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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 79 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 22/12/1982
e
, , nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 20/05/1973, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Elena VITUCCI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza Voglia
dichiarare la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni già indicate nel ricorso e che di seguito si trascrivono integralmente.
-I coniugi vivranno separati e liberi di stabilire la rispettiva residenza ove meglio credono, nell'obbligo del reciproco rispetto.
- La casa di abitazione coniugale di proprietà del sig. rimane nella Parte_2
disponibilità dello stesso. Entro il mese di aprile 2025 la sig.ra Parte_1
acquisterà a titolo personale la nuova abitazione sita in San Zeno di Cassola
(VI), via don. G Concato.
- Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
coniugi con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre.
Part
- La sig.ra e il figlio trasferiranno la residenza nell'abitazione sita in San
Zeno di Cassola (VI), via don. G Concato, entro il mese di aprile 2025, data entro la quale l'immobile sarà pronto ad accogliere madre e figlio.
- La responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio,
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, saranno assunte di comune accordo dagli stessi tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del medesimo. I signori e s'impegnano Parte_1 Parte_2
pertanto a tenersi costantemente informati delle problematiche del figlio, del
2 suo rendimento scolastico, della sua salute e di quant'altro lo riguardi,
discutendo tra loro ogni aspetto rilevante della vita e della crescita del minore.
Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la relativa responsabilità anche separatamente.
Part
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'assegno mensile, rivalutabile Parte_2
annualmente su base ISTAT, per concorso nel mantenimento del figlio quantificato in € 300,00. Il versamento, nell'entità appena individuata, andrà
effettuato entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra
Part
Part
- L'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra
-Le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Vicenza verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 %.
- Salvo impegni lavorativi, il padre potrà stare con il figlio tutti i martedì e giovedì dalle ore 21 sino al giorno successivo quando avrà cura di riaccompagnarlo a scuola, nonché a fine settimana alternati dal venerdì ore 18
sino al lunedì mattina quando avrà cura di riaccompagnarlo a scuola. Ed inoltre dal lunedì al venerdì compresi, pranzerà presso il padre e verrà Persona_1
poi riaccompagnato dallo stesso nell' abitazione materna. Ferie e Festività Il
padre avrà diritto di trascorrere con il figlio sette giorni durante le vacanze natalizie alternando tra i genitori il periodo compreso tra il 23 dicembre e il 30
dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre ed il 7 gennaio;
i genitori
3 concordano che comunque, indipendentemente dal periodo di spettanza, la giornata di Natale sia divisa tra i genitori (pranzo di Natale e cena di Natale)
previo accordo tra gli stessi;
il giorno di Pasqua o Pasquetta a rotazione annuale;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (nel periodo da concordarsi tra i coniugi entro il trenta maggio di ogni anno); il giorno del compleanno del papà e della festa del papà, mentre resterà con la madre il giorno del compleanno della mamma e della festa della mamma;
le restanti festività (ponti) verranno equamente divisi tra i genitori. I periodi di visita concordati e/o ulteriori dovranno sempre e comunque rispettare gli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio nonché le esigenze psicofisiche del minore. I genitori si impegnano a rendersi sempre reciprocamente disponibili per fornire all'altro genitore tutte comunicazioni relative agli impegni scolastici (colloqui con insegnanti, riunioni, ricevimenti), sportivi o inerenti a qualsiasi problema di salute ovvero educativo riguardante il figlio.
- I coniugi si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio e per il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per loro stessi e per il figlio minore.
- I ricorrenti si impegnano altresì a collaborare sempre tra loro e ad evitare in modo assoluto forme di denigrazione dell'altro genitore ed ogni comportamento che possa pregiudicare il sereno rapporto tra ciascun genitore ed il figlio.
- I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di avere già provveduto a regolamentare, prima del deposito del presente
4 ricorso, ogni altra loro reciproca pendenza economica e di non avere, pertanto,
null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RO D'EZ
(VI) in data 13/05/2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi,
chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/04/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nelle more del procedimento il figlio è divenuto Persona_2
maggiorenne, motivo per cui nulla si dispone in ordine al suo affidamento ed al regime delle visite;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
5 l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio maggiorenne ma non Persona_2
autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00 nonché di sostenere al 50%
le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b)
legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _2
, uniti in matrimonio in RO D'EZ (VI) in data 13/05/2006
[...]
con atto trascritto al n. 11, parte II, serie A, anno 2006, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di RO D'EZ (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 79 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 22/12/1982
e
, , nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 20/05/1973, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Elena VITUCCI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza Voglia
dichiarare la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni già indicate nel ricorso e che di seguito si trascrivono integralmente.
