Sentenza 2 febbraio 1982
Massime • 1
Ai sensi del d.l.C.P.S. 3 ottobre 1947 n. 1215 e del d.P.R. 29 luglio 1948 n. 1136 (le cui Disposizioni, per la Determinazione del numero delle giornate di retribuzione da prendere a base dello imponibile contributivo, sono state richiamate in vigore dal d.l. 26 ottobre 1970 n. 745), l'adozione, da parte delle aziende, della cosiddetta settimana corta, mediante distribuzione delle ore di lavoro del sabato negli altri giorni della settimana, non comporta, rispetto alla pratica del sistema tradizionale di distribuzione dell'attività lavorativa nei sei giorni feriali, alcuna variazione di obblighi contributivi (riguardino essi impiegati od operai), il che invece si verifica (con l'adozione di un imponibile rapportato, a norma dell'articolo unico del decreto n. 1215 del 1947, al "numero delle giornate effettivamente retribuite") nella diversa ipotesi in cui le parti limitino convenzionalmente la prestazione di lavoro ad alcuni giorni della settimana, a questi soltanto commisurando la retribuzione dovuta. ( V 5828/79, mass n 402488; ( V 4304/78, mass n 393966; ( V 98/77, mass n 383604; ( V 409/75, mass n 373659).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1982, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1982 |
Testo completo
Ai sensi del d.l.C.P.S. 3 ottobre 1947 n. 1215 e del d.P.R. 29 luglio 1948 n. 1136 (le cui Disposizioni, per la Determinazione del numero delle giornate di retribuzione da prendere a base dello imponibile contributivo, sono state richiamate in vigore dal d.l. 26 ottobre 1970 n. 745), l'adozione, da parte delle aziende, della cosiddetta settimana corta, mediante distribuzione delle ore di lavoro del sabato negli altri giorni della settimana, non comporta, rispetto alla pratica del sistema tradizionale di distribuzione dell'attività lavorativa nei sei giorni feriali, alcuna variazione di obblighi contributivi (riguardino essi impiegati od operai), il che invece si verifica (con l'adozione di un imponibile rapportato, a norma dell'articolo unico del decreto n. 1215 del 1947, al "numero delle giornate effettivamente retribuite") nella diversa ipotesi in cui le parti limitino convenzionalmente la prestazione di lavoro ad alcuni giorni della settimana, a questi soltanto commisurando la retribuzione dovuta. ( V 5828/79, mass n 402488; ( V 4304/78, mass n 393966; ( V 98/77, mass n 383604; ( V 409/75, mass n 373659).*