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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 174/2025 RGA tra:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Luca FAGGIOLI;
Parte_1 C.F._1 appellante;
, in persona del in carica pro Controparte_1 CP_2 tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
appellato;
*** Oggetto: ricostruzione di carriera;
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 18/12/2025 udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è esaustivamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) 1. Parte ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze del in qualità di docente e di essere Controparte_3 stata immessa in ruolo, lamenta che, erroneamente, l'Amministrazione scolastica resistente non avrebbe computato l'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ai fini delle progressioni della carriera, circostanza che comporterebbe un rallentamento di anno di ogni progressione. Chiedeva, dunque, la ricostruzione della carriera in maniera corretta, con condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive. Si costituiva in giudizio il deducendo la correttezza del proprio operato, sul CP_1 presupposto che l'art. 9 co. 23 del D.L. 78/2010 avrebbe previsto il blocco delle posizioni. (…)”. Il Tribunale di Bologna, istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, ha definito la vertenza con la sentenza n. 332/2025 R.S., così statuendo: “(…) A) Respinge il ricorso;
B) compensa integralmente le spese di lite. (…)”.
pag. 1 di 5 Il Tribunale felsineo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, richiamato il disposto del comma 23 dell'art. 9 D.L. 78/2010 ed i principi dettati in materia da Cassazione civile sez. lav., 11/06/2024, n.16133, a conclusione del proprio ragionamento logico- giuridico ha osservato: “(…) Da quanto detto, in ossequio al principio esposto dalla Corte di Cassazione circa la necessità di considerare la norma in parola come di stretta interpretazione, deve concludersi che l'anno 2013 sarà utile sicuramente in senso giuridico ai fini dell'anzianità di servizio, per tutti i fini collegati, tranne che per la maturazione delle classi stipendiali, che, al contrario, è proprio l'oggetto del presente ricorso”. Con ricorso depositato telematicamente in data 22/03/2025, la sig.ra a Parte_1 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) in riforma della sentenza impugnata, e disattesa ogni contraria eccezione, difesa e domanda,
-accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'anzianità Con giuridica maturata nell'anno 2013 come insegnante di ruolo del , al fine delle progressioni economiche nel medesimo ruolo, Con
-condannare conseguentemente il ad emettere nuovo decreto di ricostruzione della carriera per quanto concerne le progressioni economiche e al pagamento delle eventuali differenze retributive.
- con vittoria delle spese di causa per entrambi i gradi del giudizio da liquidare a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.” Nello spiegato atto di gravame, la lavoratrice appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di un unico motivo di impugnazione, rubricato “1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DL 78/2010 E DEL DPR 122/2013”, veicolando in questa sede, in guisa di censure alla sentenza impugnata, le prospettazioni già svolte nel giudizio a quo. Il appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'avvero gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ritiene la Corte che l'appello proposto dalla sig.ra non risulti meritevole di accoglimento per le ragioni appresso Parte_1 indicate. Dirimente sul punto è l'arresto di Cassazione civile sez. lav., 21/5/2025 n. 136181 e alle relative argomentazioni si ritiene di fare rinvio, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
pag. 2 di 5 rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14". Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....". A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e Controparte_4 saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti". Controparte_4 2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che " Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
2.3. è dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di "blocco"; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini CP_1 economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa pag. 3 di 5 evidenziandosi qui che essa prende espressamente in considerazione la pronuncia ricordata da parte appellante a sostegno delle proprie ragioni, affermando di superarne, sia pure solo in parte, il dictum2. In sintesi, la "non utilità" dell'anno 2013, proprio come statuito dal Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, va limitata ai soli effetti economici dello stesso e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende invece a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Concludendo, quindi, si può affermare che la limitazione è circoscritta agli effetti economici, ma sono proprio quelli che l'odierna parte appellante ha – erroneamente – invocato. Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in giudizio, l'appello proposto dalla sig.ra va respinto con conseguente Parte_1 integrale conferma della sentenza impugnata. La complessità della questione giuridica sottesa alla fattispecie in esame, oggetto di contrastanti orientamenti anche nella giurisprudenza di legittimità, giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione delle spese del grado. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
pag. 4 di 5 La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra e il , ogni diversa e Parte_1 Controparte_5 contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta:
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa;
- si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Bologna, 18/12/2025 Il Cons. Estensore dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la motivazione, articolata e completa sotto tutti i profili di rilievo anche per il caso di specie:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai 2 “Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la "supervalutazione" del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_1 anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 174/2025 RGA tra:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Luca FAGGIOLI;
Parte_1 C.F._1 appellante;
, in persona del in carica pro Controparte_1 CP_2 tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
appellato;
*** Oggetto: ricostruzione di carriera;
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 18/12/2025 udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è esaustivamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) 1. Parte ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze del in qualità di docente e di essere Controparte_3 stata immessa in ruolo, lamenta che, erroneamente, l'Amministrazione scolastica resistente non avrebbe computato l'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ai fini delle progressioni della carriera, circostanza che comporterebbe un rallentamento di anno di ogni progressione. Chiedeva, dunque, la ricostruzione della carriera in maniera corretta, con condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive. Si costituiva in giudizio il deducendo la correttezza del proprio operato, sul CP_1 presupposto che l'art. 9 co. 23 del D.L. 78/2010 avrebbe previsto il blocco delle posizioni. (…)”. Il Tribunale di Bologna, istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, ha definito la vertenza con la sentenza n. 332/2025 R.S., così statuendo: “(…) A) Respinge il ricorso;
B) compensa integralmente le spese di lite. (…)”.
pag. 1 di 5 Il Tribunale felsineo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, richiamato il disposto del comma 23 dell'art. 9 D.L. 78/2010 ed i principi dettati in materia da Cassazione civile sez. lav., 11/06/2024, n.16133, a conclusione del proprio ragionamento logico- giuridico ha osservato: “(…) Da quanto detto, in ossequio al principio esposto dalla Corte di Cassazione circa la necessità di considerare la norma in parola come di stretta interpretazione, deve concludersi che l'anno 2013 sarà utile sicuramente in senso giuridico ai fini dell'anzianità di servizio, per tutti i fini collegati, tranne che per la maturazione delle classi stipendiali, che, al contrario, è proprio l'oggetto del presente ricorso”. Con ricorso depositato telematicamente in data 22/03/2025, la sig.ra a Parte_1 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) in riforma della sentenza impugnata, e disattesa ogni contraria eccezione, difesa e domanda,
-accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'anzianità Con giuridica maturata nell'anno 2013 come insegnante di ruolo del , al fine delle progressioni economiche nel medesimo ruolo, Con
-condannare conseguentemente il ad emettere nuovo decreto di ricostruzione della carriera per quanto concerne le progressioni economiche e al pagamento delle eventuali differenze retributive.
- con vittoria delle spese di causa per entrambi i gradi del giudizio da liquidare a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.” Nello spiegato atto di gravame, la lavoratrice appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di un unico motivo di impugnazione, rubricato “1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DL 78/2010 E DEL DPR 122/2013”, veicolando in questa sede, in guisa di censure alla sentenza impugnata, le prospettazioni già svolte nel giudizio a quo. Il appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'avvero gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ritiene la Corte che l'appello proposto dalla sig.ra non risulti meritevole di accoglimento per le ragioni appresso Parte_1 indicate. Dirimente sul punto è l'arresto di Cassazione civile sez. lav., 21/5/2025 n. 136181 e alle relative argomentazioni si ritiene di fare rinvio, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
pag. 2 di 5 rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14". Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....". A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
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, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e Controparte_4 saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
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subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti". Controparte_4 2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che " Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
2.3. è dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di "blocco"; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini CP_1 economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa pag. 3 di 5 evidenziandosi qui che essa prende espressamente in considerazione la pronuncia ricordata da parte appellante a sostegno delle proprie ragioni, affermando di superarne, sia pure solo in parte, il dictum2. In sintesi, la "non utilità" dell'anno 2013, proprio come statuito dal Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, va limitata ai soli effetti economici dello stesso e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende invece a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Concludendo, quindi, si può affermare che la limitazione è circoscritta agli effetti economici, ma sono proprio quelli che l'odierna parte appellante ha – erroneamente – invocato. Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in giudizio, l'appello proposto dalla sig.ra va respinto con conseguente Parte_1 integrale conferma della sentenza impugnata. La complessità della questione giuridica sottesa alla fattispecie in esame, oggetto di contrastanti orientamenti anche nella giurisprudenza di legittimità, giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione delle spese del grado. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
pag. 4 di 5 La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra e il , ogni diversa e Parte_1 Controparte_5 contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta:
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa;
- si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Bologna, 18/12/2025 Il Cons. Estensore dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la motivazione, articolata e completa sotto tutti i profili di rilievo anche per il caso di specie:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai 2 “Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la "supervalutazione" del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_1 anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”