TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2232/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2232/2023 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/05/1983, rappresentata e difesa dall'Avv. RONCHI MARIA LARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MONETTI MAURIZIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 15/11/2023).
OGGETTO: “Separazione personale”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
pagina 2 di 7 pagina 3 di 7 pagina 4 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/09/2023 la sig.ra Parte_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto con il sig. in BREZZO DI Controparte_1
BE (VA) in data 24/09/2012, come da relativo Atto di Matrimonio n. 5, parte II, serie
A, dell'anno 2012; da tale unione è nato il figlio , nato a [...] il [...]. Per_1
Attivato il contraddittorio, si è regolarmente costituito in giudizio il resistente.
Le parti hanno formulato domande contrapporte di addebito della separazione personale, con contrapposte richieste in ordine anche alla regolamentazione personale e patrimoniale del figlio minorenne . Per_1
Emessi i provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c., sono seguiti alcuni rinvii di udienza la fine di verificare la tenuta della disposta frequentazione padre/figlio, nonché al fine di trovare una bonaria composizione della lite.
All'udienza 03/07/2024, parte resistente ha chiesto, nelle more, pronuncia parziale circa lo status di separazione personale;
autorizzati dal giudicante, le parti hanno precisato le conclusioni sul punto e discusso la causa riportandosi integralmente agli atti.
In data 15/07/2024 è stata pubblicata la sentenza n. 697/2024 relativa al mero status di separazione personale, con contestuale remissione sul ruolo istruttorio del giudicante per il prosieguo della lite e le attività di trattazione ed istruzione delle ulteriori domande formulate.
Svolte ulteriori udienze a fini conciliativi fra le parti, nelle more della riserva istruttoria assunta dal giudicante in data 18/03/2025, le parti hanno dato atto che le stesse sono pagina 5 di 7 concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto.
Pertanto, la causa è stata fissata per la precisazione congiunta delle conclusioni con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.; sono state depositate regolari e tempestive note di trattazione scritta, comprensive del testo integrale dell'accordo raggiunto e sottoscritto.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale omologare gli accordi intercorsi fra le parti, in relazione alla loro separazione personale, quanto allo status già pronunciata nel corso della presente causa (sent. n. 697 del 15/07/2024).
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto del figlio
, pur minorenne utlradodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 Per_1
c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, atteso l'esito bonario della lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge gli accori intervenuti fra Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/12/1970, quali condizioni della loro separazione personale già pronunciata in corso di causa con Sentenza n. 697/2024;
pagina 6 di 7 2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2232/2023 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/05/1983, rappresentata e difesa dall'Avv. RONCHI MARIA LARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MONETTI MAURIZIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 15/11/2023).
OGGETTO: “Separazione personale”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
pagina 2 di 7 pagina 3 di 7 pagina 4 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/09/2023 la sig.ra Parte_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto con il sig. in BREZZO DI Controparte_1
BE (VA) in data 24/09/2012, come da relativo Atto di Matrimonio n. 5, parte II, serie
A, dell'anno 2012; da tale unione è nato il figlio , nato a [...] il [...]. Per_1
Attivato il contraddittorio, si è regolarmente costituito in giudizio il resistente.
Le parti hanno formulato domande contrapporte di addebito della separazione personale, con contrapposte richieste in ordine anche alla regolamentazione personale e patrimoniale del figlio minorenne . Per_1
Emessi i provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c., sono seguiti alcuni rinvii di udienza la fine di verificare la tenuta della disposta frequentazione padre/figlio, nonché al fine di trovare una bonaria composizione della lite.
All'udienza 03/07/2024, parte resistente ha chiesto, nelle more, pronuncia parziale circa lo status di separazione personale;
autorizzati dal giudicante, le parti hanno precisato le conclusioni sul punto e discusso la causa riportandosi integralmente agli atti.
In data 15/07/2024 è stata pubblicata la sentenza n. 697/2024 relativa al mero status di separazione personale, con contestuale remissione sul ruolo istruttorio del giudicante per il prosieguo della lite e le attività di trattazione ed istruzione delle ulteriori domande formulate.
Svolte ulteriori udienze a fini conciliativi fra le parti, nelle more della riserva istruttoria assunta dal giudicante in data 18/03/2025, le parti hanno dato atto che le stesse sono pagina 5 di 7 concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto.
Pertanto, la causa è stata fissata per la precisazione congiunta delle conclusioni con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.; sono state depositate regolari e tempestive note di trattazione scritta, comprensive del testo integrale dell'accordo raggiunto e sottoscritto.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale omologare gli accordi intercorsi fra le parti, in relazione alla loro separazione personale, quanto allo status già pronunciata nel corso della presente causa (sent. n. 697 del 15/07/2024).
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto del figlio
, pur minorenne utlradodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 Per_1
c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, atteso l'esito bonario della lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge gli accori intervenuti fra Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/12/1970, quali condizioni della loro separazione personale già pronunciata in corso di causa con Sentenza n. 697/2024;
pagina 6 di 7 2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 7 di 7