-I coniugi vivranno separati e liberi di stabilire la rispettiva residenza ove meglio credono, nell'obbligo del reciproco rispetto.
- La casa di abitazione coniugale di proprietà del sig. rimane nella Parte_2
disponibilità dello stesso. Entro il mese di aprile 2025 la sig.ra Parte_1
acquisterà a titolo personale la nuova abitazione sita in San Zeno di Cassola
(VI), via don. G Concato.
- Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
coniugi con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre.
Part
- La sig.ra e il figlio trasferiranno la residenza nell'abitazione sita in San
Zeno di Cassola (VI), via don. G Concato, entro il mese di aprile 2025, data entro la quale l'immobile sarà pronto ad accogliere madre e figlio.
- La responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio,
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, saranno assunte di comune accordo dagli stessi tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del medesimo. I signori e s'impegnano Parte_1 Parte_2
pertanto a tenersi costantemente informati delle problematiche del figlio, del
2 suo rendimento scolastico, della sua salute e di quant'altro lo riguardi,
discutendo tra loro ogni aspetto rilevante della vita e della crescita del minore.
Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la relativa responsabilità anche separatamente.
Part
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'assegno mensile, rivalutabile Parte_2
annualmente su base ISTAT, per concorso nel mantenimento del figlio quantificato in € 300,00. Il versamento, nell'entità appena individuata, andrà
effettuato entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra
Part
Part
- L'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra
-Le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Vicenza verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 %.
- Salvo impegni lavorativi, il padre potrà stare con il figlio tutti i martedì e giovedì dalle ore 21 sino al giorno successivo quando avrà cura di riaccompagnarlo a scuola, nonché a fine settimana alternati dal venerdì ore 18
sino al lunedì mattina quando avrà cura di riaccompagnarlo a scuola. Ed inoltre dal lunedì al venerdì compresi, pranzerà presso il padre e verrà Persona_1
poi riaccompagnato dallo stesso nell' abitazione materna. Ferie e Festività Il
padre avrà diritto di trascorrere con il figlio sette giorni durante le vacanze natalizie alternando tra i genitori il periodo compreso tra il 23 dicembre e il 30
dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre ed il 7 gennaio;
i genitori
3 concordano che comunque, indipendentemente dal periodo di spettanza, la giornata di Natale sia divisa tra i genitori (pranzo di Natale e cena di Natale)
previo accordo tra gli stessi;
il giorno di Pasqua o Pasquetta a rotazione annuale;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (nel periodo da concordarsi tra i coniugi entro il trenta maggio di ogni anno); il giorno del compleanno del papà e della festa del papà, mentre resterà con la madre il giorno del compleanno della mamma e della festa della mamma;
le restanti festività (ponti) verranno equamente divisi tra i genitori. I periodi di visita concordati e/o ulteriori dovranno sempre e comunque rispettare gli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio nonché le esigenze psicofisiche del minore. I genitori si impegnano a rendersi sempre reciprocamente disponibili per fornire all'altro genitore tutte comunicazioni relative agli impegni scolastici (colloqui con insegnanti, riunioni, ricevimenti), sportivi o inerenti a qualsiasi problema di salute ovvero educativo riguardante il figlio.
- I coniugi si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio e per il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per loro stessi e per il figlio minore.
- I ricorrenti si impegnano altresì a collaborare sempre tra loro e ad evitare in modo assoluto forme di denigrazione dell'altro genitore ed ogni comportamento che possa pregiudicare il sereno rapporto tra ciascun genitore ed il figlio.
- I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di avere già provveduto a regolamentare, prima del deposito del presente
4 ricorso, ogni altra loro reciproca pendenza economica e di non avere, pertanto,
null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RO D'EZ
(VI) in data 13/05/2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi,
chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/04/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nelle more del procedimento il figlio è divenuto Persona_2
maggiorenne, motivo per cui nulla si dispone in ordine al suo affidamento ed al regime delle visite;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
5 l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio maggiorenne ma non Persona_2
autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00 nonché di sostenere al 50%
le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b)
legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _2
, uniti in matrimonio in RO D'EZ (VI) in data 13/05/2006
[...]
con atto trascritto al n. 11, parte II, serie A, anno 2006, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di RO D'EZ (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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