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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Wanda Romanò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3598 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
, nato il [...] CPF 12644144809, nato nella città di São Paulo – SP, Parte_1
AS (CPF ), da solo e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale di C.F._1
, nata il [...] a [...], SP, AS (iscritta al CPF Persona_1
) e , nata il [...] a [...], SP, AS C.F._2 Parte_2
(iscritta al CPF , rappresentate anche dalla madre C.F._3 _2
, nata il [...] a [...], SP, AS (CPF ) tutti residenti nella città di
[...] C.F._4
São Paulo, SP, AS, in Via Cariaca, 87 - Vila Madalena;
, nato il [...] CPF 10382475860, nato nella città di São Paulo – SP, Persona_3
AS (CPF , da solo e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale di C.F._5 [...]
, nata il [...] a [...], SP, AS (iscritto al CPF ) Persona_4 C.F._6
rappresentata anche dalla madre , nata il [...] a [...], SP, Persona_5
AS (CPF ), tutti residenti nella Città di São Paulo, SP, AS, in Via Cap. C.F._7
Messias, 64 Ap. 43- Perdizes - São Paulo - SP;
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Isabel De Lima del Foro di Napoli, come da procure in atti;
-RICORRENTI-
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica a Roma in Controparte_1
Piazza del Viminale 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro presso i cui uffici siti alla Via G. Da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Conclusioni: all'udienza del 12 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano che non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla loro validamente.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di nato il [...] nel Comune Persona_6
di Pizzo, provincia di Vibo Valentia, figlio di e di (doc. n. 2). Persona_7 Persona_8
In data 19.12.1891 si sposava con (doc. n. 3) e dal loro Persona_6 Persona_9
matrimonio nasceva il 10.08.1911 (doc. n. 4), il quale in data 12.12.1935 si sposava con Per_10
(doc. n. 5). In virtù del matrimonio la sposa passava a firmare con il nome di Persona_11
. Dal loro matrimonio nasceva il 2.12.1943 (doc. Persona_12 Persona_13
n. 6).
In data 27.07.1967 si sposava con (doc. n. 7), in Persona_13 Persona_14
virtù del matrimonio la sposa passava a firmare con il nome di Per_13 Parte_3
. Dal loro matrimonio nascevano il 29.10.1971 (doc. n. 8) e il
[...] Parte_1
18.11.1968 (doc. n. 12). Persona_3
In data 26.11.2001 si sposava con (doc. n. Parte_1 _2
9). In virtù del matrimonio la sposa passava a firmare con il nome di _2
. Dal loro matrimonio nascevano il 14.04.2007
[...] Persona_1
(doc. n. 10) e il 05.03.2009 (doc. n. 11). Parte_2
In data 07.08.1999 si sposava con (doc. n. 13), in virtù del Persona_3 Persona_5
matrimonio la sposa passava a firmare con il nome di . Dal loro Persona_5
matrimonio nasceva il 14.07.2009 (doc. n. 14). Persona_4
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis deducendo che, non avendo l'avo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa iure Persona_6
sanguinis al proprio figlio e da lui a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti. Il si costitutiva in giudizio chiedendo al Tribunale la compensazione delle Controparte_1
relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM prendeva atto del ricorso senza formulare conclusioni circa l'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 12 marzo 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato nel comune di Pizzo, provincia di Vibo Valentia, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
La domanda è fondata e può essere accolta nei termini di cui in motivazione.
Nella fattispecie i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in AS.
In via generale, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in AS in epoca pre-Costituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 5.10.1907 che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata nel decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo. Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo
[...]
, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato Per_6 negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (cfr. allegato in atti).
In merito al riconoscimento dello status richiesto, vale richiamare la sentenza Cass. S.U., n.
4466/2009 a mente della quale “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 25317/2022 e 25318/2022 che, sul tema, hanno rinviato alla Corte d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame:
- secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
- l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in AS alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
- la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3,
c.c. 1865, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata: in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Sotto questo ultimo profilo va, però, esaminata un'ulteriore criticità.
Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza al figlio , il quale la trasmetteva alla Per_10
figlia e da lei ai suoi figli fino agli odierni ricorrenti. Persona_13
Tali circostanze, sulla base della legge del tempo, avrebbero dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La complessità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide: 1)Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo status di cittadino italiano di:
, nato il [...] CPF , nato nella città di São Paulo – SP, Parte_1 C.F._1
AS (CPF ; C.F._1
, nata il [...] a [...], SP, AS (iscritta al CPF Persona_1
); C.F._2
, nata il [...] a [...], SP, AS (iscritta al CPF Parte_2
); C.F._3
, nato il [...] CPF 10382475860, nato nella città di São Paulo – SP, Persona_3
AS (CPF C.F._5
, nata il [...] a [...], SP, AS (iscritto al CPF Persona_4
). C.F._6
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 12 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Wanda Romanò