a suoi giochi di bambino;
la moglie veniva sentita diverse volte dai Carabinieri di Ischia, cui riferiva delle cose che nel frattempo il bambino raccontava e degli strani giochi che faceva con i suoi pupazzetti. 31) Passavano i mesi e, finalmente, a ottobre veniva contattata dalla dott.ssa , Per_2 neuropsichiatra infantile, che la avvisava di dover sottoporre il bambino a visita. (…) la dott.ssa riteneva concluso l'atto di indagine e Per_2 avvertiva la madre che dal bambino non era venuto alcun racconto dell'evento di cui “sarebbe” stato protagonista ma che in ogni caso si riscontravano anomalie nei comportamenti paterni. (…) Ha chiesto che l'adito Tribunale, voglia: pronunciare la separazione personale dei coniugi con esclusivo addebito di Parte_2 responsabilità al marito (ai sensi dell'art. 151, 2^ comma, cod. civ.); disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore , con Persona_1 sospensione di qualsivoglia diritto/facoltà del padre di vedere e tenere con sé il bambino;
porre a carico del quale contributo al _1 mantenimento del figlio, l'assegno mensile ritenuto più congruo;
porre a carico del IG. il pagamento del 50% di tutte le spese scolastiche, _1 extrascolastiche, mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N. del figlio.
Fissata l'udienza presidenziale in data 18.2.2021, i due giudizi sono stati riuniti.
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Si è costituito il IGn. nel giudizio instaurato dalla e – _1 CP_2 deducendo quanto già esposto nel ricorso separativo dallo stesso depositato ed iscritto al n. n. RG 10001/2020, ha proposto domanda riconvenzionale: Il SI , nel respingere in toto ogni artato tentativo di _1 evasione di responsabilità della moglie, di imputare allo stesso fatti o questioni certamente destituite di fondamento, perché tese a fuorviare qualsivoglia imputazione a suo carico, senza alcun commento di parte, riportandosi ai soli fatti, peraltro tutti pienamente provati, come si rileverà in corso di causa, spiega, quindi, formale domanda riconvenzionale, essendo sufficiente la chiara ed evidente violazione dei doveri coniugali e familiari della IG.ra , con il suo CP_2 comportamento aggressivo e violento e con il suo allontanamento affettivo dal marito, a far riconoscere e dichiarare, in modo non contestabile, l'addebito alla stessa della separazione coniugale per un comportamento assolutamente contrario ai doveri del matrimonio, cui questa ha aggiunto un comportamento censurabile anche nei confronti del figlio stesso. Per tali motivi, stante la responsabilità esclusiva della IG.ra
[...]
nell'addebitamento della separazione per cui è causa, in Parte_1 considerazione del reiterato comportamento contrario ai doveri verso il coniuge, che derivano dal matrimonio, il sottoscritto _1 chiede - pronunciare la loro separazione personale per fatto addebitabile alla moglie, IG.ra , ex art. 151 co. 2 cc., Parte_1 autorizzandoli a vivere separati – con obbligo di mutuo rispetto – previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, al contributo al mantenimento del figlio minore, ed al suo ammontare, disponendo l'affidamento del minore al padre in considerazione del grave comportamento della madre, violativo dei diritti del minore stesso, ovvero con l'adozione di idoneo calendario di visite per il padre con pernottamento, ferie, festività, nulla di escluso e rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore, che sarà deIGnato, per la prosecuzione del giudizio e, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, - Voglia pronunciare come di giustizia in ordine alla domanda riconvenzionale del IG. ricorrendone i presupposti di legge e pronunciare la _1 separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla moglie
[...]
, con integrale rigetto del ricorso avverso;
- Voglia Parte_1 condannare la ricorrente al risarcimento dei danni per tutte le sofferenze
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inferte al resistente, leso nella sua dignità personale, con la sua ingiusta condotta e, in particolare, per la violazione dei doveri coniugali e di assistenza morale e materiale al coniuge e per la perpetrata sottrazione del figlio minore, nell'importo che sarà determinato a seguito della istruttoria e/o che il Tribunale riterrà di liquidare;
- sia disposto, alla luce del comportamento della madre e della condizione di manifesta inidoneità educativa della stessa, previa anche idonea CTU, l'affidamento esclusivo al padre del figlio minore, tenuto conto dei gravi comportamenti posti in essere dalla madre ai danni del marito anche in presenza del medesimo figlio, con calendario di visite per la madre;
- ovvero, in via gradata, sia disposto l'affidamento ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso il padre, tenuto conto dei gravi comportamenti posti in essere dalla madre, pregiudizievoli per il figlio stesso e per la sua crescita ed educazione, privandolo per mesi della figura paterna, adottando idoneo calendario di visite per la madre;
- in via ancor più gradata, sia disposto l'affidamento congiunto del figlio minore con domicilio Persona_1 alternato ovvero con domicilio privilegiato presso il padre, tenuto conto dei gravi comportamenti posti in essere dalla madre ai danni del figlio minore, e sempre ed in ogni caso con ampio calendario di visite per il padre, con obbligo della madre di concordare con lo stesso ogni scelta di salute, studio e di vita del minore stesso;
ovvero, in via gradata, disporsi l'affidamento condiviso dello stesso minore ad entrambi i genitori, con domicilio privilegiato presso la madre, adottando idoneo calendario di visite per il padre, atteso peraltro l'ottimo rapporto con il padre medesimo ed in considerazioni del fatto che lo stesso è in grado ed è abituato ad accudire il figlio, avendolo sempre fatto costante matrimonio, con adeguata previsione di visite infrasettimanali, pernottamento nei weekend, nonché nelle festività natalizie, pasquali, festa del papà, compleanni ed onomastici, nonché nelle ferie estive, nulla di escluso, comunque facendo ordine alla madre di evitare al figlio la frequentazione con altri compagni, e con ordine alla stessa di non ostacolare i rapporti con il CP_2 padre, tenuto conto dei pericoli e danni per il figlio;
- determinare la misura dell'assegno di mantenimento a carico del IG. _1 per il mantenimento del figlio minore in relazione ai suoi redditi in euro 250,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie dai coniugi previamente concordate e documentate, adeguabile annualmente secondo ISTAT, come da protocollo d'intesa; - Stabilire che alcunchè è dovuto alla resistente a titolo di mantenimento, sia in ragione del chiesto addebito sia
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della sua autosufficienza economica. - Rigettarsi il ricorso avverso e ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione e conclusione;
- Condannare la IG.ra al risarcimento di tutti i Parte_1 danni patrimoniali e non provocati al ricorrente con il suo comportamento inadempiente e colposo per la violazione del dovere di coabitazione e per tutto quanto sopra esposto, in particolare per aver impedito ogni e qualsiasi rapporto del padre con il figlio minore per mesi, mediante il pagamento al resistente di quella che il Tribunale di liquidare;
- Voglia il Tribunale ammonire la ricorrente , invitandola a Parte_1 tenere un comportamento consono al ruolo genitoriale tutelando il minore ed omettendo di frapporre ostacoli all'esercizio del diritto-dovere di visita del padre al figlio minore.
Il Presidente, sentiti i coniugi, ha con urgenza disposto ctu affidando alla dott.ssa l'incarico di valutare le capacità genitoriali delle Persona_3 parti nonché di verificare se vi fossero gravi situazioni di pregiudizio per il piccolo tali da doversi adottare provvedimenti de potestate. R_
Con ordinanza del 22.9.2021, il Presidente, letta la ctu, preso atto dell'archiviazione del procedimento penale per reati endofamiliari a carico del rilevato che il padre non aveva la possibilità di vedere il _1 figlio orami da due anni – autorizzati i coniugi a vivere separatamente – ha disposto l'affido temporaneo del minore ai SS per un anno (da monitorare) con collocazione privilegiata presso la madre;
ha disposto che i SS dessero inizio al percorso di incontri padre-figlio in spazio neutro per ricostruire il legame affettivo;
ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere mensilmente alla moglie la somma di € 250,00 per il minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha disposto la trasmissione degli atti al PM- Affari Civili ed ha rimesso gli atti al Gi.
Espletata una lunga e complessa istruttoria, adottati provvedimenti de potestate nei confronti della IGn. , disposto il collocamento di CP_2
IC in struttura protetta e, successivamente, presso le zie paterne, disciplinati e monitorati gli incontri madre-figlio e padre-figlio, sentiti i testimoni sulle reciproche domande di addebito della separazione, all'udienza del 7.1.2015 la causa è stata riservata al Collegio con i termini di legge.
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Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Sulla reciproche domande di addebito della separazione formulate dalle parti, osserva il Collegio che la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il ovvero i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto dì questa (v. Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89 - conformi: Cass. civ., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi
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dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Avuto riguardo alla domanda proposta dalla , alla quale il CP_2 resistente si è opposto, sono stati ammessi dal Gi i capi vertenti sulle dedotte violazioni delle responsabilità e doveri nascenti dal matrimonio, con particolare riferimento alla circostanza relativa allla pretesa del marito di trattenersi a casa della moglie quando vi si recava a vedere il bambino anche se erano stati presi temporanei diversi accordi, costringendola a chiudersi in camera da letto. La , inoltre, ha sostenuto che il CP_2 marito, durante il matrimonio, e soprattutto negli ultimi tempi prodromici alla separazione di fatto del 2017, lui la sminuiva, la denigrava e la criticava continuamente;
ha aggiunto, poi, che il marito talvolta la picchiava e la insultava con parolacce, tanto che lei aveva deciso di allontanarlo dal letto coniugale facendolo dormire su un divano letto che lei stessa aveva comprato per lui.
In sede di interrogatorio formale deferito dal marito (ed ammesso dal gi) la ricorrente ha dichiarato, all'udienza del 27.6.2023: ricordo che non volevo più dormire nello stesso letto con il a seguito di un lungo _1 periodo di violenze anche fisiche;
ricordo la sera dell'ottobre 2018 in quanto, come era accaduto altre volte, mio marito mi colpì alle gambe con calci, e mi insultò come accadeva spesso. Mi chiamava puttana e troia, e cessa, bucchina anche davanti a che aveva 3 anni. Spesso, R_ aggiungo, mi spingeva al muro e lanciava oggetti e spaventava IC. n. 25) da quel momento ha dormito sul divano perché io avevo deciso di non dormire con lui. Gli proposi di comprare un divano letto visto che la nostra separazione non era ancora definitiva. Dormiva sul divano perché lui si rifiutò di comprare il divano letto. Dopo qualche giorno fui io che decisi di togliere il vecchio divano e mi sembrava giusto che ci fosse un letto in più in casa per consentire a lui o anche a me di dormire, sebbene separatamente ma in modo comodo. Quando si verificarono questi episodi di cui ho parlato, era il 2018 e vivevamo io e mio marito. 26) è R_ vero che nel dicembre 2018 lui andò via, ma non perché io lo aggredissi
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verbalmente ma solo perché ormai la vita insieme era divenuta intollerabile. Preciso che io non l'ho mai aggredito, ma mi difendevo solo verbalmente dai suoi continui attacchi sia fisici che verbali a cui R_ purtroppo, assisteva. Confermo che fui io a comprare il divano letto per farlo stare più comodo o per consentire a me o a lui di dormire in un letto separato, ma che fosse un letto e non un divano. 27) mio marito, quando andò via di casa trovò ospitalità presso mio zio . Non so Persona_4 per quanto tempo vi sia rimasto. Nego che vi sia stato un riavvicinamento tra me e mio marito. Dal 2018 non è più tornato indietro. 36) non ricordo di essere mai stata lontana da Ischia, se non una volta nel 2019. Non ho mai dormito fuori casa ma andai solo a Napoli per visitare mia NN in fin di vita. Preciso che dopo il primo accordo di separazione avevamo anche previsto che il padre potesse dormire qualche notte a casa ed io andavo a dormire da mia madre. Poi iniziò a stare molto male e R_ quindi fu mio figlio che non volle più dormire con il padre. Mi ricordo che gli chiesi di stare con nella giornata, per verificare se, in caso di R_ rifiuto, avrei dovuto cercare un'altra soluzione. In quel periodo avevamo un calendario di visite e lui mi disse che non era un baby-sitter. Lui accettò ma mi diede la condizione che sarei dovuta rientrare non prima di un certo orario. Specifico che ogni volta che – come da accordi- lui doveva lasciare la casa dopo che era terminato l'orario di visita a si rifiutava sempre di andarsene ed io ogni volta gli dovevo R_ ripetere di doversene andare. Spesso restava a casa quando io tornavo e cominciava ad urlare e ad aggredirmi. Aggiungo che questi accordi che avevamo preso sono sempre stati rispettati da me ma non da lui;
o si presentava in ritardo o non veniva. Mi minacciava e pretendeva che io gli comunicassi i miei orari di lavoro tramite gli avvocati. Preciso che nella vita coniugale e familiare ero io che prendevo ogni decisione afferente alla vita familiare e non prendeva decisioni neppure per mio figlio;
ero io che mi occupavo necessariamente di ogni cosa relativa alla famiglia ed al bambino. Ero costretta dalla situazione a fare tutto io.
All'udienza del 7 novembre 2023, è stata escussa la teste TI
, sorella della ricorrente, la quale ha dichiarato: risiedo in
[...]
Inghilterra dal 2015 dove lavoro come infermiera. Sul capo 46 del ricorso introduttivo ADR: mia sorella mi faceva confidenze sulle difficoltà tra lei ed il marito. Non ricordo quando il marito andò via di casa. Questa circostanza mi risulta perché mia sorella mi diceva che quando - come
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d'accordo – lei tornava a casa- il marito non lasciava la casa coniugale nonostante avessero raggiunto questa intesa e restava ancora costringendola a chiudersi nella sua camera da letto. Non so quantificare per quante volte è successo ma sicuramente non solo una volta. La teste madre della ricorrente, ha dichiarato: Mia figlia MO
è venuta a vivere da me nell'agosto 2019 è venuta a stare da me con
E' vero che, dopo la separazione, qualche volta , R_ _1 nonostante si fossero accordati in modo tale che una volta tornata lei a casa, lui se ne andasse, non lasciava la casa coniugale e si tratteneva ancora e lei si chiudeva in camera da letto. Io non ero presente a questi episodi ma me li raccontava mia figlia. Mi diceva che lui era violento. Io abitavo a Lacco Ameno mentre loro abitavano a Ponte. Io non ho mai assistito a fatti di violenza di mio genero nei confronti di mia figlia;
lei mi diceva che lui qualche volta lui le dava i calci nelle gambe ed esercitava violenza psicologica. Mi disse che una volta le tirò addosso oggetti ed anche un pouff.
Orbene, il Collegio osserva che le deduzioni sulla violenza fisica del marito sono state introdotte dalla solo successivamente CP_2 all'articolazione delle memorie istruttorie che vertevano esclusivamente sulla condotta del marito denigratrice e sminuente (su cui sono stati ammessi i capi di cui al ricorso introduttivo, da 23 a 28 relativi ai presunti abusi del padre di cui di seguito si esporrà); non era stata mai R_ dedotta alcuna violenza fisica del E' stato, pertanto, ammesso il _1 solo capo 46: il marito, nonostante il patto secondo cui al ritorno della moglie dal lavoro dovesse lasciare la casa coniugale, insisteva per trattenervisi provocandola e costringendola a chiudersi nella camera da letto. Sono da ritenersi elementi nuovi quelli descritti dalla in sede di CP_2 interrogatorio formale in relazione all'aggressività fisica del marito e, come tali, non sono ammissibili e non sono oggetto di valutazione del Collegio.
Sui restanti elementi istruttori, il Tribunale, pertanto, non ritiene che, nel caso concreto le circostanze ed i fatti descritti dalla madre e della sorella della , in parte concordanti, - ma rese sulla base di fatti narrati CP_2 dalla stessa parte che avrebbe riferito alle sue congiunte di atteggiamenti aggressivi del marito nei suoi confronti – siano tali da potersi configurare
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nei confronti del una condotta tale da ritenersi lo stesso _1 colpevole della separazione. Peraltro - oltre ad essere tardiva la deduzione di violenza fisica - non sono state depositate agli atti denunce di violenza o di abusi del marito nei confronti della moglie, né referti medici di PS. A ciò si aggiunge che la stessa ha sempre CP_2 dichiarato che nel 2017 si era già accordata con il marito per una separazione consensuale e che dopo che lui aveva lasciato la casa coniugale aveva sempre più spesso insistito per stare di più con il figlio trattenendosi a casa per le visite. In sostanza, ciò che la CP_2
“addebita” al marito attiene al fatto che lui voleva trattenersi di più a casa (dopo la separazione) per stare più tempo col figlio, come da accordi. La domanda di addebito va, pertanto, rigettata.
Passando ad esaminare la domanda di addebito formulata dal in riconvenzionale nei confronti della moglie, il Collegio _1 ritiene opportuno riportare i capi di prova ammessi dal Gi, in parte di cui al ricorso introduttivo del (nel giudizio poi riunito) ed in parte di _1 cui alla II memoria istruttoria: capi del ricorso: 14) nel mese di ottobre 2018, in seguito ad una discussione a letto, la resistente giungeva ad allontanare il marito dal talamo, costringendolo a dormire sul divano per le successive settimane;
15) il protrarsi di questa condizione ed i vani tentativi per ritornare a dormire nel letto coniugale portavano il a prendere una _1 decisione obbligata imposta dalla moglie che rifiutava di avere rapporti con il marito. Nel dicembre 2018, atteso che le aggressioni verbali della moglie anche in presenza di aumentavano e considerato che la di R_ meglio era giunta a proporre l'acquisto di un divano nuovo affinchè il marito potesse stare più comodo, lasciando intendere che quella che sembrava una soluzione temporanea si avviava a diventare permanente minacciandolo di non dormire più con lui, il si vedeva costretto _1 ad allontanarsi da casa per cercare di smuovere una reazione affettiva della moglie;
35) il comportamento della resistente ed il suo allontanamento fisico e morale del marito, allontanato prima dalla camera da letto e poi da casa, sono stati la causa della profonda crisi nel rapporto tra i coniugi che li ha portati ad una estraneità affettiva e relazionale quale causa determinante del venir meno dell'unione stessa;
36) il rapporto coniugale si è incrinato per volontà e colpa della moglie che ha posto in essere una vera separazione di fatto allontanando il marito
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dal talamo nunziale e poi estromettendolo da casa e cambiando la serratura. L'aver impedito al marito di rientrare in casa cambiando la serratura non solo integra gli estremi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma costituisce violazione del dovere di coabitaizone Capi della II memoria istruttoria: 24) Nel mese di ottobre del 2018, in seguito ad una discussione a letto, la ricorrente diceva la marito andare a dormire sul divano a due posti nel soggiorni;
25) Il per alcune _1 settimane ha dormito sul divano accostando una poltrona per stendervi le gambe;
26) Il protrarsi di questa condizione ed i vani tentativi per ritornare a dormire nel letto matrimoniale, portavano il resistente, nel dicembre 2018 a decidersi di allontanarsi, considerate le aggressioni verbali della ricorrente, anche in presenza del piccolo e che la R_ stessa era giunta a proporre l'acquisto di un divano nuovo affinché il marito potesse stare più comodo;
27) Il resistente si allontanava temporaneamente dall'abitazione coniugale, per cercare di smuovere una reazione affettiva della moglie, trovando ospitalità dapprima presso uno zio della e poi presso l'abitazione della sua famiglia d'origine CP_2 in Barano d'Ischia; 36) Appena rientrata da Napoli, la CP_2 invitava il ad andare subito via;
37) Ogni volta che la _1 ricorrente rientrava dal lavoro, cacciava letteralmente fuori casa il marito.
Sui suddetti capi sono stati escussi i testi.
, la madre del resistente, ha dichiarato: capo 14; Testimone_3 ricordo che mio figlio, nell'ottobre 2018 mi raccontò che, in seguito ad un litigio con la moglie, iniziò a dormire sul divano perché la moglie lo aveva allontanato dal letto coniugale e da quel momento non fece più ritorno nel letto coniugale. Naturalmente non ero presente ma me lo raccontò . _1
Mi disse che dopo qualche tempo fu proprio la moglie che propose di comprare un divano letto più comodo per farlo dormire meglio. Non so quali fossero i motivi del litigio. Capo 15. Non feci a mio figlio molte domande perché capiìì che c'erano dei problemi nella coppia, ma non so se la moglie si rifiutasse di avere rapporti sessuali;
penso che il dormire separati portò inevitabilmente ad un distacco fisico tra i due. Seppi poi, alla fine del 2018, che le cose non andavano bene per niente e che erano ai ferri corti. Mi disse che spesso le aggressioni verbali della moglie erano manifestate anche in presenza del
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bambino e una volta IC rimproverò la madre e disse: “non fare il gigante con PÀ. Non so quali fossero i motivi dei litigi, ma certamente era finito tra loro l'amore. Dopo circa due mesi che dormiva sul divano, mio figlio decise di allontanarsi da casa ed andò presso lo zio della moglie, , che abitava a Casamicciola. Non volle venire Persona_4
a casa mia e io tutto questo l'ho appreso dopo, quando erano passati diversi mesi. Lui solo dopo molto tempo mi raccontò della crisi con la moglie, e già in passato, nel 2017, si erano rivolti ad un Consultorio. Lo so perché tenevo io All'epoca tenni nel 2017 per alcuni R_ R_ pomeriggi a settimana, ma solo nel 2018 ho saputo che i problemi di coppia erano molto risalenti nel tempo, cioè il 2017 e che loro si erano rivolti al Consultorio per cui quando mi lasciavano IC era per andare al Consultorio. 35. non ci fu più modo di riscostruire la coppia e dopo qualche mese di questo allontanamento di mio figlio dalla casa coniugale, decisero di separarsi perché non c'era più niente da fare;
36. dopo averlo allontanato dal letto coniugale e quando mio figlio si rese conto che la coppia era finita, dopo qualche mese trascorso presso lo zio
, la moglie cambiò anche la serratura della casa. Un Persona_4 giorno andò a casa per prendere le sue cose, il computer ed i _1 vestiti ed aprì con la sua chiave. Io non ero presente ma me lo raccontò lui. Lei si mostrò molto stupita del fatto che lui fosse tornato, ma lui aveva ancora le chiavi anche perché pagava il canone e non c'era alcun provvedimento che stabiliva che lui non dovesse o non potesse più tornare a casa. Lei, allora, cambiò la serratura. Non saprei dire, quando, tornò di nuovo e cercò di aprire con la sua chiave ma sicuramente passarono pochi giorni. Mise la chiave nella toppa e non riuscì ad entrare. Da quel momento mio figlio fece il trasloco e venne a stare da me. A domanda dell'avv. Coffari: le cause dei litigi derivavano dalle loro caratterialità che ormai divergevano e dal fatto che non erano più d'accordo su alcune decisioni della famiglia, ma non posso essere precisa perché mio figlio era molto riservato e mia nuora mi ha sempre tenuto fuori dalla famiglia. Io ho conosciuto la mia consuocera il giorno in cui è nato Siamo stati sempre tenuti lontani da tutto. Mio figlio non mi R_ ha parlato di aggressioni fisiche, né sue nei confronti della moglie né della moglie nei suoi confronti. Sono andata a trovare qualche volta mia nuora a casa. Ma ogni volta, nei primi due anni di vita di che andavo da R_ loro avvisavo telefonicamente. Poi, quando mia nuora cominciò a pensare che a casa nostra poteva soffrire di crisi di favismo, non ce lo R_
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portò più. Nel 2019, poi, la moglie trovò un lavoro part-time e ci chiese se potevamo aiutarla a gestire in quanto, da accordi della R_ separazione, mio figlio restava a casa con quando lei non c'era e R_ se ne andava quando lei tornava. Fu lei che chiese a me ed alle mie figlie se – nei casi in cui mio figlio non potesse stare con – potevano R_ starci noi, io e le mie figlie. Cosa che accettammo di fare e questa situazione è durata qualche mese. Lo vedevamo spesso. Poi, quando ci fu la denuncia dell'agosto 2019, siamo stati tutti estromessi e non abbiamo più potuto vedere IC. Quando poi la chiamammo lei mi disse di chiedere a mio figlio la causa di tutto questo. A domanda dell'avv. Coffari: mio figlio prese il computer da casa e tentò di entrare in casa dopo la denuncia del 2019. Prese le sue cose e poi lei cambiò la serrature.
Il teste ha dichiarato: sono amico di Testimone_4 _1
conosco la moglie ma non ci siamo mai frequentati. Lavoro
[...] come rivenditore;
Conosco dall'epoca della scuola. capo 14: _1 ricordo che nell'ottobre 2018 mi confidò che dopo un litigio con la _1 moglie per motivi che lui mi disse legati alla educazione ed alla gestione del bambino, la moglie lo invitò a dormire sul divano nel salone. Capo 15. Dopo questi primi distacchi fisici ed emotivi, mi raccontò che la _1 moglie cominciò anche ad essere aggressiva verbalmente. Erano sempre legati al figlio i loro litigi. Mi disse che lei propose di comprare un divano nuovo per farlo stare più comodo e io ricordo che ne sorrisi con amarezza. Passarono mesi e dopo decise di andare a stare temporaneamente _1 presso , lo zio della moglie che lo accolse per qualche Persona_4 tempo. Io lo conosco. Capo 35. Mi diceva che la moglie lo offendeva spesso e lo faceva sentire inadeguato come padre e come marito. Non ho mai assistito a questi litigi che avvenivano tra le mura di casa. Inizialmente lui non ne parlò con me ma poi ad un certo punto è esploso. Ricordo che nel corso del 208 anche io mi stavo separando ed andavo presso il Consultorio ad Ischia e andai da lui per confidarmi. Lui mi raccontò che stava nella mia stessa situazione ed anche lui stava iniziando a recarsi al Consultorio. Non mi ha mai detto di aver alzato le mani sulla moglie, ma mi ha raccontato che, dopo un inizio in cui volevano recuperare il rapporto, ha capito che non c'era la stessa voglia da parte della moglie. Non avrebbe voluto lasciare la casa coniugale ma non poteva più dormire sul divano. Capo 36. Ricordo che nell'estate 2019
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andò a casa - non so perché – ma trovò la serratura cambiata. Si erano accordati in modo tale che alle 11,00 dei giorni in cui la moglie lavorava, lui aveva la possibilità di andare a casa e stare con il bambino e poi quando rientrava la moglie doveva andare via. Mi raccontava che se lui non se ne andava subito o si tratteneva un po' di più, lei iniziava ad urlare anche davanti a IC. Poi un giorno, ad agosto 2019, lui che aveva ancora le chiavi di casa, non riuscì ad entrare e capì che la serratura era stata cambiata. Poi, solo dopo scoprì che la moglie lo aveva denunciato, ma all'inizio non capiva cosa fosse successo. Io gli disse che doveva fare qualcosa, anche far scrivere dal suo avvocato, ma lui, per evitare problemi con il figlio, preferì non fare niente. Adr avv. Coffari: il cibo e l'alimentazione del bambino erano uno dei maggiori problemi di disaccordo con la moglie;
e poi ricordo che se lui esprimeva qualche giudizio sulle modalità educative del piccolo, lei si arrabbiava. Ricordo anche che mi disse che lei diceva a IC che il gattino era suo fratello e lui me la raccontava manifestandomi la sua preoccupazione perché vedeva che la moglie veramente pensava che il gatto fosse il fratello del bambino. Era esagerata questa cosa del gatto, ma se lui dissentiva lei andava in escandescenza e sempre davanti al minore, per quello che mi diceva. Adr. avv. Coffari: lui mi ha detto di aver avuto qualche scatto di ira anche forse alzando la voce qualche volta ma è sempre andato via per evitare scene davanti a R_
Forse è passato quasi un anno da quando, una volta che la moglie decise di non fargli più vedere dopo agosto 2019, lui capì quello che era R_ successo. Non fece nulla per tutti questi mesi perché non voleva danneggiare Non so perché ha aspettato tanto tempo ma secondo R_ me ha avuto una pazienza enorme. Poi quando fu aggredito per strada dalla moglie in presenza di tante persone continuò a non capire e passarono molti mesi prima di scoprire che la moglie lo aveva denunciato. Anche lo zio cercò di fare da intermediatore, ma fu allontanato in Per_4 malo modo. A me personalmente non chiese di intervenire, ma gli dissi di cambiare avvocato. Cosa che poi fece. Anche il fatto della serratura cambiata per me doveva essere denunciato ma lui non lo fece. Né lui né il proprietario di casa avevano le chiavi di casa e dovemmo aspettare il 2020 per andare a prendere le sue cose quando iniziò il COVID.
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Adr. avv. Boccanfuso (per ON) : so che la moglie era vegana e voleva che anche il figlio di tre anni seguisse la dieta vegana e lui non era d'accordo, ma non poteva dialogare né dissentire. Adr. Boccanfuso: non avrebbe voluto separarsi ma poi, dopo due o più mesi sul divano, ha capito che era finita. Avrebbe voluto una separazione, a quel punto, almeno più adeguata alle eIGenze del minore.
Il Teste Di Meglio: sono amico di da quando eravamo R_ _1 piccoli. Conosco la moglie di anche da prima che si sposassero, ma _1 non c'è alcun rapporto di parentela. Capo14. sono a conoscenza di questi fatti. Anche se non ci vedevamo spesso, ci sentivamo sempre. Mi raccontava che i litigi tra di loro si riferivano alla gestione del figlio e della casa. Già nel 2017 mi disse che si erano rivolti al Consultorio e poi nel 2018, in seguito a questo litigio, lui fu invitato dalla moglie a dormire sul divano. Se non sbaglio ha dormito sul divano per diversi mesi, e la moglie gli disse anche che potevano comprare un divano più comodo. Non ci siamo mai frequentati come coppie con mia moglie e non ho mai avuto modo di assistere ad alcun litigio tra di loro. Dopo il matrimonio ci siamo allontanati perché avevo la sensazione che non fosse gradita la nostra frequentazione. Però siamo riusciti a mantenere il contatto anche se ci vedevamo poco. Sono stato una sola volta a casa loro quando abitavano a Casamicciola e poi non ci sono più stato. Dopo i mesi sul divano, lui andò a casa di uno zio della moglie per un breve periodo. Poi andò a casa della madre. Poi si organizzarono in modo tale che quando la moglie non era in casa per lavoro lui andava a tenere e quando lei tornava lui se ne R_ andava. Poi mi disse che anche questa soluzione si rivelò fallimentare perché dopo un po' , quando la moglie tornava, faceva di tutto per non farlo restare e per mandarlo via. Una volta mi raccontò che pur di farlo andare via si chiuse in bagno con il bambino. Io gli conIGliavo di mantenere la calma e di essere paziente che le cose si sarebbero risolte. Ma con il senno di poi, dopo quello che ha passato, non so come abbia potuto sopportare tanto dolore a stare tanto lontano dal figlio. Poi un giorno, cercò di entrare in casa e trovò la serratura cambiata ma non posso essere preciso sulla data perché questi fatti me li raccontò dopo molto tempo. Poiché il periodo del Covid per me fu molto complesso, io sentivo poco e solo dopo molto tempo mi raccontò quello che era _1 successo. Adr: non mi ha mai detto di essere stato aggressivo con la moglie, anche perché di carattere non è mai stato violento né litigioso ma
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sempre calmo. Non mi ha mai chiesto personalmente di intervenire per cercare di capire cosa stesse succedendo. Adr. avv. Coffari: mi raccontava che i motivi di lite erano legati alla gestione del figlio, agli orari o all'alimentazione; mi ricordo che mi parlò del fatto che la dieta vegana non era adeguata ad un bambino e la moglie voleva farla seguire a
R_
Adr. avv. Coffari: nel corso del 2019 ci sentivamo spesso, due o tre volte al mese, e fu solo dopo il marzo 2020 che, con il Covid, ci allontanammo un po'. Per cui tutto ciò che ho riferito va contestualizzato nel 2019, sia l'episodio della serratura che la denuncia della moglie.
Orbene, ritiene il Collegio che dalle dichiarazioni rese dai testi indotti dal non sia emersa la fondatezza della tesi difensiva dello stesso il _1 quale non ha dato prova della addebitabilità della separazione in capo alla moglie. Si è, infatti, delineata chiaramente una seria crisi di coppia già pregressa tra i coniugi, legata alla incomunicabilità tra gli stessi legata a motivi di particolare intranIGenza della sulla salute del figlio, CP_2 sulla dieta, sulle malattie, ecc. In sostanza, non pare che vi siano stati episodi scatenanti la crisi che possano portare il Collegio a ritenere che la condotta dell'una o dell'altra siano stati forieri e causa di separazione, ma certamente è indubbio che il rapporto affettivo (ed anche fisico, conseguenzialmente) abbia lentamente cominciato a vacillare sino al punto che proprio i coniugi, consapevoli di non poterlo ricostruire, abbiano deciso di separarsi consensualmente sottoscrivendo informalmente degli accordi ai quali, poi, sono venuti meno in seguito alle vicende relative al piccolo di cui poi si dirà. R_
Fermo restando che sia i testimoni di parte ricorrente che quelli di parte resistente hanno riferito di tale crisi per averla appresa dai coniugi, non si ritiene che le condotte dei coniugi, né del né della , _1 CP_2 siano state la causa scatenante della crisi, ma che la crisi, di per sé, tra i due, era ormai irreversibile. La coppia stava attraversando un periodo difficile che ben avrebbe potuto essere risolto con un minimo di dialogo tra i due, cosa che è stata anche tentata rivolgendosi i coniugi ad un Consultorio, ma senza alcun esito.
Pertanto, rigettata la domanda di addebito formulata dal nei _1 confronti della moglie, la separazione dei coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151-1° comma c.c..
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Sulle modalità di affidamento di R_
La complessa vicenda relativa all'affido del minore, alle modalità di visita con il padre – inizialmente sospese a causa del rifiuto del bambino, - alle successive accertate difficoltà relazionali con la madre ed alla sospensione dalla responsabilità genitoriale della stessa disposta dal Tribunale nel corso del giudizio, alla collocazione del minore in una struttura protetta e successiva collocazione presso l'abitazione delle zie paterne, - richiede un excursus che appare necessario al fine della ricostruzione delle articolate vicende processuali. Orbene, la , con il ricorso introduttivo del giudizio, ha dedotto CP_2 presunti abusi del minore da parte del padre che, quando il bambino era molto piccolo, avrebbe, a suo dire, inserito nel culetto del bambino un tubicino di gomma procurandogli lesioni. Il 23.08. 2019 il piccolo R_ veniva condotto dalla madre presso il Presidio Ospedaliero A.
[...]
Rizzoli, ove rendeva dichiarazioni all'infermiera del triage e ove veniva sottoposto a visita pediatrica ed a tamponi e prelievi per esami di laboratorio. Gli accertamenti attestavano un dato clinico non indicativo né necessariamente riconducibile ad abusi sessuali: “All'esame obiettivo si evidenzia una infiammazione della cute perianale di natura da determinare, non vi sono lesioni sfinteriali grossolane;
assenza di escoriazioni e/o ematomi per tutto il corpo. Il piccolo presenta uno sviluppo psicomotorio adeguato all'età. Viene raccolta una documentazione fotografica. Vengono praticati tampone rettale e tampone faringeo. Si raccoglie un campione per esame urine più urino coltura”. Nelle note anamnestiche del referto si legge la seguente precisazione: “Il bimbo riferisce che il padre gli ha toccato il culetto con un dito bagnato di saliva. La precedente nota in anamnesi è stata riferita dal piccolo alla infermiera durante il triage, alla presenza della madre. La prima nota in anamnestica è imprecisa. Sentita meglio l'infermiera, si segnala il bimbo riferisce all'infermiera che ieri ha fatto un gioco indicando la saliva ed il culetto. Il fatto è avvenuto ieri al proprio domicilio”. In seguito a denuncia penale è stato aperto un procedimento a carico di ignoti per il reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter cp., che veniva definito con decreto di archiviazione del 10-11/12/2020 nel quale si legge: “ ..sulla scorta delle indagini espletate ( esiti negativi della visita medica eseguita al P.S., sit del sanitario dell'Ospedale Rizzoli che aveva redatto il referto), è emerso che “ l'infiammazione era di natura eritematosa derivante non
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da una singola causa scatenante ma è di natura ripetuta nel tempo. Ciò potrebbe essere dovuto ad una causa irritante cronica tipo grattamento a seguito di prurito in relazione a scarsa igiene, infestazione da ossiuri o irritazione da pannolino…l'esame ispettivo non ha evidenziato alcuna lesione o lacerazione visibile ad occhio nudo dello sfintere anale, compatibile con la penetrazione di oggetti esterni”; precisava inoltre il sanitario che “ all'atto della visita il bambino non presentava dolore e sul corpo non aveva altri segni tipo ecchimosi, ematomi, abrasioni o ferite”. Ancora, la consulente neuropsichiatra infantile nominata dal P.M. concludeva affermando che “ non sembrano evidenziabili indicatori post- traumatici specificamente connessi alla vicenda processuale in oggetto, per quanto le condotte ipercinetiche rilevate e la tendenza all'evitamento di specifici argomenti possano essere identificati come indicatori post- traumatici aspecifici anche nelle vicende di abuso sessuale”. In merito e con specifico riguardo alle valutazioni contenute nella relazione di consulenza della Dott.ssa , la stessa, pur escludendo Persona_5 intenti vendicativi e condotte suggestive o manipolative della genitrice, rappresentava che, per stessa ammissione della parte, il primo racconto del bambino non fosse stato spontaneo ma sollecitato da alcune domande specifiche. La Dott.ssa deduceva inoltre la difficoltà di ottenere Per_2 informazioni sulla figura paterna dal bambino, che aveva risposto, alla richiesta di disegnare il papà ed i giochi che fa con lui, visibilmente intristito di non vedere il papà da tempo per motivi di lavoro di quest'ultimo e che questa cosa lo faceva dispiacere, che di poi si era rifiutato di parlarne ancora e che, in un altro incontro, si era limitato a rispondere “ non lo so” ad altre domande sempre relative ai giochi col papà. In merito la Consulente rilevava che l'atteggiamento di
“evitamento” fosse espressione di una condizione di difficoltà emotiva e di disagio del bambino e precisava quanto segue: “ sembra aver R_ compreso le complesse criticità relative al rapporto “ sospeso” e interrotto col padre e mette in atto una modalità narrativa di negazione e censura sull'argomento, lasciando trasparire la sua percezione di un
“problema” reale o presunto che riguarda il PÀ La consulente nel rassegnare le sue conclusioni “ I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l'abuso”.
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Successivamente, nel 2019, dalla relazione della dott.ssa Per_3 nominata dal Presidente del Tribunale, è emerso quanto di seguito: (…) Al termine degli incontri di osservazione e valutazione psicodiagnostica con il minore, la scrivente dice al minore che, nei prossimi incontri, ci sarà anche il papà; il minore, dondolandosi sulla sedia e accennando un sorriso, afferma “ No, non sono contento, non voglio vedere il mio papà, perché mi ha fatto delle cose brutte.”. Poi continua “ Ehh mi ha messo il tubo nel culeeetto, la saliva nel culeeetto e
.. e.. le dita nel culettto..quindi non lo voglio vedere, non lo so ì, non ricordo quando è successo…è successo una volta…una ..non lo voglio vedere”. Poi si reca verso la porta, la apre e guarda la madre sorridente e, mentre richiude la porta, le dice “ Tra poco esco”. Quando rientra, il bambino richiede subito alla scrivente di volere altri giochi nel prossimo incontro;
il CTU gli chiede di far entrare la madre ed il bambino va a chiamarla, ma al suo rientro non mostra alcuna Persona_1 manifestazione di affetto verso la madre e continua ad esplorare i giochi”. Non è emerso un quadro psicologico ed emotivo di IC compatibile con l'ipotesi di abusi sessuali ma “una condizione di profondo disagio e di gravissimo pregiudizio per il minore, a causa dell'allontanamento del bambino dalla figura paterna, rispetto alla quale il bambino ha manifestato un bisogno inconscio di vicinanza e protezione ed un vissuto abbandonico da parte di entrambi i genitori”. La CTU ha inoltre espresso tutta la sua preoccupazione per il depauperamento del mondo affettivo e relazionale del minore e, nel rilevare le criticità del rapporto madre-figlio, ha stigmatizzato le condotte della , che tra l'altro non hanno consentito l'osservazione e la CP_2 valutazione delle dinamiche familiari e della relazione padre-figlio e nemmeno la frequentazione scolastica e dei pari, impedita nel timore che il padre potesse ripresentarsi fuori l'istituto. Nelle conclusioni si legge: “ La situazione relazionale della coppia e del loro figlio , fin dall'avvio della Controparte_3 Persona_1 consulenza, è risultata essere particolarmente complessa e delicata;
di fatto ci si è trovati in presenza di un drastico allineamento madre/figlio e di una assenza di relazione padre/figlio da circa due anni;
la madre ha totalmente vietato qualsiasi frequentazione tra padre e figlio a causa della ferma convinzione che il padre abbia abusato del bambino;
in quest'ottica è apparso chiaro che il conflitto con il marito e la situazione esasperante abbiano condotto la madre a perdere completamente di vista le reali
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eIGenze del bambino, soprattutto sul piano formativo e socializzante, chiudendolo in una realtà asfissiante e angosciante, nell'intento, a suo dire, di proteggere e tenere al sicuro il bambino” ( pag. 47-48 conclusioni e risposte ai quesiti). Rispetto alle condizioni psicologiche del minore la CTU ha tracciato il quadro di un bambino molto sofferente che presenta difficoltà emotivo- affettive IGnificative strettamente collegate alle dinamiche familiari;
è emerso un disturbo nel processo di identificazione con il genitore del proprio sesso e una palese condizione di instabilità e precarietà. Inoltre, è presente una tensione interna dovuta a situazioni stressanti e una sensazione di essere schiacciato dall'ambiente” . La Dott.ssa ha Per_3 inoltre segnalato, con riguardo al processo identificativo, di individuazione e d'identità, “forti criticità dovute all'assenza della figura paterna come riferimento identificativo primario adulto e all'eccessivo invischiamento cognitivo con la figura materna marcatamente dominante. Il bambino ha mostrato preoccupazioni affettive IGnificative e cariche di angoscia;
il vissuto carico di aggressività, per lo più autodiretta, implica un forte sentimento di colpevolezza e autopunizione, probabilmente sentendosi responsabile degli aspetti abbandonici della coppia genitoriale che emergono dalle sue storie, quasi come se il bambino si fosse perso nel conflitto genitoriale, e non sentisse più un accoglimento, un contenimento da parte dei genitori, ma, soprattutto, un vissuto di protezione. Emerge, dunque, una profonda criticità nel rapporto del bambino con la coppia genitoriale (Che i suoi genitori sono morti!), in particolare la figura materna appare distanziante e non accogliente, a tale proposito è IGnificativo che il bambino chiama per nome la madre (“non gliela darà, perché lui pensa che la mamma non vuole questa cosa”- tale dato viene confermato dall'incontro di osservazione della relazione madre/figlio). Ha altresì segnalato che “ Emerge un dislivello tra le componenti cognitive e quelle emotive-affettive che non appaiono integrate, ma messe a distanza dall'Io, con rischio successivo di scissione degli affetti. Persona_1 sembra essere incapsulato dalla necessità di aderire al patto di lealtà con la madre che necessariamente passa attraverso il rifiuto e la negazione della relazione con il padre. Il bambino inserisce la figura paterna sia nel gioco libero, nel gioco della casa, sia nel disegno della famiglia, e mostra un bisogno di protezione da parte di entrambe le figure genitoriali, bisogno, allo stato, non soddisfatto. E' evidente che il minore sta sperimentando una forte condizione d'angoscia, anche in riferimento al
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periodo evolutivo di appartenenza. Presenta rappresentazioni di entrambe le figure genitoriali abbandoniche e scarsamente sintonizzate, ciò fa scaturire in lui una cognizione di inadeguatezza di sé”. Ed in ultimo ha altresì rilevato una profonda criticità nel rapporto madre/figlio, una difficoltà nella sintonizzazione affettiva con il bambino, con una scarsa espressività affettiva positiva: “ La madre, infatti, non è capace di sintonizzarsi affettivamente con il bambino e rappresentarsi il suo stato mentale, piuttosto, risulta appropriativa e si sostituisce al bambino nell'espressione dei bisogni, limitandolo e squalificandolo. Il bambino viene condizionato dal sentire e dal volere della madre e tutto ciò ha chiaramente una profonda e critica ricaduta sulle condizioni psichiche ed emotive del piccolo , il quale ha avuto difficoltà a giocare Persona_1 con la madre anche in un piccolo spazio temporale come quelle di un incontro di osservazione peritale, manifestando molta insofferenza. Nel rapporto con il bambino, la madre non appare sufficientemente capace di accogliere, regolare e contenere le richieste del minore, in alcune occasioni, risulta del tutto indifferente all'inquietudine del minore, nell'incontro madre/figlio continua il gioco senza riuscire a modulare i livelli di attivazione del bambino” . La madre è stata così descritta: “la valutazione psicodiagnostica della SIa è stata caratterizzata da una profonda Parte_1 impenetrabilità, dovuta ad un massivo tentativo di mostrarsi come socialmente desiderabile, minimizzando o idealizzando aspetti problematici di sé e della propria storia;
il soggetto ha mostrato un eccessivo autocontrollo, e pertanto si rileva una scarsa capacità di entrare in un contatto IGnificativamente profondo con i propri piani interni e di effettuare un'adeguata discriminazione delle emozioni elicitate dagli stimoli provenienti dalla realtà interna ed esterna;
il soggetto tende a proiettare sull'altro ogni responsabilità, ha una visione egocentrica e manca una comprensione adeguata degli stati soggettivi, delle motivazioni e delle caratteristiche stabili delle persone, inoltre manifesta una senso di superiorità nei confronti degli altri. Ciò ha avuto, e tutt'ora ha, gravi ricadute sull'attuale vicenda familiare, nella quale l'azione di meccanismi di difesa, assolutamente non in norma, sia dal punto di vista qualitativo, sia da quello quantitativo, produce spesso l'impossibilità di realizzare un adeguato contatto con le criticità prodotte dalla situazione di realtà da lei sperimentata;
i meccanismi di difesa privilegiati sarebbero la fuga dal proprio mondo interno e la negazione con conseguente rigidità. La
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struttura di personalità non le consente un'adeguata gestione dei problemi che la coinvolgono, e si rileva un'incapacità di ridurre le potenziali ricadute sul modo in cui ella realizza il proprio ruolo genitoriale. Il soggetto non risulta in grado di gestire adeguatamente, sul piano interno, la condizione reattiva alla dolorosa vicenda relazionale sperimentata, senza riuscire ad evitare, in tal modo, che essa abbia a scaricarsi sull'esterno, in particolare sul figlio. Non si rileva, nella SIa
, la presenza di un'adeguata capacità di svolgere Parte_1 il proprio ruolo genitoriale per garantire che l'evoluzione del figlio possa avvenire in maniera integrata e sufficientemente sgombra da dimensioni di disagio e/o disturbo che raggiungano un rilievo clinico;
allo stato, la madre impedisce al bambino la frequentazione scolastica, la socializzazione con il gruppo dei pari ed inoltre, da quanto emerso anche nell'incontro madre/figlio, e in maniera del tutto compatibile con le sue caratteristiche personologiche, manifesta scarsa sintonizzazione emotivo- affettiva con il bambino, nonostante abbia tentato, nelle prove psicodiagnostiche, di celare e di difendersi dai suoi aspetti personologici critici. Ancora più problematica risulta, peraltro, la possibilità di confrontarsi con l'altro genitore che, di fatto, la SIa ha totalmente escluso dalla vita del bambino;
nel percorso consulenziale, la SIa ha manifestato un profondo rifiuto verso l'incontro padre/figlio, al punto da interrompere la consulenza. Dall'analisi del profilo personologico della SIa e dall'osservazione e valutazione psicodiagnostica del CP_2 minore , emergerebbe una condizione pre-edipica Persona_1 fusionale, in cui non sembra essere avvenuta la naturale evoluzione verso una condizione di triangolazione edipica;
viene a mancare, cioè, la fondamentale funzione del paterno come elemento “terzo” in grado di sancire la separazione differenziante dalla fusione duale. Per la SIa
la genitorialità costituisce un modo per difendersi dalle agonie CP_2 primitive e dall'angoscia di andare in pezzi. Da quanto emerge dai colloqui clinici, la SIa ha descritto qualsiasi richiesta del padre, riguardante l'accudimento, l'educazione e la cura del minore, come un'”intrusione”. In questo scenario, la fusionalità madre/figlio sembra
“giustificata” da una concomitante accusa di abuso sessuale che dà corpo ad una condizione di per sé latente, fusiva e confusiva. E' emersa la tendenza della SIa a vedere l'altro come la CP_2 personificazione e l'attualizzazione di aspetti di sé negati e scissi, rifiutati e combattuti;
inoltre, mostra di non riconoscere le proprie responsabilità
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rispetto alla vicenda separativa” ( pag.48,49 relazione di consulenza). Per tale ragione la CTU ha, tra l'altro, conIGliato per la IG.ra un CP_2
“percorso di psicoterapia per affrontare ed elaborare i contenuti traumatici e dolorosi dai quali si difende e che non le permettono di vivere relazioni autentiche ed entrare in sintonia con l'Altro” nonché indicato un percorso di sostegno genitoriale ritenuto indispensabile a riorientare le condotte attuali, rischiose e pregiudizievoli per il sano sviluppo psicoaffettivo del figlio ”. Persona_1
Per quanto attiene alla personalità del la CTU ha così concluso: “ _1
In riferimento al profilo del SI si rileva la capacità di _1 entrare in contatto con i propri piani interni e di effettuare un'adeguata discriminazione delle emozioni elicitate dagli stimoli provenienti dalla realtà interna ed esterna. In conseguenza di ciò, egli mostra anche di riuscire a realizzare un adeguato contatto con le criticità prodotte dalla situazione di realtà da lui sperimentata. I meccanismi di difesa utilizzati dal soggetto evidenziano una condizione di sostanziale
“normoevoluzione” che rende la loro azione funzionale e “in norma”. Essi, quindi, si attivano in maniera del tutto fisiologica e non producono negative conseguenze né sulla percezione del dato proveniente dalla realtà esterna, né sulle dinamiche emozionali attivate dagli stimoli stessi. Per ciò che riguarda sia la reattività alla vicenda relazionale con la moglie, sia le profonde criticità delle vicissitudini ad essa connesse, specie per ciò che riguarda il suo allontanamento dal figlio, i meccanismi di difesa, proprio perché agiscono in maniera sufficientemente adeguata, consentono il mantenimento di una corretta percezione della realtà. Ciò, peraltro, determina il mantenersi attivo di un contatto diretto, costante ed immediato con le dimensioni dolorose generate da questa vicenda. Dall'esame psicodiagnostico non sono evidenziabili, a carico del soggetto, dimensioni critiche, riferibili a condizioni psicopatologiche in atto o, comunque, a problematiche IGnificative, presenti nella struttura della sua personalità. E', tuttavia, rilevabile una chiara condizione di disagio, fisiologicamente reattivo alla dolorosa vicenda relazionale sperimentata e all'assenza della relazione con il figlio….Premesso che non è stato possibile osservare la relazione padre/figlio, si rileva, nel SI _1
, dai soli elementi acquisiti, la presenza di una probabile adeguata
[...] capacità di svolgere il proprio ruolo genitoriale, per ciò che riguarda sia l'accudimento materiale, sia quello affettivo, oltre che per la gestione degli aspetti normativi, fondamentali, anch'essi, per garantire che
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l'evoluzione del figlio possa avvenire in maniera integrata e sufficientemente sgombra da dimensioni di disagio e/o disturbo che raggiungano un rilievo clinico ( pag. 50 e 51 relazione di consulenza). Su tali rilievi la CTU ha rilevato la necessità “che i SS possano relazionare sulle effettive competenze genitoriali del padre, solo in parte valutate dalla scrivente, ed eventualmente indirizzarlo verso un percorso di sostegno genitoriale e/o procedere all'attivazione di incontri padre/figlio presso spazio neutro che possano facilitare e sostenere il processo di ricostruzione del legame padre/figlio”.
Il Presidente del Tribunale, sulla base di tale elaborato peritale, ha pertanto disposto con ordinanza del 22.9.2021 (sopra richiamata) l'affidamento del minore al Servizio Sociale per il periodo di un anno, ferma restando la sua collocazione (da monitorare) presso la madre, di previsione di incontri in spazio neutro col padre funzionali al ripristino e recupero della relazione e di avvio delle parti a percorsi di sostegno genitoriale. Ha disposto trasmettersi gli atti al PM che, nella persona della dott.ssa A.Maria Lucchetta ha chiesto disporsi la sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre mantenendo, per evitare traumi al bambino, la residenza privilegiata presso di lei, ma con riserva di chiedere la decadenza.
Attivati i SS, disposte le visite protette padre-figlio, sono stati, quindi, sentiti i coniugi dal Gi all'udienza del 25.1.2022, ed il padre ha dichiarato che (che non vedeva dal 30.10.2020) non ha voluto avere alcun R_ contatto con lui all'incontro del 26.11.2021 e che non volle neppure scendere dall'auto della madre che l'aveva accompagnato all'incontro.
Nominato, quindi, dal Gi l'avv. Stefania Stravino con ordinanza del 30.11.2022 tenuto conto del grave pregiudizio che il minore stava subendo a causa di quanto emerso (già dalla ctu) e dalle relazioni dei SS, si è costituita la curatrice la quale ha dedotto (con comparsa del 13.1.2023): Dalle relazioni emerge una escalation di condotte, inizialmente scarsamente collaborative e, nel tempo, addirittura oppositive e sfociate in atteggiamenti di aperta sfiducia e di ostilità! Le incaricate hanno altresì segnalato che la in più occasioni ( “in mezzo alla strada e nel CP_2 condominio”) si sia lasciata andare in atteggiamenti “ fuori controllo”, gridando che il figlio fosse stato abusato, alla presenza dello stesso e nella
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totale noncuranza degli effetti destabilizzanti, che ne sono derivati sul minore;
il Servizio ha attestato le condizioni di agitazione e stress emotivo del minore, evidenziando che le reazioni incontenibili di ( le urla a R_ perdifiato ed i pianti disperati) costituissero elemento impeditivo allo svolgimento degli incontri col padre. Analogamente dalle relazioni di tutoraggio educativo sono emerse le difficoltà della incaricata di poter anche solo accedere all'abitazione e di incontrare ( malato ed R_ impegnato in visite specialistiche) ma anche l'impossibilità di qualsivoglia colloquio civile con la , che in data 13.10.2022 giungeva a CP_2 registrare le conversazioni ed affermava, urlando unitamente alla NN, che il figlio fosse stato abusato! Da ultimo nella relazione del 28 dicembre 2022 l'incaricata del Servizio Sociale dà atto delle accuse rivoltele dalla
( “ di assassinare il figlio”), del tentativo di registrare le CP_2 conversazioni e del rifiuto della stessa e del figlio di ricevere i doni fatti pervenire dal ON per Natale! Se questi dunque i fatti che hanno caratterizzato la presente vicenda umana e processuale, non può non prendersi atto che i provvedimenti assunti in sede presidenziale nell'interesse di non abbiano sortito alcun effetto in Persona_1 termini di normalizzazione dei suoi rapporti con entrambi i genitori e, soprattutto, di ripristino e recupero della relazione con il padre, a causa delle condotte di ossessiva protezione e strenua opposizione della
[...]
assunte dalla stessa nel radicato convincimento di tutelare il figlio CP_2 da ulteriori traumi fisici e psichici. Parimenti non può sottovalutarsi che la convivenza del minore con la madre (pur in assenza di intenti ritorsivi da parte di costei) si sia rivelata pregiudizievole sia per la ablazione totale della figura paterna, che ne è conseguita, che per la condizione
“ideologica”, nella quale è stato cresciuto ovvero il R_ convincimento di essere stato abusato dal padre, pur non essendo emerse esperienze di abuso verosimilmente subite! Allo stesso modo non può non rilevarsi che - allo stato - non sia praticabile un affidamento al padre, attesa la condizione psicologica ed emotiva del minore registrata anche dal Servizio Sociale, alla quale non è estranea la condotta della madre. Per quanto innanzi l'unica soluzione percorribile appare l'affidamento a familiari disponibili ed idonei ad assicurare la cura del minore e garantire la normalizzazione dei rapporti con entrambi i genitori. A tal fine codesto curatore ha avuto colloqui informali con entrambi i legali delle parti, resi edotti delle richieste che si sarebbero avanzate, ed ha raccolto la disponibilità delle congiunte paterne IG.re e Di Persona_6 Tes_3
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, rispettivamente zia e NN del minore, entrambe residenti in [...]
Barano d'Ischia alla Via Terone Buonopane n. 1 in un edificio, nel quale, peraltro, al piano sottostante vive altra congiunta ( zia di con R_ figlio. Alcuna disponibilità di eventuali parenti disponibili a tanto è stata – allo stato – indicata dal difensore della IG.ra . Per i fatti e le CP_2 ragioni esposte il sottoscritto avvocato, nella detta qualità. Ha chiesto: - affidare, previa indagine ad opera del Servizio Sociale, il minore alla congiunta ( zia o NN innanzi Persona_7 indicate) dal lato paterno, ritenuta maggiormente idonea a gestire le complesse dinamiche familiari;
- disporre che gli incontri del minore con entrambi i genitori avvengano allo stato solo in spazio neutro ed alla presenza di personale qualificato (di un neuropsichiatra infantile o psicologo dell'età evolutiva, che provveda alla preparazione psicologica del minore), prevedendo che, con l'accordo delle parti ed il monitoraggio del Servizio Sociale, gli incontri possano avvenire anche in ulteriori ambiti;
- stabilire che le decisioni di maggior rilievo o di straordinaria amministrazione ( con particolare riguardo alle questioni di salute afferenti al favismo) siano assunte da entrambi i genitori di accordo con l'affidataria e con la mediazione e l'ausilio del Servizio Sociale;
- stabilire il contributo economico per il mantenimento del figlio che ciascun genitore dovrà corrispondere all'affidataria; - prescrivere - previa acquisizione del consenso - un percorso rafforzamento delle competenze genitoriali per entrambe le parti nonché un sostegno psicologico e psicoterapico per la IG.ra . In via istruttoria si chiede l'ascolto CP_2 della CTU Dott.ssa o l'acquisizione di una nota integrativa Persona_3 in ordine alle dichiarazioni del minore segnalate a pag. 44 della relazione di consulenza del 7 luglio 2021. Con richiesta di adozione – in caso di accoglimento della richiesta di allontanamento del minore dalla residenza materna - di tutte le cautele ritenute necessarie a salvaguardare il minore dall'esposizione ad eventuali situazioni pregiudizievoli, ivi compresa la segretazione del provvedimento e la sua comunicazione alle parti solo all'esito dell'esecuzione ad opera dei Servizi Sociali, E con riserva di ogni ulteriore richiesta, anche in ordine all'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, che si renderà necessaria all'esito dei provvedimenti ed accertamenti che saranno disposti.
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Il PM, con parere del 2.2.2023, ha formulato istanza di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre ed ha chiesto disporsi l'affido di alle zie paterne, e R_ Per_6 Per_8
Sentite le zie, e all'udienza del 28.2.2023, le Per_6 Testimone_5 stesse hanno dato la loro disponibilità ad accogliere il nipote.
Con ordinanza del 9.3.2023, all'esito dell'udienza collegiale disposta dal Gi, il Tribunale ha disposto la convocazione della dott.ssa Irene Orsino (dei SS che aveva in cura il nucleo) la quale, all'udienza del 30.3.2023, - sentita la IGn. che ha dichiarato che il figlio non aveva piacere CP_2 di recarsi alle visite del padre (come calendarizzate) e che ogni volta che rientrava a casa era inquieto e turbato, - ha dichiarato: il clima di tensione è molto aumentato;
non riusciamo a superare la sfiducia della madre che non ha consentito di instaurare un rapporto collaborativo con condotte che talvolta oltrepassano i limiti. Non siamo steti percepiti come una risorsa. Capisco che non è facile ma sicuramente le zie paterne sono un modo per il riavvicinamento di al padre. Tale sfiducia ha investito R_ anche l'educatrice domiciliare, . Controparte_4
Alla successiva udienza collegiale del 5.5.2023 è stata ascoltata la dott.ssa Miriam De Luca la quale ha dichiarato: l'incontro con le zie si è svolto ai giardinetti il bambino è arrivato accompagnato dalla madre e da un'altra persona. Le zie erano arrivate in anticipo insieme a me poiché abbiamo organizzato una caccia al tesoro in pineta. Il bambino appena arrivato è corso verso l'altalena, poi le zie sono riuscite a coinvolgerlo nell'attività di caccia al tesoro, hanno scartato insieme i pacchettini contenenti pezzi di una macchinina da costruire insieme. Il bambino non ha mai chiamato le SIe “zie” e nemmeno per nome. L'incontro è andato bene, preciso che nemmeno la chiama le sorelle zia. Nell'ultima parte CP_2 dell'incontro durante il gioco a pallone, il bambino si fermava e chiedeva alla madre di andare via. Verso le ore 17 la madre ha iniziato a predisporre il tutto per andare via, al mio invito a mangiare un gelato ha rifiutato. La non ha mai dialogato con le cognate. Ero CP_2 informata del fatto che si erano già svolti altri incontri ma sono stata osservatrice solo a quello di cui ho parlato. In merito agli incontri in spazio neutro, in riferimento agli ultimi due incontri ho notato che R_
è sempre molto oppositivo, il bambino ripete spesso la parola “basta”.
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Anche con l'operatrice e con me il bambino non ha margine di dialogo si rifiuta in maniera netta di rispondere anche a domande banali. Mi è capitato di conIGliare al papà di avvicinarsi al bambino, in un incontro IC attraverso il gioco dei walkie talkie ascoltava volentieri quello che diceva il padre. Il bambino si trovava in auto e il padre nei pressi della vettura. non rispondeva al padre ma ascoltava. Ho effettuato visite R_ domiciliari di cui l'ultima a carnevale. Il giorno della visita domiciliare sono arrivati mamma e figlio accompagnati dalla stessa SIa che li ha accompagnati all'incontro con le zie e dalla NN materna. Entrati in casa, la si è messa chiacchierare con sua madre e l'altra CP_2 SIa. Ho dovuto richiamare l'attenzione della . La CP_2 CP_2 mi ha riferito di non avere nulla da dirmi e che i colloqui si dovevano svolgere in ufficio. Preciso che la visita domiciliare era concordata. Ho riscontrato enormi difficoltà nella comunicazione con la sin CP_2 dall'inizio del percorso. L'incontro del 11.4.23 padre figlio ho scelto di cambiare il setting proponendo la pineta come luogo di svolgimento degli incontri padre figlio. Ho quindi chiamato la SIa CP_2 comunicandole che il fratello avrebbe dovuto condurre il minore in pineta scendendo dall'auto. Lo zio si è presentato in pineta solo comunicandoci che il bambino non voleva scendere dal veicolo. Mi sono quindi recata presso la vettura ove era il minore. Segnalo che porte e finestrini erano chiusi. Il cambio di setting non ha avuto nessun risultato in quanto lo zio non ha collaborato a far scendere il bambino dall'auto. In occasione di tale incontro vi è stato un diverbio tra il e il Il IG. CP_2 _1
non mi ha mai dato alcun certificato medico. Controparte_5
Con ordinanza del 5.5.2023 il Collegio ha, quindi, statuito quanto segue: (…) osserva il Collegio che nel presente giudizio, avente ad oggetto la separazione tra i coniugi e – si Parte_3 _1 sono sin da subito manifestate criticità gravi e preoccupanti nel rapporto tra il figlio minore della coppia, (nato il [...]) ed il Persona_1 padre. La ricorrente, infatti, sin dal ricorso introduttivo, ha dedotto che nel 2019, quando aveva solo 4 anni, aveva sospettato che il padre R_ avesse abusato sessualmente del figlio. Tanto sosteneva in seguito alle parole del bambino che, dopo aver trascorso alcuni giorni consecutivi con il padre, le aveva parlato di esplicite condotte poste in essere dal padre consistite nell'avergli inserito nell'ano un tubicino di gomma ed il dito
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imbevuto di saliva. La madre verificava, quindi, che la zona anale del figlio era arrossata e conduceva il figlio presso il PS dell'Ospedale Rizzoli di Ischia dove veniva dato seguito all'allertamento del Codice rosso e venivano attivati i SS competenti. Sentita la ricorrente dai Carabinieri di Ischia - (ai quali la madre esponeva dei giochi “strani” del padre che il bambino le aveva raccontato) - la stessa veniva contatta dalla dott.ssa nominata CTu dalla Procura della Repubblica e conduceva il figlio a Per_2
Caivano presso il suo studio. La dott.ssa , sentito il minore, Per_9 esponeva (nella relazione depositata) che non le aveva parlato di R_ alcun rapporto o gioco strano con il padre, sebbene avesse, comunque, riscontrato criticità nei rapporti col Su tali premesse la _1 ricorrente chiedeva l'affido esclusivo del figlio (oltre a formulare le domande di addebito della separazione al marito, la quantificazione del mantenimento per il figlio e l'assegnazione della casa coniugale). Si costituiva il resistente e, formulando a sua volta domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie, contestava le infamanti accuse della moglie negando di aver mai fatto del male al figlio (con il quale la madre aveva sempre avuto, fin dalla nascita, un rapporto a dir poco morboso ed escludente la figura paterna) e, circa le modalità di affido e di visita del minore, chiedeva: sia disposto, alla luce del comportamento della madre e della condizione di manifesta inidoneità educativa della stessa, previa anche idonea CTU, l'affidamento esclusivo al padre del figlio minore, tenuto conto dei gravi comportamenti posti in essere dalla madre ai danni del marito anche in presenza del medesimo figlio, con calendario di visite per la madre;
- ovvero, in via gradata, sia disposto l'affidamento ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso il padre, tenuto conto dei gravi comportamenti posti in essere dalla madre, pregiudizievoli per il figlio stesso e per la sua crescita ed educazione, privandolo per mesi della figura paterna, adottando idoneo calendario di visite per la madre;
in via ancor più gradata, sia disposto l'affidamento congiunto del figlio minore con domicilio alternato Persona_1 ovvero con domicilio privilegiato presso il padre, tenuto conto dei gravi comportamenti posti in essere dalla madre ai danni del figlio minore, e sempre ed in ogni caso con ampio calendario di visite per il padre, con obbligo della madre di concordare con lo stesso ogni scelta di salute, studio e di vita del minore stesso;
ovvero, in via gradata, disporsi l'affidamento condiviso dello stesso minore ad entrambi i genitori, con domicilio privilegiato presso la madre, adottando idoneo calendario di
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visite per il padre, atteso peraltro l'ottimo rapporto con il padre medesimo ed in considerazioni del fatto che lo stesso è in grado ed è abituato ad accudire il figlio, avendolo sempre fatto costante matrimonio, con adeguata previsione di visite infrasettimanali, pernottamento nei weekend, nonché nelle festività natalizie, pasquali, festa del papà, compleanni ed onomastici, nonché nelle ferie estive, nulla di escluso, comunque facendo ordine alla madre di evitare al figlio la frequentazione con altri compagni, e con ordine alla stessa di non ostacolare i rapporti con il CP_2 padre, tenuto conto dei pericoli e danni per il figlio;
Il Presidente del Tribunale, valutata la complessità e la delicatezza del giudizio, con ordinanza del 22.1.2021, nominava ctu la dott.ssa
[...] alla quale conferiva precisi quesiti circa le capacità genitoriali di Per_3 entrambi i coniugi e chiedeva di accertare la sussistenza di eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che giustificassero l'adozione di provvedimenti ablatori ex art. 330 e 333 cc. All'esito del deposito della ctu, con ordinanza del 21.9.2021, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido temporaneo del minore ai SS competenti per territorio con residenza privilegiata presso la madre per un anno;
disponeva che i SS dessero contezza, a mezzo del deposito di relazioni costanti sul rapporto madre-figlio e sulla condotta del padre, e che attivassero un percorso di incontri padre-figlio in spazio neutro al fine di consentire il riavvicinamento del padre al figlio tenendo conto che le visite e gli incontri erano di fatto sospesi da due anni. Disponeva, infine, la trasmissione della ctu al Procura della Repubblica - sede per ogni valutazione sulle condotte del minore come evidenziate nella relazione della dott.ssa Per_3
Nelle more della fase presidenziale, la Procura della Repubblica “fasce protette”, sulla scorta dell'invio degli atti dal PS di Ischia e dell'apertura del Codice Rosso a seguito della denuncia della , formulava CP_2 richiesta di archiviazione il 17.2.2020 alla luce della ctu dott.ssa nominata dal PM, non ravvisando elementi idonei a Persona_5 sostenere l'accusa di abusi sessuali del padre nei confronti del figlio. Nel corso della fase istruttoria dinanzi al GI, è stato disposto l'ascolto delle parti all'udienza del 25.1.2022, e, su accordo delle stesse e dei procuratori, il Gi ha disposto la prosecuzione degli incontri padre-figlio stabilendo, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale e preso atto delle difficoltà riscontrate dai SS - (i cui operatori evidenziavano nella relazione del 13.12.2021, che il bambino, accompagnato dalla madre, si
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rifiutava sempre di scendere dall'auto e di incontrare il padre) – che la
[...]
provvedesse ad indicare i nomi di alcuni familiari disponibili ad CP_2 accompagnare il bambino agli incontri per facilitare il distacco di R_
e verificare il suo eventuale diverso atteggiamento. L'avv. , nelle CP_2 note telematiche del 25.1.2022, indicava i nomi di e Controparte_5
che si sarebbero resi disponibili a sostituire la madre ad Parte_4 accompagnare agli incontri;
il Gi rinviava al 19 maggio 2022 e R_ disponeva che gli incontri proseguissero. Tuttavia, all'esito della relazione dei Ss del 29.9.2022 dalla quale emergeva che “la IGn.ra di non si fida degli operatori e non si CP_2 affida i Servizi”, preso atto del persistente rifiuto di di vedere il R_ padre (sebbene accompagnato agli incontri dal IGn. , Controparte_5 zio del minore), il Gi nominava curatore l'avv. Stefania Stravino che si costituiva con comparsa all'udienza del 31.1.2023 e chiedeva disporsi l'affido del minore ad una congiunta del padre (zia o NN). Il Gi, all'udienza monocratica del 28.2.2023, disponeva l'ascolto delle zie paterne di e della NN delle quali di seguito si riportano le R_ dichiarazioni. la IGn.ra dichiara: sono nata il Testimone_3
25.12.1951, abito in via Traversa via Terone Buonopane Ischia n. 5 insieme a mia figlia al primo piano. Dichiaro la mia disponibilità a Per_6 tenere con mè mio nipote e, qualora il Tribunale dovesse decidere in tal senso, ad occuparmi di ed a provvedere alle sue eIGenze, R_ accompagnarlo a scuola ed anche agli incontri protetti presso i SS.
, mio figlio abita a Barano d'Ischia via Biagio Buono. Sono _1 pensionata e ho la giornata libera. La IGn.ra dichiara: sono nata il 4. 11.1990, vivo con Persona_6 mia madre e sono disponibile ad accogliere preso di noi. Fino a R_ tre anni orsono avevamo un rapporto sereno con mio nipote;
non lo vediamo dalla fine di agosto del 2019, ma ci impegneremo a ricostruire il rapporto con lui. A casa nostra c'è una stanza solo per lui. Io studio e risulto disoccupata dopo aver lavorato per diversi mesi come segretaria presso mio fratello che è informatore farmaceutico. R_0
La IGn.ra dichiara: sono nata il [...], vivo al Testimone_5 piano terra della stessa palazzina di mia madre e mia sorella. Lavoro presso un'azienda vinicola di Ischia. Abito al piano terra con il mio compagno e la mia bambina. Quando i rapporti erano sereni, noi sorelle e mia madre abbiamo spesso fatto da baby-sitter a nostro nipote che ci voleva molto bene ed è venuto spesso a casa nostra.
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Acquisita, infine, una breve relazione socio-ambientale sul nucleo familiare di , e , è Testimone_3 Testimone_5 Persona_6 emerso che sia la NN paterna che le zie paterne di risiedono a R_
Barano d'Ischia in una sola palazzina nella quale abita con la Per_6 madre mentre abita in un appartamento separato col marito e la Per_8 figlia. E' stato ascoltato anche il fratello, , informatore Testimone_6 scientifico e residente ad Ischia con la compagna. La famiglia è _1 apparsa molto unita e desiderosa di contribuire alla facilitazione dei rapporti del loro congiunto con il piccolo sia che R_ Per_6 Per_8 si sono mostrate aperte e disponibili ad accoglier il nipote qualora il Tribunale disponesse il collocamento presso la loro madre. Successivamente, all'udienza collegiale del 9 marzo 2023, preso atto delle richieste del curatore e dei procuratori presenti delle parti, il Collegio ha disposto il libero interrogatorio della ricorrente e della dott.ssa Irene Orsino, responsabile dei Ss di Ischia. All'udienza del 30.3.2023, - presenti il curatore, il PMe la dott.ssa Orsino dei SS, - la IGn.ra ha dichiarato di essere disponibile ad CP_2 aiutare il figlio a riavvicinarsi al padre anche favorendo gli incontri tra e le zie paterne, impegnandosi a far incontrare e R_ Per_6 Tes_5 con il nipote.
[...]
La dott.ssa Orsino, tuttavia, ha dichiarato – dando conferma, purtroppo, di quanto accaduto nel corso del percorso di riavvicinamento padre figlio
– che il clima di tensione era ancora aumentato, non riuscendo mai ad essere stato superata la sfiducia della madre che non ha mai mostrato alcuna collaborazione. Il Collegio, quindi, ha invitato la IGn. ad adoperarsi per CP_2 collaborare agli incontri tra le zie paterne ed il figlio, onerando il curatore, avv. Stravino, a risolvere qualunque problematica organizzativa. Nell'arco del mese successivo il Collegio – rinviando al 5.5.2023 (udienza collegiale) ha invitato gli operatori dei SS ad organizzare gli incontri tra e le zie. R_
Infine, all'ultima udienza del 5.5.2023, sono state depositate le relazioni dei SS su tali incontri e sono state sentite le dott.sse e Persona_11 nuovamente la dott.ssa Irene Orsino che si sono occupate della gestione di tali incontri che, di fatto, si sono svolti nel numero di quattro con le zie e di un solo incontro con il padre. I primi tre incontri si sono svolti tra il bambino (accompagnato dalla madre) e le zie presso un bar dell'isola, mentre l'ultimo – al quale era presente la dott.ssa De Luca, - è stato
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organizzato, su proposta del curatore, in un parco pubblico in data 28. 4.2023. Nessun incontro, invece, si è potuto tenere tra il bambino ed il padre, continuando IC a non voler scendere dall'auto (sempre accompagnato dallo zio ) quando il padre si Controparte_5 avvicinava anche solo per salutarlo. Orbene, la dott.ssa De Luca, facendo riferimento alla sua relazione del 3.5.2023, ha ribadito, in ordine all'incontro del 28.4.2023 che si è svolto nella pineta e dov'erano presenti le zie e la madre del bambino, la totale mancanza di collaborazione della madre che, nel corso del suddetto incontro, non si è mai avvicinata al bambino ed alle cognate per giocare, tenendosi in disparte per tutto il tempo, ostentando in tal modo tutto il suo distacco. Il curatore, all'esito dell'udienza del 5.5.2023, ha concluso chiedendo la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale della IG.ra sia in ragione delle condotte trasmodanti e Parte_3 parossistiche dalla stessa poste in essere e per l'esposizione del figlio a situazioni a dir poco destabilizzanti che per la ablazione totale della figura paterna;
(…) si è riportata all ctu ed ha chiesto Per_3
l'affidamento alle zie per assicurare al minore condizioni di serenità per poter rielaborare – in autonomia e secondo i suoi sentimenti – i drammatici vissuti familiari e consentire la normalizzazione delle relazioni sia col padre che con la madre. Ha chiesto, inoltre, la sospensione degli incontri padre- figlio, rivelatisi improficui e controproducenti, la predisposizione, previo approfondimento psicodiagnostico, di un sostegno psicologico per la preparazione ai futuri incontri, da attuarsi sempre in spazio neutro col padre, la previsione di incontri madre-figlio in spazio neutro e presso l'abitazione delle congiunte paterne ed anche in altri luoghi, alla presenza dell' incaricata del tutoraggio domiciliare, la sospensione del sostegno psicologico svolto dalla dott.ssa ed R_2 approfondimento psicodiagnostico da affidarsi alla CTU Per_3
l'approfondimento diagnostico sulla personalità e sulle condizioni psichiche e psicologiche della IG.ra , da affidarsi alla nominata CP_2
CTU eventualmente con l'ausilio di ulteriore specialista, l'acquisizione di un supplemento di relazione da parte della CTU in ordine alle dichiarazioni del minore ( pag. 44 della relazione di consulenza). - In via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non procedere al richiesto affidamento familiare, regolamentare le modalità di
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frequentazione e visita dei familiari paterni nei medesimi termini che sarebbero spettati al loro congiunto, prevedendo anche fine settimana e periodi per le imminenti vacanze estive, senza la presenza della IG.ra
[...]
; nelle more della decisione, prevedere e regolamentare gli incontri CP_2 delle zie in sostituzione degli incontri col padre, alla presenza dell'incaricata del Servizio Sociale. L'avv.Coffari e l'avv. , per la ricorrente, opponendosi alle CP_2 richieste del curatore, hanno chiesto proseguirsi le visite e gli incontri del minore con le zie atteso il breve tempo trascorso dall'ultimo rinvio, con sospensione degli incontri del padre. Hanno chiesto, inoltre, che gli incontri minore –zie fossero confermati nel numero di uno a settimana anche con la presenza della dott.ssa De Luca, ed anche per più tempo, ma che non fossero portati a due. L'avv. Giglio, per il resistente, ha aderito alla sospensione degli incontri padre figlio, ma ha chiesto la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale e la collocazione del minore presso le zie paterne o la NN paterna. Il PM si è riportato alle precedenti conclusioni, aderendo alle conclusioni del curatore e non opponendosi alla prosecuzione degli incontri minore- zie. Orbene, così sinteticamente ripercorso l'iter processuale, il Collegio, alla luce delle conclusioni dei procuratori, in primo luogo dispone la sospensione degli incontri tra ed il padre alla luce di quanto, R_ purtroppo, si è verificato sin dall'inizio del giudizio e del persistente rifiuto del minore. I diversi tentativi di far interagire il bambino con il padre, anche solo per un breve saluto, ed allo scopo di vincere la paura di nei confronti del padre - (che sempre si è recato agli incontri R_ rimettendosi con fiducia e collaborazione all'operato dei Servizi ed ha sempre manifestato il suo dolore per la grave situazione, facendo più volte un passo indietro per non turbare il bambino sempre molto scosso ogni qualvolta era condotto in auto prima dalla madre e poi dallo zio materno, gridando “basta” e rifiutandosi di scendere dall'auto) – inducono a ritenere, in questa fase, che non possano che essere ritenuti pregiudizievoli per il minore tali tentativi di incontro che si sono sempre conclusi con le urla del bambino e la scelta degli operatori di interromperli. Non si può, tuttavia, fare a meno di stigmatizzare la condotta della madre e dello zio materno, : nessuno dei Controparte_5 due ha mai collaborato con gli operatori ed, in particolare lo zio non ha
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mai neppure tentato di interagire con IC. Addirittura, nel corso degli ultimi due appuntamenti del 4 e dell'11 aprile scorsi, lo zio del bambino ha dichiarato di essere un mero accompagnatore di non voler inficiare il suo rapporto di fiducia con bambino. In sostanza, lo sforzo profuso dagli operatori – che avevano ricevuto l'incarico del Gi (vedi ord. Del 25.1.2022 sopra riportata) di disporre gli incontri padre-figlio facendo accompagnare il bambino dallo zio materno,
- è stato vano ed inutile, e nulla è cambiato nell'atteggiamento di R_ in quanto, con ogni evidenza, il bambino ha reiterato lo stesso rifiuto a vedere il padre così come nell'anno precedente l'aveva rifiutato ogni volta che era stato accompagnato dalla madre. Gli incontri padre-figlio vanno, per il momento sospesi poiché ogni intervento autoritativo sortirebbe effetti controproducenti, risultando certamente pregiudizievole per la serenità di vita del minore. Tale decisione risponde, quindi, alle attuali prioritarie eIGenze della prole da ritenersi preminenti, anche in forza degli artt. 9 e 12 della Convenzione di New York. In applicazione del citato art 9 della Convenzione, ratificata dall'Italia con la legge 176/91 la Corte di Cassazione con la nota sentenza n 317/98 ha invero affermato: “siccome la realizzazione dell'aspirazione e dell'interesse primario (costituzionalmente garantiti) del genitore a prendersi cura dell'educazione e dell'istruzione del figlio è finalizzata e dunque subordinata al perseguimento dell'interesse del minore, preminente rispetto a quello del genitore ad impartirgli la propria istruzione ed educazione, il giudice (…) può legittimamente disciplinare il diritto del coniuge non affidatario a mantenere vivo il rapporto affettivo con il figlio, in modo da non arrecare pregiudizio alla sua salute psicofisica, anche prevedendo particolari cautele e restrizioni agli incontri ed arrivando perfino a sospenderli del tutto”. (cfr. anche Cass sez I sent. n. 6312/1999). Attualmente, nel caso in esame, l'interesse alla salute psicofisica di risulta preminente sull'interesse del padre ad incontrarlo. R_
Avuto riguardo, infine, alle domande de potestate avanzate dal Pm, dal curatore e dal resistente nei confronti della madre, effettuata una complessiva valutazione della condotta materna, non sfugge al Collegio che la IGn.ra , sin dall'inizio del giudizio, ha posto in essere CP_2 una serie di comportamenti, agiti e condotte finalizzate a sottrarre completamente e definitivamente il figlio al padre. Già in sede di ctu del luglio 2021, era stata descritta una madre non Per_3
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sufficientemente capace di accogliere, regolare e contenere le richieste del minore. In alcune occasioni risulta del tutto indifferente all'inquietudine del minore e nell'incontro madre-figlio gioca senza riuscire a modulare i livelli di attivazione del bambino. La mancanza di funzione di rispecchiamento e contenimento dei comportamenti del piccolo può dare luogo alla formazione di un mondo psicologico in cui le esperienze interne vengono poco rappresentate e non del tutto evitate. esprime una R_ profonda insicurezza emotiva in quanto nella madre si riscontrano segni di difficoltà nella sintonizzazione affettiva con il figlio ed una scarsa espressività affettiva positiva. Sulla scorta di tali conclusioni, - come sopra evidenziato - il Presidente del tribunale disponeva l'affido temporaneo ai SS con residenza privilegiata di presso la madre per un anno, con monitoraggio R_ degli operatori. Tuttavia, nel corso del giudizio, i Servizi Sociali che hanno avuto in cura il nucleo ed hanno svolto un attento lavoro di assistenza domiciliare e di monitoraggio, hanno sempre evidenziato l'ostilità della che non CP_2 ha mai considerato come vera risorsa il loro contributo, ostacolandoli in ogni modo: le relazioni del marzo 2020, dell'ottobre 2021, di aprile e maggio 2022, di settembre 2022, di marzo e aprile 2023, contengono valutazioni sui toni agitati della madre (spesso anche in presenza del bambino), sulla sua indisponibilità a tratti sfociata nell'ostilità, sui suoi rifiuti ostativi ed ostacolanti del lavoro di equipe. Equipe formata da assistenti sociali, formatori educativi, psicologi, medici pediatri, esperti dell'età evolutiva, con allegazioni dei colloqui con la scuola frequentata dal minore. In altre parole, il lavoro complesso e delicato svolto – anche nell'ultima fase nella quale sono state coinvolte le zie paterne, - è stato reso molto complesso agli operatori che non hanno mai trovato nella madre un'alleata ma, quasi sempre, una nemica che ha palesato la sua sfiducia ed il suo distacco, a tratti trasmodato nel disprezzo e nel suo personale giudizio circa la loro mancanza di professionalità e nella loro indifferenza della salute emotiva e psichica del figlio. Comportamenti e critiche adottati anche nei confronti del curatore, avv. Stravino, che ne ha dato contezza sin dalla sua costituzione avvenuta il 31.1.2023. Inoltre, sebbene la ricorrente sia stata sentita inizialmente dal Presidente, poi dal Gi (all'udienza del 25.1.2021) e dal Collegio (udienza del 9.3.2023), la stessa ha fatto dichiarazioni di intenti (“sono disponibile… voglio aiutare
… mi impegno a contattare le mie cognate …) che non si sono mai R_
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concretizzate in condotte di fatto collaborative e positive. La dott.ssa Irene Orsino sentita all'udienza del 9.3.2023 ha dichiarato: il clima di tensione è molto aumentato. Non riusciamo a superare la sfiducia della IGn.ra
[...]
che non ha consentito di instaurare un rapporto collaborativo che CP_2 ha alcune volte oltrepassato i limiti non siamo stati percepiti come una risorsa. (…) tale sfiducia ha investito anche l'educatrice domiciliare di che sta andando a casa. Abbiamo mantenuto il CP_4 CP_2 servizio nella speranza che le cose possano cambiare. Tutto ciò si è chiaramente ripercosso sulla condotta di (che non vede il padre R_ ormai da tre anni) il quale, ogni qualvolta sono stati tentati gli incontri con il IGn. ha assistito alle intemperanze della madre (definite _1 dagli operatori come “fuori controllo”) ed ha sempre rifiutato di scendere dall'auto. Spesso la madre ha urlato in pubblico scagliandosi contro i SS senza preoccuparsi della presenza del figlio. Ciò ha indotto il Gi – come sopra descritto- dapprima a tentare di far accompagnare il bambino da altri membri della famiglia della e poi a riallacciare il contatto CP_2 con le zie paterne per poter veicolare il riavvicinamento col padre. Non ultima, infine, la condotta “ospedalizzante” della madre del minore che più volte, nel corso del giudizio, ed a ridosso delle visite programmate del minore con il padre, ha condotto il minore presso il Ps del Rizzoli in quanto, a suo dire, affetto da stato d'ansia. L'ultimo episodio – dal quale è scaturita l'istanza della difesa della ricorrente di sospendere gli incontri col padre – risale allo scorso 6 aprile, quando la ha condotto il CP_2 figlio al PS per astenia ed agitazione psicomotoria. Tali iniziative della ricorrente sono state stigmatizzate dalla difesa del resistente e dal curatore in quanto sintomo e segnale di un chiaro intento della madre di strumentalizzare gli stati d'animo del figlio allo scopo di farne emergere il disagio. Disagio che in tal modo viene ancor più enfatizzato in quanto, a parere del Collegio, il Pronto Soccorso di un ospedale non è certamente il luogo nel quale un bambino – già così provato – possa serenamente esprimere ciò che prova. Orbene, alla stregua di tutte le risultanze degli atti di causa, ricorrono, a giudizio del Tribunale, i presupposti per l'adozione di provvedimenti d'urgenza a tutela del minore. La IGn.ra va, pertanto, CP_2 dichiarata – a pena di decadenza – sospesa dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'art. 333 e 336 cc. R_
Ritiene il Collegio però, che sia ancora oggi rispondente all'interesse del piccolo, tenuto conto della sua età e del fatto che ha sempre vissuto con la
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madre e rifiuta ancora la figura del padre - la soluzione di temporaneo affidamento di mantenendo la collocazione presso la madre, in R_ quanto - a parere del Collegio - una cesura netta del loro rapporto con il contesto di vita materno, nell'attualità, infatti, sarebbe solo inutilmente punitivo per già così provato. Si ritiene quindi accoglibile la R_ soluzione di collocazione del minore presso la madre senza disporre l'allontanamento dalla casa in cui vive, ritenendo che, allo stato, la collocazione presso le zie paterne non sia sufficiente ad attenuare la sua ansia e le sue paure, così come la collocazione presso una struttura esterna. Peraltro, il breve tempo nel quale sono state introdotte le visite zie-nipote (marzo-aprile 2023) non ha consentito un'adeguata verifica dell'auspicato miglioramento delle condizioni psicologiche ed emotive del minore il quale, sebbene non abbia rifiutato gli incontri e si sia lasciato coinvolgere nel gioco proposto da e Per_6 Per_8 CP_2
(nell'incontro al parco del 28.4.2023 sopra riportato), non è stato descritto dall'operatrice presente (dott.ssa Mriam De Luca) come perfettamente a suo agio al punto di potersi prevedere – come richiesto – una collocazione presso l'abitazione di una delle due zie. Nella fase iniziale e finale dell'incontro IC si è mostrato poco disponibile verso le zie, anche se il gioco proposto dalle stesse lo ha visto partecipe e coinvolto. Spesso, infatti, durante il gioco, il bambino si avvicinava alla madre – che si è tenuta sempre distante e non ha mai interagito con le cognate ed il figlio – chiedendole se dovessero andare via, manifestando, in tal modo, la sua completa sudditanza psicologica ed il suo timore di turbare la madre. Le visite di con le zie, pertanto, dovranno proseguire con R_
l'assistenza della dott.ssa Miriam De Luca e con le modalità che la stessa indicherà (di concerto con gli operatori che hanno in cura il nucleo) e saranno calendarizzate nel numero di 2 alla settimana, in luogo della visita settimanale di con il padre che per il momento è stata R_ sospesa. Sarà la dott.ssa De Luca a fissare il luogo ed il giorno degli incontri e si relazionerà con l'avv. Stravino, già autorizzata dal Collegio (ord. Del 30.3.2023) a risolvere qualunque problematica organizzativa. Tali incontri si svolgeranno dal mese di maggio al mese di agosto (ove possibile) ed i SS relazioneranno al Gi fino a 10 gg. prima della prossima udienza che di seguito si indica. A tali incontri si aggiungerà, inoltre, un pernottamento settimanale presso la casa della zia che vive presso la NN paterna a decorrere Per_6
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dalla seconda metà di giugno: il bambino sarà accompagnato dalla madre e dalla dott.ssa De Luca (che provvederà a monitorare la condotta materna) presso l'abitazione della zia alle ore 18.00 di un giorno della settimana che la stessa concorderà con la IGn.ra e con Parte_5 la collaborazione del curatore, compatibilmente con gli impegni della IGn.ra e gli impegni scolastici del minore. Sarà cura Parte_5 della madre riprendere il bambino il giorno dopo all'ora che si concorderà. , inoltre, cura della madre favorire tale incontro R_3 preparando con serenità il figlio ed intrattenendosi a casa della cognata e della suocera con spirito collaborativo e conciliante, evitando qualsiasi commento o intemperanza e favorendo il distacco. La IGn.ra Parte_5
– a sua volta - si impegnerà ad evitare qualsiasi contatto di
[...] con il padre (anche telefonico) e qualsiasi riferimento alla figura R_ paterna, onde evitare di compromettere – come già avvenuto – i progressi di R_
IC, inoltre, dovrà svolgere un percorso psicoterapeutico individuale incentrato sulle problematiche di natura emotiva riscontrate e sul miglioramento della gestione delle pulsioni di rifiuto del padre, nonché sull'elaborazione del sentimento di paura emerso nei confronti della figura paterna nel corso degli incontri protetti;
ciò potrà favorire nel minore un miglioramento della tendenza a somatizzare il vissuto traumatico a cui è stato esposto, focalizzando il lavoro terapeutico sui forti sentimenti di insicurezza e di inadeguatezza che potrebbero portare il minore, una volta cristallizzati, ad avere notevoli difficoltà nella dimensione sociale. Inoltre, si ritiene necessario tale percorso per favorire nel minore un atteggiamento fiducioso nel recupero delle competenze genitoriali della figura paterna, poiché, ad oggi, il minore esclude completamente un possibile riavvicinamento futuro al padre. Le presenti statuizioni hanno lo scopo di garantire il riavvicinamento del minore alla figura paterna. I SS, daranno seguito al percorso psicologico per IC individuando lo psicologo esperto in età evolutiva. Tenuto conto della condotta materna come sopra descritta, la IGn.ra
[...]
si atterrà - a pena di decadenza - alle seguenti prescrizioni del CP_2
Tribunale: - 1- Attenersi con precisione alle prescrizioni del Collegio, osservando puntualmente gli orari concordati di volta in volta con la zia e con la dott.ssa De Luca e rivolgendosi con calma e garbo alla Per_6 stessa, alla curatrice ed alle cognate, sia in occasione degli incontri bi-
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settimanali che in occasione dell'accompagnamento di presso la R_ zia per il giorno concordato per il pernottamento presso la stessa;
Per_6 la madre si tratterrà a casa della cognata favorendo il distacco del bambino da lei e si asterrà, per il tempo in cui starà con la zia, R_ dall'interferire anche solo con telefonate;
- 2- La IG.ra si CP_2 impegnerà a rispettare tutti gli incontri con spirito di proficua collaborazione, onde dare prova della sua più volte auspicata resipiscenza;
- 3- La IGn.ra sospenderà le visite del figlio con CP_2 la dott.ssa per quanto espresso in parte motiva onde evitare R_2 sovrapposizioni di interventi;
- 4- La IGn.ra si rivolgerà, per CP_2 ogni necessità del figlio, ai SS ed al curatore;
- 5- La IGn. , CP_2 inoltre, sarà presa in carico dal Centro di salute Mentale dell'ASL competente per essere seguita nel suo percorso e si sottoporrà a consulenza psichiatrica presso la struttura pubblica individuata dai SS. - Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, R_ all'educazione, alla salute saranno assunte dal curatore di concerto con gli assistenti sociali, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, letti gli artt. 333, 336,c.c. – NON DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO così dispone: dichiara sospesa dalla responsabilità genitoriale;
Parte_3
Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, R_ all'educazione, alla salute saranno assunte dal curatore, avv. Stravino, di concerto con gli assistenti sociali, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
dispone che, a pena di decadenza, si attenga alle prescrizioni di cui ai Parte_3 punti 1-2-3-4-5 in parte motiva;
sospende le visite padre-figlio, per quanto esposto in parte motiva;
dispone che le visite tra e le zie R_ paterne e proseguano con l'assistenza della Per_6 Testimone_5 dott.ssa Miriam De Luca e con le modalità che la stessa indicherà (di concerto con gli operatori che hanno in cura il nucleo) e che saranno calendarizzate nel numero di 2 alla settimana. La dott.ssa De Luca fisserà il luogo ed il giorno degli incontri e si relazionerà con il curatore, avv. Stravino;
tali incontri si svolgeranno dal mese di maggio al mese di agosto (ove possibile) ed i SS relazioneranno al Gi fino a 10 gg. prima della prossima udienza;
una volta alla settimana, - a decorrere dalla seconda metà di giugno prossimo - pernotterà presso la casa della zia R_
che vive presso la NN paterna: il bambino sarà accompagnato Per_6
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dalla madre e dalla dott.ssa De Luca (che provvederà a monitorare la condotta materna nel momento dell'accompagnamento e del distacco) presso l'abitazione della zia alle ore 18.00 di un giorno della settimana che la stessa concorderà con la IGn.ra e con la Persona_6 collaborazione del curatore, compatibilmente con gli impegni della IGn.ra e gli impegni scolastici del minore. Sarà cura della Persona_6 madre riprendere il bambino il giorno dopo all'ora che si concorderà. La IGn.ra si impegnerà ad evitare qualsiasi contatto (anche Persona_6 telefonico) di con il padre e qualsiasi riferimento alla figura R_ paterna;
la IGn.ra non interferirà in alcun modo nel corso CP_2 degli incontri e del pernottamento di presso la zia, astenendosi da R_ qualsiasi contatto anche telefonico;
dispone che i Servizi sociali relazionino al Gi entro 5 gg prima della prossima udienza;
dispone che il Centro di salute Mentale dell'ASL competente per territorio prenda in carico la IGn. per avviarla ad un percorso di Parte_3 diagnosi ed eventuale sostegno psichiatrico-terapeutico; rinvia all'udienza collegiale in presenza del 15 settembre 2023- ore 10.30. Dispone trasmettersi il presente provvedimento alle parti costituite, al Curatore ed al PM.
All'esito della successiva udienza del 15.9.2023- lette le relazioni dei SS, preso atto delle istanze depositate dal curatore che evidenziava l'urgenza di adottare per provvedimenti maggiormente R_ tutelanti – il Tribunale ha ritenuto di collocare il piccolo in R_ una comunità protetta ed ha statuito quanto di seguito: (…) Dalla lettura delle precise e puntuali relazioni delle dott.sse Miriam De Luca (assistente sociale) e della dott.ssa Irene Orsino (responsabile coordinatrice dell'Ambito n. 13) che hanno in cura il nucleo, è emersa una inopinata e preoccupante condizione socio-ambientale che si riflette, ormai irreversibilmente, sulle condizioni emotive e psichiche del piccolo
. Senza ripercorrere l'iter processuale che ha condotto Persona_7 alle statuizioni che seguono, il Collegio non può che stigmatizzare la condotta della madre, la quale, sebbene resa Parte_3 edotta delle conseguenze della sua inadempienza rispetto ai provvedimenti del Tribunale e sebbene già sospesa a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale del figlio (con decreto del 5.5.2023), R_ non ha dato prova di sé ed ha, al contrario, perseverato nei suoi atteggiamenti oppositivi, non collaborativi, ostacolanti ed ostili nei
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confronti delle operatrici, delle sorelle del padre - alle quali il Tribunale aveva affidato un ruolo delicato finalizzato al riavvicinamento della figura paterna, - nonché, della curatrice, avv. che pure si è CP_6 adoperata con dedizione. Dalle ultime relazioni descrittive degli incontri di con le zie da R_ maggio ad agosto 2023, si è delineata con chiarezza preoccupante la figura di una madre controllante ed ostile, che ha più volte alzato la voce in presenza anche del figlio, ha aggredito verbalmente le operatrici e le cognate (definendo “spia sociale” la cognata ), ha battuto il pugno Per_6 sul tavolino di un bar in pubblico attirando l'attenzione dei presenti, ha inviato continue mail alle operatrici per sospendere gli incontri, per chiedere di liberalizzarli o per rinviarli, al solo scopo di sottrarsi all'ottemperanza dell'ultimo decreto del 5 maggio 2023 e per, a suo dire, tutelare il figlio che nessuno – a differenza di lei – riesce a proteggere. Ciò che rende quanto mai preoccupante ed allarmante l'attuale situazione, sintomo indicativo di una totale assenza di consapevolezza della
[...]
circa la gravità delle sue condotte, è quanto accaduto dopo il sia CP_2 pur breve e temporaneo momento di miglioramento degli incontri di con le zie e del flebile avvicinamento alle stesse che, dopo sole tre R_ visite – si è bruscamente interrotto. Mentre, infatti, tutti gli incontri di maggio e di giugno (svolti presso la casa della ricorrente, presso l'abitazione delle zie e , Per_6 Per_8 presso luoghi pubblici come parchi- gioco o in un bar o in pizzeria) non hanno avuto esiti positivi e gli sforzi della dott.ssa (che si è R_4 sempre relazionata con il curatore) sono stati tutti vanificati dal rifiuto di che non voleva scendere dall'auto ed urlava “basta” alla vista R_ delle zie e dell'operatrice, negli incontri del 28/6, del 4/7, del 5/7 e dell'11/7, si è mostrato sereno con le zie, ha interagito con loro, R_ ha giocato e non ha mostrato disagio.
Poi, improvvisamente, la situazione è nuovamente degenerata in quanto il bambino nel corso delle visite successive (dal 13 luglio in poi) ha nuovamente posto in atto le sue manifestazioni di opposizione e di nuovo ha rifiutato di scendere dall'auto e di stare con le zie. Nel corso, poi, di un incontro della presso il Polo con le CP_2 operatrici, al quale la stessa ha voluto che fosse presente anche la sorella,
(che ha anche provato a calmare la ricorrente), Parte_6 quest'ultima ha di nuovo alzato i toni accusando le operatrici e chiedendo che il figlio sia seguito dalla dott.ssa (scelta dalla ricorrente, in R_2
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passato, senza il consenso del padre) e non dall' al quale il CP_7
Tribunale aveva affidato l'incarico di prenderlo in carico, in quanto, a suo dire, ha espresso il desiderio di parlare solo con la dott.ssa R_
(anche tale circostanza rivela come la ricorrente ritenga di R_2 essere l'unica al mondo in grado di effettuare scelte nell'interesse del figlio). La , in buona sostanza, non ha percepito (o ha mostrato di non CP_2 percepire e di non comprendere) che il piccolo si stava pian R_ piano “fidando” delle zie e mostrava segni di affettività, e non ha colto il senso di tale piccola apertura, ma ha, invece, avuto timore di ciò che ha interpretato come un distacco del figlio da sé. Non ha seguito il figlio in questo flebile miglioramento ma ha di nuovo posto in essere condotte svalutanti degli operatrici e di vittimizzazione del figlio, accusando tutti (incluse, naturalmente e ) di non volere il bene di Per_6 Testimone_5
ma solo di volerlo “ perseguitare e tormentare” nell'insistere in R_ incontri non voluti e non desiderati da Ha, in tal modo, vanificato R_ ogni sforzo ed ogni tentativo perdendo completamente di vista l'intento di questo Tribunale - più volte manifestato - di tentare di ricostruire il rapporto padre-figlio da anni sospeso secondo gli auspici più volte dichiarati dai suoi stessi difensori. Infine, sebbene contattata dalla
, non ha dato seguito ad alcuna risposta. Orbene, può in sintesi CP_7 affermarsi che malgrado tutti gli interventi messi in campo non si riesca ad ottenere alcuna collaborazione da parte del genitore convivente ed emergendo profili di spiccata dannosità per minore, si deve ritenere che sia stato fatto tutto quanto fosse possibile da quanti si sono dedicati per trovare una soluzione nell'unico ed esclusivo interesse del piccolo
Ctu, operatori dei Servizi, curatore speciale, zie paterne, e, non R_ ultimo, questo Tribunale. Appare, a questo punto, non più evitabile – nell'interesse del minore - incidere in maniera più IGnificativa su di esso, poiché non risulta, allo stato, esservi un'adeguata possibilità di evoluzione. Non è più pensabile, infatti, che possa continuare a vivere in questa condizione di R_ continua tensione e di costante coinvolgimento in dinamiche a cui dovrebbe restare estraneo in quanto lo stesso sta chiaramente facendosi carico della distorta dinamica esistente, come già descritta anche dal CTU, dott.ssa Pertanto, risulta necessario che venga Persona_3 modificata l'attuale situazione di domiciliazione presso la madre, perché essa risulta, allo stato, non rispondente all'interesse del minore, e che gli
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incontri madre-figlio avvengano in forma protetta. In primo luogo, mantenere il minore collocato in modo prevalente presso l'attuale residenza assieme alla madre non è più soluzione praticabile, essendo concretamente pregiudizievole per poiché la madre non pare più R_ in grado di provvedere alle necessità della crescita psicologica del figlio. Dunque, nella specifica valutazione comparativa tra l'attuale condizione del figlio, fonte di sicuro pregiudizio poiché lo allontana irreversibilmente non solo dal padre, ma da tutta la realtà precipitandolo in un mondo occupato solo dalla madre (ed in cui tutti gli altri adulti sono nemici) reputa il Collegio, sulla scorta di tutti gli elementi acquisiti al giudizio, che sia preferibile il collocamento in comunità, che arrecherà (almeno all'inizio) sofferenza al bambino, ma è l'unica soluzione che dovrebbe scongiurare il gravissimo pregiudizio alla sua condizione psichica derivante dalla frequentazione unica ed esclusiva della madre.
Avuto riguardo, inoltre, alla richiesta formulata dal curatore di collocazione del minore presso la NN materna (già sentita da questo Tribunale) - non può essere ritenuta la soluzione adeguata in quanto, alla luce della condotta della sopra descritta, la stessa non avrebbe CP_2 chiaramente alcuna remora a contrastare la madre del marito in quanto è chiaro che percepisce come nemici tutti i membri della famiglia _1
A ciò si aggiunge il fatto che non vede la NN da diversi anni e R_ con lei, anche per volontà della madre ed in seguito alla separazione dei genitori, ha interrotto ogni rapporto. Del resto, il Tribunale aveva incoraggiato l'instaurarsi della relazione con le zie paterne (figure pienamente adatte a sostenere il bambino in questa dolorosa situazione), ma anche questa alternativa è stata decisamente vanificata dalla IG.ra come già ampiamente descritto CP_2
“bruciando” dunque ogni diversa opzione. La resistenza (ed infine il deciso rifiuto) del minore a incontrare le zie sgombra definitivamente il campo dalla principale argomentazione usata dalla difesa della madre secondo cui, pur essendo stata esclusa qualsiasi colpevolezza del padre dall'autorità giudicante penale (che ha respinto l'opposizione all'istanza di archiviazione), tuttavia “quello che sarebbe successo” - (da accertarsi con un'istruttoria da svolgersi nel presente giudizio) - spiegherebbe la riluttanza (in realtà un rifiuto assoluto) a vedere il padre. Infatti, se l'argomento fosse vero non si comprende per quale ragione il piccolo ha bruscamente interrotto anche i rapporti con le zie rispetto alle
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quali non è mai stato da nessuno ipotizzato il più remoto coinvolgimento nella (indimostrata) condotta abusante del IG. Zie che, _1 costantemente monitorate dal Servizio e dal curatore speciale, non hanno mai deviato dal percorso imposto dal Tribunale e, dunque, non hanno mai cercato di fare avvicinare il bambino al padre. Il fallimento dell'avvicinamento alle zie in cui tutti avevano creduto e scommesso (compresa la difesa della che ha chiesto ed ottenuto CP_2 altro tempo per assecondare gli sviluppi interiori del bambino) non ha nessuna altra spiegazione se non quella della condotta della madre che l'ha prima assecondato, poi sabotato ed infine affossato. Eppure era chiara a tutti e soprattutto alla IG.ra l'importanza CP_2 di avvicinare il bambino al nucleo familiare paterno (padre escluso almeno allo stato) ed in ultima analisi al mondo esterno. Ritiene, quindi, il Tribunale che, allo stato la madre non è in alcun modo in grado di garantire al minore quella serenità e quell'accudimento necessario per un equilibrato sviluppo psicofisico e sociale alla luce della situazione di disagio e malessere ormai chiarissima. Ne consegue che, in primo luogo, va confermata la dichiarazione di sospensione dalla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c. di e di affido al Sindaco del Comune di Parte_3
Ischia con delega espressa al Servizio Sociale per l'assunzione delle decisioni sul minore. Va, quindi, disposto il collocamento di presso una Persona_7
Comunità idonea individuata dall'Ente affidatario unitamente ai Servizi sociali, assicurando, per quanto possibile, la vicinanza con la scuola frequentata dal minore. I Servizi sociali che hanno in cura il nucleo continueranno a regolamentare le frequentazioni tra il figlio e la madre secondo tempi e modalità rispondenti all'interesse dello stesso ed in particolare in spazio neutro, con possibilità di progressiva, eventuale, liberalizzazione e ampliamento alla luce dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica di interfacciandosi sempre con il R_ curatore nominato, avv. Stefania Stravino. Dal momento della collocazione dello stesso in Comunità è sospeso il contributo per il mantenimento del figlio, ponendo a carico di entrambi i genitori ciascuno al 50% tutti i costi aggiuntivi e le spese che dovessero rendersi necessarie per non coperti dal Servizio pubblico, nonché R_ di tutte le spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario
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Nazionale, delle spese scolastiche (rette, tasse, libri, materiale di cancelleria, gite). Atteso il carattere temporaneo ed urgente delle decisioni assunte, i Servizi sociali competenti, che cureranno il coordinamento dei vari tipi di intervento attivati sul minore e sulla madre anche con gli altri Enti eventualmente coinvolti, faranno pervenire a questa A.G. una accurata periodica relazione in ordine all'attuazione di quanto previsto nel presente decreto, sull'andamento delle visite e sui percorsi attivati ovvero proseguiti sia per che per la madre. R_
Va quindi fissata un'udienza per la prosecuzione del giudizio dinnanzi al G.I, dott.ssa I. Cozzolino, cui è delegata altresì l'istruttoria eventualmente ulteriormente necessaria relativa ai provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nel contraddittorio anche con il curatore speciale del minori, e per la prosecuzione del giudizio di merito. Tenuto conto, infine, che nel presente giudizio non sono state ancora articolate le richieste istruttorie, assegna i termini ex art. 183/6° co. cpc, decorrenti dal 30.10.2023 e rinvia all'udienza in TS del 20 febbraio 2024, con termine fino alla stessa data per le note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, letti gli artt. 333, 336, 337 ter c.c. e 38 disp. att c.c. in accoglimento delle richieste formulate dal P.M., a parziale modifica del decreto collegiale del 5.5.2023: dispone il collocamento di – nato il Persona_7
29.11.2015 presso una Comunità idonea individuata dall'Ente affidatario-
unitamente ai Servizi sociali, assicurando, per quanto Controparte_8 possibile, la vicinanza con le scuole frequentata dal minore;
l'attuazione del provvedimento è delegata al Servizio che per qualsiasi difficoltà potrà rivolgersi a questa AG;
dispone che i Servizi sociali che hanno in cura il nucleo continueranno a regolamentare le frequentazioni tra madre e figlio secondo tempi e modalità rispondenti all'interesse di ed in R_ particolare in spazio neutro;
sospende dal momento della collocazione del minore in comunità il contributo per il mantenimento degli stessi, ponendo a carico di entrambi i genitori ciascuno al 50% tutti i costi aggiuntivi e le spese che dovessero rendersi necessarie per i minori e non coperti dal Servizio pubblico nonché tutte le spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche (rette, tasse, libri, materiale di cancelleria, gite); dispone che i Servizi sociali ed i Servizi specialistici della ASL, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, avviino o proseguano tutti gli interventi di supporto socio-educativo e/o di
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supporto psicologico/neuro-psichiatrico per il minore;
invita la IG.ra
[...]
a seguire i percorsi (come già indicati e Parte_3 prescritti con ordinanza del 5.5.2023) presso le strutture individuate dalla Direzione dell'Unità Operativa a tutela della salute del bambino e dell'adolescente dell'ASL Na 1 Centro con espresso avvertimento che il comportamento osservato sarà valutato nel prosieguo del giudizio ai fini delle decisioni da assumere in via definitiva sulla idoneità genitoriale e sull'affidamento del minore, a pena di dichiarazione di decadenza;
conferma, nel resto, il citato provvedimento del 5.5.2023, dispone la rimessione della causa sul ruolo per il monitoraggio e per la valutazione degli esiti dei presenti provvedimenti per l'udienza del 20.2.2024 in TS, con termini per le memorie istruttorie come indicati in parte motiva;
Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite, al
, al P.M.- Sede Affari Civili, al curatore speciale Controparte_8 nominato.
La Corte di Appello di Napoli con decreto del 22.11.2023, pubblicato in data 29.11.2023, ha dichiarato inammissibile il reclamo della . CP_2
Avverso il Decreto n. 2205/2023 pronunciato in camera di conIGlio dalla Corte di Appello di Napoli in data 22.11.2023 pubblicato in data 29.11.2023 a definizione del procedimento di reclamo R.G. n. 2420/2023 riunito al procedimento n. 4475/2023 R.G, la ricorrente
[...]
proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema Corte di Parte_1
Cassazione con ordinanza depositata e pubblicata il 09.12.2024 dichiarava inammissibile e compensava le spese.
Con il passare del tempo e con la cura e la dedizione degli operatori del Centro al quale è stato affidato, si sono registrati miglioramenti R_ importanti del piccolo nella relazione paterna ed una progressiva evoluzione dello stesso minore che – atteso anche il notevole impegno del padre che ha seguito con puntualità, tutte le prescrizioni della dott.ssa Orsino e della dott.ssa Miriam De Luca, sono progrediti e si sono consolidati i rapporti del piccolo con il padre ed è stata ricostruita la relazione affettiva tra i due.
Con ordinanza collegiale del 16.5.2024, è uscito dalla casa- R_ famiglia ed è stato collocato presso le zie paterne:
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Con istanza del 21.4.2024, l'avv. Stefania Stravino ha dedotto quanto segue: Preliminarmente il curatore del minore, nel riportarsi alla nota di aggiornamento degli incaricati sociali pervenuta in data 19 aprile us, insiste per il collocamento del minore presso le IG.re Testimone_3
e , tenuto conto della volontà espressa ( a tutti
[...] Persona_6 gli operatori ivi compreso il sottoscritto curatore) da già a far R_ data dal primo pernottamento presso le stesse ovvero dal 13 gennaio u.s. nonché delle difficoltà riscontrate dagli addetti di contenere la tristezza e frustrazione del minore nel non potersi trasferire presso le suddette congiunte paterne. Solo in subordine il curatore chiede che sia autorizzato il pernottamento presso quest'ultime nei giorni intercorrenti dal 24 aprile pv al 1 maggio 2024. Ai fini delle valutazioni del caso evidenzia la positiva ripresa dei rapporti padre-figlio ed i crescenti slanci comunicativi, affettivi e relazionali posti in essere da nei confronti R_ del nonostante la ostinata prosecuzione delle condotte _1 suggestive e svalutanti della madre. Per quanto innanzi il curatore, nel riportarsi ai precedenti scritti ed alle relazioni degli operatori socio- sanitari, confida nell'accoglimento della presente istanza. Il G.relatore, letta l'istanza, ha disposto la trasmissione degli atti al Pm per il parere ed ha concesso gg.5 per note alle parti, riservando di relazionare al Collegio. Orbene, dalla prima relazione dei SS del 19.4.2024 (a firma delle operatrici che hanno in cura il nucleo ed il piccolo collocato R_ presso la struttura S.Maria di Casamicciola) e dalla successiva relazione del 26.4.2024, è emerso che gli incontri tra la madre ed il figlio proseguono ogni settimana e che la IGn.ra continua ad avere CP_2 atteggiamenti e condotte a dir poco imbarazzanti per il piccolo in R_ quanto la madre non perde occasione per porre al figlio domande riguardo al padre (ed agli incontri che si stanno svolgendo da poco tra padre e figlio), nonché a ricordare a il suo stato d'animo dei mesi R_ passati, provocando nel bambino ansia e stress. Anche le conversazioni telefoniche tra la madre ed il bambino – disposte con la presenza delle operatrici – la ha continuato ad esercitare CP_2 pesanti pressioni sul figlio chiedendogli con insistenza cosa faccia e come stia, ponendo il bambino in una condizione di mortificazione ed inadeguatezza che lo rattristano (telefonata del 15.4.2024). Inoltre IC chiede con insistenza e quotidianamente di poter lasciare la struttura e stabilirsi a casa delle zie e della NN paterna con le quali
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ha instaurato, ormai da mesi, uno splendido rapporto affettivo. Ogni volta che fa rientro in struttura dopo il fine settimana trascorso presso le zie (come da autorizzazione di questo Tribunale) si mostra triste nel separarsi dalla zia . Per_6
Ancora: nell'ultima relazione del 26.4.2024 le operatrici hanno dovuto disporre la sospensione degli incontri madre-figlio per due settimane (che riprenderanno il 14.5.2024) a causa delle continue intemperanze della
[...]
e delle sue condotte completamente inosservanti delle prescrizioni CP_2
e delle regole, con atteggiamenti sprezzanti e di rifiuto all'osservanza delle prescrizioni del Tribunale. Infine, sono stati descritti gli incontri protetti tra il bambino ed il padre che si svolgono regolarmente presso la Comunità Educativa con la presenza della zia alla quale il bambino è molto legato (come da Per_6 accordi con il curatore). Il bambino è sempre desideroso di iniziare gli incontri ed ha anche accettato i gesti di affetto del padre nei suoi confronti, scherzando con lui, una volta, quando il ON ha fatto cadere per sbaglio le chiavi dalla tasca che il bambino ha fatto finta (per gioco) di nascondere. Il 18 aprile scorso, inoltre, ha organizzato R_ una piccola festa per il papà con i coriandoli per il suo compleanno realizzando personalmente un bigliettino di auguri e spegnendo le candeline del padre. La dott.ssa Miriam De Luca, pertanto, ha concluso chiedendo che il minore sia autorizzato a lasciare la struttura in quanto è ormai pronto e consapevole per stabilirsi presso la zia con la quale ha un Per_6 R_ rapporto di grande affetto e complicità. Ha evidenziato, infine, che è la IGn.ra ad occuparsi del nipote nei week-end Persona_6 accompagnandolo ovunque sia necessario (visite mediche, feste, incontri ai SS, ecc. ) e ovunque il bambino le chieda di andare. Con note depositate tempestivamente, l'avv. Giglio, per il resistente, ha aderito alla proposta della curatrice. I procuratori della ricorrente hanno, invece denunciato una condotta di condanna pregiudiziale ed ideologica delle operatrici dei Servizi Sociali nei confronti della IGn. , nonché sull'operato della curatrice CP_2
(già più volte denunciato) sostenendo che viene violato, ormai da mesi, il principio della bi-genitorialità. Hanno chiesto la sostituzione dei SS ed hanno chiesto che sia disposto il ritorno a casa della madre del piccolo in subordine, hanno chiesto l'ampliamento delle visite madre- R_ figlio o la liberalizzazione delle visite. Hanno formulato istanza sulle
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telefonate madre-figlio chiedendo che alle stesse non sia più consentita la presenza di un'operatrice (come disposto dal Tribunale). Il PM ha espesso parere favorevole all'istanza del curatore. Con istanza ulteriore, depositata in via d'urgenza dall'avv. S.Stravino in data 13.5.2024, quest'ultima ha descritto ulteriori condotte della madre come di seguito: In relazione agli accadimenti intercorsi in occasione dell'incontro autorizzato per la festa della mamma, così come relazionati in data odierna dal personale della casa famiglia, ed in considerazione dell'inciviltà delle condotte poste in essere - nell'occorso ed ancora una volta nella totale noncuranza del disagio e grave turbamento arrecato a
- dalla IG.ra e dalla di lei madre , R_ CP_2 MO che tra l'altro nell'ultimo periodo sono solite appostarsi in prossimità dei luoghi abitualmente frequentati da munite di manifesti di protesta R_ volti a sollevare indebito clamore sulla vicenda, questo curatore - di accordo con gli operatori sociali – ha disposto la sospensione per la settimana in corso degli incontri madre-figlio, che riprenderanno presso la sede dei Servizi Sociali, e nel contempo previsto, tenuto conto dei desideri espressi con insistenza dal minore, il pernottamento presso le zie paterne dal 15 fino 18 maggio pv, in concomitanza con l'interruzione delle attività scolastiche. Per quanto innanzi il curatore, nel chiedere la ratifica delle iniziative assunte nelle more delle decisioni, rivolge istanza affinché Ill.mo Tribunale adito Voglia disporre nei confronti della madre e della NN materna il divieto di avvicinarsi – anche solo in prossimità - ai luoghi abitualmente frequentati dal minore, fatti salvi gli incontri in ambito protetto e monitorato, e trasmettere gli esposti depositati in atti ( in data 03.11.2022, in data 08.11.2022 ed nella successiva integrazione del 16.11.2022 ) alle sedi competenti in ragione delle condotte poste in essere senza soluzione di continuità sin dal mese di febbraio 2022 ed in sede di esecuzione del disposto allontanamento del minore dalla residenza materna fino ad oggi. Dalla allegata nota dei SS a firma della dott.ssa Miriam De Luca (recante la data del 13.5.2024) è emersa, ancora una volta, la preoccupante condotta della madre del piccolo che alla festa della mamma (il R_
12 maggio 2024) ha posto in essere, ancora una volta, comportamenti violativi ed inadempienti delle prescrizioni del Centro e, nonostante fosse stata più volte richiamata ed ammonita ad attenersi alle regole valevoli per tutti i visitatori, oltre a violare tali precetti (imposti dagli operatori a tutela dei piccoli ospiti) ha scattato fotografie ed ha fatto video con il
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telefono, ha sottratto di nascosto una piccola borraccia del figlio, ha opposto resistenza fisica frapponendosi tra l'educatrice e la NN materna (che pure si era recata al Centro, sebbene non autorizzata), ha mostrato un cartello con la scritta “ ”, ha insultato con Parte_7 parolacce l'educatrice. Peraltro, nella relazione si legge che la
[...]
