Art. 2.
Tutte le indagini statistiche, comunque affidate ai Comuni, dovranno essere eseguite a cura degli Uffici di cui all'articolo precedente, dopo aver sentito l'Istituto centrale di statistica ed in conformita' alle direttive da esso impartite.
Tutte le indagini statistiche, comunque affidate ai Comuni, dovranno essere eseguite a cura degli Uffici di cui all'articolo precedente, dopo aver sentito l'Istituto centrale di statistica ed in conformita' alle direttive da esso impartite.