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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4282 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 31/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8091/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Maresca e Tiziana La Parte_1
Verghetta ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Giuseppe Faravelli, n. 22 APPELLANTE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
E , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Elisa Bonciani e
[...] Controparte_9
RO NO ed elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Montagne Rocciose, 69; APPELLATI
NONCHE'
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla ATTANASIO ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado: “Con atto introduttivo depositato il 18.01.2024, i ricorrenti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , , e
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
ndr] adivano il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di Controparte_9 accertare e dichiarare, previa disapplicazione delle specifiche clausole della contrattazione collettiva che ne escludevano il conteggio (art. . 30 punto 6 ccnl 2016 art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2016; - art. 14 punto 3 Contratto Aziendale;
art. 31 Contratto Aziendale Contrattazione collettiva 2012: - art. 31 punto 6 CCNL 2016;- art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL 2016; art. 14 punto 3 Contratto Aziendale;
- art. 31 del Contratto Aziendale;
Contrattazione collettiva 2003: art. 25 punto 6 CCNL 2003; - art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003; - art. 15 punto 3 Contratto Aziendale;
art. 34 Contratto Aziendale), il loro diritto al computo nella retribuzione spettante per i giorni di ferie: 1) dell'Indennità di Utilizzazione Professionale variabile;
2) dell'IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); 3) dell'indennità lavoro notturno;
4) dell'indennità lavoro domenicale;
5) dell'indennità lavoro festivo e paga giornaliera per lavoro festivo non recuperato;
5) del compenso per assenza dalla residenza;
6) del compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289 e 290); 7) dell' indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); per l'effetto chiedevano di condannare la convenuta al Parte_1 pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzione loro dovute per i periodi di ferie: in favore di € 19.963,34 (da luglio 2007 a dicembre 2023), in Controparte_1 favore di € 21.152,42 (da luglio 2007 a dicembre 2023), in favore di Controparte_2
€ 22.097,85 (da luglio 2007 a dicembre 2023), in favore di Controparte_3
€ 20.295,26 (da luglio 2007 a dicembre 2023), in favore di Controparte_4 [...]
€ 22.526,91 (da luglio 2007 a dicembre 2023), in favore di CP_5 CP_6
€ 4.070,33 (da aprile 2018 a dicembre 2023), in favore di €
[...] CP_7
3.299,25 (da aprile 2018 a dicembre 2023), in favore di € 18.185,42 (da CP_8 luglio 2007 a dicembre 2023), in favore di € 29.744,79 (da luglio 2007 a Controparte_9 dicembre 2023), oltre gli accessori di legge;
chiedevano di condannare altresì
, per le somme e i periodi indicati (da luglio 2007 a dicembre 2023), al ricalcolo Parte_1
e alla conseguente regolarizzazione delle quote del tfr dei ricorrenti;
di condannare inoltre alla conseguente regolarizzazione contributiva per il periodo indicato Parte_1
e, nella misura in cui il diritto al versamento dei contributi fosse ritenuto prescritto, al CP_ versamento all della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 l. n. 1338/62, con riserva di richiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 c.c. Deducevano di essere dipendenti di con Parte_1 mansione di macchinisti, attualmente in servizio;
di fare parte del personale mobile, le cui prestazioni si sviluppavano nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni l'anno, comprese domeniche e festivi;
che i loro turni di lavoro non erano cadenzati e potevano iniziare e terminare a qualunque ora del giorno e della notte, perché collegati alla marcia dei treni e alle tratte in assegnazione;
che la durata delle loro prestazioni e dei riposi giornalieri o settimanali era soggetta a notevole variabilità; che una quota importante della loro retribuzione era costituita da indennità supplementari o integrative (c.d. competenze accessorie) che, avevano il doppio scopo di compensare i disagi del lavoro svolto e di incentivare la permanenza in un'attività che comportava rischi e maggiori sacrifici rispetto a lavori con orari regolari, diurni e/o feriali;
che le indennità rivendicate rientravano nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro;
che le predette indennità, pur essendo strettamente connesse alla qualità intrinseca della mansione espletata dai ricorrenti, non erano state calcolate dalla convenuta nella base di computo della retribuzione dei giorni di ferie godute dai ricorrenti;
di essere stati illegittimamente privati della retribuzione dovuta nella sua interezza nei periodi di godimento delle ferie;
di avere diritto alle differenze retributive come indicate nei conteggi allegati. Svolte articolate considerazioni in diritto e richiamata la giurisprudenza unionale, concludevano chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda;
Parte_1 in subordine eccepiva sia l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., sia l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso. Svolte articolate considerazioni in diritto, CP_ insisteva per il rigetto della domanda. L si costituiva in giudizio chiedendo la condanna della parte datoriale al versamento dei contributi previdenziali per i periodi non prescritti”.
