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Articolo 3 della Legge 6 luglio 1964, n. 558
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Legge 6 luglio 1964, n. 558
Articolo 3 della Legge 6 luglio 1964, n. 558
Versione
4 agosto 1964
Art. 3.
Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.
Entrata in vigore il 4 agosto 1964
Vedi fonte istituzionale
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