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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 27/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MINELLI GIOVANNI, Presidente
RC IO, EL
TROIANI RUGGERO, Giudice
in data 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 880/2023 depositato il 29/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 183/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 3
e pubblicata il 18/05/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: al provvedimento di diniego del rimborso, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
2) Con atto del 21/10/2019, la società “Ricorrente_1 SRL” ha acquistato dalla società
“Società_1 S.R.L.” due impianti fotovoltaici, dichiarati in atto quali beni immobili ritualmente censiti in catasto, in categoria D/1, con attribuzione di rendita catastale.
Il corrispettivo della compravendita dei due beni, pari a 2.209.000 euro, è stato assoggettato ad IVA, imposta di registro in misura fissa, imposta catastale del 3 % e imposta ipotecaria del 1 %.
3) Con istanza notificata all'Agenzia delle Entrate tramite pec in data 22/07/2021, la società ha chiesto il rimborso delle imposte ipo-catastali, pari a 88.360 euro, adducendo che: nell'atto di compravendita ai due impianti è stata attribuita natura di bene immobile sebbene non lo siano;
la base imponibile dell'imposta ipo- catastale è commisurata a quella determinata ai fini dell'imposta di registro, che nella fattispecie è inesistente, essendo gli impianti fotovoltaici soggetti ad IVA;
è stato violato l'art. 10, comma 2, del d.lgs. 347/1990, che prevede l'imposta in misura fissa per volture in esecuzione di atti che non comportano il trasferimento di beni immobili, né di diritti reali immobiliari e di atti soggetti ad IVA.
4) Con provvedimento notificato in data 29/12/2021, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato il diniego al rimborso in quanto gli impianti fotovoltaici si considerano beni immobili che vanno dichiarati in catasto quando costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10.
Tenuto conto che gli impianti cui si riferisce l'istanza sono censiti in categoria D/1 e, pertanto, qualificati beni immobili, l'Agenzia delle Entrate ha giudicato corretta l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
5) Avverso il diniego la società ha notificato all'Agenzia delle Entrate un ricorso con il quale ha dedotto che il provvedimento è fondato su una circolare ministeriale, illegittimamente trasformata in fonte di diritto e l'impianto fotovoltaico non è un bene immobile, a nulla rilevando l'accatastamento in categoria D/1.,
La difesa di parte contribuente ha inoltre dedotto la carenza di motivazione del provvedimento di diniego, in quanto l'Ufficio ha indicato i presupposti, ma non le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa, né fornito la prova che un impianto fotovoltaico è un bene immobile.
6) Sulla base di plurimi elementi esposti nella motivazione della sentenza, ai quali si rinvia per economia di scrittura, la corte di giustizia tributaria di primo grado ha osservato che, «... l'impianto fotovoltaico di cui si discute è certamente da considerare … un bene immobile in quanto incorporato nel bene immobile a cui afferisce con valutazione “funzionale” in quanto in tal modo raggiunge l'obiettivo di una sua tipica rilevanza economica.» e che tale conclusione è supportata dal «... classamento dell'impianto fotovoltaico che infatti è inserito nella categoria D1 – opifici, che, come correttamente allegato dall'Ufficio, risulta l'argomento testuale identificato come determinante dalle stesse decisioni proposte in tema dalla giurisprudenza di merito (sul punto cfr. CTR Veneto n. 402/2/2017, CTR Veneto n. 639/2020, CTR n. 757/2021).».
Per tali ragioni, con la sentenza n. 183/3^/2023, del 16/05/2023, depositata il 18/05/2023, ha rigettato il ricorso e condannato la società alle spese, liquidate in complessivi 2.000 euro, oltre agli oneri di legge.
7) La società ha proposto un appello, integrato da successive memorie, con il quale deduce che la corte di primo grado si sarebbe appiattita sul precedente orientamento giurisprudenziale ormai superato, omettendo di esaminare e valutare le significative modifiche legislative nel frattempo intervenute e l'ampia analisi esposta dalla società nell'intento di dimostrare la natura mobiliare degli impianti e dunque ha accolto la tesi erariale senza alcuna analisi.
8) L'Agenzia delle Entrate si è costituita con atto di controdeduzioni, con il quale deduce che la motivazione del diniego di rimborso reca espressamente tutte le ragioni dell'Ufficio e il richiamo ai documenti di prassi utili alla risoluzione della controversia e prende espressamente posizione sulle richieste di parte.
Quanto al merito, ribadisce che è la stessa parte contribuente ad aver attribuito al bene compravenduto la classificazione in categoria D/1, per cui l'Ufficio non può che confermare la tassazione così come autonomamente liquidata in atto.
L'Ufficio osserva che se la parte avesse voluto invocare il valore innovativo della disciplina sui cosiddetti
“imbullonati” emanata nel 2016, tre anni prima della stipula dell'atto cui si riferisce la compravendita all'origine della controversia, prima della stipula avrebbe potuto procedere a una rettifica catastale, così come anche il notaio avrebbe potuto qualificare giuridicamente i beni compravenduti.
Inoltre l'impianto denominato “Adriaone” (uno dei due impianti ricompresi in atto e per cui si chiede il rimborso)
è stato oggetto di successiva rivendita nel 2021 e anche in tale occasione, nella quale “Ricorrente_1 SRL” era parte venditrice, è stato qualificato come bene immobile e sono state versate le relative imposte ipo-catastali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9) Preliminarmente va rigettata l'eccezione concernente la presunta carenza di motivazione del provvedimento di diniego che, al contrario, contiene tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni del diniego ed esercitare validamente il diritto di difesa e sono le stesse puntuali argomentazioni esposte negli atti di causa a dimostrare che la parte contribuente ha piena contezza delle ragioni del diniego.
10) Altrettanto preliminarmente va osservato che tra le argomentazioni poste a fondamento dell'istanza di rimborso la difesa di parte contribuente espone che «La base imponibile dell'imposta per la tassazione è commisurata a quella “determinata ai fini della imposta di registro” nella fattispecie inesistente essendo un impianto fotovoltaico soggetto ad IVA.».
10.1) Per superare tale tesi è sufficiente ricordare come la Corte di Cassazione, richiamate le modifiche apportate al d.lgs. 347/1990 per effetto dell'art. 35, comma 10-bis, del d.l. 223/2006, convertito in legge
248/2006, abbia ripetutamente affermato che le imposte ipotecaria e catastale debbono essere applicate in misura proporzionale rispetto agli atti di trasferimento di immobili strumentali, anche se questi sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (Cass. 17284/2017, 4861/2020, 21318/2024).
Pertanto, la circostanza che il trasferimento degli impianto fotovoltaici all'origine della presente controversia non sia stato assoggettato all'imposta di registro è irrilevante ai fini della decisione.
10.2) Il pronunciamento della Suprema Corte, fondato sulle disposizioni del d.lgs. 347/1990 consente di superare anche la tesi, altrettanto infondata, che l'Agenzia delle Entrate avrebbe agito sulla base di una circolare ministeriale, illegittimamente trasformata in fonte di diritto.
11) Passando al merito della causa, allo stato è indiscutibile che quello di cui si discute è un impianto- fabbricato, iscritto in catasto in categoria D/1.
