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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto sai magistrati
Dott.ssa OS US Presidente
Dott.ssa SA SS LL Giudice rel.
Dott. PE Puglisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1086/2021 promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Patti (ME) Corso Matteotti n. 185 presso lo studio dell'Avv. Stefania Cappadona (c.f. , C.F._2
che la rappresenta e difende Email_1 come da procura in atti nei confronti di
nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._3
, residente in [...], elettivamente
[...] domiciliato in Falcone via F. Faranda n. 89 presso lo studio dell'Avv.
NA FI (c.f. pec: C.F._4
che lo rappresenta e difende per procura Email_2 in atti, con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione legale giudiziale. In fatto ed in diritto
Il presente giudizio è stato parzialmente definito con sentenza n. 566/2022, pubblicata il 27.07.2022 con cui è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
La causa, quindi, è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per l'esame delle domande di addebito e per quelle a contenuto patrimoniale.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. è stata ammessa ed espletata la prova orale e poi, precisate le conclusioni, la è stata assunta in decisione all'udienza del 10.9.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, l'ultimo dei quali è scaduto l'1.12.2025.
Tanto premesso, va accolta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente per quanto di ragione.
Dalla documentazione agli atti nonché dalle risultanze della prova per testi è emerso che la ha subito, durante il matrimonio, gli Pt_2 atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi del marito, contrari ai doveri di assistenza morale e materiale, nascenti dal matrimonio, che hanno determinato il logoramento del rapporto e la fine del matrimonio.
Difatti, il figlio -escusso all'udienza dell'1.6.2023- ha Persona_1 dichiarato: “ era mio padre che amministrava le spese e i pagamenti e poi dava qualche piccolo importo di somme, direi minimo ed indispensabile, per la spesa alimentare. Si trattava di somme come 50,00 euro, mia madre cercava comunque di accontentarci utilizzando le somme del suo lavoro dal negozio gestito da entrambi i miei genitori e senza il consenso di mio padre. Per quanto concerneva l'abbigliamento
o altri prodotti di cura della persona c'era difficoltà ad avere somme da mio padre. Non c'erano problemi economici, non era il problema legato al non potersi permettere le spese da noi richieste. E ciò posso dire perché quando mia madre in passato chiedeva dei soldi per utilizzarli per le esigenze della famiglia, mio padre si opponeva sempre… Posso dire che amministrava mio padre, non avevamo la possibilità di partecipare alla decisione sulle spese della famiglia, diverse da quelle alimentari… per mio padre mia madre non era in grado di prendere decisioni relativamente alla gestione economica. Ricordo che una volta mia madre voleva imparare a fare un bonifico on line chiedendo spiegazioni a mio padre, che subito dopo le prime indicazioni a mia madre, non riuscendo la stessa
a completare l'operazione, è stata insultata da mio padre, che oltre a dirle che non era capace, ha iniziato ad insultarla. … mia madre intestataria della carta di credito non aveva il permesso di utilizzarla, la teneva solo mio padre e la utilizzava per le spese del negozio e per eseguire altri pagamenti. In pratica mia madre era solo mera intestataria della carta di credito. C'era anche un altro conto corrente che gestiva sempre mio padre, come faceva per il conto corrente aperto per conto di mia madre… oltre a ciò le dava dell'ignorante, che veniva da una famiglia povera e che non era capace di imparare nulla, che poteva solo fare i lavori di casa, quelli domestici”.
Il figlio delle parti, da considerare attendibile in quanto direttamente partecipe delle dinamiche familiari e allo stato convivente con il padre, seppur con lo stesso non abbia buoni rapporti e limiti il confronto per arginare “discussioni e litigi pesanti”, conferma gli episodi di violenza ai danni della madre dicendo: i mie genitori hanno avuto una discussione e ho visto mio padre dare uno schiaffo a mia madre. Quando sono diventato più grande non andavo d'accordo con mio padre e mia madre per difendermi durante un litigio è stata spinta da mio padre… ci sono state occasioni nelle quali a seguito di litigio tra me e mio padre per ragioni futili, mia madre intervenuta per difendermi è stata spinta con violenza. In un'occasione ricordo che mio padre discuteva con mia madre perché lei non riusciva più a continuare la convivenza e lui le ha dato un morso nella mano”.
