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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 22.04.2025 la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n RG 20296/2024
TRA nata a Pt 1 il 03.12.1948, ivi residente a[...], c.f.: Parte 1
elettivamente domiciliato in PORTICI (NA) presso lo studio dell'Avv. C.F. 1
,
Stefano Palomba, dal quale è rappresentata e difesa.
RICORRENTE
E
C.F. P.IVA 1 'con sede legale Controparte_1
in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana
Cavalcanti, giusta procura generale alle liti per notar Persona 1 di Roma del
De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura dell'Ente.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/09/2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha adito il Tribunale di
Napoli in funzione di giudice del lavoro e premesso:
che era titolare di pensione ai superstiti cat. SOCPDEL n. 07576789;
. che aveva inoltrato, in data 03/02/2023, domanda n. 2112953000045 per ottenete i trattamenti di famiglia ex lege 7668/96;
che con provvedimento del 16/04/2024 la sede CP_1 non riconosceva la prestazione dichiarandola non inabile per ANF;
che avverso tale decisione, per il tramite del Patronato CP 2 aveva proposto in data
03/05/24 regolare ricorso ampiamente motivato al Comitato Provinciale in cui si chiedeva la liquidazione degli Assegni per il Nucleo Familiare, fornendo la prova dei requisiti: reddituale (mod. ANF-DIP) e sanitario (decreto ASL e/o Mod. SS3) richiesti per il diritto agli A.N.F.;
tutto ciò premesso, dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano, invece, diritto alle provvidenze richieste, l'istante ha chiesto l'accertamento del diritto agli ANF dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è costituito eccependo l'assenza di patologie invalidanti per il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale.
Il giudicante, ravvisata la necessità di un' indagine medico-legale, ha disposto consulenza tecnica per gli accertamenti di cui al ricorso nella persona del dottore Persona_2
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta.
L'istituto dell'assegno per il nucleo familiare si caratterizza per la ridistribuzione del reddito attraverso un sistema dei trattamenti di famiglia diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario. Ai sensi dell'art. 2 comma 8 della legge 153 il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia una età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa delle infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro". Nell'ambito dell'espressione "nucleo familiare” rientra certamente anche il coniuge superstite, non avendo il legislatore in siffatta ipotesi distinto tra coniuge e figlio, come ha fatto nel precedente comma 6 dell'art.
2. Ciò posto va verificata la sussistenza del requisito sanitario.
L'inabilità a lavoro proficuo, al fine di conseguire la pensione indiretta o di riversibilità non
è da intendere quale assoluta e permanente invalidità; occorre però che sia di tale entità da procurare in concreto la inidoneità del soggetto a svolgere attività remunerativa che gli fornisca, in modo potenzialmente continuo, mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni normali della vita e quindi a garantire una esistenza libera e dignitosa;
essa va riferita non alle sole attività confacenti alle specifiche attitudini del soggetto, ma a tutte quelle che possono proficuamente convogliare il residuo grado di capacità lavorativa. Dunque
"inabilità a qualsiasi proficuo lavoro" va intesa come inidoneità del soggetto a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza alcun esame delle residue energie.
Nel caso in esame dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente emerge che la parte è titolare di pensione ai superstiti cat. SOCPDEL n. 07576789 e risulta in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per l'ottenimento del Trattamento di Famiglia ex legge 7668/96.
Infatti in ordine al requisito sanitario il C.T.U., nella consulenza in atti, ha riscontrato che gli stati patologici determinano per la ricorrente l'assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi ad un proficuo lavoro e che per tale condizione patologica la ricorrente Parte 1
[...] ha diritto agli A.N. F. come coniuge inabile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, così come le spese di CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna
Maria Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa così provvede
Parte 1a) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di al pagamento dell'assegno per nucleo familiare per sé stessa, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa;
CP b) condanna I al pagamento dei relativi importi dalla suindicata decorrenza maggiorati di interessi legali dal 120^ giorno successivo all'insorgenza del diritto al soddisfo;
CP c) condanna | al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro
1.200,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge con attribuzione.
CP Condanna I al pagamento delle spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, 22.04.2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa Anna Maria Beneduce