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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/11/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 496/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
14.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 496/2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
TRA
, nato a [...] il [...], in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante pro-tempore della società (cf/p.iva Controparte_1
) con sede legale in Scalea (CS) alla Via Picasso n. 10, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Scalea (CS) al C.so Mediterraneo n. 92 presso lo studio dell'avv. Domenico Franco Casella.
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. – P. Controparte_2 P.IVA_2
IVA ) in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e P.IVA_3 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' CP_2
OPPOSTA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000300582 notificata in data 27.02.2023 con la quale veniva ingiunto il pagamento di € 10.000,00 per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016 ed emessa in relazione agli Avvisi di accertamento prot. n. .2500.08/09/2017.0272405 del 20.09.2017 e prot. n. CP_2
.2500.08/09/2017.0272404 del 30.09.2017. In sintesi, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità CP_2 della sanzione avendo aderito alla definizione agevolata per il versamento dei contributi inevasi.
L'opponente ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
L' si è costituito eccependo l'infondatezza del ricorso e proponendo alla parte ricorrente di CP_2 corrispondere una somma rettificata della somma ingiunta al fine di estinguere il giudizio.
Con nota di deposito del 20.02.2025 parte ricorrente ha rappresentato la circostanza dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta così come rettificata e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta.
§ 2. Preliminarmente va dichiarata integralmente cessata la materia del contendere, avendo parte ricorrente corrisposto la somma di euro 194,64 con F24 del 20.02.2025 (cfr. all. note ricorrente del
20.02.2025), conformemente all'importo indicato nella proposta di rettifica (cfr. all. n. 6a e 6b fascicolo ). CP_2
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav.,
13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
§ 3. Alla luce di quanto innanzi esposto, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Paola, 17.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 496/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
14.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 496/2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
TRA
, nato a [...] il [...], in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante pro-tempore della società (cf/p.iva Controparte_1
) con sede legale in Scalea (CS) alla Via Picasso n. 10, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Scalea (CS) al C.so Mediterraneo n. 92 presso lo studio dell'avv. Domenico Franco Casella.
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. – P. Controparte_2 P.IVA_2
IVA ) in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e P.IVA_3 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' CP_2
OPPOSTA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000300582 notificata in data 27.02.2023 con la quale veniva ingiunto il pagamento di € 10.000,00 per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016 ed emessa in relazione agli Avvisi di accertamento prot. n. .2500.08/09/2017.0272405 del 20.09.2017 e prot. n. CP_2
.2500.08/09/2017.0272404 del 30.09.2017. In sintesi, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità CP_2 della sanzione avendo aderito alla definizione agevolata per il versamento dei contributi inevasi.
L'opponente ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
L' si è costituito eccependo l'infondatezza del ricorso e proponendo alla parte ricorrente di CP_2 corrispondere una somma rettificata della somma ingiunta al fine di estinguere il giudizio.
Con nota di deposito del 20.02.2025 parte ricorrente ha rappresentato la circostanza dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta così come rettificata e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta.
§ 2. Preliminarmente va dichiarata integralmente cessata la materia del contendere, avendo parte ricorrente corrisposto la somma di euro 194,64 con F24 del 20.02.2025 (cfr. all. note ricorrente del
20.02.2025), conformemente all'importo indicato nella proposta di rettifica (cfr. all. n. 6a e 6b fascicolo ). CP_2
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav.,
13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
§ 3. Alla luce di quanto innanzi esposto, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Paola, 17.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso