Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 30/04/2026, n. 1
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Sentenza 30 aprile 2026

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  • Accolto
    Responsabilità del fallimento per la rimozione dei rifiuti

    La Corte ha affermato che la curatela fallimentare è obbligata alla rimozione dei rifiuti abbandonati dall'imprenditore fallito, sia quando l'abbandono è avvenuto su aree di proprietà dell'imprenditore, sia quando è avvenuto su aree di terzi in forza di un titolo contrattuale che abbia attribuito la detenzione dell'area e l'obbligo di rimozione. La responsabilità deriva dal principio 'chi inquina paga' e dalla nozione di detenzione dei rifiuti riferita all'inerenza economica al ciclo produttivo dell'imprenditore, indipendentemente dalla proprietà del suolo.

  • Rigettato
    Esclusione della responsabilità del fallimento per detenzione dell'area

    La Corte ha rigettato questa tesi, affermando che la responsabilità del fallimento sussiste anche quando l'area non è di proprietà dell'imprenditore fallito e non è entrata nella massa attiva, purché vi sia stata la detenzione dei rifiuti nel ciclo produttivo dell'impresa. La funzione della procedura concorsuale deve essere coordinata con la tutela ambientale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 30/04/2026, n. 1
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 1
Data del deposito : 30 aprile 2026
Fonte ufficiale :

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