Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/06/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1324 V.G. RG anno 2025, vertente t r a
( ) – ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rispettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alberto Corsini e dell'Avv. Erica Bardi, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 27.6.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso:
“I ricorrenti condividono il convincimento di addivenire alla separazione personale alle condizioni che seguono: -1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza, domicilio o dimora ove meglio crederà, anche all'estero, e a tal fine si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto;
-2) alla moglie
Part viene assegnata l'abitazione coniugale di proprietà dell' sita in Carrara (MS), via Villafranca n. 32/C, ove vi vivrà
Per_ con i figli , e;
agli arredi gli stessi rimarranno nella disponibilità della signora il signor Per_1 Per_2 Parte_2
provvederà a trasferire la propria residenza anagrafica non appena reperirà una nuova sistemazione abitativa;
Pt_4
quanto al veicolo Renault Megane targato FJ927PG intestato al signor i coniugi concordano che rimanga nella Parte_1
Per_ proprietà e disponibilità esclusiva dello stesso;
-3) quanto ai figli minori , , i coniugi dichiarano che Per_1 Per_2
gli stessi vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
il padre terrà con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la signora e, comunque, almeno un fine settimana Parte_2
alternato con la madre dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena ed il martedì e giovedì pomeriggio di ogni settimana con possibilità di pernotto;
i genitori potranno tenere con loro i figli durante le ferie estive, da giugno a settembre
i minori trascorreranno alternativamente le festività ed i compleanni presso ciascun
Per_ genitore. In particolare e passeranno, salvo diverso o miglior accordo, la vigilia di Natale con un Per_1 Per_2
genitore ed il Natale con l'altro; il 31/12 con un genitore e l'.
1. con l'altro, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro,
alternando annualmente i periodi, e così si dica per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ferragosto ecc.). Nel
caso di allontanamento dal luogo di residenza per più giorni consecutivi, il padre e la madre dovranno reciprocamente e preventivamente comunicarsi il luogo dove trascorreranno tale periodo di frequentazione con i minori (località, nome dell'albergo, numero di telefono); -4) I genitori concordano che ciascuno di loro provvederà al mantenimento dei figli in maniera diretta senza versamento di alcun contributo da parte dell'altro. I coniugi concordano che l'assegno unico corrisposto per i tre figli (pari attualmente a circa € 700,00) sia trattenuto al 100% dalla madre, rinunciando il padre alla quota di sua spettanza. Le spese straordinarie saranno affrontate nella misura del 50% dai genitori come da protocollo in uso al Tribunale di Massa. it Tutto ciò premesso, i signori e ut sopra rappresentati, difesi e Parte_2 Parte_1
domiciliati ricorrono All'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Massa affinché, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 706 e ss c.p.c., voglia pronunciare la separazione personale tra la signora ed il signor Parte_2 alle condizioni tutte sopra riportate”. Parte_1
FATTO E DIRITTO
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, deducendo che essi Parte_5
ricorrenti avevano contratto matrimonio in Carrara l'1.8.2009; che dalla loro unione erano nati i figli
(14.12.2008), (16.8.2012) e (18.1.2018); che la prosecuzione della convivenza Per_1 Per_2 Per_3
era divenuta intollerabile;
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione anagrafica e prevalente;
casa familiare;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
mantenimento diretto dei e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
assegno unico. Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (matrimonio celebrato in Carrara l'1.8.2009 e trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 2009, Atto n. 17, Parte I), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 27.6.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli