Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza di norme corporative o di usi piu' favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l'impiegato nei casi d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, la durata del periodo feriale, del periodo di preavviso, la misura dell'indennita' sostitutiva di questo e l'ammontare dell'indennita' di anzianita' in caso di cessazione del rapporto, si applicano le corrispondenti norme del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 .
Le richiamate norme si applicano altresi' ai rapporti d'impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi e regolamenti speciali, nonche' ai rapporti d'impiego non inerenti all'esercizio di un'impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi piu' favorevoli al prestatore di lavoro.