Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 22
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    Le cartelle, ad eccezione di una, risultano regolarmente notificate per posta elettronica. La cartella oggetto di impugnazione è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

  • Accolto
    Prescrizione della cartella esattoriale

    Viene dichiarata la prescrizione degli interessi anteriori agli ultimi 5 anni e delle eventuali sanzioni irrogate, in quanto il termine di prescrizione per le sanzioni è quinquennale. Per le imposte erariali, l'IVA non è prescritta, tenuto conto della sospensione dovuta all'emergenza COVID e delle relative proroghe dei termini di prescrizione e decadenza. La notifica dell'intimazione in data 23/5/2025 è avvenuta nel rispetto delle disposizioni normative richiamate.

  • Accolto
    Prescrizione delle sanzioni e interessi

    La Corte dichiara la prescrizione degli interessi anteriori agli ultimi 5 anni e delle eventuali sanzioni irrogate, in quanto il termine di prescrizione per le sanzioni è quinquennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 22
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo