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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15763/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUARATA ELISABETTA, Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. QUARATA ELISABETTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONCARATI ALESSANDRA e Parte_2 dell'avv. PASCUCCI SERENA ( ) Indirizzo Telematico elettivamente C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RONCARATI ALESSANDRA
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PM – atti comunicati al PM il 20.12.2024
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note congiunte del 20.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra ed il Sig. hanno intrattenuto una relazione a Parte_1 Parte_2
decorrere dal dicembre 2019; da tale unione, in data 10 maggio 2021 è nato a [...] il figlio
[...]
riconosciuto da entrambi i genitori;
gli stessi, in data 4 aprile 2022 hanno acquistato, in Persona_1
comproprietà indivisa al 50 %, un immobile da destinarsi ad abitazione familiare, al termine dei lavori di ristrutturazione;
cessata la convivenza, su ricorso congiunto del 27 febbraio 2023, il Tribunale di
Bologna adito con decreto del 5 aprile 2023, pubblicato il 2 maggio 2023 (cronol. 6010/2023 nel pagina 1 di 7 procedimento RG. Vol. n. 2978/2023) regolava l'affidamento e il mantenimento del piccolo Per_1
prevedendo altresì il calendario di permanenza presso il genitore non collocatario;
si dava atto inoltre che il padre avrebbe acquistato dalla madre il 50% della casa familiare, alle condizioni meglio specificate nel decreto stesso;
dopo l'emissione del decreto di cui sopra le parti avevano un riavvicinamento, tanto da riprendere la convivenza, trasferendosi il sig. nell'abitazione di Parte_2
via Toscana, n. 133 con la compagna e il bambino, e conducendo per un certo periodo una serena vita familiare;
il sig. nel frattempo cambiava lavoro, passando alle dipendenze della società Parte_2
Cimbria srl, con sede in Imola (BO), via Colombarotto, n. 2, per la quale svolge ancora oggi la mansione di tecnico trasfertista, con previsione di almeno 2 settimane al mese di trasferta, il più delle volte all'estero; nel dicembre 2023 le parti interrompevano definitivamente il loro rapporto sentimentale e di conseguenza la loro convivenza;
il sig. si trasferiva a Casalfiumanese Parte_2
(BO) in via San Martino, n. 10, ove reperiva un'abitazione in locazione al canone mensile di euro
700,00; la sig.ra rimaneva nella casa familiare unitamente al figlio, sostenendone al 100 % la Pt_1
rata del mutuo, per Euro 537,80.
Col ricorso introduttivo del presente procedimento, le parti intendono concordemente operare delle modifiche alle pattuizioni di cui al decreto vigente.
Le stesse si ritengono conformi a legge e all'interesse del figlio minore e vanno pertanto qui integralmente recepite. Nulla va disposto in punto di spese legali, trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del Decreto cronol. n. 6010/2023 del 2 maggio 2023, dà atto che per volontà delle parti la cessazione della loro convivenza è disciplinata dalle seguenti condizioni:
a-Conferma dell'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre e con residenza Parte_1 anagrafica presso di lei. Il sig. manterrà la propria residenza nell'immobile in Parte_2
comproprietà fino al momento dell'effettiva cessione, pur non avendo alcun diritto di dimorarvi.
Saranno a carico della sig.ra nella misura del 100% tutte le spese inerenti l'abitazione, tra cui Pt_1
le utenze, le spese condominiali ordinarie e straordinarie, le rate del mutuo (per precedenti accordi tra le parti, ad esclusioneper quellerate di mutuogià versate anche dal Sig. in costanza di Parte_2
convivenzae sulle quali è esclusa ogni richiesta di ripetizione),ad eccezione della TARI che sarà ripartita al 50% tra le parti sino a quando il sig. manterrà la residenza nell'abitazione di Parte_2
via Toscana n. 133 a Bologna. In ogni caso, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative pagina 2 di 7 all'educazione, alla formazione scolastica, alla religione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
b-Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà facoltà di esercitare il Parte_2
diritto di visita liberamente, previo accordo con la Sig.ra e tenuto conto degli impegni di Pt_1
entrambi i genitori;
è ad ogni modo fatto salvo il diritto di visita paterno esercitabile:
1. due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà presso la scuola agli orari prestabiliti. Qualora il padre, nel fine settimana di propria spettanza, dovesse rientrare da una trasferta lavorativa il venerdì sera (da intendersi dopo le 16), preleverà il bimbo dall'abitazione della madre il sabato mattina, indicativamente alle ore 10.00. Qualora, invece il padre dovesse partire per una trasferta lavorativa il lunedì mattina entro le ore 8.00 accompagnerà il bambino dalla madre la domenica sera indicativamente ad ore 20:00.
In entrambi i casi suddetti, e dunque in caso di impegni di lavoro che modifichino il prelievo o il rientro del bambino nei fine settimana di spettanza paterna, il Sig. dovrà comunicare e Parte_2 documentare, ove sia documentabile, l'impegno almeno il giorno precedente alla data di rientro dalla trasferta, nel caso dello slittamento dal venerdì al sabato mattina, ovvero il giorno precedente alla partenza, in caso di anticipazione alla domenica sera. In tali casi, comunicati e documentati, ove siano documentabili, qualora la madre non fosse disponibile, il Sig. potrà chiedere l'ausilio del Parte_2
nonno paterno (previo accordo con la madre del bambino, nel caso fosse necessario per quest'ultimo andare nelle Marche o fuori dal circondario di Bologna) oppure avvalersi dell'ausilio della babysitter, il cui eventuale costo sarà ripartito al 50% tra i genitori. Laddove, invece, il padre si trovi ad affrontare imprevisti legati al viaggio di rientro, o di partenza improvvisa, non comunicabili e non documentabili nei tempi e nei modi sopra specificati, qualora la Sig.ra non riesca a liberarsi da precedenti Pt_1
appuntamenti lavorativi già fissati, ed il Sig. non riesca a reperire valida alternativa, Parte_2 quest'ultimo si assumerà eventualmente l'integrale costo della babysitter. Parimenti, nel caso in cui il
Sig. non possa esercitare il diritto di visita per l'intero weekend di propria spettanza, per Parte_2
imprevisto che non sia comunicabile e documentabile almeno il giorno prima del rientro dalla trasferta/della partenza per trasferta improvvisa, vagliata preliminarmente la disponibilità materna, avrà premura di interpellare il nonno paterno, con possibilità in tal caso di trasferta presso la casa del nonno paterno nelle Marche, ovvero successivamente la babysitter assumendosi eventualmente il relativo pagina 3 di 7 integrale costo.
2.un ulteriore giorno alla settimana, il mercoledì, dall'uscita da scuola sino al giorno successivo, quando riaccompagnerà il bambino a scuola;
qualora il sig. sia lontano per lavoro, le parti Parte_2
potranno valutare un diverso giorno di visita infrasettimanale, compatibilmente con i loro rispettivi impegni. Nel caso in cui il Sig. sia impossibilitato ad esercitare il diritto di visita Parte_2
infrasettimanale a causa di un imprevisto, sarà sua premura interpellare previamente la madre, e nel caso in cui questa non riesca a liberarsi da precedenti appuntamenti lavorativi già fissati, si premurerà di trovare una soluzione alternativa quale quella di contattare la baby sitter, assumendosi il relativo integrale costo, o anche di contattare il nonno paterno ma solo nel caso in cui quest'ultimo possa occuparsi del bambino presso l'abitazione del Sig. sempre nel circondario bolognese, con Parte_2 rispetto degli orari di rientro, entro le ore 20. Qualora la Sig.ra non fosse disponibile all'orario Pt_1
di rientro, il nonno paterno avrà facoltà, previo accordo con la stessa, di portare il bambino con sé nelle
Marche e di accordarsi con la madre sui termini del rientro a Bologna.
