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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3358/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa VI OR Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa ND ON Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3358/2025 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NC MI e dall'avv. CARDONI CHIARA;
e nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AP MA ZI;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) Responsabilità genitoriale Per_ 1.1) Le figlie minori e saranno affidate in modo condiviso a entrambi i genitori i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse. In particolare, in considerazione Per_ della necessità di assicurare alle figlie e una guida genitoriale unitaria e solida, i Per_2 ricorrenti si impegnano ad assumere (adottando congiuntamente, previa riservata condivisione) tutte le decisioni che attengono all'educazione ed alla crescita delle minori, tenuto conto delle loro esigenze e richieste, onde poter rispondere alle stesse nel modo il più coeso e coerente possibile.
1 1.2) Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale le figlie (o ciascuna di esse) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
1.3) Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con obbligo di immediata informativa all'altro genitore.
1.4) La prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_ 1.5) I genitori si impegnano ad introdurre nella vita delle figlie e la presenza di nuovi Per_2 partners con modalità e tempi graduali, tenendo conto delle loro primarie richieste e necessità.
2) Collocamento Per_ 2.1) Le minori e resteranno collocate anagraficamente e prevalentemente con la madre Per_2 presso la casa familiare di Osimo Via Filottrano n. 3, di proprietà della SI.ra , madre Parte_2 del SI. Pt_1
2.2) Tenuto conto della circostanza che la SI.ra rimarrà con le figlie nella casa familiare CP_1 costituita da un appartamento presso l'immobile di Osimo Via Filottrano n. 3, di proprietà della
SI.ra madre del SI. e considerato inoltre che, relativamente al Parte_2 Parte_1 richiamato cespite immobiliare, le utenze sono unicamente intestate alla medesima, d'ora innanzi la
SI.ra si farà carico delle spese di ordinaria manutenzione e delle utenze relative CP_1 all'appartamento costituente la casa familiare prendendo diretti accordi con la proprietaria.
3) Tempi di permanenza Per_ I ricorrenti, con riferimento alle figlie e , concordano sul seguente calendario di visita, Per_2 con la precisazione che il predetto calendario potrà, in accordo tra i medesimi, essere adeguato alle esigenze e alla volontà espressa dalle stesse nel prioritario interesse al loro equilibrio psicologico/emotivo/emozionale ed in ossequio alle fasi dell'evoluzione e crescita.
3.1) DURANTE L'ANNO SCOLASTICO Per_ 3.1.1) Il padre terrà con sé le figlie e due fine settimana al mese in alternanza con la Per_2 madre: dal sabato (dalle ore 16 circa del pomeriggio) fino alla domenica a cena con rientro entro le ore 21.30 (salve variazioni previamente concordate con congruo anticipo in ragione degli impegni scolastici/extrascolastici/sportivi/ludici);
3.1.2) Durante la settimana, quando il padre tiene le figlie nel weekend, il padre terrà con sé le figlie nella giornata di martedì dopo il suo rientro dal lavoro sino alla sera dopo cena riaccompagnando a casa le figlie entro le ore 22. Si precisa che, di anno in anno, il predetto giorno potrà essere
2 ridefinito in base alle attività sportive delle figlie;
le parti concorderanno, pertanto, entro il mese di ottobre di ogni anno un giorno di visita infrasettimanale con le modalità sopra indicate a seconda degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e degli impegni lavorativi del padre e della madre.
3.1.3) Durante la settimana, quando il padre non tiene le figlie nel weekend, il padre terrà con sé le figlie nelle giornate di martedì e giovedì dopo il suo rientro dal lavoro sino alla sera dopo cena riaccompagnando a casa le figlie entro le ore 22. Si precisa che, di anno in anno, i predetti giorni potranno essere ridefiniti in base alle attività sportive delle figlie;
le parti concorderanno, pertanto, entro il mese di ottobre di ogni anno due giorni di visita infrasettimanale con le modalità sopra indicate a seconda degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e degli impegni lavorativi del padre e della madre.
