Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza breve 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 03/06/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00426/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Valeri, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani, Cittalia Fondazione dell'Anci, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., U.T.G. - Prefettura di Ancona, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
-del decreto Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 3 Marzo 2025 notificato in data 5.3.2025 (all.1) con il quale la Prefettura di Ancona ha decretato la cessazione delle misure di accoglienza dalla data di notifica del provvedimento;
- del provvedimento silenzio - rifiuto delle misure di accoglienza per titolari di protezione Sistema SAI a seguito di istanza (all.2) del 26.2.2025 e successiva presa in carico (all.24) con cui il Servizio Centrale ha, di fatto, negato all’istante l’accesso alle misure di accoglienza per i titolari di protezione, sia per vulnerabili che per ingressi ordinari, ai sensi del d.lgs. 142/2015 nonché 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; 3) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati. e per la condanna al risarcimento per quanto attiene il danno ingiusto non patrimoniali derivante dai provvedimenti illegittimi della p.a. e dalla violazione degli obblighi in capo ai convenuti in materia di accoglienza dei titolari di protezione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO
che con il presente ricorso il cittadino pakistano -OMISSIS- agisce per far valere l’illegittimità del decreto della Prefettura di Ancona prot. n.-OMISSIS- del 3 marzo 2025 di cessazione della misura accoglienza, nonché per l’accertamento del silenzio rifiuto sulla richiesta di accoglienza nel Sistema di Protezione Sai ai sensi del d.lgs. 142/2015, e per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione degli obblighi ina materia di accoglienza dei titolari di protezione;
che l’amministrazione si è costituita il 6.05.2025 con atto formale;
che alla camera di consiglio del 15 maggio 2025 fissata per la discussione dell’istanza di sospensione cautelare questo T.a.r. ha disposto l’acquisizione, a cura dell’amministrazione intimata, di una relazione di chiarimenti sullo stato del procedimento attivato sulla richiesta prot. n.9570 del 27.02.2025 di inserimento del ricorrente nella rete Sai in ragione della sua condizione di vulnerabilità ex art. 17 del d.lgs. 142/2015 per motivi di salute come documentati in atti anche tramite una relazione clinica del 6.09.2024 a cura del Dirigente Medico dr -OMISSIS- in servizio presso gli Ospedali Riuniti di Ancona a seguito di ricovero in data 29.08.2024 presso la Clinica di Psichiatria del predetto nosocomio;
che alla predetta ordinanza interlocutoria l’amministrazione ha adempiuto allegando documentazione in data 23.05.2025 da cui si ricava che l’istanza predetta non risulta allo stato definita;
Vista la memoria depositata dal ricorrente in data 26.05.2025;
Dato avviso alle parti come da verbale di udienza del 29.05.2025 della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
CONSIDERATO
che il ricorso è fondato e merita accoglimento limitatamente all’impugnazione del silenzio formatosi sulla richiesta di accoglienza del ricorrente nel sistema Sai;
che infondata si appalesa la richiesta di annullamento del decreto con cui è stata disposta la cessazione della misura di accoglienza a seguito del provvedimento del 4 aprile 2024 con cui il Tribunale di Ancona ha riconosciuto all’istante il beneficio della protezione speciale, risultando al riguardo inconferenti i motivi di ricorso riferiti al diverso istituto della revoca della misura di accoglienza che non ne condivide natura e presupposti;
che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, rispetto alla cessazione della misura di accoglienza, l’art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 142 del 2015 prevede che le misure di accoglienza accordate ai richiedenti protezione internazionale siano assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; in via eccezionale, le misure di accoglienza vengono erogate anche nel caso di rigetto della predetta domanda, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione della decisione, e, in presenza di un ricorso giurisdizionale e ove il ricorrente sia privo di mezzi sufficienti, sino alla definizione del giudizio (cfr. T.a.r. Lombardia, Milano, III, 7 luglio 2021, n. 1664);
che nel caso di positiva conclusione del procedimento di riconoscimento della protezione umanitaria in favore del migrante, si determina “in via automatica” la cessazione delle misure di accoglienza disposte ai sensi della richiamata normativa. Tale sistema non è stato modificato né con il decreto legge n. 113 del 2018 (convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2018), né con il decreto legge n. 130 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020), i quali non hanno introdotto alcuna innovazione sul punto al predetto regime;
che da quanto sopra discende che la cessazione delle misure di accoglienza rappresenta una conseguenza rigidamente vincolata rispetto alla decisione che definisce il procedimento riguardante la protezione richiesta dallo straniero, sicché sull’Amministrazione non incombeva, nel caso specifico, alcun puntuale onere valutativo o motivazionale in ordine alla pur significativa situazione di vulnerabilità del ricorrente, essendo all’uopo sufficiente l’indicazione del fatto (decisione di riconoscere la protezione internazionale in favore del ricorrente) integrante l’ipotesi di cessazione della misura;
che la natura vincolata della decisione assunta comporta anche l’irrilevanza del mancato inoltro della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990;
che da quanto esposto consegue il rigetto della richiesta di annullamento del provvedimento di cessazione della misura di accoglienza;
che a diverse conclusioni si perviene quanto alla richiesta di accertamento del silenzio inadempimento rispetto all’obbligo di provvedere con provvedimento esplicito e motivato sulla richiesta di inserimento nel sistema SAI;
che dall’istruttoria esperita da questo T.a.r. è emerso che l’amministrazione ha acquisito agli atti la relazione dell’Ast del 14.02.2025 ma che il procedimento relativo alla valutazione dei presupposto per l’inserimento del ricorrente in una struttura Sai allo stato non è stato ancora definito;
che con la memoria depositata agli atti del fascicolo il 26 maggio 2025 parte ricorrente ha precisato che a fronte di una prima richiesta depositata nel Maggio 2024 ed archiviata senza una risposta definitiva, si è sovrapposta una seconda domanda inoltrata in data 8.01.2025 su cui il Servizio Centrale non si è mai pronunciato, ed un ulteriore sollecito del ricorrente in data 26 febbraio anche al fine della valutazione della condizione del ricorrente quale soggetto non vulnerabile;
che, come già in precedenza affermato da questo T.a.r. Marche sez, I con sentenza 2 agosto 2021 n. 632, non fatta oggetto di gravame, la rete dell’accoglienza predisposta in astratto dal legislatore, pone particolare attenzione ai soggetti in condizione di vulnerabilità dovuta a disagio psichico e il fatto che il sistema SIPROIMI (già SPRAR) abbia ad oggetto progetti di accoglienza integrata realizzati dagli enti locali su richiesta di quest’ultimi e su una base di adesione assolutamente volontaria (cfr., pagine 5, 6 e 7 della nota di Cittalia sopra citata) non può valere a giustificare la circostanza che al ricorrente non sia stata garantita la definizione del procedimento attivato per la sua accoglienza in relazione alle sue condizioni di soggetto estremamente vulnerabile come documentate in atti;
che, come noto, la carenza di posti nei progetti dedicati alla presa in carico dei soggetti vulnerabili per patologie afferenti alla sfera psichica o la poca adesione da parte degli enti locali a tale tipo di progetti non possono andare a discapito di chi necessita dell’accoglienza, essendo invece necessario un intervento coordinato di tutte le Amministrazioni coinvolte e dei Servizi presenti sul territorio affinché sia garantita quella tutela psico-socio-sanitaria quale servizio minimo obbligatorio nell’ambito dell’accoglienza;
che, come infatti statuito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza della sezione VI, 27 febbraio 2014, n. 79, “spetta agli Stati membri garantire il rispetto da parte di tali organismi delle norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo, dato che la saturazione delle reti di accoglienza non può giustificare alcuna deroga all'osservanza di tali norme”; e ancora, “la direttiva 2003/9 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che, in caso di saturazione delle strutture d'alloggio destinate ai richiedenti asilo, gli Stati membri possano rinviare questi ultimi verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purché tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da detta direttiva”;
che a ben vedere, il comportamento inerte serbato dall'Amministrazione risulta in contrasto con i principi di buon andamento, giustizia ed equità richiamati dalla giurisprudenza in materia, a maggior ragione dopo che l'art. 2, comma 1, della Legge n. 241/1990, nella versione a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, sancisce l'obbligo della PA di provvedere - seppur con motivazione in "forma semplificata" con un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo - persino nei casi in cui l'istanza sia inaccoglibile per la "manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda", superando l'impostazione tradizionale che riteneva, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, che in tali ipotesi fosse del tutto inutile provvedere (Cons. Stato, III, n. 3827/2016). In tale nuova prospettiva si è ancor più rafforzata la convinzione che l'obbligo giuridico di provvedere è rinvenibile anche al di là di una espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento, ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'amministrazione, cosicché non assume nemmeno più valenza giustificativa dell'inerzia serbata dalla PA il fatto che l'istanza non soddisfi i requisiti minimi di contenuto e di forma un tempo necessari per poterla ritenere ricevibile ed ammissibile e, pertanto, per far scattare l'obbligo di pronuncia nel merito da parte della PA;
che, per tutto quanto innanzi esposto, permane a carico dell’amministrazione l’obbligo di pronunciarsi senza ritardo sulla richiesta di inserimento del ricorrente nel sistema Sai in ragione delle condizioni di cui alle richieste in atti;
che rispetto alla richiesta di risarcimento del danno, va ricordato che il danno da lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento finale sia destinata ad esito favorevole e quindi alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse" (Cons. Stato, II, 19 luglio 2024, n. 6129), per cui, non potendo il Collegio pronunciarsi su poteri non ancora esercitata, va respinta la domanda di risarcimento del danno;
che, del pari, sulla risarcibilità del danno da “mero ritardo” va fatta applicazione dell'orientamento imposto dalla UN NA (cfr. sentenza n. 7 del 2021), secondo cui tale voce il danno è risarcibile solo quando risulti fondata l'istanza sulla quale l'amministrazione sia rimasta inerte. Il Supremo consesso, nel riaffermare (proprio in una fattispecie risarcitoria per danno da ritardo) la natura extracontrattuale della responsabilità della p.a., ha evidenziato la centralità dell'elemento costituito dall'ingiustizia del danno che in caso di ritardata conclusione del procedimento amministrativo esige la dimostrazione che il superamento del termine di legge abbia impedito al privato di ottenere il provvedimento ampliativo favorevole per il quale aveva presentato l'istanza: "la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell'art. 2056 cod. civ. -da ritenere espressione di un principio generale dell'ordinamento- i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.; e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall'art. 1225 cod. civ.".;
che pertanto non può darsi luogo ad alcuna pronuncia in tema di risarcimento del danno in presenza di poteri non ancora esercitati;
che, da ultimo, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio e, tenuto conto che il ricorrente è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con decreto del 22 aprile 2025 della Commissione deputata a delibare in via provvisoria ed anticipata, ne va confermata in via definitiva l’ammissione al beneficio con liquidazione in favore del leale istante delle spese di giudizio come da dispositivo con onere a carico dell’Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-respinge il ricorso avverso il decreto di cessazione della misura di accoglienza;
-accoglie il ricorso per silentium e per l’effetto ordina all’amministrazione intimata di provvedere sulle istanze di cui in premessa entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente;
-spese compensate.
-conferma l’ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio e per l’effetto liquida in favore dell’avv. Daniele Valeri la complessiva somma di €1250,00 (milleduecentocinquanta/00) comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.