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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
CEFALO EN, RE
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5742/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011145988000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7545/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se medesimo, con atto notificato ad Agenzia delle Entrate-SI, propone ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento , notificata in data
23/5/2025, lamentando che gli atti prodromici non sarebbero stati notificati ed eccependo la prescrizione della cartella n. 29520130032398237000 notificata il 20/02/2014, per euro 4.106,54.
Costituita ADE SI deposita documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va innanzi tutto detto che le cartelle, ad eccezione della cartella n. n.29520130032398237000, risultano regolarmente notificate per posta elettronica.
Quanto alla cartella n.29520130032398237000 essa risulta notificata ai sensi art. 140 c.p.c. il 20/2/2014.
Pertanto -tenuto conto del tempo decorso- va dichiarata la prescrizione degli interessi anteriori agli ultimi 5 anni e delle eventuali sanzioni irrogate.
Infatti il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997.
L'art. 24 del del D.Lgs. n. 472 del 1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni (si veda Corte di Cassazione ordinanza n. 23099 depositata il
26 agosto 2024, sentenza Cass. Sez. 5, n. 2044 del 2023.
Viceversa, considerato che per le imposte erariali il termine decorre in dieci anni, l'IVA non è prescritta, tenuto conto della sospensione dovuta all'emergenza COVID.
L'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo (sospensione biennale) alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
La differenza sostanziale tra le due differenti ipotesi di sospensione previste dall'art.12 è da rilevare nell'originario termine di scadenza;
pertanto, il comma 2 trova applicazione per tutti quegli atti in scadenza tra il 2020 e il 2021; il comma 1, invero, si applica per tutti gli atti la cui scadenza naturale ricadeva dall'anno
2022 e ss. Il comma 4-bis dell'art. 68 disciplina, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo
2020 al 31 dicembre 2021, una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi. Dunque, nel caso di specie trova piena applicazione il dettato dell'art. 12, comma 1. Si evidenzia, a tal proposito, che con decreto n. 3/2025 del Primo Presidente della Corte di cassazione, pubblicato in data 23/01/2025, la Corte ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 363 – bis cpc, il rinvio pregiudiziale sollevato dalla
Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce. In particolare, la Corte ha motivato il proprio pronunciamento richiamando l'ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960 della Prima Sezione civile Corte di cassazione, la quale afferma che “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.” (in senso conforme si veda anche la Cassazione n. 1630 del 23 gennaio 2025). Se il termine originario deve essere individuato nel 20/2/2024, la notifica dell'intimazione il 23/5/2025 è avvenuta nel rispetto delle disposizioni normative richiamate e dell'orientamento espresso, a tal proposito, dalla Suprema Corte.
La soccombenza parziale determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento parziale del ricorso annulla le sanzioni e interessi ultraquinquennali della cartella n. 29520130032398237000.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
CEFALO EN, RE
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5742/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011145988000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7545/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se medesimo, con atto notificato ad Agenzia delle Entrate-SI, propone ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento , notificata in data
23/5/2025, lamentando che gli atti prodromici non sarebbero stati notificati ed eccependo la prescrizione della cartella n. 29520130032398237000 notificata il 20/02/2014, per euro 4.106,54.
Costituita ADE SI deposita documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va innanzi tutto detto che le cartelle, ad eccezione della cartella n. n.29520130032398237000, risultano regolarmente notificate per posta elettronica.
Quanto alla cartella n.29520130032398237000 essa risulta notificata ai sensi art. 140 c.p.c. il 20/2/2014.
Pertanto -tenuto conto del tempo decorso- va dichiarata la prescrizione degli interessi anteriori agli ultimi 5 anni e delle eventuali sanzioni irrogate.
Infatti il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997.
L'art. 24 del del D.Lgs. n. 472 del 1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni (si veda Corte di Cassazione ordinanza n. 23099 depositata il
26 agosto 2024, sentenza Cass. Sez. 5, n. 2044 del 2023.
Viceversa, considerato che per le imposte erariali il termine decorre in dieci anni, l'IVA non è prescritta, tenuto conto della sospensione dovuta all'emergenza COVID.
L'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo (sospensione biennale) alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
La differenza sostanziale tra le due differenti ipotesi di sospensione previste dall'art.12 è da rilevare nell'originario termine di scadenza;
pertanto, il comma 2 trova applicazione per tutti quegli atti in scadenza tra il 2020 e il 2021; il comma 1, invero, si applica per tutti gli atti la cui scadenza naturale ricadeva dall'anno
2022 e ss. Il comma 4-bis dell'art. 68 disciplina, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo
2020 al 31 dicembre 2021, una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi. Dunque, nel caso di specie trova piena applicazione il dettato dell'art. 12, comma 1. Si evidenzia, a tal proposito, che con decreto n. 3/2025 del Primo Presidente della Corte di cassazione, pubblicato in data 23/01/2025, la Corte ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 363 – bis cpc, il rinvio pregiudiziale sollevato dalla
Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce. In particolare, la Corte ha motivato il proprio pronunciamento richiamando l'ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960 della Prima Sezione civile Corte di cassazione, la quale afferma che “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.” (in senso conforme si veda anche la Cassazione n. 1630 del 23 gennaio 2025). Se il termine originario deve essere individuato nel 20/2/2024, la notifica dell'intimazione il 23/5/2025 è avvenuta nel rispetto delle disposizioni normative richiamate e dell'orientamento espresso, a tal proposito, dalla Suprema Corte.
La soccombenza parziale determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento parziale del ricorso annulla le sanzioni e interessi ultraquinquennali della cartella n. 29520130032398237000.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.