Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 15/01/2026, n. 542
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha dichiarato la tempestività del ricorso ma ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo infondate le doglianze.

  • Rigettato
    Tardiva notifica della cartella

    La Corte ha ritenuto la notifica corretta e tempestiva, considerando l'ultrattività quinquennale della società ai fini fiscali e la corretta intestazione della cartella alla società e notifica all'ex liquidatore.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa per estinzione della società e assenza di colpa del liquidatore

    La Corte ha affermato che l'estinzione della società non preclude l'azione di recupero dell'amministrazione finanziaria nei cinque anni successivi alla cancellazione, e che la cartella, pur intestata alla società, funge da presupposto per l'eventuale pretesa verso i soci o il liquidatore in caso di condotta colpevole. Tuttavia, non risulta l'adozione di un atto motivato in ordine alla responsabilità personale del liquidatore.

  • Rigettato
    Illegittimità della sanzione nei confronti del liquidatore

    La Corte ha ritenuto che la cartella fosse intestata alla società e non direttamente al liquidatore per una sua responsabilità personale, assorbendo questo motivo di doglianza nel rigetto complessivo del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 15/01/2026, n. 542
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 542
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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