Nell'ambito di una controversia concernente la tassazione ai fini IMU di un impianto fotovoltaico, la Corte di
Cassazione ha pronunciato, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il decreto 4895/2024, al quale si rinvia per economia di scrittura, nel quale afferma che «... il Comune recepisce - nella determinazione del valore dell'immobile tassato ex artt. 2 e 5 legge 504/92 – la classificazione catasta!e dell'immobile così come attribuitagli dal!'amministrazione finanziaria, sicché ogni contestazione concernente quest'ultimo aspetto non può che essere rivolta all'amministrazione finanziaria e nell'ambito della procedura di classificazione. Nel caso di specie è del tutto pacifico che alla data del 1° gennaio delle annualità di imposizione l'impianto in questione fosse iscritto in catasto (Cass. n.12840/2023, in motiv.; Cass. 1221/22); non possono condurre a diversa conclusione le censure di parte ricorrente in merito alla natura della struttura, avendo già chiarito che, nella nozione di immobile rientrano anche le costruzioni stabili come gli impianti fotovoltaici che come tali sono stati accatastati e rispetto ai quali era onere del contribuente impugnare l'accatastamento, con la conseguenza che tutte le questioni dedotte col ricorso per cassazione (applicazione della legge 2015/208; natura della struttura) avrebbero dovuto essere proposte nei confronti del['Agenzia, impugnando l'atto di accatastamento;
neppure è fondato il secondo motivo, inerente l'applicabilità delle sanzioni. Non sussiste, alla luce dell'accatastamento del bene oggetto di imposizione, alcuna situazione di oggettiva incertezza normativa che giustifichi la non irrogazione di sanzioni (Cass. 5.10.2021, n. 26877);».
Sebbene riferito all'applicazione dell'IMU, l'orientamento espresso innanzi costituisce un principio di carattere generale applicabile ogni qualvolta vi sia la necessità di determinare la base imponibile riferita ad un impianto fotovoltaico censito in catasto quale bene immobile con attribuzione di rendita. Pertanto, tale principio può essere applicato anche per dirimere la controversia in esame.
12) Con memoria integrativa, dopo ampia esposizione delle proprie tesi, la difesa di parte contribuente deduce che «... Sarebbe illogico, irragionevole e paradossale ritenere che un impianto fotovoltaico, bene mobile per l'edilizia ed il codice civile e tassato come tale sia ai fini dell'IVA (art. 127 quinques tabella parte III) che della imposta di registro e dell'IMU, modifichi in sede di applicazione dell'imposta ipo-catastale la propria natura, trasformandosi da bene mobile in immobile soltanto perché è stato accatastato dall'Agenzia delle Entrate come D/1, ancorché non rientri nella nozione di opificio non avendone i requisiti.».
Al contrario, ad essere “illogico, irragionevole e paradossale” è la contestazione dell'applicazione delle imposte ipo-catastali di cui si discute sul trasferimento di un bene che la stessa società ha dichiarato nell'atto di compravendita essere un immobile accatastato in categoria D/1 e rispetto al quale, qualora considerasse errata tale classificazione, non si sia attivata allo scopo di ottenere l'eventuale correzione nella banca dati del Catasto, presentando una rituale denuncia di variazione catastale (cosiddetto Docfa) all'Agenzia delle
Entrate – Territorio, per le valutazioni sui requisiti del bene di competenza di tale Ufficio.
Altrettanto “paradossale” è il fatto che la società ribadisca le tesi esposte nell'appello in esame, nonostante, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, nel 2021, nell'atto di rivendita di uno dei due beni all'origine della presente controversia abbia confermato la qualifica di bene immobile e corrisposto le relative imposte ipo-catastali.
13) Per le ragioni sovraesposte, assorbita ogni altra questione dedotta o deducibile, va rigettato l'appello proposto dalla società contribuente e confermata la sentenza impugnata.
14) Visto l'art. 15, comma 1, del d.lgs. 546/1992 e considerata la palese infondatezza dell'impugnazione, la società contribuente va condannata alla rifusione all'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio d'appello, liquidate in 8.565 (ottomilacinquecentosessantacinque/00) euro, come da nota spese redatta dall'Ufficio ai sensi del combinato disposto dei d.m. 55/2014 e dell'art. 15, comma 2-sexies del d.lgs. 546/1992, ritenuta congrua.
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la società contribuente alle spese del grado, liquidate in 8.565 (ottomilacinquecentosessantacinque/00) euro.
