Articolo 8 della Legge 27 giugno 1990, n. 171
Articolo 7Articolo 9
Versione
7 luglio 1990
Art. 8. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni della presente legge e dei suoi decreti di esecuzione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire tremilioni.
2. I rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni ed integrazioni, all'ufficio provinciale metrico competente per territorio.
Nota all' art. 8:
- La legge n. 689/1981 , e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Modifiche al sistema penale".
Entrata in vigore il 7 luglio 1990
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