Anche la madre della ricorrente, , riferisce che la figlia le Testimone_1 confidava di dover chiedere soldi al marito persino per fare la spesa
(circostanza verificatasi anche in sua presenza “in diverse occasioni nelle quali andavamo a trovarli a casa loro, ma soprattutto al negozio, è capito che le chiedesse al marito se poteva prendere i soldi per comprare quello che necessitava… Mia figlia aveva la carta di credito, che però a detta della stessa usava solo il marito. Mia figlia non utilizzava la carta di credito”). Riguardo le aggressioni fisiche e verbali la teste, poi, precisa: una volta mi trovavo con mia figlia a Messina, eravamo al Policlinico ed era il 28.5.2016, lui ha telefonato e l'ha sgridata. Sentivo il resistente che gridava e che chiedeva a mia figlia quanto tempo ci volesse per ritornare
a casa. Tornati al negozio in mia presenza il resistente ha detto alla ricorrente che per colpa sua aveva sbagliato i conti. Posso ancora riferire che il resistente chiamava sempre mia figlia “ ” che secondo Pt_3
l'interpretazione che lui dava era una persona che non sa fare niente.
Questo appellativo l'ho sentito io stessa in un'occasione… mia figlia in quell'occasione è scappata da casa, è venuta da me e l'ho vista che aveva un morso sulla mano, lividi sul volto e l'occhio nero. In quell'occasione prima mia figlia mi ha telefonato, io le ho suggerito di chiamare i carabinieri, lei si è chiusa nella stanza, poi è scappata con i figli e sono venuti a casa mia. Mia figlia mi ha riferito di essere stata aggredita fisicamente ed io ho visto quanto è venuta a casa i lividi. A casa con loro c'erano i figli, io non ero presente. Mia figlia mi ha chiamato mentre era chiusa in stanza ed io le stavo suggerendo di chiamare i carabinieri ed ho sentito , un loro amico, dire che non c'era Parte_4 bisogno e che i carabinieri non c'entravano in quella vicenda. Nella stessa serata mia figlia è venuta a casa mia, non so quantificare a distanza di quanto tempo. Ho riconosciuto la voce di , Parte_4 perché lo conosco e conosco la sua voce. So che non era Parte_4 presente all'aggressione. Non so specificare differenza tra ematoma ed ecchimosi, ribadisco che ho visto il morso sulla mano, l'occhio nero e mia figlia lamentava dolori al collo”.
Del pari la figlia , seppur tentando di minimizzare Persona_2
l'estromissione della madre dalla gestione economica nonché gli episodi di aggressività da parte del padre, ha dovuto ammettere: “mio padre faceva economia in famiglia e su alcune cose privava mia madre della possibilità di spendere come vestiti, borse e accessori vari. Mio padre per sé stesso e noi figli non metteva controllo sulle spese da fare, mentre lo faceva per le spese di mia madre. Usavano una sola automobile che prendeva spesso mio padre per andare a lavorare a Falcone, questo era un poco un disagio per mia madre. Mia madre andava dall'estetista, non so se lo diceva a mio padre oppure no….” La teste, interrogata sulle circostanze articolate dal padre, alla domanda se la sig.ra Pt_2 avesse sempre gestito le risorse economiche della famiglia, ha risposto nitidamente: “Non è vero, le gestiva mio padre”.
Riguardo le condotte tenute dal padre ha, infine, confermato: “Vero è che ogni tanto al negozio la insultava e le si rivolgeva con termini poco gentili e toni forti. Con me non era così, mentre ogni tanto anche con mio EL aveva tale tono… Non ricordo se si sono aggrediti fisicamente in modo reciproco, mia madre sicuramente ha sbattuto la nuca e ha riportato le lesioni di cui alla circostanza, mio padre non ha riportato nulla, forse ha inciampato e si è graffiato in viso. Non ho paura né di mia madre, né di mio padre, non ricordo se mio padre ha dato un pugno a mia madre, mia madre l'indomani aveva l'occhio nero e segni sul braccio, quella sera siamo andati a dormire da mia nonna materna, io, mio EL
e mia madre. Io sono tornata l'indomani”.
Di contro, non appaiono decisive, le dichiarazioni dei testi del resistente
(amico) e in quanto il primo Testimone_2 Testimone_3
(che secondo la testimone aveva sconsigliato l'intervento dei Tes_1
Carabinieri in un episodio di violenza ai danni della ) ha sostenuto Pt_2 che i litigi della coppia fossero dovuti solo a divergenze sull'educazione dei figli giungendo ad affermare “..Il disinteresse della madre nei confronti del figlio era visibile dal fatto che lo proteggeva”, in contrasto con quanto riferito dai testi che hanno direttamente assistito agli episodi di violenza, mentre il secondo (che nulla sa riferire sugli episodi di violenza) ha risposto in modo contraddittorio confermando la circostanza che l CP_1 gestiva in modo del tutto autonomo il patrimonio familiare (“ciò so perché ero in contatto con la famiglia”) per poi affermare che i coniugi collaboravano (“perché me lo dicevano loro…oppure perché io avevo apporti di famiglia… PE me lo diceva sempre che la moglie apriva il cassetto dove c'era oro e soldi e prendeva ciò che voleva, ho visto personalmente che la sig.ra aveva la libertà e la disponibilità Parte_1 dei soldi”).
Posto quanto sopra e da una valutazione globale delle dichiarazioni testimoniali, oltre che della produzione documentale di parte, va riconosciuto che i comportamenti prevaricatori e aggressivi nei confronti della moglie, tenuti dal resistente, siano stati tali da determinare l'insostenibilità della prosecuzione della convivenza e, quindi, siano causa di addebito della separazione all CP_1
La Suprema Corte ritiene che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze (ex multis ordinanza n. 5171 del 27.02.2024, Cass. n. 27324/2022
Cass. 3925/2018; Cass. n. 7388/2017 e Cass. n. 433/2016.).
Va rigettata la richiesta di addebito (con conseguente risarcimento danno) formulata dal resistente verso la ricorrente non essendo stato provato, né a mezzo testimonianze né documentalmente, il presunto disinteresse della nei riguardi della famiglia e neppure che la Pt_2 relazione della stessa con altro uomo sia stata causa determinante la fine del matrimonio.
Va ribadito, infatti, che secondo la giurisprudenza della Cassazione, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza"… "pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito.
Ebbene, nel caso in esame, i testi del resistente, e , nulla Pt_4 Tes_3 hanno saputo riferire nello specifico (il primo nulla sa e il secondo non ricorda i periodi e non sa dove stesse la dopo la separazione e Pt_2 con chi), mentre la figlia della coppia ha dichiarato: “mia madre Per_2
è andata via il 28 aprile ed ha affittato una casa per conto suo, io non lo so se aveva già un'altra relazione”.
Pertanto, in assenza di adeguato supporto probatorio, la domanda di addebito della separazione alla va respinta. Pt_2
Nulla va, poi, disposto sull'assegnazione della casa familiare stante la circostanza rappresentata dal resistente e non contestata dalla ricorrente, che i figli maggiorenni - pur vivendo con il padre dopo l'allontanamento della madre dall'abitazione familiare - lavorano e sono economicamente indipendenti.
Va revocato, di conseguenza, l'assegno disposto in favore della prole e a carico dell con l'ordinanza presidenziale non sussistendone più CP_1
i presupposti.
Nessun assegno di mantenimento va, infine, riconosciuto alla ricorrente, con conseguente rigetto della relativa domanda.
A norma dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunciando la separazione tra i coniugi, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In conformità alle regole generali di cui all'art. 2967 c.c. il richiedente l'assegno è onerato della prova del complesso dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e la quantificazione dello stesso. Con riferimento all'accertamento dei redditi dei coniugi, tuttavia, la S.C. ha precisato più volte che non è necessario che lo stesso venga compiuto nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una ricostruzione attendibile delle loro situazioni patrimoniali complessiva (Cass. Civ.
605/2017). Inoltre, il coniuge che richiede l'assegno è tenuto a provare, adducendo a tal fine ogni idoneo fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche, di essere privo di un'attitudine allo svolgimento di una proficua attività lavorativa o di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali
(Cass. 12329/2021).
Nel caso di specie risulta che la , la quale ha richiesto un assegno Pt_2 per il proprio mantenimento, svolge attività lavorativa che le garantisce redditi adeguati, essendo titolare di un avviato esercizio commerciale;
la stessa, poi, non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente di provare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per un rapporto con quello attuale né tanto meno la capacità economica del marito eventualmente sperequata in melius rispetto alla propria.
Per quanto precede la domanda della ricorrente va, quindi, rigettata poiché l'assegno - pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale - non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 21 luglio 2021,
n. 20866).
Le spese, attesa la reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente decidendo sul giudizio di separazione legale giudiziale n. 1086/2021 RG promosso da contro Parte_5 [...]
, così provvede: CP_1
1. Addebita la separazione al resistente;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione alla ricorrente, formulata dal resistente.
3. Nulla sulla casa familiare;
4. Revoca l'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del resistente;
5. Rigetta la richiesta della ricorrente di assegno di mantenimento per sé.
6. Spese compensate.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 15.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
SA SS LL OS US
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto sai magistrati
Dott.ssa OS US Presidente
Dott.ssa SA SS LL Giudice rel.
Dott. PE Puglisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1086/2021 promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Patti (ME) Corso Matteotti n. 185 presso lo studio dell'Avv. Stefania Cappadona (c.f. , C.F._2
che la rappresenta e difende Email_1 come da procura in atti nei confronti di
nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._3
, residente in [...], elettivamente
[...] domiciliato in Falcone via F. Faranda n. 89 presso lo studio dell'Avv.
NA FI (c.f. pec: C.F._4
che lo rappresenta e difende per procura Email_2 in atti, con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione legale giudiziale. In fatto ed in diritto
Il presente giudizio è stato parzialmente definito con sentenza n. 566/2022, pubblicata il 27.07.2022 con cui è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
La causa, quindi, è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per l'esame delle domande di addebito e per quelle a contenuto patrimoniale.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. è stata ammessa ed espletata la prova orale e poi, precisate le conclusioni, la è stata assunta in decisione all'udienza del 10.9.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, l'ultimo dei quali è scaduto l'1.12.2025.
Tanto premesso, va accolta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente per quanto di ragione.
Dalla documentazione agli atti nonché dalle risultanze della prova per testi è emerso che la ha subito, durante il matrimonio, gli Pt_2 atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi del marito, contrari ai doveri di assistenza morale e materiale, nascenti dal matrimonio, che hanno determinato il logoramento del rapporto e la fine del matrimonio.
Difatti, il figlio -escusso all'udienza dell'1.6.2023- ha Persona_1 dichiarato: “ era mio padre che amministrava le spese e i pagamenti e poi dava qualche piccolo importo di somme, direi minimo ed indispensabile, per la spesa alimentare. Si trattava di somme come 50,00 euro, mia madre cercava comunque di accontentarci utilizzando le somme del suo lavoro dal negozio gestito da entrambi i miei genitori e senza il consenso di mio padre. Per quanto concerneva l'abbigliamento
o altri prodotti di cura della persona c'era difficoltà ad avere somme da mio padre. Non c'erano problemi economici, non era il problema legato al non potersi permettere le spese da noi richieste. E ciò posso dire perché quando mia madre in passato chiedeva dei soldi per utilizzarli per le esigenze della famiglia, mio padre si opponeva sempre… Posso dire che amministrava mio padre, non avevamo la possibilità di partecipare alla decisione sulle spese della famiglia, diverse da quelle alimentari… per mio padre mia madre non era in grado di prendere decisioni relativamente alla gestione economica. Ricordo che una volta mia madre voleva imparare a fare un bonifico on line chiedendo spiegazioni a mio padre, che subito dopo le prime indicazioni a mia madre, non riuscendo la stessa
a completare l'operazione, è stata insultata da mio padre, che oltre a dirle che non era capace, ha iniziato ad insultarla. … mia madre intestataria della carta di credito non aveva il permesso di utilizzarla, la teneva solo mio padre e la utilizzava per le spese del negozio e per eseguire altri pagamenti. In pratica mia madre era solo mera intestataria della carta di credito. C'era anche un altro conto corrente che gestiva sempre mio padre, come faceva per il conto corrente aperto per conto di mia madre… oltre a ciò le dava dell'ignorante, che veniva da una famiglia povera e che non era capace di imparare nulla, che poteva solo fare i lavori di casa, quelli domestici”.
Il figlio delle parti, da considerare attendibile in quanto direttamente partecipe delle dinamiche familiari e allo stato convivente con il padre, seppur con lo stesso non abbia buoni rapporti e limiti il confronto per arginare “discussioni e litigi pesanti”, conferma gli episodi di violenza ai danni della madre dicendo: i mie genitori hanno avuto una discussione e ho visto mio padre dare uno schiaffo a mia madre. Quando sono diventato più grande non andavo d'accordo con mio padre e mia madre per difendermi durante un litigio è stata spinta da mio padre… ci sono state occasioni nelle quali a seguito di litigio tra me e mio padre per ragioni futili, mia madre intervenuta per difendermi è stata spinta con violenza. In un'occasione ricordo che mio padre discuteva con mia madre perché lei non riusciva più a continuare la convivenza e lui le ha dato un morso nella mano”.
Anche la madre della ricorrente, , riferisce che la figlia le Testimone_1 confidava di dover chiedere soldi al marito persino per fare la spesa
(circostanza verificatasi anche in sua presenza “in diverse occasioni nelle quali andavamo a trovarli a casa loro, ma soprattutto al negozio, è capito che le chiedesse al marito se poteva prendere i soldi per comprare quello che necessitava… Mia figlia aveva la carta di credito, che però a detta della stessa usava solo il marito. Mia figlia non utilizzava la carta di credito”). Riguardo le aggressioni fisiche e verbali la teste, poi, precisa: una volta mi trovavo con mia figlia a Messina, eravamo al Policlinico ed era il 28.5.2016, lui ha telefonato e l'ha sgridata. Sentivo il resistente che gridava e che chiedeva a mia figlia quanto tempo ci volesse per ritornare
a casa. Tornati al negozio in mia presenza il resistente ha detto alla ricorrente che per colpa sua aveva sbagliato i conti. Posso ancora riferire che il resistente chiamava sempre mia figlia “ ” che secondo Pt_3
l'interpretazione che lui dava era una persona che non sa fare niente.
Questo appellativo l'ho sentito io stessa in un'occasione… mia figlia in quell'occasione è scappata da casa, è venuta da me e l'ho vista che aveva un morso sulla mano, lividi sul volto e l'occhio nero. In quell'occasione prima mia figlia mi ha telefonato, io le ho suggerito di chiamare i carabinieri, lei si è chiusa nella stanza, poi è scappata con i figli e sono venuti a casa mia. Mia figlia mi ha riferito di essere stata aggredita fisicamente ed io ho visto quanto è venuta a casa i lividi. A casa con loro c'erano i figli, io non ero presente. Mia figlia mi ha chiamato mentre era chiusa in stanza ed io le stavo suggerendo di chiamare i carabinieri ed ho sentito , un loro amico, dire che non c'era Parte_4 bisogno e che i carabinieri non c'entravano in quella vicenda. Nella stessa serata mia figlia è venuta a casa mia, non so quantificare a distanza di quanto tempo. Ho riconosciuto la voce di , Parte_4 perché lo conosco e conosco la sua voce. So che non era Parte_4 presente all'aggressione. Non so specificare differenza tra ematoma ed ecchimosi, ribadisco che ho visto il morso sulla mano, l'occhio nero e mia figlia lamentava dolori al collo”.
Del pari la figlia , seppur tentando di minimizzare Persona_2
l'estromissione della madre dalla gestione economica nonché gli episodi di aggressività da parte del padre, ha dovuto ammettere: “mio padre faceva economia in famiglia e su alcune cose privava mia madre della possibilità di spendere come vestiti, borse e accessori vari. Mio padre per sé stesso e noi figli non metteva controllo sulle spese da fare, mentre lo faceva per le spese di mia madre. Usavano una sola automobile che prendeva spesso mio padre per andare a lavorare a Falcone, questo era un poco un disagio per mia madre. Mia madre andava dall'estetista, non so se lo diceva a mio padre oppure no….” La teste, interrogata sulle circostanze articolate dal padre, alla domanda se la sig.ra Pt_2 avesse sempre gestito le risorse economiche della famiglia, ha risposto nitidamente: “Non è vero, le gestiva mio padre”.
Riguardo le condotte tenute dal padre ha, infine, confermato: “Vero è che ogni tanto al negozio la insultava e le si rivolgeva con termini poco gentili e toni forti. Con me non era così, mentre ogni tanto anche con mio EL aveva tale tono… Non ricordo se si sono aggrediti fisicamente in modo reciproco, mia madre sicuramente ha sbattuto la nuca e ha riportato le lesioni di cui alla circostanza, mio padre non ha riportato nulla, forse ha inciampato e si è graffiato in viso. Non ho paura né di mia madre, né di mio padre, non ricordo se mio padre ha dato un pugno a mia madre, mia madre l'indomani aveva l'occhio nero e segni sul braccio, quella sera siamo andati a dormire da mia nonna materna, io, mio EL
e mia madre. Io sono tornata l'indomani”.
Di contro, non appaiono decisive, le dichiarazioni dei testi del resistente
(amico) e in quanto il primo Testimone_2 Testimone_3
(che secondo la testimone aveva sconsigliato l'intervento dei Tes_1
Carabinieri in un episodio di violenza ai danni della ) ha sostenuto Pt_2 che i litigi della coppia fossero dovuti solo a divergenze sull'educazione dei figli giungendo ad affermare “..Il disinteresse della madre nei confronti del figlio era visibile dal fatto che lo proteggeva”, in contrasto con quanto riferito dai testi che hanno direttamente assistito agli episodi di violenza, mentre il secondo (che nulla sa riferire sugli episodi di violenza) ha risposto in modo contraddittorio confermando la circostanza che l CP_1 gestiva in modo del tutto autonomo il patrimonio familiare (“ciò so perché ero in contatto con la famiglia”) per poi affermare che i coniugi collaboravano (“perché me lo dicevano loro…oppure perché io avevo apporti di famiglia… PE me lo diceva sempre che la moglie apriva il cassetto dove c'era oro e soldi e prendeva ciò che voleva, ho visto personalmente che la sig.ra aveva la libertà e la disponibilità Parte_1 dei soldi”).
Posto quanto sopra e da una valutazione globale delle dichiarazioni testimoniali, oltre che della produzione documentale di parte, va riconosciuto che i comportamenti prevaricatori e aggressivi nei confronti della moglie, tenuti dal resistente, siano stati tali da determinare l'insostenibilità della prosecuzione della convivenza e, quindi, siano causa di addebito della separazione all CP_1
La Suprema Corte ritiene che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze (ex multis ordinanza n. 5171 del 27.02.2024, Cass. n. 27324/2022
Cass. 3925/2018; Cass. n. 7388/2017 e Cass. n. 433/2016.).
Va rigettata la richiesta di addebito (con conseguente risarcimento danno) formulata dal resistente verso la ricorrente non essendo stato provato, né a mezzo testimonianze né documentalmente, il presunto disinteresse della nei riguardi della famiglia e neppure che la Pt_2 relazione della stessa con altro uomo sia stata causa determinante la fine del matrimonio.
Va ribadito, infatti, che secondo la giurisprudenza della Cassazione, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza"… "pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito.
Ebbene, nel caso in esame, i testi del resistente, e , nulla Pt_4 Tes_3 hanno saputo riferire nello specifico (il primo nulla sa e il secondo non ricorda i periodi e non sa dove stesse la dopo la separazione e Pt_2 con chi), mentre la figlia della coppia ha dichiarato: “mia madre Per_2
è andata via il 28 aprile ed ha affittato una casa per conto suo, io non lo so se aveva già un'altra relazione”.
Pertanto, in assenza di adeguato supporto probatorio, la domanda di addebito della separazione alla va respinta. Pt_2
Nulla va, poi, disposto sull'assegnazione della casa familiare stante la circostanza rappresentata dal resistente e non contestata dalla ricorrente, che i figli maggiorenni - pur vivendo con il padre dopo l'allontanamento della madre dall'abitazione familiare - lavorano e sono economicamente indipendenti.
Va revocato, di conseguenza, l'assegno disposto in favore della prole e a carico dell con l'ordinanza presidenziale non sussistendone più CP_1
i presupposti.
Nessun assegno di mantenimento va, infine, riconosciuto alla ricorrente, con conseguente rigetto della relativa domanda.
A norma dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunciando la separazione tra i coniugi, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In conformità alle regole generali di cui all'art. 2967 c.c. il richiedente l'assegno è onerato della prova del complesso dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e la quantificazione dello stesso. Con riferimento all'accertamento dei redditi dei coniugi, tuttavia, la S.C. ha precisato più volte che non è necessario che lo stesso venga compiuto nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una ricostruzione attendibile delle loro situazioni patrimoniali complessiva (Cass. Civ.
605/2017). Inoltre, il coniuge che richiede l'assegno è tenuto a provare, adducendo a tal fine ogni idoneo fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche, di essere privo di un'attitudine allo svolgimento di una proficua attività lavorativa o di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali
(Cass. 12329/2021).
Nel caso di specie risulta che la , la quale ha richiesto un assegno Pt_2 per il proprio mantenimento, svolge attività lavorativa che le garantisce redditi adeguati, essendo titolare di un avviato esercizio commerciale;
la stessa, poi, non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente di provare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per un rapporto con quello attuale né tanto meno la capacità economica del marito eventualmente sperequata in melius rispetto alla propria.
Per quanto precede la domanda della ricorrente va, quindi, rigettata poiché l'assegno - pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale - non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 21 luglio 2021,
n. 20866).
Le spese, attesa la reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente decidendo sul giudizio di separazione legale giudiziale n. 1086/2021 RG promosso da contro Parte_5 [...]
, così provvede: CP_1
1. Addebita la separazione al resistente;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione alla ricorrente, formulata dal resistente.
3. Nulla sulla casa familiare;
4. Revoca l'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del resistente;
5. Rigetta la richiesta della ricorrente di assegno di mantenimento per sé.
6. Spese compensate.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 15.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
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