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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14923 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
TRA
, con l' Avv. SIMONE FRANCESCO Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., con l'Avv. GHIA ENRICA MARIA Controparte_1
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 181/2021 emesso dal Tribunale di Roma il
04.01.2021
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società COMPASS BANCA S.p.A., nella qualità di procuratrice di agiva Parte_2
in via monitoria nei confronti di per il pagamento della somma di € 8.420,38, Parte_1
vantando un credito derivante dall'insolvenza del contratto di finanziamento n. 18413752 stipulato con COMPASS BANCA S.p.A. e successivamente ceduto alla all'interno di Parte_2
un'operazione di cartolarizzazione di crediti.
1
Veniva dunque emesso dal Tribunale di Roma in data 04.01.2021 il decreto ingiuntivo n.
181/2021 con il quale si ingiungeva a il pagamento di euro 8.420,38 nei confronti Parte_1 di COMPASS BANCA S.p.A.
Con atto di citazione notificato tardivamente ex art. 650 c.p.c. conveniva, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, la per ottenere, la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 181/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 04.01.2021, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.420,38 oltre interessi e spese.
Si costituiva in giudizio che, prospettando l'incompetenza del Controparte_1
Tribunale e il mancato esperimento della mediazione obbligatoria eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al credito ingiunto e comunque resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.
Con ordinanza riservata dell'8/10/2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649
c.p.c. e senza attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, con termine per note finali (depositate da entrambe le parti) sino a 10 giorni prima dell'udienza.
2. ha proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
181/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 04.01.2021, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.420,38 oltre interessi e spese, il quale è stato chiesto dalla AS Banca
S.p.A, nella qualità di procuratrice di nel procedimento monitorio con R.G. Parte_2
63325/2020 innanzi al Tribunale di Roma.
La AS Banca S.p.A., in detto procedimento, agiva in virtù di un credito derivante dall'insolvenza del contratto di finanziamento n. 18413752 stipulato con AS Banca S.p.A. e successivamente ceduto alla all'interno di un'operazione di cartolarizzazione di Parte_2
crediti.
Inoltre, si rileva che in un differente procedimento monitorio la Controparte_1
vanti nei confronti di un credito oggetto di decreto ingiuntivo ma riferito ad un Parte_1
rapporto sostanziale e ad un procedimento monitorio completamente diverso dal presente.
Nello specifico, con decreto ingiuntivo n. 16303/2022 emesso nell'ambito della procedura monitoria con R.G. 38730/2022, il Giudice di Pace di Roma ingiungeva al Sig. , il Parte_1
2
pagamento dell'importo di € 3.413,71, oltre interessi di legge e spese della procedura monitoria.
Il rapporto in questione trae origine da un contratto di carta di credito stipulato tra la AS
Banca S.p.A. e , successivamente ceduto alla Parte_1 Controparte_1
È evidente dunque che la nel presente giudizio di opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 181/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 04.01.2021 sia carente della legittimazione passiva.
Pertanto, il difetto di legittimazione passiva è fondato e l'opposizione è da rigettare: il decreto ingiuntivo va confermato.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n.181/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 04.01.2021;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale, oltre Controparte_2
al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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