ha anche altre volte tentato di avvicinarsi al Centro con cartelli CP_2 per attirare l'attenzione del figlio e per suscitare clamore mediatico inducendo le persone a credere che il bambino sia “carcerato” e facendo vivere a un disagio grave che è sempre più turbato da tutti questi R_ eventi che si susseguono con cadenza settimanale. La dott.ssa , R_5 la dott.ssa De Luca e la dott. hanno pertanto – a firma R_2 congiunta - chiesto che cessino tali comportamenti in quanto il personale del Centro (laici e religiosi) sono costretti guardarsi intorno ogni volta che escono dalla Comunità per l svolgimento di attività esterne del piccolo
R_
Orbene, il Collegio, preso atto di quanto sopra, ritenuto che il desiderio di non possa essere ignorato e che il bambino – a seguito R_ dell'attività svolta nel corso dei mesi dalle operatrici dei Servizi e della Comunità, - sia ormai pronto per lasciare il Centro e che il raggiunto equilibrio emotivo ed affettivo (così faticosamente conquistato dal bambino) sia tale da consentire che lo stesso possa trasferirsi presso la zia
, accudente e protettiva, legata da un legame profondo e Persona_6 sincero al nipote, dispone che lasci la Comunità S.Maria di R_
Casamicciola e si trasferisca – provvisoriamente - presso la zia Per_6 che si prenderà cura di lui e attenderà ad ogni necessità del
[...] piccolo, sempre interfacciandosi con il curatore Avv. Stravino, per ogni eventuale necessità. La zia accompagnerà il minore a scuola, alle gite, alle feste ed alle riunioni dei compagni di scuola, alle visite mediche, presso il Centro per gli incontri con la madre e con il padre. Le visite padre-figlio e madre-figlio restano, invece, invariate, e continueranno a svolgersi presso i Servizi Sociali con le medesime modalità fino ad oggi applicate e calendarizzate, e non più presso il Centro, per ulteriori mesi 6, con onere degli assistenti sociali di relazionare ogni tre mesi sull'andamento delle visite. Avuto riguardo, infine all'istanza formulata dalla curatrice il Collegio osserva quanto segue. E' noto che la ratio delle norme dettate dal codice civile negli artt. 342 bis e ss (oggi trasfuse negli artt. 473 bis n. 69 del DLsl. 149/2022 – Riforma
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Cartabia) sia quella di imporre la tutela di fatti lesivi comunque compiuti in ambito familiare;
tutela che potrà sostanziarsi nell'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole e nella prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'altro coniuge e, in particolare, al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia (art. 342 ter c.c.). Lo scopo del legislatore della legge n. 104 del 2001 è quello di voler punire le violenze che avvengono nell'ambito familiare proprio attraverso misure, quali l'allontanamento dalla casa familiare e la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, che consentono una tempestiva e adeguata tutela in una prospettiva di attenuazione della conflittualità e di recupero delle relazioni familiari, ma che per loro stessa natura non possono non presupporre una comunanza di vita. Si rileva che, anche per la giurisprudenza formatasi con riferimento agli ordini di protezione civilistici, non necessariamente la violenza deve assumere il profilo della violenza fisica;
ma l'art. 342 bis cod. civ. fa espresso riferimento, quale presupposto legittimante l'adozione dell'ordine di protezione, al pregiudizio dell'integrità morale dell'altro coniuge o convivente, per configurare il quale si è ritenuto necessario
“verificarsi un vulnus alla dignità dell'individuo di entità non comune, vuoi per la particolare delicatezza dei profili della dignità della persona stessa concretamente incisi, vuoi per le modalità forti dell'offesa arrecata, vuoi per la ripetitività o la prolungata durata ne l tempo della sofferenza patita”. Tali norme si applicano anche a tutela del minore quando le condotte siano tali da poter arrecare pregiudizio allo stesso (art. 473 bis 69 ultimo comma). Nella fattispecie concreta, non sembra potersi dubitare circa il fatto che la condotta della IGn. sia certamente foriera di un Parte_1 grave disagio del figlio come descritto puntualmente dalle R_ operatrici nelle numerose relazioni che hanno depositato nel corso dei mesi di permanenza del minore nella struttura di accoglienza, e, da ultimo, nella relazione del 13 maggio 2024 sopra riportata, nonché da quanto emerge dall'istanza de curatore. Tali condotte reiterate nel tempo, che denotano – oltre che una totale inosservanza delle prescrizioni di questo Tribunale (ordinanze del
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25.5.2023, del 15.6.2023, del 13.10.2023, del 19.10.2023, ) anche una mancata percezione del disagio cagionato al figlio, del suo “imbarazzo” (così più volte è stato definito dalle operatrici lo stato d'animo di R_
e delle prevedibili conseguenze negative sul suo sviluppo emotivo. Sono, pertanto, condotte – reiterate nel tempo - idonee a configurare un'ipotesi di abuso come previsto dalla norma, alla luce dei principi sopra enunciati in quanto integrano, senza dubbio alcuno, il pregiudizio tipico di cui all'art. 342 bis cc. Il pregiudizio grave di cui parla la norma è, pertanto, attuale e concreto e gli episodi ed i fatti descritti incidono su diritti costituzionalmente protetti. Per tali motivi, sussistono le condizioni per potersi emettere il provvedimento inibitorio nei confronti della IGn. Parte_3
, facendo ordine alla stesso di cessare le condotte lesive degli
[...] interessi del figlio, che minano e recano pregiudizio al piccolo R_ con ordine di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dal minore: la scuola, la casa delle zie paterne, i luoghi nei quali il minore espleta le attività sociali (sport, feste di bambini, passeggiate in luoghi pubblici). Tale provvedimento ha durata di mesi sei a decorrere dal trasferimento di presso la casa della zia . R_ Persona_6
Infine, dispone con urgenza la trasmissione degli atti alla Procura Ordinaria che vorrà valutare l'eventuale sussistenza di reati nelle condotte della IGn.ra , come sopra descritte. Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, in accoglimento delle richieste formulate dal curatore, letto il parere del P.M., a parziale modifica del decreto collegiale del 5.5.2023: dispone che Per_7
– nato il [...] – lasci la struttura S.Maria di
[...]
Casamicciola e sia collocato, provvisoriamente presso l'abitazione della zia che si occuperà del suo accudimento e della sua Persona_6 cura;
conferma, nel resto, le modalità relative alle visite padre-figlio e madre-figlio che proseguiranno per ulteriori mesi 6 presso i Servizi Sociali che hanno in cura il nucleo, come espresso in parte motiva;
onera i Ss che hanno in cura il nucleo a relazionare al Giudice, dott.ssa
, ogni tre mesi. Ordina a di cessare Tes_7 Parte_3 immediatamente le condotte lesive degli interessi del minore e R_ prescrive a di non avvicinarsi per i prossimi sei Parte_3 mesi ai luoghi abitualmente frequentati dal minore – Persona_7 scuola, casa delle zie paterne, luoghi nei quali il minore espleta le attività sociali (sport, feste di bambini, passeggiate in luoghi pubblici);
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Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite, al
, al P.M.- Sede Affari Civili, al curatore speciale Controparte_8 nominato, ed alla Procura Ordinaria.
Infine, con ordinanza del 9.7.2024, successivamente all'udienza del 27.6.2024 (nel corso della quale la IGn.ra , in sede di libero CP_2 interrogatorio formale, aveva dichiarato, a domanda del Gi: non sono disponibile a seguire alcun percorso di sostegno alla genitorialità e non voglio subire alcuna forma di violenza istituzionale come fino ad oggi perpetrata nei miei confronti) - il Collegio, alla luce delle relazioni dei Ss in atti del 19 e del 24 giugno, ha statuito come di seguito: Dalle relazioni dei SS che hanno dato contezza degli incontri madre-figlio e svoltesi a maggio ed a giugno, è emersa, ancora una volta, Persona_16 la condotta ostacolante della ricorrente la quale persevera nei suoi continui atteggiamenti definiti dagli operatori come angoscianti per IC. La , infatti, con le sue domande insistenti e suggestive CP_2 al minore (che arriva puntuale accompagnato da una delle zie paterne), continua a procurare al figlio un vero e proprio conflitto di lealtà, manifesta chiaramente davanti al bambino il suo disprezzo e la sua noncuranza nei confronti degli operatori (non rispondendo alle domande che le vengono rivolte, non salutando all'ingresso ed all'uscita dal Centro, portando con sé il cartellone scritto per il figlio, ecc., rassicurandolo che presto “sarà libero”, ecc.). Uno di tali incontri (18.6.2024), inoltre, è stato interrotto a causa delle intemperanze della . Anche le CP_2 telefonate tra madre e figlio sono sempre fonte di angoscia per il minore al punto che, al fine di una maggiore tutela di IC, è stato disposto che alle telefonate assisterà sempre un operatore. Gli incontri di con il padre, di contro, sono stati descritti come R_ assolutamente positivi e – quando non si svolgono alla Comunità Educativa S.Maria a Casamicciola - si tengono in setting diversi su richiesta dello stesso alla spiaggia, alla pineta comunale, al R_ parco giochi. Luoghi nei quali il bambino giunge puntuale con la zia e gioca con il padre che porta con sé giocattoli adatti alla sua età. Per_6
- sempre affettuoso e dolce con il papà – gli rivolge molte R_ domande sulla sua vita privata e professionale e sulla famiglia della quale porta il cognome, tanto che il ha proposto al figlio di disegnare _1 un albero genealogico. Il bambino, inoltre, ha chiesto i motivi per i quali il padre non può recarsi a casa delle zie per stare con lui e gli è stata data
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una risposta corretta e rassicurante dal che il piccolo ha _1 accettato ed ha compreso, manifestando, però, sempre l'impazienza di una
“normale frequentazione” con il padre. Infine, nella relazione di aggiornamento del percorso psicologico del minore (a firma della dott. , è emersa la immagine di un CP_9 bambino sereno, che ha avuto una evoluzione sorprendente sia sul piano dell'umore che delle capacità relazionali. E' un bambino vivace, allegro, entusiasta. Purtroppo, restano le sue criticità e le sue chiusure solo quando parla della madre e quando gli vengono rivolte domande su di lei, alle quali spesso non risponde chiudendosi nel mutismo. Dalla relazione della del dott. CP_2 Persona_17
(responsabile dell' di Ischia e Procida) non sono emersi chiari CP_7 segni di malattia psichiatrica ma segni di disturbi della personalità. Infine, per il ON, la dott.ssa ha riferito che il Testimone_8 percorso è ancora in fase di svolgimento. Orbene, il Collegio, preso atto di quanto sopra, non ritiene, allo stato, opportuna la sospensione delle visite madre-figlio in quanto ciò potrebbe comportare una frattura nel rapporto di con la madre che non è R_ assolutamente auspicabile. Le visite restano invariate, e continueranno a svolgersi presso i Servizi Sociali con le medesime modalità fino ad oggi applicate e calendarizzate. Le telefonate di con la madre vanno, R_ invece temporaneamente sospese, vista la condotta della che CP_2 continua e persevera nel creare ansia al minore. Sul monitoraggio delle visite sarà cura degli operatori inviare la prossima relazione. Per quanto riguarda, invece le modalità di visita padre-figlio, le stesse vanno liberalizzate completamente: il padre potrà vedere il figlio due volte alla settimana a casa delle sorella , in orario pomeridiano da Per_6 stabilire con la IGn. e potrà stare con il bambino due Persona_6 pomeriggi a settimana. Potrà, inoltre, trattenersi liberamente presso la sorella anche per la cena. Due week-end al mese il padre potrà stare con il figlio dal venerdi sera alla domenica sera sempre a casa della sorella e potrà condurre il figlio al mare o a fare delle passeggiate per poi riaccompagnarlo a casa. Ogni due settimane gli incontri padre-figlio si svolgeranno presso i SS per l'osservazione dell'evoluzione del rapporto. Rimette sul ruolo del giudice istruttore alla prossima udienza del 17 ottobre 2024, ore 11.00 per l'espletamento delle prove già ammesse.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, in accoglimento delle richieste formulate dal curatore, letto il parere del P.M., a parziale modifica del decreto collegiale del 16.5.2024: • conferma le modalità relative alle visite madre-figlio che proseguiranno per ulteriori mesi 3 presso i Servizi Sociali che hanno in cura il nucleo, come espresso in parte motiva;
• dispone la sospensione delle telefonate tra e la madre;
R_
• dispone che gli incontri padre-figlio siano liberalizzati come in parte motiva indicato;
• onera i SS di relazionare entro 5 gg prima della prossima udienza del 17 ottobre 2024; • rimette la causa sul ruolo del G monocratico per l'espletamento delle prove orali già ammesse per l'udienza del 17 ottobre 2024; • Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite, al , al P.M.- Sede Controparte_8
Affari Civili, al curatore speciale.
Così ricostruito il lungo e complesso iter processuale che ha visto R_ recuperare totalmente il rapporto con il padre, appare opportuno richiamare l'ultima relazione dei SS di Ischia del 10.10.2024 nella quale si dà atto che - sospese le telefonate tra il bambino e la madre che erano state autorizzate ma che procuravano al minore troppa ansia e stress eccessivo (come già accaduto in passato) – le visite padre-figlio sono state, su autorizzazione del Tribunale, completamente liberalizzate. In occasione delle visite con la madre del 6 agosto, del 12 e del 26 settembre 2024, le operatrici si sono recate presso la casa delle zie paterne dove hanno avuto modo di apprendere dal bambino di voler trascorrere più tempo con il padre;
ha raccontato di svolgere molte attività divertenti con il R_ padre e di divertirsi molto con lui a coltivare l'orto, a vedere film, a giocare a giochi da tavolo a giocare a scacchi. Le zie paterne e lo zio nonché la NN paterna hanno un ruolo determinante nella vita R_0 del minore che vi è molto legato. Dall'ultimo monitoraggio svolto presso il Centro Famiglie dove si sono recati padre e figlio, il bambino era sereno e tranquillo, molto affettuoso con il padre. Gli incontri con la madre – pure calendarizzati – non hanno avuto luogo in quanto la IGn.ra CP_2 non vi ha preso parte per sua scelta dichiarando, a mezzo del suo avvocato, di non condividere le scelte del Tribunale (adottate con gli ultimi provvedimenti). Sono, pertanto, state sospese del tutto. IC è stato descritto come un bambino (oggi undicenne) completamente sereno, effettua regolarmente il percorso di sostegno psicologico presso l' di Ischia e dalla relazione della dott.ssa CP_7
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(che da sempre lo ha in cura) emerge che lamenta che il tempo CP_9 trascorso con il padre sia poco e vorrebbe una presenza più costante, pur mantenendo con la zia (che lo ospita da tempo, ormai) un forte Per_6 legame. Unica nota dolente è la scelta della madre di non incontrarlo più: tale atteggiamento lo lasciava inizialmente incredulo pensando che vi fosse qualche impedimento esterno. Tuttavia, una volta rassicurato, ha però incontrato la madre per strada ed ha sviluppato nei suoi confronti un senso di colpa, pur senza chiedere di incontrarla.
Orbene, appare opportuno richiamare le conclusioni delle parti in ordine all'affido di ed alla domanda di decadenza formulata dal PM. R_ la curatrice, avv. Stravino, ha chiesto: (…) Da ultimo si rappresenta che la ha espresso la volontà di CP_2 riprendere gli incontri col figlio, interrotti per sua iniziativa da circa sei mesi (…) Per quanto innanzi, si chiede che siano regolamentati in dettaglio gli incontri in ambito protetto ed anche i contatti telefonici madre-figlio (attualmente vietati) nonché disciplinata la partecipazione della NN materna ( che non potrà che essere limitata al massimo ad un incontro al mese), che ogni eventuale possibilità di ampliamento sia condizionata ad una effettiva presa di coscienza della delle CP_2 volontà del figlio e soprattutto resipiscenza rispetto alle attuali condotte, che, oltre ad arrecare sofferenza al figlio, sono volte ad esautorare gli incaricati ed a vanificarne l'operato. (…) Stando così i fatti - di reiterata violenza psicologica perpetrata ai danni del minore e di esposizione dello stesso a situazioni ampiamente pregiudicanti la crescita ed il suo sereno sviluppo psico-fisico - non vi è dubbio che sussistano i presupposti per la decadenza della dalla responsabilità genitoriale sul figlio. CP_2
Parimenti non vi è dubbio che il IG. che ha atteso – per quasi _1 cinque anni - con dignità e pazienza di poter riabbracciare e che R_ ha rispettato scrupolosamente ogni prescrizione e disposizione dettata, sia in grado di assicurare con il sostegno delle sue congiunte, presso le quali intende trasferirsi, il migliore sviluppo della personalità del figlio, riducendo i danni derivanti dalle condotte divisive della madre. (…) Le capacità affettive, empatiche e sintoniche nei confronti del figlio ( oltre che educative) del IG. sono state attestate da tutti gli operatori _1 socio-sanitari, che tra l'altro hanno rappresentato l'adeguatezza delle risposte fornite dal padre in ordine ai rapporti con la madre ed ai vissuti familiari. Della capacità del di contenere i danni derivanti dalla _1
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disgregazione familiare vi è traccia in più passaggi nelle relazioni di monitoraggio degli incaricati, sin dai primi incontri padre-figlio. (…) La ricorrente, IGn. ha concluso come di seguito: (…) Voglia CP_2 codesto Ill.mo Tribunale di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: pronunciare la separazione personale dei coniugi _10
con addebito di responsabilità al IG. ripristinare la
[...] _1 responsabilità genitoriale a favore della IG.ra ; disporre CP_2
l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
Persona_7 disporre il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione della madre;
condizionare le visite libere fra padre e figlio all'assenza di psicopatologie del padre da appurarsi previo percorso diagnostico presso un centro pubblico;
stabilire un regime di visite a favore del IG. presso la casa della zia paterna due giorni la settimana e _1 weekend alternati;
disporre che il IG. provveda al _1 mantenimento del figlio versando l'assegno mensile ritenuto congruo versato entro il 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
disporre che il IG. corrisponda il 50% delle spese straordinarie _1
a favore del figlio;
ripristinare la psicoterapia del minore con la R_ dott.ssa R_2
Il IGn. ha concluso come di seguito: _1
- Voglia pronunciare come di giustizia in ordine alla domanda riconvenzionale del (principale nel giudizio riunito), _1 ricorrendone i presupposti di legge e pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla moglie
[...]
, con integrale rigetto del ricorso avverso;
- dichiarare Parte_1 inammissibile, improponibile ed in ogni caso rigettare, perché assolutamente infondata, oltre che carente di circostanze e presupposti l'avversa domanda di addebito;
- Voglia condannare la ricorrente al risarcimento dei danni per tutte le sofferenze inferte al resistente, leso nella sua dignità personale, con la sua ingiusta condotta e, in particolare, per la violazione dei doveri coniugali e di assistenza morale e materiale al coniuge e per la perpetrata sottrazione del figlio minore, anche con ricorso a calunniose accuse, nell'importo che sarà determinato a seguito della istruttoria e/o che il Tribunale riterrà di liquidare;
- dichiarare, alla luce del comportamento della madre e della condizione di manifesta inidoneità educativa della stessa, come anche accertata in sede di CTU, la decadenza della responsabilità genitoriale della IG.ra Parte_3
sul figlio minore con l'affidamento esclusivo al padre del figlio
[...]
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minore, tenuto, altresì, conto dei gravi comportamenti posti in essere dalla madre ai danni del marito anche in presenza del medesimo figlio oltre che ai danni del figlio stesso;
- Voglia prendere atto della volontà del minore come espressa ai Servizi, alla curatrice ed alla psicologa, di stare LIBERAMENTE con il padre, e nel disattendere integralmente ogni avversa richiesta, anche di modifica del collocamento del minore, e liberalizzare gli incontri e la frequentazione del IG. con il figlio _1 minore, autorizzandolo a trasferirsi presso l'abitazione della zia Per_6 ove già è collocato il minore stesso, come da manifestazione di
[...] volontà del bambino;
- disporre la collocazione del minore presso il padre che ha superato il percorso di inserimento e, in via gradata, confermare la collocazione del minore inizialmente presso la zia e NN paterne;
- stabilire in ogni caso visite protette in spazio neutro per la madre, sempre con decadenza della responsabilità genitoriale della stessa;
- determinare la misura dell'assegno di mantenimento a CP_2 carico della IG.ra per il mantenimento del figlio Parte_3 minore in almeno euro 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche e sportive del minore, come da protocollo d'intesa; - stabilire che l'assegno unico per il minore sia percepito integralmente dal collocatario nella misura del 100%; - Stabilire che alcunchè è dovuto alla resistente a titolo di mantenimento, sia in ragione del chiesto addebito sia della sua autosufficienza economica, attesa inoltre l'assenza di domanda della stessa ricorrente;
- Rigettarsi il ricorso avverso e ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione e conclusione;
- Condannare la IG.ra Parte_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non provocati al ricorrente con il suo comportamento inadempiente e colposo per la violazione del dovere di coabitazione e per tutto quanto sopra esposto, in particolare per aver impedito ogni e qualsiasi rapporto del padre con il figlio minore per circa due anni sulla scorta anche di calunniose accuse, mediante il pagamento al resistente di quella somma che il Tribunale di liquidare;
- Voglia il Tribunale ammonire in ogni caso la ricorrente
[...]
, sempre con conferma del provvedimento di Parte_1 decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale, invitandola a tenere un comportamento consono al ruolo genitoriale tutelando il minore astenendosi dal reiterare condotte pregiudizievoli per il minore anche dal punto di vista dell'immagine dello stesso;
- Rigettare il ricorso avverso e le avverse richieste di addebito e di mantenimento, in una ad ogni avversa
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domanda, istanza, anche istruttoria, e conclusione;
- Condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed Parte_1 onorari del giudizio, con attribuzione;
- Condannare la ricorrente
[...]
alle spese e competenze del giudizio di reclamo Parte_1 [...]
che nel decidere il reclamo riservava “alla decisione Controparte_11 finale la regolamentazione delle spese del presente giudizio”;
Il PM si è riportato alle precedenti richieste ed ha formulato domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della ricorrente, ed aderendo alle istanze del curatore speciale.
Orbene, il Tribunale, preso atto di quanto emerso all'esito del lungo percorso affrontato dal piccolo dei suoi miglioramenti, della R_ completa ricostruzione del legame affettivo con il padre, degli innegabili sforzi posti in essere da tutti coloro che si sono prodigati per il benessere di un bambino al quale per anni è stato alienato (immotivatamente, per quanto emerso anche in sede penale ed in sede di ctu) l'affetto del padre, preso atto che, nonostante la madre, nel corso dell'iter processuale, non abbia mai collaborato con gli operatori perdendo di vista il benessere del figlio e manifestando una ostilità che si è poi chiaramente rivelata dannosa per ritiene che sia emersa, con ogni evidenza, una sistematica R_ violazione delle prescrizioni del Tribunale che è chiaro indice della totale incapacità della madre di attendere ai suoi doveri ed al suo ruolo genitoriale. Più volte esortata dal Collegio e dal Gi ad attenersi alle prescrizioni dei SS a pena di decadenza, la – già sospesa dalla CP_2 responsabilità nei confronti di - ha perseverato nelle sue condotte, R_ dichiarando di essere vittima di violenza istituzionale e di non riconoscere alcuna autorità alle decisioni del Tribunale. A nulla sono valsi gli inviti della dott.ssa De Luca, della dott. Orsino, del curatore, che per oltre due anni hanno tentato di evitare ciò che è poi avvenuto: la frattura del rapporto con il figlio che oggi, recuperando il padre, sta subendo con senso di colpa (vedi ultime relazioni) il rifiuto della madre di vederlo. Tali condotte della (inizialmente nel mettere in dubbio le CP_2 capacità del padre e alienando al figlio il suo affetto e poi nell'allontanarsi lei stessa dal figlio) sono espressive, valutate nel loro complesso, di una chiara incapacità di comprendere gli effetti pregiudizievoli che tutto ciò ha avuto su Tale grave e reiterata violazione dei doveri genitoriali R_ giustifica pienamente la pronuncia di decadenza dalla responsabilità
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genitoriale, ai sensi dell'art. 333 c.c. nei confronti di Parte_3
.
[...]
Appare opportuno richiamare la condotta della nel corso del CP_2 processo, in primis, con particolare riferimento alla fase dell'attuazione del provvedimento di collocazione di presso la struttura protetta in R_ data 15.9.2023 in occasione della quale la – non agevolando in CP_2 alcun modo il distacco da sé del minore nel momento così delicato del prelievo del bambino dagli assistenti sociali presso la sua residenza, - ha addirittura reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, ponendo in essere condotte aggressive (ha ferito una delle operatrici), ostacolanti e minacciose. Ha praticamente terrorizzato il figlio, costringendo le operatrici (coadiuvate dalle forze dell'ordine) a strapparle il bambino dalle braccia, con una reazione che ha reso quasi impossibile l'esecuzione del provvedimento del Tribunale, quando invece avrebbe ben potuto evitare un ulteriore trauma a senza fargli percepire la coattività R_ dell'allontanamento da sé, che si è poi rivelato salvifico per che R_ col tempo si è adattato alla nuova vita nel Centro e poi, successivamente, alla sua nuova vita presso le zie e Per_6 Per_8
La , nel corso del processo, oltre che spettacolarizzare e postare CP_2 sui social la condizione del minore (non tutelandone in nessun modo la privacy e la riservatezza), ha sempre perseverato in condotte denigratrici degli operatori, delle zie paterne (dopo che il minore è stato collocato presso di loro), del curatore, dello stesso Tribunale, esponendo il figlio ad una visibilità che avrebbe potuto essere per lui gravemente pregiudizievole. E' stata descritta sempre come una persona ostile: La , in buona CP_2 sostanza, non ha percepito (o ha mostrato di non percepire e di non comprendere) che il piccolo si stava pian piano “fidando” delle R_ zie e mostrava segni di affettività, e non ha colto il senso di tale piccola apertura, ma ha, invece, avuto timore di ciò che ha interpretato come un distacco del figlio da sé. Non ha seguito il figlio in questo flebile miglioramento ma ha di nuovo posto in essere condotte svalutanti degli operatrici e di vittimizzazione del figlio, accusando tutti (incluse, naturalmente e ) di non volere il bene di Per_6 Testimone_5 R_ ma solo di volerlo “ perseguitare e tormentare” nell'insistere in incontri non voluti e non desiderati da Ha, in tal modo, vanificato ogni R_ sforzo ed ogni tentativo perdendo completamente di vista l'intento di questo Tribunale - più volte manifestato - di tentare di ricostruire il
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rapporto padre-figlio da anni sospeso secondo gli auspici più volte dichiarati dai suoi stessi difensori. Infine, sebbene contattata dalla
, non ha dato seguito ad alcuna risposta. Orbene, può in sintesi CP_7 affermarsi che malgrado tutti gli interventi messi in campo non si riesca ad ottenere alcuna collaborazione da parte del genitore convivente ed emergendo profili di spiccata dannosità per minore, si deve ritenere che sia stato fatto tutto quanto fosse possibile da quanti si sono dedicati per trovare una soluzione nell'unico ed esclusivo interesse del piccolo
Ctu, operatori dei Servizi, curatore speciale, zie paterne, e, non R_ ultimo, questo Tribunale. (…) mantenere il minore collocato in modo prevalente presso l'attuale residenza assieme alla madre non è più soluzione praticabile, essendo concretamente pregiudizievole per R_ poiché la madre non pare più in grado di provvedere alle necessità della crescita psicologica del figlio. Dunque, nella specifica valutazione comparativa tra l'attuale condizione del figlio, fonte di sicuro pregiudizio poiché lo allontana irreversibilmente non solo dal padre, ma da tutta la realtà precipitandolo in un mondo occupato solo dalla madre (ed in cui tutti gli altri adulti sono nemici) reputa il Collegio, sulla scorta di tutti gli elementi acquisiti al giudizio, che sia preferibile il collocamento in comunità, che arrecherà (almeno all'inizio) sofferenza al bambino, ma è l'unica soluzione che dovrebbe scongiurare il gravissimo pregiudizio alla sua condizione psichica derivante dalla frequentazione unica ed esclusiva della madre. (…) è emersa, ancora una volta, la condotta ostacolante della ricorrente la quale persevera nei suoi continui atteggiamenti definiti dagli operatori come angoscianti per IC. La , infatti, con le sue domande CP_2 insistenti e suggestive al minore (che arriva puntuale accompagnato da una delle zie paterne), continua a procurare al figlio un vero e proprio conflitto di lealtà, manifesta chiaramente davanti al bambino il suo disprezzo e la sua noncuranza nei confronti degli operatori (non rispondendo alle domande che le vengono rivolte, non salutando all'ingresso ed all'uscita dal Centro, portando con sé il cartellone scritto per il figlio, ecc., rassicurandolo che presto “sarà libero”, ecc.). Uno di tali incontri (18.6.2024), inoltre, è stato interrotto a causa delle intemperanze della . Anche le telefonate tra madre e figlio sono CP_2 sempre fonte di angoscia per il minore al punto che, al fine di una maggiore tutela di IC, è stato disposto che alle telefonate assisterà sempre un operatore.
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Avuto riguardo alla collocazione di il Tribunale – alla luce di R_ quanto emerso – dispone che il minore sia collocato stabilmente presso il padre che eserciterà l'affido mono-genitoriale.
Circa le modalità di visita madre-figlio minore, nel superiore interesse delle minori al fine di preservare la continuità affettiva con la figura materna, il Tribunale conferma la prosecuzione degli incontri protetti tra la madre e presso lo Spazio Neutro, secondo le modalità R_ attualmente in vigore, con incontri settimanali. Si dispone, comunque, la trasmissione degli atti al G.Tutelare per la vigilanza.
Sul mantenimento per da porsi a carico della madre. R_
Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio minore, non venendo meno tale obbligo a seguito del provvedimento sanzionatorio di decadenza. Disposta la collocazione di presso il padre, quest'ultimo provvederà direttamente al suo R_ mantenimento in forma diretta mentre va posto a carico della madre non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il figlio. Quanto alla misura del contributo materno, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. In primo luogo, si deve tener conto dell'età del minore, e degli impegni di studio, di vita e di relazione, e, della mancanza di partecipazione diretta della madre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole. Orbene, all'udienza presidenziale del 21.1.2021, la ricorrente ha dichiarato: sono barista al caffè Aragonese e guadagno 650 euro al mese stagionalmente;
la casa coniugale era in fitto per 550 euro al mese ma non la occupo più da agosto 2019; le spese familiari erano più a carico di mio marito. Il ON - che nel ricorso introduttivo nel giudizio dallo stesso instaurato e poi riunito a quello instaurato dalla – ha dedotto CP_2 che la moglie, quando non lavora in estate al bar, nel periodo invernale dà ripetizioni agli studenti e percepisce indennità di disoccupazione.
All'udienza presidenziale il ON ha dichiarato: la casa coniugale è stata lasciata;
non viviamo più insieme da quasi 2 anni;
mia moglie lavora stagionalmente come barista. Do 250 al mese per il bambino. Durante il
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matrimonio facevo visite guidate e le mie entrate erano di circa 6.000/8.000 euro all'anno. Il Presidente – preso atto dello stato di disoccupazione delle parti, ha posto a carico del padre l'obbligo di mantenimento per il minore nella misura di
€ 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tenuto che non emerge dalla documentazione agli atti alcunchè in ordine alla posizione lavorativa ed alla condizione retributiva della , CP_2 ritenuto presumibilmente che la ricorrente lavori ancora in forma precaria, tenuto conto del fatto che la stessa non sostiene canone di locazione in quanto si è trasferita a vivere presso la madre, il Tribunale pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_3 figlio nella misura di € 300,00,00 mensili, con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione da giugno 2026.
Infine, alla luce dell'ultima pronuncia della C.di Cassazione n. 4672/2025 sulla valutazione relativa alla percezione dell'Assegno Unico per i minori rimessa alla valutazione del Giudice, Il Tribunale autorizza _1
a percepire per intero l'assegno unico per il figlio.
[...]
Le spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del 7.3.2018, vanno suddivise per metà tra i coniugi.
Avuto riguardo, alla domanda di risarcimento dei danni formulata dal resistente con note di udienza del 7.1.2025 (condannare la IG.ra
[...]
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Parte_1 provocati al ricorrente con il suo comportamento inadempiente e colposo per la violazione del dovere di coabitazione e per tutto quanto sopra esposto, in particolare per aver impedito ogni e qualsiasi rapporto del padre con il figlio minore per circa due anni sulla scorta anche di calunniose accuse, mediante il pagamento al resistente di quella somma che il Tribunale di liquidare) osserva il Collegio che la stessa non può essere ritenuta ammissibile. Conformemente all'orientamento ormai consolidato, nel giudizio di separazione (e di divorzio) – soggetti al rito speciale – non è consentita la trattazione congiunta di cause con il rito ordinario, ammessa , ex art. 40 cpc, solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31-32-34-35 e 36 cpc, e non anche nelle ipotesi (in cui rientra quella oggetto del presente giudizio) di cui agli artt. 33 e 104 cpc, nelle quali il cumulo di domande dipende solo dalla volontà delle
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parti (Cass. N. 6660 del 2001, Cass.n.1084 del 2005, Cass. N. 11828 del 2009 e Cass. N. 2155 del 2010).
Infine, avuto riguardo alla domanda del curatore depositata successivamente alla riserva della causa al Collegio con istanza del 13.5.2025 ( Per la gravità dei fatti intercorsi nell'ambito dell'incontro dell'8 maggio u.s. e segnalati dall'incaricata del Servizio Sociale, in considerazione del crescentee profondo malessere espresso ( verbalmente e per iscritto) da nei confronti della madre e delle dichiarazioni R_ rese nei confronti della stessa ( alla quale imputa di averlo allontanato per anni dal padre sulla base di “bugie”) e tenuto conto delle reazioni trasmodanti delle IG.re e ( sia nei confronti del minore CP_2 Tes_2 che degli operatori), questo curatore chiede la rimessione della causa in istruttoria per l'acquisizione nel contraddittorio delle parti delle ultime relazioni degli operatori socio-sanitari, per l'approfondimento ad opera della Dott.ssa delle attuali condizioni psicologiche ed emotive CP_9 del minore e per l'ascolto di quest'ultimo, che si rende necessario ai fini delle determinazioni da adottarsi) il Collegio non ha ritenuto opportuno darvi accoglimento onde evitare ulteriori traumi al minore (che, comunque, ha 9 anni). L'istruttoria svolta è apparsa esaustiva e nessun altro approfondimento è stato ritenuto opportuno tenuto conto delle statuizioni che sono state adottate.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, per i giudizi innanzi al Tribunale in relazione al valore della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio, a quella dell'istruzione e/o trattazione ed a quella decisionale.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico della ricorrente, come già liquidate.
Gli onorari del curatore speciale – la cui nomina si è resa necessaria solo ed esclusivamente a causa delle condotte della - si liquidano CP_2 come in dispositivo e vanno poste a carico della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
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1. rigetta le domande di addebito della separazione della ricorrente e del resistente;
2. Dichiara , nata a [...]_3
Ameno il 23.12.1981 decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Persona_7
[...]
3. Dispone l'affido mono-genitoriale del minore al padre;
4. Dispone la collocazione privilegiata del minore presso il padre, come espresso in parte motiva;
5. Disciplina le visite madre-figlio minore come in parte motiva;
6. pone a carico di l'obbligo di Parte_3 corrispondere mensilmente a a titolo di _1 contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 300,00 con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione secondo gli indici ISTAT da maggio 2026, oltre al 50 % delle spese straordinarie come indicato in parte motiva;
7. autorizza a percepire per intero l'assegno _1 unico per il minore;
8. Condanna alla rifusione delle spese Parte_3 processuali in favore di spese liquidate, _1 nella somma di € 7.616,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione all'avv. Filomena Giglio;
9. Pone a carico di gli onorari del Parte_3 curatore, avv. Stefania Stravino che vanno liquidate in € 2.265,00, oltre spese generali, IVA e CPa come per legge e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
10. Pone definitivamente a carico di Parte_3 le spese di ctu come già liquidate .
Così deciso in Napoli nella camera di conIGlio del 4.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Dott. Raffaele Sdino Tes_7
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conIGlio: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 10001/2020 e 9542/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente per oggetto: determinazioni accessorie a domanda di separazione giudiziale già pronunciata con sentenza non definitiva
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Clotilde di Meglio e dall'avv. Girolamo Coffari di Gilferraro
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso _1 dall'avv. Filomena Giglio, giusta procura in atti
RESISTENTE-ricorrente in riconvenzionale
NONCHE'
AVV. STEFANIA STRAVINO
CURATORE SPECIALE DEL MINORE
E IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
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CONCLUSIONI: All'udienza del 7.1.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. il PM: letti gli atti, lette le richieste formulate dalle parti e dal curatore speciale del minore nelle note conclusive, rilevato che l'Ufficio di Procura ha già formulato domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di , chiede pronunziarsi la sepaparazione giudiziale Controparte_2 dei coniugi regolamentando i rapporti tra le parti ed il figlio minore in conformità a quanto richiesto dal curatore speciale del minore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.6.2020, il IGn. – premesso _1 che dal matrimonio con la IGn.ra del 7.5.2016 è nato Controparte_2
il 29.11.2015 – esponeva che la convivenza con la moglie Persona_1 era da tempo divenuta intollerabile a causa del carattere intranIGente della stessa e che era stato costretto a lasciare la casa coniugale nel 2017 a seguito di una serie di condotte poste in essere nei suoi confronti dalla
[...]
che si era allontanata progressivamente dal marito sia CP_2 affettivamente che fisicamente, costringendolo a dormire sul divano. La moglie, inoltre, gli aveva lentamente alienato l'affetto del figlio. Avevano raggiunto un accordo separativo ma lui non aveva praticamente mai avuto la possibilità di stare con il figlio e di tenerlo con sé. Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie, disporsi l'affido del minore, o, in subordine, l'affido condiviso con la regolamentazione delle visite. Ha evidenziato il grave pregiudizio che il bambino stava subendo a causa delle condotte materne ed ha aggiunto che la moglie, senza comuncargli alcunchè, aveva lasciato la casa coniugale sita in Ischia per trasferirsi con il figlio presso l'abitazione materna sita in Lacco Ameno. Ha chiesto il risarcimento dei danni nei confronti della moglie per le sofferenze patite a causa dell'allontanamento dal bambino, la determinazione del contributo economico al mantenimento per il minore (in caso di collocazione privilegiata del minore presso la madre), ed, infine, l'attivazione urgente dei Servizi Sociali. In ordine agli aspetti economici, il ha dedotto di lavorare _1 saltuariamente dal 2015 e di svolgere visite guidate sull'isola oltre all'attività saltuaria di cameriere (a chiamata); si occupa di un'associazione sportiva dilettantistica sull'isola, ha svolto in passato
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l'attività di giardiniere con contratto part-time tra il 2019 ed il 2020. Il suo reddito dichiarato era di € 8.000,00 annui. La moglie, invece, lavora dal 2018 come cameriera presso un bar a Castello Aragonese e durante l'inverno impartisce lezioni private (con redditi non fiscalizzati); dopo il terremoto di Lacco Ameno del 2018, la stessa ha beneficiato del contributo di € 700 mensili erogato agli sfollati.
Con ricorso depositato il 29.5.2020, la IG.ra ha depositato CP_2 ricorso di separazione nei confronti del deducendo: _1
(…) 3) La convivenza lasciava emergere da subito sfaccettature del carattere del marito, di cui l'istante non si era accorta nel breve lasso di tempo trascorso tra il nascere della relazione e il matrimonio, che si rivelava l'infelice epilogo di quello che era sembrato un progetto condiviso. 4) Il IG. immediatamente mostrava di avere un pessimo _1 rapporto con la madre e con la famiglia di origine, comportamenti emulativi/ritorsivi nei riguardi della moglie e un atteggiamento passivo aggressivo che in tempi molto brevi minava l'unione e spazzava via ogni positiva premessa. 5) In ogni caso l'istante moglie tentava di ricucire per quanto possibile e la coppia si sottoponeva allo scopo a un percorso di mediazione presso il locale consultorio diocesano. 6) Il tentativo non sortiva effetti, sicché la moglie si rivolgeva a un legale per ottenere la separazione. 7) Nel frattempo reperiva un'occupazione lavorativa stagionale part-time (dal lunedì al giovedì, da aprile a ottobre), temendo di non poter contare sull'assistenza e sul sostegno del marito. 8) Con l'ausilio dei rispettivi legali di fiducia intercorreva una trattativa tra i coniugi, che raggiungevano un accordo secondo cui, nei giorni in cui la moglie lavorava, il piccolo sarebbe rimasto con il padre Persona_1 nella casa coniugale: si trattava di quattro giorni a settimana, dal lunedì al giovedì, praticamente per l'intero arco della giornata. 9) A titolo di contributo per il mantenimento del bambino nonché di partecipazione alle spese di locazione della casa coniugale, il IG. si impegnava, _1 altresì, a versare la somma di € 550,00, direttamente al locatore, atteso che il canone mensile ammontava a tale cifra. 10) Da subito il marito aveva un comportamento ostruzionistico, arrivando sempre in estremo ritardo e sottoponendo la moglie a inutile stress da assenza di notizie e comunicazione. (…) 15) Durante tutta l'estate il marito continuava a sottoporre la moglie a qualsiasi forma di disagio, non presentandosi mai
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puntuale agli appuntamenti, insistendo a rimanere in casa al ritorno di lei, nonostante il bambino ormai dormisse già, venendo molto spesso meno agli impegni, pretendendo di rimanere sempre di più con il piccolo a discapito dei tempi riservati alla madre, apostrofandola con frasi sarcastiche e piene di scherno e disprezzo. (…) Ha poi, dedotto che il 22.08.2019 il bambino le aveva detto che il padre era solito infilare nel suo culetto un tubicino di gomma procurandogli dolore. Conduceva il piccolo presso l'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno: egli raccontava l'accaduto anche all'infermiera del Pronto Soccorso, così come lo aveva riferito alla madre, venivano allertati i Servizi Sociali e partiva il cd. Codice rosso antiviolenza, ma all'assistente sociale veniva ordinato di astenersi dal prendere contatti con il piccolo perché sarebbero intervenuti gli esperti della Procura. 30) Passavano i giorni e nel frattempo il sottraeva dalla casa _1 coniugale un computer e alcuni suoi attrezzi, oltre a suoi giochi di bambino;
la moglie veniva sentita diverse volte dai Carabinieri di Ischia, cui riferiva delle cose che nel frattempo il bambino raccontava e degli strani giochi che faceva con i suoi pupazzetti. 31) Passavano i mesi e, finalmente, a ottobre veniva contattata dalla dott.ssa , Per_2 neuropsichiatra infantile, che la avvisava di dover sottoporre il bambino a visita. (…) la dott.ssa riteneva concluso l'atto di indagine e Per_2 avvertiva la madre che dal bambino non era venuto alcun racconto dell'evento di cui “sarebbe” stato protagonista ma che in ogni caso si riscontravano anomalie nei comportamenti paterni. (…) Ha chiesto che l'adito Tribunale, voglia: pronunciare la separazione personale dei coniugi con esclusivo addebito di Parte_2 responsabilità al marito (ai sensi dell'art. 151, 2^ comma, cod. civ.); disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore , con Persona_1 sospensione di qualsivoglia diritto/facoltà del padre di vedere e tenere con sé il bambino;
porre a carico del quale contributo al _1 mantenimento del figlio, l'assegno mensile ritenuto più congruo;
porre a carico del IG. il pagamento del 50% di tutte le spese scolastiche, _1 extrascolastiche, mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N. del figlio.
Fissata l'udienza presidenziale in data 18.2.2021, i due giudizi sono stati riuniti.
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Si è costituito il IGn. nel giudizio instaurato dalla e – _1 CP_2 deducendo quanto già esposto nel ricorso separativo dallo stesso depositato ed iscritto al n. n. RG 10001/2020, ha proposto domanda riconvenzionale: Il SI , nel respingere in toto ogni artato tentativo di _1 evasione di responsabilità della moglie, di imputare allo stesso fatti o questioni certamente destituite di fondamento, perché tese a fuorviare qualsivoglia imputazione a suo carico, senza alcun commento di parte, riportandosi ai soli fatti, peraltro tutti pienamente provati, come si rileverà in corso di causa, spiega, quindi, formale domanda riconvenzionale, essendo sufficiente la chiara ed evidente violazione dei doveri coniugali e familiari della IG.ra , con il suo CP_2 comportamento aggressivo e violento e con il suo allontanamento affettivo dal marito, a far riconoscere e dichiarare, in modo non contestabile, l'addebito alla stessa della separazione coniugale per un comportamento assolutamente contrario ai doveri del matrimonio, cui questa ha aggiunto un comportamento censurabile anche nei confronti del figlio stesso. Per tali motivi, stante la responsabilità esclusiva della IG.ra
[...]
nell'addebitamento della separazione per cui è causa, in Parte_1 considerazione del reiterato comportamento contrario ai doveri verso il coniuge, che derivano dal matrimonio, il sottoscritto _1 chiede - pronunciare la loro separazione personale per fatto addebitabile alla moglie, IG.ra , ex art. 151 co. 2 cc., Parte_1 autorizzandoli a vivere separati – con obbligo di mutuo rispetto – previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, al contributo al mantenimento del figlio minore, ed al suo ammontare, disponendo l'affidamento del minore al padre in considerazione del grave comportamento della madre, violativo dei diritti del minore stesso, ovvero con l'adozione di idoneo calendario di visite per il padre con pernottamento, ferie, festività, nulla di escluso e rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore, che sarà deIGnato, per la prosecuzione del giudizio e, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, - Voglia pronunciare come di giustizia in ordine alla domanda riconvenzionale del IG. ricorrendone i presupposti di legge e pronunciare la _1 separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla moglie
[...]
, con integrale rigetto del ricorso avverso;
- Voglia Parte_1 condannare la ricorrente al risarcimento dei danni per tutte le sofferenze
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inferte al resistente, leso nella sua dignità personale, con la sua ingiusta condotta e, in particolare, per la violazione dei doveri coniugali e di assistenza morale e materiale al coniuge e per la perpetrata sottrazione del figlio minore, nell'importo che sarà determinato a seguito della istruttoria e/o che il Tribunale riterrà di liquidare;
- sia disposto, alla luce del comportamento della madre e della condizione di manifesta inidoneità educativa della stessa, previa anche idonea CTU, l'affidamento esclusivo al padre del figlio minore, tenuto conto dei gravi comportamenti posti in essere dalla madre ai danni del marito anche in presenza del medesimo figlio, con calendario di visite per la madre;
- ovvero, in via gradata, sia disposto l'affidamento ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso il padre, tenuto conto dei gravi comportamenti posti in essere dalla madre, pregiudizievoli per il figlio stesso e per la sua crescita ed educazione, privandolo per mesi della figura paterna, adottando idoneo calendario di visite per la madre;
- in via ancor più gradata, sia disposto l'affidamento congiunto del figlio minore con domicilio Persona_1 alternato ovvero con domicilio privilegiato presso il padre, tenuto conto dei gravi comportamenti posti in essere dalla madre ai danni del figlio minore, e sempre ed in ogni caso con ampio calendario di visite per il padre, con obbligo della madre di concordare con lo stesso ogni scelta di salute, studio e di vita del minore stesso;
ovvero, in via gradata, disporsi l'affidamento condiviso dello stesso minore ad entrambi i genitori, con domicilio privilegiato presso la madre, adottando idoneo calendario di visite per il padre, atteso peraltro l'ottimo rapporto con il padre medesimo ed in considerazioni del fatto che lo stesso è in grado ed è abituato ad accudire il figlio, avendolo sempre fatto costante matrimonio, con adeguata previsione di visite infrasettimanali, pernottamento nei weekend, nonché nelle festività natalizie, pasquali, festa del papà, compleanni ed onomastici, nonché nelle ferie estive, nulla di escluso, comunque facendo ordine alla madre di evitare al figlio la frequentazione con altri compagni, e con ordine alla stessa di non ostacolare i rapporti con il CP_2 padre, tenuto conto dei pericoli e danni per il figlio;
- determinare la misura dell'assegno di mantenimento a carico del IG. _1 per il mantenimento del figlio minore in relazione ai suoi redditi in euro 250,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie dai coniugi previamente concordate e documentate, adeguabile annualmente secondo ISTAT, come da protocollo d'intesa; - Stabilire che alcunchè è dovuto alla resistente a titolo di mantenimento, sia in ragione del chiesto addebito sia
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della sua autosufficienza economica. - Rigettarsi il ricorso avverso e ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione e conclusione;
- Condannare la IG.ra al risarcimento di tutti i Parte_1 danni patrimoniali e non provocati al ricorrente con il suo comportamento inadempiente e colposo per la violazione del dovere di coabitazione e per tutto quanto sopra esposto, in particolare per aver impedito ogni e qualsiasi rapporto del padre con il figlio minore per mesi, mediante il pagamento al resistente di quella che il Tribunale di liquidare;
- Voglia il Tribunale ammonire la ricorrente , invitandola a Parte_1 tenere un comportamento consono al ruolo genitoriale tutelando il minore ed omettendo di frapporre ostacoli all'esercizio del diritto-dovere di visita del padre al figlio minore.
Il Presidente, sentiti i coniugi, ha con urgenza disposto ctu affidando alla dott.ssa l'incarico di valutare le capacità genitoriali delle Persona_3 parti nonché di verificare se vi fossero gravi situazioni di pregiudizio per il piccolo tali da doversi adottare provvedimenti de potestate. R_
Con ordinanza del 22.9.2021, il Presidente, letta la ctu, preso atto dell'archiviazione del procedimento penale per reati endofamiliari a carico del rilevato che il padre non aveva la possibilità di vedere il _1 figlio orami da due anni – autorizzati i coniugi a vivere separatamente – ha disposto l'affido temporaneo del minore ai SS per un anno (da monitorare) con collocazione privilegiata presso la madre;
ha disposto che i SS dessero inizio al percorso di incontri padre-figlio in spazio neutro per ricostruire il legame affettivo;
ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere mensilmente alla moglie la somma di € 250,00 per il minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha disposto la trasmissione degli atti al PM- Affari Civili ed ha rimesso gli atti al Gi.
Espletata una lunga e complessa istruttoria, adottati provvedimenti de potestate nei confronti della IGn. , disposto il collocamento di CP_2
IC in struttura protetta e, successivamente, presso le zie paterne, disciplinati e monitorati gli incontri madre-figlio e padre-figlio, sentiti i testimoni sulle reciproche domande di addebito della separazione, all'udienza del 7.1.2015 la causa è stata riservata al Collegio con i termini di legge.
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Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Sulla reciproche domande di addebito della separazione formulate dalle parti, osserva il Collegio che la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il ovvero i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto dì questa (v. Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89 - conformi: Cass. civ., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi
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dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Avuto riguardo alla domanda proposta dalla , alla quale il CP_2 resistente si è opposto, sono stati ammessi dal Gi i capi vertenti sulle dedotte violazioni delle responsabilità e doveri nascenti dal matrimonio, con particolare riferimento alla circostanza relativa allla pretesa del marito di trattenersi a casa della moglie quando vi si recava a vedere il bambino anche se erano stati presi temporanei diversi accordi, costringendola a chiudersi in camera da letto. La , inoltre, ha sostenuto che il CP_2 marito, durante il matrimonio, e soprattutto negli ultimi tempi prodromici alla separazione di fatto del 2017, lui la sminuiva, la denigrava e la criticava continuamente;
ha aggiunto, poi, che il marito talvolta la picchiava e la insultava con parolacce, tanto che lei aveva deciso di allontanarlo dal letto coniugale facendolo dormire su un divano letto che lei stessa aveva comprato per lui.
In sede di interrogatorio formale deferito dal marito (ed ammesso dal gi) la ricorrente ha dichiarato, all'udienza del 27.6.2023: ricordo che non volevo più dormire nello stesso letto con il a seguito di un lungo _1 periodo di violenze anche fisiche;
ricordo la sera dell'ottobre 2018 in quanto, come era accaduto altre volte, mio marito mi colpì alle gambe con calci, e mi insultò come accadeva spesso. Mi chiamava puttana e troia, e cessa, bucchina anche davanti a che aveva 3 anni. Spesso, R_ aggiungo, mi spingeva al muro e lanciava oggetti e spaventava IC. n. 25) da quel momento ha dormito sul divano perché io avevo deciso di non dormire con lui. Gli proposi di comprare un divano letto visto che la nostra separazione non era ancora definitiva. Dormiva sul divano perché lui si rifiutò di comprare il divano letto. Dopo qualche giorno fui io che decisi di togliere il vecchio divano e mi sembrava giusto che ci fosse un letto in più in casa per consentire a lui o anche a me di dormire, sebbene separatamente ma in modo comodo. Quando si verificarono questi episodi di cui ho parlato, era il 2018 e vivevamo io e mio marito. 26) è R_ vero che nel dicembre 2018 lui andò via, ma non perché io lo aggredissi
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verbalmente ma solo perché ormai la vita insieme era divenuta intollerabile. Preciso che io non l'ho mai aggredito, ma mi difendevo solo verbalmente dai suoi continui attacchi sia fisici che verbali a cui R_ purtroppo, assisteva. Confermo che fui io a comprare il divano letto per farlo stare più comodo o per consentire a me o a lui di dormire in un letto separato, ma che fosse un letto e non un divano. 27) mio marito, quando andò via di casa trovò ospitalità presso mio zio . Non so Persona_4 per quanto tempo vi sia rimasto. Nego che vi sia stato un riavvicinamento tra me e mio marito. Dal 2018 non è più tornato indietro. 36) non ricordo di essere mai stata lontana da Ischia, se non una volta nel 2019. Non ho mai dormito fuori casa ma andai solo a Napoli per visitare mia NN in fin di vita. Preciso che dopo il primo accordo di separazione avevamo anche previsto che il padre potesse dormire qualche notte a casa ed io andavo a dormire da mia madre. Poi iniziò a stare molto male e R_ quindi fu mio figlio che non volle più dormire con il padre. Mi ricordo che gli chiesi di stare con nella giornata, per verificare se, in caso di R_ rifiuto, avrei dovuto cercare un'altra soluzione. In quel periodo avevamo un calendario di visite e lui mi disse che non era un baby-sitter. Lui accettò ma mi diede la condizione che sarei dovuta rientrare non prima di un certo orario. Specifico che ogni volta che – come da accordi- lui doveva lasciare la casa dopo che era terminato l'orario di visita a si rifiutava sempre di andarsene ed io ogni volta gli dovevo R_ ripetere di doversene andare. Spesso restava a casa quando io tornavo e cominciava ad urlare e ad aggredirmi. Aggiungo che questi accordi che avevamo preso sono sempre stati rispettati da me ma non da lui;
o si presentava in ritardo o non veniva. Mi minacciava e pretendeva che io gli comunicassi i miei orari di lavoro tramite gli avvocati. Preciso che nella vita coniugale e familiare ero io che prendevo ogni decisione afferente alla vita familiare e non prendeva decisioni neppure per mio figlio;
ero io che mi occupavo necessariamente di ogni cosa relativa alla famiglia ed al bambino. Ero costretta dalla situazione a fare tutto io.
All'udienza del 7 novembre 2023, è stata escussa la teste TI
, sorella della ricorrente, la quale ha dichiarato: risiedo in
[...]
Inghilterra dal 2015 dove lavoro come infermiera. Sul capo 46 del ricorso introduttivo ADR: mia sorella mi faceva confidenze sulle difficoltà tra lei ed il marito. Non ricordo quando il marito andò via di casa. Questa circostanza mi risulta perché mia sorella mi diceva che quando - come
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d'accordo – lei tornava a casa- il marito non lasciava la casa coniugale nonostante avessero raggiunto questa intesa e restava ancora costringendola a chiudersi nella sua camera da letto. Non so quantificare per quante volte è successo ma sicuramente non solo una volta. La teste madre della ricorrente, ha dichiarato: Mia figlia MO
è venuta a vivere da me nell'agosto 2019 è venuta a stare da me con
E' vero che, dopo la separazione, qualche volta , R_ _1 nonostante si fossero accordati in modo tale che una volta tornata lei a casa, lui se ne andasse, non lasciava la casa coniugale e si tratteneva ancora e lei si chiudeva in camera da letto. Io non ero presente a questi episodi ma me li raccontava mia figlia. Mi diceva che lui era violento. Io abitavo a Lacco Ameno mentre loro abitavano a Ponte. Io non ho mai assistito a fatti di violenza di mio genero nei confronti di mia figlia;
lei mi diceva che lui qualche volta lui le dava i calci nelle gambe ed esercitava violenza psicologica. Mi disse che una volta le tirò addosso oggetti ed anche un pouff.
Orbene, il Collegio osserva che le deduzioni sulla violenza fisica del marito sono state introdotte dalla solo successivamente CP_2 all'articolazione delle memorie istruttorie che vertevano esclusivamente sulla condotta del marito denigratrice e sminuente (su cui sono stati ammessi i capi di cui al ricorso introduttivo, da 23 a 28 relativi ai presunti abusi del padre di cui di seguito si esporrà); non era stata mai R_ dedotta alcuna violenza fisica del E' stato, pertanto, ammesso il _1 solo capo 46: il marito, nonostante il patto secondo cui al ritorno della moglie dal lavoro dovesse lasciare la casa coniugale, insisteva per trattenervisi provocandola e costringendola a chiudersi nella camera da letto. Sono da ritenersi elementi nuovi quelli descritti dalla in sede di CP_2 interrogatorio formale in relazione all'aggressività fisica del marito e, come tali, non sono ammissibili e non sono oggetto di valutazione del Collegio.
Sui restanti elementi istruttori, il Tribunale, pertanto, non ritiene che, nel caso concreto le circostanze ed i fatti descritti dalla madre e della sorella della , in parte concordanti, - ma rese sulla base di fatti narrati CP_2 dalla stessa parte che avrebbe riferito alle sue congiunte di atteggiamenti aggressivi del marito nei suoi confronti – siano tali da potersi configurare
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nei confronti del una condotta tale da ritenersi lo stesso _1 colpevole della separazione. Peraltro - oltre ad essere tardiva la deduzione di violenza fisica - non sono state depositate agli atti denunce di violenza o di abusi del marito nei confronti della moglie, né referti medici di PS. A ciò si aggiunge che la stessa ha sempre CP_2 dichiarato che nel 2017 si era già accordata con il marito per una separazione consensuale e che dopo che lui aveva lasciato la casa coniugale aveva sempre più spesso insistito per stare di più con il figlio trattenendosi a casa per le visite. In sostanza, ciò che la CP_2
“addebita” al marito attiene al fatto che lui voleva trattenersi di più a casa (dopo la separazione) per stare più tempo col figlio, come da accordi. La domanda di addebito va, pertanto, rigettata.
Passando ad esaminare la domanda di addebito formulata dal in riconvenzionale nei confronti della moglie, il Collegio _1 ritiene opportuno riportare i capi di prova ammessi dal Gi, in parte di cui al ricorso introduttivo del (nel giudizio poi riunito) ed in parte di _1 cui alla II memoria istruttoria: capi del ricorso: 14) nel mese di ottobre 2018, in seguito ad una discussione a letto, la resistente giungeva ad allontanare il marito dal talamo, costringendolo a dormire sul divano per le successive settimane;
15) il protrarsi di questa condizione ed i vani tentativi per ritornare a dormire nel letto coniugale portavano il a prendere una _1 decisione obbligata imposta dalla moglie che rifiutava di avere rapporti con il marito. Nel dicembre 2018, atteso che le aggressioni verbali della moglie anche in presenza di aumentavano e considerato che la di R_ meglio era giunta a proporre l'acquisto di un divano nuovo affinchè il marito potesse stare più comodo, lasciando intendere che quella che sembrava una soluzione temporanea si avviava a diventare permanente minacciandolo di non dormire più con lui, il si vedeva costretto _1 ad allontanarsi da casa per cercare di smuovere una reazione affettiva della moglie;
35) il comportamento della resistente ed il suo allontanamento fisico e morale del marito, allontanato prima dalla camera da letto e poi da casa, sono stati la causa della profonda crisi nel rapporto tra i coniugi che li ha portati ad una estraneità affettiva e relazionale quale causa determinante del venir meno dell'unione stessa;
36) il rapporto coniugale si è incrinato per volontà e colpa della moglie che ha posto in essere una vera separazione di fatto allontanando il marito
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dal talamo nunziale e poi estromettendolo da casa e cambiando la serratura. L'aver impedito al marito di rientrare in casa cambiando la serratura non solo integra gli estremi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma costituisce violazione del dovere di coabitaizone Capi della II memoria istruttoria: 24) Nel mese di ottobre del 2018, in seguito ad una discussione a letto, la ricorrente diceva la marito andare a dormire sul divano a due posti nel soggiorni;
25) Il per alcune _1 settimane ha dormito sul divano accostando una poltrona per stendervi le gambe;
26) Il protrarsi di questa condizione ed i vani tentativi per ritornare a dormire nel letto matrimoniale, portavano il resistente, nel dicembre 2018 a decidersi di allontanarsi, considerate le aggressioni verbali della ricorrente, anche in presenza del piccolo e che la R_ stessa era giunta a proporre l'acquisto di un divano nuovo affinché il marito potesse stare più comodo;
27) Il resistente si allontanava temporaneamente dall'abitazione coniugale, per cercare di smuovere una reazione affettiva della moglie, trovando ospitalità dapprima presso uno zio della e poi presso l'abitazione della sua famiglia d'origine CP_2 in Barano d'Ischia; 36) Appena rientrata da Napoli, la CP_2 invitava il ad andare subito via;
37) Ogni volta che la _1 ricorrente rientrava dal lavoro, cacciava letteralmente fuori casa il marito.
Sui suddetti capi sono stati escussi i testi.
, la madre del resistente, ha dichiarato: capo 14; Testimone_3 ricordo che mio figlio, nell'ottobre 2018 mi raccontò che, in seguito ad un litigio con la moglie, iniziò a dormire sul divano perché la moglie lo aveva allontanato dal letto coniugale e da quel momento non fece più ritorno nel letto coniugale. Naturalmente non ero presente ma me lo raccontò . _1
Mi disse che dopo qualche tempo fu proprio la moglie che propose di comprare un divano letto più comodo per farlo dormire meglio. Non so quali fossero i motivi del litigio. Capo 15. Non feci a mio figlio molte domande perché capiìì che c'erano dei problemi nella coppia, ma non so se la moglie si rifiutasse di avere rapporti sessuali;
penso che il dormire separati portò inevitabilmente ad un distacco fisico tra i due. Seppi poi, alla fine del 2018, che le cose non andavano bene per niente e che erano ai ferri corti. Mi disse che spesso le aggressioni verbali della moglie erano manifestate anche in presenza del
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bambino e una volta IC rimproverò la madre e disse: “non fare il gigante con PÀ. Non so quali fossero i motivi dei litigi, ma certamente era finito tra loro l'amore. Dopo circa due mesi che dormiva sul divano, mio figlio decise di allontanarsi da casa ed andò presso lo zio della moglie, , che abitava a Casamicciola. Non volle venire Persona_4
a casa mia e io tutto questo l'ho appreso dopo, quando erano passati diversi mesi. Lui solo dopo molto tempo mi raccontò della crisi con la moglie, e già in passato, nel 2017, si erano rivolti ad un Consultorio. Lo so perché tenevo io All'epoca tenni nel 2017 per alcuni R_ R_ pomeriggi a settimana, ma solo nel 2018 ho saputo che i problemi di coppia erano molto risalenti nel tempo, cioè il 2017 e che loro si erano rivolti al Consultorio per cui quando mi lasciavano IC era per andare al Consultorio. 35. non ci fu più modo di riscostruire la coppia e dopo qualche mese di questo allontanamento di mio figlio dalla casa coniugale, decisero di separarsi perché non c'era più niente da fare;
36. dopo averlo allontanato dal letto coniugale e quando mio figlio si rese conto che la coppia era finita, dopo qualche mese trascorso presso lo zio
, la moglie cambiò anche la serratura della casa. Un Persona_4 giorno andò a casa per prendere le sue cose, il computer ed i _1 vestiti ed aprì con la sua chiave. Io non ero presente ma me lo raccontò lui. Lei si mostrò molto stupita del fatto che lui fosse tornato, ma lui aveva ancora le chiavi anche perché pagava il canone e non c'era alcun provvedimento che stabiliva che lui non dovesse o non potesse più tornare a casa. Lei, allora, cambiò la serratura. Non saprei dire, quando, tornò di nuovo e cercò di aprire con la sua chiave ma sicuramente passarono pochi giorni. Mise la chiave nella toppa e non riuscì ad entrare. Da quel momento mio figlio fece il trasloco e venne a stare da me. A domanda dell'avv. Coffari: le cause dei litigi derivavano dalle loro caratterialità che ormai divergevano e dal fatto che non erano più d'accordo su alcune decisioni della famiglia, ma non posso essere precisa perché mio figlio era molto riservato e mia nuora mi ha sempre tenuto fuori dalla famiglia. Io ho conosciuto la mia consuocera il giorno in cui è nato Siamo stati sempre tenuti lontani da tutto. Mio figlio non mi R_ ha parlato di aggressioni fisiche, né sue nei confronti della moglie né della moglie nei suoi confronti. Sono andata a trovare qualche volta mia nuora a casa. Ma ogni volta, nei primi due anni di vita di che andavo da R_ loro avvisavo telefonicamente. Poi, quando mia nuora cominciò a pensare che a casa nostra poteva soffrire di crisi di favismo, non ce lo R_
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portò più. Nel 2019, poi, la moglie trovò un lavoro part-time e ci chiese se potevamo aiutarla a gestire in quanto, da accordi della R_ separazione, mio figlio restava a casa con quando lei non c'era e R_ se ne andava quando lei tornava. Fu lei che chiese a me ed alle mie figlie se – nei casi in cui mio figlio non potesse stare con – potevano R_ starci noi, io e le mie figlie. Cosa che accettammo di fare e questa situazione è durata qualche mese. Lo vedevamo spesso. Poi, quando ci fu la denuncia dell'agosto 2019, siamo stati tutti estromessi e non abbiamo più potuto vedere IC. Quando poi la chiamammo lei mi disse di chiedere a mio figlio la causa di tutto questo. A domanda dell'avv. Coffari: mio figlio prese il computer da casa e tentò di entrare in casa dopo la denuncia del 2019. Prese le sue cose e poi lei cambiò la serrature.
Il teste ha dichiarato: sono amico di Testimone_4 _1
conosco la moglie ma non ci siamo mai frequentati. Lavoro
[...] come rivenditore;
Conosco dall'epoca della scuola. capo 14: _1 ricordo che nell'ottobre 2018 mi confidò che dopo un litigio con la _1 moglie per motivi che lui mi disse legati alla educazione ed alla gestione del bambino, la moglie lo invitò a dormire sul divano nel salone. Capo 15. Dopo questi primi distacchi fisici ed emotivi, mi raccontò che la _1 moglie cominciò anche ad essere aggressiva verbalmente. Erano sempre legati al figlio i loro litigi. Mi disse che lei propose di comprare un divano nuovo per farlo stare più comodo e io ricordo che ne sorrisi con amarezza. Passarono mesi e dopo decise di andare a stare temporaneamente _1 presso , lo zio della moglie che lo accolse per qualche Persona_4 tempo. Io lo conosco. Capo 35. Mi diceva che la moglie lo offendeva spesso e lo faceva sentire inadeguato come padre e come marito. Non ho mai assistito a questi litigi che avvenivano tra le mura di casa. Inizialmente lui non ne parlò con me ma poi ad un certo punto è esploso. Ricordo che nel corso del 208 anche io mi stavo separando ed andavo presso il Consultorio ad Ischia e andai da lui per confidarmi. Lui mi raccontò che stava nella mia stessa situazione ed anche lui stava iniziando a recarsi al Consultorio. Non mi ha mai detto di aver alzato le mani sulla moglie, ma mi ha raccontato che, dopo un inizio in cui volevano recuperare il rapporto, ha capito che non c'era la stessa voglia da parte della moglie. Non avrebbe voluto lasciare la casa coniugale ma non poteva più dormire sul divano. Capo 36. Ricordo che nell'estate 2019
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andò a casa - non so perché – ma trovò la serratura cambiata. Si erano accordati in modo tale che alle 11,00 dei giorni in cui la moglie lavorava, lui aveva la possibilità di andare a casa e stare con il bambino e poi quando rientrava la moglie doveva andare via. Mi raccontava che se lui non se ne andava subito o si tratteneva un po' di più, lei iniziava ad urlare anche davanti a IC. Poi un giorno, ad agosto 2019, lui che aveva ancora le chiavi di casa, non riuscì ad entrare e capì che la serratura era stata cambiata. Poi, solo dopo scoprì che la moglie lo aveva denunciato, ma all'inizio non capiva cosa fosse successo. Io gli disse che doveva fare qualcosa, anche far scrivere dal suo avvocato, ma lui, per evitare problemi con il figlio, preferì non fare niente. Adr avv. Coffari: il cibo e l'alimentazione del bambino erano uno dei maggiori problemi di disaccordo con la moglie;
e poi ricordo che se lui esprimeva qualche giudizio sulle modalità educative del piccolo, lei si arrabbiava. Ricordo anche che mi disse che lei diceva a IC che il gattino era suo fratello e lui me la raccontava manifestandomi la sua preoccupazione perché vedeva che la moglie veramente pensava che il gatto fosse il fratello del bambino. Era esagerata questa cosa del gatto, ma se lui dissentiva lei andava in escandescenza e sempre davanti al minore, per quello che mi diceva. Adr. avv. Coffari: lui mi ha detto di aver avuto qualche scatto di ira anche forse alzando la voce qualche volta ma è sempre andato via per evitare scene davanti a R_
Forse è passato quasi un anno da quando, una volta che la moglie decise di non fargli più vedere dopo agosto 2019, lui capì quello che era R_ successo. Non fece nulla per tutti questi mesi perché non voleva danneggiare Non so perché ha aspettato tanto tempo ma secondo R_ me ha avuto una pazienza enorme. Poi quando fu aggredito per strada dalla moglie in presenza di tante persone continuò a non capire e passarono molti mesi prima di scoprire che la moglie lo aveva denunciato. Anche lo zio cercò di fare da intermediatore, ma fu allontanato in Per_4 malo modo. A me personalmente non chiese di intervenire, ma gli dissi di cambiare avvocato. Cosa che poi fece. Anche il fatto della serratura cambiata per me doveva essere denunciato ma lui non lo fece. Né lui né il proprietario di casa avevano le chiavi di casa e dovemmo aspettare il 2020 per andare a prendere le sue cose quando iniziò il COVID.
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Adr. avv. Boccanfuso (per ON) : so che la moglie era vegana e voleva che anche il figlio di tre anni seguisse la dieta vegana e lui non era d'accordo, ma non poteva dialogare né dissentire. Adr. Boccanfuso: non avrebbe voluto separarsi ma poi, dopo due o più mesi sul divano, ha capito che era finita. Avrebbe voluto una separazione, a quel punto, almeno più adeguata alle eIGenze del minore.
Il Teste Di Meglio: sono amico di da quando eravamo R_ _1 piccoli. Conosco la moglie di anche da prima che si sposassero, ma _1 non c'è alcun rapporto di parentela. Capo14. sono a conoscenza di questi fatti. Anche se non ci vedevamo spesso, ci sentivamo sempre. Mi raccontava che i litigi tra di loro si riferivano alla gestione del figlio e della casa. Già nel 2017 mi disse che si erano rivolti al Consultorio e poi nel 2018, in seguito a questo litigio, lui fu invitato dalla moglie a dormire sul divano. Se non sbaglio ha dormito sul divano per diversi mesi, e la moglie gli disse anche che potevano comprare un divano più comodo. Non ci siamo mai frequentati come coppie con mia moglie e non ho mai avuto modo di assistere ad alcun litigio tra di loro. Dopo il matrimonio ci siamo allontanati perché avevo la sensazione che non fosse gradita la nostra frequentazione. Però siamo riusciti a mantenere il contatto anche se ci vedevamo poco. Sono stato una sola volta a casa loro quando abitavano a Casamicciola e poi non ci sono più stato. Dopo i mesi sul divano, lui andò a casa di uno zio della moglie per un breve periodo. Poi andò a casa della madre. Poi si organizzarono in modo tale che quando la moglie non era in casa per lavoro lui andava a tenere e quando lei tornava lui se ne R_ andava. Poi mi disse che anche questa soluzione si rivelò fallimentare perché dopo un po' , quando la moglie tornava, faceva di tutto per non farlo restare e per mandarlo via. Una volta mi raccontò che pur di farlo andare via si chiuse in bagno con il bambino. Io gli conIGliavo di mantenere la calma e di essere paziente che le cose si sarebbero risolte. Ma con il senno di poi, dopo quello che ha passato, non so come abbia potuto sopportare tanto dolore a stare tanto lontano dal figlio. Poi un giorno, cercò di entrare in casa e trovò la serratura cambiata ma non posso essere preciso sulla data perché questi fatti me li raccontò dopo molto tempo. Poiché il periodo del Covid per me fu molto complesso, io sentivo poco e solo dopo molto tempo mi raccontò quello che era _1 successo. Adr: non mi ha mai detto di essere stato aggressivo con la moglie, anche perché di carattere non è mai stato violento né litigioso ma
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sempre calmo. Non mi ha mai chiesto personalmente di intervenire per cercare di capire cosa stesse succedendo. Adr. avv. Coffari: mi raccontava che i motivi di lite erano legati alla gestione del figlio, agli orari o all'alimentazione; mi ricordo che mi parlò del fatto che la dieta vegana non era adeguata ad un bambino e la moglie voleva farla seguire a
R_
Adr. avv. Coffari: nel corso del 2019 ci sentivamo spesso, due o tre volte al mese, e fu solo dopo il marzo 2020 che, con il Covid, ci allontanammo un po'. Per cui tutto ciò che ho riferito va contestualizzato nel 2019, sia l'episodio della serratura che la denuncia della moglie.
Orbene, ritiene il Collegio che dalle dichiarazioni rese dai testi indotti dal non sia emersa la fondatezza della tesi difensiva dello stesso il _1 quale non ha dato prova della addebitabilità della separazione in capo alla moglie. Si è, infatti, delineata chiaramente una seria crisi di coppia già pregressa tra i coniugi, legata alla incomunicabilità tra gli stessi legata a motivi di particolare intranIGenza della sulla salute del figlio, CP_2 sulla dieta, sulle malattie, ecc. In sostanza, non pare che vi siano stati episodi scatenanti la crisi che possano portare il Collegio a ritenere che la condotta dell'una o dell'altra siano stati forieri e causa di separazione, ma certamente è indubbio che il rapporto affettivo (ed anche fisico, conseguenzialmente) abbia lentamente cominciato a vacillare sino al punto che proprio i coniugi, consapevoli di non poterlo ricostruire, abbiano deciso di separarsi consensualmente sottoscrivendo informalmente degli accordi ai quali, poi, sono venuti meno in seguito alle vicende relative al piccolo di cui poi si dirà. R_
Fermo restando che sia i testimoni di parte ricorrente che quelli di parte resistente hanno riferito di tale crisi per averla appresa dai coniugi, non si ritiene che le condotte dei coniugi, né del né della , _1 CP_2 siano state la causa scatenante della crisi, ma che la crisi, di per sé, tra i due, era ormai irreversibile. La coppia stava attraversando un periodo difficile che ben avrebbe potuto essere risolto con un minimo di dialogo tra i due, cosa che è stata anche tentata rivolgendosi i coniugi ad un Consultorio, ma senza alcun esito.
Pertanto, rigettata la domanda di addebito formulata dal nei _1 confronti della moglie, la separazione dei coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151-1° comma c.c..
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Sulle modalità di affidamento di R_
La complessa vicenda relativa all'affido del minore, alle modalità di visita con il padre – inizialmente sospese a causa del rifiuto del bambino, - alle successive accertate difficoltà relazionali con la madre ed alla sospensione dalla responsabilità genitoriale della stessa disposta dal Tribunale nel corso del giudizio, alla collocazione del minore in una struttura protetta e successiva collocazione presso l'abitazione delle zie paterne, - richiede un excursus che appare necessario al fine della ricostruzione delle articolate vicende processuali. Orbene, la , con il ricorso introduttivo del giudizio, ha dedotto CP_2 presunti abusi del minore da parte del padre che, quando il bambino era molto piccolo, avrebbe, a suo dire, inserito nel culetto del bambino un tubicino di gomma procurandogli lesioni. Il 23.08. 2019 il piccolo R_ veniva condotto dalla madre presso il Presidio Ospedaliero A.
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Rizzoli, ove rendeva dichiarazioni all'infermiera del triage e ove veniva sottoposto a visita pediatrica ed a tamponi e prelievi per esami di laboratorio. Gli accertamenti attestavano un dato clinico non indicativo né necessariamente riconducibile ad abusi sessuali: “All'esame obiettivo si evidenzia una infiammazione della cute perianale di natura da determinare, non vi sono lesioni sfinteriali grossolane;
assenza di escoriazioni e/o ematomi per tutto il corpo. Il piccolo presenta uno sviluppo psicomotorio adeguato all'età. Viene raccolta una documentazione fotografica. Vengono praticati tampone rettale e tampone faringeo. Si raccoglie un campione per esame urine più urino coltura”. Nelle note anamnestiche del referto si legge la seguente precisazione: “Il bimbo riferisce che il padre gli ha toccato il culetto con un dito bagnato di saliva. La precedente nota in anamnesi è stata riferita dal piccolo alla infermiera durante il triage, alla presenza della madre. La prima nota in anamnestica è imprecisa. Sentita meglio l'infermiera, si segnala il bimbo riferisce all'infermiera che ieri ha fatto un gioco indicando la saliva ed il culetto. Il fatto è avvenuto ieri al proprio domicilio”. In seguito a denuncia penale è stato aperto un procedimento a carico di ignoti per il reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter cp., che veniva definito con decreto di archiviazione del 10-11/12/2020 nel quale si legge: “ ..sulla scorta delle indagini espletate ( esiti negativi della visita medica eseguita al P.S., sit del sanitario dell'Ospedale Rizzoli che aveva redatto il referto), è emerso che “ l'infiammazione era di natura eritematosa derivante non
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da una singola causa scatenante ma è di natura ripetuta nel tempo. Ciò potrebbe essere dovuto ad una causa irritante cronica tipo grattamento a seguito di prurito in relazione a scarsa igiene, infestazione da ossiuri o irritazione da pannolino…l'esame ispettivo non ha evidenziato alcuna lesione o lacerazione visibile ad occhio nudo dello sfintere anale, compatibile con la penetrazione di oggetti esterni”; precisava inoltre il sanitario che “ all'atto della visita il bambino non presentava dolore e sul corpo non aveva altri segni tipo ecchimosi, ematomi, abrasioni o ferite”. Ancora, la consulente neuropsichiatra infantile nominata dal P.M. concludeva affermando che “ non sembrano evidenziabili indicatori post- traumatici specificamente connessi alla vicenda processuale in oggetto, per quanto le condotte ipercinetiche rilevate e la tendenza all'evitamento di specifici argomenti possano essere identificati come indicatori post- traumatici aspecifici anche nelle vicende di abuso sessuale”. In merito e con specifico riguardo alle valutazioni contenute nella relazione di consulenza della Dott.ssa , la stessa, pur escludendo Persona_5 intenti vendicativi e condotte suggestive o manipolative della genitrice, rappresentava che, per stessa ammissione della parte, il primo racconto del bambino non fosse stato spontaneo ma sollecitato da alcune domande specifiche. La Dott.ssa deduceva inoltre la difficoltà di ottenere Per_2 informazioni sulla figura paterna dal bambino, che aveva risposto, alla richiesta di disegnare il papà ed i giochi che fa con lui, visibilmente intristito di non vedere il papà da tempo per motivi di lavoro di quest'ultimo e che questa cosa lo faceva dispiacere, che di poi si era rifiutato di parlarne ancora e che, in un altro incontro, si era limitato a rispondere “ non lo so” ad altre domande sempre relative ai giochi col papà. In merito la Consulente rilevava che l'atteggiamento di
“evitamento” fosse espressione di una condizione di difficoltà emotiva e di disagio del bambino e precisava quanto segue: “ sembra aver R_ compreso le complesse criticità relative al rapporto “ sospeso” e interrotto col padre e mette in atto una modalità narrativa di negazione e censura sull'argomento, lasciando trasparire la sua percezione di un
“problema” reale o presunto che riguarda il PÀ La consulente nel rassegnare le sue conclusioni “ I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l'abuso”.
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Successivamente, nel 2019, dalla relazione della dott.ssa Per_3 nominata dal Presidente del Tribunale, è emerso quanto di seguito: (…) Al termine degli incontri di osservazione e valutazione psicodiagnostica con il minore, la scrivente dice al minore che, nei prossimi incontri, ci sarà anche il papà; il minore, dondolandosi sulla sedia e accennando un sorriso, afferma “ No, non sono contento, non voglio vedere il mio papà, perché mi ha fatto delle cose brutte.”. Poi continua “ Ehh mi ha messo il tubo nel culeeetto, la saliva nel culeeetto e
.. e.. le dita nel culettto..quindi non lo voglio vedere, non lo so ì, non ricordo quando è successo…è successo una volta…una ..non lo voglio vedere”. Poi si reca verso la porta, la apre e guarda la madre sorridente e, mentre richiude la porta, le dice “ Tra poco esco”. Quando rientra, il bambino richiede subito alla scrivente di volere altri giochi nel prossimo incontro;
il CTU gli chiede di far entrare la madre ed il bambino va a chiamarla, ma al suo rientro non mostra alcuna Persona_1 manifestazione di affetto verso la madre e continua ad esplorare i giochi”. Non è emerso un quadro psicologico ed emotivo di IC compatibile con l'ipotesi di abusi sessuali ma “una condizione di profondo disagio e di gravissimo pregiudizio per il minore, a causa dell'allontanamento del bambino dalla figura paterna, rispetto alla quale il bambino ha manifestato un bisogno inconscio di vicinanza e protezione ed un vissuto abbandonico da parte di entrambi i genitori”. La CTU ha inoltre espresso tutta la sua preoccupazione per il depauperamento del mondo affettivo e relazionale del minore e, nel rilevare le criticità del rapporto madre-figlio, ha stigmatizzato le condotte della , che tra l'altro non hanno consentito l'osservazione e la CP_2 valutazione delle dinamiche familiari e della relazione padre-figlio e nemmeno la frequentazione scolastica e dei pari, impedita nel timore che il padre potesse ripresentarsi fuori l'istituto. Nelle conclusioni si legge: “ La situazione relazionale della coppia e del loro figlio , fin dall'avvio della Controparte_3 Persona_1 consulenza, è risultata essere particolarmente complessa e delicata;
di fatto ci si è trovati in presenza di un drastico allineamento madre/figlio e di una assenza di relazione padre/figlio da circa due anni;
la madre ha totalmente vietato qualsiasi frequentazione tra padre e figlio a causa della ferma convinzione che il padre abbia abusato del bambino;
in quest'ottica è apparso chiaro che il conflitto con il marito e la situazione esasperante abbiano condotto la madre a perdere completamente di vista le reali
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eIGenze del bambino, soprattutto sul piano formativo e socializzante, chiudendolo in una realtà asfissiante e angosciante, nell'intento, a suo dire, di proteggere e tenere al sicuro il bambino” ( pag. 47-48 conclusioni e risposte ai quesiti). Rispetto alle condizioni psicologiche del minore la CTU ha tracciato il quadro di un bambino molto sofferente che presenta difficoltà emotivo- affettive IGnificative strettamente collegate alle dinamiche familiari;
è emerso un disturbo nel processo di identificazione con il genitore del proprio sesso e una palese condizione di instabilità e precarietà. Inoltre, è presente una tensione interna dovuta a situazioni stressanti e una sensazione di essere schiacciato dall'ambiente” . La Dott.ssa ha Per_3 inoltre segnalato, con riguardo al processo identificativo, di individuazione e d'identità, “forti criticità dovute all'assenza della figura paterna come riferimento identificativo primario adulto e all'eccessivo invischiamento cognitivo con la figura materna marcatamente dominante. Il bambino ha mostrato preoccupazioni affettive IGnificative e cariche di angoscia;
il vissuto carico di aggressività, per lo più autodiretta, implica un forte sentimento di colpevolezza e autopunizione, probabilmente sentendosi responsabile degli aspetti abbandonici della coppia genitoriale che emergono dalle sue storie, quasi come se il bambino si fosse perso nel conflitto genitoriale, e non sentisse più un accoglimento, un contenimento da parte dei genitori, ma, soprattutto, un vissuto di protezione. Emerge, dunque, una profonda criticità nel rapporto del bambino con la coppia genitoriale (Che i suoi genitori sono morti!), in particolare la figura materna appare distanziante e non accogliente, a tale proposito è IGnificativo che il bambino chiama per nome la madre (“non gliela darà, perché lui pensa che la mamma non vuole questa cosa”- tale dato viene confermato dall'incontro di osservazione della relazione madre/figlio). Ha altresì segnalato che “ Emerge un dislivello tra le componenti cognitive e quelle emotive-affettive che non appaiono integrate, ma messe a distanza dall'Io, con rischio successivo di scissione degli affetti. Persona_1 sembra essere incapsulato dalla necessità di aderire al patto di lealtà con la madre che necessariamente passa attraverso il rifiuto e la negazione della relazione con il padre. Il bambino inserisce la figura paterna sia nel gioco libero, nel gioco della casa, sia nel disegno della famiglia, e mostra un bisogno di protezione da parte di entrambe le figure genitoriali, bisogno, allo stato, non soddisfatto. E' evidente che il minore sta sperimentando una forte condizione d'angoscia, anche in riferimento al
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periodo evolutivo di appartenenza. Presenta rappresentazioni di entrambe le figure genitoriali abbandoniche e scarsamente sintonizzate, ciò fa scaturire in lui una cognizione di inadeguatezza di sé”. Ed in ultimo ha altresì rilevato una profonda criticità nel rapporto madre/figlio, una difficoltà nella sintonizzazione affettiva con il bambino, con una scarsa espressività affettiva positiva: “ La madre, infatti, non è capace di sintonizzarsi affettivamente con il bambino e rappresentarsi il suo stato mentale, piuttosto, risulta appropriativa e si sostituisce al bambino nell'espressione dei bisogni, limitandolo e squalificandolo. Il bambino viene condizionato dal sentire e dal volere della madre e tutto ciò ha chiaramente una profonda e critica ricaduta sulle condizioni psichiche ed emotive del piccolo , il quale ha avuto difficoltà a giocare Persona_1 con la madre anche in un piccolo spazio temporale come quelle di un incontro di osservazione peritale, manifestando molta insofferenza. Nel rapporto con il bambino, la madre non appare sufficientemente capace di accogliere, regolare e contenere le richieste del minore, in alcune occasioni, risulta del tutto indifferente all'inquietudine del minore, nell'incontro madre/figlio continua il gioco senza riuscire a modulare i livelli di attivazione del bambino” . La madre è stata così descritta: “la valutazione psicodiagnostica della SIa è stata caratterizzata da una profonda Parte_1 impenetrabilità, dovuta ad un massivo tentativo di mostrarsi come socialmente desiderabile, minimizzando o idealizzando aspetti problematici di sé e della propria storia;
il soggetto ha mostrato un eccessivo autocontrollo, e pertanto si rileva una scarsa capacità di entrare in un contatto IGnificativamente profondo con i propri piani interni e di effettuare un'adeguata discriminazione delle emozioni elicitate dagli stimoli provenienti dalla realtà interna ed esterna;
il soggetto tende a proiettare sull'altro ogni responsabilità, ha una visione egocentrica e manca una comprensione adeguata degli stati soggettivi, delle motivazioni e delle caratteristiche stabili delle persone, inoltre manifesta una senso di superiorità nei confronti degli altri. Ciò ha avuto, e tutt'ora ha, gravi ricadute sull'attuale vicenda familiare, nella quale l'azione di meccanismi di difesa, assolutamente non in norma, sia dal punto di vista qualitativo, sia da quello quantitativo, produce spesso l'impossibilità di realizzare un adeguato contatto con le criticità prodotte dalla situazione di realtà da lei sperimentata;
i meccanismi di difesa privilegiati sarebbero la fuga dal proprio mondo interno e la negazione con conseguente rigidità. La
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struttura di personalità non le consente un'adeguata gestione dei problemi che la coinvolgono, e si rileva un'incapacità di ridurre le potenziali ricadute sul modo in cui ella realizza il proprio ruolo genitoriale. Il soggetto non risulta in grado di gestire adeguatamente, sul piano interno, la condizione reattiva alla dolorosa vicenda relazionale sperimentata, senza riuscire ad evitare, in tal modo, che essa abbia a scaricarsi sull'esterno, in particolare sul figlio. Non si rileva, nella SIa
, la presenza di un'adeguata capacità di svolgere Parte_1 il proprio ruolo genitoriale per garantire che l'evoluzione del figlio possa avvenire in maniera integrata e sufficientemente sgombra da dimensioni di disagio e/o disturbo che raggiungano un rilievo clinico;
allo stato, la madre impedisce al bambino la frequentazione scolastica, la socializzazione con il gruppo dei pari ed inoltre, da quanto emerso anche nell'incontro madre/figlio, e in maniera del tutto compatibile con le sue caratteristiche personologiche, manifesta scarsa sintonizzazione emotivo- affettiva con il bambino, nonostante abbia tentato, nelle prove psicodiagnostiche, di celare e di difendersi dai suoi aspetti personologici critici. Ancora più problematica risulta, peraltro, la possibilità di confrontarsi con l'altro genitore che, di fatto, la SIa ha totalmente escluso dalla vita del bambino;
nel percorso consulenziale, la SIa ha manifestato un profondo rifiuto verso l'incontro padre/figlio, al punto da interrompere la consulenza. Dall'analisi del profilo personologico della SIa e dall'osservazione e valutazione psicodiagnostica del CP_2 minore , emergerebbe una condizione pre-edipica Persona_1 fusionale, in cui non sembra essere avvenuta la naturale evoluzione verso una condizione di triangolazione edipica;
viene a mancare, cioè, la fondamentale funzione del paterno come elemento “terzo” in grado di sancire la separazione differenziante dalla fusione duale. Per la SIa
la genitorialità costituisce un modo per difendersi dalle agonie CP_2 primitive e dall'angoscia di andare in pezzi. Da quanto emerge dai colloqui clinici, la SIa ha descritto qualsiasi richiesta del padre, riguardante l'accudimento, l'educazione e la cura del minore, come un'”intrusione”. In questo scenario, la fusionalità madre/figlio sembra
“giustificata” da una concomitante accusa di abuso sessuale che dà corpo ad una condizione di per sé latente, fusiva e confusiva. E' emersa la tendenza della SIa a vedere l'altro come la CP_2 personificazione e l'attualizzazione di aspetti di sé negati e scissi, rifiutati e combattuti;
inoltre, mostra di non riconoscere le proprie responsabilità
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rispetto alla vicenda separativa” ( pag.48,49 relazione di consulenza). Per tale ragione la CTU ha, tra l'altro, conIGliato per la IG.ra un CP_2
“percorso di psicoterapia per affrontare ed elaborare i contenuti traumatici e dolorosi dai quali si difende e che non le permettono di vivere relazioni autentiche ed entrare in sintonia con l'Altro” nonché indicato un percorso di sostegno genitoriale ritenuto indispensabile a riorientare le condotte attuali, rischiose e pregiudizievoli per il sano sviluppo psicoaffettivo del figlio ”. Persona_1
Per quanto attiene alla personalità del la CTU ha così concluso: “ _1
In riferimento al profilo del SI si rileva la capacità di _1 entrare in contatto con i propri piani interni e di effettuare un'adeguata discriminazione delle emozioni elicitate dagli stimoli provenienti dalla realtà interna ed esterna. In conseguenza di ciò, egli mostra anche di riuscire a realizzare un adeguato contatto con le criticità prodotte dalla situazione di realtà da lui sperimentata. I meccanismi di difesa utilizzati dal soggetto evidenziano una condizione di sostanziale
“normoevoluzione” che rende la loro azione funzionale e “in norma”. Essi, quindi, si attivano in maniera del tutto fisiologica e non producono negative conseguenze né sulla percezione del dato proveniente dalla realtà esterna, né sulle dinamiche emozionali attivate dagli stimoli stessi. Per ciò che riguarda sia la reattività alla vicenda relazionale con la moglie, sia le profonde criticità delle vicissitudini ad essa connesse, specie per ciò che riguarda il suo allontanamento dal figlio, i meccanismi di difesa, proprio perché agiscono in maniera sufficientemente adeguata, consentono il mantenimento di una corretta percezione della realtà. Ciò, peraltro, determina il mantenersi attivo di un contatto diretto, costante ed immediato con le dimensioni dolorose generate da questa vicenda. Dall'esame psicodiagnostico non sono evidenziabili, a carico del soggetto, dimensioni critiche, riferibili a condizioni psicopatologiche in atto o, comunque, a problematiche IGnificative, presenti nella struttura della sua personalità. E', tuttavia, rilevabile una chiara condizione di disagio, fisiologicamente reattivo alla dolorosa vicenda relazionale sperimentata e all'assenza della relazione con il figlio….Premesso che non è stato possibile osservare la relazione padre/figlio, si rileva, nel SI _1
, dai soli elementi acquisiti, la presenza di una probabile adeguata
[...] capacità di svolgere il proprio ruolo genitoriale, per ciò che riguarda sia l'accudimento materiale, sia quello affettivo, oltre che per la gestione degli aspetti normativi, fondamentali, anch'essi, per garantire che
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l'evoluzione del figlio possa avvenire in maniera integrata e sufficientemente sgombra da dimensioni di disagio e/o disturbo che raggiungano un rilievo clinico ( pag. 50 e 51 relazione di consulenza). Su tali rilievi la CTU ha rilevato la necessità “che i SS possano relazionare sulle effettive competenze genitoriali del padre, solo in parte valutate dalla scrivente, ed eventualmente indirizzarlo verso un percorso di sostegno genitoriale e/o procedere all'attivazione di incontri padre/figlio presso spazio neutro che possano facilitare e sostenere il processo di ricostruzione del legame padre/figlio”.
Il Presidente del Tribunale, sulla base di tale elaborato peritale, ha pertanto disposto con ordinanza del 22.9.2021 (sopra richiamata) l'affidamento del minore al Servizio Sociale per il periodo di un anno, ferma restando la sua collocazione (da monitorare) presso la madre, di previsione di incontri in spazio neutro col padre funzionali al ripristino e recupero della relazione e di avvio delle parti a percorsi di sostegno genitoriale. Ha disposto trasmettersi gli atti al PM che, nella persona della dott.ssa A.Maria Lucchetta ha chiesto disporsi la sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre mantenendo, per evitare traumi al bambino, la residenza privilegiata presso di lei, ma con riserva di chiedere la decadenza.
Attivati i SS, disposte le visite protette padre-figlio, sono stati, quindi, sentiti i coniugi dal Gi all'udienza del 25.1.2022, ed il padre ha dichiarato che (che non vedeva dal 30.10.2020) non ha voluto avere alcun R_ contatto con lui all'incontro del 26.11.2021 e che non volle neppure scendere dall'auto della madre che l'aveva accompagnato all'incontro.
Nominato, quindi, dal Gi l'avv. Stefania Stravino con ordinanza del 30.11.2022 tenuto conto del grave pregiudizio che il minore stava subendo a causa di quanto emerso (già dalla ctu) e dalle relazioni dei SS, si è costituita la curatrice la quale ha dedotto (con comparsa del 13.1.2023): Dalle relazioni emerge una escalation di condotte, inizialmente scarsamente collaborative e, nel tempo, addirittura oppositive e sfociate in atteggiamenti di aperta sfiducia e di ostilità! Le incaricate hanno altresì segnalato che la in più occasioni ( “in mezzo alla strada e nel CP_2 condominio”) si sia lasciata andare in atteggiamenti “ fuori controllo”, gridando che il figlio fosse stato abusato, alla presenza dello stesso e nella
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totale noncuranza degli effetti destabilizzanti, che ne sono derivati sul minore;
il Servizio ha attestato le condizioni di agitazione e stress emotivo del minore, evidenziando che le reazioni incontenibili di ( le urla a R_ perdifiato ed i pianti disperati) costituissero elemento impeditivo allo svolgimento degli incontri col padre. Analogamente dalle relazioni di tutoraggio educativo sono emerse le difficoltà della incaricata di poter anche solo accedere all'abitazione e di incontrare ( malato ed R_ impegnato in visite specialistiche) ma anche l'impossibilità di qualsivoglia colloquio civile con la , che in data 13.10.2022 giungeva a CP_2 registrare le conversazioni ed affermava, urlando unitamente alla NN, che il figlio fosse stato abusato! Da ultimo nella relazione del 28 dicembre 2022 l'incaricata del Servizio Sociale dà atto delle accuse rivoltele dalla
( “ di assassinare il figlio”), del tentativo di registrare le CP_2 conversazioni e del rifiuto della stessa e del figlio di ricevere i doni fatti pervenire dal ON per Natale! Se questi dunque i fatti che hanno caratterizzato la presente vicenda umana e processuale, non può non prendersi atto che i provvedimenti assunti in sede presidenziale nell'interesse di non abbiano sortito alcun effetto in Persona_1 termini di normalizzazione dei suoi rapporti con entrambi i genitori e, soprattutto, di ripristino e recupero della relazione con il padre, a causa delle condotte di ossessiva protezione e strenua opposizione della
[...]
assunte dalla stessa nel radicato convincimento di tutelare il figlio CP_2 da ulteriori traumi fisici e psichici. Parimenti non può sottovalutarsi che la convivenza del minore con la madre (pur in assenza di intenti ritorsivi da parte di costei) si sia rivelata pregiudizievole sia per la ablazione totale della figura paterna, che ne è conseguita, che per la condizione
“ideologica”, nella quale è stato cresciuto ovvero il R_ convincimento di essere stato abusato dal padre, pur non essendo emerse esperienze di abuso verosimilmente subite! Allo stesso modo non può non rilevarsi che - allo stato - non sia praticabile un affidamento al padre, attesa la condizione psicologica ed emotiva del minore registrata anche dal Servizio Sociale, alla quale non è estranea la condotta della madre. Per quanto innanzi l'unica soluzione percorribile appare l'affidamento a familiari disponibili ed idonei ad assicurare la cura del minore e garantire la normalizzazione dei rapporti con entrambi i genitori. A tal fine codesto curatore ha avuto colloqui informali con entrambi i legali delle parti, resi edotti delle richieste che si sarebbero avanzate, ed ha raccolto la disponibilità delle congiunte paterne IG.re e Di Persona_6 Tes_3
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, rispettivamente zia e NN del minore, entrambe residenti in [...]
Barano d'Ischia alla Via Terone Buonopane n. 1 in un edificio, nel quale, peraltro, al piano sottostante vive altra congiunta ( zia di con R_ figlio. Alcuna disponibilità di eventuali parenti disponibili a tanto è stata – allo stato – indicata dal difensore della IG.ra . Per i fatti e le CP_2 ragioni esposte il sottoscritto avvocato, nella detta qualità. Ha chiesto: - affidare, previa indagine ad opera del Servizio Sociale, il minore alla congiunta ( zia o NN innanzi Persona_7 indicate) dal lato paterno, ritenuta maggiormente idonea a gestire le complesse dinamiche familiari;
- disporre che gli incontri del minore con entrambi i genitori avvengano allo stato solo in spazio neutro ed alla presenza di personale qualificato (di un neuropsichiatra infantile o psicologo dell'età evolutiva, che provveda alla preparazione psicologica del minore), prevedendo che, con l'accordo delle parti ed il monitoraggio del Servizio Sociale, gli incontri possano avvenire anche in ulteriori ambiti;
- stabilire che le decisioni di maggior rilievo o di straordinaria amministrazione ( con particolare riguardo alle questioni di salute afferenti al favismo) siano assunte da entrambi i genitori di accordo con l'affidataria e con la mediazione e l'ausilio del Servizio Sociale;
- stabilire il contributo economico per il mantenimento del figlio che ciascun genitore dovrà corrispondere all'affidataria; - prescrivere - previa acquisizione del consenso - un percorso rafforzamento delle competenze genitoriali per entrambe le parti nonché un sostegno psicologico e psicoterapico per la IG.ra . In via istruttoria si chiede l'ascolto CP_2 della CTU Dott.ssa o l'acquisizione di una nota integrativa Persona_3 in ordine alle dichiarazioni del minore segnalate a pag. 44 della relazione di consulenza del 7 luglio 2021. Con richiesta di adozione – in caso di accoglimento della richiesta di allontanamento del minore dalla residenza materna - di tutte le cautele ritenute necessarie a salvaguardare il minore dall'esposizione ad eventuali situazioni pregiudizievoli, ivi compresa la segretazione del provvedimento e la sua comunicazione alle parti solo all'esito dell'esecuzione ad opera dei Servizi Sociali, E con riserva di ogni ulteriore richiesta, anche in ordine all'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, che si renderà necessaria all'esito dei provvedimenti ed accertamenti che saranno disposti.
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Il PM, con parere del 2.2.2023, ha formulato istanza di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre ed ha chiesto disporsi l'affido di alle zie paterne, e R_ Per_6 Per_8
Sentite le zie, e all'udienza del 28.2.2023, le Per_6 Testimone_5 stesse hanno dato la loro disponibilità ad accogliere il nipote.
Con ordinanza del 9.3.2023, all'esito dell'udienza collegiale disposta dal Gi, il Tribunale ha disposto la convocazione della dott.ssa Irene Orsino (dei SS che aveva in cura il nucleo) la quale, all'udienza del 30.3.2023, - sentita la IGn. che ha dichiarato che il figlio non aveva piacere CP_2 di recarsi alle visite del padre (come calendarizzate) e che ogni volta che rientrava a casa era inquieto e turbato, - ha dichiarato: il clima di tensione è molto aumentato;
non riusciamo a superare la sfiducia della madre che non ha consentito di instaurare un rapporto collaborativo con condotte che talvolta oltrepassano i limiti. Non siamo steti percepiti come una risorsa. Capisco che non è facile ma sicuramente le zie paterne sono un modo per il riavvicinamento di al padre. Tale sfiducia ha investito R_ anche l'educatrice domiciliare, . Controparte_4
Alla successiva udienza collegiale del 5.5.2023 è stata ascoltata la dott.ssa Miriam De Luca la quale ha dichiarato: l'incontro con le zie si è svolto ai giardinetti il bambino è arrivato accompagnato dalla madre e da un'altra persona. Le zie erano arrivate in anticipo insieme a me poiché abbiamo organizzato una caccia al tesoro in pineta. Il bambino appena arrivato è corso verso l'altalena, poi le zie sono riuscite a coinvolgerlo nell'attività di caccia al tesoro, hanno scartato insieme i pacchettini contenenti pezzi di una macchinina da costruire insieme. Il bambino non ha mai chiamato le SIe “zie” e nemmeno per nome. L'incontro è andato bene, preciso che nemmeno la chiama le sorelle zia. Nell'ultima parte CP_2 dell'incontro durante il gioco a pallone, il bambino si fermava e chiedeva alla madre di andare via. Verso le ore 17 la madre ha iniziato a predisporre il tutto per andare via, al mio invito a mangiare un gelato ha rifiutato. La non ha mai dialogato con le cognate. Ero CP_2 informata del fatto che si erano già svolti altri incontri ma sono stata osservatrice solo a quello di cui ho parlato. In merito agli incontri in spazio neutro, in riferimento agli ultimi due incontri ho notato che R_
è sempre molto oppositivo, il bambino ripete spesso la parola “basta”.
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Anche con l'operatrice e con me il bambino non ha margine di dialogo si rifiuta in maniera netta di rispondere anche a domande banali. Mi è capitato di conIGliare al papà di avvicinarsi al bambino, in un incontro IC attraverso il gioco dei walkie talkie ascoltava volentieri quello che diceva il padre. Il bambino si trovava in auto e il padre nei pressi della vettura. non rispondeva al padre ma ascoltava. Ho effettuato visite R_ domiciliari di cui l'ultima a carnevale. Il giorno della visita domiciliare sono arrivati mamma e figlio accompagnati dalla stessa SIa che li ha accompagnati all'incontro con le zie e dalla NN materna. Entrati in casa, la si è messa chiacchierare con sua madre e l'altra CP_2 SIa. Ho dovuto richiamare l'attenzione della . La CP_2 CP_2 mi ha riferito di non avere nulla da dirmi e che i colloqui si dovevano svolgere in ufficio. Preciso che la visita domiciliare era concordata. Ho riscontrato enormi difficoltà nella comunicazione con la sin CP_2 dall'inizio del percorso. L'incontro del 11.4.23 padre figlio ho scelto di cambiare il setting proponendo la pineta come luogo di svolgimento degli incontri padre figlio. Ho quindi chiamato la SIa CP_2 comunicandole che il fratello avrebbe dovuto condurre il minore in pineta scendendo dall'auto. Lo zio si è presentato in pineta solo comunicandoci che il bambino non voleva scendere dal veicolo. Mi sono quindi recata presso la vettura ove era il minore. Segnalo che porte e finestrini erano chiusi. Il cambio di setting non ha avuto nessun risultato in quanto lo zio non ha collaborato a far scendere il bambino dall'auto. In occasione di tale incontro vi è stato un diverbio tra il e il Il IG. CP_2 _1
non mi ha mai dato alcun certificato medico. Controparte_5
Con ordinanza del 5.5.2023 il Collegio ha, quindi, statuito quanto segue: (…) osserva il Collegio che nel presente giudizio, avente ad oggetto la separazione tra i coniugi e – si Parte_3 _1 sono sin da subito manifestate criticità gravi e preoccupanti nel rapporto tra il figlio minore della coppia, (nato il [...]) ed il Persona_1 padre. La ricorrente, infatti, sin dal ricorso introduttivo, ha dedotto che nel 2019, quando aveva solo 4 anni, aveva sospettato che il padre R_ avesse abusato sessualmente del figlio. Tanto sosteneva in seguito alle parole del bambino che, dopo aver trascorso alcuni giorni consecutivi con il padre, le aveva parlato di esplicite condotte poste in essere dal padre consistite nell'avergli inserito nell'ano un tubicino di gomma ed il dito
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imbevuto di saliva. La madre verificava, quindi, che la zona anale del figlio era arrossata e conduceva il figlio presso il PS dell'Ospedale Rizzoli di Ischia dove veniva dato seguito all'allertamento del Codice rosso e venivano attivati i SS competenti. Sentita la ricorrente dai Carabinieri di Ischia - (ai quali la madre esponeva dei giochi “strani” del padre che il bambino le aveva raccontato) - la stessa veniva contatta dalla dott.ssa nominata CTu dalla Procura della Repubblica e conduceva il figlio a Per_2
Caivano presso il suo studio. La dott.ssa , sentito il minore, Per_9 esponeva (nella relazione depositata) che non le aveva parlato di R_ alcun rapporto o gioco strano con il padre, sebbene avesse, comunque, riscontrato criticità nei rapporti col Su tali premesse la _1 ricorrente chiedeva l'affido esclusivo del figlio (oltre a formulare le domande di addebito della separazione al marito, la quantificazione del mantenimento per il figlio e l'assegnazione della casa coniugale). Si costituiva il resistente e, formulando a sua volta domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie, contestava le infamanti accuse della moglie negando di aver mai fatto del male al figlio (con il quale la madre aveva sempre avuto, fin dalla nascita, un rapporto a dir poco morboso ed escludente la figura paterna) e, circa le modalità di affido e di visita del minore, chiedeva: sia disposto, alla luce del comportamento della madre e della condizione di manifesta inidoneità educativa della stessa, previa anche idonea CTU, l'affidamento esclusivo al padre del figlio minore, tenuto conto dei gravi comportamenti posti in essere dalla madre ai danni del marito anche in presenza del medesimo figlio, con calendario di visite per la madre;
- ovvero, in via gradata, sia disposto l'affidamento ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso il padre, tenuto conto dei gravi comportamenti posti in essere dalla madre, pregiudizievoli per il figlio stesso e per la sua crescita ed educazione, privandolo per mesi della figura paterna, adottando idoneo calendario di visite per la madre;
in via ancor più gradata, sia disposto l'affidamento congiunto del figlio minore con domicilio alternato Persona_1 ovvero con domicilio privilegiato presso il padre, tenuto conto dei gravi comportamenti posti in essere dalla madre ai danni del figlio minore, e sempre ed in ogni caso con ampio calendario di visite per il padre, con obbligo della madre di concordare con lo stesso ogni scelta di salute, studio e di vita del minore stesso;
ovvero, in via gradata, disporsi l'affidamento condiviso dello stesso minore ad entrambi i genitori, con domicilio privilegiato presso la madre, adottando idoneo calendario di
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visite per il padre, atteso peraltro l'ottimo rapporto con il padre medesimo ed in considerazioni del fatto che lo stesso è in grado ed è abituato ad accudire il figlio, avendolo sempre fatto costante matrimonio, con adeguata previsione di visite infrasettimanali, pernottamento nei weekend, nonché nelle festività natalizie, pasquali, festa del papà, compleanni ed onomastici, nonché nelle ferie estive, nulla di escluso, comunque facendo ordine alla madre di evitare al figlio la frequentazione con altri compagni, e con ordine alla stessa di non ostacolare i rapporti con il CP_2 padre, tenuto conto dei pericoli e danni per il figlio;
Il Presidente del Tribunale, valutata la complessità e la delicatezza del giudizio, con ordinanza del 22.1.2021, nominava ctu la dott.ssa
[...] alla quale conferiva precisi quesiti circa le capacità genitoriali di Per_3 entrambi i coniugi e chiedeva di accertare la sussistenza di eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che giustificassero l'adozione di provvedimenti ablatori ex art. 330 e 333 cc. All'esito del deposito della ctu, con ordinanza del 21.9.2021, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido temporaneo del minore ai SS competenti per territorio con residenza privilegiata presso la madre per un anno;
disponeva che i SS dessero contezza, a mezzo del deposito di relazioni costanti sul rapporto madre-figlio e sulla condotta del padre, e che attivassero un percorso di incontri padre-figlio in spazio neutro al fine di consentire il riavvicinamento del padre al figlio tenendo conto che le visite e gli incontri erano di fatto sospesi da due anni. Disponeva, infine, la trasmissione della ctu al Procura della Repubblica - sede per ogni valutazione sulle condotte del minore come evidenziate nella relazione della dott.ssa Per_3
Nelle more della fase presidenziale, la Procura della Repubblica “fasce protette”, sulla scorta dell'invio degli atti dal PS di Ischia e dell'apertura del Codice Rosso a seguito della denuncia della , formulava CP_2 richiesta di archiviazione il 17.2.2020 alla luce della ctu dott.ssa nominata dal PM, non ravvisando elementi idonei a Persona_5 sostenere l'accusa di abusi sessuali del padre nei confronti del figlio. Nel corso della fase istruttoria dinanzi al GI, è stato disposto l'ascolto delle parti all'udienza del 25.1.2022, e, su accordo delle stesse e dei procuratori, il Gi ha disposto la prosecuzione degli incontri padre-figlio stabilendo, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale e preso atto delle difficoltà riscontrate dai SS - (i cui operatori evidenziavano nella relazione del 13.12.2021, che il bambino, accompagnato dalla madre, si
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rifiutava sempre di scendere dall'auto e di incontrare il padre) – che la
[...]
provvedesse ad indicare i nomi di alcuni familiari disponibili ad CP_2 accompagnare il bambino agli incontri per facilitare il distacco di R_
e verificare il suo eventuale diverso atteggiamento. L'avv. , nelle CP_2 note telematiche del 25.1.2022, indicava i nomi di e Controparte_5
che si sarebbero resi disponibili a sostituire la madre ad Parte_4 accompagnare agli incontri;
il Gi rinviava al 19 maggio 2022 e R_ disponeva che gli incontri proseguissero. Tuttavia, all'esito della relazione dei Ss del 29.9.2022 dalla quale emergeva che “la IGn.ra di non si fida degli operatori e non si CP_2 affida i Servizi”, preso atto del persistente rifiuto di di vedere il R_ padre (sebbene accompagnato agli incontri dal IGn. , Controparte_5 zio del minore), il Gi nominava curatore l'avv. Stefania Stravino che si costituiva con comparsa all'udienza del 31.1.2023 e chiedeva disporsi l'affido del minore ad una congiunta del padre (zia o NN). Il Gi, all'udienza monocratica del 28.2.2023, disponeva l'ascolto delle zie paterne di e della NN delle quali di seguito si riportano le R_ dichiarazioni. la IGn.ra dichiara: sono nata il Testimone_3
25.12.1951, abito in via Traversa via Terone Buonopane Ischia n. 5 insieme a mia figlia al primo piano. Dichiaro la mia disponibilità a Per_6 tenere con mè mio nipote e, qualora il Tribunale dovesse decidere in tal senso, ad occuparmi di ed a provvedere alle sue eIGenze, R_ accompagnarlo a scuola ed anche agli incontri protetti presso i SS.
, mio figlio abita a Barano d'Ischia via Biagio Buono. Sono _1 pensionata e ho la giornata libera. La IGn.ra dichiara: sono nata il 4. 11.1990, vivo con Persona_6 mia madre e sono disponibile ad accogliere preso di noi. Fino a R_ tre anni orsono avevamo un rapporto sereno con mio nipote;
non lo vediamo dalla fine di agosto del 2019, ma ci impegneremo a ricostruire il rapporto con lui. A casa nostra c'è una stanza solo per lui. Io studio e risulto disoccupata dopo aver lavorato per diversi mesi come segretaria presso mio fratello che è informatore farmaceutico. R_0
La IGn.ra dichiara: sono nata il [...], vivo al Testimone_5 piano terra della stessa palazzina di mia madre e mia sorella. Lavoro presso un'azienda vinicola di Ischia. Abito al piano terra con il mio compagno e la mia bambina. Quando i rapporti erano sereni, noi sorelle e mia madre abbiamo spesso fatto da baby-sitter a nostro nipote che ci voleva molto bene ed è venuto spesso a casa nostra.
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Acquisita, infine, una breve relazione socio-ambientale sul nucleo familiare di , e , è Testimone_3 Testimone_5 Persona_6 emerso che sia la NN paterna che le zie paterne di risiedono a R_
Barano d'Ischia in una sola palazzina nella quale abita con la Per_6 madre mentre abita in un appartamento separato col marito e la Per_8 figlia. E' stato ascoltato anche il fratello, , informatore Testimone_6 scientifico e residente ad Ischia con la compagna. La famiglia è _1 apparsa molto unita e desiderosa di contribuire alla facilitazione dei rapporti del loro congiunto con il piccolo sia che R_ Per_6 Per_8 si sono mostrate aperte e disponibili ad accoglier il nipote qualora il Tribunale disponesse il collocamento presso la loro madre. Successivamente, all'udienza collegiale del 9 marzo 2023, preso atto delle richieste del curatore e dei procuratori presenti delle parti, il Collegio ha disposto il libero interrogatorio della ricorrente e della dott.ssa Irene Orsino, responsabile dei Ss di Ischia. All'udienza del 30.3.2023, - presenti il curatore, il PMe la dott.ssa Orsino dei SS, - la IGn.ra ha dichiarato di essere disponibile ad CP_2 aiutare il figlio a riavvicinarsi al padre anche favorendo gli incontri tra e le zie paterne, impegnandosi a far incontrare e R_ Per_6 Tes_5 con il nipote.
[...]
La dott.ssa Orsino, tuttavia, ha dichiarato – dando conferma, purtroppo, di quanto accaduto nel corso del percorso di riavvicinamento padre figlio
– che il clima di tensione era ancora aumentato, non riuscendo mai ad essere stato superata la sfiducia della madre che non ha mai mostrato alcuna collaborazione. Il Collegio, quindi, ha invitato la IGn. ad adoperarsi per CP_2 collaborare agli incontri tra le zie paterne ed il figlio, onerando il curatore, avv. Stravino, a risolvere qualunque problematica organizzativa. Nell'arco del mese successivo il Collegio – rinviando al 5.5.2023 (udienza collegiale) ha invitato gli operatori dei SS ad organizzare gli incontri tra e le zie. R_
Infine, all'ultima udienza del 5.5.2023, sono state depositate le relazioni dei SS su tali incontri e sono state sentite le dott.sse e Persona_11 nuovamente la dott.ssa Irene Orsino che si sono occupate della gestione di tali incontri che, di fatto, si sono svolti nel numero di quattro con le zie e di un solo incontro con il padre. I primi tre incontri si sono svolti tra il bambino (accompagnato dalla madre) e le zie presso un bar dell'isola, mentre l'ultimo – al quale era presente la dott.ssa De Luca, - è stato
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organizzato, su proposta del curatore, in un parco pubblico in data 28. 4.2023. Nessun incontro, invece, si è potuto tenere tra il bambino ed il padre, continuando IC a non voler scendere dall'auto (sempre accompagnato dallo zio ) quando il padre si Controparte_5 avvicinava anche solo per salutarlo. Orbene, la dott.ssa De Luca, facendo riferimento alla sua relazione del 3.5.2023, ha ribadito, in ordine all'incontro del 28.4.2023 che si è svolto nella pineta e dov'erano presenti le zie e la madre del bambino, la totale mancanza di collaborazione della madre che, nel corso del suddetto incontro, non si è mai avvicinata al bambino ed alle cognate per giocare, tenendosi in disparte per tutto il tempo, ostentando in tal modo tutto il suo distacco. Il curatore, all'esito dell'udienza del 5.5.2023, ha concluso chiedendo la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale della IG.ra sia in ragione delle condotte trasmodanti e Parte_3 parossistiche dalla stessa poste in essere e per l'esposizione del figlio a situazioni a dir poco destabilizzanti che per la ablazione totale della figura paterna;
(…) si è riportata all ctu ed ha chiesto Per_3
l'affidamento alle zie per assicurare al minore condizioni di serenità per poter rielaborare – in autonomia e secondo i suoi sentimenti – i drammatici vissuti familiari e consentire la normalizzazione delle relazioni sia col padre che con la madre. Ha chiesto, inoltre, la sospensione degli incontri padre- figlio, rivelatisi improficui e controproducenti, la predisposizione, previo approfondimento psicodiagnostico, di un sostegno psicologico per la preparazione ai futuri incontri, da attuarsi sempre in spazio neutro col padre, la previsione di incontri madre-figlio in spazio neutro e presso l'abitazione delle congiunte paterne ed anche in altri luoghi, alla presenza dell' incaricata del tutoraggio domiciliare, la sospensione del sostegno psicologico svolto dalla dott.ssa ed R_2 approfondimento psicodiagnostico da affidarsi alla CTU Per_3
l'approfondimento diagnostico sulla personalità e sulle condizioni psichiche e psicologiche della IG.ra , da affidarsi alla nominata CP_2
CTU eventualmente con l'ausilio di ulteriore specialista, l'acquisizione di un supplemento di relazione da parte della CTU in ordine alle dichiarazioni del minore ( pag. 44 della relazione di consulenza). - In via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non procedere al richiesto affidamento familiare, regolamentare le modalità di
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frequentazione e visita dei familiari paterni nei medesimi termini che sarebbero spettati al loro congiunto, prevedendo anche fine settimana e periodi per le imminenti vacanze estive, senza la presenza della IG.ra
[...]
