Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 16/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 8/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;
Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. 26353 del Registro di Segreteria, promosso da -omissis -, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Campus ed Ettore Fais, presso il cui studio sito in Sassari, Via Muroni, nr. 5/C, ha eletto domicilio, avverso l’INPS;
Uditi, nella pubblica Udienza in data 13.01.2026, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l’Avvocato Minichini Vincenzo delegato dall’Avvocato Giovanni Campus, e l’Avvocato Alessandro Doa per l’INPS;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;
Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;
Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;
Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Fatto e Diritto La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito in qualità di docente di Scuola secondaria di II grado, lamenta nel gravame il mancato accertamento delle condizioni di invalidità pari o superiore al 75%, in funzione delle molteplici infermità da cui la medesima risulta affetta, per l’ammissione al godimento del beneficio di 2 mesi per anno di contribuzione figurativa utile ai soli fini della pensione e dell’anzianità contributiva, così come previsto dall’articolo 80 della Legge nr. 388 del 2000.
Dagli atti risulta che parte attrice, già riconosciuta invalida civile al 100% nel 2018, successivamente oggetto di revisione al 75% nel 2021 e, da ultimo, al 55% nel 2024, come risulta dai verbali di visita stilati dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, costituita presso il Centro Medico Legale INPS di Sassari, ha presentato all’Istituto previdenziale in parola, in data 07.06.2024 ed in ragione del peggioramento delle sue condizioni di salute, domanda di aggravamento ritualmente acquisita al numero di protocollo in pari data.
Nell’atto introduttivo del giudizio la difesa della ricorrente ha dedotto che l’INPS non ha mai riscontrato la prefata istanza, con l’effetto che essendo decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’articolo 7 della Legge nr. 533 del 1973, la domanda in parola deve intendersi rigettata, per cui ha chiesto di accertare che la propria assistita, alla data del 07.06.2024, presenta un’invalidità pari o superiore al 75% quale condizione utile per l’ammissione al descritto beneficio pensionistico.
L’Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con articolata memoria depositata il 31.12.2025, in cui ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del gravame in quanto il relativo procedimento non risulta ancora definito, mentre nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 12.01.2026 la difesa di parte attrice ha versato in atti una memoria illustrativa, nella quale ha ulteriormente precisato le argomentazioni dedotte nel gravame introduttivo, replicando alle tesi avversarie.
Ciò premesso, il ricorso si appalesa inammissibile.
In ordine alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, preme osservare che il gravame presentato dalla ricorrente si rivela, allo stato, accogliendo la deduzione pregiudiziale formulata dall’Ente resistente, palesemente inammissibile poiché l’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento, in particolare l’INPS, non si è ancora espressa in ordine all’istanza di aggravamento presentata dall’interessata, come emerge in modo icastico dal tenore della comparsa di costituzione dell’Istituto previdenziale. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, parte attrice non si duole di un provvedimento che non abbia soddisfatto la domanda inoltrata per l’attribuzione del suddetto beneficio, che finora non è intervenuto, o comunque di una percentuale di invalidità attribuita reputata non corretta e sottostimata, bensì della circostanza che la medesima richiesta non sia stata ancora evasa nonostante il tempo trascorso dalla sua presentazione in data 07.06.2024, ma evidentemente quest’ultima evenienza enfatizzata dalla difesa e dal carattere oggettivo e pacifico non integra tuttavia la figura del silenzio rigetto impugnabile, posto che il procedimento in rassegna deve comunque essere definito sempre con un atto espresso, trattandosi di uno specifico accertamento sanitario medico-legale; la conclusione nei termini previsti dall’ordinamento del procedimento amministrativo volto all’emanazione del provvedimento in materia di contributi figurativi previsti dalla Legge nr. 388 del 2000, all’esito della relativa istruttoria di carattere tecnico e sanitario, esula completamente dalla cognizione di questa Magistratura contabile e spetta, semmai, sul punto specifico della definizione del procedimento, al competente Giudice amministrativo, nell’ottica del ricorso avverso il silenzio inadempimento di cui all’articolo 117 del C.P.A., né la Sezione potrebbe sollecitare o compulsare l’Amministrazione affinché adotti tempestivamente il provvedimento finale, non rientrando siffatte azioni nelle prerogative demandate a questa Corte dei Conti. Del resto, la disposizione contemplata dall’articolo 153, comma 1, lettera b), del Codice di giustizia contabile è di notevole chiarezza e non lascia spazio a dubbi esegetici, laddove prevede che il ricorso è inammissibile quando “si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa”; la formulazione testuale della norma “si sia provveduto” richiama certamente, secondo una piana e palmare attività ermeneutica, l’avvenuta emanazione del provvedimento da parte della competente Amministrazione inerente al bene della vita richiesto dal pensionato, non essendo quindi sufficiente per attivare la tutela giudiziale dinanzi alla Magistratura contabile la mera proposizione dell’istanza in sede amministrativa ed il tempo trascorso dal suo deposito, tenendo conto che la disposizione invocata dalla difesa, ossia l’articolo 7 della Legge nr. 533 del 1973, peraltro antecedente alla Legge nr. 388 del 2000, non si attaglia alla presente fattispecie che evidentemente non involge direttamente un diritto previdenziale a contenuto patrimoniale, se non in via futura ed indiretta, posto che il procedimento originato dall’istanza di aggravamento delle condizioni di salute presuppone necessariamente, quale elemento imprescindibile, una nuova visita medica cui deve essere sottoposta l’interessata e l’emissione del relativo verbale da parte del competente Organo medico legale, che accerti il grado di invalidità della ricorrente alla data del 07.06.2024 alla luce della nuova documentazione sanitaria allegata dalla stessa.
In definitiva, il ricorso potrà essere riproposto allorquando verrà emanato dall’Amministrazione un provvedimento che non soddisfi, integralmente o parzialmente, l’istanza di aggravamento formulata dall’interessata per l’ottenimento del beneficio pensionistico contemplato dal menzionato articolo 80 della Legge nr. 388 del 2000.
Spese compensate in quanto il ricorso è stato deciso sulla base di una questione pregiudiziale.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
DICHIARA
Il ricorso proposto da -OMISSIS - inammissibile.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 13.01.2026.
IL GIUDICE UNICO
(f.to digitalmente T. PARISI)
Depositato in Segreteria il 16/01/2026 Il Dirigente
(f.to digitalmente P. CARRUS)