Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1982, n. 631
CASS
Sentenza 2 febbraio 1982

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai sensi del d.l.C.P.S. 3 ottobre 1947 n. 1215 e del d.P.R. 29 luglio 1948 n. 1136 (le cui Disposizioni, per la Determinazione del numero delle giornate di retribuzione da prendere a base dello imponibile contributivo, sono state richiamate in vigore dal d.l. 26 ottobre 1970 n. 745), l'adozione, da parte delle aziende, della cosiddetta settimana corta, mediante distribuzione delle ore di lavoro del sabato negli altri giorni della settimana, non comporta, rispetto alla pratica del sistema tradizionale di distribuzione dell'attività lavorativa nei sei giorni feriali, alcuna variazione di obblighi contributivi (riguardino essi impiegati od operai), il che invece si verifica (con l'adozione di un imponibile rapportato, a norma dell'articolo unico del decreto n. 1215 del 1947, al "numero delle giornate effettivamente retribuite") nella diversa ipotesi in cui le parti limitino convenzionalmente la prestazione di lavoro ad alcuni giorni della settimana, a questi soltanto commisurando la retribuzione dovuta. ( V 5828/79, mass n 402488; ( V 4304/78, mass n 393966; ( V 98/77, mass n 383604; ( V 409/75, mass n 373659).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1982, n. 631
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 631
    Data del deposito : 2 febbraio 1982

    Testo completo