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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/06/2024, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 950 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020 a cui sono state riunite le cause iscritte al n° 959/20 r.g. e 1010/20 r.g.
TRA
(c.f. Parte_1
) con sede legale in Torino, in persona del legale P.IVA_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Conte, come da mandato in atti
APPELLANTE
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
presidente e legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Salvatore Carbone, come da mandato in atti
APPELLANTE
(c.f. ) con sede legale in Sternatia, in CP_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Salvatore Mazzotta, come da mandato in atti APPELLANTE
E
(c.f. ), in Controparte_3 C.F._1
proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su
(c.f. , Persona_1 C.F._2 CP_4
(c.f. ) in proprio e quale erede di
[...] C.F._3
(c.f. Persona_2 CP_5
, (c.f. C.F._4 CP_6
), (c.f. C.F._5 CP_7
) in qualità di erede di , C.F._6 Persona_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Longo, come da mandato in atti
APPELLATI
, in persona del sindaco pro tempore, Controparte_8 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Mariano, come da mandato in atti
APPELLATO in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Vinci, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 19.11.2022, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. h) del d.l. n. 18/2020, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
pag. 2/22 La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato il 30.04.2014, , Controparte_3
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su
, , e Persona_1 Controparte_4 CP_5 CP_6
hanno citato in giudizio la società la Persona_2 CP_2
ed il al fine di ottenere il Controparte_1 Controparte_8
risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali patiti, iure proprio e iure hereditatis, per il sinistro mortale avvenuto il
17.08.2014, alle ore 21.25 circa, sulla S.P. 41 Collepasso-Galatina, che ha visto coinvolto il proprio congiunto, , il quale, CP
alla guida della propria vettura Peugeot 206 tg. BW 984 EF, impattava su un cordolo della costruenda rotatoria e terminava la corsa, dopo il ribaltamento dell'auto, contro un altro cordolo di cemento che delimitava l'altro lato della rotatoria. Con separate comparse di risposta si sono costituiti i convenuti. In particolare, la
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, posto che con contratto di appalto del 30.04.2013 erano stati affidati a i lavori di realizzazione della rotatoria e CP_2
ha chiesto la chiamata in causa della compagnia assicurativa della suddetta società, al fine di svolgere domanda di Controparte_11 regresso nei suoi confronti, stante l'art. 11 del contratto di appalto che prevedeva la copertura assicurativa in caso di danni subiti dalla stazione appaltante. La ha eccepito, invece, la nullità CP_2 dell'atto di citazione notificato, per assenza della sottoscrizione autografa del difensore ed il difetto di legittimazione attiva di PE
, nonna del e ha chiesto chiamarsi in causa la
[...] Per_1 Pt_1
compagnia assicurativa che copriva i danni causati in corso
[...]
di realizzazione della rotatoria. Il Comune di ha altresì CP_8
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché il sinistro
è avvenuto sulla S.P. 41 e a causa del cantiere gestito dalla CP_2
pag. 3/22 CP_
non avendo avuto alcun apporto causale l'illuminazione, ritenuta insufficiente, del luogo dell'incidente, e ha chiesto chiamarsi in causa la compagnia assicurativa che garantiva e CP_12 mallevava l'Ente in caso di danni. Con comparsa di risposta depositata il 13.04.2015, si è costituita la che ha CP_11
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva – posto che non sussisteva alcun rapporto contrattuale con la –, Controparte_1
l'improponibilità della domanda, considerato che l'art. 19 del contratto prevedeva la devoluzione al Collegio arbitrale di ogni controversia relativa “all'interpretazione ed esecuzione del contratto”, l'esclusione della copertura assicurativa per colpa grave della l'efficacia della polizza a secondo rischio e la CP_2
limitazione della polizza in virtù del massimale pari a 500.000,00.
Con comparsa di risposta si è costituita la
[...] che ha preliminarmente eccepito l'infondatezza della Parte_1
domanda di garanzia proposta dalla società assicurata. Nel merito, tutti i convenuti hanno contestato la prospettazione del sinistro offerta da parte attrice e la quantificazione dei danni e hanno concluso per il rigetto della domanda. Alla prima udienza il Giudice istruttore ha invitato le parti a trattare la questione relativa alla carenza di legittimazione passiva della chiamata in CP_11
causa dalla , e ha rinviato la causa per p.c. e discussione CP_1 orale all'udienza del 24.09.2015 ove ha dichiarato, con sentenza parziale, il difetto di legittimazione della compagnia assicurativa.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa
è stata istruita a mezzo di CTU dinamica e prova orale ed è stato acquisito il fascicolo del procedimento penale instaurato contro ignoti e poi conclusosi con l'archiviazione”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 2495 del 09.11.2020:
pag. 4/22 - ha accolto la domanda risarcitoria proposta dagli attori e per l'effetto ha dichiarato responsabili del sinistro mortale avvenuto il
17.8.2014 ai danni di , nella misura complessiva CP dell'80%, la soc. e la;
CP_2 Controparte_1
- ha, pertanto, condannato in solido la e la CP_2 CP_1
a pagare, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la
[...]
somma di euro 264.000,00, ciascuno a e Controparte_4 CP_5
; la somma complessiva di euro 660.000,00 a
[...] CP_3
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità
[...]
genitoriale su la somma di euro 112.000,00 ciascuna Persona_1
a e oltre accessori come in CP_6 Persona_2
motivazione; euro 9.300,00 a , in proprio, a titolo Controparte_3
di rimborso per le spese vive sostenute per il funerale del coniuge
, oltre accessori come in motivazione;
la somma di euro CP
134.808,44 a , in proprio, a titolo di risarcimento Controparte_3
del danno per la perdita delle elargizioni del coniuge, oltre accessori come in motivazione;
la somma di euro 108.008,10 a CP_3
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su
[...]
a titolo di risarcimento del danno per la perdita delle Persona_1
elargizioni del padre, oltre accessori come in motivazione;
- ha, altresì, condannato a rivalere e Parte_1
tenere indenne la di quanto questa è stata condannata a CP_2
pagare a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali agli attori, nei limiti del massimale della polizza;
Con
- ha condannato in solido la e la alla CP_14 Controparte_1
rifusione delle spese di lite in favore degli attori;
- ha compensato le spese di lite tra gli attori, il Controparte_8
e la (già Controparte_15 Controparte_16
;
[...]
Con
- ha condannato la alla rifusione delle spese di lite in CP_14
favore della;
Parte_1
pag. 5/22 - ha posto le spese di CTU in solido a carico della e della CP_2
. Controparte_1
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, ritenuto incontestato il fatto che il sinistro mortale fosse avvenuto durante i lavori di realizzazione della rotatoria sulla S.P. 41 e che la stessa strada fosse aperta al traffico;
- ha qualificato la domanda attorea come proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed ha ritenuto che gli attori avessero assolto l'onere probatorio incombente sugli stessi, ritenendo provato il nesso causale tra il sinistro e la res in custodia con riferimento a Le.
[...]
CP_ e;
Controparte_1
- ha stabilito che dovesse essere ritenuta custode CP_2 dell'area di cantiere dove si è verificato il sinistro;
- sulla scorta della relazione redatta dalle FF.OO. intervenute sul luogo e dalle risultanze della ctu espletata in giudizio, ha ritenuto che la segnaletica apposta fosse scarna e nel complesso neppure conforme alla normativa dettata in materia dal c.d.s.;
- ha ritenuto che di tale gravissima condotta dovesse essere chiamata a rispondere unicamente Le. Ga. CP_2
- ha, altresì, ritenuto corresponsabile dell'accaduto anche la poiché, in qualità di ente proprietario della Controparte_1
strada, aveva l'obbligo di manutenere il complessivo sedime stradale e garantire l'illuminazione a tutta l'area interessata dai lavori;
- ha, viceversa, ritenuto esente da responsabilità il CP_8
non potendolo ritenere proprietario del tratto di strada
[...]
provinciale su cui è avvenuto il sinistro;
pag. 6/22 - ha, da ultimo, evidenziato che, sulla scorta delle risultanze emerse dalla ctu espletata per ricostruire la dinamica del sinistro, la condotta di avesse concorso causalmente CP all'evento nella misura del 20 % per la eccessiva velocità tenuta all'imbocco della costruenda rotatoria;
- ha fatto riferimento ai parametri indicati nelle “tabelle di Milano” per liquidare il danno iure proprio dei genitori e Controparte_4
della sorella e della nonna paterna CP_5 CP_6
, partendo dal valore più alto stante la giovane età Persona_2
del de cuius, ridotto del 20 % in considerazione del concorso di colpa ascrivibile alla stessa vittima;
- ha riconosciuto la personalizzazione del danno patito iure proprio nella misura del 20%, in aggiunta all'importo riconosciuto ai genitori della vittima a e alla Controparte_3
figlia Persona_1
- ha, altresì, riconosciuto come dovuto il ristoro delle spese vive per il funerale sostenute dalla vedova come Controparte_3
da fattura allegata;
- ha, da ultimo, riconosciuto in favore di e Controparte_3
della figlia il risarcimento del danno patrimoniale Persona_1
patito dalle stesse a causa della perdita delle elargizioni erogate dal marito, unico precettore di reddito all'interno della famiglia, in ossequio ai principi di diritto dettati in materia dalla corte di cassazione.