3.Compatibilmente con l'organizzazione del lavoro effettuata dalla propria azienda, il sig. Parte_2
si impegna a comunicare alla sig.ra eventuali trasferte lavorative che lo tengano lontano da Pt_1
Bologna nei fine settimana e/o nel giorno infrasettimanale di sua spettanza, con un preavviso di 10 giorni, con esibizione della relativa documentazione a supporto, qualora la documentazione sia esistente, così da consentire alla sig.ra di contattare la baby sitter. L'eventuale spesa per la Pt_1
babysitter sarà ripartita al 50% tra i genitori, ove sia comunicato e documentato, ove documentabile,
l'impegno che impedisca al padre di essere presente nei giorni di propria spettanza, come sopra meglio descritto al punto B.1) e B.2),altrimenti, nei casi di imprevisto non comunicato e documentato, ove documentabile, il giorno prima del rientro dalla trasferta ovvero il giorno prima della partenza, il costo rimarrà integralmente a carico del Sig. nel caso in cui la madre del bambino, Sig.ra Parte_2
non riesca a liberarsi da precedenti appuntamenti lavorativi già fissati o se il Sig. Pt_1 Parte_2
non riesca ad organizzarsi in altro modo.
4.al fine di mantenere un rapporto continuativo con il padre anche quando questi si trovi all'estero per lavoro, le parti effettueranno almeno una videochiamata a settimana, nella giornata del mercoledì, nell'orario da concordarsi tra le parti.
5.per quanto concerne le festività natalizie, il padre potrà trascorrere con il figlio almeno6 giorni a
Natale, anche non consecutivi se gli impegni lavorativi del Sig. non lo dovessero Parte_2
consentire, da concordare almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo, anche in base agli impegni lavorativi dei genitori;
qualora consecutivi, l'ultima settimana di dicembre alternata e ad anni alterni pagina 4 di 7 alla prima di gennaio. Vigilia di Natale con il giorno di Natale garantiti a uno o l'altro genitore ad anni alterni.
6.relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio 3 Parte_2
giorni, anche non consecutivi, compatibilmente ai propri impegni lavorativi, da concordare almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo anche in base agli impegni lavorativi dei genitori, e il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo alternati e ad anni alterni.
7.in ordine alle vacanze estive (periodo giugno –settembre compresi), il Sig. avrà la Parte_2
facoltà di trascorrere con il figlio 21 giorni anche non consecutivi con pernottamento del minore con il padre. I genitori concorderanno congiuntamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi, i periodi delle vacanze estive. Le località delle vacanze estive saranno reciprocamente comunicate entro il 30 maggio di ogni anno. Ciascun genitore nel periodo di propria spettanza pagherà al 100% i costi sostenuti per le vacanze con il bambino. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente notizia, con congruo preavviso, della località di destinazione per le vacanze, nonché delle date di partenza e arrivo.
C - Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a decorrere dal mese di agosto 2024, Parte_2
entro il giorno dieci, a titolo di concorso alle spese per il mantenimento ordinario del figlio , la Per_1 somma di €. 350,00 (trecentocinquanta/00), somma da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT.
D- Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come da Protocollo del Tribunale di Bologna n. 2008 del 9/8/2017, comprese espressamente quelle relative alla babysitter, pre –scuola, post scuola ed attività sportive. Il rimborso dovrà essere corrisposto al genitore che ha sostenuto la spesa, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, ed entro 15 giorni dalla esibizione. La documentazione fiscale (fatture e scontrini detraibili, ad es. spese mediche, farmaceutiche, sportive e abbonamento autobus) dovrà essere intestata a ciascun genitore ai fini della corretta deducibilità delle relative spese nella dichiarazione dei redditi e le stesse spetteranno a ciascun genitore in base alla rispettiva parte di competenza effettivamente versata. Le situazioni di improvvisa necessità che non permettano, alla madre o al padre la diretta gestione del bambino, ossia quelle relative a qualche ora e/o nell'arco di una sola giornata, dovranno essere gestite secondo il principio di prossimità alla casa dell'uno o dell'altro genitore;
queste situazioni saranno gestite, rispettivamente dalla madre o dal padre, nei modi concordati, a secondo del calendario di collocazione del bambino. Si precisa che la Sig.ra si impegna a comunicare al Sig. prima di contattare la baby sitter, le date e le Pt_1 Parte_2
pagina 5 di 7 ore in cui ha bisogno di avvalersi dell'ausilio della babysitter e le motivazioni, fornendo solo quando possibile la documentazione. E' sempre fatta salva, come da protocollo, la previa verifica della disponibilità, dell'altro genitore da preferirsi sempre alla babysitter.
E- Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il contributo al mantenimento ordinario sino a Parte_2
che il figlio non sarà economicamente indipendente.
F- L'Assegno Unico Universale, che ammonta complessivamente ad euro 57,00 circa, viene ripartito al
50% tra i genitori;
Gli eventuali ulteriori rimborsi/contributi derivanti da spese sostenute, dovranno essere ripartiti al 50% (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rimborsi comunali per campi estivi;
rimborsi per corsi sportivi, di formazione, di attività a carattere ludico-ricreative, etc…etc…);
G- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza del figlio.
H-Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
I – le parti danno atto che in data 27 gennaio 2025 hanno concluso un contratto preliminare di compravendita con il quale il sig. si è obbligato a vendere alla sig.ra che si è obbligata a Pt_2 Pt_1
comperare, la quota del 50% di piena proprietà indivisa su civile abitazione sita in Bologna via
Toscana, n. 133, entro la data del 31 gennaio 2026, al cui contenuto le parti fanno sua interezza, ivi compresa la regolamentazione degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo stipulato con Parte_3
sia nei rapporti interni sia nei rapporti con l'istituto mutuante;
[...]
L-Rimangono confermate e valide tra le parti le altre condizioni e pattuizioni contenute e recepite nel decreto cronol. N. 6010/2023 del Tribunale di Bologna, e precisamente:
-dare atto che il trasferimento dell'immobile sito in Bologna, via Toscana, n. 133 comprende altresì gli arredi e corredi presenti all'interno del compendio immobiliare come sopra identificato, che sono stati integralmente acquistati dalla Sig.ra la quale ha corrisposto anche le spese di ristrutturazione, Pt_1 ad eccezione di un contributo iniziale pervenuto dal padre del Sig. pari ad €. 12.592,00 Parte_2
(dodicimilacinquecentonovantadue/00), al netto delle detrazioni di cui il sig. avrà beneficiato sino Pt_2
a quel momento e con contestuale cessione del successivo credito d'imposta alla sig.ra Pt_1
-dare atto che le spese per gli atti notarili e ad essi correlate saranno a carico della Sig.ra come Pt_1
anche quelle per le eventuali imposte ad essi conseguenti, relative alla parte della cessionaria. Saranno pagina 6 di 7 a carico della cessionaria anche le eventuali spese per RTI e APE. Le spese e le imposte conseguenti alla eventuale perdita dei “benefici prima casa” o altro riconducibile alla parte cedente, Sig.
[...]
resteranno a carico di quest'ultima; Pt_2
-dare atto che qualora la Sig.ra non ottenga la liberazione del Sig. dalle Pt_1 Parte_2
obbligazioni assunte nei confronti della Banca mutuante, la Sig.ra non potrà chiedere al Sig. Pt_1
il rimborso del 50% delle rate del mutuo versate dal mese di ottobre 2022 in poi né di Parte_2
tutto quanto dalla medesima speso a titolo di utenze, imposte, tasse, spese condominiali ordinarie e straordinarie.
M- nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15763/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUARATA ELISABETTA, Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. QUARATA ELISABETTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONCARATI ALESSANDRA e Parte_2 dell'avv. PASCUCCI SERENA ( ) Indirizzo Telematico elettivamente C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RONCARATI ALESSANDRA
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PM – atti comunicati al PM il 20.12.2024
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note congiunte del 20.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra ed il Sig. hanno intrattenuto una relazione a Parte_1 Parte_2
decorrere dal dicembre 2019; da tale unione, in data 10 maggio 2021 è nato a [...] il figlio
[...]
riconosciuto da entrambi i genitori;
gli stessi, in data 4 aprile 2022 hanno acquistato, in Persona_1
comproprietà indivisa al 50 %, un immobile da destinarsi ad abitazione familiare, al termine dei lavori di ristrutturazione;
cessata la convivenza, su ricorso congiunto del 27 febbraio 2023, il Tribunale di
Bologna adito con decreto del 5 aprile 2023, pubblicato il 2 maggio 2023 (cronol. 6010/2023 nel pagina 1 di 7 procedimento RG. Vol. n. 2978/2023) regolava l'affidamento e il mantenimento del piccolo Per_1
prevedendo altresì il calendario di permanenza presso il genitore non collocatario;
si dava atto inoltre che il padre avrebbe acquistato dalla madre il 50% della casa familiare, alle condizioni meglio specificate nel decreto stesso;
dopo l'emissione del decreto di cui sopra le parti avevano un riavvicinamento, tanto da riprendere la convivenza, trasferendosi il sig. nell'abitazione di Parte_2
via Toscana, n. 133 con la compagna e il bambino, e conducendo per un certo periodo una serena vita familiare;
il sig. nel frattempo cambiava lavoro, passando alle dipendenze della società Parte_2
Cimbria srl, con sede in Imola (BO), via Colombarotto, n. 2, per la quale svolge ancora oggi la mansione di tecnico trasfertista, con previsione di almeno 2 settimane al mese di trasferta, il più delle volte all'estero; nel dicembre 2023 le parti interrompevano definitivamente il loro rapporto sentimentale e di conseguenza la loro convivenza;
il sig. si trasferiva a Casalfiumanese Parte_2
(BO) in via San Martino, n. 10, ove reperiva un'abitazione in locazione al canone mensile di euro
700,00; la sig.ra rimaneva nella casa familiare unitamente al figlio, sostenendone al 100 % la Pt_1
rata del mutuo, per Euro 537,80.
Col ricorso introduttivo del presente procedimento, le parti intendono concordemente operare delle modifiche alle pattuizioni di cui al decreto vigente.
Le stesse si ritengono conformi a legge e all'interesse del figlio minore e vanno pertanto qui integralmente recepite. Nulla va disposto in punto di spese legali, trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del Decreto cronol. n. 6010/2023 del 2 maggio 2023, dà atto che per volontà delle parti la cessazione della loro convivenza è disciplinata dalle seguenti condizioni:
a-Conferma dell'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre e con residenza Parte_1 anagrafica presso di lei. Il sig. manterrà la propria residenza nell'immobile in Parte_2
comproprietà fino al momento dell'effettiva cessione, pur non avendo alcun diritto di dimorarvi.
