(Presunzione di conoscenza dell'esistenza della guerra).
Si presume, senza che sia ammessa prova contraria, che la nave conosca l'esistenza della guerra, qualora:
1° abbia lasciato un porto nemico dopo l'inizio della guerra;
2° ovvero abbia lasciato un porto neutrale dopo che la notificazione dello stato di guerra e' stata fatta, in tempo utile, allo Stato, dal quale detto porto dipende;
3° ovvero sia munita di apparecchio radioelettrico per le comunicazioni.