Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
140/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
e anche quali CP_1 Controparte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore rappresentati dagli avv.ti Persona_1
Giorgio Vaselli, Paolo Canepa e Clara Berti , per mandato a margine della citazione di appello.
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_3 Controparte_4 anche nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del figlio minore rappresentati dall'Avv. Nicola Persona_2
Passalacqua, per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione.
APPELLATI
E CONTRO
, rappresentata e difesa Controparte_5 dall'Avv. Giuseppe Ranieri, per delega inc alce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova, contrariis reiectis e previa ogni occorrente declaratoria, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di La
Spezia n. 921/2023, pubblicata il 19 dicembre
2023, e per l'effetto NEL MERITO - 1. in via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. di Persona_2 nella causazione del sinistro occorso a Per_1 il 31 ottobre 2018 di cui in narrativa, ed
[...] altresì accertare e dichiarare la responsabili tà ex art. 2048 c.c. di e di Controparte_3 quali genitori conviventi di Controparte_4 su di lui esercenti la Persona_2 responsabilità genitoriale;
conseguentemente, condannare i convenuti in proprio e nella predetta loro qualità, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni sofferti dal minore Persona_1 patrimoniali e non patrimoniali, attuali e futuri, nessuno escluso e/o eccettuato, nella misura che verrà accertata e quantificata in corso di causa anche mediante perizia medico legale e/o equo apprezzamento del giudice, oltre al pagamento delle spese sostenute (pari, alla data dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ad Euro
19.337,69) maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto fino all'effet tivo soddisfo, e di quelle successive che verranno accertate in corso di causa;
condannare inoltre i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai Signori e CP_1 Controparte_2 nella misura che verrà accertata e liquidata in corso di causa, occorrendo in via equitativa.
2. in via subordinata e per la denegata ipotesi in cui venisse ritenuta l'incapacità del minore
[...]
- accertare e dichiarare la esclusiva Per_2 riferibilità alla condotta di della Persona_2 causazione del sinistro occorso al minore Per_1 il 31 ottobre 2018 e dei danni che ne sono
[...] derivati, e conseguentemente condannare ex art. 2047 c.c. i convenuti e Controparte_3
quali genitori conviventi di Controparte_4 su di lui esercenti la Persona_2 responsabilità genitoriale, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni sofferti dal minore patrimoniali e non patrimoniali, Persona_1 attuali e futuri, nessuno escluso e/o eccettuato, nella misura che verrà accertata e quantificata in corso di causa anche mediante perizia medico legale e/o equo apprezzamento del giudice, oltre al pagamento delle spese sostenute (pari, alla data dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ad Euro 19.337,69), maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto fino all 'effettivo soddisfo, e di quelle successive che verranno accertate in corso di causa;
condannare inoltre i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai Signori CP_1
e nella misura che verrà
[...] Controparte_2 accertata e liquidata in corso di causa, occorrendo in via equitativa.
3. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. In VIA ISTRUTTORIA ð si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale degli appellati e e prova per testimoni sui Per_2 CP_4 seguenti capitoli:
1. Vero che la sera del 31 ottobre 2018, in occasione della ricorrenza di Halloween, i
Signori e hanno tenuto CP_1 Controparte_2 presso la loro abitazione una festicciola alla quale hanno partecipato, oltre ai padroni di casa ed ai loro figli (all'epoca, 8 anni) e GH ita Per_1
(13 anni), anche i Signori Controparte_3 con la moglie ed i loro due figli Controparte_4
(10 anni) e (8 anni, compagno di Per_2 Per_3 scuola di , i Signori con la Per_1 CP_6 moglie insieme ai loro fig li Controparte_7
(8 anni) e (4 anni), nonché Per_4 Per_5 [...]
e , amiche e coetanee di Parte_1 Persona_6
2. Vero che la festa si svolgeva Persona_7 all'interno della casa di abitazione dei qui esponenti, disposta su due piani, comunicanti tra loro mediante una scala aperta (come dalle foto sub
40 e 41 da rammostrare al rispondente).
3. Vero che nella cucina/taverna posta al piano inferiore erano stati allestiti due tavoli per la cena, uno per gli adulti e l'altro per i bambini, come dalla foto 41 da rammostrare al rispondente.
4. Vero che la sala al piano superiore era stata invece destinata ad ospitare il gioco dei bambini presenti, ai quali era stato raccomandato di non entrare nelle stanze e di giocare soltanto nella sala ed in taverna, ove tutti i giocattoli erano stati posti a loro disposizione. 5.
Vero che nel corso della cena, dopo gli antipasti, i bambini sono saliti a giocare nella sala al piano superiore, in attesa che gli adulti allestissero le tavole per la prima portata.
6. Vero che il Sig nor
è quindi salito in sala una prima volta per Per_1 richiamare i bambini a tavola: tutti sono scesi insieme al Signor ad eccezione di suo figlio Per_1
di e di e Per_1 CP_8 Per_2 Per_8 7. Vero che dopo avere riferito ai genitori
[...] presenti che alcuni dei loro figli non intendevano scendere, esortandoli ad intervenire, il Signor Per_1
è salito nuovamente per richiamare i bambini, salvo scendere di nuovo per ribadire agli amici ch e i loro figli non ne volevano sapere.
8. Vero che poco dopo
è sceso in taverna che ha Persona_8 raggiunto gli amichetti a tavola, piangendo perché gli aveva tirato i capelli.
9. Vero che Persona_1 subito dopo sono scesi anche e Persona_9
che si sono fermati uno a fianco Persona_1 dell'altra circa a metà della scala, ai piedi della quale si trovava il Signor 10. Vero che, CP_1 quando si sono verificati i fatti di cui ai capitoli 8
e 9 che precedono, mentre genitori degli alt ri bambini erano seduti a tavola, la Signora CP_2
in piedi in taverna a lato della scala, ha
[...] chiesto al figlio spiegazioni circa il pianto di
. 11. Vero che mentre la Signora Per_3 CP_2 domandava al figlio perché
[...] Per_1 avesse tirato i capelli dell'amico e gli raccomandava di chiedergli scusa, dalla cima della scala si è affacciato chiamando a Persona_2 gran voce 12. Vero che Per_1 Persona_1 giratosi verso l'alto per guardare Persona_2 che lo aveva chiamato, è stato colpito in pieno nell'occhio sinistro da un dardo di gomma scoccato da con la balestra giocattolo di cui ai doc.ti Per_2
36 e 37, da rammostrare al rispondente. 13. Vero che la balestra ed i dardi sub doc.ti 36 e 37, da rammostrare al rispondente, sono stati acquistati dai signori e e regalati CP_1 Controparte_2 al figlio in occasione della visita alla fiera medievale di Pontremoli. 14. Vero che, data la gravità dell'incidente, è stato Persona_1 immediatamente portato dal padre al Pronto
Soccorso dell'Ospedale S. Andrea di La Spezia;
15.
Vero che il 31 ottobre 2018, allorquando Per_1 venne portato presso i presidi ospedalieri per gli esami e gli interventi del caso, i genitori CP_2
e rispondendo alla richiesta
[...] CP_1 che i Dott. e Dott. gli avevano CP_9 CP_10 rivolto per conoscere come era avvenuto l'incidente, spiegarono a questi ultimi che l'incidente era accaduto durante la festicciola organizzata quella sera presso la loro abitazione quando il figlio che si trovava circa a metà della scala Per_1 che collega la taverna con il piano superiore, si era girato verso un amico che lo aveva chiamato dall'alto della scala stessa ed era stato colpito all'occhio da un dardo che quell'amico gli aveva scagliato con una balestra giocattolo. * ð Si chiede inoltre ammettersi prova per testi sui seguenti ulteriori capitoli: 16. Vero che, successivamente,
è stato sottoposto alle visite ed agli Persona_1 interventi chirurgici di cui ai documenti ricompresi tra il n. 2) ed il n. 25bis), da rammostrare al rispondente. 17. Vero che prima del sinistro praticava il calcio e frequentava un corso Per_1 di nuoto, giocava con le "costruzioni " e con la palla, frequentava normalmente le lezioni di educazione fisica a scuola dove aveva un sereno rapporto con insegnanti e compagni. 18. Vero che, in seguito all'incidente, è divenuto pauroso ed iper - Per_1 prudente, giungendo al punto di vestire s empre gli occhiali, anche in casa;
ha interrotto tutte le attività sportive e fisiche;
ha abbandonato anche tutte le normali attività ludiche che implicano un impegno della funzione visiva (come, ad esempio, le "costruzioni); affronta con insofferenza anche la semplice lettura;
esegue i compiti di scuola in modo non più gradito, lamentando affaticamento della vista. 19. Vero che, a seguito dell'incidente, non vuole più partecipare alle feste ed ai Per_1 ritrovi con amici e compagni di scuola, preferendo restare chiuso in casa. 20. Vero che, successivamente all'incidente, sotto il profilo scolastico, le stesse insegnanti hanno constatato con preoccupazione un radicale cambiamento dei tratti caratteriali di e del suo Per_1 comportamento, prima allegro, solare e senza paure, ed in seguito connotato da attacchi d'ira e di aggressività, tanto da riferire ai genitori che era è divenuto "ingestibile" e talvol ta Per_1 ineducato. 21. Vero che a seguito dell'incidente e in considerazione di quanto riferito dalle insegnanti, i genitori di hanno iscritto il Per_1 figlio in un'altra scuola. 22. Vero che, per parte materna, appartiene ad una famiglia di Per_1 tradizioni militari: il padre della signora CP_2
era Ammiraglio della
[...] Persona_10
Marina Militare Italiana;
23. Vero che la famiglia ha sempre assiduamente frequentato gli Per_1 ambienti militari, ove conta numerose amicizie di lunga data, partecipando costantemente alle feste ed agli eventi del Circolo Ufficiali M.M.I. di La
Spezia (di cui l'Amm. è stato a lungo Persona_10
Presidente), e più in generale dei Circoli Militari in tutta Italia. 24. Vero che, prima dell'incidente, specie durante l'estate, veniva condotto Per_1 dai nonni materni allo stabilimento Ufficiali di
Maralunga, o in visita all'Accademia della Marina Militare, o in visita alla “Amerigo Vespucci”, e frequentava assieme ai nonni ed alla famiglia il
Circolo Ufficiali di La Spezia, di Cortina, di
Maddalena, di Napoli. 25. Vero che, prima dell'incidente, rivelava una grande Per_1 passione per le Forze Armate e, in particolare, per la Marina Militare, manifestando a tutti la sua aspirazione a frequentare l'Accademia per ripercorrere le orme del nonno. 26. Vero che, dopo avere appreso che a causa del deficit visivo il percorso descritto al capitolo 24 gli sarà precluso, si rifiuta di parlare di ciò che riguarda la Per_1 vita e l'ambiente delle Forze Armate e della Marina
Militare e rifiuta di partecipare ad eventi che lo mettono in contatto con quell'ambiente. 27. Vero che gli accertamenti in fatto descritt i nella perizia redatta dal rispondente (in atti sub doc.ti 28, 28 - bis e 31 e che gli viene rammostrata) corrispondono a quanto il rispondente ha attestato nella perizia stessa. Se contestato si chiede ammettersi prova per testimoni sul seguente capitolo: 28. Vero che le fotografie sub n. 42, da rammostrare al rispondente, riprendono la camera da letto di
Si indicano, quali testimoni: sui Persona_1 capitoli da n. 1 a n. 12: e Tes_1 CP_7 in Viale Italia 147 La Spezia;
[...] Per_9
, Via Lunigiana 575 - La Spezia;
Parte_1
, Viale Amendola 152 -La Spezia;
Persona_6
Via Madonna dell'Olmo, 75 - La Persona_7
Spezia; sul capitolo 13: e Testimone_2
in , Via Pascotto 20 - Testimone_3 Tes_2
19020 Beverino ( SP ); e Testimone_4 [...] in , Via Roma 58 , Le Testimone_5 Tes_4
Grazie ( SP ); sul capitolo 14: e Tes_1 in Viale Italia 147 La Controparte_7 Per_9
Spezia; , Via Lunigiana 575 - La Parte_1
Spezia; , Viale Amendola 152 -La Persona_6
Spezia; Via Madonna dell'Olmo, Persona_7
75 - La Spezia;
sul capitolo 15: Dott.
[...]
Azienda Sanitaria Locale 5, Ospedale S. Tes_6
Bartolomeo, Sarzana – Studio Viale XXI Luglio N.
13 Sarzana SP;
Dott. , Azienda Tes_7
Sanitaria Locale 5, Ospedale S. Bartolomeo,
Sarzana; sul capitolo 16: Dott. Testimone_6
Azienda Sanitaria Locale 5, Ospedale S.
Bartolomeo, Sarzana – Studio Viale XXI Luglio N.
13 Sarzana SP;
Dott. , Azienda Tes_7
Sanitaria Locale 5, Ospedale S. Bartolomeo,
Sarzana; Dott. , Via del Torrretto, Persona_11
57 - La Spezia;
Dott. , c/o Testimone_8 [...]
- Pronto Soccorso Dott. Controparte_11 [...]
Azienda USL della Romagna, Viale Randi Per_12
5, Ravenna Prof. , c/o Persona_13 [...]
Dott. Controparte_12
, Dott. Dott. Persona_14 CP_13 Per_15
, Dott. Dott.
[...] Persona_16 Per_17
Dott. , Dott.
[...] Controparte_14 CP_15
Dott. , Dott.
[...] Controparte_16 [...]
Dott. , Dott. , CP_17 CP_18 CP_19
Dott. , Dott. , Dott. CP_20 Controparte_21
Dott. Dott. CP_22 Controparte_23
Dott. Dott. Persona_18 Persona_19
, tutti c/o IRCCS Sacro Cuore, Via Persona_20
Sempreboni 5 - 37024 Negrar (VR) Dott. Tes_9
, Via Juvarra, 19 - 10100 Torino sul capitolo
[...]