Così deciso in Venezia-Mestre, nella camera di consiglio del 27/05/2025.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 27/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MINELLI GIOVANNI, Presidente
RC IO, EL
TROIANI RUGGERO, Giudice
in data 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 880/2023 depositato il 29/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 183/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 3
e pubblicata il 18/05/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: al provvedimento di diniego del rimborso, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
2) Con atto del 21/10/2019, la società “Ricorrente_1 SRL” ha acquistato dalla società
“Società_1 S.R.L.” due impianti fotovoltaici, dichiarati in atto quali beni immobili ritualmente censiti in catasto, in categoria D/1, con attribuzione di rendita catastale.
Il corrispettivo della compravendita dei due beni, pari a 2.209.000 euro, è stato assoggettato ad IVA, imposta di registro in misura fissa, imposta catastale del 3 % e imposta ipotecaria del 1 %.
3) Con istanza notificata all'Agenzia delle Entrate tramite pec in data 22/07/2021, la società ha chiesto il rimborso delle imposte ipo-catastali, pari a 88.360 euro, adducendo che: nell'atto di compravendita ai due impianti è stata attribuita natura di bene immobile sebbene non lo siano;
la base imponibile dell'imposta ipo- catastale è commisurata a quella determinata ai fini dell'imposta di registro, che nella fattispecie è inesistente, essendo gli impianti fotovoltaici soggetti ad IVA;
è stato violato l'art. 10, comma 2, del d.lgs. 347/1990, che prevede l'imposta in misura fissa per volture in esecuzione di atti che non comportano il trasferimento di beni immobili, né di diritti reali immobiliari e di atti soggetti ad IVA.
4) Con provvedimento notificato in data 29/12/2021, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato il diniego al rimborso in quanto gli impianti fotovoltaici si considerano beni immobili che vanno dichiarati in catasto quando costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10.
Tenuto conto che gli impianti cui si riferisce l'istanza sono censiti in categoria D/1 e, pertanto, qualificati beni immobili, l'Agenzia delle Entrate ha giudicato corretta l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
5) Avverso il diniego la società ha notificato all'Agenzia delle Entrate un ricorso con il quale ha dedotto che il provvedimento è fondato su una circolare ministeriale, illegittimamente trasformata in fonte di diritto e l'impianto fotovoltaico non è un bene immobile, a nulla rilevando l'accatastamento in categoria D/1.,
La difesa di parte contribuente ha inoltre dedotto la carenza di motivazione del provvedimento di diniego, in quanto l'Ufficio ha indicato i presupposti, ma non le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa, né fornito la prova che un impianto fotovoltaico è un bene immobile.
6) Sulla base di plurimi elementi esposti nella motivazione della sentenza, ai quali si rinvia per economia di scrittura, la corte di giustizia tributaria di primo grado ha osservato che, «... l'impianto fotovoltaico di cui si discute è certamente da considerare … un bene immobile in quanto incorporato nel bene immobile a cui afferisce con valutazione “funzionale” in quanto in tal modo raggiunge l'obiettivo di una sua tipica rilevanza economica.» e che tale conclusione è supportata dal «... classamento dell'impianto fotovoltaico che infatti è inserito nella categoria D1 – opifici, che, come correttamente allegato dall'Ufficio, risulta l'argomento testuale identificato come determinante dalle stesse decisioni proposte in tema dalla giurisprudenza di merito (sul punto cfr. CTR Veneto n. 402/2/2017, CTR Veneto n. 639/2020, CTR n. 757/2021).».
Per tali ragioni, con la sentenza n. 183/3^/2023, del 16/05/2023, depositata il 18/05/2023, ha rigettato il ricorso e condannato la società alle spese, liquidate in complessivi 2.000 euro, oltre agli oneri di legge.
7) La società ha proposto un appello, integrato da successive memorie, con il quale deduce che la corte di primo grado si sarebbe appiattita sul precedente orientamento giurisprudenziale ormai superato, omettendo di esaminare e valutare le significative modifiche legislative nel frattempo intervenute e l'ampia analisi esposta dalla società nell'intento di dimostrare la natura mobiliare degli impianti e dunque ha accolto la tesi erariale senza alcuna analisi.
8) L'Agenzia delle Entrate si è costituita con atto di controdeduzioni, con il quale deduce che la motivazione del diniego di rimborso reca espressamente tutte le ragioni dell'Ufficio e il richiamo ai documenti di prassi utili alla risoluzione della controversia e prende espressamente posizione sulle richieste di parte.
Quanto al merito, ribadisce che è la stessa parte contribuente ad aver attribuito al bene compravenduto la classificazione in categoria D/1, per cui l'Ufficio non può che confermare la tassazione così come autonomamente liquidata in atto.
L'Ufficio osserva che se la parte avesse voluto invocare il valore innovativo della disciplina sui cosiddetti
“imbullonati” emanata nel 2016, tre anni prima della stipula dell'atto cui si riferisce la compravendita all'origine della controversia, prima della stipula avrebbe potuto procedere a una rettifica catastale, così come anche il notaio avrebbe potuto qualificare giuridicamente i beni compravenduti.
Inoltre l'impianto denominato “Adriaone” (uno dei due impianti ricompresi in atto e per cui si chiede il rimborso)
è stato oggetto di successiva rivendita nel 2021 e anche in tale occasione, nella quale “Ricorrente_1 SRL” era parte venditrice, è stato qualificato come bene immobile e sono state versate le relative imposte ipo-catastali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9) Preliminarmente va rigettata l'eccezione concernente la presunta carenza di motivazione del provvedimento di diniego che, al contrario, contiene tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni del diniego ed esercitare validamente il diritto di difesa e sono le stesse puntuali argomentazioni esposte negli atti di causa a dimostrare che la parte contribuente ha piena contezza delle ragioni del diniego.
10) Altrettanto preliminarmente va osservato che tra le argomentazioni poste a fondamento dell'istanza di rimborso la difesa di parte contribuente espone che «La base imponibile dell'imposta per la tassazione è commisurata a quella “determinata ai fini della imposta di registro” nella fattispecie inesistente essendo un impianto fotovoltaico soggetto ad IVA.».
10.1) Per superare tale tesi è sufficiente ricordare come la Corte di Cassazione, richiamate le modifiche apportate al d.lgs. 347/1990 per effetto dell'art. 35, comma 10-bis, del d.l. 223/2006, convertito in legge
248/2006, abbia ripetutamente affermato che le imposte ipotecaria e catastale debbono essere applicate in misura proporzionale rispetto agli atti di trasferimento di immobili strumentali, anche se questi sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (Cass. 17284/2017, 4861/2020, 21318/2024).
Pertanto, la circostanza che il trasferimento degli impianto fotovoltaici all'origine della presente controversia non sia stato assoggettato all'imposta di registro è irrilevante ai fini della decisione.
10.2) Il pronunciamento della Suprema Corte, fondato sulle disposizioni del d.lgs. 347/1990 consente di superare anche la tesi, altrettanto infondata, che l'Agenzia delle Entrate avrebbe agito sulla base di una circolare ministeriale, illegittimamente trasformata in fonte di diritto.
11) Passando al merito della causa, allo stato è indiscutibile che quello di cui si discute è un impianto- fabbricato, iscritto in catasto in categoria D/1.