Il Tribunale rilevava che “possono considerarsi prescritte unicamente le pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18/7/2012 (data di entrata in vigore della c.d. legge Fornero), mentre, per quelle per le quali, alla data anzidetta, non era ancora decorso il termine quinquennale, non risulta maturata la fattispecie estintiva: dunque appare corretta la quantificazione elaborata nei conteggi di parte ricorrente a partire da luglio 2007 dal luglio 2007 (per i ricorrenti e all'aprile 2018) al CP_6 CP_7 dicembre 2023.”. Dichiarava, poi, “inammissibile la domanda di condanna della parte CP_ datoriale al versamento all della riserva matematica finalizzata alla rendita vitalizia di cui all'art. 13 l. n. 1338/62, non avendo i ricorrenti dedotto la presentazione (da parte CP_ dei medesimi o della parte datoriale) della domanda per la rendita vitalizia all . Pertanto, così provvedeva: “NN AL PAGAMENTO IN FAVORE Parte_1
DEGLI ALTRI RICORRENTI DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE, PER I TITOLI INDICATI IN PARTE MOTIVA, PARI ALLE SEGUENTI SOMME LORDE IN FAVORE DI: € Controparte_1
19.963,34 (DA LUGLIO 2007 A DICEMBRE 2023); € 21.152,42 (DA Controparte_2
LUGLIO 2007 A DICEMBRE 2023); € 22.097,85 (DA LUGLIO 2007 Controparte_3
A DICEMBRE 2023); € 20.295,26 (DA LUGLIO 200);7 A DICEMBRE Controparte_4
2023; € 22.526,91 (DA LUGLIO 2007 A DICEMBRE 2023); Controparte_5 CP_6
€ 4.070,33 (DA APRILE 2018 A DICEMBRE 2023); € 3.299,25 (DA
[...] CP_7
APRILE 2018 A DICEMBRE 2023); € 18.185,42 (DA LUGLIO 2007 A CP_8
DICEMBRE 2023); € 29.744,79 (DA LUGLIO 2007 A DICEMBRE 2023); IL Controparte_9
TUTTO OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI DALLA MATURAZIONE DELLE SINGOLE POSIZIONI CREDITORIE AL SALDO. NN , PER LE SOMME Parte_1
E I PERIODI INDICATI, AL RICALCOLO E ALLA CONSEGUENTE REGOLARIZZAZIONE DELLE QUOTE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEI RICORRENTI, DA VERSARE SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO VIGENTE. INFINE NN ALLA Parte_1
REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SOPRA ACCERTATE, PER I PERIODI NON PRESCRITTI. DICHIARA INAMMISSIBLE LA DOMANDA DI NN DI AL VERSAMENTO ALL'INPS DELLA RISERVA MATEMATICA FINALIZZATA Parte_1
ALLA RENDITA VITALIZIA EX ART. 13 L. N. 1338/62. COMPENSA TRA I RICORRENTI E LA META' DELLE SPESE DI LITE;
NN A RIFONDERE Parte_1 Parte_1
AI RICORRENTI LA QUOTA RESIDUA DI SPESE CHE LIQUIDA IN € 3.500,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA, CPA E RIMBORSO C.U. DI CP_
€ 379,50. COMPENSA LE SPESE DI LITE CON L . Con ricorso depositato l'8.1.2025, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. Si sono costituiti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
e , chiedendo di rigettare l'appello con integrale conferma
[...] Controparte_9 della sentenza impugnata. CP_1 Si è costituito altresì l il quale ha così concluso: “- in via preliminare, si eccepisce la prescrizione per i motivi di cui in assertiva;
- ove rilevata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato condannare, per i periodi non prescritti, il datore di lavoro al pagamento di contributi, sanzioni ed interessi di legge;
- per la restante domanda, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
Con l'atto di appello, censura la decisione del Tribunale per Parte_1
1. “I) Violazione o falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost.; dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 e 18-bis, D. Lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE”;
2. “II) Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE”;
3. “III) Violazione o falsa applicazione dell'art. 115, 116 cod.proc.civ. e dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE”;
4. “IV) Violazione dell'art. 68 del CCNL;
violazione dell'art. 10, D.Lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”;
5. “V) Violazione o falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 cod. civ.”:
6. “VI) Riproposizione di tutte le domande ed eccezioni ai sensi dell'art. 346 cod.proc.civ.”.