Saranno a carico della sig.ra nella misura del 100% tutte le spese inerenti l'abitazione, tra cui Pt_1
le utenze, le spese condominiali ordinarie e straordinarie, le rate del mutuo (per precedenti accordi tra le parti, ad esclusioneper quellerate di mutuogià versate anche dal Sig. in costanza di Parte_2
convivenzae sulle quali è esclusa ogni richiesta di ripetizione),ad eccezione della TARI che sarà ripartita al 50% tra le parti sino a quando il sig. manterrà la residenza nell'abitazione di Parte_2
via Toscana n. 133 a Bologna. In ogni caso, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative pagina 2 di 7 all'educazione, alla formazione scolastica, alla religione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
b-Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà facoltà di esercitare il Parte_2
diritto di visita liberamente, previo accordo con la Sig.ra e tenuto conto degli impegni di Pt_1
entrambi i genitori;
è ad ogni modo fatto salvo il diritto di visita paterno esercitabile:
1. due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà presso la scuola agli orari prestabiliti. Qualora il padre, nel fine settimana di propria spettanza, dovesse rientrare da una trasferta lavorativa il venerdì sera (da intendersi dopo le 16), preleverà il bimbo dall'abitazione della madre il sabato mattina, indicativamente alle ore 10.00. Qualora, invece il padre dovesse partire per una trasferta lavorativa il lunedì mattina entro le ore 8.00 accompagnerà il bambino dalla madre la domenica sera indicativamente ad ore 20:00.
In entrambi i casi suddetti, e dunque in caso di impegni di lavoro che modifichino il prelievo o il rientro del bambino nei fine settimana di spettanza paterna, il Sig. dovrà comunicare e Parte_2 documentare, ove sia documentabile, l'impegno almeno il giorno precedente alla data di rientro dalla trasferta, nel caso dello slittamento dal venerdì al sabato mattina, ovvero il giorno precedente alla partenza, in caso di anticipazione alla domenica sera. In tali casi, comunicati e documentati, ove siano documentabili, qualora la madre non fosse disponibile, il Sig. potrà chiedere l'ausilio del Parte_2
nonno paterno (previo accordo con la madre del bambino, nel caso fosse necessario per quest'ultimo andare nelle Marche o fuori dal circondario di Bologna) oppure avvalersi dell'ausilio della babysitter, il cui eventuale costo sarà ripartito al 50% tra i genitori. Laddove, invece, il padre si trovi ad affrontare imprevisti legati al viaggio di rientro, o di partenza improvvisa, non comunicabili e non documentabili nei tempi e nei modi sopra specificati, qualora la Sig.ra non riesca a liberarsi da precedenti Pt_1
appuntamenti lavorativi già fissati, ed il Sig. non riesca a reperire valida alternativa, Parte_2 quest'ultimo si assumerà eventualmente l'integrale costo della babysitter. Parimenti, nel caso in cui il
Sig. non possa esercitare il diritto di visita per l'intero weekend di propria spettanza, per Parte_2
imprevisto che non sia comunicabile e documentabile almeno il giorno prima del rientro dalla trasferta/della partenza per trasferta improvvisa, vagliata preliminarmente la disponibilità materna, avrà premura di interpellare il nonno paterno, con possibilità in tal caso di trasferta presso la casa del nonno paterno nelle Marche, ovvero successivamente la babysitter assumendosi eventualmente il relativo pagina 3 di 7 integrale costo.
2.un ulteriore giorno alla settimana, il mercoledì, dall'uscita da scuola sino al giorno successivo, quando riaccompagnerà il bambino a scuola;
qualora il sig. sia lontano per lavoro, le parti Parte_2
potranno valutare un diverso giorno di visita infrasettimanale, compatibilmente con i loro rispettivi impegni. Nel caso in cui il Sig. sia impossibilitato ad esercitare il diritto di visita Parte_2
infrasettimanale a causa di un imprevisto, sarà sua premura interpellare previamente la madre, e nel caso in cui questa non riesca a liberarsi da precedenti appuntamenti lavorativi già fissati, si premurerà di trovare una soluzione alternativa quale quella di contattare la baby sitter, assumendosi il relativo integrale costo, o anche di contattare il nonno paterno ma solo nel caso in cui quest'ultimo possa occuparsi del bambino presso l'abitazione del Sig. sempre nel circondario bolognese, con Parte_2 rispetto degli orari di rientro, entro le ore 20. Qualora la Sig.ra non fosse disponibile all'orario Pt_1
di rientro, il nonno paterno avrà facoltà, previo accordo con la stessa, di portare il bambino con sé nelle
Marche e di accordarsi con la madre sui termini del rientro a Bologna.