Nell'ambito di una controversia concernente la tassazione ai fini IMU di un impianto fotovoltaico, la Corte di
Cassazione ha pronunciato, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il decreto 4895/2024, al quale si rinvia per economia di scrittura, nel quale afferma che «... il Comune recepisce - nella determinazione del valore dell'immobile tassato ex artt. 2 e 5 legge 504/92 – la classificazione catasta!e dell'immobile così come attribuitagli dal!'amministrazione finanziaria, sicché ogni contestazione concernente quest'ultimo aspetto non può che essere rivolta all'amministrazione finanziaria e nell'ambito della procedura di classificazione. Nel caso di specie è del tutto pacifico che alla data del 1° gennaio delle annualità di imposizione l'impianto in questione fosse iscritto in catasto (Cass. n.12840/2023, in motiv.; Cass. 1221/22); non possono condurre a diversa conclusione le censure di parte ricorrente in merito alla natura della struttura, avendo già chiarito che, nella nozione di immobile rientrano anche le costruzioni stabili come gli impianti fotovoltaici che come tali sono stati accatastati e rispetto ai quali era onere del contribuente impugnare l'accatastamento, con la conseguenza che tutte le questioni dedotte col ricorso per cassazione (applicazione della legge 2015/208; natura della struttura) avrebbero dovuto essere proposte nei confronti del['Agenzia, impugnando l'atto di accatastamento;
neppure è fondato il secondo motivo, inerente l'applicabilità delle sanzioni. Non sussiste, alla luce dell'accatastamento del bene oggetto di imposizione, alcuna situazione di oggettiva incertezza normativa che giustifichi la non irrogazione di sanzioni (Cass. 5.10.2021, n. 26877);».
Sebbene riferito all'applicazione dell'IMU, l'orientamento espresso innanzi costituisce un principio di carattere generale applicabile ogni qualvolta vi sia la necessità di determinare la base imponibile riferita ad un impianto fotovoltaico censito in catasto quale bene immobile con attribuzione di rendita. Pertanto, tale principio può essere applicato anche per dirimere la controversia in esame.
12) Con memoria integrativa, dopo ampia esposizione delle proprie tesi, la difesa di parte contribuente deduce che «... Sarebbe illogico, irragionevole e paradossale ritenere che un impianto fotovoltaico, bene mobile per l'edilizia ed il codice civile e tassato come tale sia ai fini dell'IVA (art. 127 quinques tabella parte III) che della imposta di registro e dell'IMU, modifichi in sede di applicazione dell'imposta ipo-catastale la propria natura, trasformandosi da bene mobile in immobile soltanto perché è stato accatastato dall'Agenzia delle Entrate come D/1, ancorché non rientri nella nozione di opificio non avendone i requisiti.».
Al contrario, ad essere “illogico, irragionevole e paradossale” è la contestazione dell'applicazione delle imposte ipo-catastali di cui si discute sul trasferimento di un bene che la stessa società ha dichiarato nell'atto di compravendita essere un immobile accatastato in categoria D/1 e rispetto al quale, qualora considerasse errata tale classificazione, non si sia attivata allo scopo di ottenere l'eventuale correzione nella banca dati del Catasto, presentando una rituale denuncia di variazione catastale (cosiddetto Docfa) all'Agenzia delle
Entrate – Territorio, per le valutazioni sui requisiti del bene di competenza di tale Ufficio.
Altrettanto “paradossale” è il fatto che la società ribadisca le tesi esposte nell'appello in esame, nonostante, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, nel 2021, nell'atto di rivendita di uno dei due beni all'origine della presente controversia abbia confermato la qualifica di bene immobile e corrisposto le relative imposte ipo-catastali.
13) Per le ragioni sovraesposte, assorbita ogni altra questione dedotta o deducibile, va rigettato l'appello proposto dalla società contribuente e confermata la sentenza impugnata.
14) Visto l'art. 15, comma 1, del d.lgs. 546/1992 e considerata la palese infondatezza dell'impugnazione, la società contribuente va condannata alla rifusione all'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio d'appello, liquidate in 8.565 (ottomilacinquecentosessantacinque/00) euro, come da nota spese redatta dall'Ufficio ai sensi del combinato disposto dei d.m. 55/2014 e dell'art. 15, comma 2-sexies del d.lgs. 546/1992, ritenuta congrua.
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la società contribuente alle spese del grado, liquidate in 8.565 (ottomilacinquecentosessantacinque/00) euro.
Così deciso in Venezia-Mestre, nella camera di consiglio del 27/05/2025.