17: Via Buonvi aggio, 47 Testimone_10
- La Spezia;
Via Madonna Persona_7 dell'Olmo, 75 - La Spezia;
in Testimone_3 , Via Pascotto 20- 19020 Beverino ( SP ); Tes_2 in , Via Roma 58 Testimone_5 Tes_4
, Le Grazie ( SP ); Via Piano Persona_21
AN II n°12 19020 AN LI ( SP );
Via Piano AN II n°12 Testimone_11
19020 AN LI ( SP ); Via Testimone_12
Lunigiana 575 - La Spezia Via Lunigiana 575 - La
Spezia. sul capitolo 18: Via Persona_7
Madonna dell'Olmo, 75 - La Spezia;
Tes_3
in , Via Pascotto 20- 19020 Beverino (
[...] Tes_2
SP ); in , Via Testimone_5 Tes_4
Roma 58 , Le Grazie ( SP ); Via Persona_21
Piano AN II n°12 19020 AN LI ( SP );
Via Piano AN II n°12 Testimone_11
19020 AN LI ( SP ); Via Testimone_12
Lunigiana 575 - La Spezia Via Lunigiana 575 - La
Spezia; Via Tes_10 Persona_10
Buonviaggio, 47 - La Spezia;
Dott.ssa Tes_13
Via R. Pilo, 12 - 55049 Viareggio (LU)
[...]
Dott.ssa , Viale della Libertà, 64 - Tes_14
57100 Livorno Dott. Via del Persona_11
Torretto, 57 - La Spezia sul capitolo 19:
[...]
Via Piano AN II n°12 19020 AN Per_21
LI ( SP ); Via Piano AN Testimone_11
II n°12 19020 AN LI ( SP ); Persona_7
Via Madonna dell'Olmo, 75 - La Spezia;
[...]
in , Via Pascotto 20- Testimone_3 Tes_2
19020 Beverino ( SP ); in Testimone_5
, Via Roma 58 , Le Grazie ( SP ); Tes_4 [...]
Via Lunigiana 575 - La Spezia Via Tes_12
Lunigiana 575 - La Spezia;
Testimone_10
Via Buonviaggio, 47 - La Spezia;
Dott.ssa
[...]
Via R. Pilo, 12 - 55049 Testimone_13
Viareggio (LU) Dott.ssa , Viale della Tes_14 Libertà, 64 - 57100 Livorno Dott. , Persona_11
Via del Torrretto, 57 - La Spezia sul capitolo 20:
Via Bologna 80, La Spezia Testimone_15
GHita Lelli, Via Madonna dell'Olmo, 75 - La
Spezia; Ammiraglio Via Persona_10
Buonviaggio, 47 - La Spezia;
sul capitolo 21:
Via Bologna 80, La Spezia Testimone_15
GHita Lelli, Via Madonna dell'Olmo, 75 - La
Spezia; Ammiraglio Via Persona_10
Buonviaggio, 47 - La Spezia;
Via Persona_21
Piano AN II n°12 19020 AN LI ure ( SP );
Via Piano AN II n°12 Testimone_11
19020 AN LI ( SP ); sul capitolo 22:
Via Buonviaggio, 47 - La Testimone_10
Spezia; Ammiraglio Via Berlinguer Persona_22
50 19037 Santo Stefano di Magra SP;
Per_23
, Via Privata Da Passano 25 La Spezia;
sul
[...] capitolo 23: Via Testimone_10
Buonviaggio, 47 - La Spezia;
Ammiraglio
[...]
Via Berlinguer 50 19037 Santo Stefano di Per_22
Magra SP;
, Via Privata Da Persona_23
Passano 25 La Spezia;
sul capitolo 24:
[...]
Via Buonviaggio, 47 - La Spezia;
Testimone_10
Ammiraglio Via Berlinguer 50 19037 Persona_22
Santo Stefano di Magra SP;
, Via Persona_23
Privata Da Passano 25 La Spezia;
[...]
Via Lunigiana 575 - La Spezia Via Tes_12
Lunigiana 575 - La Spezia;
sul capitolo 25:
Via Buonviaggio, 47 - La Testimone_10
Spezia; Ammiraglio Via Berlinguer Persona_22
50 19037 Santo Stefano di Magra SP;
Per_23
, Via Privata Da Passano 25 La Spezia;
[...]
Via Lunigiana 575 - La Spezia Testimone_12
Via Lunigiana 575 - La Spezia;
sul capitolo 26: Via Buonviaggio, 47 - La Testimone_10
Spezia; , Via Privata Da Passano Persona_23
25 La Spezia;
Via Lunigiana 575 Testimone_12
- La Spezia Via Lunigiana 575 - La Spezia;
Dott.ssa
Via R. Pilo, 12 - 55049 Testimone_13
Viareggio (LU) Dott.ssa , Viale della Tes_14
Libertà, 64 - 57100 Livorno Dott. , Persona_11
Via del Torretto, 57 - La Spezia sul capitolo 27:
Dott.ssa Via R. Pilo, 12 - Testimone_13
55049 Viareggio (LU) Dott.ssa , Viale Tes_14 della Libertà, 64 - 57100 Livorno Dott. Per_11
Via del Torrretto, 57 - La Spezia sul
[...] capitolo 28: in , Via Testimone_3 Tes_2
Pascotto 20, 19020 Beverino ( SP );
[...] in , Via Roma 58, Le Testimone_5 Tes_4
Grazie ( SP ); , V ia Lunigiana 575 Parte_1
- La Spezia;
, Viale Amendola 152 Persona_6
-La Spezia;
Via Madonna Persona_7 dell'Olmo, 75 - La Spezia;
Testimone_10
Via Buonviaggio, 47 - La Spezia. * ð Si
[...] chiede che venga disposta una Consulenza Tecnica
d'Ufficio al fine di accertare, tenuto anche conto delle perizie in atti, le conseguenze riportate da a causa del sinistro sia sotto un Persona_1 profilo fisico, funzionale ed estetico, sia sotto un profilo psicologico sia sotto un aspetto dinamico - relazionale, nonché a determinare e liquidare la misura del danni, patrimoniali e non, da lui subiti: quanto precede, avuto pure riguardo alla inabilità temporanea, al danno biologico permanente, al danno patrimoniale futuro anche in relazione alla capacità lavorativa specifica, al danno morale, ecc.
Si chiede, inoltre, che - occorrendo - il CTU estenda l'accertamento alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dai signori e CP_1
(in termini di pregiudizio alla loro Controparte_2 integrità psico-fisica oltre che di sofferenza morale) in conseguenzadell'evento occorso al figlio
TO. * ð Sui capitoli di prova riproposti dai convenuti anche nel presente grado di giudizio, fermo quanto evidenziato a pag. 21 dell'atto di appello circa la loro irrilevanza rispetto all'effettivo thema probandum in relazione ai particolari oneri gravanti sugli odierni appellati, si ribadiscono le eccezioni analiticamente svolte nelle difese di primo grado in atti e, in particolare, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., chiedendo, in denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari, di ammettersi la prova contraria
(peraltro già tempestivamen te richiesta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.), con i testi e in Tes_1 Controparte_7 Per_9 [...]
, da noi Parte_1 Persona_6 Persona_7 già generalizzati”
PER “Respingere Parte_2
l'appello proposto e le domande avanzate dagli appellanti essendo la causazione del sinistro responsabilità esclusivamente imputabile e/o ascrivibile a colpa dei Sigg.ri e CP_1 CP_2 per i motivi complessivamente introdotti
[...] nel presente atto di costituzione e negli scritti difensivi del giudizio di primo grado (prodotti) da intendersi per brevità d'esposizione qui integralmente richiamati e, per tali ragioni, confermare la sentenza di primo grado non e ssendo incorso il Giudice di primo grado in nessuna delle violazioni strumentalmente ed infondatamente dedotte dagli appellanti. In via subordinata Tenuto conto che la condotta omissiva tenuta dai Sigg.ri e ha concorso a CP_1 Controparte_2 cagionare il danno per i motivi complessivamente introdotti nel presente scritto difensivo da intendersi qui integralmente richiamati, in applicazione dell'art. 1227 comma 2 dichiarare il risarcimento non dovuto per i danni che gli attori avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dei convenuti diminuire – ex art. 1227 comma 1 c.c. - l'entità del risarcimento in base alla gravità della colpa degli attori Sigg.ri e e CP_1 Controparte_2 all'entità delle conseguenze che ne sono derivate sussistendo la responsabilità diretta ed univoca degli attori ex art. 2051 c.c. (pacificamente proprietari e custodi dell'arma) per aver omesso l'obbligo di diligenza sulla signoria della cosa evitando la fonte di un pericolo prevedibile. In via ulteriormente subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello introdotto dichiarare tenuta, e per l'effetto condannare la Compagnia assicurativa CP_5
in persona del legale rappresentante pro -
[...] tempore, con sede legale in Torino (TO) Via Corte di
Appello n. 11 (CAP 10122), Codice Fiscale
P.IVA , R.E.A. Torino P.IVA_1 P.IVA_2
N. 9806Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione con la quale il Sig. ha stipulato Controparte_3 polizza assicurativa n. 17507 [cfr All. 14] - polizza rinumerata n. 2014 / 10 / 2780397 per scorpo ro a seguito apertura nuova Agenzia 526 La Spezia [cfr
All. 15] - per responsabilità “capofamiglia” a garantire e/o manlevare i Sigg.ri
[...]
e , in proprio e CP_3 Controparte_4 nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore e Persona_2 tenerli indenni dalle pretese attoree e/o qualsivoglia conseguenza patrimoniale derivante dall'eventuale accoglimento delle domande attorea.
Con sentenza esecutiva. Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio oltre ad oneri di legge da distrarsi a favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario”.
PER REALE: “Nel Merito, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello promosso dai Sig.ri e e confermare Per_1 CP_2 integralmente la sentenza n. 921/2021 resa dal
Tribunale della Spezia di primo grado, respingendo i motivi di appello proposti, con condanna della parte appellante al pagamento delle competenze e spese anche del secondo grado di giudizio. Nel merito, in via subordinata: in ipotesi di accoglimento della domanda in riforma della pronuncia resa nel primo grado di giudizio e di condanna in manleva di Parte_3
contenerla nei limiti del massimale così
[...] come precisato nel paragrafo dedicato, con esclusione comunque delle spese di resistenza dei chiamanti, per le ragioni dedotte. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente e del primo grado del giudizio”.
MOTIVI
Parole chiave: responsabilità di minori - risarcimento
1 Il giudizio di primo grado e in proprio e quali CP_1 Controparte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore hanno citato in giudizio, Per_1 innanzi al Tribunale della Spezia, CP_3
ed il figlio minore
[...] Controparte_4 ed hanno sostenuto: Persona_2
• Di aver organizzato, in data 31 ottobre del 2018, presso la propria abitazione, una festicciola, alla quale avevano partecipato, oltre ai loro figli
(all'epoca di anni 8) e (di Per_1 Per_7 anni 13), anche i convenuti, con i figli (di Per_2 anni 10) e (di anni 8), un'altra coppia di Per_3 amici con i due figli di 8 e 4 anni, nonché due amiche coetanee di;
Per_7
• che, ad un tratto, dopo che i bambini erano saliti al piano superiore ed alcuni erano nuovamente discesi, si era affacciato dal Persona_2 vertice della scala e, dopo avere chiamato lo aveva colpito in pieno Persona_1 nell'occhio sinistro, con un dardo scoccato da una balestra giocattolo, che si trovava nella stanza di
Per_1
• che, a causa dell'incidente, il ragazzo aveva riportato la "rottura dell'occhio con perdita parziale del tessuto intraoculare", con definitiva compromissione della vista;
Gli attori hanno chiesto la condanna dei coniugi ex art. 2048 o ex art. 2047 c.c. e del Per_2 minore ex art. 2043 c.c. al risarcimento del Per_2 danno.
I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno sostenuto che l'incidente era la conseguenza di una tragica fatalità e, per queste ragioni, hanno chiesto di respingere la domanda proposta.
In subordine, hanno chiesto di essere manlevati dalla propria compagnia assicuratrice, CP_5
che hanno chiesto di poter chiamare in
[...] causa.
Autorizzata la chiamata,
[...] si è costituita in giudizio ed ha Parte_3 aderito nel merito alle difese degli assicurati ed ha, poi, eccepito l'inoperatività della polizza per i danni causati da eventuali condotte volontarie e non accidentali.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza 921/23, che ha così statuito: “respinge le domande degli attori.
Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA nei confronti dei convenuti (con distrazione a favore dell'Avv. Nicola
Passalacqua) ed in euro 3.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA in favore di
[...]
. Parte_3
Il Tribunale, a fronte delle diverse versioni dei fatti riportate dalle parti in causa (secondo gli attori, aveva colpito Persona_2 volontariamente secondo i Persona_1 convenuti, invece, il dardo era partito accidentalmente, mentre stava cercando di Per_2 sbloccarlo) ha escluso che vi fosse prova che l'incidente era stato causato da “un gesto volontario e deliberato, posto in essere proprio al fine di colpire l'amichetto con la freccia scagliata dalla balestra” da parte di . Infatti, “le Per_2 prove orali offerte da parte attrice non appaiano sufficienti a provare la volontarietà della condotta del minore. Ed invero, l'unico capitolo di prova dedotto sul punto (“vero che giratosi Persona_1 verso l'alto per guardare che lo Persona_2 aveva chiamato, è stato colpito in pieno nell'occhio sinistro da un dardo di gomma scoccato da CH con la balestra giocattolo…”: v. mem. ex art. 183 n.
2 c.p.c., pag. 3, cap. n. 12) attiene a circostan ze che, quand'anche confermate, non appaiono dirimenti nel senso di dimostrare una condotta di deliberatamente volta a colpire Persona_2
ben potendo il primo avere chiamato Persona_1 il secondo mentre stava manipolando la balestra, dalla quale sarebbe quindi partito un colpo accidentale”.
Esclusa la sussistenza di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. da parte del minore, doveva conseguentemente escludersi la ricorrenza di una responsabilità dei genitori ex art. 2048 o 2047
c.c., implicando tali norme la ricorrenza di un fatto doloso o colposo.
In ogni caso, quand'anche il getto del dardo fosse stato volontario, esso non integrava gli estremi dell'antigiuridicità, dal momento che il fatto lesivo era derivato da una condotta funzionale allo svolgimento di quel tipo di gioco, né vi era stato un utilizzo del gioco abnorme rispetto alla sua funzione, trattandosi, per l'appunto, di uno strumento che i bambini utilizzano puntandolo l'uno nella direzione dell'altro.
Del resto, il minore ben poteva fare ragionevole affidamento sul fatto che un gioco custodito nella cameretta dell e lasciato a loro disposizione CP_24 non dovesse essere pericoloso.