Sull'eccezione di prescrizione di cui al quinto motivo d'appello il Tribunale ha precisato che “Deve infine essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente, dovendosi richiamare la recente, ma consolidata giurisprudenza di Cassazione, secondo la quale, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. legge Fornero, deve ritenersi che, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro per i quali ricorre il limite dimensionale di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 - com'è nel caso di - la prescrizione dei crediti del lavoratore, Parte_1 che non si siano già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, non decorre in costanza di rapporto, ma solo a decorrere dalla sua cessazione (cfr. Cass. n. 26246/2022). Come affermato dai giudici di legittimità, nella vigenza della legge n. 92/2012, in cui è stato moltiplicato il ventaglio delle tutele applicabili per il licenziamento illegittimo, il lavoratore, nel corso del rapporto, viene a trovarsi in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela - reintegratoria “forte” o “debole”, o solo indennitaria - che gli può essere somministrata, accertabile unicamente ex post a seguito della contestazione giudiziale del recesso datoriale, sicchè è ravvisabile tuttora la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi della giurisprudenza (costituzionale e di legittimità), esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. In applicazione di tale principio, possono considerarsi prescritte unicamente le pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18/7/2012 (data di entrata in vigore della c.d. legge Fornero), mentre, per quelle per le quali, alla data anzidetta, non era ancora decorso il termine quinquennale, non risulta maturata la fattispecie estintiva: dunque appare corretta la quantificazione elaborata nei conteggi di parte ricorrente a partire da luglio 2007 dal luglio 2007 (per i ricorrenti e all'aprile 2018) al dicembre 2023”. CP_6 CP_7
Si condivide appieno il percorso motivazione seguito dal giudice di primo grado che ha ancorato la propria motivazione all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità cui questo Collegio aderisce in pieno. Inoltre, sono infondati anche gli altri motivi d'appello sui quali questa Corte non può che richiamare quella ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. ord. N. 24899/2025) secondo cui
“1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Dir. 2003/88/CE, dell'art. 36, comma 3 Cost., dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell'art. 2109 c.c., sulla nozione di retribuzione spettante per le giornate di ferie;
violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Dir. 2003/88/CE, dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003; violazione e falsa applicazione artt. 1 e 10 CCNL 12.3.1980, artt. 1362 e 1363 c.c., con riferimento agli accordi collettivi aziendali del 7.7.1997, 3.2.1998, 9.6.1998, 19.11.2009, per avere la Corte di merito erroneamente dichiarato il diritto dei lavoratori all'inclusione nella retribuzione per ferie delle indennità menzionate nel ricorso introduttivo di primo grado, sebbene non rispondenti ai criteri individuati dalla CGUE per determinare la retribuzione ferie;
violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Dir. 2003/88/CE, dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003, violazione e falsa applicazione artt. 1 e 10 CCNL 12.03.1980 in combinato disposto con gli artt. 20/A e 21/A CCNL 23.7.1976, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c. anche in relazione all'interpretazione dell'accordo aziendale del 9.6.1998, per erronea inclusione per intero nella retribuzione ferie delle indennità di trasferta e diaria ridotta;
2. con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Dir. 2003/88/CE, dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell'art. 2109 c.c.; omessa limitazione del diritto al ricalcolo della retribuzione del solo periodo minimo di ferie retribuite stabilito dall'art. 7 Dir. 2003/88/CE nell'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di Giustizia, Sez. IV, 13/12/2018, n. 385 ed erronea quantificazione delle quattro settimane;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa applicazione del principio di non contestazione in relazione all'omessa tempestiva contestazione da parte dei lavoratori che le ferie eccedenti le 24 annualmente fruite dai medesimi nel periodo di cui è causa non erano riconducibili alle quattro settimane annue da tutelare;
violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c. e art. 132, comma 4 c.p.c., per errore nella riconducibilità a mere ferie arretrate delle giornate di ferie eccedenti le 24 annualmente fruite dai lavoratori nel periodo di cui è causa;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10 CCNL 12.3.1980 anche in relazione all'art. 1362 c.c.; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame di fatto storico decisivo per avere la Corte d'Appello respinto il secondo motivo di appello sulla limitazione della domanda alle sole quattro settimane di ferie tutelate dall'art. 7 Dir. 2003/88 CE pari a 24 giorni, identificando le giornate di ferie eccedenti le 24 effettivamente fruite dai lavoratori nel periodo di cui è causa con le sole ferie arretrate rientranti sempre nelle quattro settimane;
4. con il quarto motivo di ricorso censura la sentenza impugnata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 Dir. 2003/88/CE, 10 d. lgs. n. 66/2003 per aver quantificato le differenze retributive vantate dai lavoratori sulla retribuzione ferie suddividendo i compensi medi percepiti nell'anno precedente a quello di riferimento per le sole giornate di effettiva presenza nell'anno;
5.il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni già espresse da questa Corte su ricorsi analoghi proposti dalla medesima società (Cass. n. 11758, 11760 e 13321 del 2024, 11728, 11754, 11776 del 2025, precedenti ai quali si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e le cui motivazioni qui si riprendono);
6.i motivi primo, secondo e quarto motivi possono essere esaminati congiuntamente, per reciproca connessione, dichiarando la loro infondatezza alla stregua della giurisprudenza di legittimità che si è andata consolidando (cfr. Cass. nn. 18160, 19663, 19711, 19716 del 2023; in conformità: Cass. n. 35146 del 2023; Cass. n. 2963 del 2024; Cass. n. 2431 del 2024; v., altresì, Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089, 19992, 25840 del 2024 e Cass. n. 2487 del 2025); è stato più volte ribadito dal predetto indirizzo che la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del 2006; Schultz-Hoff e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C- Persona_1
520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C385/17), la quale ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione; qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr., in questo senso, CGUE 13.1.2022, C-514/20); è poi pacifico che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò valore di ulteriore fonte del diritto UE, non nel senso che esse creino ex novo norme europee, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e Cass. n. 22577 del 2012);
7. di tali principi si è fatta interprete questa Corte che, in più occasioni, ha sancito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021); tale orientamento è stato ulteriormente confermato in sede di pubblica udienza, nell'ambito di un procedimento ex art. 420 bis c.p.c. (v. Cass. n. 34088 del 2024), dove si è pure sottolineato che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360- bis c.p.c., n. 1) (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del 2023); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la conoscenza delle regole e, quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022);
8.il Collegio reputa che la sentenza impugnata, confermando la decisione di primo grado, sia conforme ai princìpi enunciati e in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, mentre le censure proposte non evidenziano vizi idonei a determinarne la cassazione;
9.il terzo motivo risulta inammissibile per la preclusione derivante dalla pronuncia di merito cd. doppia conforme;
10.pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'Avv. Signore che si è dichiarato antistatario;
11.
considerato che
la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023); 12.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020)”. In ogni modo, sui criteri di calcolo del dovuto, occorre precisare che dai conteggi prodotti dai ricorrenti e allegati al ricorso emerge che la media giornaliera delle competenze di condotta, con l'aggiunta di quelle legate all'assenza dalla residenza, realizzate dai ricorrenti e ottenuta dividendo dette competenze per i giorni di presenza per ciascun mese, porta, con riferimento alla media competenze dell'anno precedente, a delle consistenti differenze retributive (cfr. prospetto riassuntivo conteggi). Considerando, infatti, i giorni di ferie goduti per ciascun anno, rispetto alla media competenze dell'anno precedente, la differenza dovuta è quella indicata, negli allegati prospetti conteggi dai quali risulta che in tutti i mesi, con la propria prestazione effettiva, il ricorrente guadagna molto di più della retribuzione fissa mensile, perché ad essa si aggiungono tutte le altre voci legate all'utilizzazione professionale e all'assenza dalla residenza, che sono ben maggiori di quella di € 12,80 riconosciuta per ciascun giorno di ferie. Da quanto esposto deriva che le disposizioni che riguardano la misura dell'indennità di utilizzazione professionale da includere nel trattamento ferie del personale di macchina sono viziate, nella parte in cui stabiliscono l'importo fisso massimo di € 12,80 giornaliero e non una media o altra superiore misura, maggiormente correlata all'indennità di utilizzazione percepita dal dipendente per lo svolgimento delle mansioni ordinarie. Ai suddetti importi, fra le competenze che vanno considerate nel computo della retribuzione dei giorni di ferie, occorre aggiungere, come già chiarito, anche quella della “Assenza dalla residenza”, prevista dall'Art. 77, punto 2.1 di entrambi i CCNL Attività Ferroviarie 2012 e 2016, trattandosi di compensi intrinsecamente legati alla prestazione lavorativa del ricorrente, che si svolge quasi esclusivamente fuori dalla propria residenza e dall'Impianto di appartenenza, compensandone lo specifico Trattasi di differenze che danno luogo ad una diminuzione ben superiore al 13.50%, considerata potenzialmente idonea dissuadere il lavoratore dal beneficiare delle ferie (v. Cass. n. 19663/2023, cit e Cass. n. 18160/2023). Ogni ulteriore questione risulta assorbita. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato né si ravvisano motivi per rinviare la causa come richiesto da nelle note in data 15.12.2025 poiché Parte_1 essa stessa avrebbe ben potuto già da tempo effettuare una proposta conciliativa. In considerazione della soccombenza, le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 16.12.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 31/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8091/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Maresca e Tiziana La Parte_1