§ 2
Avverso la sentenza n. 2526/2019 del tribunale di Lecce hanno proposto appello, con atti separati (poi riuniti)
[...]
Con
Ga. e ed hanno Parte_1 CP_2 Controparte_1
chiesto che, in riforma integrale di tale provvedimento, fosse rigettata la domanda risarcitoria avanzata dagli appellanti in primo grado con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
pag. 7/22 inoltre, ha chiesto che, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del de cuius nella causazione dell'incidente occorso per aver tenuto lo stesso una condotta di guida imprudente;
in subordine, ha chiesto che fosse accertata e dichiarata la concorrente e prevalente responsabilità della per aver assunto la direzione dei lavori;
ha inoltre Controparte_1
evidenziato che avrebbe errato il tribunale a quantificare il risarcimento accordato alla moglie, alla figlia e ai genitori della vittima, scegliendo il valore più alto previsto dalle “tabelle di
Milano”; avrebbe, infine, errato il primo giudice a riconoscere il risarcimento del danno anche alla nonna paterna ed ad accordare una maggiorazione per personalizzazione del danno alla moglie ed alla figlia.
Anche ha chiesto la riforma integrale della sentenza di CP_2
primo grado facendo proprie le considerazioni avanzate da
[...]
e sostenendo che dovesse essere accertata Parte_1
e dichiarata la responsabilità esclusiva del de cuius nella causazione del sinistro, o in subordine della sola ha Controparte_1
impugnato inoltre il capo di sentenza con cui era stata condanna a rifondere le spese di lite della propria compagnia assicuratrice
[...]
Parte_1
La ha chiesto la riforma integrale della sentenza Controparte_1
di primo grado, domandando che fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di o in subordine che fosse CP
esclusa ogni propria responsabilità ed accertata quella di CP_2
ditta che ha eseguito i lavori. Anche la , come Controparte_1
ha contestato gli importi liquidati Parte_1
dal tribunale.
in proprio e quale genitore esercente la Controparte_3
responsabilità genitoriale su , in Persona_1 Controparte_4
pag. 8/22 proprio e quale erede di , Persona_2 CP_5 CP_6
e in qualità di erede di si sono costituiti CP_7 Persona_2
nel giudizio di appello, con un unico atto, ed hanno chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 29.9.2021, la corte ha accolto parzialmente l'istanza di inibitoria avanzata da e Pt_1 Parte_1
dalla al fine di valutare compiutamente le Controparte_1
complesse censure mosse alla sentenza impugnata, con i tre distinti atti di appello riuniti.
All'udienza del 16.11.2022, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello proposto da si fonda su cinque motivi. CP_2
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha denunciato la violazione del proprio diritto di difesa;
in particolare ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a rigettare la richiesta di prova orale avanzata con le note istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2, per dimostrare che nel cantiere ove si verificò il sinistro mortale, erano state osservate tutte le norme di sicurezza (con particolare riguardo alla segnaletica luminosa ed a quella orizzontale e verticale), sotto il controllo della direzione dei lavori da parte della . Controparte_1
Il motivo è infondato.
E' corretta la decisione del tribunale di inibire la prova orale volta a confutare le risultanze del verbale redatto dai Carabinieri di
, che fa fede fino a querela di falso. CP_8
Dai rilievi fotoplanimetrici allegati al documento in esame emerge con chiarezza che la sequenza di segnali verticali di pericolo (lavori pag. 9/22 in corso a 500 m, divieto di sorpasso con limite di velocità a 30 Km orari, lavori in corso a 250 m, uscita automezzi, limite di velocità a
20 Km), era tutta allocata sulla strada Parabita – Noha, mentre imboccò la rotatoria, viaggiando su altra strada: la CP
Org_1
Sulla confluenza percorsa dal de cuius vi era solo un segnale verticale temporaneo di limite di velocità di 20 Km/h e di lavori in corso posto a circa 55 metri dalla rotatoria (cfr foto 25 fascicolo fotografico CC).
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che CP_2
avrebbe errato il tribunale a ripartire la responsabilità del sinistro in esame, attribuendo a soltanto il 20% di concorso CP causale;
ad avviso dell'appellante, invece, il primo giudice avrebbe dovuto ascrivere la colpa esclusiva del sinistro al giovane a Per_1 causa dell'alta velocità dallo stesso tenuta, all'ingresso della rotatoria.
Il motivo è infondato.
L'attenta ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, sulla scorta del materiale istruttorio in atti e della preziosa consulenza tecnica redatta dall'ausiliario ing. consente francamente Per_3
di escludere che unico responsabile del sinistro sia stato . CP
La grave carenza di segnalazione temporanea del cantiere, analiticamente valutata dall'ausiliario al paragrafo 3.6.1 della relazione scritta, è stata correttamente ritenuta dal tribunale come concausa prevalente dell'incidente; il CTU ha illustrato, con dovizia di particolari, il percorso logico seguito per affermare che la segnalazione temporanea del cantiere dovesse reputarsi “carente ed in contrasto con la vigente normativa” elencando cinque motivi:
1) difformità del progetto esecutivo redatto dalla provincia di CP_1
e della planimetria redatta dall'impresa e dalla direzione dei pag. 10/22 lavori, rispetto alla corretta sequenza imposta dal codice della strada;
ulteriore contrasto tra la segnalazione verticale effettivamente apposta in cantiere e quella prevista nel progetto esecutivo e nella planimetria (cfr pag 21, 22, 23 della relazione scritta);
2) inefficacia del singolo segnale che imponeva il limite di velocità
a 20 Km/h posto 55 metri prima del cantiere, ad incidere in maniera determinante sull'attenzione dei conducenti per ottenere il graduale rallentamento dei veicoli in ingresso;
3) particolare pericolosità dei lavori stradali sulle rotatorie, in relazione alle capacità attentive degli utenti;
4) assenza di delineatori stradali per indicare il percorso carrabile all'interno del cantiere (cfr pag. 27 della relazione scritta);
5) confusione ed interferenze visive create dalla sovrapposizione della segnaletica orizzontale temporanea su quella preesistente
(non completamente cancellata, come ben evidenziato nella foto
26 allegata al rapporto dei CC di ). CP_8
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, ha dedotto che CP_2
avrebbe errato il tribunale ad affermare la responsabilità concorsuale e solidale della , anziché ritenere l'ente pubblico Controparte_1
come unico responsabile (in quota) del sinistro occorso a CP
, data la natura del cantiere “a traffico aperto” e la continua
[...] somministrazione di specifiche direttive operata dall'ente appaltante, nei confronti dell'impresa costruttrice.
Il motivo è infondato.
Non sussistono in atti riscontri probatori sufficienti ad affermare che, con riguardo al cantiere istituito per la realizzazione della rotatoria in esame, la avesse assunto in concreto un ruolo talmente CP_1
invasivo e dominante da ridurre la società appaltatrice ad un suo
“nudus minister”.
pag. 11/22 deve ritenersi, pertanto, il giudizio di accertamento della Pt_2
responsabilità concorsuale.
§ 3.4
Con il quarto motivo d'impugnazione, Le. ha dedotto che CP_14
avrebbe errato il tribunale a ritenere che nel tratto di strada percorso da vigesse il limite di velocità generico di 90 Km/h, CP
fissato per le strade extraurbane secondarie;
ad avviso dell'appellante, invece, a partire dal centro abitato di sino alla rotatoria, era imposto il limite di velocità di 50 CP_8
Km/h; ove avesse correttamente valutato tale circostanza, il tribunale avrebbe dovuto trarre diverse conclusioni in ordine al grado di responsabilità da attribuire al conducente dell'autovettura Peugeot
206.
Il motivo è infondato.
Il CTU, sul punto, rispondendo alle osservazioni del CTP dell'appellante, ha categoricamente escluso che nel tratto rettilineo percorso dal dall'uscita del paese sino all'area del cantiere, il Per_1
limite di velocità potesse essere quello di 50 Km/h; l'ausiliario ha spiegato che “tra il cartello di uscita dal centro abitato di CP_8
sino alla rotatoria vi è una distanza di circa 900 metri lungo la quale vi è la presenza di almeno tre intersezioni, oltre le quali non è ripetuto alcun segnale di limite. Pertanto, anche qualora si volesse ritenere che in uscita dall'abitato di vi fosse un limite di CP_8
velocità di 50 Km/h, come affermato dal p.a. , tale limite Pt_3
sarebbe comunque stato interrotto prima del tratto afferente alla rotatoria, per la presenza delle intersezioni, ai sensi dell'art. 104 del regolamento del codice della strada. Si può quindi affermare con certezza che nel tratto di accesso alla rotatoria il limite massimo di velocità fosse quello generico di 90 Km/h, fissato per le strade extraurbane secondarie” (cfr. relazione scritta a pag. 44)
§ 3.5
pag. 12/22 Con il quinto motivo d'impugnazione, ha dedotto che CP_2
avrebbe errato il tribunale a condannarla a rifondere le spese di lite sostenute dalla propria compagnia Parte_4 nonostante quest'ultima al capo c) della stessa sentenza fosse stata condannata a rivalere e tenere indenne la propria assicurata dalle conseguenze pregiudizievoli del processo.
Il motivo è fondato.
Nei rapporti tra e non è configurabile CP_2 Parte_1
alcuna soccombenza della prima rispetto alla seconda;
pertanto, il capo g) di condanna alle spese deve essere revocato.
L'errore, imputabile al tribunale, è stato immediatamente riconosciuto da che, tramite il Parte_1
proprio difensore, con mail del 2.12.2020 (in atti) - ancor prima che fosse incardinato il giudizio d'appello - ha rappresentato al difensore di che la compagnia non avrebbe agito per il recupero CP_2
delle spese indebitamente liquidate, rinunciando al relativo credito.
Ciò nonostante, ha proposto gravame sul punto. La CP_2
suddescritta condotta delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite del giudizio d'appello tra le stesse parti.
§ 4
L'appello proposto da si fonda Parte_1
su quattro motivi.
§ 4.1
Con il primo motivo d'impugnazione, Parte_1
ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a non attribuire a
[...]
la responsabilità esclusiva del sinistro. CP
Il motivo è infondato.
Per le ragioni esposte al § 3.2, deve escludersi che la condotta di guida imprudente tenuta da abbia costituito causa di per CP
sé sufficiente al determinarsi del sinistro.
§ 4.2
pag. 13/22 Con il secondo motivo d'impugnazione, Parte_1
ha dedotto che avrebbe errato il tribunale ad accertare un
[...]
Con concorso di responsabilità della propria cliente assicurata CP_14 con la;
ad avviso dell'appellante, l'ente pubblico Controparte_1
avrebbe dovuto essere ritenuto unico responsabile del cantiere, per aver assunto la direzione dei lavori ed impartito direttive continue e specifiche all'impresa appaltatrice.
Il motivo è infondato.
Per le ragioni esposte al paragrafo § 3.3, non è sostenibile l'invocato esonero da responsabilità dell'impresa costruttrice;
deve essere confermata la condanna solidale di e della CP_2 CP_1
(salvo il diritto di quest'ultima di essere manlevata
[...] dall'appaltatrice, come meglio si dirà nel successivo § 5.2).
§ 4.3
Con il terzo ed il quarto motivo d'impugnazione, che devono essere analizzati congiuntamente per ragioni di connessione,
[...]
ha dedotto che avrebbe errato il tribunale nella Parte_1
liquidazione del quantum risarcitorio.
In particolare, il primo giudice - senza adeguata motivazione - avrebbe accordato a tutti gli attori (anche a quelli non conviventi) il massimo della liquidazione tabellare prevista per il danno parentale
(riducendolo poi della quota del 20% per il concorso di colpa attribuito al de cuius).
Ingiustificata, inoltre, ad avviso dell'appellante sarebbe la personalizzazione del danno liquidato (in aumento del 20%) in favore di (moglie del defunto) e della figlioletta Controparte_3
EN.
Scorretta, infine, sarebbe stata la quantificazione del danno da perdita delle elargizioni determinata dal tribunale in favore di moglie e figlia del de cuius, sulla base delle poche buste paga prodotte e senza pag. 14/22 disporre della dichiarazione dei redditi ante sinistro del nucleo familiare.
I motivi sono infondati.
Contrariamente a quanto dedotto dalla compagnia assicuratrice, il tribunale non ha valorizzato esclusivamente il dato della giovane età
(27 anni) della vittima.
Attenta e puntuale è stata l'analisi condotta in ordine all'intensità dei rapporti parentali.
Ad integrazione delle motivazioni esposte dal primo giudice, la corte evidenzia che il saldo rapporto del de cuius con i genitori si è protratto, in regime di quotidiana convivenza, dalla nascita al matrimonio (risalente a circa 11 mesi prima del sinistro); del nucleo familiare d'origine facevano parte integrante anche la nonna materna,
e la sorella (il dato è incontestato); la Persona_2 CP_6
condizione vedovile della ha verosimilmente potenziato il PE
legame di reciproco ed affettuoso accudimento con i nipoti;
va infine esaminato il rapporto di con la moglie e la figlioletta CP
neonata, caratterizzato più di ogni altro dalla prospettiva di una felice vita futura (e perciò meritevole anche della accordata personalizzazione del danno).
Rapporti parentali stretti, stroncati dalla morte improvvisa del giovane, con effetti devastanti sulle rispettive sfere emotive.
La liquidazione dei danni operata dal tribunale risulta contenuta nei limiti tabellari ed è congrua, rispetto all'enormità del danno in concreto subito dai beneficiari del ristoro (anche se non esaustiva, sebbene liquidata nei valori massimi, perché solo simbolicamente diretta a compensare il vuoto incolmabile lasciato nelle vite dei superstiti).
Quanto al lucro cessante, liquidato in favore della moglie e della figlia del la produzione di alcune buste paga è stata Per_1
correttamente ritenuta dal tribunale sufficiente a determinare la base pag. 15/22 di calcolo per la quantificazione del danno da perdita delle elargizioni;
improponibile la ipotesi suggerita dalla difesa della compagnia assicuratrice appellante secondo cui il reddito prodotto dal avrebbe dovuto essere diviso in quote di metà (per lui, da Per_1
un lato, e per moglie e figlia insieme, dall'altro) anziché in tre parti per ciascun componente del nucleo familiare;
i criteri utilizzati dal primo giudice appaiono condivisibili e sono dettagliatamente illustrati alle pagine 15, 16 e 17 della sentenza impugnata (che devono intendersi qui integralmente richiamati).
§ 5
L'appello della si fonda su cinque motivi. Controparte_1
§ 5.1
Con il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, che devono essere analizzati congiuntamente in quanto intimamente connessi, la ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a non Controparte_1
ritenere la condotta di guida del come fattore causale Per_1
esclusivo nel prodursi dell'incidente (parificabile al caso fortuito, secondo la giurisprudenza in tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.); in subordine, ed in caso di conferma del giudizio di responsabilità concorsuale, l'appellante ha chiesto innanzitutto che fosse accertata la sua estraneità al concorso ed, in ogni caso, che l'apporto della vittima, nella determinazione dell'evento, fosse riquantificata in misura dell'80%, o comunque in misura prevalente sugli altri fattori causali, tutti imputabili (nella restante quota) all'impresa costruttrice.
I motivi sono infondati.