3.Compatibilmente con l'organizzazione del lavoro effettuata dalla propria azienda, il sig. Parte_2
si impegna a comunicare alla sig.ra eventuali trasferte lavorative che lo tengano lontano da Pt_1
Bologna nei fine settimana e/o nel giorno infrasettimanale di sua spettanza, con un preavviso di 10 giorni, con esibizione della relativa documentazione a supporto, qualora la documentazione sia esistente, così da consentire alla sig.ra di contattare la baby sitter. L'eventuale spesa per la Pt_1
babysitter sarà ripartita al 50% tra i genitori, ove sia comunicato e documentato, ove documentabile,
l'impegno che impedisca al padre di essere presente nei giorni di propria spettanza, come sopra meglio descritto al punto B.1) e B.2),altrimenti, nei casi di imprevisto non comunicato e documentato, ove documentabile, il giorno prima del rientro dalla trasferta ovvero il giorno prima della partenza, il costo rimarrà integralmente a carico del Sig. nel caso in cui la madre del bambino, Sig.ra Parte_2
non riesca a liberarsi da precedenti appuntamenti lavorativi già fissati o se il Sig. Pt_1 Parte_2
non riesca ad organizzarsi in altro modo.
4.al fine di mantenere un rapporto continuativo con il padre anche quando questi si trovi all'estero per lavoro, le parti effettueranno almeno una videochiamata a settimana, nella giornata del mercoledì, nell'orario da concordarsi tra le parti.
5.per quanto concerne le festività natalizie, il padre potrà trascorrere con il figlio almeno6 giorni a
Natale, anche non consecutivi se gli impegni lavorativi del Sig. non lo dovessero Parte_2
consentire, da concordare almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo, anche in base agli impegni lavorativi dei genitori;
qualora consecutivi, l'ultima settimana di dicembre alternata e ad anni alterni pagina 4 di 7 alla prima di gennaio. Vigilia di Natale con il giorno di Natale garantiti a uno o l'altro genitore ad anni alterni.
6.relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio 3 Parte_2
giorni, anche non consecutivi, compatibilmente ai propri impegni lavorativi, da concordare almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo anche in base agli impegni lavorativi dei genitori, e il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo alternati e ad anni alterni.
7.in ordine alle vacanze estive (periodo giugno –settembre compresi), il Sig. avrà la Parte_2
facoltà di trascorrere con il figlio 21 giorni anche non consecutivi con pernottamento del minore con il padre. I genitori concorderanno congiuntamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi, i periodi delle vacanze estive. Le località delle vacanze estive saranno reciprocamente comunicate entro il 30 maggio di ogni anno. Ciascun genitore nel periodo di propria spettanza pagherà al 100% i costi sostenuti per le vacanze con il bambino. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente notizia, con congruo preavviso, della località di destinazione per le vacanze, nonché delle date di partenza e arrivo.
C - Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a decorrere dal mese di agosto 2024, Parte_2
entro il giorno dieci, a titolo di concorso alle spese per il mantenimento ordinario del figlio , la Per_1 somma di €. 350,00 (trecentocinquanta/00), somma da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT.
D- Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come da Protocollo del Tribunale di Bologna n. 2008 del 9/8/2017, comprese espressamente quelle relative alla babysitter, pre –scuola, post scuola ed attività sportive. Il rimborso dovrà essere corrisposto al genitore che ha sostenuto la spesa, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, ed entro 15 giorni dalla esibizione. La documentazione fiscale (fatture e scontrini detraibili, ad es. spese mediche, farmaceutiche, sportive e abbonamento autobus) dovrà essere intestata a ciascun genitore ai fini della corretta deducibilità delle relative spese nella dichiarazione dei redditi e le stesse spetteranno a ciascun genitore in base alla rispettiva parte di competenza effettivamente versata. Le situazioni di improvvisa necessità che non permettano, alla madre o al padre la diretta gestione del bambino, ossia quelle relative a qualche ora e/o nell'arco di una sola giornata, dovranno essere gestite secondo il principio di prossimità alla casa dell'uno o dell'altro genitore;
queste situazioni saranno gestite, rispettivamente dalla madre o dal padre, nei modi concordati, a secondo del calendario di collocazione del bambino. Si precisa che la Sig.ra si impegna a comunicare al Sig. prima di contattare la baby sitter, le date e le Pt_1 Parte_2
pagina 5 di 7 ore in cui ha bisogno di avvalersi dell'ausilio della babysitter e le motivazioni, fornendo solo quando possibile la documentazione. E' sempre fatta salva, come da protocollo, la previa verifica della disponibilità, dell'altro genitore da preferirsi sempre alla babysitter.
E- Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il contributo al mantenimento ordinario sino a Parte_2
che il figlio non sarà economicamente indipendente.
F- L'Assegno Unico Universale, che ammonta complessivamente ad euro 57,00 circa, viene ripartito al
50% tra i genitori;
Gli eventuali ulteriori rimborsi/contributi derivanti da spese sostenute, dovranno essere ripartiti al 50% (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rimborsi comunali per campi estivi;
rimborsi per corsi sportivi, di formazione, di attività a carattere ludico-ricreative, etc…etc…);
G- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza del figlio.
H-Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
I – le parti danno atto che in data 27 gennaio 2025 hanno concluso un contratto preliminare di compravendita con il quale il sig. si è obbligato a vendere alla sig.ra che si è obbligata a Pt_2 Pt_1
comperare, la quota del 50% di piena proprietà indivisa su civile abitazione sita in Bologna via
Toscana, n. 133, entro la data del 31 gennaio 2026, al cui contenuto le parti fanno sua interezza, ivi compresa la regolamentazione degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo stipulato con Parte_3
sia nei rapporti interni sia nei rapporti con l'istituto mutuante;
[...]
L-Rimangono confermate e valide tra le parti le altre condizioni e pattuizioni contenute e recepite nel decreto cronol. N. 6010/2023 del Tribunale di Bologna, e precisamente:
-dare atto che il trasferimento dell'immobile sito in Bologna, via Toscana, n. 133 comprende altresì gli arredi e corredi presenti all'interno del compendio immobiliare come sopra identificato, che sono stati integralmente acquistati dalla Sig.ra la quale ha corrisposto anche le spese di ristrutturazione, Pt_1 ad eccezione di un contributo iniziale pervenuto dal padre del Sig. pari ad €. 12.592,00 Parte_2
(dodicimilacinquecentonovantadue/00), al netto delle detrazioni di cui il sig. avrà beneficiato sino Pt_2
a quel momento e con contestuale cessione del successivo credito d'imposta alla sig.ra Pt_1
-dare atto che le spese per gli atti notarili e ad essi correlate saranno a carico della Sig.ra come Pt_1
anche quelle per le eventuali imposte ad essi conseguenti, relative alla parte della cessionaria. Saranno pagina 6 di 7 a carico della cessionaria anche le eventuali spese per RTI e APE. Le spese e le imposte conseguenti alla eventuale perdita dei “benefici prima casa” o altro riconducibile alla parte cedente, Sig.
[...]
resteranno a carico di quest'ultima; Pt_2
-dare atto che qualora la Sig.ra non ottenga la liberazione del Sig. dalle Pt_1 Parte_2
obbligazioni assunte nei confronti della Banca mutuante, la Sig.ra non potrà chiedere al Sig. Pt_1
il rimborso del 50% delle rate del mutuo versate dal mese di ottobre 2022 in poi né di Parte_2
tutto quanto dalla medesima speso a titolo di utenze, imposte, tasse, spese condominiali ordinarie e straordinarie.
M- nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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