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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.A.C. 2229/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Ottavia Urto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2229/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. GIANCARLO
NICOTERA (pec: Email_1
- PARTE OPPONENTE -
contro
(P.IVA. ), quale società incorporante Controparte_1 P.IVA_1
(già e prima CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa, come da mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv.
FIORENZO BERTONA, presso il cui studio, sito in Serravalle Sesia, C.so
Matteotti n. 6, elettivamente domicilia
- PARTE OPPOSTA -
Oggetto: contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte opponente: «In via preliminare: a) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 282/2019, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data
27.02.2019 e depositato in Cancelleria il 06.03.2019, all'esito del procedimento
pagina 1 di 7 rubricato al n. 6012/2018 R.G., anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nel presente atto. In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto nella precedente lettera a), In via principale e nel merito: b) Accertare e dichiarare
l'infondatezza, insussistenza ed inammissibilità di qualunque credito vantato dalla
, nei confronti dell'odierna opponente Dott.ssa e, Controparte_1 Parte_1 conseguentemente, del decreto ingiuntivo opposto;
c) Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità degli interessi usurari e/o ultrasoglia che saranno accertati calcolati sul contratto di finanziamento prodotto da parte opposta e, quindi, accertare e dichiarare la nullità degli interessi moratori usurari e/o ultrasoglia calcolati e richiesti da;
e) Per l'effetto ed in ogni caso Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti, competenze e onorari di giudizio di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. »;
Parte opposta: «Contrariis reiectis e previe le declaratorie juris che del caso, voglia il Tribunale Ill.mo: in via preliminare, assegnare alle parti, ex art. 5, co.
1-bis, d.lgs 28/10, termine per la presentazione della domanda di mediazione;
sempre in via preliminare, concedere al decreto opposto la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione ictu oculi am piamente infondata, strumentale e defatigatoria e, in ogni caso, non fondata su prova scritta;
in via principale e nel merito, per le causali di cui in premessa, respingere
l'opposizione, condannando la al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somme di cui al D.I. per cui è opposizione;
in via subordinata CP_1 condannare la al pronto pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 delle somme che risulteranno dovute in corso di giudizio, oltre interessi di legge; in via istruttoria, si oppone alla richiesta di CTU chiesta da controparte per i motivi di cui in premessa…. Con il favore delle spese e competenze, compreso il rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. »;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18 aprile 2019, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 282/2019, notificatogli in data 12.03.2019, a mezzo del quale questo Tribunale, accogliendo il ricorso presentato da le aveva ingiunto di pagare in favore di Controparte_1 parte ricorrente la somma di € 32.187,48, a titolo di saldo debitore di un contratto di finanziamento concluso con nonché Controparte_2
l'importo di € 2.097,28 pari alla differenza tra la somma effettivamente pagina 2 di 7 corrisposta alla di € 50.248,07 e quella indicata nel predetto contratto Pt_1 di finanziamento pari ad € 46.230,59, oltre interessi come da domanda, sp ese e competenze professionali del procedimento monitorio.
La sig.ra ha dedotto, a sostegno della spiegata opposizione: la nullità Pt_1 del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato, atteso che la ricorrente non avrebbe prodotto l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B.; che, inoltre, il contratto di finanziamento azionato in via monitoria sarebbe nullo per difetto di forma ai sensi dell'art. 117 T.U.B., dal momento che manca la sottoscrizione del funzionario della banca: ciò farebbe degradare lo stesso a semplice proposta contrattuale;
che la corresponsione della maggiore somma di € 50.248,07 in luogo della minore somma finanziata sarebbe dipesa unicamente da un errore della società che ha concesso il finanziamento;
che per responsabilità della la Controparte_1 corresponsione delle rate del finanziamento non è avvenuta tramite la cessione del quinto dello stipendio, così costringendo l'opponente a pagare a mezzo bonifici bancari e bollettini postali parte del proprio debito , con ulteriore aggravio di costi e spese a suo carico;
che la società opposta avrebbe dovuto far valere la propria pretesa creditoria nei confronti del debitore ceduto ovverosia l;
che, non avendo la Controparte_4 Controparte_1 consegnato all'Azienda Sanitaria Parte_2 necessaria documentazione occorrente per l'instaurazione concreta ed effettiva del rapporto di cessione del credito , la cedente/odierna opponente sarebbe liberata dalla garanzia prestata ai sensi dell'art. 1267, co. 2 c.c.; che il contratto di finanziamento azionato sarebbe nullo per la possibile applicazione di interessi usurari.
Parte opponente rassegnava dunque le conclusioni riportate in premessa.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva: che Controparte_1
l'opponente era già stata condannata da questo Tribunale con Sentenza n.
1642/17 a corrispondere alla ricorrente n. 37 rate del finanziamento de quo;
che tale sentenza è passata in giudicato e, pertanto, nel presente giudizio non potrebbe essere rimesso in discussione né il contratto di finanziamento, né tantomeno il diritto di di ottenere il pagamento delle rate scadute CP_1 direttamente dalla che, in ogni caso, la pretesa creditoria azionata in Pt_1
pagina 3 di 7 ingiunzione è stata adeguatamente provata e che l'opposta produce altresì
l'estratto conto con esatta indicazione delle rate già pagate;
che il contratto di finanziamento risulterebbe sottoscritto dal direttore generale di
[...]
che il datore di lavoro della sig.ra non aveva accettato CP_2 Pt_1 la cessione del quinto, circostanza della quale la stessa era perfettamente consapevole;
che l'eccezione di illegittimità del contratto di finanziamento sollevata dall'opposta sarebbe del tutto generica e, pertanto, non potrebbe ammettersi C.T.U. poiché avrebbe carattere meramente esplorativo.
In virtù di quanto esposto, la società opposta concludeva, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Alla prima udienza di trattazione, il precedente Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Esperita con esito negativo la procedura media -conciliativa (cfr. verbale negativo di mediazione), all'udienza del 05.10.2020, il Giudice Istruttore concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza 22.02.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
In data 27/06/2023, il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente magistrato.
All'udienza del 04.12.2023, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 05.12.2023, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 16 giugno 2024, la scrivente, ritenuto rilevante ai fini della decisione della controversia la produzione di documentazione idonea ad attestare il passaggio in giudicato della sentenza n. 1642/2017 del 10.10.2017 resa dal Tribunale di Catanzaro nell'ambito del giudizio recante R.G. n.
2729/2013, rimetteva la causa sul ruolo, onerando la parte più diligente dell'adempimento istruttorio.
Quindi, con ordinanza del 30.11.2024, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c..
pagina 4 di 7 All'odierna udienza, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa con l'emissione della presente sentenza.
***
Va esaminata preliminarmente l'eccezione di giudicato esterno sollevata da parte opposta.
L'eccezione è fondata e merita, pertanto, accoglimento. ha sollevato eccezione di giudicato esterno in relazione Controparte_1 alla sentenza n. 1642/2017 del Tribunale di Catanzaro – passata in giudicato in quanto non impugnata – con la quale era stata rigettata l'opposizione spiegata da , confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna Parte_1 dell'opponente al pagamento di n. 37 rate del medesimo contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio.
In data 29.10.2024, parte opposta ha depositato nel fascicolo telematico la certificazione di cui all'art. 124 disp att. c.p.c., dalla quale risulta che la predetta pronuncia è passata in giudicato, in quanto non soggetta ad impugnazione.
Giova osservare che l'autorità della cosa giudicata spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni presupposte, che ne costituiscono l'anteced ente logico-giuridico: il decreto ingiuntivo non opposto o confermato a seguito dell'opposizione acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento della pretesa cre ditoria, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr.
Tribunale Brescia sez. II, 11/10/2021, n.2486).
Inoltre, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo o al rigetto dell'opposizione spiegata copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificati vi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso pagina 5 di 7 esaminato dal decreto esecutivo (Cass. civ., sentenza 11 maggio 2010, n.
11360).
Nel caso di specie, il giudicato (esterno) determina effetti preclusivi rispetto ai motivi di opposizione in concreto dedotti dall'opponente, motivi che attengono all'esistenza e alla validità del titolo corrente inter partes nonché alla titolarità passiva in capo all'odierna opponente.
La sentenza n. 1642/2017 del Tribunale di Catanzaro si è pronunciata sul medesimo contratto di finanziamento di cui si dibatte e ha escluso che l'odierna opponente si fosse liberata dalla sua obbligazione attraverso la cessione del proprio debito, “senza avere contezza della ricezione del benestare da parte della debitrice ceduta”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “Qualora due giudizi tre le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di ques tioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il “petitum” del primo.” (Corte di Cassazione, Sezione
Unite, Sentenza 16 giugno 2006, n. 13916) .
La sentenza passata in giudicato si è pronunciata in relazione al titolo posto a fondamento dell'odierna pretesa creditoria e ha risolto questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune all'odierna controversia, con statuizione che non può più essere rivista in questa sede: secondo la regola del
“dedotto e deducibile”, il decisum, divenuto stabile, ha effetto preclusivo ed espansivo.
Dal canto suo, poi, l'opponente non ha contestato di avere ricevuto gli importi oggetto di finanziamento e di non averli restituiti integralmente (né, tantomeno, ha dimostrato di avere adempiuto all'obbligazione restitutoria, pur essendo a ciò onerata – cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di talché tali circostanze devono ritenersi provate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo pagina 6 di 7 115, comma 1, c.p.c.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale va dichiarato esecutivo.
2. Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di e, considerate la natura, il valore (€ 32.187,48 pari Parte_1 al valore del monitorio) e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
282/2019 e lo dichiara esecutivo;
2) CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 a
[...] titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
Così deciso in Catanzaro, lì 07/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Ottavia Urto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2229/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. GIANCARLO
NICOTERA (pec: Email_1
- PARTE OPPONENTE -
contro
(P.IVA. ), quale società incorporante Controparte_1 P.IVA_1
(già e prima CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa, come da mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv.
FIORENZO BERTONA, presso il cui studio, sito in Serravalle Sesia, C.so
Matteotti n. 6, elettivamente domicilia
- PARTE OPPOSTA -
Oggetto: contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte opponente: «In via preliminare: a) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 282/2019, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data
27.02.2019 e depositato in Cancelleria il 06.03.2019, all'esito del procedimento
pagina 1 di 7 rubricato al n. 6012/2018 R.G., anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nel presente atto. In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto nella precedente lettera a), In via principale e nel merito: b) Accertare e dichiarare
l'infondatezza, insussistenza ed inammissibilità di qualunque credito vantato dalla
, nei confronti dell'odierna opponente Dott.ssa e, Controparte_1 Parte_1 conseguentemente, del decreto ingiuntivo opposto;
c) Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità degli interessi usurari e/o ultrasoglia che saranno accertati calcolati sul contratto di finanziamento prodotto da parte opposta e, quindi, accertare e dichiarare la nullità degli interessi moratori usurari e/o ultrasoglia calcolati e richiesti da;
e) Per l'effetto ed in ogni caso Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti, competenze e onorari di giudizio di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. »;
Parte opposta: «Contrariis reiectis e previe le declaratorie juris che del caso, voglia il Tribunale Ill.mo: in via preliminare, assegnare alle parti, ex art. 5, co.
1-bis, d.lgs 28/10, termine per la presentazione della domanda di mediazione;
sempre in via preliminare, concedere al decreto opposto la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione ictu oculi am piamente infondata, strumentale e defatigatoria e, in ogni caso, non fondata su prova scritta;
in via principale e nel merito, per le causali di cui in premessa, respingere
l'opposizione, condannando la al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somme di cui al D.I. per cui è opposizione;
in via subordinata CP_1 condannare la al pronto pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 delle somme che risulteranno dovute in corso di giudizio, oltre interessi di legge; in via istruttoria, si oppone alla richiesta di CTU chiesta da controparte per i motivi di cui in premessa…. Con il favore delle spese e competenze, compreso il rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. »;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18 aprile 2019, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 282/2019, notificatogli in data 12.03.2019, a mezzo del quale questo Tribunale, accogliendo il ricorso presentato da le aveva ingiunto di pagare in favore di Controparte_1 parte ricorrente la somma di € 32.187,48, a titolo di saldo debitore di un contratto di finanziamento concluso con nonché Controparte_2
l'importo di € 2.097,28 pari alla differenza tra la somma effettivamente pagina 2 di 7 corrisposta alla di € 50.248,07 e quella indicata nel predetto contratto Pt_1 di finanziamento pari ad € 46.230,59, oltre interessi come da domanda, sp ese e competenze professionali del procedimento monitorio.
La sig.ra ha dedotto, a sostegno della spiegata opposizione: la nullità Pt_1 del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato, atteso che la ricorrente non avrebbe prodotto l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B.; che, inoltre, il contratto di finanziamento azionato in via monitoria sarebbe nullo per difetto di forma ai sensi dell'art. 117 T.U.B., dal momento che manca la sottoscrizione del funzionario della banca: ciò farebbe degradare lo stesso a semplice proposta contrattuale;
che la corresponsione della maggiore somma di € 50.248,07 in luogo della minore somma finanziata sarebbe dipesa unicamente da un errore della società che ha concesso il finanziamento;
che per responsabilità della la Controparte_1 corresponsione delle rate del finanziamento non è avvenuta tramite la cessione del quinto dello stipendio, così costringendo l'opponente a pagare a mezzo bonifici bancari e bollettini postali parte del proprio debito , con ulteriore aggravio di costi e spese a suo carico;
che la società opposta avrebbe dovuto far valere la propria pretesa creditoria nei confronti del debitore ceduto ovverosia l;
che, non avendo la Controparte_4 Controparte_1 consegnato all'Azienda Sanitaria Parte_2 necessaria documentazione occorrente per l'instaurazione concreta ed effettiva del rapporto di cessione del credito , la cedente/odierna opponente sarebbe liberata dalla garanzia prestata ai sensi dell'art. 1267, co. 2 c.c.; che il contratto di finanziamento azionato sarebbe nullo per la possibile applicazione di interessi usurari.
Parte opponente rassegnava dunque le conclusioni riportate in premessa.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva: che Controparte_1
l'opponente era già stata condannata da questo Tribunale con Sentenza n.
1642/17 a corrispondere alla ricorrente n. 37 rate del finanziamento de quo;
che tale sentenza è passata in giudicato e, pertanto, nel presente giudizio non potrebbe essere rimesso in discussione né il contratto di finanziamento, né tantomeno il diritto di di ottenere il pagamento delle rate scadute CP_1 direttamente dalla che, in ogni caso, la pretesa creditoria azionata in Pt_1
pagina 3 di 7 ingiunzione è stata adeguatamente provata e che l'opposta produce altresì
l'estratto conto con esatta indicazione delle rate già pagate;
che il contratto di finanziamento risulterebbe sottoscritto dal direttore generale di
[...]
che il datore di lavoro della sig.ra non aveva accettato CP_2 Pt_1 la cessione del quinto, circostanza della quale la stessa era perfettamente consapevole;
che l'eccezione di illegittimità del contratto di finanziamento sollevata dall'opposta sarebbe del tutto generica e, pertanto, non potrebbe ammettersi C.T.U. poiché avrebbe carattere meramente esplorativo.
In virtù di quanto esposto, la società opposta concludeva, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Alla prima udienza di trattazione, il precedente Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Esperita con esito negativo la procedura media -conciliativa (cfr. verbale negativo di mediazione), all'udienza del 05.10.2020, il Giudice Istruttore concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza 22.02.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
In data 27/06/2023, il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente magistrato.
All'udienza del 04.12.2023, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 05.12.2023, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 16 giugno 2024, la scrivente, ritenuto rilevante ai fini della decisione della controversia la produzione di documentazione idonea ad attestare il passaggio in giudicato della sentenza n. 1642/2017 del 10.10.2017 resa dal Tribunale di Catanzaro nell'ambito del giudizio recante R.G. n.
2729/2013, rimetteva la causa sul ruolo, onerando la parte più diligente dell'adempimento istruttorio.
Quindi, con ordinanza del 30.11.2024, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c..
pagina 4 di 7 All'odierna udienza, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa con l'emissione della presente sentenza.
***
Va esaminata preliminarmente l'eccezione di giudicato esterno sollevata da parte opposta.
L'eccezione è fondata e merita, pertanto, accoglimento. ha sollevato eccezione di giudicato esterno in relazione Controparte_1 alla sentenza n. 1642/2017 del Tribunale di Catanzaro – passata in giudicato in quanto non impugnata – con la quale era stata rigettata l'opposizione spiegata da , confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna Parte_1 dell'opponente al pagamento di n. 37 rate del medesimo contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio.
In data 29.10.2024, parte opposta ha depositato nel fascicolo telematico la certificazione di cui all'art. 124 disp att. c.p.c., dalla quale risulta che la predetta pronuncia è passata in giudicato, in quanto non soggetta ad impugnazione.
Giova osservare che l'autorità della cosa giudicata spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni presupposte, che ne costituiscono l'anteced ente logico-giuridico: il decreto ingiuntivo non opposto o confermato a seguito dell'opposizione acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento della pretesa cre ditoria, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr.
Tribunale Brescia sez. II, 11/10/2021, n.2486).
Inoltre, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo o al rigetto dell'opposizione spiegata copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificati vi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso pagina 5 di 7 esaminato dal decreto esecutivo (Cass. civ., sentenza 11 maggio 2010, n.
11360).
Nel caso di specie, il giudicato (esterno) determina effetti preclusivi rispetto ai motivi di opposizione in concreto dedotti dall'opponente, motivi che attengono all'esistenza e alla validità del titolo corrente inter partes nonché alla titolarità passiva in capo all'odierna opponente.
La sentenza n. 1642/2017 del Tribunale di Catanzaro si è pronunciata sul medesimo contratto di finanziamento di cui si dibatte e ha escluso che l'odierna opponente si fosse liberata dalla sua obbligazione attraverso la cessione del proprio debito, “senza avere contezza della ricezione del benestare da parte della debitrice ceduta”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “Qualora due giudizi tre le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di ques tioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il “petitum” del primo.” (Corte di Cassazione, Sezione
Unite, Sentenza 16 giugno 2006, n. 13916) .
La sentenza passata in giudicato si è pronunciata in relazione al titolo posto a fondamento dell'odierna pretesa creditoria e ha risolto questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune all'odierna controversia, con statuizione che non può più essere rivista in questa sede: secondo la regola del
“dedotto e deducibile”, il decisum, divenuto stabile, ha effetto preclusivo ed espansivo.
Dal canto suo, poi, l'opponente non ha contestato di avere ricevuto gli importi oggetto di finanziamento e di non averli restituiti integralmente (né, tantomeno, ha dimostrato di avere adempiuto all'obbligazione restitutoria, pur essendo a ciò onerata – cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di talché tali circostanze devono ritenersi provate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo pagina 6 di 7 115, comma 1, c.p.c.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale va dichiarato esecutivo.
2. Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di e, considerate la natura, il valore (€ 32.187,48 pari Parte_1 al valore del monitorio) e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
282/2019 e lo dichiara esecutivo;
2) CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 a
[...] titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
Così deciso in Catanzaro, lì 07/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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