; nelle more della decisione, prevedere e regolamentare gli incontri CP_2 delle zie in sostituzione degli incontri col padre, alla presenza dell'incaricata del Servizio Sociale. L'avv.Coffari e l'avv. , per la ricorrente, opponendosi alle CP_2 richieste del curatore, hanno chiesto proseguirsi le visite e gli incontri del minore con le zie atteso il breve tempo trascorso dall'ultimo rinvio, con sospensione degli incontri del padre. Hanno chiesto, inoltre, che gli incontri minore –zie fossero confermati nel numero di uno a settimana anche con la presenza della dott.ssa De Luca, ed anche per più tempo, ma che non fossero portati a due. L'avv. Giglio, per il resistente, ha aderito alla sospensione degli incontri padre figlio, ma ha chiesto la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale e la collocazione del minore presso le zie paterne o la NN paterna. Il PM si è riportato alle precedenti conclusioni, aderendo alle conclusioni del curatore e non opponendosi alla prosecuzione degli incontri minore- zie. Orbene, così sinteticamente ripercorso l'iter processuale, il Collegio, alla luce delle conclusioni dei procuratori, in primo luogo dispone la sospensione degli incontri tra ed il padre alla luce di quanto, R_ purtroppo, si è verificato sin dall'inizio del giudizio e del persistente rifiuto del minore. I diversi tentativi di far interagire il bambino con il padre, anche solo per un breve saluto, ed allo scopo di vincere la paura di nei confronti del padre - (che sempre si è recato agli incontri R_ rimettendosi con fiducia e collaborazione all'operato dei Servizi ed ha sempre manifestato il suo dolore per la grave situazione, facendo più volte un passo indietro per non turbare il bambino sempre molto scosso ogni qualvolta era condotto in auto prima dalla madre e poi dallo zio materno, gridando “basta” e rifiutandosi di scendere dall'auto) – inducono a ritenere, in questa fase, che non possano che essere ritenuti pregiudizievoli per il minore tali tentativi di incontro che si sono sempre conclusi con le urla del bambino e la scelta degli operatori di interromperli. Non si può, tuttavia, fare a meno di stigmatizzare la condotta della madre e dello zio materno, : nessuno dei Controparte_5 due ha mai collaborato con gli operatori ed, in particolare lo zio non ha
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mai neppure tentato di interagire con IC. Addirittura, nel corso degli ultimi due appuntamenti del 4 e dell'11 aprile scorsi, lo zio del bambino ha dichiarato di essere un mero accompagnatore di non voler inficiare il suo rapporto di fiducia con bambino. In sostanza, lo sforzo profuso dagli operatori – che avevano ricevuto l'incarico del Gi (vedi ord. Del 25.1.2022 sopra riportata) di disporre gli incontri padre-figlio facendo accompagnare il bambino dallo zio materno,
- è stato vano ed inutile, e nulla è cambiato nell'atteggiamento di R_ in quanto, con ogni evidenza, il bambino ha reiterato lo stesso rifiuto a vedere il padre così come nell'anno precedente l'aveva rifiutato ogni volta che era stato accompagnato dalla madre. Gli incontri padre-figlio vanno, per il momento sospesi poiché ogni intervento autoritativo sortirebbe effetti controproducenti, risultando certamente pregiudizievole per la serenità di vita del minore. Tale decisione risponde, quindi, alle attuali prioritarie eIGenze della prole da ritenersi preminenti, anche in forza degli artt. 9 e 12 della Convenzione di New York. In applicazione del citato art 9 della Convenzione, ratificata dall'Italia con la legge 176/91 la Corte di Cassazione con la nota sentenza n 317/98 ha invero affermato: “siccome la realizzazione dell'aspirazione e dell'interesse primario (costituzionalmente garantiti) del genitore a prendersi cura dell'educazione e dell'istruzione del figlio è finalizzata e dunque subordinata al perseguimento dell'interesse del minore, preminente rispetto a quello del genitore ad impartirgli la propria istruzione ed educazione, il giudice (…) può legittimamente disciplinare il diritto del coniuge non affidatario a mantenere vivo il rapporto affettivo con il figlio, in modo da non arrecare pregiudizio alla sua salute psicofisica, anche prevedendo particolari cautele e restrizioni agli incontri ed arrivando perfino a sospenderli del tutto”. (cfr. anche Cass sez I sent. n. 6312/1999). Attualmente, nel caso in esame, l'interesse alla salute psicofisica di risulta preminente sull'interesse del padre ad incontrarlo. R_
Avuto riguardo, infine, alle domande de potestate avanzate dal Pm, dal curatore e dal resistente nei confronti della madre, effettuata una complessiva valutazione della condotta materna, non sfugge al Collegio che la IGn.ra , sin dall'inizio del giudizio, ha posto in essere CP_2 una serie di comportamenti, agiti e condotte finalizzate a sottrarre completamente e definitivamente il figlio al padre. Già in sede di ctu del luglio 2021, era stata descritta una madre non Per_3
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sufficientemente capace di accogliere, regolare e contenere le richieste del minore. In alcune occasioni risulta del tutto indifferente all'inquietudine del minore e nell'incontro madre-figlio gioca senza riuscire a modulare i livelli di attivazione del bambino. La mancanza di funzione di rispecchiamento e contenimento dei comportamenti del piccolo può dare luogo alla formazione di un mondo psicologico in cui le esperienze interne vengono poco rappresentate e non del tutto evitate. esprime una R_ profonda insicurezza emotiva in quanto nella madre si riscontrano segni di difficoltà nella sintonizzazione affettiva con il figlio ed una scarsa espressività affettiva positiva. Sulla scorta di tali conclusioni, - come sopra evidenziato - il Presidente del tribunale disponeva l'affido temporaneo ai SS con residenza privilegiata di presso la madre per un anno, con monitoraggio R_ degli operatori. Tuttavia, nel corso del giudizio, i Servizi Sociali che hanno avuto in cura il nucleo ed hanno svolto un attento lavoro di assistenza domiciliare e di monitoraggio, hanno sempre evidenziato l'ostilità della che non CP_2 ha mai considerato come vera risorsa il loro contributo, ostacolandoli in ogni modo: le relazioni del marzo 2020, dell'ottobre 2021, di aprile e maggio 2022, di settembre 2022, di marzo e aprile 2023, contengono valutazioni sui toni agitati della madre (spesso anche in presenza del bambino), sulla sua indisponibilità a tratti sfociata nell'ostilità, sui suoi rifiuti ostativi ed ostacolanti del lavoro di equipe. Equipe formata da assistenti sociali, formatori educativi, psicologi, medici pediatri, esperti dell'età evolutiva, con allegazioni dei colloqui con la scuola frequentata dal minore. In altre parole, il lavoro complesso e delicato svolto – anche nell'ultima fase nella quale sono state coinvolte le zie paterne, - è stato reso molto complesso agli operatori che non hanno mai trovato nella madre un'alleata ma, quasi sempre, una nemica che ha palesato la sua sfiducia ed il suo distacco, a tratti trasmodato nel disprezzo e nel suo personale giudizio circa la loro mancanza di professionalità e nella loro indifferenza della salute emotiva e psichica del figlio. Comportamenti e critiche adottati anche nei confronti del curatore, avv. Stravino, che ne ha dato contezza sin dalla sua costituzione avvenuta il 31.1.2023. Inoltre, sebbene la ricorrente sia stata sentita inizialmente dal Presidente, poi dal Gi (all'udienza del 25.1.2021) e dal Collegio (udienza del 9.3.2023), la stessa ha fatto dichiarazioni di intenti (“sono disponibile… voglio aiutare
… mi impegno a contattare le mie cognate …) che non si sono mai R_
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concretizzate in condotte di fatto collaborative e positive. La dott.ssa Irene Orsino sentita all'udienza del 9.3.2023 ha dichiarato: il clima di tensione è molto aumentato. Non riusciamo a superare la sfiducia della IGn.ra
[...]
che non ha consentito di instaurare un rapporto collaborativo che CP_2 ha alcune volte oltrepassato i limiti non siamo stati percepiti come una risorsa. (…) tale sfiducia ha investito anche l'educatrice domiciliare di che sta andando a casa. Abbiamo mantenuto il CP_4 CP_2 servizio nella speranza che le cose possano cambiare. Tutto ciò si è chiaramente ripercosso sulla condotta di (che non vede il padre R_ ormai da tre anni) il quale, ogni qualvolta sono stati tentati gli incontri con il IGn. ha assistito alle intemperanze della madre (definite _1 dagli operatori come “fuori controllo”) ed ha sempre rifiutato di scendere dall'auto. Spesso la madre ha urlato in pubblico scagliandosi contro i SS senza preoccuparsi della presenza del figlio. Ciò ha indotto il Gi – come sopra descritto- dapprima a tentare di far accompagnare il bambino da altri membri della famiglia della e poi a riallacciare il contatto CP_2 con le zie paterne per poter veicolare il riavvicinamento col padre. Non ultima, infine, la condotta “ospedalizzante” della madre del minore che più volte, nel corso del giudizio, ed a ridosso delle visite programmate del minore con il padre, ha condotto il minore presso il Ps del Rizzoli in quanto, a suo dire, affetto da stato d'ansia. L'ultimo episodio – dal quale è scaturita l'istanza della difesa della ricorrente di sospendere gli incontri col padre – risale allo scorso 6 aprile, quando la ha condotto il CP_2 figlio al PS per astenia ed agitazione psicomotoria. Tali iniziative della ricorrente sono state stigmatizzate dalla difesa del resistente e dal curatore in quanto sintomo e segnale di un chiaro intento della madre di strumentalizzare gli stati d'animo del figlio allo scopo di farne emergere il disagio. Disagio che in tal modo viene ancor più enfatizzato in quanto, a parere del Collegio, il Pronto Soccorso di un ospedale non è certamente il luogo nel quale un bambino – già così provato – possa serenamente esprimere ciò che prova. Orbene, alla stregua di tutte le risultanze degli atti di causa, ricorrono, a giudizio del Tribunale, i presupposti per l'adozione di provvedimenti d'urgenza a tutela del minore. La IGn.ra va, pertanto, CP_2 dichiarata – a pena di decadenza – sospesa dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'art. 333 e 336 cc. R_
Ritiene il Collegio però, che sia ancora oggi rispondente all'interesse del piccolo, tenuto conto della sua età e del fatto che ha sempre vissuto con la
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madre e rifiuta ancora la figura del padre - la soluzione di temporaneo affidamento di mantenendo la collocazione presso la madre, in R_ quanto - a parere del Collegio - una cesura netta del loro rapporto con il contesto di vita materno, nell'attualità, infatti, sarebbe solo inutilmente punitivo per già così provato. Si ritiene quindi accoglibile la R_ soluzione di collocazione del minore presso la madre senza disporre l'allontanamento dalla casa in cui vive, ritenendo che, allo stato, la collocazione presso le zie paterne non sia sufficiente ad attenuare la sua ansia e le sue paure, così come la collocazione presso una struttura esterna. Peraltro, il breve tempo nel quale sono state introdotte le visite zie-nipote (marzo-aprile 2023) non ha consentito un'adeguata verifica dell'auspicato miglioramento delle condizioni psicologiche ed emotive del minore il quale, sebbene non abbia rifiutato gli incontri e si sia lasciato coinvolgere nel gioco proposto da e Per_6 Per_8 CP_2
(nell'incontro al parco del 28.4.2023 sopra riportato), non è stato descritto dall'operatrice presente (dott.ssa Mriam De Luca) come perfettamente a suo agio al punto di potersi prevedere – come richiesto – una collocazione presso l'abitazione di una delle due zie. Nella fase iniziale e finale dell'incontro IC si è mostrato poco disponibile verso le zie, anche se il gioco proposto dalle stesse lo ha visto partecipe e coinvolto. Spesso, infatti, durante il gioco, il bambino si avvicinava alla madre – che si è tenuta sempre distante e non ha mai interagito con le cognate ed il figlio – chiedendole se dovessero andare via, manifestando, in tal modo, la sua completa sudditanza psicologica ed il suo timore di turbare la madre. Le visite di con le zie, pertanto, dovranno proseguire con R_
l'assistenza della dott.ssa Miriam De Luca e con le modalità che la stessa indicherà (di concerto con gli operatori che hanno in cura il nucleo) e saranno calendarizzate nel numero di 2 alla settimana, in luogo della visita settimanale di con il padre che per il momento è stata R_ sospesa. Sarà la dott.ssa De Luca a fissare il luogo ed il giorno degli incontri e si relazionerà con l'avv. Stravino, già autorizzata dal Collegio (ord. Del 30.3.2023) a risolvere qualunque problematica organizzativa. Tali incontri si svolgeranno dal mese di maggio al mese di agosto (ove possibile) ed i SS relazioneranno al Gi fino a 10 gg. prima della prossima udienza che di seguito si indica. A tali incontri si aggiungerà, inoltre, un pernottamento settimanale presso la casa della zia che vive presso la NN paterna a decorrere Per_6
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dalla seconda metà di giugno: il bambino sarà accompagnato dalla madre e dalla dott.ssa De Luca (che provvederà a monitorare la condotta materna) presso l'abitazione della zia alle ore 18.00 di un giorno della settimana che la stessa concorderà con la IGn.ra e con Parte_5 la collaborazione del curatore, compatibilmente con gli impegni della IGn.ra e gli impegni scolastici del minore. Sarà cura Parte_5 della madre riprendere il bambino il giorno dopo all'ora che si concorderà. , inoltre, cura della madre favorire tale incontro R_3 preparando con serenità il figlio ed intrattenendosi a casa della cognata e della suocera con spirito collaborativo e conciliante, evitando qualsiasi commento o intemperanza e favorendo il distacco. La IGn.ra Parte_5
– a sua volta - si impegnerà ad evitare qualsiasi contatto di
[...] con il padre (anche telefonico) e qualsiasi riferimento alla figura R_ paterna, onde evitare di compromettere – come già avvenuto – i progressi di R_
IC, inoltre, dovrà svolgere un percorso psicoterapeutico individuale incentrato sulle problematiche di natura emotiva riscontrate e sul miglioramento della gestione delle pulsioni di rifiuto del padre, nonché sull'elaborazione del sentimento di paura emerso nei confronti della figura paterna nel corso degli incontri protetti;
ciò potrà favorire nel minore un miglioramento della tendenza a somatizzare il vissuto traumatico a cui è stato esposto, focalizzando il lavoro terapeutico sui forti sentimenti di insicurezza e di inadeguatezza che potrebbero portare il minore, una volta cristallizzati, ad avere notevoli difficoltà nella dimensione sociale. Inoltre, si ritiene necessario tale percorso per favorire nel minore un atteggiamento fiducioso nel recupero delle competenze genitoriali della figura paterna, poiché, ad oggi, il minore esclude completamente un possibile riavvicinamento futuro al padre. Le presenti statuizioni hanno lo scopo di garantire il riavvicinamento del minore alla figura paterna. I SS, daranno seguito al percorso psicologico per IC individuando lo psicologo esperto in età evolutiva. Tenuto conto della condotta materna come sopra descritta, la IGn.ra
[...]
si atterrà - a pena di decadenza - alle seguenti prescrizioni del CP_2
Tribunale: - 1- Attenersi con precisione alle prescrizioni del Collegio, osservando puntualmente gli orari concordati di volta in volta con la zia e con la dott.ssa De Luca e rivolgendosi con calma e garbo alla Per_6 stessa, alla curatrice ed alle cognate, sia in occasione degli incontri bi-
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settimanali che in occasione dell'accompagnamento di presso la R_ zia per il giorno concordato per il pernottamento presso la stessa;
Per_6 la madre si tratterrà a casa della cognata favorendo il distacco del bambino da lei e si asterrà, per il tempo in cui starà con la zia, R_ dall'interferire anche solo con telefonate;
- 2- La IG.ra si CP_2 impegnerà a rispettare tutti gli incontri con spirito di proficua collaborazione, onde dare prova della sua più volte auspicata resipiscenza;
- 3- La IGn.ra sospenderà le visite del figlio con CP_2 la dott.ssa per quanto espresso in parte motiva onde evitare R_2 sovrapposizioni di interventi;
- 4- La IGn.ra si rivolgerà, per CP_2 ogni necessità del figlio, ai SS ed al curatore;
- 5- La IGn. , CP_2 inoltre, sarà presa in carico dal Centro di salute Mentale dell'ASL competente per essere seguita nel suo percorso e si sottoporrà a consulenza psichiatrica presso la struttura pubblica individuata dai SS. - Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, R_ all'educazione, alla salute saranno assunte dal curatore di concerto con gli assistenti sociali, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, letti gli artt. 333, 336,c.c. – NON DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO così dispone: dichiara sospesa dalla responsabilità genitoriale;
Parte_3
Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, R_ all'educazione, alla salute saranno assunte dal curatore, avv. Stravino, di concerto con gli assistenti sociali, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
dispone che, a pena di decadenza, si attenga alle prescrizioni di cui ai Parte_3 punti 1-2-3-4-5 in parte motiva;
sospende le visite padre-figlio, per quanto esposto in parte motiva;
dispone che le visite tra e le zie R_ paterne e proseguano con l'assistenza della Per_6 Testimone_5 dott.ssa Miriam De Luca e con le modalità che la stessa indicherà (di concerto con gli operatori che hanno in cura il nucleo) e che saranno calendarizzate nel numero di 2 alla settimana. La dott.ssa De Luca fisserà il luogo ed il giorno degli incontri e si relazionerà con il curatore, avv. Stravino;
tali incontri si svolgeranno dal mese di maggio al mese di agosto (ove possibile) ed i SS relazioneranno al Gi fino a 10 gg. prima della prossima udienza;
una volta alla settimana, - a decorrere dalla seconda metà di giugno prossimo - pernotterà presso la casa della zia R_
che vive presso la NN paterna: il bambino sarà accompagnato Per_6
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dalla madre e dalla dott.ssa De Luca (che provvederà a monitorare la condotta materna nel momento dell'accompagnamento e del distacco) presso l'abitazione della zia alle ore 18.00 di un giorno della settimana che la stessa concorderà con la IGn.ra e con la Persona_6 collaborazione del curatore, compatibilmente con gli impegni della IGn.ra e gli impegni scolastici del minore. Sarà cura della Persona_6 madre riprendere il bambino il giorno dopo all'ora che si concorderà. La IGn.ra si impegnerà ad evitare qualsiasi contatto (anche Persona_6 telefonico) di con il padre e qualsiasi riferimento alla figura R_ paterna;
la IGn.ra non interferirà in alcun modo nel corso CP_2 degli incontri e del pernottamento di presso la zia, astenendosi da R_ qualsiasi contatto anche telefonico;
dispone che i Servizi sociali relazionino al Gi entro 5 gg prima della prossima udienza;
dispone che il Centro di salute Mentale dell'ASL competente per territorio prenda in carico la IGn. per avviarla ad un percorso di Parte_3 diagnosi ed eventuale sostegno psichiatrico-terapeutico; rinvia all'udienza collegiale in presenza del 15 settembre 2023- ore 10.30. Dispone trasmettersi il presente provvedimento alle parti costituite, al Curatore ed al PM.
All'esito della successiva udienza del 15.9.2023- lette le relazioni dei SS, preso atto delle istanze depositate dal curatore che evidenziava l'urgenza di adottare per provvedimenti maggiormente R_ tutelanti – il Tribunale ha ritenuto di collocare il piccolo in R_ una comunità protetta ed ha statuito quanto di seguito: (…) Dalla lettura delle precise e puntuali relazioni delle dott.sse Miriam De Luca (assistente sociale) e della dott.ssa Irene Orsino (responsabile coordinatrice dell'Ambito n. 13) che hanno in cura il nucleo, è emersa una inopinata e preoccupante condizione socio-ambientale che si riflette, ormai irreversibilmente, sulle condizioni emotive e psichiche del piccolo
. Senza ripercorrere l'iter processuale che ha condotto Persona_7 alle statuizioni che seguono, il Collegio non può che stigmatizzare la condotta della madre, la quale, sebbene resa Parte_3 edotta delle conseguenze della sua inadempienza rispetto ai provvedimenti del Tribunale e sebbene già sospesa a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale del figlio (con decreto del 5.5.2023), R_ non ha dato prova di sé ed ha, al contrario, perseverato nei suoi atteggiamenti oppositivi, non collaborativi, ostacolanti ed ostili nei
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confronti delle operatrici, delle sorelle del padre - alle quali il Tribunale aveva affidato un ruolo delicato finalizzato al riavvicinamento della figura paterna, - nonché, della curatrice, avv. che pure si è CP_6 adoperata con dedizione. Dalle ultime relazioni descrittive degli incontri di con le zie da R_ maggio ad agosto 2023, si è delineata con chiarezza preoccupante la figura di una madre controllante ed ostile, che ha più volte alzato la voce in presenza anche del figlio, ha aggredito verbalmente le operatrici e le cognate (definendo “spia sociale” la cognata ), ha battuto il pugno Per_6 sul tavolino di un bar in pubblico attirando l'attenzione dei presenti, ha inviato continue mail alle operatrici per sospendere gli incontri, per chiedere di liberalizzarli o per rinviarli, al solo scopo di sottrarsi all'ottemperanza dell'ultimo decreto del 5 maggio 2023 e per, a suo dire, tutelare il figlio che nessuno – a differenza di lei – riesce a proteggere. Ciò che rende quanto mai preoccupante ed allarmante l'attuale situazione, sintomo indicativo di una totale assenza di consapevolezza della
[...]
circa la gravità delle sue condotte, è quanto accaduto dopo il sia CP_2 pur breve e temporaneo momento di miglioramento degli incontri di con le zie e del flebile avvicinamento alle stesse che, dopo sole tre R_ visite – si è bruscamente interrotto. Mentre, infatti, tutti gli incontri di maggio e di giugno (svolti presso la casa della ricorrente, presso l'abitazione delle zie e , Per_6 Per_8 presso luoghi pubblici come parchi- gioco o in un bar o in pizzeria) non hanno avuto esiti positivi e gli sforzi della dott.ssa (che si è R_4 sempre relazionata con il curatore) sono stati tutti vanificati dal rifiuto di che non voleva scendere dall'auto ed urlava “basta” alla vista R_ delle zie e dell'operatrice, negli incontri del 28/6, del 4/7, del 5/7 e dell'11/7, si è mostrato sereno con le zie, ha interagito con loro, R_ ha giocato e non ha mostrato disagio.
Poi, improvvisamente, la situazione è nuovamente degenerata in quanto il bambino nel corso delle visite successive (dal 13 luglio in poi) ha nuovamente posto in atto le sue manifestazioni di opposizione e di nuovo ha rifiutato di scendere dall'auto e di stare con le zie. Nel corso, poi, di un incontro della presso il Polo con le CP_2 operatrici, al quale la stessa ha voluto che fosse presente anche la sorella,
(che ha anche provato a calmare la ricorrente), Parte_6 quest'ultima ha di nuovo alzato i toni accusando le operatrici e chiedendo che il figlio sia seguito dalla dott.ssa (scelta dalla ricorrente, in R_2
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passato, senza il consenso del padre) e non dall' al quale il CP_7
Tribunale aveva affidato l'incarico di prenderlo in carico, in quanto, a suo dire, ha espresso il desiderio di parlare solo con la dott.ssa R_
(anche tale circostanza rivela come la ricorrente ritenga di R_2 essere l'unica al mondo in grado di effettuare scelte nell'interesse del figlio). La , in buona sostanza, non ha percepito (o ha mostrato di non CP_2 percepire e di non comprendere) che il piccolo si stava pian R_ piano “fidando” delle zie e mostrava segni di affettività, e non ha colto il senso di tale piccola apertura, ma ha, invece, avuto timore di ciò che ha interpretato come un distacco del figlio da sé. Non ha seguito il figlio in questo flebile miglioramento ma ha di nuovo posto in essere condotte svalutanti degli operatrici e di vittimizzazione del figlio, accusando tutti (incluse, naturalmente e ) di non volere il bene di Per_6 Testimone_5
ma solo di volerlo “ perseguitare e tormentare” nell'insistere in R_ incontri non voluti e non desiderati da Ha, in tal modo, vanificato R_ ogni sforzo ed ogni tentativo perdendo completamente di vista l'intento di questo Tribunale - più volte manifestato - di tentare di ricostruire il rapporto padre-figlio da anni sospeso secondo gli auspici più volte dichiarati dai suoi stessi difensori. Infine, sebbene contattata dalla
, non ha dato seguito ad alcuna risposta. Orbene, può in sintesi CP_7 affermarsi che malgrado tutti gli interventi messi in campo non si riesca ad ottenere alcuna collaborazione da parte del genitore convivente ed emergendo profili di spiccata dannosità per minore, si deve ritenere che sia stato fatto tutto quanto fosse possibile da quanti si sono dedicati per trovare una soluzione nell'unico ed esclusivo interesse del piccolo
Ctu, operatori dei Servizi, curatore speciale, zie paterne, e, non R_ ultimo, questo Tribunale. Appare, a questo punto, non più evitabile – nell'interesse del minore - incidere in maniera più IGnificativa su di esso, poiché non risulta, allo stato, esservi un'adeguata possibilità di evoluzione. Non è più pensabile, infatti, che possa continuare a vivere in questa condizione di R_ continua tensione e di costante coinvolgimento in dinamiche a cui dovrebbe restare estraneo in quanto lo stesso sta chiaramente facendosi carico della distorta dinamica esistente, come già descritta anche dal CTU, dott.ssa Pertanto, risulta necessario che venga Persona_3 modificata l'attuale situazione di domiciliazione presso la madre, perché essa risulta, allo stato, non rispondente all'interesse del minore, e che gli
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incontri madre-figlio avvengano in forma protetta. In primo luogo, mantenere il minore collocato in modo prevalente presso l'attuale residenza assieme alla madre non è più soluzione praticabile, essendo concretamente pregiudizievole per poiché la madre non pare più R_ in grado di provvedere alle necessità della crescita psicologica del figlio. Dunque, nella specifica valutazione comparativa tra l'attuale condizione del figlio, fonte di sicuro pregiudizio poiché lo allontana irreversibilmente non solo dal padre, ma da tutta la realtà precipitandolo in un mondo occupato solo dalla madre (ed in cui tutti gli altri adulti sono nemici) reputa il Collegio, sulla scorta di tutti gli elementi acquisiti al giudizio, che sia preferibile il collocamento in comunità, che arrecherà (almeno all'inizio) sofferenza al bambino, ma è l'unica soluzione che dovrebbe scongiurare il gravissimo pregiudizio alla sua condizione psichica derivante dalla frequentazione unica ed esclusiva della madre.
Avuto riguardo, inoltre, alla richiesta formulata dal curatore di collocazione del minore presso la NN materna (già sentita da questo Tribunale) - non può essere ritenuta la soluzione adeguata in quanto, alla luce della condotta della sopra descritta, la stessa non avrebbe CP_2 chiaramente alcuna remora a contrastare la madre del marito in quanto è chiaro che percepisce come nemici tutti i membri della famiglia _1
A ciò si aggiunge il fatto che non vede la NN da diversi anni e R_ con lei, anche per volontà della madre ed in seguito alla separazione dei genitori, ha interrotto ogni rapporto. Del resto, il Tribunale aveva incoraggiato l'instaurarsi della relazione con le zie paterne (figure pienamente adatte a sostenere il bambino in questa dolorosa situazione), ma anche questa alternativa è stata decisamente vanificata dalla IG.ra come già ampiamente descritto CP_2
“bruciando” dunque ogni diversa opzione. La resistenza (ed infine il deciso rifiuto) del minore a incontrare le zie sgombra definitivamente il campo dalla principale argomentazione usata dalla difesa della madre secondo cui, pur essendo stata esclusa qualsiasi colpevolezza del padre dall'autorità giudicante penale (che ha respinto l'opposizione all'istanza di archiviazione), tuttavia “quello che sarebbe successo” - (da accertarsi con un'istruttoria da svolgersi nel presente giudizio) - spiegherebbe la riluttanza (in realtà un rifiuto assoluto) a vedere il padre. Infatti, se l'argomento fosse vero non si comprende per quale ragione il piccolo ha bruscamente interrotto anche i rapporti con le zie rispetto alle
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quali non è mai stato da nessuno ipotizzato il più remoto coinvolgimento nella (indimostrata) condotta abusante del IG. Zie che, _1 costantemente monitorate dal Servizio e dal curatore speciale, non hanno mai deviato dal percorso imposto dal Tribunale e, dunque, non hanno mai cercato di fare avvicinare il bambino al padre. Il fallimento dell'avvicinamento alle zie in cui tutti avevano creduto e scommesso (compresa la difesa della che ha chiesto ed ottenuto CP_2 altro tempo per assecondare gli sviluppi interiori del bambino) non ha nessuna altra spiegazione se non quella della condotta della madre che l'ha prima assecondato, poi sabotato ed infine affossato. Eppure era chiara a tutti e soprattutto alla IG.ra l'importanza CP_2 di avvicinare il bambino al nucleo familiare paterno (padre escluso almeno allo stato) ed in ultima analisi al mondo esterno. Ritiene, quindi, il Tribunale che, allo stato la madre non è in alcun modo in grado di garantire al minore quella serenità e quell'accudimento necessario per un equilibrato sviluppo psicofisico e sociale alla luce della situazione di disagio e malessere ormai chiarissima. Ne consegue che, in primo luogo, va confermata la dichiarazione di sospensione dalla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c. di e di affido al Sindaco del Comune di Parte_3
Ischia con delega espressa al Servizio Sociale per l'assunzione delle decisioni sul minore. Va, quindi, disposto il collocamento di presso una Persona_7
Comunità idonea individuata dall'Ente affidatario unitamente ai Servizi sociali, assicurando, per quanto possibile, la vicinanza con la scuola frequentata dal minore. I Servizi sociali che hanno in cura il nucleo continueranno a regolamentare le frequentazioni tra il figlio e la madre secondo tempi e modalità rispondenti all'interesse dello stesso ed in particolare in spazio neutro, con possibilità di progressiva, eventuale, liberalizzazione e ampliamento alla luce dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica di interfacciandosi sempre con il R_ curatore nominato, avv. Stefania Stravino. Dal momento della collocazione dello stesso in Comunità è sospeso il contributo per il mantenimento del figlio, ponendo a carico di entrambi i genitori ciascuno al 50% tutti i costi aggiuntivi e le spese che dovessero rendersi necessarie per non coperti dal Servizio pubblico, nonché R_ di tutte le spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario
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Nazionale, delle spese scolastiche (rette, tasse, libri, materiale di cancelleria, gite). Atteso il carattere temporaneo ed urgente delle decisioni assunte, i Servizi sociali competenti, che cureranno il coordinamento dei vari tipi di intervento attivati sul minore e sulla madre anche con gli altri Enti eventualmente coinvolti, faranno pervenire a questa A.G. una accurata periodica relazione in ordine all'attuazione di quanto previsto nel presente decreto, sull'andamento delle visite e sui percorsi attivati ovvero proseguiti sia per che per la madre. R_
Va quindi fissata un'udienza per la prosecuzione del giudizio dinnanzi al G.I, dott.ssa I. Cozzolino, cui è delegata altresì l'istruttoria eventualmente ulteriormente necessaria relativa ai provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nel contraddittorio anche con il curatore speciale del minori, e per la prosecuzione del giudizio di merito. Tenuto conto, infine, che nel presente giudizio non sono state ancora articolate le richieste istruttorie, assegna i termini ex art. 183/6° co. cpc, decorrenti dal 30.10.2023 e rinvia all'udienza in TS del 20 febbraio 2024, con termine fino alla stessa data per le note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, letti gli artt. 333, 336, 337 ter c.c. e 38 disp. att c.c. in accoglimento delle richieste formulate dal P.M., a parziale modifica del decreto collegiale del 5.5.2023: dispone il collocamento di – nato il Persona_7
29.11.2015 presso una Comunità idonea individuata dall'Ente affidatario-
unitamente ai Servizi sociali, assicurando, per quanto Controparte_8 possibile, la vicinanza con le scuole frequentata dal minore;
l'attuazione del provvedimento è delegata al Servizio che per qualsiasi difficoltà potrà rivolgersi a questa AG;
dispone che i Servizi sociali che hanno in cura il nucleo continueranno a regolamentare le frequentazioni tra madre e figlio secondo tempi e modalità rispondenti all'interesse di ed in R_ particolare in spazio neutro;
sospende dal momento della collocazione del minore in comunità il contributo per il mantenimento degli stessi, ponendo a carico di entrambi i genitori ciascuno al 50% tutti i costi aggiuntivi e le spese che dovessero rendersi necessarie per i minori e non coperti dal Servizio pubblico nonché tutte le spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche (rette, tasse, libri, materiale di cancelleria, gite); dispone che i Servizi sociali ed i Servizi specialistici della ASL, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, avviino o proseguano tutti gli interventi di supporto socio-educativo e/o di
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supporto psicologico/neuro-psichiatrico per il minore;
invita la IG.ra
[...]
a seguire i percorsi (come già indicati e Parte_3 prescritti con ordinanza del 5.5.2023) presso le strutture individuate dalla Direzione dell'Unità Operativa a tutela della salute del bambino e dell'adolescente dell'ASL Na 1 Centro con espresso avvertimento che il comportamento osservato sarà valutato nel prosieguo del giudizio ai fini delle decisioni da assumere in via definitiva sulla idoneità genitoriale e sull'affidamento del minore, a pena di dichiarazione di decadenza;
conferma, nel resto, il citato provvedimento del 5.5.2023, dispone la rimessione della causa sul ruolo per il monitoraggio e per la valutazione degli esiti dei presenti provvedimenti per l'udienza del 20.2.2024 in TS, con termini per le memorie istruttorie come indicati in parte motiva;
Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite, al
, al P.M.- Sede Affari Civili, al curatore speciale Controparte_8 nominato.
La Corte di Appello di Napoli con decreto del 22.11.2023, pubblicato in data 29.11.2023, ha dichiarato inammissibile il reclamo della . CP_2
Avverso il Decreto n. 2205/2023 pronunciato in camera di conIGlio dalla Corte di Appello di Napoli in data 22.11.2023 pubblicato in data 29.11.2023 a definizione del procedimento di reclamo R.G. n. 2420/2023 riunito al procedimento n. 4475/2023 R.G, la ricorrente
[...]
proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema Corte di Parte_1
Cassazione con ordinanza depositata e pubblicata il 09.12.2024 dichiarava inammissibile e compensava le spese.
Con il passare del tempo e con la cura e la dedizione degli operatori del Centro al quale è stato affidato, si sono registrati miglioramenti R_ importanti del piccolo nella relazione paterna ed una progressiva evoluzione dello stesso minore che – atteso anche il notevole impegno del padre che ha seguito con puntualità, tutte le prescrizioni della dott.ssa Orsino e della dott.ssa Miriam De Luca, sono progrediti e si sono consolidati i rapporti del piccolo con il padre ed è stata ricostruita la relazione affettiva tra i due.
Con ordinanza collegiale del 16.5.2024, è uscito dalla casa- R_ famiglia ed è stato collocato presso le zie paterne:
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Con istanza del 21.4.2024, l'avv. Stefania Stravino ha dedotto quanto segue: Preliminarmente il curatore del minore, nel riportarsi alla nota di aggiornamento degli incaricati sociali pervenuta in data 19 aprile us, insiste per il collocamento del minore presso le IG.re Testimone_3
e , tenuto conto della volontà espressa ( a tutti
[...] Persona_6 gli operatori ivi compreso il sottoscritto curatore) da già a far R_ data dal primo pernottamento presso le stesse ovvero dal 13 gennaio u.s. nonché delle difficoltà riscontrate dagli addetti di contenere la tristezza e frustrazione del minore nel non potersi trasferire presso le suddette congiunte paterne. Solo in subordine il curatore chiede che sia autorizzato il pernottamento presso quest'ultime nei giorni intercorrenti dal 24 aprile pv al 1 maggio 2024. Ai fini delle valutazioni del caso evidenzia la positiva ripresa dei rapporti padre-figlio ed i crescenti slanci comunicativi, affettivi e relazionali posti in essere da nei confronti R_ del nonostante la ostinata prosecuzione delle condotte _1 suggestive e svalutanti della madre. Per quanto innanzi il curatore, nel riportarsi ai precedenti scritti ed alle relazioni degli operatori socio- sanitari, confida nell'accoglimento della presente istanza. Il G.relatore, letta l'istanza, ha disposto la trasmissione degli atti al Pm per il parere ed ha concesso gg.5 per note alle parti, riservando di relazionare al Collegio. Orbene, dalla prima relazione dei SS del 19.4.2024 (a firma delle operatrici che hanno in cura il nucleo ed il piccolo collocato R_ presso la struttura S.Maria di Casamicciola) e dalla successiva relazione del 26.4.2024, è emerso che gli incontri tra la madre ed il figlio proseguono ogni settimana e che la IGn.ra continua ad avere CP_2 atteggiamenti e condotte a dir poco imbarazzanti per il piccolo in R_ quanto la madre non perde occasione per porre al figlio domande riguardo al padre (ed agli incontri che si stanno svolgendo da poco tra padre e figlio), nonché a ricordare a il suo stato d'animo dei mesi R_ passati, provocando nel bambino ansia e stress. Anche le conversazioni telefoniche tra la madre ed il bambino – disposte con la presenza delle operatrici – la ha continuato ad esercitare CP_2 pesanti pressioni sul figlio chiedendogli con insistenza cosa faccia e come stia, ponendo il bambino in una condizione di mortificazione ed inadeguatezza che lo rattristano (telefonata del 15.4.2024). Inoltre IC chiede con insistenza e quotidianamente di poter lasciare la struttura e stabilirsi a casa delle zie e della NN paterna con le quali
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ha instaurato, ormai da mesi, uno splendido rapporto affettivo. Ogni volta che fa rientro in struttura dopo il fine settimana trascorso presso le zie (come da autorizzazione di questo Tribunale) si mostra triste nel separarsi dalla zia . Per_6
Ancora: nell'ultima relazione del 26.4.2024 le operatrici hanno dovuto disporre la sospensione degli incontri madre-figlio per due settimane (che riprenderanno il 14.5.2024) a causa delle continue intemperanze della
[...]
e delle sue condotte completamente inosservanti delle prescrizioni CP_2
e delle regole, con atteggiamenti sprezzanti e di rifiuto all'osservanza delle prescrizioni del Tribunale. Infine, sono stati descritti gli incontri protetti tra il bambino ed il padre che si svolgono regolarmente presso la Comunità Educativa con la presenza della zia alla quale il bambino è molto legato (come da Per_6 accordi con il curatore). Il bambino è sempre desideroso di iniziare gli incontri ed ha anche accettato i gesti di affetto del padre nei suoi confronti, scherzando con lui, una volta, quando il ON ha fatto cadere per sbaglio le chiavi dalla tasca che il bambino ha fatto finta (per gioco) di nascondere. Il 18 aprile scorso, inoltre, ha organizzato R_ una piccola festa per il papà con i coriandoli per il suo compleanno realizzando personalmente un bigliettino di auguri e spegnendo le candeline del padre. La dott.ssa Miriam De Luca, pertanto, ha concluso chiedendo che il minore sia autorizzato a lasciare la struttura in quanto è ormai pronto e consapevole per stabilirsi presso la zia con la quale ha un Per_6 R_ rapporto di grande affetto e complicità. Ha evidenziato, infine, che è la IGn.ra ad occuparsi del nipote nei week-end Persona_6 accompagnandolo ovunque sia necessario (visite mediche, feste, incontri ai SS, ecc. ) e ovunque il bambino le chieda di andare. Con note depositate tempestivamente, l'avv. Giglio, per il resistente, ha aderito alla proposta della curatrice. I procuratori della ricorrente hanno, invece denunciato una condotta di condanna pregiudiziale ed ideologica delle operatrici dei Servizi Sociali nei confronti della IGn. , nonché sull'operato della curatrice CP_2
(già più volte denunciato) sostenendo che viene violato, ormai da mesi, il principio della bi-genitorialità. Hanno chiesto la sostituzione dei SS ed hanno chiesto che sia disposto il ritorno a casa della madre del piccolo in subordine, hanno chiesto l'ampliamento delle visite madre- R_ figlio o la liberalizzazione delle visite. Hanno formulato istanza sulle
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telefonate madre-figlio chiedendo che alle stesse non sia più consentita la presenza di un'operatrice (come disposto dal Tribunale). Il PM ha espesso parere favorevole all'istanza del curatore. Con istanza ulteriore, depositata in via d'urgenza dall'avv. S.Stravino in data 13.5.2024, quest'ultima ha descritto ulteriori condotte della madre come di seguito: In relazione agli accadimenti intercorsi in occasione dell'incontro autorizzato per la festa della mamma, così come relazionati in data odierna dal personale della casa famiglia, ed in considerazione dell'inciviltà delle condotte poste in essere - nell'occorso ed ancora una volta nella totale noncuranza del disagio e grave turbamento arrecato a
- dalla IG.ra e dalla di lei madre , R_ CP_2 MO che tra l'altro nell'ultimo periodo sono solite appostarsi in prossimità dei luoghi abitualmente frequentati da munite di manifesti di protesta R_ volti a sollevare indebito clamore sulla vicenda, questo curatore - di accordo con gli operatori sociali – ha disposto la sospensione per la settimana in corso degli incontri madre-figlio, che riprenderanno presso la sede dei Servizi Sociali, e nel contempo previsto, tenuto conto dei desideri espressi con insistenza dal minore, il pernottamento presso le zie paterne dal 15 fino 18 maggio pv, in concomitanza con l'interruzione delle attività scolastiche. Per quanto innanzi il curatore, nel chiedere la ratifica delle iniziative assunte nelle more delle decisioni, rivolge istanza affinché Ill.mo Tribunale adito Voglia disporre nei confronti della madre e della NN materna il divieto di avvicinarsi – anche solo in prossimità - ai luoghi abitualmente frequentati dal minore, fatti salvi gli incontri in ambito protetto e monitorato, e trasmettere gli esposti depositati in atti ( in data 03.11.2022, in data 08.11.2022 ed nella successiva integrazione del 16.11.2022 ) alle sedi competenti in ragione delle condotte poste in essere senza soluzione di continuità sin dal mese di febbraio 2022 ed in sede di esecuzione del disposto allontanamento del minore dalla residenza materna fino ad oggi. Dalla allegata nota dei SS a firma della dott.ssa Miriam De Luca (recante la data del 13.5.2024) è emersa, ancora una volta, la preoccupante condotta della madre del piccolo che alla festa della mamma (il R_
12 maggio 2024) ha posto in essere, ancora una volta, comportamenti violativi ed inadempienti delle prescrizioni del Centro e, nonostante fosse stata più volte richiamata ed ammonita ad attenersi alle regole valevoli per tutti i visitatori, oltre a violare tali precetti (imposti dagli operatori a tutela dei piccoli ospiti) ha scattato fotografie ed ha fatto video con il
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telefono, ha sottratto di nascosto una piccola borraccia del figlio, ha opposto resistenza fisica frapponendosi tra l'educatrice e la NN materna (che pure si era recata al Centro, sebbene non autorizzata), ha mostrato un cartello con la scritta “ ”, ha insultato con Parte_7 parolacce l'educatrice. Peraltro, nella relazione si legge che la
[...]
ha anche altre volte tentato di avvicinarsi al Centro con cartelli CP_2 per attirare l'attenzione del figlio e per suscitare clamore mediatico inducendo le persone a credere che il bambino sia “carcerato” e facendo vivere a un disagio grave che è sempre più turbato da tutti questi R_ eventi che si susseguono con cadenza settimanale. La dott.ssa , R_5 la dott.ssa De Luca e la dott. hanno pertanto – a firma R_2 congiunta - chiesto che cessino tali comportamenti in quanto il personale del Centro (laici e religiosi) sono costretti guardarsi intorno ogni volta che escono dalla Comunità per l svolgimento di attività esterne del piccolo
R_
Orbene, il Collegio, preso atto di quanto sopra, ritenuto che il desiderio di non possa essere ignorato e che il bambino – a seguito R_ dell'attività svolta nel corso dei mesi dalle operatrici dei Servizi e della Comunità, - sia ormai pronto per lasciare il Centro e che il raggiunto equilibrio emotivo ed affettivo (così faticosamente conquistato dal bambino) sia tale da consentire che lo stesso possa trasferirsi presso la zia
, accudente e protettiva, legata da un legame profondo e Persona_6 sincero al nipote, dispone che lasci la Comunità S.Maria di R_
Casamicciola e si trasferisca – provvisoriamente - presso la zia Per_6 che si prenderà cura di lui e attenderà ad ogni necessità del
[...] piccolo, sempre interfacciandosi con il curatore Avv. Stravino, per ogni eventuale necessità. La zia accompagnerà il minore a scuola, alle gite, alle feste ed alle riunioni dei compagni di scuola, alle visite mediche, presso il Centro per gli incontri con la madre e con il padre. Le visite padre-figlio e madre-figlio restano, invece, invariate, e continueranno a svolgersi presso i Servizi Sociali con le medesime modalità fino ad oggi applicate e calendarizzate, e non più presso il Centro, per ulteriori mesi 6, con onere degli assistenti sociali di relazionare ogni tre mesi sull'andamento delle visite. Avuto riguardo, infine all'istanza formulata dalla curatrice il Collegio osserva quanto segue. E' noto che la ratio delle norme dettate dal codice civile negli artt. 342 bis e ss (oggi trasfuse negli artt. 473 bis n. 69 del DLsl. 149/2022 – Riforma
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Cartabia) sia quella di imporre la tutela di fatti lesivi comunque compiuti in ambito familiare;
tutela che potrà sostanziarsi nell'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole e nella prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'altro coniuge e, in particolare, al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia (art. 342 ter c.c.). Lo scopo del legislatore della legge n. 104 del 2001 è quello di voler punire le violenze che avvengono nell'ambito familiare proprio attraverso misure, quali l'allontanamento dalla casa familiare e la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, che consentono una tempestiva e adeguata tutela in una prospettiva di attenuazione della conflittualità e di recupero delle relazioni familiari, ma che per loro stessa natura non possono non presupporre una comunanza di vita. Si rileva che, anche per la giurisprudenza formatasi con riferimento agli ordini di protezione civilistici, non necessariamente la violenza deve assumere il profilo della violenza fisica;
ma l'art. 342 bis cod. civ. fa espresso riferimento, quale presupposto legittimante l'adozione dell'ordine di protezione, al pregiudizio dell'integrità morale dell'altro coniuge o convivente, per configurare il quale si è ritenuto necessario
“verificarsi un vulnus alla dignità dell'individuo di entità non comune, vuoi per la particolare delicatezza dei profili della dignità della persona stessa concretamente incisi, vuoi per le modalità forti dell'offesa arrecata, vuoi per la ripetitività o la prolungata durata ne l tempo della sofferenza patita”. Tali norme si applicano anche a tutela del minore quando le condotte siano tali da poter arrecare pregiudizio allo stesso (art. 473 bis 69 ultimo comma). Nella fattispecie concreta, non sembra potersi dubitare circa il fatto che la condotta della IGn. sia certamente foriera di un Parte_1 grave disagio del figlio come descritto puntualmente dalle R_ operatrici nelle numerose relazioni che hanno depositato nel corso dei mesi di permanenza del minore nella struttura di accoglienza, e, da ultimo, nella relazione del 13 maggio 2024 sopra riportata, nonché da quanto emerge dall'istanza de curatore. Tali condotte reiterate nel tempo, che denotano – oltre che una totale inosservanza delle prescrizioni di questo Tribunale (ordinanze del
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25.5.2023, del 15.6.2023, del 13.10.2023, del 19.10.2023, ) anche una mancata percezione del disagio cagionato al figlio, del suo “imbarazzo” (così più volte è stato definito dalle operatrici lo stato d'animo di R_
e delle prevedibili conseguenze negative sul suo sviluppo emotivo. Sono, pertanto, condotte – reiterate nel tempo - idonee a configurare un'ipotesi di abuso come previsto dalla norma, alla luce dei principi sopra enunciati in quanto integrano, senza dubbio alcuno, il pregiudizio tipico di cui all'art. 342 bis cc. Il pregiudizio grave di cui parla la norma è, pertanto, attuale e concreto e gli episodi ed i fatti descritti incidono su diritti costituzionalmente protetti. Per tali motivi, sussistono le condizioni per potersi emettere il provvedimento inibitorio nei confronti della IGn. Parte_3
, facendo ordine alla stesso di cessare le condotte lesive degli
[...] interessi del figlio, che minano e recano pregiudizio al piccolo R_ con ordine di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dal minore: la scuola, la casa delle zie paterne, i luoghi nei quali il minore espleta le attività sociali (sport, feste di bambini, passeggiate in luoghi pubblici). Tale provvedimento ha durata di mesi sei a decorrere dal trasferimento di presso la casa della zia . R_ Persona_6
Infine, dispone con urgenza la trasmissione degli atti alla Procura Ordinaria che vorrà valutare l'eventuale sussistenza di reati nelle condotte della IGn.ra , come sopra descritte. Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, in accoglimento delle richieste formulate dal curatore, letto il parere del P.M., a parziale modifica del decreto collegiale del 5.5.2023: dispone che Per_7
– nato il [...] – lasci la struttura S.Maria di
[...]
Casamicciola e sia collocato, provvisoriamente presso l'abitazione della zia che si occuperà del suo accudimento e della sua Persona_6 cura;
conferma, nel resto, le modalità relative alle visite padre-figlio e madre-figlio che proseguiranno per ulteriori mesi 6 presso i Servizi Sociali che hanno in cura il nucleo, come espresso in parte motiva;
onera i Ss che hanno in cura il nucleo a relazionare al Giudice, dott.ssa
, ogni tre mesi. Ordina a di cessare Tes_7 Parte_3 immediatamente le condotte lesive degli interessi del minore e R_ prescrive a di non avvicinarsi per i prossimi sei Parte_3 mesi ai luoghi abitualmente frequentati dal minore – Persona_7 scuola, casa delle zie paterne, luoghi nei quali il minore espleta le attività sociali (sport, feste di bambini, passeggiate in luoghi pubblici);
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Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite, al
, al P.M.- Sede Affari Civili, al curatore speciale Controparte_8 nominato, ed alla Procura Ordinaria.
Infine, con ordinanza del 9.7.2024, successivamente all'udienza del 27.6.2024 (nel corso della quale la IGn.ra , in sede di libero CP_2 interrogatorio formale, aveva dichiarato, a domanda del Gi: non sono disponibile a seguire alcun percorso di sostegno alla genitorialità e non voglio subire alcuna forma di violenza istituzionale come fino ad oggi perpetrata nei miei confronti) - il Collegio, alla luce delle relazioni dei Ss in atti del 19 e del 24 giugno, ha statuito come di seguito: Dalle relazioni dei SS che hanno dato contezza degli incontri madre-figlio e svoltesi a maggio ed a giugno, è emersa, ancora una volta, Persona_16 la condotta ostacolante della ricorrente la quale persevera nei suoi continui atteggiamenti definiti dagli operatori come angoscianti per IC. La , infatti, con le sue domande insistenti e suggestive CP_2 al minore (che arriva puntuale accompagnato da una delle zie paterne), continua a procurare al figlio un vero e proprio conflitto di lealtà, manifesta chiaramente davanti al bambino il suo disprezzo e la sua noncuranza nei confronti degli operatori (non rispondendo alle domande che le vengono rivolte, non salutando all'ingresso ed all'uscita dal Centro, portando con sé il cartellone scritto per il figlio, ecc., rassicurandolo che presto “sarà libero”, ecc.). Uno di tali incontri (18.6.2024), inoltre, è stato interrotto a causa delle intemperanze della . Anche le CP_2 telefonate tra madre e figlio sono sempre fonte di angoscia per il minore al punto che, al fine di una maggiore tutela di IC, è stato disposto che alle telefonate assisterà sempre un operatore. Gli incontri di con il padre, di contro, sono stati descritti come R_ assolutamente positivi e – quando non si svolgono alla Comunità Educativa S.Maria a Casamicciola - si tengono in setting diversi su richiesta dello stesso alla spiaggia, alla pineta comunale, al R_ parco giochi. Luoghi nei quali il bambino giunge puntuale con la zia e gioca con il padre che porta con sé giocattoli adatti alla sua età. Per_6
- sempre affettuoso e dolce con il papà – gli rivolge molte R_ domande sulla sua vita privata e professionale e sulla famiglia della quale porta il cognome, tanto che il ha proposto al figlio di disegnare _1 un albero genealogico. Il bambino, inoltre, ha chiesto i motivi per i quali il padre non può recarsi a casa delle zie per stare con lui e gli è stata data
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una risposta corretta e rassicurante dal che il piccolo ha _1 accettato ed ha compreso, manifestando, però, sempre l'impazienza di una
“normale frequentazione” con il padre. Infine, nella relazione di aggiornamento del percorso psicologico del minore (a firma della dott. , è emersa la immagine di un CP_9 bambino sereno, che ha avuto una evoluzione sorprendente sia sul piano dell'umore che delle capacità relazionali. E' un bambino vivace, allegro, entusiasta. Purtroppo, restano le sue criticità e le sue chiusure solo quando parla della madre e quando gli vengono rivolte domande su di lei, alle quali spesso non risponde chiudendosi nel mutismo. Dalla relazione della del dott. CP_2 Persona_17
(responsabile dell' di Ischia e Procida) non sono emersi chiari CP_7 segni di malattia psichiatrica ma segni di disturbi della personalità. Infine, per il ON, la dott.ssa ha riferito che il Testimone_8 percorso è ancora in fase di svolgimento. Orbene, il Collegio, preso atto di quanto sopra, non ritiene, allo stato, opportuna la sospensione delle visite madre-figlio in quanto ciò potrebbe comportare una frattura nel rapporto di con la madre che non è R_ assolutamente auspicabile. Le visite restano invariate, e continueranno a svolgersi presso i Servizi Sociali con le medesime modalità fino ad oggi applicate e calendarizzate. Le telefonate di con la madre vanno, R_ invece temporaneamente sospese, vista la condotta della che CP_2 continua e persevera nel creare ansia al minore. Sul monitoraggio delle visite sarà cura degli operatori inviare la prossima relazione. Per quanto riguarda, invece le modalità di visita padre-figlio, le stesse vanno liberalizzate completamente: il padre potrà vedere il figlio due volte alla settimana a casa delle sorella , in orario pomeridiano da Per_6 stabilire con la IGn. e potrà stare con il bambino due Persona_6 pomeriggi a settimana. Potrà, inoltre, trattenersi liberamente presso la sorella anche per la cena. Due week-end al mese il padre potrà stare con il figlio dal venerdi sera alla domenica sera sempre a casa della sorella e potrà condurre il figlio al mare o a fare delle passeggiate per poi riaccompagnarlo a casa. Ogni due settimane gli incontri padre-figlio si svolgeranno presso i SS per l'osservazione dell'evoluzione del rapporto. Rimette sul ruolo del giudice istruttore alla prossima udienza del 17 ottobre 2024, ore 11.00 per l'espletamento delle prove già ammesse.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, in accoglimento delle richieste formulate dal curatore, letto il parere del P.M., a parziale modifica del decreto collegiale del 16.5.2024: • conferma le modalità relative alle visite madre-figlio che proseguiranno per ulteriori mesi 3 presso i Servizi Sociali che hanno in cura il nucleo, come espresso in parte motiva;
• dispone la sospensione delle telefonate tra e la madre;
R_
• dispone che gli incontri padre-figlio siano liberalizzati come in parte motiva indicato;
• onera i SS di relazionare entro 5 gg prima della prossima udienza del 17 ottobre 2024; • rimette la causa sul ruolo del G monocratico per l'espletamento delle prove orali già ammesse per l'udienza del 17 ottobre 2024; • Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite, al , al P.M.- Sede Controparte_8
Affari Civili, al curatore speciale.
Così ricostruito il lungo e complesso iter processuale che ha visto R_ recuperare totalmente il rapporto con il padre, appare opportuno richiamare l'ultima relazione dei SS di Ischia del 10.10.2024 nella quale si dà atto che - sospese le telefonate tra il bambino e la madre che erano state autorizzate ma che procuravano al minore troppa ansia e stress eccessivo (come già accaduto in passato) – le visite padre-figlio sono state, su autorizzazione del Tribunale, completamente liberalizzate. In occasione delle visite con la madre del 6 agosto, del 12 e del 26 settembre 2024, le operatrici si sono recate presso la casa delle zie paterne dove hanno avuto modo di apprendere dal bambino di voler trascorrere più tempo con il padre;
ha raccontato di svolgere molte attività divertenti con il R_ padre e di divertirsi molto con lui a coltivare l'orto, a vedere film, a giocare a giochi da tavolo a giocare a scacchi. Le zie paterne e lo zio nonché la NN paterna hanno un ruolo determinante nella vita R_0 del minore che vi è molto legato. Dall'ultimo monitoraggio svolto presso il Centro Famiglie dove si sono recati padre e figlio, il bambino era sereno e tranquillo, molto affettuoso con il padre. Gli incontri con la madre – pure calendarizzati – non hanno avuto luogo in quanto la IGn.ra CP_2 non vi ha preso parte per sua scelta dichiarando, a mezzo del suo avvocato, di non condividere le scelte del Tribunale (adottate con gli ultimi provvedimenti). Sono, pertanto, state sospese del tutto. IC è stato descritto come un bambino (oggi undicenne) completamente sereno, effettua regolarmente il percorso di sostegno psicologico presso l' di Ischia e dalla relazione della dott.ssa CP_7
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(che da sempre lo ha in cura) emerge che lamenta che il tempo CP_9 trascorso con il padre sia poco e vorrebbe una presenza più costante, pur mantenendo con la zia (che lo ospita da tempo, ormai) un forte Per_6 legame. Unica nota dolente è la scelta della madre di non incontrarlo più: tale atteggiamento lo lasciava inizialmente incredulo pensando che vi fosse qualche impedimento esterno. Tuttavia, una volta rassicurato, ha però incontrato la madre per strada ed ha sviluppato nei suoi confronti un senso di colpa, pur senza chiedere di incontrarla.
Orbene, appare opportuno richiamare le conclusioni delle parti in ordine all'affido di ed alla domanda di decadenza formulata dal PM. R_ la curatrice, avv. Stravino, ha chiesto: (…) Da ultimo si rappresenta che la ha espresso la volontà di CP_2 riprendere gli incontri col figlio, interrotti per sua iniziativa da circa sei mesi (…) Per quanto innanzi, si chiede che siano regolamentati in dettaglio gli incontri in ambito protetto ed anche i contatti telefonici madre-figlio (attualmente vietati) nonché disciplinata la partecipazione della NN materna ( che non potrà che essere limitata al massimo ad un incontro al mese), che ogni eventuale possibilità di ampliamento sia condizionata ad una effettiva presa di coscienza della delle CP_2 volontà del figlio e soprattutto resipiscenza rispetto alle attuali condotte, che, oltre ad arrecare sofferenza al figlio, sono volte ad esautorare gli incaricati ed a vanificarne l'operato. (…) Stando così i fatti - di reiterata violenza psicologica perpetrata ai danni del minore e di esposizione dello stesso a situazioni ampiamente pregiudicanti la crescita ed il suo sereno sviluppo psico-fisico - non vi è dubbio che sussistano i presupposti per la decadenza della dalla responsabilità genitoriale sul figlio. CP_2
Parimenti non vi è dubbio che il IG. che ha atteso – per quasi _1 cinque anni - con dignità e pazienza di poter riabbracciare e che R_ ha rispettato scrupolosamente ogni prescrizione e disposizione dettata, sia in grado di assicurare con il sostegno delle sue congiunte, presso le quali intende trasferirsi, il migliore sviluppo della personalità del figlio, riducendo i danni derivanti dalle condotte divisive della madre. (…) Le capacità affettive, empatiche e sintoniche nei confronti del figlio ( oltre che educative) del IG. sono state attestate da tutti gli operatori _1 socio-sanitari, che tra l'altro hanno rappresentato l'adeguatezza delle risposte fornite dal padre in ordine ai rapporti con la madre ed ai vissuti familiari. Della capacità del di contenere i danni derivanti dalla _1
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disgregazione familiare vi è traccia in più passaggi nelle relazioni di monitoraggio degli incaricati, sin dai primi incontri padre-figlio. (…) La ricorrente, IGn. ha concluso come di seguito: (…) Voglia CP_2 codesto Ill.mo Tribunale di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: pronunciare la separazione personale dei coniugi _10
con addebito di responsabilità al IG. ripristinare la
[...] _1 responsabilità genitoriale a favore della IG.ra ; disporre CP_2
l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
Persona_7 disporre il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione della madre;
condizionare le visite libere fra padre e figlio all'assenza di psicopatologie del padre da appurarsi previo percorso diagnostico presso un centro pubblico;
stabilire un regime di visite a favore del IG. presso la casa della zia paterna due giorni la settimana e _1 weekend alternati;
disporre che il IG. provveda al _1 mantenimento del figlio versando l'assegno mensile ritenuto congruo versato entro il 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
disporre che il IG. corrisponda il 50% delle spese straordinarie _1
a favore del figlio;
ripristinare la psicoterapia del minore con la R_ dott.ssa R_2
Il IGn. ha concluso come di seguito: _1
- Voglia pronunciare come di giustizia in ordine alla domanda riconvenzionale del (principale nel giudizio riunito), _1 ricorrendone i presupposti di legge e pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla moglie
[...]
, con integrale rigetto del ricorso avverso;
- dichiarare Parte_1 inammissibile, improponibile ed in ogni caso rigettare, perché assolutamente infondata, oltre che carente di circostanze e presupposti l'avversa domanda di addebito;
- Voglia condannare la ricorrente al risarcimento dei danni per tutte le sofferenze inferte al resistente, leso nella sua dignità personale, con la sua ingiusta condotta e, in particolare, per la violazione dei doveri coniugali e di assistenza morale e materiale al coniuge e per la perpetrata sottrazione del figlio minore, anche con ricorso a calunniose accuse, nell'importo che sarà determinato a seguito della istruttoria e/o che il Tribunale riterrà di liquidare;
- dichiarare, alla luce del comportamento della madre e della condizione di manifesta inidoneità educativa della stessa, come anche accertata in sede di CTU, la decadenza della responsabilità genitoriale della IG.ra Parte_3
sul figlio minore con l'affidamento esclusivo al padre del figlio
[...]
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minore, tenuto, altresì, conto dei gravi comportamenti posti in essere dalla madre ai danni del marito anche in presenza del medesimo figlio oltre che ai danni del figlio stesso;
- Voglia prendere atto della volontà del minore come espressa ai Servizi, alla curatrice ed alla psicologa, di stare LIBERAMENTE con il padre, e nel disattendere integralmente ogni avversa richiesta, anche di modifica del collocamento del minore, e liberalizzare gli incontri e la frequentazione del IG. con il figlio _1 minore, autorizzandolo a trasferirsi presso l'abitazione della zia Per_6 ove già è collocato il minore stesso, come da manifestazione di
[...] volontà del bambino;
- disporre la collocazione del minore presso il padre che ha superato il percorso di inserimento e, in via gradata, confermare la collocazione del minore inizialmente presso la zia e NN paterne;
- stabilire in ogni caso visite protette in spazio neutro per la madre, sempre con decadenza della responsabilità genitoriale della stessa;
- determinare la misura dell'assegno di mantenimento a CP_2 carico della IG.ra per il mantenimento del figlio Parte_3 minore in almeno euro 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche e sportive del minore, come da protocollo d'intesa; - stabilire che l'assegno unico per il minore sia percepito integralmente dal collocatario nella misura del 100%; - Stabilire che alcunchè è dovuto alla resistente a titolo di mantenimento, sia in ragione del chiesto addebito sia della sua autosufficienza economica, attesa inoltre l'assenza di domanda della stessa ricorrente;
- Rigettarsi il ricorso avverso e ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione e conclusione;
- Condannare la IG.ra Parte_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non provocati al ricorrente con il suo comportamento inadempiente e colposo per la violazione del dovere di coabitazione e per tutto quanto sopra esposto, in particolare per aver impedito ogni e qualsiasi rapporto del padre con il figlio minore per circa due anni sulla scorta anche di calunniose accuse, mediante il pagamento al resistente di quella somma che il Tribunale di liquidare;
- Voglia il Tribunale ammonire in ogni caso la ricorrente
[...]
, sempre con conferma del provvedimento di Parte_1 decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale, invitandola a tenere un comportamento consono al ruolo genitoriale tutelando il minore astenendosi dal reiterare condotte pregiudizievoli per il minore anche dal punto di vista dell'immagine dello stesso;
- Rigettare il ricorso avverso e le avverse richieste di addebito e di mantenimento, in una ad ogni avversa
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domanda, istanza, anche istruttoria, e conclusione;
- Condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed Parte_1 onorari del giudizio, con attribuzione;
- Condannare la ricorrente
[...]
alle spese e competenze del giudizio di reclamo Parte_1 [...]
che nel decidere il reclamo riservava “alla decisione Controparte_11 finale la regolamentazione delle spese del presente giudizio”;
Il PM si è riportato alle precedenti richieste ed ha formulato domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della ricorrente, ed aderendo alle istanze del curatore speciale.
Orbene, il Tribunale, preso atto di quanto emerso all'esito del lungo percorso affrontato dal piccolo dei suoi miglioramenti, della R_ completa ricostruzione del legame affettivo con il padre, degli innegabili sforzi posti in essere da tutti coloro che si sono prodigati per il benessere di un bambino al quale per anni è stato alienato (immotivatamente, per quanto emerso anche in sede penale ed in sede di ctu) l'affetto del padre, preso atto che, nonostante la madre, nel corso dell'iter processuale, non abbia mai collaborato con gli operatori perdendo di vista il benessere del figlio e manifestando una ostilità che si è poi chiaramente rivelata dannosa per ritiene che sia emersa, con ogni evidenza, una sistematica R_ violazione delle prescrizioni del Tribunale che è chiaro indice della totale incapacità della madre di attendere ai suoi doveri ed al suo ruolo genitoriale. Più volte esortata dal Collegio e dal Gi ad attenersi alle prescrizioni dei SS a pena di decadenza, la – già sospesa dalla CP_2 responsabilità nei confronti di - ha perseverato nelle sue condotte, R_ dichiarando di essere vittima di violenza istituzionale e di non riconoscere alcuna autorità alle decisioni del Tribunale. A nulla sono valsi gli inviti della dott.ssa De Luca, della dott. Orsino, del curatore, che per oltre due anni hanno tentato di evitare ciò che è poi avvenuto: la frattura del rapporto con il figlio che oggi, recuperando il padre, sta subendo con senso di colpa (vedi ultime relazioni) il rifiuto della madre di vederlo. Tali condotte della (inizialmente nel mettere in dubbio le CP_2 capacità del padre e alienando al figlio il suo affetto e poi nell'allontanarsi lei stessa dal figlio) sono espressive, valutate nel loro complesso, di una chiara incapacità di comprendere gli effetti pregiudizievoli che tutto ciò ha avuto su Tale grave e reiterata violazione dei doveri genitoriali R_ giustifica pienamente la pronuncia di decadenza dalla responsabilità
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genitoriale, ai sensi dell'art. 333 c.c. nei confronti di Parte_3
.
[...]
Appare opportuno richiamare la condotta della nel corso del CP_2 processo, in primis, con particolare riferimento alla fase dell'attuazione del provvedimento di collocazione di presso la struttura protetta in R_ data 15.9.2023 in occasione della quale la – non agevolando in CP_2 alcun modo il distacco da sé del minore nel momento così delicato del prelievo del bambino dagli assistenti sociali presso la sua residenza, - ha addirittura reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, ponendo in essere condotte aggressive (ha ferito una delle operatrici), ostacolanti e minacciose. Ha praticamente terrorizzato il figlio, costringendo le operatrici (coadiuvate dalle forze dell'ordine) a strapparle il bambino dalle braccia, con una reazione che ha reso quasi impossibile l'esecuzione del provvedimento del Tribunale, quando invece avrebbe ben potuto evitare un ulteriore trauma a senza fargli percepire la coattività R_ dell'allontanamento da sé, che si è poi rivelato salvifico per che R_ col tempo si è adattato alla nuova vita nel Centro e poi, successivamente, alla sua nuova vita presso le zie e Per_6 Per_8
La , nel corso del processo, oltre che spettacolarizzare e postare CP_2 sui social la condizione del minore (non tutelandone in nessun modo la privacy e la riservatezza), ha sempre perseverato in condotte denigratrici degli operatori, delle zie paterne (dopo che il minore è stato collocato presso di loro), del curatore, dello stesso Tribunale, esponendo il figlio ad una visibilità che avrebbe potuto essere per lui gravemente pregiudizievole. E' stata descritta sempre come una persona ostile: La , in buona CP_2 sostanza, non ha percepito (o ha mostrato di non percepire e di non comprendere) che il piccolo si stava pian piano “fidando” delle R_ zie e mostrava segni di affettività, e non ha colto il senso di tale piccola apertura, ma ha, invece, avuto timore di ciò che ha interpretato come un distacco del figlio da sé. Non ha seguito il figlio in questo flebile miglioramento ma ha di nuovo posto in essere condotte svalutanti degli operatrici e di vittimizzazione del figlio, accusando tutti (incluse, naturalmente e ) di non volere il bene di Per_6 Testimone_5 R_ ma solo di volerlo “ perseguitare e tormentare” nell'insistere in incontri non voluti e non desiderati da Ha, in tal modo, vanificato ogni R_ sforzo ed ogni tentativo perdendo completamente di vista l'intento di questo Tribunale - più volte manifestato - di tentare di ricostruire il
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rapporto padre-figlio da anni sospeso secondo gli auspici più volte dichiarati dai suoi stessi difensori. Infine, sebbene contattata dalla
, non ha dato seguito ad alcuna risposta. Orbene, può in sintesi CP_7 affermarsi che malgrado tutti gli interventi messi in campo non si riesca ad ottenere alcuna collaborazione da parte del genitore convivente ed emergendo profili di spiccata dannosità per minore, si deve ritenere che sia stato fatto tutto quanto fosse possibile da quanti si sono dedicati per trovare una soluzione nell'unico ed esclusivo interesse del piccolo
Ctu, operatori dei Servizi, curatore speciale, zie paterne, e, non R_ ultimo, questo Tribunale. (…) mantenere il minore collocato in modo prevalente presso l'attuale residenza assieme alla madre non è più soluzione praticabile, essendo concretamente pregiudizievole per R_ poiché la madre non pare più in grado di provvedere alle necessità della crescita psicologica del figlio. Dunque, nella specifica valutazione comparativa tra l'attuale condizione del figlio, fonte di sicuro pregiudizio poiché lo allontana irreversibilmente non solo dal padre, ma da tutta la realtà precipitandolo in un mondo occupato solo dalla madre (ed in cui tutti gli altri adulti sono nemici) reputa il Collegio, sulla scorta di tutti gli elementi acquisiti al giudizio, che sia preferibile il collocamento in comunità, che arrecherà (almeno all'inizio) sofferenza al bambino, ma è l'unica soluzione che dovrebbe scongiurare il gravissimo pregiudizio alla sua condizione psichica derivante dalla frequentazione unica ed esclusiva della madre. (…) è emersa, ancora una volta, la condotta ostacolante della ricorrente la quale persevera nei suoi continui atteggiamenti definiti dagli operatori come angoscianti per IC. La , infatti, con le sue domande CP_2 insistenti e suggestive al minore (che arriva puntuale accompagnato da una delle zie paterne), continua a procurare al figlio un vero e proprio conflitto di lealtà, manifesta chiaramente davanti al bambino il suo disprezzo e la sua noncuranza nei confronti degli operatori (non rispondendo alle domande che le vengono rivolte, non salutando all'ingresso ed all'uscita dal Centro, portando con sé il cartellone scritto per il figlio, ecc., rassicurandolo che presto “sarà libero”, ecc.). Uno di tali incontri (18.6.2024), inoltre, è stato interrotto a causa delle intemperanze della . Anche le telefonate tra madre e figlio sono CP_2 sempre fonte di angoscia per il minore al punto che, al fine di una maggiore tutela di IC, è stato disposto che alle telefonate assisterà sempre un operatore.
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Avuto riguardo alla collocazione di il Tribunale – alla luce di R_ quanto emerso – dispone che il minore sia collocato stabilmente presso il padre che eserciterà l'affido mono-genitoriale.
Circa le modalità di visita madre-figlio minore, nel superiore interesse delle minori al fine di preservare la continuità affettiva con la figura materna, il Tribunale conferma la prosecuzione degli incontri protetti tra la madre e presso lo Spazio Neutro, secondo le modalità R_ attualmente in vigore, con incontri settimanali. Si dispone, comunque, la trasmissione degli atti al G.Tutelare per la vigilanza.
Sul mantenimento per da porsi a carico della madre. R_
Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio minore, non venendo meno tale obbligo a seguito del provvedimento sanzionatorio di decadenza. Disposta la collocazione di presso il padre, quest'ultimo provvederà direttamente al suo R_ mantenimento in forma diretta mentre va posto a carico della madre non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il figlio. Quanto alla misura del contributo materno, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. In primo luogo, si deve tener conto dell'età del minore, e degli impegni di studio, di vita e di relazione, e, della mancanza di partecipazione diretta della madre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole. Orbene, all'udienza presidenziale del 21.1.2021, la ricorrente ha dichiarato: sono barista al caffè Aragonese e guadagno 650 euro al mese stagionalmente;
la casa coniugale era in fitto per 550 euro al mese ma non la occupo più da agosto 2019; le spese familiari erano più a carico di mio marito. Il ON - che nel ricorso introduttivo nel giudizio dallo stesso instaurato e poi riunito a quello instaurato dalla – ha dedotto CP_2 che la moglie, quando non lavora in estate al bar, nel periodo invernale dà ripetizioni agli studenti e percepisce indennità di disoccupazione.
All'udienza presidenziale il ON ha dichiarato: la casa coniugale è stata lasciata;
non viviamo più insieme da quasi 2 anni;
mia moglie lavora stagionalmente come barista. Do 250 al mese per il bambino. Durante il
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matrimonio facevo visite guidate e le mie entrate erano di circa 6.000/8.000 euro all'anno. Il Presidente – preso atto dello stato di disoccupazione delle parti, ha posto a carico del padre l'obbligo di mantenimento per il minore nella misura di
€ 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tenuto che non emerge dalla documentazione agli atti alcunchè in ordine alla posizione lavorativa ed alla condizione retributiva della , CP_2 ritenuto presumibilmente che la ricorrente lavori ancora in forma precaria, tenuto conto del fatto che la stessa non sostiene canone di locazione in quanto si è trasferita a vivere presso la madre, il Tribunale pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_3 figlio nella misura di € 300,00,00 mensili, con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione da giugno 2026.
Infine, alla luce dell'ultima pronuncia della C.di Cassazione n. 4672/2025 sulla valutazione relativa alla percezione dell'Assegno Unico per i minori rimessa alla valutazione del Giudice, Il Tribunale autorizza _1
a percepire per intero l'assegno unico per il figlio.
[...]
Le spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del 7.3.2018, vanno suddivise per metà tra i coniugi.
Avuto riguardo, alla domanda di risarcimento dei danni formulata dal resistente con note di udienza del 7.1.2025 (condannare la IG.ra
[...]
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Parte_1 provocati al ricorrente con il suo comportamento inadempiente e colposo per la violazione del dovere di coabitazione e per tutto quanto sopra esposto, in particolare per aver impedito ogni e qualsiasi rapporto del padre con il figlio minore per circa due anni sulla scorta anche di calunniose accuse, mediante il pagamento al resistente di quella somma che il Tribunale di liquidare) osserva il Collegio che la stessa non può essere ritenuta ammissibile. Conformemente all'orientamento ormai consolidato, nel giudizio di separazione (e di divorzio) – soggetti al rito speciale – non è consentita la trattazione congiunta di cause con il rito ordinario, ammessa , ex art. 40 cpc, solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31-32-34-35 e 36 cpc, e non anche nelle ipotesi (in cui rientra quella oggetto del presente giudizio) di cui agli artt. 33 e 104 cpc, nelle quali il cumulo di domande dipende solo dalla volontà delle
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parti (Cass. N. 6660 del 2001, Cass.n.1084 del 2005, Cass. N. 11828 del 2009 e Cass. N. 2155 del 2010).
Infine, avuto riguardo alla domanda del curatore depositata successivamente alla riserva della causa al Collegio con istanza del 13.5.2025 ( Per la gravità dei fatti intercorsi nell'ambito dell'incontro dell'8 maggio u.s. e segnalati dall'incaricata del Servizio Sociale, in considerazione del crescentee profondo malessere espresso ( verbalmente e per iscritto) da nei confronti della madre e delle dichiarazioni R_ rese nei confronti della stessa ( alla quale imputa di averlo allontanato per anni dal padre sulla base di “bugie”) e tenuto conto delle reazioni trasmodanti delle IG.re e ( sia nei confronti del minore CP_2 Tes_2 che degli operatori), questo curatore chiede la rimessione della causa in istruttoria per l'acquisizione nel contraddittorio delle parti delle ultime relazioni degli operatori socio-sanitari, per l'approfondimento ad opera della Dott.ssa delle attuali condizioni psicologiche ed emotive CP_9 del minore e per l'ascolto di quest'ultimo, che si rende necessario ai fini delle determinazioni da adottarsi) il Collegio non ha ritenuto opportuno darvi accoglimento onde evitare ulteriori traumi al minore (che, comunque, ha 9 anni). L'istruttoria svolta è apparsa esaustiva e nessun altro approfondimento è stato ritenuto opportuno tenuto conto delle statuizioni che sono state adottate.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, per i giudizi innanzi al Tribunale in relazione al valore della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio, a quella dell'istruzione e/o trattazione ed a quella decisionale.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico della ricorrente, come già liquidate.
Gli onorari del curatore speciale – la cui nomina si è resa necessaria solo ed esclusivamente a causa delle condotte della - si liquidano CP_2 come in dispositivo e vanno poste a carico della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
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1. rigetta le domande di addebito della separazione della ricorrente e del resistente;
2. Dichiara , nata a [...]_3
Ameno il 23.12.1981 decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Persona_7
[...]
3. Dispone l'affido mono-genitoriale del minore al padre;
4. Dispone la collocazione privilegiata del minore presso il padre, come espresso in parte motiva;
5. Disciplina le visite madre-figlio minore come in parte motiva;
6. pone a carico di l'obbligo di Parte_3 corrispondere mensilmente a a titolo di _1 contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 300,00 con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione secondo gli indici ISTAT da maggio 2026, oltre al 50 % delle spese straordinarie come indicato in parte motiva;
7. autorizza a percepire per intero l'assegno _1 unico per il minore;
8. Condanna alla rifusione delle spese Parte_3 processuali in favore di spese liquidate, _1 nella somma di € 7.616,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione all'avv. Filomena Giglio;
9. Pone a carico di gli onorari del Parte_3 curatore, avv. Stefania Stravino che vanno liquidate in € 2.265,00, oltre spese generali, IVA e CPa come per legge e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
10. Pone definitivamente a carico di Parte_3 le spese di ctu come già liquidate .
Così deciso in Napoli nella camera di conIGlio del 4.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Dott. Raffaele Sdino Tes_7
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