Per le ragioni esposte al § 3.2, deve escludersi che i profili di colpa afferenti alla condotta di guida imprudente e distratta tenuta da
, abbiano costituito causa di per sé sola sufficiente al CP
determinarsi del sinistro.
pag. 16/22 Le condizioni oggettive del cantiere, a traffico aperto, dettagliatamente descritte nel rapporto dei CC di non CP_8
lasciano dubbi in ordine alle carenze della segnaletica temporanea, analiticamente evidenziate dall'ausiliario tecnico (alle pag. 19 e seguenti della relazione scritta), rispetto alle quali la Provincia di in qualità di ente proprietario della strada e di stazione CP_1
appaltante, aveva precisi obblighi di controllo della sicurezza, primo tra tutti quello di vigilare sulla puntuale attuazione del progetto esecutivo del servizio di viabilità (in atti); la verificata inadempienza di tale obbligo radica il giudizio espresso dal tribunale in ordine alla responsabilità dell'ente pubblico, concorrente con l'impresa appaltatrice (salvo il diritto di manleva, come meglio si dirà nel successivo § 5.2)
La suprema corte si è ripetutamente espressa in proposito affermando che “In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente.”
(cass.civ.sez.III, 25.6.2013 n. 15882; cass.civ.sez.III, 18.9.2023 n.
26780).
Passando ad esaminare le censure mosse dall'appellante alla graduazione delle responsabilità nella causazione del sinistro, la corte ritiene di dover confermare il giudizio di prevalenza, espresso dal pag. 17/22 tribunale in ordine ai fattori causali imputabili a e CP_2
: la grave carenza di segnaletica temporanea, che Controparte_1
preavvertisse gli utenti della strada in ordine ai pericoli immanenti allo stato dei luoghi, accertata dai CC e dal CTU, consente di muovere il maggiore rimprovero per l'accaduto, nei confronti dei responsabili del cantiere e della viabilità (l'impresa costruttrice e la
). Controparte_1
Occorre, tuttavia, per completezza, rivalutare le risultanze istruttorie al fine di comprendere se detta prevalenza vada ridimensionata, con un aumento percentuale di responsabilità a carico del alla Per_1
luce delle considerazioni espresse dal CTU in ordine al suo comportamento di guida.
A pagina 29 della relazione scritta, l'ausiliario – dopo aver affermato che la velocità di marcia tenuta dal conducente della Peugeot 206 era appena superiore a quella massima consentita sulla strade extraurbane secondarie – ha osservato che ai sensi dell'art. 141 c.d.s. il avrebbe comunque dovuto contenerla e adeguarla allo stato Per_1
dei luoghi, tenuto conto del fatto che - al netto della presenza del cantiere - viaggiava in ore notturne, in prossimità di quella che fino a due mesi prima era una intersezione.
Il ragionamento dell'ausiliario, sebbene appaia astrattamente corretto, si fonda sul dato meramente presunto che l'intersezione
(rectius confluenza da sinistra) preesistente rispetto alla rotatoria in corso di costruzione, fosse rimasta segnalata, nonostante la presenza del cantiere;
ma tale circostanza non è dimostrata, sicchè non vi è ragione di muovere al rimprovero diverso da quello di aver Per_1
tenuto una condotta di guida di poco eccedente il limite di velocità di
90 Km/h, su un tratto di strada rettilineo (cfr planimetrie in atti).
In assenza di adeguata segnaletica temporanea - che richiamasse la sua attenzione imponendogli di rallentare gradualmente, in vista del cantiere - deve essere confermata la stima in misura del 20% del suo pag. 18/22 contributo alla causazione del sinistro, dovuto e proporzionato al minimo superamento del limite di velocità accertato dal CTU.
§ 5.2
Con il terzo motivo d'impugnazione, la ha Controparte_1
dedotto che avrebbe errato il tribunale a non accogliere la domanda
Co di manleva/regresso proposta nei confronti di in forza CP_14
dell'art. 11 del contratto di appalto, e degli artt. 53 e 54 del
Capitolato Speciale d'appalto, si era impegnata a CP_2
stipulare idonea copertura assicurativa per i danni da responsabilità civile verso terzi ed a tenere indenne la stazione appaltante da ogni eventuale obbligo risarcitorio, sicchè il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di manleva proposta in primo grado.
Il motivo è fondato.
Gli accordi raggiunti tra la stazione appaltante e l'appaltatrice, invocati dalla con il motivo di gravame in Controparte_1 scrutinio, pongono a carico di l'obbligo di tenere CP_2
indenne l'Ente pubblico da qualsiasi responsabilità per danni provocati a terzi in relazione alle attività svolte nel cantiere. Tra queste rientra certamente la carente attività di apposizione e l'omesso controllo della segnalazione temporanea, acclarata come concausa prevalente del sinistro
Deve pertanto essere accolta la domanda di manleva proposta dall'ente pubblico.
§ 5.3
Con il quarto motivo d'impugnazione la ha Controparte_1
dedotto che avrebbe errato il tribunale a valutare le risultanze istruttorie;
in particolare, il primo giudice avrebbe ingiustamente negato la presenza del segnale verticale di pericolo lavori in corso, posto 500 metri prima dell'imbocco della costruenda rotatoria, sulla strada percorsa da , e documentato fotograficamente CP nella CTP redatta dall'ing. Per_4
pag. 19/22 Il motivo è infondato.
Con irreprensibile ragionamento sul punto, il CTU, a pag. 45 della relazione scritta ha osservato che la consulenza tecnica dell'ing.
è stata redatta nell'aprile 2014 (alcuni mesi dopo il sinistro del Per_4
17.8.2013) sicchè non si può affermare con certezza che lo stesso segnale (non rilevato nell'immediatezza dai CC di ) fosse CP_8 presente al momento dell'incidente.
§ 5.4
Con l'ultimo motivo d'impugnazione, la ha Controparte_1
dedotto che avrebbe errato il tribunale a quantificare i danni subiti dagli attori.
Il motivo è infondato.
Per i motivi esposti al § 4.3, la sentenza non merita censura in ordine alla quantificazione dei danni liquidati in favore di ciascuno degli attori/appellati.
§ 6
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza nei rapporti tra le appellanti Le. e CP_14 Parte_1
(da un lato) e gli appellati - in Controparte_1 Controparte_3
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su
[...]
, , Per_1 Controparte_4 Controparte_17 CP_6
(dall'altro lato), con riguardo alle domande di revoca/rettifica delle condanne risarcitorie, con distrazione in favore dell'avv. Longo antistatario.
Nei rapporti tra l'appellante e CP_2 [...]
con riguardo alla domanda di revoca del capo g) Parte_1
della sentenza impugnata, le spese processuali devono essere compensate per le ragioni esposte al § 3.5.
Le spese processuali devono essere compensate tra CP_1
e per
[...] CP_2 Parte_1
pag. 20/22 soccombenza reciproca, con riguardo alle rispettive domande di totale esonero da responsabilità.
Le spese processuali del giudizio d'appello sono invece irripetibili per e meri Controparte_8 Controparte_9
litisconsorti processuali, atteso che nei loro confronti nessuna domanda è stata avanzata nei giudizi d'appello riuniti.
p.q.m.
la corte, Con 1) accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per CP_14
l'effetto:
-revoca il capo g) della sentenza impugnata, di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
Parte_1
-condanna a restituire le somme Parte_1
eventualmente ricevute da in esecuzione della CP_2
sentenza impugnata;
-conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) accoglie parzialmente l'appello proposto da e, Controparte_1 per l'effetto: -accoglie la domanda di manleva dalla stessa proposta nei confronti di CP_2
-condanna a tenere indenne la CP_2 Controparte_1
dalle conseguenze pregiudizievoli del presente processo;
3) rigetta l'appello proposto da Parte_5
4) condanna, in solido, le appellanti Parte_1
e al pagamento in favore di
[...] CP_2 Controparte_1
, in proprio e quale esercente la responsabilità Controparte_3
genitoriale su , , Persona_1 Controparte_4 CP_7
- in solido - delle spese processuali CP_5 CP_6
del giudizio d'appello che liquida in € 21.000,00 per compenso, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Longo.
pag. 21/22 5) dichiara integralmente compensate le spese di lite del giudizio d'appello, tra e CP_2 Parte_1 CP_1
[...]
6) dichiara irripetibili le spese processuali sostenute da CP_8
e
[...] Controparte_18
7) dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
8) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.5.2024
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 950 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020 a cui sono state riunite le cause iscritte al n° 959/20 r.g. e 1010/20 r.g.
TRA
(c.f. Parte_1
) con sede legale in Torino, in persona del legale P.IVA_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Conte, come da mandato in atti
APPELLANTE
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
presidente e legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Salvatore Carbone, come da mandato in atti
APPELLANTE
(c.f. ) con sede legale in Sternatia, in CP_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Salvatore Mazzotta, come da mandato in atti APPELLANTE
E
(c.f. ), in Controparte_3 C.F._1
proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su
(c.f. , Persona_1 C.F._2 CP_4
(c.f. ) in proprio e quale erede di
[...] C.F._3
(c.f. Persona_2 CP_5
, (c.f. C.F._4 CP_6
), (c.f. C.F._5 CP_7
) in qualità di erede di , C.F._6 Persona_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Longo, come da mandato in atti
APPELLATI
, in persona del sindaco pro tempore, Controparte_8 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Mariano, come da mandato in atti
APPELLATO in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Vinci, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 19.11.2022, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. h) del d.l. n. 18/2020, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
pag. 2/22 La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato il 30.04.2014, , Controparte_3
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su
, , e Persona_1 Controparte_4 CP_5 CP_6
hanno citato in giudizio la società la Persona_2 CP_2
ed il al fine di ottenere il Controparte_1 Controparte_8
risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali patiti, iure proprio e iure hereditatis, per il sinistro mortale avvenuto il
17.08.2014, alle ore 21.25 circa, sulla S.P. 41 Collepasso-Galatina, che ha visto coinvolto il proprio congiunto, , il quale, CP
alla guida della propria vettura Peugeot 206 tg. BW 984 EF, impattava su un cordolo della costruenda rotatoria e terminava la corsa, dopo il ribaltamento dell'auto, contro un altro cordolo di cemento che delimitava l'altro lato della rotatoria. Con separate comparse di risposta si sono costituiti i convenuti. In particolare, la
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, posto che con contratto di appalto del 30.04.2013 erano stati affidati a i lavori di realizzazione della rotatoria e CP_2
ha chiesto la chiamata in causa della compagnia assicurativa della suddetta società, al fine di svolgere domanda di Controparte_11 regresso nei suoi confronti, stante l'art. 11 del contratto di appalto che prevedeva la copertura assicurativa in caso di danni subiti dalla stazione appaltante. La ha eccepito, invece, la nullità CP_2 dell'atto di citazione notificato, per assenza della sottoscrizione autografa del difensore ed il difetto di legittimazione attiva di PE
, nonna del e ha chiesto chiamarsi in causa la
[...] Per_1 Pt_1
compagnia assicurativa che copriva i danni causati in corso
[...]
di realizzazione della rotatoria. Il Comune di ha altresì CP_8
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché il sinistro
è avvenuto sulla S.P. 41 e a causa del cantiere gestito dalla CP_2
pag. 3/22 CP_
non avendo avuto alcun apporto causale l'illuminazione, ritenuta insufficiente, del luogo dell'incidente, e ha chiesto chiamarsi in causa la compagnia assicurativa che garantiva e CP_12 mallevava l'Ente in caso di danni. Con comparsa di risposta depositata il 13.04.2015, si è costituita la che ha CP_11
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva – posto che non sussisteva alcun rapporto contrattuale con la –, Controparte_1
l'improponibilità della domanda, considerato che l'art. 19 del contratto prevedeva la devoluzione al Collegio arbitrale di ogni controversia relativa “all'interpretazione ed esecuzione del contratto”, l'esclusione della copertura assicurativa per colpa grave della l'efficacia della polizza a secondo rischio e la CP_2
limitazione della polizza in virtù del massimale pari a 500.000,00.
Con comparsa di risposta si è costituita la
[...] che ha preliminarmente eccepito l'infondatezza della Parte_1
domanda di garanzia proposta dalla società assicurata. Nel merito, tutti i convenuti hanno contestato la prospettazione del sinistro offerta da parte attrice e la quantificazione dei danni e hanno concluso per il rigetto della domanda. Alla prima udienza il Giudice istruttore ha invitato le parti a trattare la questione relativa alla carenza di legittimazione passiva della chiamata in CP_11
causa dalla , e ha rinviato la causa per p.c. e discussione CP_1 orale all'udienza del 24.09.2015 ove ha dichiarato, con sentenza parziale, il difetto di legittimazione della compagnia assicurativa.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa
è stata istruita a mezzo di CTU dinamica e prova orale ed è stato acquisito il fascicolo del procedimento penale instaurato contro ignoti e poi conclusosi con l'archiviazione”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 2495 del 09.11.2020:
pag. 4/22 - ha accolto la domanda risarcitoria proposta dagli attori e per l'effetto ha dichiarato responsabili del sinistro mortale avvenuto il
17.8.2014 ai danni di , nella misura complessiva CP dell'80%, la soc. e la;
CP_2 Controparte_1
- ha, pertanto, condannato in solido la e la CP_2 CP_1
a pagare, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la
[...]
somma di euro 264.000,00, ciascuno a e Controparte_4 CP_5
; la somma complessiva di euro 660.000,00 a
[...] CP_3
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità
[...]
genitoriale su la somma di euro 112.000,00 ciascuna Persona_1
a e oltre accessori come in CP_6 Persona_2
motivazione; euro 9.300,00 a , in proprio, a titolo Controparte_3
di rimborso per le spese vive sostenute per il funerale del coniuge
, oltre accessori come in motivazione;
la somma di euro CP
134.808,44 a , in proprio, a titolo di risarcimento Controparte_3
del danno per la perdita delle elargizioni del coniuge, oltre accessori come in motivazione;
la somma di euro 108.008,10 a CP_3
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su
[...]
a titolo di risarcimento del danno per la perdita delle Persona_1
elargizioni del padre, oltre accessori come in motivazione;
- ha, altresì, condannato a rivalere e Parte_1
tenere indenne la di quanto questa è stata condannata a CP_2
pagare a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali agli attori, nei limiti del massimale della polizza;
Con
- ha condannato in solido la e la alla CP_14 Controparte_1
rifusione delle spese di lite in favore degli attori;
- ha compensato le spese di lite tra gli attori, il Controparte_8
e la (già Controparte_15 Controparte_16
;
[...]
Con
- ha condannato la alla rifusione delle spese di lite in CP_14
favore della;
Parte_1
pag. 5/22 - ha posto le spese di CTU in solido a carico della e della CP_2
. Controparte_1
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, ritenuto incontestato il fatto che il sinistro mortale fosse avvenuto durante i lavori di realizzazione della rotatoria sulla S.P. 41 e che la stessa strada fosse aperta al traffico;
- ha qualificato la domanda attorea come proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed ha ritenuto che gli attori avessero assolto l'onere probatorio incombente sugli stessi, ritenendo provato il nesso causale tra il sinistro e la res in custodia con riferimento a Le.
[...]
CP_ e;
Controparte_1
- ha stabilito che dovesse essere ritenuta custode CP_2 dell'area di cantiere dove si è verificato il sinistro;
- sulla scorta della relazione redatta dalle FF.OO. intervenute sul luogo e dalle risultanze della ctu espletata in giudizio, ha ritenuto che la segnaletica apposta fosse scarna e nel complesso neppure conforme alla normativa dettata in materia dal c.d.s.;
- ha ritenuto che di tale gravissima condotta dovesse essere chiamata a rispondere unicamente Le. Ga. CP_2
- ha, altresì, ritenuto corresponsabile dell'accaduto anche la poiché, in qualità di ente proprietario della Controparte_1
strada, aveva l'obbligo di manutenere il complessivo sedime stradale e garantire l'illuminazione a tutta l'area interessata dai lavori;
- ha, viceversa, ritenuto esente da responsabilità il CP_8
non potendolo ritenere proprietario del tratto di strada
[...]
provinciale su cui è avvenuto il sinistro;
pag. 6/22 - ha, da ultimo, evidenziato che, sulla scorta delle risultanze emerse dalla ctu espletata per ricostruire la dinamica del sinistro, la condotta di avesse concorso causalmente CP all'evento nella misura del 20 % per la eccessiva velocità tenuta all'imbocco della costruenda rotatoria;
- ha fatto riferimento ai parametri indicati nelle “tabelle di Milano” per liquidare il danno iure proprio dei genitori e Controparte_4
della sorella e della nonna paterna CP_5 CP_6
, partendo dal valore più alto stante la giovane età Persona_2
del de cuius, ridotto del 20 % in considerazione del concorso di colpa ascrivibile alla stessa vittima;
- ha riconosciuto la personalizzazione del danno patito iure proprio nella misura del 20%, in aggiunta all'importo riconosciuto ai genitori della vittima a e alla Controparte_3
figlia Persona_1
- ha, altresì, riconosciuto come dovuto il ristoro delle spese vive per il funerale sostenute dalla vedova come Controparte_3
da fattura allegata;
- ha, da ultimo, riconosciuto in favore di e Controparte_3
della figlia il risarcimento del danno patrimoniale Persona_1
patito dalle stesse a causa della perdita delle elargizioni erogate dal marito, unico precettore di reddito all'interno della famiglia, in ossequio ai principi di diritto dettati in materia dalla corte di cassazione.
§ 2
Avverso la sentenza n. 2526/2019 del tribunale di Lecce hanno proposto appello, con atti separati (poi riuniti)
[...]
Con
Ga. e ed hanno Parte_1 CP_2 Controparte_1
chiesto che, in riforma integrale di tale provvedimento, fosse rigettata la domanda risarcitoria avanzata dagli appellanti in primo grado con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
pag. 7/22 inoltre, ha chiesto che, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del de cuius nella causazione dell'incidente occorso per aver tenuto lo stesso una condotta di guida imprudente;
in subordine, ha chiesto che fosse accertata e dichiarata la concorrente e prevalente responsabilità della per aver assunto la direzione dei lavori;
ha inoltre Controparte_1
evidenziato che avrebbe errato il tribunale a quantificare il risarcimento accordato alla moglie, alla figlia e ai genitori della vittima, scegliendo il valore più alto previsto dalle “tabelle di
Milano”; avrebbe, infine, errato il primo giudice a riconoscere il risarcimento del danno anche alla nonna paterna ed ad accordare una maggiorazione per personalizzazione del danno alla moglie ed alla figlia.
Anche ha chiesto la riforma integrale della sentenza di CP_2
primo grado facendo proprie le considerazioni avanzate da
[...]
e sostenendo che dovesse essere accertata Parte_1
e dichiarata la responsabilità esclusiva del de cuius nella causazione del sinistro, o in subordine della sola ha Controparte_1
impugnato inoltre il capo di sentenza con cui era stata condanna a rifondere le spese di lite della propria compagnia assicuratrice
[...]
Parte_1
La ha chiesto la riforma integrale della sentenza Controparte_1
di primo grado, domandando che fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di o in subordine che fosse CP
esclusa ogni propria responsabilità ed accertata quella di CP_2
ditta che ha eseguito i lavori. Anche la , come Controparte_1
ha contestato gli importi liquidati Parte_1
dal tribunale.
in proprio e quale genitore esercente la Controparte_3
responsabilità genitoriale su , in Persona_1 Controparte_4
pag. 8/22 proprio e quale erede di , Persona_2 CP_5 CP_6
e in qualità di erede di si sono costituiti CP_7 Persona_2
nel giudizio di appello, con un unico atto, ed hanno chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 29.9.2021, la corte ha accolto parzialmente l'istanza di inibitoria avanzata da e Pt_1 Parte_1
dalla al fine di valutare compiutamente le Controparte_1
complesse censure mosse alla sentenza impugnata, con i tre distinti atti di appello riuniti.
All'udienza del 16.11.2022, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello proposto da si fonda su cinque motivi. CP_2
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha denunciato la violazione del proprio diritto di difesa;
in particolare ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a rigettare la richiesta di prova orale avanzata con le note istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2, per dimostrare che nel cantiere ove si verificò il sinistro mortale, erano state osservate tutte le norme di sicurezza (con particolare riguardo alla segnaletica luminosa ed a quella orizzontale e verticale), sotto il controllo della direzione dei lavori da parte della . Controparte_1
Il motivo è infondato.
E' corretta la decisione del tribunale di inibire la prova orale volta a confutare le risultanze del verbale redatto dai Carabinieri di
, che fa fede fino a querela di falso. CP_8
Dai rilievi fotoplanimetrici allegati al documento in esame emerge con chiarezza che la sequenza di segnali verticali di pericolo (lavori pag. 9/22 in corso a 500 m, divieto di sorpasso con limite di velocità a 30 Km orari, lavori in corso a 250 m, uscita automezzi, limite di velocità a
20 Km), era tutta allocata sulla strada Parabita – Noha, mentre imboccò la rotatoria, viaggiando su altra strada: la CP
Org_1
Sulla confluenza percorsa dal de cuius vi era solo un segnale verticale temporaneo di limite di velocità di 20 Km/h e di lavori in corso posto a circa 55 metri dalla rotatoria (cfr foto 25 fascicolo fotografico CC).
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che CP_2
avrebbe errato il tribunale a ripartire la responsabilità del sinistro in esame, attribuendo a soltanto il 20% di concorso CP causale;
ad avviso dell'appellante, invece, il primo giudice avrebbe dovuto ascrivere la colpa esclusiva del sinistro al giovane a Per_1 causa dell'alta velocità dallo stesso tenuta, all'ingresso della rotatoria.
Il motivo è infondato.
L'attenta ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, sulla scorta del materiale istruttorio in atti e della preziosa consulenza tecnica redatta dall'ausiliario ing. consente francamente Per_3
di escludere che unico responsabile del sinistro sia stato . CP
La grave carenza di segnalazione temporanea del cantiere, analiticamente valutata dall'ausiliario al paragrafo 3.6.1 della relazione scritta, è stata correttamente ritenuta dal tribunale come concausa prevalente dell'incidente; il CTU ha illustrato, con dovizia di particolari, il percorso logico seguito per affermare che la segnalazione temporanea del cantiere dovesse reputarsi “carente ed in contrasto con la vigente normativa” elencando cinque motivi:
1) difformità del progetto esecutivo redatto dalla provincia di CP_1
e della planimetria redatta dall'impresa e dalla direzione dei pag. 10/22 lavori, rispetto alla corretta sequenza imposta dal codice della strada;
ulteriore contrasto tra la segnalazione verticale effettivamente apposta in cantiere e quella prevista nel progetto esecutivo e nella planimetria (cfr pag 21, 22, 23 della relazione scritta);
2) inefficacia del singolo segnale che imponeva il limite di velocità
a 20 Km/h posto 55 metri prima del cantiere, ad incidere in maniera determinante sull'attenzione dei conducenti per ottenere il graduale rallentamento dei veicoli in ingresso;
3) particolare pericolosità dei lavori stradali sulle rotatorie, in relazione alle capacità attentive degli utenti;
4) assenza di delineatori stradali per indicare il percorso carrabile all'interno del cantiere (cfr pag. 27 della relazione scritta);
5) confusione ed interferenze visive create dalla sovrapposizione della segnaletica orizzontale temporanea su quella preesistente
(non completamente cancellata, come ben evidenziato nella foto
26 allegata al rapporto dei CC di ). CP_8
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, ha dedotto che CP_2
avrebbe errato il tribunale ad affermare la responsabilità concorsuale e solidale della , anziché ritenere l'ente pubblico Controparte_1
come unico responsabile (in quota) del sinistro occorso a CP
, data la natura del cantiere “a traffico aperto” e la continua
[...] somministrazione di specifiche direttive operata dall'ente appaltante, nei confronti dell'impresa costruttrice.
Il motivo è infondato.
Non sussistono in atti riscontri probatori sufficienti ad affermare che, con riguardo al cantiere istituito per la realizzazione della rotatoria in esame, la avesse assunto in concreto un ruolo talmente CP_1
invasivo e dominante da ridurre la società appaltatrice ad un suo
“nudus minister”.
pag. 11/22 deve ritenersi, pertanto, il giudizio di accertamento della Pt_2
responsabilità concorsuale.
§ 3.4
Con il quarto motivo d'impugnazione, Le. ha dedotto che CP_14
avrebbe errato il tribunale a ritenere che nel tratto di strada percorso da vigesse il limite di velocità generico di 90 Km/h, CP
fissato per le strade extraurbane secondarie;
ad avviso dell'appellante, invece, a partire dal centro abitato di sino alla rotatoria, era imposto il limite di velocità di 50 CP_8
Km/h; ove avesse correttamente valutato tale circostanza, il tribunale avrebbe dovuto trarre diverse conclusioni in ordine al grado di responsabilità da attribuire al conducente dell'autovettura Peugeot
206.
Il motivo è infondato.
Il CTU, sul punto, rispondendo alle osservazioni del CTP dell'appellante, ha categoricamente escluso che nel tratto rettilineo percorso dal dall'uscita del paese sino all'area del cantiere, il Per_1
limite di velocità potesse essere quello di 50 Km/h; l'ausiliario ha spiegato che “tra il cartello di uscita dal centro abitato di CP_8
sino alla rotatoria vi è una distanza di circa 900 metri lungo la quale vi è la presenza di almeno tre intersezioni, oltre le quali non è ripetuto alcun segnale di limite. Pertanto, anche qualora si volesse ritenere che in uscita dall'abitato di vi fosse un limite di CP_8
velocità di 50 Km/h, come affermato dal p.a. , tale limite Pt_3
sarebbe comunque stato interrotto prima del tratto afferente alla rotatoria, per la presenza delle intersezioni, ai sensi dell'art. 104 del regolamento del codice della strada. Si può quindi affermare con certezza che nel tratto di accesso alla rotatoria il limite massimo di velocità fosse quello generico di 90 Km/h, fissato per le strade extraurbane secondarie” (cfr. relazione scritta a pag. 44)
§ 3.5
pag. 12/22 Con il quinto motivo d'impugnazione, ha dedotto che CP_2
avrebbe errato il tribunale a condannarla a rifondere le spese di lite sostenute dalla propria compagnia Parte_4 nonostante quest'ultima al capo c) della stessa sentenza fosse stata condannata a rivalere e tenere indenne la propria assicurata dalle conseguenze pregiudizievoli del processo.
Il motivo è fondato.
Nei rapporti tra e non è configurabile CP_2 Parte_1
alcuna soccombenza della prima rispetto alla seconda;
pertanto, il capo g) di condanna alle spese deve essere revocato.
L'errore, imputabile al tribunale, è stato immediatamente riconosciuto da che, tramite il Parte_1
proprio difensore, con mail del 2.12.2020 (in atti) - ancor prima che fosse incardinato il giudizio d'appello - ha rappresentato al difensore di che la compagnia non avrebbe agito per il recupero CP_2
delle spese indebitamente liquidate, rinunciando al relativo credito.
Ciò nonostante, ha proposto gravame sul punto. La CP_2
suddescritta condotta delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite del giudizio d'appello tra le stesse parti.
§ 4
L'appello proposto da si fonda Parte_1
su quattro motivi.
§ 4.1
Con il primo motivo d'impugnazione, Parte_1
ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a non attribuire a
[...]
la responsabilità esclusiva del sinistro. CP
Il motivo è infondato.
Per le ragioni esposte al § 3.2, deve escludersi che la condotta di guida imprudente tenuta da abbia costituito causa di per CP
sé sufficiente al determinarsi del sinistro.
§ 4.2
pag. 13/22 Con il secondo motivo d'impugnazione, Parte_1
ha dedotto che avrebbe errato il tribunale ad accertare un
[...]
Con concorso di responsabilità della propria cliente assicurata CP_14 con la;
ad avviso dell'appellante, l'ente pubblico Controparte_1
avrebbe dovuto essere ritenuto unico responsabile del cantiere, per aver assunto la direzione dei lavori ed impartito direttive continue e specifiche all'impresa appaltatrice.
Il motivo è infondato.
Per le ragioni esposte al paragrafo § 3.3, non è sostenibile l'invocato esonero da responsabilità dell'impresa costruttrice;
deve essere confermata la condanna solidale di e della CP_2 CP_1
(salvo il diritto di quest'ultima di essere manlevata
[...] dall'appaltatrice, come meglio si dirà nel successivo § 5.2).
§ 4.3
Con il terzo ed il quarto motivo d'impugnazione, che devono essere analizzati congiuntamente per ragioni di connessione,
[...]
ha dedotto che avrebbe errato il tribunale nella Parte_1
liquidazione del quantum risarcitorio.
In particolare, il primo giudice - senza adeguata motivazione - avrebbe accordato a tutti gli attori (anche a quelli non conviventi) il massimo della liquidazione tabellare prevista per il danno parentale
(riducendolo poi della quota del 20% per il concorso di colpa attribuito al de cuius).
Ingiustificata, inoltre, ad avviso dell'appellante sarebbe la personalizzazione del danno liquidato (in aumento del 20%) in favore di (moglie del defunto) e della figlioletta Controparte_3
EN.
Scorretta, infine, sarebbe stata la quantificazione del danno da perdita delle elargizioni determinata dal tribunale in favore di moglie e figlia del de cuius, sulla base delle poche buste paga prodotte e senza pag. 14/22 disporre della dichiarazione dei redditi ante sinistro del nucleo familiare.
I motivi sono infondati.
Contrariamente a quanto dedotto dalla compagnia assicuratrice, il tribunale non ha valorizzato esclusivamente il dato della giovane età
(27 anni) della vittima.
Attenta e puntuale è stata l'analisi condotta in ordine all'intensità dei rapporti parentali.
Ad integrazione delle motivazioni esposte dal primo giudice, la corte evidenzia che il saldo rapporto del de cuius con i genitori si è protratto, in regime di quotidiana convivenza, dalla nascita al matrimonio (risalente a circa 11 mesi prima del sinistro); del nucleo familiare d'origine facevano parte integrante anche la nonna materna,
e la sorella (il dato è incontestato); la Persona_2 CP_6
condizione vedovile della ha verosimilmente potenziato il PE
legame di reciproco ed affettuoso accudimento con i nipoti;
va infine esaminato il rapporto di con la moglie e la figlioletta CP
neonata, caratterizzato più di ogni altro dalla prospettiva di una felice vita futura (e perciò meritevole anche della accordata personalizzazione del danno).
Rapporti parentali stretti, stroncati dalla morte improvvisa del giovane, con effetti devastanti sulle rispettive sfere emotive.
La liquidazione dei danni operata dal tribunale risulta contenuta nei limiti tabellari ed è congrua, rispetto all'enormità del danno in concreto subito dai beneficiari del ristoro (anche se non esaustiva, sebbene liquidata nei valori massimi, perché solo simbolicamente diretta a compensare il vuoto incolmabile lasciato nelle vite dei superstiti).
Quanto al lucro cessante, liquidato in favore della moglie e della figlia del la produzione di alcune buste paga è stata Per_1
correttamente ritenuta dal tribunale sufficiente a determinare la base pag. 15/22 di calcolo per la quantificazione del danno da perdita delle elargizioni;
improponibile la ipotesi suggerita dalla difesa della compagnia assicuratrice appellante secondo cui il reddito prodotto dal avrebbe dovuto essere diviso in quote di metà (per lui, da Per_1
un lato, e per moglie e figlia insieme, dall'altro) anziché in tre parti per ciascun componente del nucleo familiare;
i criteri utilizzati dal primo giudice appaiono condivisibili e sono dettagliatamente illustrati alle pagine 15, 16 e 17 della sentenza impugnata (che devono intendersi qui integralmente richiamati).
§ 5
L'appello della si fonda su cinque motivi. Controparte_1
§ 5.1
Con il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, che devono essere analizzati congiuntamente in quanto intimamente connessi, la ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a non Controparte_1
ritenere la condotta di guida del come fattore causale Per_1
esclusivo nel prodursi dell'incidente (parificabile al caso fortuito, secondo la giurisprudenza in tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.); in subordine, ed in caso di conferma del giudizio di responsabilità concorsuale, l'appellante ha chiesto innanzitutto che fosse accertata la sua estraneità al concorso ed, in ogni caso, che l'apporto della vittima, nella determinazione dell'evento, fosse riquantificata in misura dell'80%, o comunque in misura prevalente sugli altri fattori causali, tutti imputabili (nella restante quota) all'impresa costruttrice.
I motivi sono infondati.
Per le ragioni esposte al § 3.2, deve escludersi che i profili di colpa afferenti alla condotta di guida imprudente e distratta tenuta da
, abbiano costituito causa di per sé sola sufficiente al CP
determinarsi del sinistro.
pag. 16/22 Le condizioni oggettive del cantiere, a traffico aperto, dettagliatamente descritte nel rapporto dei CC di non CP_8
lasciano dubbi in ordine alle carenze della segnaletica temporanea, analiticamente evidenziate dall'ausiliario tecnico (alle pag. 19 e seguenti della relazione scritta), rispetto alle quali la Provincia di in qualità di ente proprietario della strada e di stazione CP_1
appaltante, aveva precisi obblighi di controllo della sicurezza, primo tra tutti quello di vigilare sulla puntuale attuazione del progetto esecutivo del servizio di viabilità (in atti); la verificata inadempienza di tale obbligo radica il giudizio espresso dal tribunale in ordine alla responsabilità dell'ente pubblico, concorrente con l'impresa appaltatrice (salvo il diritto di manleva, come meglio si dirà nel successivo § 5.2)
La suprema corte si è ripetutamente espressa in proposito affermando che “In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente.”
(cass.civ.sez.III, 25.6.2013 n. 15882; cass.civ.sez.III, 18.9.2023 n.
26780).
Passando ad esaminare le censure mosse dall'appellante alla graduazione delle responsabilità nella causazione del sinistro, la corte ritiene di dover confermare il giudizio di prevalenza, espresso dal pag. 17/22 tribunale in ordine ai fattori causali imputabili a e CP_2
: la grave carenza di segnaletica temporanea, che Controparte_1
preavvertisse gli utenti della strada in ordine ai pericoli immanenti allo stato dei luoghi, accertata dai CC e dal CTU, consente di muovere il maggiore rimprovero per l'accaduto, nei confronti dei responsabili del cantiere e della viabilità (l'impresa costruttrice e la
). Controparte_1
Occorre, tuttavia, per completezza, rivalutare le risultanze istruttorie al fine di comprendere se detta prevalenza vada ridimensionata, con un aumento percentuale di responsabilità a carico del alla Per_1
luce delle considerazioni espresse dal CTU in ordine al suo comportamento di guida.
A pagina 29 della relazione scritta, l'ausiliario – dopo aver affermato che la velocità di marcia tenuta dal conducente della Peugeot 206 era appena superiore a quella massima consentita sulla strade extraurbane secondarie – ha osservato che ai sensi dell'art. 141 c.d.s. il avrebbe comunque dovuto contenerla e adeguarla allo stato Per_1
dei luoghi, tenuto conto del fatto che - al netto della presenza del cantiere - viaggiava in ore notturne, in prossimità di quella che fino a due mesi prima era una intersezione.
Il ragionamento dell'ausiliario, sebbene appaia astrattamente corretto, si fonda sul dato meramente presunto che l'intersezione
(rectius confluenza da sinistra) preesistente rispetto alla rotatoria in corso di costruzione, fosse rimasta segnalata, nonostante la presenza del cantiere;
ma tale circostanza non è dimostrata, sicchè non vi è ragione di muovere al rimprovero diverso da quello di aver Per_1
tenuto una condotta di guida di poco eccedente il limite di velocità di
90 Km/h, su un tratto di strada rettilineo (cfr planimetrie in atti).
In assenza di adeguata segnaletica temporanea - che richiamasse la sua attenzione imponendogli di rallentare gradualmente, in vista del cantiere - deve essere confermata la stima in misura del 20% del suo pag. 18/22 contributo alla causazione del sinistro, dovuto e proporzionato al minimo superamento del limite di velocità accertato dal CTU.
§ 5.2
Con il terzo motivo d'impugnazione, la ha Controparte_1
dedotto che avrebbe errato il tribunale a non accogliere la domanda
Co di manleva/regresso proposta nei confronti di in forza CP_14
dell'art. 11 del contratto di appalto, e degli artt. 53 e 54 del
Capitolato Speciale d'appalto, si era impegnata a CP_2
stipulare idonea copertura assicurativa per i danni da responsabilità civile verso terzi ed a tenere indenne la stazione appaltante da ogni eventuale obbligo risarcitorio, sicchè il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di manleva proposta in primo grado.
Il motivo è fondato.
Gli accordi raggiunti tra la stazione appaltante e l'appaltatrice, invocati dalla con il motivo di gravame in Controparte_1 scrutinio, pongono a carico di l'obbligo di tenere CP_2
indenne l'Ente pubblico da qualsiasi responsabilità per danni provocati a terzi in relazione alle attività svolte nel cantiere. Tra queste rientra certamente la carente attività di apposizione e l'omesso controllo della segnalazione temporanea, acclarata come concausa prevalente del sinistro
Deve pertanto essere accolta la domanda di manleva proposta dall'ente pubblico.
§ 5.3
Con il quarto motivo d'impugnazione la ha Controparte_1
dedotto che avrebbe errato il tribunale a valutare le risultanze istruttorie;
in particolare, il primo giudice avrebbe ingiustamente negato la presenza del segnale verticale di pericolo lavori in corso, posto 500 metri prima dell'imbocco della costruenda rotatoria, sulla strada percorsa da , e documentato fotograficamente CP nella CTP redatta dall'ing. Per_4
pag. 19/22 Il motivo è infondato.
Con irreprensibile ragionamento sul punto, il CTU, a pag. 45 della relazione scritta ha osservato che la consulenza tecnica dell'ing.
è stata redatta nell'aprile 2014 (alcuni mesi dopo il sinistro del Per_4
17.8.2013) sicchè non si può affermare con certezza che lo stesso segnale (non rilevato nell'immediatezza dai CC di ) fosse CP_8 presente al momento dell'incidente.
§ 5.4
Con l'ultimo motivo d'impugnazione, la ha Controparte_1
dedotto che avrebbe errato il tribunale a quantificare i danni subiti dagli attori.
Il motivo è infondato.
Per i motivi esposti al § 4.3, la sentenza non merita censura in ordine alla quantificazione dei danni liquidati in favore di ciascuno degli attori/appellati.
§ 6
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza nei rapporti tra le appellanti Le. e CP_14 Parte_1
(da un lato) e gli appellati - in Controparte_1 Controparte_3
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su
[...]
, , Per_1 Controparte_4 Controparte_17 CP_6
(dall'altro lato), con riguardo alle domande di revoca/rettifica delle condanne risarcitorie, con distrazione in favore dell'avv. Longo antistatario.
Nei rapporti tra l'appellante e CP_2 [...]
con riguardo alla domanda di revoca del capo g) Parte_1
della sentenza impugnata, le spese processuali devono essere compensate per le ragioni esposte al § 3.5.
Le spese processuali devono essere compensate tra CP_1
e per
[...] CP_2 Parte_1
pag. 20/22 soccombenza reciproca, con riguardo alle rispettive domande di totale esonero da responsabilità.
Le spese processuali del giudizio d'appello sono invece irripetibili per e meri Controparte_8 Controparte_9
litisconsorti processuali, atteso che nei loro confronti nessuna domanda è stata avanzata nei giudizi d'appello riuniti.
p.q.m.
la corte, Con 1) accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per CP_14
l'effetto:
-revoca il capo g) della sentenza impugnata, di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
Parte_1
-condanna a restituire le somme Parte_1
eventualmente ricevute da in esecuzione della CP_2
sentenza impugnata;
-conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) accoglie parzialmente l'appello proposto da e, Controparte_1 per l'effetto: -accoglie la domanda di manleva dalla stessa proposta nei confronti di CP_2
-condanna a tenere indenne la CP_2 Controparte_1
dalle conseguenze pregiudizievoli del presente processo;
3) rigetta l'appello proposto da Parte_5
4) condanna, in solido, le appellanti Parte_1
e al pagamento in favore di
[...] CP_2 Controparte_1
, in proprio e quale esercente la responsabilità Controparte_3
genitoriale su , , Persona_1 Controparte_4 CP_7
- in solido - delle spese processuali CP_5 CP_6
del giudizio d'appello che liquida in € 21.000,00 per compenso, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Longo.
pag. 21/22 5) dichiara integralmente compensate le spese di lite del giudizio d'appello, tra e CP_2 Parte_1 CP_1
[...]
6) dichiara irripetibili le spese processuali sostenute da CP_8
e
[...] Controparte_18
7) dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
8) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.5.2024
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 22/22