3.1.4) Durante vacanze natalizie (dalla sospensione delle lezioni fino al giorno precedente la ripresa della scuola) le figlie trascorreranno con il padre giorno del 24 dicembre fino alla mattina del giorno successivo (quando le riaccompagnerà a casa dalla madre) e, con la madre, il giorno del 25 dicembre;
le figlie trascorreranno, secondo il criterio dell'alternanza, il 31 dicembre (dalla cena fino al giorno seguente) con un genitore ed il 6 gennaio con l'altro genitore;
il padre, fatti salvi i giorni sopra indicati, potrà tenere durante le vacanze natalizie con sé le figlie ulteriori cinque giorni anche non consecutivi da concordare anno per anno entro il 15 dicembre di ogni anno i base alle esigenze delle parti.
3.1.5) Durante le vacanze pasquali le parti terranno con sé le figlie ad anni alternati il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
3.1.6) Per i ponti o altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico (ad esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre, 1 novembre, S. Patrono) le parti terranno con sé le figlie secondo il criterio dell'alternanza.
3.2) DURANTE LE VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE (nel periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno successivo). Per_ 3.2.1) Il padre terrà con sé le figlie e due fine settimana al mese in alternanza con la Per_2 madre: nella sua settimana di spettanza Egli potrà tenere con sé le figlie dal sabato con orario da concordare di volta in volta fino alla domenica a cena con rientro entro le ore 23/24.
3.2.2) Entrambi i genitori terranno le figlie con sé per 15 giorni - anche non consecutivi - da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
3.2.3) Durante la settimana nel periodo estivo, quando il padre tiene le figlie nel weekend, il padre terrà con sé le figlie nella giornata di martedì, dopo il suo rientro dal lavoro sino alla sera dopo cena
3 riaccompagnando a casa le figlie entro le ore 23/24. Si precisa che, di anno in anno, il predetto giorno potrà essere ridefinito in base alle esigenze (sportive/ricreative) delle figlie;
le parti pertanto, entro il mese di maggio di ogni anno, concorderanno un giorno di visita infrasettimanale con le modalità sopra indicate anche tenuto conto degli impegni lavorativi del padre e della madre.
3.2.4) Durante la settimana, nel periodo estivo, quando il padre non tiene le figlie nel weekend, il padre terrà con sé le figlie nelle giornate di martedì e giovedì dopo il suo rientro dal lavoro sino alla sera dopo cena riaccompagnando a casa le figlie entro le ore 23/24. Si precisa che, di anno in anno, il predetto giorno potrà essere ridefinito in base alle esigenze (sportive/ricreative) delle figlie;
le parti pertanto, entro il mese di maggio di ogni anno, concorderanno un giorno di visita infrasettimanale con le modalità sopra indicate anche tenuto conto degli impegni lavorativi del padre e della madre.
3.2.5) Il 15 agosto i genitori terranno le figlie con sé secondo il criterio dell'alternanza.
3.3) Sono consentite modifiche al predetto calendario su accordo delle parti;
il calendario delle visite e degli incontri è suscettibile di essere modificato solo su accordo tra le parti in base alle rispettive esigenze lavorative e/o personali ed in considerazione della volontà espressa dalle figlie che i ricorrenti si impegnano a rispettare, assurgendo il benessere delle stesse a prioritario interesse delle parti;
in caso di discordanza varranno i termini del presente accordo.
3.4) Le parti, ferme le determinazioni di cui sopra, stabiliscono che:
- laddove una delle parti intendesse organizzare un'uscita con le figlie di più giorni nel fine settimana o in occasione di una festività/ponte che contravvenga all'alternanza come sopra stabilita, dovrà comunicarlo con anticipo di almeno 15 giorni all'altra parte che, se d'accordo, presterà il proprio consenso per iscritto (anche sms o whatsapp). In difetto di accordo si farà riferimento ai tempi di permanenza sopra detti;
- le figlie, il giorno del loro compleanno, indipendentemente dal giorno della settimana in cui esso cada, potranno trascorrere del tempo sia con la madre sia con il padre previo accordo tra gli stessi;
- laddove la calendarizzazione non potesse essere eccezionalmente rispettata (ad esempio per concomitante altro impegno indifferibile), le parti si impegnano a dare comunicazione almeno una settimana prima e a collaborare al fine di ricercare la soluzione migliore nell'interesse delle figlie;
- ogni parte si farà carico degli impegni scolastici/extrascolastici/sportivi e di altro genere delle figlie per il tempo in cui le ha con sé, provvedendo personalmente e comunque senza coinvolgere l'altro genitore, salve situazioni eccezionali, ai relativi incombenti, ivi compreso il trasporto/accompagnamento delle figlie anche fuori Comune;
- le parti si impegnano a valutare e decidere insieme e nell'interesse delle figlie – ovverosia in base agli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse ed in base all'effettiva fattibilità dal punto di
4 vista logistico ed organizzativo – l'opportunità di eventuali eccezioni all'ordinaria calendarizzazione
(ad esempio per consentire la partecipare ad un evento/festa); in particolare con riferimento alle richieste delle figlie che esulano dall'ordinarietà, si impegnano a consultarsi previamente prima di fornire o negare il proprio assenso;
- ciascun genitore quando le figlie (o ciascuna di esse) sono con l'altro genitore, potrà comunicare telefonicamente con le figlie anche mediante chiamate e videochiamate;
i ricorrenti si impegnano a mettere a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti - diversi da quelli nelle zone strettamente limitrofe - quando hanno con sé le figlie.
4) Ripartizione degli oneri di mantenimento.
4.1) Il padre verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, dalla CP_1 data di deposito del presente ricorso, la somma di € 250,00 mensili per ciascuna figlia, da rivalutare automaticamente secondo gli indici ISTAT e da pagarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente della SI.ra , c/c n. [...] entro il giorno 5 di ciascun mese. CP_1
4.2) Le spese straordinarie relative alle figlie verranno divise nella misura del 50% tra le parti, come dal “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” del Tribunale di Ancona del 10.7.2024 allegato al presente ricorso
(doc.12).
4.3) I ricorrenti precisano, a scanso di equivoci, che rientrano tra le spese straordinarie da documentare e che richiedono preventivo accordo quelle relative a: acquisto di tablet/cellulare/mezzi di trasporto, conseguimento patente di guida, mantenimento mezzo et similia, e tutte le spese che comportano un esborso superiore a 100,00 euro.
Per ottenere il rimborso delle spese è necessario che la parte che le abbia affrontate, fornisca, all'altra obbligata, scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento, nonché, per il caso di spese mediche, le relative prescrizioni.
La regolamentazione delle spese straordinarie, salvo eccezioni dovute alla particolare entità della spesa, avverrà di mese in mese;
nello specifico, l'ultimo giorno di ogni mese le parti documenteranno tutte le spese straordinarie (sia spese straordinarie effettuate in autonomia in quanto non richiedenti consenso sia quelle straordinarie autorizzate) sostenute nel mese in corso e, previa applicazione delle dovute reciproche compensazioni, quantificheranno gli importi dovuti e procederanno entro gg 5 al versamento del dovuto.
5) Altre pattuizioni patrimoniali: Assegno Unico.
I ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico universale (o altra misura di sostegno economico CP_2 alle famiglie con figli minori comunque denominata che dovesse essere introdotta) verrà percepito dalla SI.ra nella misura del 100%. CP_1
5 6) Ulteriori pattuizioni
I ricorrenti assumono reciprocamente l'obbligo di comunicare ogni trasferimento. Le parti prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; i figli potranno intraprendere viaggi nel territorio italiano unitamente all'altro genitore, previo consenso da acquisire da parte dell'altro di volta in volta allorché il viaggio occupi giorni eccedenti l'ordinaria regolamentazione di cui al superiore art. 3, ovvero all'estero, sempre previo consenso da acquisire da parte dell'altro di volta in volta, in ogni caso nel rispetto della preminente volontà dei figli e degli impegni ed esigenze degli stessi, con impegno a comunicare tempestivamente la programmazione o previsione del viaggio. In tali casi sarà dovere del genitore che ha in animo di portare i figli in viaggio con sé precisare il luogo di destinazione e la collocazione (hotel, appartamento, ecc…) e consentire, durante il corso della vacanza, contatti telefonici con i figli garantendo di poterli rintracciare in ogni momento”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Controparte_1
Per_ disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento delle figlie minori e , nate Per_2 rispettivamente il 27.08.2008 e il 26.07.2016.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
6 Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ND ON VI OR
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa VI OR Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa ND ON Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3358/2025 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NC MI e dall'avv. CARDONI CHIARA;
e nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AP MA ZI;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) Responsabilità genitoriale Per_ 1.1) Le figlie minori e saranno affidate in modo condiviso a entrambi i genitori i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse. In particolare, in considerazione Per_ della necessità di assicurare alle figlie e una guida genitoriale unitaria e solida, i Per_2 ricorrenti si impegnano ad assumere (adottando congiuntamente, previa riservata condivisione) tutte le decisioni che attengono all'educazione ed alla crescita delle minori, tenuto conto delle loro esigenze e richieste, onde poter rispondere alle stesse nel modo il più coeso e coerente possibile.
1 1.2) Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale le figlie (o ciascuna di esse) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
1.3) Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con obbligo di immediata informativa all'altro genitore.
1.4) La prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_ 1.5) I genitori si impegnano ad introdurre nella vita delle figlie e la presenza di nuovi Per_2 partners con modalità e tempi graduali, tenendo conto delle loro primarie richieste e necessità.
2) Collocamento Per_ 2.1) Le minori e resteranno collocate anagraficamente e prevalentemente con la madre Per_2 presso la casa familiare di Osimo Via Filottrano n. 3, di proprietà della SI.ra , madre Parte_2 del SI. Pt_1
2.2) Tenuto conto della circostanza che la SI.ra rimarrà con le figlie nella casa familiare CP_1 costituita da un appartamento presso l'immobile di Osimo Via Filottrano n. 3, di proprietà della
SI.ra madre del SI. e considerato inoltre che, relativamente al Parte_2 Parte_1 richiamato cespite immobiliare, le utenze sono unicamente intestate alla medesima, d'ora innanzi la
SI.ra si farà carico delle spese di ordinaria manutenzione e delle utenze relative CP_1 all'appartamento costituente la casa familiare prendendo diretti accordi con la proprietaria.
3) Tempi di permanenza Per_ I ricorrenti, con riferimento alle figlie e , concordano sul seguente calendario di visita, Per_2 con la precisazione che il predetto calendario potrà, in accordo tra i medesimi, essere adeguato alle esigenze e alla volontà espressa dalle stesse nel prioritario interesse al loro equilibrio psicologico/emotivo/emozionale ed in ossequio alle fasi dell'evoluzione e crescita.
3.1) DURANTE L'ANNO SCOLASTICO Per_ 3.1.1) Il padre terrà con sé le figlie e due fine settimana al mese in alternanza con la Per_2 madre: dal sabato (dalle ore 16 circa del pomeriggio) fino alla domenica a cena con rientro entro le ore 21.30 (salve variazioni previamente concordate con congruo anticipo in ragione degli impegni scolastici/extrascolastici/sportivi/ludici);
3.1.2) Durante la settimana, quando il padre tiene le figlie nel weekend, il padre terrà con sé le figlie nella giornata di martedì dopo il suo rientro dal lavoro sino alla sera dopo cena riaccompagnando a casa le figlie entro le ore 22. Si precisa che, di anno in anno, il predetto giorno potrà essere
2 ridefinito in base alle attività sportive delle figlie;
le parti concorderanno, pertanto, entro il mese di ottobre di ogni anno un giorno di visita infrasettimanale con le modalità sopra indicate a seconda degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e degli impegni lavorativi del padre e della madre.
3.1.3) Durante la settimana, quando il padre non tiene le figlie nel weekend, il padre terrà con sé le figlie nelle giornate di martedì e giovedì dopo il suo rientro dal lavoro sino alla sera dopo cena riaccompagnando a casa le figlie entro le ore 22. Si precisa che, di anno in anno, i predetti giorni potranno essere ridefiniti in base alle attività sportive delle figlie;
le parti concorderanno, pertanto, entro il mese di ottobre di ogni anno due giorni di visita infrasettimanale con le modalità sopra indicate a seconda degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e degli impegni lavorativi del padre e della madre.
3.1.4) Durante vacanze natalizie (dalla sospensione delle lezioni fino al giorno precedente la ripresa della scuola) le figlie trascorreranno con il padre giorno del 24 dicembre fino alla mattina del giorno successivo (quando le riaccompagnerà a casa dalla madre) e, con la madre, il giorno del 25 dicembre;
le figlie trascorreranno, secondo il criterio dell'alternanza, il 31 dicembre (dalla cena fino al giorno seguente) con un genitore ed il 6 gennaio con l'altro genitore;
il padre, fatti salvi i giorni sopra indicati, potrà tenere durante le vacanze natalizie con sé le figlie ulteriori cinque giorni anche non consecutivi da concordare anno per anno entro il 15 dicembre di ogni anno i base alle esigenze delle parti.
3.1.5) Durante le vacanze pasquali le parti terranno con sé le figlie ad anni alternati il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
3.1.6) Per i ponti o altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico (ad esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre, 1 novembre, S. Patrono) le parti terranno con sé le figlie secondo il criterio dell'alternanza.
3.2) DURANTE LE VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE (nel periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno successivo). Per_ 3.2.1) Il padre terrà con sé le figlie e due fine settimana al mese in alternanza con la Per_2 madre: nella sua settimana di spettanza Egli potrà tenere con sé le figlie dal sabato con orario da concordare di volta in volta fino alla domenica a cena con rientro entro le ore 23/24.
3.2.2) Entrambi i genitori terranno le figlie con sé per 15 giorni - anche non consecutivi - da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
3.2.3) Durante la settimana nel periodo estivo, quando il padre tiene le figlie nel weekend, il padre terrà con sé le figlie nella giornata di martedì, dopo il suo rientro dal lavoro sino alla sera dopo cena
3 riaccompagnando a casa le figlie entro le ore 23/24. Si precisa che, di anno in anno, il predetto giorno potrà essere ridefinito in base alle esigenze (sportive/ricreative) delle figlie;
le parti pertanto, entro il mese di maggio di ogni anno, concorderanno un giorno di visita infrasettimanale con le modalità sopra indicate anche tenuto conto degli impegni lavorativi del padre e della madre.
3.2.4) Durante la settimana, nel periodo estivo, quando il padre non tiene le figlie nel weekend, il padre terrà con sé le figlie nelle giornate di martedì e giovedì dopo il suo rientro dal lavoro sino alla sera dopo cena riaccompagnando a casa le figlie entro le ore 23/24. Si precisa che, di anno in anno, il predetto giorno potrà essere ridefinito in base alle esigenze (sportive/ricreative) delle figlie;
le parti pertanto, entro il mese di maggio di ogni anno, concorderanno un giorno di visita infrasettimanale con le modalità sopra indicate anche tenuto conto degli impegni lavorativi del padre e della madre.
3.2.5) Il 15 agosto i genitori terranno le figlie con sé secondo il criterio dell'alternanza.
3.3) Sono consentite modifiche al predetto calendario su accordo delle parti;
il calendario delle visite e degli incontri è suscettibile di essere modificato solo su accordo tra le parti in base alle rispettive esigenze lavorative e/o personali ed in considerazione della volontà espressa dalle figlie che i ricorrenti si impegnano a rispettare, assurgendo il benessere delle stesse a prioritario interesse delle parti;
in caso di discordanza varranno i termini del presente accordo.
3.4) Le parti, ferme le determinazioni di cui sopra, stabiliscono che:
- laddove una delle parti intendesse organizzare un'uscita con le figlie di più giorni nel fine settimana o in occasione di una festività/ponte che contravvenga all'alternanza come sopra stabilita, dovrà comunicarlo con anticipo di almeno 15 giorni all'altra parte che, se d'accordo, presterà il proprio consenso per iscritto (anche sms o whatsapp). In difetto di accordo si farà riferimento ai tempi di permanenza sopra detti;
- le figlie, il giorno del loro compleanno, indipendentemente dal giorno della settimana in cui esso cada, potranno trascorrere del tempo sia con la madre sia con il padre previo accordo tra gli stessi;
- laddove la calendarizzazione non potesse essere eccezionalmente rispettata (ad esempio per concomitante altro impegno indifferibile), le parti si impegnano a dare comunicazione almeno una settimana prima e a collaborare al fine di ricercare la soluzione migliore nell'interesse delle figlie;
- ogni parte si farà carico degli impegni scolastici/extrascolastici/sportivi e di altro genere delle figlie per il tempo in cui le ha con sé, provvedendo personalmente e comunque senza coinvolgere l'altro genitore, salve situazioni eccezionali, ai relativi incombenti, ivi compreso il trasporto/accompagnamento delle figlie anche fuori Comune;
- le parti si impegnano a valutare e decidere insieme e nell'interesse delle figlie – ovverosia in base agli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse ed in base all'effettiva fattibilità dal punto di
4 vista logistico ed organizzativo – l'opportunità di eventuali eccezioni all'ordinaria calendarizzazione
(ad esempio per consentire la partecipare ad un evento/festa); in particolare con riferimento alle richieste delle figlie che esulano dall'ordinarietà, si impegnano a consultarsi previamente prima di fornire o negare il proprio assenso;
- ciascun genitore quando le figlie (o ciascuna di esse) sono con l'altro genitore, potrà comunicare telefonicamente con le figlie anche mediante chiamate e videochiamate;
i ricorrenti si impegnano a mettere a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti - diversi da quelli nelle zone strettamente limitrofe - quando hanno con sé le figlie.
4) Ripartizione degli oneri di mantenimento.
4.1) Il padre verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, dalla CP_1 data di deposito del presente ricorso, la somma di € 250,00 mensili per ciascuna figlia, da rivalutare automaticamente secondo gli indici ISTAT e da pagarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente della SI.ra , c/c n. [...] entro il giorno 5 di ciascun mese. CP_1
4.2) Le spese straordinarie relative alle figlie verranno divise nella misura del 50% tra le parti, come dal “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” del Tribunale di Ancona del 10.7.2024 allegato al presente ricorso
(doc.12).
4.3) I ricorrenti precisano, a scanso di equivoci, che rientrano tra le spese straordinarie da documentare e che richiedono preventivo accordo quelle relative a: acquisto di tablet/cellulare/mezzi di trasporto, conseguimento patente di guida, mantenimento mezzo et similia, e tutte le spese che comportano un esborso superiore a 100,00 euro.
Per ottenere il rimborso delle spese è necessario che la parte che le abbia affrontate, fornisca, all'altra obbligata, scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento, nonché, per il caso di spese mediche, le relative prescrizioni.
La regolamentazione delle spese straordinarie, salvo eccezioni dovute alla particolare entità della spesa, avverrà di mese in mese;
nello specifico, l'ultimo giorno di ogni mese le parti documenteranno tutte le spese straordinarie (sia spese straordinarie effettuate in autonomia in quanto non richiedenti consenso sia quelle straordinarie autorizzate) sostenute nel mese in corso e, previa applicazione delle dovute reciproche compensazioni, quantificheranno gli importi dovuti e procederanno entro gg 5 al versamento del dovuto.
5) Altre pattuizioni patrimoniali: Assegno Unico.
I ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico universale (o altra misura di sostegno economico CP_2 alle famiglie con figli minori comunque denominata che dovesse essere introdotta) verrà percepito dalla SI.ra nella misura del 100%. CP_1
5 6) Ulteriori pattuizioni
I ricorrenti assumono reciprocamente l'obbligo di comunicare ogni trasferimento. Le parti prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; i figli potranno intraprendere viaggi nel territorio italiano unitamente all'altro genitore, previo consenso da acquisire da parte dell'altro di volta in volta allorché il viaggio occupi giorni eccedenti l'ordinaria regolamentazione di cui al superiore art. 3, ovvero all'estero, sempre previo consenso da acquisire da parte dell'altro di volta in volta, in ogni caso nel rispetto della preminente volontà dei figli e degli impegni ed esigenze degli stessi, con impegno a comunicare tempestivamente la programmazione o previsione del viaggio. In tali casi sarà dovere del genitore che ha in animo di portare i figli in viaggio con sé precisare il luogo di destinazione e la collocazione (hotel, appartamento, ecc…) e consentire, durante il corso della vacanza, contatti telefonici con i figli garantendo di poterli rintracciare in ogni momento”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Controparte_1
Per_ disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento delle figlie minori e , nate Per_2 rispettivamente il 27.08.2008 e il 26.07.2016.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
6 Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
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