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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11604 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 15357/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
Silvia Blasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15357 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenzioni dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello, risarcimento danni a cose vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore avv. P.IVA_1 Pt_2
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Annamaria
[...]
Orefice, presso il cui studio sito in Casoria (NA) alla Via Giuseppe Rocco n. 21 ha eletto domicilio;
- APPELLANTE
E
DEL GIUDICE (C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 da sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in al Pt_1
Centro direzionale Is. G7;
- APPELLATO
E CONTRO
P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
1
rappresentante pro tempore;
- APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il Parte_3
ha impugnato la sentenza n. 40877/2020 resa dal Giudice di Pace
[...] di in data 03.12.2020 e depositata in Cancelleria il 07.12.2020, con la Pt_1
quale era stata accolta la domanda di risarcimento proposta da CP_3
per i danni subiti dal proprio appartamento a causa delle infiltrazioni
[...] provenienti dalla colonna fecale condominiale.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma di € 4.980,00, Parte_1 comprensiva anche delle spese di A.T.P., nonché delle spese del primo grado, quantificate in € 125,00 per esborsi ed € 1.205,00 per compenso professionale, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Il Giudice di Pace di Napoli ha invece rigettato la domanda di garanzia proposta dal nei confronti della ritenendo che il Parte_1 Controparte_2
non avesse depositato il contratto assicurativo e giudicando Parte_1 insufficiente la copia della quietanza di pagamento, in quanto priva di qualsiasi indicazione o riferimento al contenuto negoziale della polizza.
Con un unico e articolato motivo di appello, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto il Giudice di Pace di avrebbe disatteso le risultanze istruttorie e Pt_1 valutato erroneamente la documentazione prodotta.
In particolare, l'appellante ha sostenuto di aver fornito piena prova della copertura assicurativa mediante il deposito della quietanza di pagamento del premio. A suo dire, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'ammettere la chiamata in garanzia del terzo e poi rigettare la domanda per asserita mancanza di prova del contenuto del contratto assicurativo, la cui produzione, invece, avrebbe dovuto gravare sull'assicuratore ed era comunque preclusa al giudice in via d'ufficio.
si è costituito nel presente giudizio di appello chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza di primo grado.
malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione in Controparte_2
2
appello, non si è costituita ed è rimasta contumace per tutto il giudizio di secondo grado.
All'udienza del 11.07.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 05.12.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., da tenersi nelle forme di cui all'art. 127- ter c.p.c., come disposto con successivo decreto del 02.10.2025 ed in data odierna è stata decisa.
2. In via preliminare, deve rilevarsi, in conformità con quanto evidenziato dall'appellato che deve ritenersi coperta da giudicato la pronuncia di CP_3 prime cure concernente la domanda principale di risarcimento del danno, avendo il gravame ad oggetto unicamente la domanda di garanzia.
3. Nel merito, l'appello è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Parte appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere il
Giudice di Pace di rigettato la domanda di garanzia nei confronti della Pt_1
compagnia assicuratrice, nonostante la prova dell'esistenza della copertura fosse stata fornita mediante il deposito della quietanza di pagamento del premio.
Assume altresì che, accertato il danno e la vigenza della polizza, l'onere di provare l'eventuale esclusione dell'indennizzo gravasse sull'assicuratore, il quale, pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace e non ha contestato né la copertura assicurativa né le circostanze dedotte.
Evidenzia, infine, la presunta contraddittorietà della decisione impugnata, in quanto il primo giudice avrebbe autorizzato la chiamata in garanzia sulla base della quietanza prodotta e successivamente ritenuto tale documento inidoneo a dimostrare la copertura. Secondo l'appellante, pertanto, il giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di garanzia e porre a carico della compagnia assicuratrice sia l'obbligo di indennizzare il Condominio sia le spese sostenute per resistere alla pretesa attorea.
Quanto dedotto dall'appellante è infondato, atteso che quest'ultimo si è limitato a depositare in giudizio esclusivamente la quietanza di pagamento del premio, senza produrre alcun ulteriore documento idoneo a comprovare i rischi e gli eventi effettivamente coperti dalla polizza assicurativa oggetto della chiamata
3
in causa.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere adeguatamente dimostrato che l'evento dedotto rientri tra i rischi coperti dalla garanzia e previsti dal contratto.
Relativamente alla quietanza di pagamento prodotta, l'unico dato certo emerso
è che la stessa si riferisce ad una polizza incendio e responsabilità civile.
Sul punto, non può trovare accoglimento la tesi di parte appellante che ritiene come fatto notorio che le polizze fabbricato coprono i danni da infiltrazioni d'acqua dovute alla rottura di parti comuni.
Invero, non essendovi un obbligo assicurativo per i condomini di stipulare contratti con condizioni minime garantite, non è possibile assumere per certo il contenuto di una polizza. La determinazione delle clausole contrattuali e delle eventuali esclusioni rientra infatti nella libera autonomia negoziale delle parti, che possono pattuire condizioni differenti di volta in volta.
In ragione di ciò, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione,
l'onere di provare il diritto dell'assicurato all'indennizzo grava su quest'ultimo
(ex art. 2697 c.c.), il quale, per beneficiare della copertura assicurativa sottoscritta, deve dimostrare che il danno subito, le cause determinanti e i pregiudizi patiti rientrino tra quelli contrattualmente previsti e coperti dalla polizza (Cass. civ., ord. 23 gennaio 2018, n. 1558; Cass. civ., ord. 14 giugno 2023,
n. 15630).
Va poi osservato che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la mancata costituzione in giudizio della compagnia di assicurazione non equivale a non contestazione del rapporto assicurativo. Il principio della non contestazione, difatti, non opera in caso di contumacia della controparte, rimanendo sempre in capo all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi della propria domanda (Cass. civ. sent. n. 25/2025).
Da ultimo, nessuna contraddizione si rileva nel fatto che il giudice di prime cure abbia autorizzato la chiamata in causa della compagnia e poi ritenuto insufficiente la quietanza quale prova della copertura assicurativa. Infatti,
l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo da parte del convenuto
4
coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali (Cass. 2331/2022) e non contiene in sé alcuna delibazione circa la fondatezza nel merito della domanda proposta nei confronti del terzo
Alla luce di quanto esposto, la domanda di garanzia proposta non merita accoglimento e, pertanto, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
4. Tenuto conto della contumacia della parte vittoriosa, nulla va disposto in merito alle spese nei rapporti tra il e Vanno Parte_1 Controparte_2
invece integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra il Parte_1
e , posto che il gravame aveva ad oggetto la sola domanda Controparte_3
di garanzia.
Sussistono infine i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_4 di e così provvede: Controparte_3 Controparte_2
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) nulla sulle spese nei rapporti tra il Parte_4 in persona dell'amministratore pro tempore e
[...] Controparte_2
3) compensa le spese del grado d'appello nei rapporti tra il
[...]
in persona dell'amministratore pro tempore e Parte_4
; Controparte_3
4) dà atto della sussistenza del presupposto, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 10 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Blasi
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
Silvia Blasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15357 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenzioni dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello, risarcimento danni a cose vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore avv. P.IVA_1 Pt_2
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Annamaria
[...]
Orefice, presso il cui studio sito in Casoria (NA) alla Via Giuseppe Rocco n. 21 ha eletto domicilio;
- APPELLANTE
E
DEL GIUDICE (C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 da sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in al Pt_1
Centro direzionale Is. G7;
- APPELLATO
E CONTRO
P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
1
rappresentante pro tempore;
- APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il Parte_3
ha impugnato la sentenza n. 40877/2020 resa dal Giudice di Pace
[...] di in data 03.12.2020 e depositata in Cancelleria il 07.12.2020, con la Pt_1
quale era stata accolta la domanda di risarcimento proposta da CP_3
per i danni subiti dal proprio appartamento a causa delle infiltrazioni
[...] provenienti dalla colonna fecale condominiale.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma di € 4.980,00, Parte_1 comprensiva anche delle spese di A.T.P., nonché delle spese del primo grado, quantificate in € 125,00 per esborsi ed € 1.205,00 per compenso professionale, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Il Giudice di Pace di Napoli ha invece rigettato la domanda di garanzia proposta dal nei confronti della ritenendo che il Parte_1 Controparte_2
non avesse depositato il contratto assicurativo e giudicando Parte_1 insufficiente la copia della quietanza di pagamento, in quanto priva di qualsiasi indicazione o riferimento al contenuto negoziale della polizza.
Con un unico e articolato motivo di appello, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto il Giudice di Pace di avrebbe disatteso le risultanze istruttorie e Pt_1 valutato erroneamente la documentazione prodotta.
In particolare, l'appellante ha sostenuto di aver fornito piena prova della copertura assicurativa mediante il deposito della quietanza di pagamento del premio. A suo dire, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'ammettere la chiamata in garanzia del terzo e poi rigettare la domanda per asserita mancanza di prova del contenuto del contratto assicurativo, la cui produzione, invece, avrebbe dovuto gravare sull'assicuratore ed era comunque preclusa al giudice in via d'ufficio.
si è costituito nel presente giudizio di appello chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza di primo grado.
malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione in Controparte_2
2
appello, non si è costituita ed è rimasta contumace per tutto il giudizio di secondo grado.
All'udienza del 11.07.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 05.12.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., da tenersi nelle forme di cui all'art. 127- ter c.p.c., come disposto con successivo decreto del 02.10.2025 ed in data odierna è stata decisa.
2. In via preliminare, deve rilevarsi, in conformità con quanto evidenziato dall'appellato che deve ritenersi coperta da giudicato la pronuncia di CP_3 prime cure concernente la domanda principale di risarcimento del danno, avendo il gravame ad oggetto unicamente la domanda di garanzia.
3. Nel merito, l'appello è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Parte appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere il
Giudice di Pace di rigettato la domanda di garanzia nei confronti della Pt_1
compagnia assicuratrice, nonostante la prova dell'esistenza della copertura fosse stata fornita mediante il deposito della quietanza di pagamento del premio.
Assume altresì che, accertato il danno e la vigenza della polizza, l'onere di provare l'eventuale esclusione dell'indennizzo gravasse sull'assicuratore, il quale, pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace e non ha contestato né la copertura assicurativa né le circostanze dedotte.
Evidenzia, infine, la presunta contraddittorietà della decisione impugnata, in quanto il primo giudice avrebbe autorizzato la chiamata in garanzia sulla base della quietanza prodotta e successivamente ritenuto tale documento inidoneo a dimostrare la copertura. Secondo l'appellante, pertanto, il giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di garanzia e porre a carico della compagnia assicuratrice sia l'obbligo di indennizzare il Condominio sia le spese sostenute per resistere alla pretesa attorea.
Quanto dedotto dall'appellante è infondato, atteso che quest'ultimo si è limitato a depositare in giudizio esclusivamente la quietanza di pagamento del premio, senza produrre alcun ulteriore documento idoneo a comprovare i rischi e gli eventi effettivamente coperti dalla polizza assicurativa oggetto della chiamata
3
in causa.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere adeguatamente dimostrato che l'evento dedotto rientri tra i rischi coperti dalla garanzia e previsti dal contratto.
Relativamente alla quietanza di pagamento prodotta, l'unico dato certo emerso
è che la stessa si riferisce ad una polizza incendio e responsabilità civile.
Sul punto, non può trovare accoglimento la tesi di parte appellante che ritiene come fatto notorio che le polizze fabbricato coprono i danni da infiltrazioni d'acqua dovute alla rottura di parti comuni.
Invero, non essendovi un obbligo assicurativo per i condomini di stipulare contratti con condizioni minime garantite, non è possibile assumere per certo il contenuto di una polizza. La determinazione delle clausole contrattuali e delle eventuali esclusioni rientra infatti nella libera autonomia negoziale delle parti, che possono pattuire condizioni differenti di volta in volta.
In ragione di ciò, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione,
l'onere di provare il diritto dell'assicurato all'indennizzo grava su quest'ultimo
(ex art. 2697 c.c.), il quale, per beneficiare della copertura assicurativa sottoscritta, deve dimostrare che il danno subito, le cause determinanti e i pregiudizi patiti rientrino tra quelli contrattualmente previsti e coperti dalla polizza (Cass. civ., ord. 23 gennaio 2018, n. 1558; Cass. civ., ord. 14 giugno 2023,
n. 15630).
Va poi osservato che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la mancata costituzione in giudizio della compagnia di assicurazione non equivale a non contestazione del rapporto assicurativo. Il principio della non contestazione, difatti, non opera in caso di contumacia della controparte, rimanendo sempre in capo all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi della propria domanda (Cass. civ. sent. n. 25/2025).
Da ultimo, nessuna contraddizione si rileva nel fatto che il giudice di prime cure abbia autorizzato la chiamata in causa della compagnia e poi ritenuto insufficiente la quietanza quale prova della copertura assicurativa. Infatti,
l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo da parte del convenuto
4
coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali (Cass. 2331/2022) e non contiene in sé alcuna delibazione circa la fondatezza nel merito della domanda proposta nei confronti del terzo
Alla luce di quanto esposto, la domanda di garanzia proposta non merita accoglimento e, pertanto, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
4. Tenuto conto della contumacia della parte vittoriosa, nulla va disposto in merito alle spese nei rapporti tra il e Vanno Parte_1 Controparte_2
invece integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra il Parte_1
e , posto che il gravame aveva ad oggetto la sola domanda Controparte_3
di garanzia.
Sussistono infine i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_4 di e così provvede: Controparte_3 Controparte_2
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) nulla sulle spese nei rapporti tra il Parte_4 in persona dell'amministratore pro tempore e
[...] Controparte_2
3) compensa le spese del grado d'appello nei rapporti tra il
[...]
in persona dell'amministratore pro tempore e Parte_4
; Controparte_3
4) dà atto della sussistenza del presupposto, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 10 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Blasi
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