Art. 148.
(Presunzione di conoscenza dell'esistenza della guerra).
Si presume, senza che sia ammessa prova contraria, che la nave conosca l'esistenza della guerra, qualora:
1° abbia lasciato un porto nemico dopo l'inizio della guerra;
2° ovvero abbia lasciato un porto neutrale dopo che la notificazione dello stato di guerra e' stata fatta, in tempo utile, allo Stato, dal quale detto porto dipende;
3° ovvero sia munita di apparecchio radioelettrico per le comunicazioni.
(Presunzione di conoscenza dell'esistenza della guerra).
Si presume, senza che sia ammessa prova contraria, che la nave conosca l'esistenza della guerra, qualora:
1° abbia lasciato un porto nemico dopo l'inizio della guerra;
2° ovvero abbia lasciato un porto neutrale dopo che la notificazione dello stato di guerra e' stata fatta, in tempo utile, allo Stato, dal quale detto porto dipende;
3° ovvero sia munita di apparecchio radioelettrico per le comunicazioni.