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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/12/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1355/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Parte_1
Messina ed elettivamente domiciliato in Potenza, al V.co A. Busciolano nr. 5 c/o lo studio del predetto difensore e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Parte_2
Messina ed elettivamente domiciliata in Potenza, al V.co A. Busciolano nr. 5 c/o lo studio del predetto difensore
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono emettersi sentenza di omologa della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il P.M. nulla oppone.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 30.06.2025, e - premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Lioni (AV) in data 11.12.2010 e che dalla loro unione è nata la figlia Per_1
(il 29.03.2011) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis.
Hanno, dunque, chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni: “1) sospendere l'obbligo di coabitazione dei coniugi ed autorizzare la sig.ra Parte_2
a risiedere nell'abitazione in Potenza (PZ) alla Via della Genziana n.21 A, mentre il sig.
[...]
continuerà a risiedere nell'abitazione in Potenza alla Via Due Torri n. 3. 2) I coniugi di Pt_1 comune accordo tra loro hanno deciso che la figlia minore resterà collocata presso Persona_2 la madre, con affidamento condiviso e congiunto ad entrambi i genitori. I coniugi concordano che il padre avrà ampia facoltà di visita della figlia presso l'abitazione della madre, previo debito avviso e compatibilmente con gli impegni della madre e della figlia. Durante il fine settimana, rispettando Per_ il principio dell'alternanza, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dall'uscita da scuola del sabato e sino alla domenica sera dopo cena, riaccompagnandola presso il domicilio materno. Ad ogni modo i coniugi sono d'accordo affinché la figlia minore, al di fuori di quanto stabilito, possa soggiornare presso il padre nei fine settimana, previa decisione concorde dei coniugi e della Per_ medesima figlia . Durante il periodo natalizio i coniugi trascorreranno con la figlia una settimana dal 25 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, a partire dal padre.
Nel periodo pasquale almeno tre giorni, da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, a partire dalla madre. Con riferimento alle vacanze estive e precisamente dal 1° luglio al 31 agosto, la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori quindici giorni consecutivi al mese, da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, la prima quindicina di luglio con la madre, la seconda quindicina con il padre negli anni dispari e viceversa negli anni pari;
la prima quindicina di agosto con la madre, la seconda quindicina con il padre negli anni dispari e Per_ viceversa negli anni pari). 3) Entrambi i genitori potranno partecipare in presenza della figlia alle feste e ricorrenze di parenti (quali ad esempio battesimi, cresime, matrimoni, compleanni, ecc…).
4) Il diritto di visita dei genitori è esteso anche ai nonni, agli zii e ai cugini paterni e materni. 5) La Per_ minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con i genitori, a partire dalla madre. Per quanto attiene le festività e ricorrenze, secondo il principio dell'alternanza annuale ed a partire dalla madre, si specifica quanto segue: quest'ultima terrà con sé la figlia il giorno 8
2 dicembre, il 1° maggio, il 2 giugno, mentre il padre terrà con sé quest'ultima, sempre ad anni alterni, la domenica delle Palme, il 25 aprile e il 1° novembre. 6) I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque ciascuno di loro si obbliga altresì a garantire all'altro la conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia minore. Ciascuno dei genitori si obbliga a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto ed eventuale cambiamento di residenza o di domicilio per ogni comunicazione. 7) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative alla salute, all'educazione e alla formazione scolastica saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono e saranno le capacità, le aspirazioni e le inclinazioni naturali della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni attinenti alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. In ogni caso, i genitori si impegnano a consentire alla minore di intrattenere, con ciascuno di loro, un rapporto equilibrato e continuativo. 8) In osservanza del disposto dell'art. 473-bis.51, II comma c.p.c., per quanto attiene alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché delle condizioni inerenti la prole e ai rapporti economici tra i coniugi: - la sig.ra dichiara di essere disoccupata, di non aver Parte_2 percepito alcun reddito negli ultimi tre anni e di non essere titolare di alcun bene immobile;
- il sig.
dichiara di aver lavorato alle dipendenze della società con Parte_1 Controparte_1 contratto a tempo indeterminato, dal 1.7.2003 fino al 15.12.2024. Di non essere proprietario di alcun immobile e di far parte della compagine sociale della Comag Italia srl. per la quota del 32%. Di essere intestatario dell'autovettura Peugeot mod. 2008 tg. Ew367JJ che, di comune accordo, rimarrà in uso escluso alla sig.ra , nonché autovettura Peugeot mod. 3008, targata Parte_2
FT418SZ che invece il sig. continuerà a detenere per uso personale. 9) Il sig. Parte_1
si impegna a versare alla sig.ra un contributo mensile di € Parte_1 Parte_2
550,00 (cinquecentocinquanta/00) per il mantenimento di quest'ultima nonché un ulteriore contributo per il mantenimento della figlia quantificato nella somma mensile di € 550,00 Per_1
(cinquecentocinquanta/00) fino alla completa indipendenza economica della medesima;
il tutto oltre agli aggiornamenti annuali ISTAT di variazione del costo della vita. Il sig. Pt_1 contribuirà altresì al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia minore che dovranno essere preventivamente comunicate e debitamente documentate, intendendo per tali quelle occasionali e non abituali (a titolo esemplificativo mediche, sanitarie e farmaceutiche non coperte da SSN, scolastiche e sportive) non rientranti nell'assegno di mantenimento. Il tutto a mezzo bonifico da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente che sarà successivamente
3 acceso ed intestato esclusivamente alla sig.ra che provvederà a comunicare i dati di Pt_2 riferimento al sig. . 10) Il sig. si impegna a versare nella misura del Pt_1 Parte_1
100% le spese tutte (Enel, Tari, Imu, Acqua, Riscaldamento, ecc.) dell'abitazione in Potenza (PZ) alla Via della Genziana n.21 A, presso la quale abiteranno la sig.ra insieme Parte_2 alla figlia . 11) disporre, in ogni caso, che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere Per_1 un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato della figlia con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro. I coniugi si impegnano a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.”.
All'udienza del 04.12.2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione.
Le parti hanno, inoltre, confermato le condizioni economiche previste al punto nr. 9) del ricorso introduttivo.
Il sig. si è, poi, impegnato a versare l'assegno unico in favore della coniuge e ad attivare Pt_1 le procedure amministrative a tal fine.
Il Tribunale ha, infine, riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse della figlia minore, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse della minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Lioni (AV) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
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P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso del 30.06.2025, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Lioni (AV) in data 11.12.2010, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Lioni (AV), dell'anno 2010, Atto nr. 28, Parte II,
Serie A, Ufficio 1.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lioni (AV) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza in data 11/12/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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