Inoltre, non si poteva neppure dire che i convenuti fossero responsabili per omessa vigilanza, non essendo esigibile che “i predetti, invitati ad una festa in casa di amici, fossero tenuti ad una preventiva “perquisizione” della cameretta dell'amico del figlio alla ricerca di eventuali giocattoli potenzialmente pericolosi, ovvero che dovessero salire le scale per prendere il figlio e riaccompagnarlo a tavola, a maggior ragione in presenza di altri bambini al piano superiore”.
Piuttosto, vi era stata un'omessa cautela da parte dei genitori di che avevano lasciato Per_1 incustodito un gioco pericoloso.
2 Il giudizio di appello.
I coniugi hanno impugnato la sentenza in Per_1 questione ed hanno chiesto di accogliere le domande proposte in primo grado.
I sig.ri e costituitisi in Per_2 CP_5 giudizio con autonome comparse, hanno chiesto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 26 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, i coniugi Per_1 hanno lamentato che il Tribunale aveva sbagliato nell'assolvere dalle domande proposte i convenuti, in quanto, escluso che vi fosse la volontà di ledere in capo ad si doveva, Persona_2 comunque, concludere per una responsabilità per colpa di Quest'ultimo, infatti, Persona_2 aveva pacificamente scoccato il dardo in direzione di colpendolo direttamente Persona_1 all'occhio, dopo averlo chiamato ed immediatamente dopo che quest'ultimo si era girato verso di lui. Tale condotta era indicativa di un comportamento connotato, quanto meno, da imprudenza, in quanto compiuto in violazione della elementare regola di comune prudenza secondo cui non si debbono lanciare oggetti né contro cose che possano rompersi né, e soprat tutto, contro altre persone.
Da ciò derivava una responsabilità anche dei genitori ex art. 2048 c.c., presunta per culpa in educando o in vigilando, rispetto alla quale non era stata fornita alcuna prova contraria o, comunque, ex art. 2047 c.c.
In ogni caso, gli appellanti hanno insistito nelle istanze istruttorie formulate in primo grado.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale aveva sbagliato a negare l'antigiuridicità del fatto, dal momento che questa era attestata dalle lesioni, gravissime e permanenti, arrecate a Se il Persona_1 normale utilizzo di una balestra giocattolo è quello di "sparare ad un bersaglio", in ogni caso, puntare il giocattolo contro una persona individuandola come bersaglio, e scoccare il dardo verso di lei, è un'azione tutt'altro che normale e nient'affatto funzionale a tale tipo di gioco, mentre è certamente lesiva di ogni più elementare regola di prudenza. L'educazione impartita non può prescindere dall'insegnamento della cautela richiesta in tutti i rapporti della comune vita di relazione. Il Tribunale non aveva considerato che la condotta di non era in alcun Persona_2 modo giustificabile da alcun contesto "ludico" poiché era stata posta in essere non durante una fase di gioco, ma a "gioco fermo", senza nessuna concitazione ricreativa e, addirittura, quando si era già allontanato dalla sala Persona_1 destinata al gioco, era sceso in taverna e stava parlando con la madre.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale aveva sbagliato a negare che ai genitori di non fosse Per_2 addebitabile alcuna omessa sorveglianza, in quanto ciò che era "esigibile" era che i genitori educassero i figli a tenere comportamenti conformi alla comune prudenza, tanto più che questi erano presenti e tanto più ove il minore non fosse capace di intendere e di volere.
Con il quarto motivo, gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale aveva imputato agli appellanti una omessa vigilanza, per aver lasciato nella disponibilità dei bambini il giocattolo oggetto di causa. Il fatto che si trattasse di un gioco da utilizzare all'esterno e, quindi, da custodire per impedirne l'uso ai bambini era circostanza irrilevante, dal momento che ciò che rilevava era il suo utilizzo da parte del minore con un'azione posta in essere al Persona_2 di fuori di un contesto di gioco tr a i bambini. In ogni caso, se un concorso da parte dei coniugi era configurabile, questo non poteva Per_2 andare a discapito del minore.
Con l'ultimo motivo, gli appellanti hanno sostenuto che, dalla riforma della sentenza doveva derivare anche la riforma in punto spese di lite.
4 L'assenza di responsabilità di Persona_2
e dei suoi genitori
I primi 2 motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, con conseguente assorbimento dei restanti motivi.
Gli appellanti hanno agito sia nei confronti del minore che nei confronti dei Persona_2 suoi genitori. Presupposto comune ad entrambe le azioni è la dimostrazione del fatto illecito compiuto dal primo, come si evince dalla stessa lettura dell'art. 2048 c.c. e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, che ha sostenuto che i due titoli di responsabilità sono concorrenti.
Tali responsabilità, quindi, passano attraverso la dimostrazione del criterio di imputazione soggettivo (dolo o colpa) previsto dall'art. 2043
c.c.
Ciò comporta che spetta all'attore allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, tra cui, appunto, dolo o colpa.