Verghetta ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Giuseppe Faravelli, n. 22 APPELLANTE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
E , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Elisa Bonciani e
[...] Controparte_9
RO NO ed elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Montagne Rocciose, 69; APPELLATI
NONCHE'
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla ATTANASIO ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado: “Con atto introduttivo depositato il 18.01.2024, i ricorrenti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , , e
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
ndr] adivano il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di Controparte_9 accertare e dichiarare, previa disapplicazione delle specifiche clausole della contrattazione collettiva che ne escludevano il conteggio (art. . 30 punto 6 ccnl 2016 art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2016; - art. 14 punto 3 Contratto Aziendale;
art. 31 Contratto Aziendale Contrattazione collettiva 2012: - art. 31 punto 6 CCNL 2016;- art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL 2016; art. 14 punto 3 Contratto Aziendale;
- art. 31 del Contratto Aziendale;
Contrattazione collettiva 2003: art. 25 punto 6 CCNL 2003; - art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003; - art. 15 punto 3 Contratto Aziendale;
art. 34 Contratto Aziendale), il loro diritto al computo nella retribuzione spettante per i giorni di ferie: 1) dell'Indennità di Utilizzazione Professionale variabile;
2) dell'IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); 3) dell'indennità lavoro notturno;
4) dell'indennità lavoro domenicale;
5) dell'indennità lavoro festivo e paga giornaliera per lavoro festivo non recuperato;
5) del compenso per assenza dalla residenza;
6) del compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289 e 290); 7) dell' indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); per l'effetto chiedevano di condannare la convenuta al Parte_1 pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzione loro dovute per i periodi di ferie: in favore di € 19.963,34 (da luglio 2007 a dicembre 2023), in Controparte_1 favore di € 21.152,42 (da luglio 2007 a dicembre 2023), in favore di Controparte_2
€ 22.097,85 (da luglio 2007 a dicembre 2023), in favore di Controparte_3
€ 20.295,26 (da luglio 2007 a dicembre 2023), in favore di Controparte_4 [...]
€ 22.526,91 (da luglio 2007 a dicembre 2023), in favore di CP_5 CP_6
€ 4.070,33 (da aprile 2018 a dicembre 2023), in favore di €
[...] CP_7
3.299,25 (da aprile 2018 a dicembre 2023), in favore di € 18.185,42 (da CP_8 luglio 2007 a dicembre 2023), in favore di € 29.744,79 (da luglio 2007 a Controparte_9 dicembre 2023), oltre gli accessori di legge;
chiedevano di condannare altresì
, per le somme e i periodi indicati (da luglio 2007 a dicembre 2023), al ricalcolo Parte_1
e alla conseguente regolarizzazione delle quote del tfr dei ricorrenti;
di condannare inoltre alla conseguente regolarizzazione contributiva per il periodo indicato Parte_1
e, nella misura in cui il diritto al versamento dei contributi fosse ritenuto prescritto, al CP_ versamento all della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 l. n. 1338/62, con riserva di richiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 c.c. Deducevano di essere dipendenti di con Parte_1 mansione di macchinisti, attualmente in servizio;
di fare parte del personale mobile, le cui prestazioni si sviluppavano nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni l'anno, comprese domeniche e festivi;
che i loro turni di lavoro non erano cadenzati e potevano iniziare e terminare a qualunque ora del giorno e della notte, perché collegati alla marcia dei treni e alle tratte in assegnazione;
che la durata delle loro prestazioni e dei riposi giornalieri o settimanali era soggetta a notevole variabilità; che una quota importante della loro retribuzione era costituita da indennità supplementari o integrative (c.d. competenze accessorie) che, avevano il doppio scopo di compensare i disagi del lavoro svolto e di incentivare la permanenza in un'attività che comportava rischi e maggiori sacrifici rispetto a lavori con orari regolari, diurni e/o feriali;
che le indennità rivendicate rientravano nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro;
che le predette indennità, pur essendo strettamente connesse alla qualità intrinseca della mansione espletata dai ricorrenti, non erano state calcolate dalla convenuta nella base di computo della retribuzione dei giorni di ferie godute dai ricorrenti;
di essere stati illegittimamente privati della retribuzione dovuta nella sua interezza nei periodi di godimento delle ferie;
di avere diritto alle differenze retributive come indicate nei conteggi allegati. Svolte articolate considerazioni in diritto e richiamata la giurisprudenza unionale, concludevano chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda;
Parte_1 in subordine eccepiva sia l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., sia l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso. Svolte articolate considerazioni in diritto, CP_ insisteva per il rigetto della domanda. L si costituiva in giudizio chiedendo la condanna della parte datoriale al versamento dei contributi previdenziali per i periodi non prescritti”.
Il Tribunale rilevava che “possono considerarsi prescritte unicamente le pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18/7/2012 (data di entrata in vigore della c.d. legge Fornero), mentre, per quelle per le quali, alla data anzidetta, non era ancora decorso il termine quinquennale, non risulta maturata la fattispecie estintiva: dunque appare corretta la quantificazione elaborata nei conteggi di parte ricorrente a partire da luglio 2007 dal luglio 2007 (per i ricorrenti e all'aprile 2018) al CP_6 CP_7 dicembre 2023.”. Dichiarava, poi, “inammissibile la domanda di condanna della parte CP_ datoriale al versamento all della riserva matematica finalizzata alla rendita vitalizia di cui all'art. 13 l. n. 1338/62, non avendo i ricorrenti dedotto la presentazione (da parte CP_ dei medesimi o della parte datoriale) della domanda per la rendita vitalizia all . Pertanto, così provvedeva: “NN AL PAGAMENTO IN FAVORE Parte_1
DEGLI ALTRI RICORRENTI DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE, PER I TITOLI INDICATI IN PARTE MOTIVA, PARI ALLE SEGUENTI SOMME LORDE IN FAVORE DI: € Controparte_1
19.963,34 (DA LUGLIO 2007 A DICEMBRE 2023); € 21.152,42 (DA Controparte_2
LUGLIO 2007 A DICEMBRE 2023); € 22.097,85 (DA LUGLIO 2007 Controparte_3
A DICEMBRE 2023); € 20.295,26 (DA LUGLIO 200);7 A DICEMBRE Controparte_4
2023; € 22.526,91 (DA LUGLIO 2007 A DICEMBRE 2023); Controparte_5 CP_6
€ 4.070,33 (DA APRILE 2018 A DICEMBRE 2023); € 3.299,25 (DA
[...] CP_7
APRILE 2018 A DICEMBRE 2023); € 18.185,42 (DA LUGLIO 2007 A CP_8
DICEMBRE 2023); € 29.744,79 (DA LUGLIO 2007 A DICEMBRE 2023); IL Controparte_9
TUTTO OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI DALLA MATURAZIONE DELLE SINGOLE POSIZIONI CREDITORIE AL SALDO. NN , PER LE SOMME Parte_1
E I PERIODI INDICATI, AL RICALCOLO E ALLA CONSEGUENTE REGOLARIZZAZIONE DELLE QUOTE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEI RICORRENTI, DA VERSARE SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO VIGENTE. INFINE NN ALLA Parte_1
REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SOPRA ACCERTATE, PER I PERIODI NON PRESCRITTI. DICHIARA INAMMISSIBLE LA DOMANDA DI NN DI AL VERSAMENTO ALL'INPS DELLA RISERVA MATEMATICA FINALIZZATA Parte_1
ALLA RENDITA VITALIZIA EX ART. 13 L. N. 1338/62. COMPENSA TRA I RICORRENTI E LA META' DELLE SPESE DI LITE;
NN A RIFONDERE Parte_1 Parte_1
AI RICORRENTI LA QUOTA RESIDUA DI SPESE CHE LIQUIDA IN € 3.500,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA, CPA E RIMBORSO C.U. DI CP_
€ 379,50. COMPENSA LE SPESE DI LITE CON L . Con ricorso depositato l'8.1.2025, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. Si sono costituiti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
e , chiedendo di rigettare l'appello con integrale conferma
[...] Controparte_9 della sentenza impugnata. CP_1 Si è costituito altresì l il quale ha così concluso: “- in via preliminare, si eccepisce la prescrizione per i motivi di cui in assertiva;
- ove rilevata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato condannare, per i periodi non prescritti, il datore di lavoro al pagamento di contributi, sanzioni ed interessi di legge;
- per la restante domanda, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
Con l'atto di appello, censura la decisione del Tribunale per Parte_1
1. “I) Violazione o falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost.; dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 e 18-bis, D. Lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE”;
2. “II) Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE”;
3. “III) Violazione o falsa applicazione dell'art. 115, 116 cod.proc.civ. e dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE”;
4. “IV) Violazione dell'art. 68 del CCNL;
violazione dell'art. 10, D.Lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”;
5. “V) Violazione o falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 cod. civ.”:
6. “VI) Riproposizione di tutte le domande ed eccezioni ai sensi dell'art. 346 cod.proc.civ.”.
Sull'eccezione di prescrizione di cui al quinto motivo d'appello il Tribunale ha precisato che “Deve infine essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente, dovendosi richiamare la recente, ma consolidata giurisprudenza di Cassazione, secondo la quale, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. legge Fornero, deve ritenersi che, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro per i quali ricorre il limite dimensionale di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 - com'è nel caso di - la prescrizione dei crediti del lavoratore, Parte_1 che non si siano già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, non decorre in costanza di rapporto, ma solo a decorrere dalla sua cessazione (cfr. Cass. n. 26246/2022). Come affermato dai giudici di legittimità, nella vigenza della legge n. 92/2012, in cui è stato moltiplicato il ventaglio delle tutele applicabili per il licenziamento illegittimo, il lavoratore, nel corso del rapporto, viene a trovarsi in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela - reintegratoria “forte” o “debole”, o solo indennitaria - che gli può essere somministrata, accertabile unicamente ex post a seguito della contestazione giudiziale del recesso datoriale, sicchè è ravvisabile tuttora la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi della giurisprudenza (costituzionale e di legittimità), esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. In applicazione di tale principio, possono considerarsi prescritte unicamente le pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18/7/2012 (data di entrata in vigore della c.d. legge Fornero), mentre, per quelle per le quali, alla data anzidetta, non era ancora decorso il termine quinquennale, non risulta maturata la fattispecie estintiva: dunque appare corretta la quantificazione elaborata nei conteggi di parte ricorrente a partire da luglio 2007 dal luglio 2007 (per i ricorrenti e all'aprile 2018) al dicembre 2023”. CP_6 CP_7
Si condivide appieno il percorso motivazione seguito dal giudice di primo grado che ha ancorato la propria motivazione all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità cui questo Collegio aderisce in pieno. Inoltre, sono infondati anche gli altri motivi d'appello sui quali questa Corte non può che richiamare quella ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. ord. N. 24899/2025) secondo cui
“1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Dir. 2003/88/CE, dell'art. 36, comma 3 Cost., dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell'art. 2109 c.c., sulla nozione di retribuzione spettante per le giornate di ferie;
violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Dir. 2003/88/CE, dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003; violazione e falsa applicazione artt. 1 e 10 CCNL 12.3.1980, artt. 1362 e 1363 c.c., con riferimento agli accordi collettivi aziendali del 7.7.1997, 3.2.1998, 9.6.1998, 19.11.2009, per avere la Corte di merito erroneamente dichiarato il diritto dei lavoratori all'inclusione nella retribuzione per ferie delle indennità menzionate nel ricorso introduttivo di primo grado, sebbene non rispondenti ai criteri individuati dalla CGUE per determinare la retribuzione ferie;
violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Dir. 2003/88/CE, dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003, violazione e falsa applicazione artt. 1 e 10 CCNL 12.03.1980 in combinato disposto con gli artt. 20/A e 21/A CCNL 23.7.1976, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c. anche in relazione all'interpretazione dell'accordo aziendale del 9.6.1998, per erronea inclusione per intero nella retribuzione ferie delle indennità di trasferta e diaria ridotta;
2. con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Dir. 2003/88/CE, dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell'art. 2109 c.c.; omessa limitazione del diritto al ricalcolo della retribuzione del solo periodo minimo di ferie retribuite stabilito dall'art. 7 Dir. 2003/88/CE nell'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di Giustizia, Sez. IV, 13/12/2018, n. 385 ed erronea quantificazione delle quattro settimane;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa applicazione del principio di non contestazione in relazione all'omessa tempestiva contestazione da parte dei lavoratori che le ferie eccedenti le 24 annualmente fruite dai medesimi nel periodo di cui è causa non erano riconducibili alle quattro settimane annue da tutelare;
violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c. e art. 132, comma 4 c.p.c., per errore nella riconducibilità a mere ferie arretrate delle giornate di ferie eccedenti le 24 annualmente fruite dai lavoratori nel periodo di cui è causa;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10 CCNL 12.3.1980 anche in relazione all'art. 1362 c.c.; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame di fatto storico decisivo per avere la Corte d'Appello respinto il secondo motivo di appello sulla limitazione della domanda alle sole quattro settimane di ferie tutelate dall'art. 7 Dir. 2003/88 CE pari a 24 giorni, identificando le giornate di ferie eccedenti le 24 effettivamente fruite dai lavoratori nel periodo di cui è causa con le sole ferie arretrate rientranti sempre nelle quattro settimane;
4. con il quarto motivo di ricorso censura la sentenza impugnata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 Dir. 2003/88/CE, 10 d. lgs. n. 66/2003 per aver quantificato le differenze retributive vantate dai lavoratori sulla retribuzione ferie suddividendo i compensi medi percepiti nell'anno precedente a quello di riferimento per le sole giornate di effettiva presenza nell'anno;
5.il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni già espresse da questa Corte su ricorsi analoghi proposti dalla medesima società (Cass. n. 11758, 11760 e 13321 del 2024, 11728, 11754, 11776 del 2025, precedenti ai quali si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e le cui motivazioni qui si riprendono);
6.i motivi primo, secondo e quarto motivi possono essere esaminati congiuntamente, per reciproca connessione, dichiarando la loro infondatezza alla stregua della giurisprudenza di legittimità che si è andata consolidando (cfr. Cass. nn. 18160, 19663, 19711, 19716 del 2023; in conformità: Cass. n. 35146 del 2023; Cass. n. 2963 del 2024; Cass. n. 2431 del 2024; v., altresì, Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089, 19992, 25840 del 2024 e Cass. n. 2487 del 2025); è stato più volte ribadito dal predetto indirizzo che la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del 2006; Schultz-Hoff e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C- Persona_1
520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C385/17), la quale ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione; qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr., in questo senso, CGUE 13.1.2022, C-514/20); è poi pacifico che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò valore di ulteriore fonte del diritto UE, non nel senso che esse creino ex novo norme europee, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e Cass. n. 22577 del 2012);
7. di tali principi si è fatta interprete questa Corte che, in più occasioni, ha sancito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021); tale orientamento è stato ulteriormente confermato in sede di pubblica udienza, nell'ambito di un procedimento ex art. 420 bis c.p.c. (v. Cass. n. 34088 del 2024), dove si è pure sottolineato che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360- bis c.p.c., n. 1) (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del 2023); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la conoscenza delle regole e, quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022);
8.il Collegio reputa che la sentenza impugnata, confermando la decisione di primo grado, sia conforme ai princìpi enunciati e in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, mentre le censure proposte non evidenziano vizi idonei a determinarne la cassazione;
9.il terzo motivo risulta inammissibile per la preclusione derivante dalla pronuncia di merito cd. doppia conforme;
10.pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'Avv. Signore che si è dichiarato antistatario;
11.
considerato che
la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023); 12.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020)”. In ogni modo, sui criteri di calcolo del dovuto, occorre precisare che dai conteggi prodotti dai ricorrenti e allegati al ricorso emerge che la media giornaliera delle competenze di condotta, con l'aggiunta di quelle legate all'assenza dalla residenza, realizzate dai ricorrenti e ottenuta dividendo dette competenze per i giorni di presenza per ciascun mese, porta, con riferimento alla media competenze dell'anno precedente, a delle consistenti differenze retributive (cfr. prospetto riassuntivo conteggi). Considerando, infatti, i giorni di ferie goduti per ciascun anno, rispetto alla media competenze dell'anno precedente, la differenza dovuta è quella indicata, negli allegati prospetti conteggi dai quali risulta che in tutti i mesi, con la propria prestazione effettiva, il ricorrente guadagna molto di più della retribuzione fissa mensile, perché ad essa si aggiungono tutte le altre voci legate all'utilizzazione professionale e all'assenza dalla residenza, che sono ben maggiori di quella di € 12,80 riconosciuta per ciascun giorno di ferie. Da quanto esposto deriva che le disposizioni che riguardano la misura dell'indennità di utilizzazione professionale da includere nel trattamento ferie del personale di macchina sono viziate, nella parte in cui stabiliscono l'importo fisso massimo di € 12,80 giornaliero e non una media o altra superiore misura, maggiormente correlata all'indennità di utilizzazione percepita dal dipendente per lo svolgimento delle mansioni ordinarie. Ai suddetti importi, fra le competenze che vanno considerate nel computo della retribuzione dei giorni di ferie, occorre aggiungere, come già chiarito, anche quella della “Assenza dalla residenza”, prevista dall'Art. 77, punto 2.1 di entrambi i CCNL Attività Ferroviarie 2012 e 2016, trattandosi di compensi intrinsecamente legati alla prestazione lavorativa del ricorrente, che si svolge quasi esclusivamente fuori dalla propria residenza e dall'Impianto di appartenenza, compensandone lo specifico Trattasi di differenze che danno luogo ad una diminuzione ben superiore al 13.50%, considerata potenzialmente idonea dissuadere il lavoratore dal beneficiare delle ferie (v. Cass. n. 19663/2023, cit e Cass. n. 18160/2023). Ogni ulteriore questione risulta assorbita. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato né si ravvisano motivi per rinviare la causa come richiesto da nelle note in data 15.12.2025 poiché Parte_1 essa stessa avrebbe ben potuto già da tempo effettuare una proposta conciliativa. In considerazione della soccombenza, le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 16.12.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste