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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 15/01/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 542/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8818/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 01498883 88 000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12510/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, quale ex liquidatrice della Società_1 Società_1., con atto depositato il 6.5.2025 impugnava dinanzi a questa Corte la cartella di pagamento n. 097-2020-01498883-88 ex art. 54-bis DPR 633/72, relativa a IVA anno 2018, per un importo di €. 3.791,77, compresi interessi e sanzione. ----------------------------------------------------------- Assumeva che la cartella gravata (ex art. 54-bis DPR 633/72) era stata emessa a carico della società Società_1 Società_1. (in liquidazione dal 15.7.2019, cancellata il 26.6.2020) e notificatale quale ex liquidatrice, derivante dal controllo automatizzato della LIPE IV trimestre del 2018. ------------------------------------------------- La fase liquidatoria si era conclusa con un bilancio finale negativo di
€. -28.993, il che escludeva qualsiasi ripartizione tra i soci. ------ Affidava il ricorso ai seguenti motivi di censura: 1) difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 L. 212/00, laddove al co.
1-ter
-nel caso di primo atto di comunicazione della pretesa- è richiesta una motivazione, seppur sintetica, delle ragioni del recupero del tributo e dei criteri di determinazione degli accessori, al pari di un atto propriamente impositivo ed al fine di consentire un adeguato e compiuto esercizio del diritto di difesa;
2) tardiva notifica della cartella rispetto a quanto previsto dall'art. 25 DPR 602/73 e, attesa la presentazione della dichiarazione periodica nell'anno 2019, senza alcuna applicazione della proroga di cui al D.L. 34/20; 3) illegittimità della pretesa in violazione degli artt. 2495 C.C. e 36 DPR 602/73, in mancanza par condicio di alcuna colpa a lei ascrivibile nel rispetto della creditorum e nel mancato pagamento dei debiti sociali per comprovata assenza di risorse economiche, risultante dal bilancio finale di liquidazione;
4) illegittimità della cartella nella parte in cui contiene la sanzione poiché, seppure l'estinzione della società comporti un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci, ad essi al pari degli eredi non sono trasmissibili le sanzioni, e così anche al liquidatore in virtù della responsabilità personale nell'espletamento dell'incarico. ------- Concludeva per l'annullamento, anche parziale, della cartella impugnata. La DP-3 si costituiva, deducendo che la cartella intestata alla società era afferente a un debito dalla stessa maturato prima della cancellazione e senza alcuna contestazione di responsabilità nei confronti del liquidatore. -------------------------------------------------------- Attesa l'ultrattività quinquennale, ai fini fiscali, della società (cessata dopo il 13.12.2014), dettata per tutelare l'azione di recupero da parte degli uffici nei confronti dei soci o dell'ex liquidatore, ove il mancato pagamento fosse dipeso da una sua condotta colpevole, la notifica della cartella alla società estinta per un debito suo proprio doveva ritenersi correttamente e tempestivamente eseguita presso l'ex prorogatioliquidatore, giusta la dei poteri di rappresentanza. -------- Con successiva memoria la ricorrente contestava le avverse deduzioni e si riportava al ricorso, insistendo nelle rese conclusioni. All'udienza odierna pubblica, la Corte, letti ed esaminati gli atti, sentiti i rappresentanti del ricorrente e della DP3, tratteneva la controversia in decisione. -------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso va rigettato. --------------------------------------------- Preliminarmente va dichiarata la tempestività del ricorso proposto, giacché notificato l'11.4.2025 e, dunque, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (D.Lgs. 546/92, art. 21). ----------------- Va esaminata la spiegata eccezione in ordine alla notifica della cartella. ----------------------------------------------------------- Secondo un primo indirizzo sostanzialmente unanime l'atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese non determinava la sua estinzione in pendenza di rapporti giuridici o contestazioni giudiziali, né la perdita della legittimazione processuale e un mutamento degli organi rappresentativi, ma ciò conseguiva solo alla cessazione di ogni attività imprenditoriale (art. 2195 C.C.). ----------------------- A seguito della modifica all'art. 2495, co. 2, C.C. dall'art. 4 D.Lgs. 6/03, nella cancellazione da una “mera pubblicità dichiarativa” con la prosecuzione della capacità giuridica si ravvisava l'effetto costitutivo dell'estinzione, così come sollecitato dalla Corte Costituzionale al fine di uniformare la disciplina per ogni impresa, individuale o societaria, fissando una data certa (quella della cancellazione dell'iscrizione e non più della liquidazione dei rapporti giuridici) dies a quoquale per il computo del termine annuale per la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 18612/06, 9110/12). ------------------------- La Suprema Corte da un'interpretazione orientata costituzionalmente al sistema normativo precedente, dando rilievo all'adempimento di pubblicità per la conclusione dell'attività ai fini della garanzia dei terzi creditori, ha affermato un principio di diritto secondo cui, a modifica del pregresso indirizzo giurisprudenziale, l'estinzione consegue alla cancellazione dal registro delle imprese sia per i diversi tipi di società sia per gli imprenditori individuali, con riflessi sulla responsabilità dei soci che, in solido ed illimitata nelle società di persone, è limitata alla concorrenza di quanto riscosso in sede di riparto del bilancio finale nelle società di capitali (Indirizzo_1 SS.UU. 4060/10, 4062/10), e sulla responsabilità dei liquidatori per il caso di loro condotta colpevole. Può, quindi, affermarsi che, ove all'estinzione della società non consegua il venir meno di ogni rapporto giuridico, si verifica un fenomeno c.d. successorio in capo ai soci. ---------------- ius superveniensLo (art. 28, co. 4, D.Lgs. 175/14 -c.d. decr. semplificazioni fiscali) secondo cui “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese” non ha alcuna valenza interpretativa e reca, diversamente da quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circ.31/E/2014, una disposizione di natura sostanziale e non procedurale, nel senso che il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, riservato all'Amm.ne Finanziaria per la tutela dei propri crediti, opera solo ove l'istanza di cancellazione sia presentata dopo il 13.12.2014, data di entrata in vigore del cit. decreto (v. Cass. 6743/15, ord. 17791/16). sopravvivenza Così delineato l'assetto normativo, ritenuta la c.d. “ fiscale”, nella specie non vi è dubbio alcuno che nei confronti dell'Ufficio l'estinzione della società fosse improduttiva di effetti, talché la cartella appare correttamente intestata alla società e ad essa notificata presso l'ex liquidatore, essendo destinata a consolidare la pretesa nei suoi confronti e così fungere da presupposto per l'eventuale attivazione della pretesa nei confronti dei soci e del liquidatore, rispettivamente per il caso di riparto in base al bilancio finale di liquidazione o di condotta colpevole nell'inadempimento o, ancora, per par condicio creditorum. --------------- violazione del principio della Nella specie, si osserva, la ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'esito della fase liquidatoria con un bilancio finale negativo, sì da escludere qualsiasi riparto tra i soci. ---------------- Né, d'altra parte, potrebbe validamente obiettarsi che la cartella doveva essere intestata e notificata ai soci e al liquidatore, posto che era richiesto in primis il titolo nei confronti della società e poi la inutiliter datanotifica sarebbe stata inefficace ed in ragione della sospensione fiscale dell'evento estintivo. --------------------------- Dall'atto impugnato si ravvisa che soggetto passivo è la società, non l'ex liquidatore solo destinatario della notifica, nei cui confronti non risulta l'adozione di un atto motivato in ordine ad una sua responsabilità personale. ---------------------------------------------------------- In siffatto contesto, ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato perché infondato, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza;
le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. ---------------------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti delle parti resistenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.100,00. --------------------------------------------- Così deciso in Roma il 3.12.2025
Il Giudice Est.
SE GL OL
firmato digitalmente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8818/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 01498883 88 000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12510/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, quale ex liquidatrice della Società_1 Società_1., con atto depositato il 6.5.2025 impugnava dinanzi a questa Corte la cartella di pagamento n. 097-2020-01498883-88 ex art. 54-bis DPR 633/72, relativa a IVA anno 2018, per un importo di €. 3.791,77, compresi interessi e sanzione. ----------------------------------------------------------- Assumeva che la cartella gravata (ex art. 54-bis DPR 633/72) era stata emessa a carico della società Società_1 Società_1. (in liquidazione dal 15.7.2019, cancellata il 26.6.2020) e notificatale quale ex liquidatrice, derivante dal controllo automatizzato della LIPE IV trimestre del 2018. ------------------------------------------------- La fase liquidatoria si era conclusa con un bilancio finale negativo di
€. -28.993, il che escludeva qualsiasi ripartizione tra i soci. ------ Affidava il ricorso ai seguenti motivi di censura: 1) difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 L. 212/00, laddove al co.
1-ter
-nel caso di primo atto di comunicazione della pretesa- è richiesta una motivazione, seppur sintetica, delle ragioni del recupero del tributo e dei criteri di determinazione degli accessori, al pari di un atto propriamente impositivo ed al fine di consentire un adeguato e compiuto esercizio del diritto di difesa;
2) tardiva notifica della cartella rispetto a quanto previsto dall'art. 25 DPR 602/73 e, attesa la presentazione della dichiarazione periodica nell'anno 2019, senza alcuna applicazione della proroga di cui al D.L. 34/20; 3) illegittimità della pretesa in violazione degli artt. 2495 C.C. e 36 DPR 602/73, in mancanza par condicio di alcuna colpa a lei ascrivibile nel rispetto della creditorum e nel mancato pagamento dei debiti sociali per comprovata assenza di risorse economiche, risultante dal bilancio finale di liquidazione;
4) illegittimità della cartella nella parte in cui contiene la sanzione poiché, seppure l'estinzione della società comporti un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci, ad essi al pari degli eredi non sono trasmissibili le sanzioni, e così anche al liquidatore in virtù della responsabilità personale nell'espletamento dell'incarico. ------- Concludeva per l'annullamento, anche parziale, della cartella impugnata. La DP-3 si costituiva, deducendo che la cartella intestata alla società era afferente a un debito dalla stessa maturato prima della cancellazione e senza alcuna contestazione di responsabilità nei confronti del liquidatore. -------------------------------------------------------- Attesa l'ultrattività quinquennale, ai fini fiscali, della società (cessata dopo il 13.12.2014), dettata per tutelare l'azione di recupero da parte degli uffici nei confronti dei soci o dell'ex liquidatore, ove il mancato pagamento fosse dipeso da una sua condotta colpevole, la notifica della cartella alla società estinta per un debito suo proprio doveva ritenersi correttamente e tempestivamente eseguita presso l'ex prorogatioliquidatore, giusta la dei poteri di rappresentanza. -------- Con successiva memoria la ricorrente contestava le avverse deduzioni e si riportava al ricorso, insistendo nelle rese conclusioni. All'udienza odierna pubblica, la Corte, letti ed esaminati gli atti, sentiti i rappresentanti del ricorrente e della DP3, tratteneva la controversia in decisione. -------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso va rigettato. --------------------------------------------- Preliminarmente va dichiarata la tempestività del ricorso proposto, giacché notificato l'11.4.2025 e, dunque, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (D.Lgs. 546/92, art. 21). ----------------- Va esaminata la spiegata eccezione in ordine alla notifica della cartella. ----------------------------------------------------------- Secondo un primo indirizzo sostanzialmente unanime l'atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese non determinava la sua estinzione in pendenza di rapporti giuridici o contestazioni giudiziali, né la perdita della legittimazione processuale e un mutamento degli organi rappresentativi, ma ciò conseguiva solo alla cessazione di ogni attività imprenditoriale (art. 2195 C.C.). ----------------------- A seguito della modifica all'art. 2495, co. 2, C.C. dall'art. 4 D.Lgs. 6/03, nella cancellazione da una “mera pubblicità dichiarativa” con la prosecuzione della capacità giuridica si ravvisava l'effetto costitutivo dell'estinzione, così come sollecitato dalla Corte Costituzionale al fine di uniformare la disciplina per ogni impresa, individuale o societaria, fissando una data certa (quella della cancellazione dell'iscrizione e non più della liquidazione dei rapporti giuridici) dies a quoquale per il computo del termine annuale per la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 18612/06, 9110/12). ------------------------- La Suprema Corte da un'interpretazione orientata costituzionalmente al sistema normativo precedente, dando rilievo all'adempimento di pubblicità per la conclusione dell'attività ai fini della garanzia dei terzi creditori, ha affermato un principio di diritto secondo cui, a modifica del pregresso indirizzo giurisprudenziale, l'estinzione consegue alla cancellazione dal registro delle imprese sia per i diversi tipi di società sia per gli imprenditori individuali, con riflessi sulla responsabilità dei soci che, in solido ed illimitata nelle società di persone, è limitata alla concorrenza di quanto riscosso in sede di riparto del bilancio finale nelle società di capitali (Indirizzo_1 SS.UU. 4060/10, 4062/10), e sulla responsabilità dei liquidatori per il caso di loro condotta colpevole. Può, quindi, affermarsi che, ove all'estinzione della società non consegua il venir meno di ogni rapporto giuridico, si verifica un fenomeno c.d. successorio in capo ai soci. ---------------- ius superveniensLo (art. 28, co. 4, D.Lgs. 175/14 -c.d. decr. semplificazioni fiscali) secondo cui “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese” non ha alcuna valenza interpretativa e reca, diversamente da quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circ.31/E/2014, una disposizione di natura sostanziale e non procedurale, nel senso che il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, riservato all'Amm.ne Finanziaria per la tutela dei propri crediti, opera solo ove l'istanza di cancellazione sia presentata dopo il 13.12.2014, data di entrata in vigore del cit. decreto (v. Cass. 6743/15, ord. 17791/16). sopravvivenza Così delineato l'assetto normativo, ritenuta la c.d. “ fiscale”, nella specie non vi è dubbio alcuno che nei confronti dell'Ufficio l'estinzione della società fosse improduttiva di effetti, talché la cartella appare correttamente intestata alla società e ad essa notificata presso l'ex liquidatore, essendo destinata a consolidare la pretesa nei suoi confronti e così fungere da presupposto per l'eventuale attivazione della pretesa nei confronti dei soci e del liquidatore, rispettivamente per il caso di riparto in base al bilancio finale di liquidazione o di condotta colpevole nell'inadempimento o, ancora, per par condicio creditorum. --------------- violazione del principio della Nella specie, si osserva, la ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'esito della fase liquidatoria con un bilancio finale negativo, sì da escludere qualsiasi riparto tra i soci. ---------------- Né, d'altra parte, potrebbe validamente obiettarsi che la cartella doveva essere intestata e notificata ai soci e al liquidatore, posto che era richiesto in primis il titolo nei confronti della società e poi la inutiliter datanotifica sarebbe stata inefficace ed in ragione della sospensione fiscale dell'evento estintivo. --------------------------- Dall'atto impugnato si ravvisa che soggetto passivo è la società, non l'ex liquidatore solo destinatario della notifica, nei cui confronti non risulta l'adozione di un atto motivato in ordine ad una sua responsabilità personale. ---------------------------------------------------------- In siffatto contesto, ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato perché infondato, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza;
le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. ---------------------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti delle parti resistenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.100,00. --------------------------------------------- Così deciso in Roma il 3.12.2025
Il Giudice Est.
SE GL OL
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