Risulta pacifico, come chiarito in appello, che non c'è alcun addebito a carico di a titolo di Per_2 dolo. Nessuno ha mai sostenuto che questi intendeva causare intenzionalmente lesioni a
A suo carico, vi è, diversamente, un Per_1 addebito a titolo di colpa: il lancio del dardo verso fu volontario, secondo gli appellanti, per Per_1 quanto questi non avesse alcuna intenzione di ferirlo e tale condotta violerebbe una regola di prudenza, quella “secondo cui non si debbono lanciare oggetti né contro cose che possano rompersi né, e soprattutto, contro altre persone”.
Non è dubbio che, se i fatti si fossero svolti nei termini sopra indicati, avrebbe Per_2 chiaramente tenuto una condotta difforme dalla regola cautelare sopra sintetizzata.
Ma ciò non è sufficiente per considerarlo in colpa.
Infatti, la colpa presuppone non solo la dimostrazione della deviazione da una regola di condotta, ma anche la possibilità di rendersi conto delle conseguenze del proprio operato.
La colpa implica, cioè, la rimproverabilità soggettiva della condotta tenuta dall'agente e, quindi, la sua idoneità a comprendere e a valutare le conseguenze delle proprie azioni.
non era nelle condizioni di prevedere Per_2
l'esito tragico del suo gesto, in quanto:
• il ragazzo all'epoca dei fatti aveva solo 9 anni e 11 mesi;
• fino a prova contraria, il gioco era a disposizione dei bambini, anche più piccoli di , Per_2 circostanza, questa tranquillizzante in ordine alla totale assenza di pericolosità;
• nessuna istruzione di segno contrario gli era stata fornita;
• il gioco era comparso ad una cena a casa di amici;
ciò ne rendeva, agli occhi del minore, consentito l'uso anche in ambienti al chiuso;
• , presumibilmente, non aveva Per_2 dimestichezza con la balestra, essendo di proprietà dell'amico;
• Come già evidenziato dal Tribunale, l'uso della balestra avvenne secondo le sue caratteristiche;
non vi fu “un utilizzo del gioco abnorme rispetto alla sua funzione, trattandosi, per l'appunto, di uno strumento (come potrebbe anche essere una pistola giocattolo) che i bambini utilizzano puntandolo l'uno nella direzione dell'altro”;
• Non vi sono elementi (né questi potrebbero emergere dall'istruttoria, tenuto conto del fatto che nessuno vide la dinamica dell'incidente), che possano far ritenere che al viso Persona_24 dell'amico; nulla smentisce l'assunto secondo cui fu solo per un errore determinato dalla posizione sopraelevata che il dardo colpì l'occhio di
Per_1
• In sostanza, non vi sono elementi che facciano ritenere che si discostò da quel Per_2 comportamento che ci si aspetterebbe da un minore della stessa età che si trovi nella medesima situazione.
Esclusa una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al minore, va escluso una responsabilità ex art. 2048 c.c.
Le medesime ragioni portano ad escludere la responsabilità degli appellati ex art. 2047 c.c., tanto più che sono stati gli stessi appellanti ad evidenziare nella citazione di primo grado (pag.
12) che “Le condizioni di vita di possono Per_2 certamente definirsi più che normali e favorevoli al suo regolare sviluppo psico -fisico: cresciuto all'interno di una famiglia benestante e pienamente integrata in un contesto socio-economico privo di speciali problematiche, all'epoca dei fatti Per_2 era già inserito da oltre quattro anni nella collettività scolastica all'interno della quale aveva seguito una regolare progressione, conseguendo un adeguato grado di istruzione e di educazione;
era dunque capace di orientarsi in modo consapevole, di autodeterminarsi e comportarsi in maniera idonea ad evitare di arrecare danni a sé stesso e a terzi. In particolare, era capace di Per_2 comprendere la basilare contrapposizione tra ciò che è bene e ciò che è male, ed er a in grado di agire uniformando la propria condotta alla prudenza richiesta nei rapporti della comune vita di relazione anche di un bambino di dieci anni: prudenza che, nella forma dell'elementare precetto di "non lanciare oggetti in faccia ad altri" egli, in quella fatidica sera, ha colpevolmente ignorato, compiendo un atto volontario lesivo dell'integrità fisica di . Persona_1
In conclusione, l'incidente fu la causa di una incredibile sfortunata serie di coincidenze, nessuna delle quali imputabili agli appellati
(come, del resto, ammesso dalle stesse parti appellanti nell'immediatezza dei fatti, come da prod. 6 di parte . Per_2
Ne discende che l'appello deve essere respinto.
5 le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile non complesse, incrementato per la presenza di più parti, esclusa la fase istruttoria.
PQM
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale della Spezia n. 921/23; condanna gli appellanti a rifondere agli appellati le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 5.556,00 per compensi oltre spese generali al
15% e accessori di legge per CP_3
e con distrazione
[...] Controparte_4 delle spese a favore del difensore antistatario ed in euro 5.556,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge per CP_5
[...]
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dpr 115/02.
Genova 4 marzo 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno