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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 16/9/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 760/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Carnevale e Panaccione)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Mangiapane)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 948 del 30/9/2021
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell'opposizione, proposta da , nei Parte_1 confronti dell'avviso di addebito n. 397 2019 0027917 04 000 notificato il 27/11/2019, si annullava tale avviso stante la sua illegittimità e, al contempo, si dichiarava l'obbligo dell'opponente di corrispondere all'Istituto le somme ingiunte con l'avviso impugnato, pari a € 21.804,64, oltre le somme aggiuntive dalla maturazione al soddisfo, compensando le spese di lite. CP_ Il interponeva appello, cui resisteva l . Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello risulta articolato in tre motivi di gravame.
Con il primo, l'appellante - denunciando l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 24 del d.lgs. n. 46/1999, 1 c.p.c. e 2 del d.lgs. n. 546/1992 - sostiene che la valutazione del maggior reddito imponibile, sottesa all'avviso di addebito impugnato, è “assolutamente preclusa al giudice civile, stante l'indiscussa appartenenza di tale controversa alla giurisdizione tributaria”.
La censura non coglie nel segno.
In punto di fatto, è incontestato tra le parti che, nel caso di specie, la pretesa contributiva, azionata CP_ dall mediante l'avviso di addebito opposto in questa sede, originava dall'avviso di accertamento n.
TKQ016F01751, emesso dall'Agenzia delle Entrate e precedentemente notificato allo stesso il Pt_1
7/12/2028, avverso il quale l'odierno appellante aveva proposto tempestiva opposizione davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone. CP_ In altri termini, l'avviso di addebito, oggetto del presente giudizio, è stato emesso dall e notificato al nelle more del giudizio pendente dinanzi alla Commissione tributaria competente avverso l'avviso di Pt_1 accertamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate, posto a fondamento del medesimo avviso di addebito.
In punto di diritto, trova applicazione il disposto dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26/2/1999, n. 46 in materia di iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il quale statuisce che, se l'accertamento effettuato dall'Ufficio è impugnato davanti all'Autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita (solo) “in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Al riguardo, i giudici di legittimità, da un lato, hanno chiarito che, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali, il citato art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento, su cui la pretesa creditoria si fonda, sia impugnato davanti all'Autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'Ente previdenziale, ma anche quello operato da altro Ufficio pubblico, come l'Agenzia delle Entrate (v., tra le altre,
Cass. 9/4/2014, n. 8379; Cass. 1/3/2016, n. 4032). CP_ Da ciò consegue che deve considerarsi inibito all' l'emissione di avvisi di addebito per recuperi contributivi sino all'intervenuta definitività, in sede di giustizia tributaria, del correlato accertamento fiscale sul maggior reddito contestato dall'Agenzia delle Entrate, essendo, peraltro, la Commissione tributaria l'unico CP_ organo avente giurisdizione sulla pretesa impositiva su cui si fonda il credito contributivo dell , per cui bene ha fatto il primo giudice a dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, annullandolo. Dall'altro lato, nondimeno, gli stessi giudici di legittimità hanno aggiunto che il giudice civile non può limitarsi ad annullare una cartella esattoriale - qui, avviso di addebito - in caso di iscrizione a ruolo eseguita in pendenza di giudizio di opposizione avverso un verbale di accertamento, ma deve, in ogni caso, accertare nel merito la fondatezza dell'imposizione contributiva, trovando applicazione gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è affermato che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo, giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio. si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (v., per tutte, Cass. 7/5/2019, n. 12025).
Pertanto, il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso, sicché altrettanto bene ha fatto il CP_ primo giudice a pronunciarsi sulla fondatezza creditoria azionata dall .
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del Tribunale, in quanto avrebbe erroneamente “utilizzato” la sentenza n. 221/2020 emessa dalla CTP di Frosinone al fine di “confermare nel merito le somme portate con l'avviso di addebito impugnato”.
La doglianza si rivela infondata.
Invero, il credito contributivo azionato con l'avviso di addebito qui impugnato attiene ai maggior contributi, dovuti dal sulla quota eccedente il minimale contributivo, dovuti sul maggior reddito Pt_1 dell'anno 2013, come rilevato dall'Agenzia dell'Entrate con accertamento, notificato all'Ente previdenziale e al contribuente, a seguito del quale il reddito dichiarato per tale anno di imposta è stato rideterminato, ai fini previdenziali, in € 75.883,00.
In proposito, si rammenta che la legge 26/2/1982, n. 54 ha introdotto un contributo aggiuntivo (c.d. a percentuale) da calcolare sulla base dei redditi percepiti dal titolare dell'impresa, stabilendo, in particolare, che, ai fini della determinazione dei contributi aggiuntivi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali ai sensi degli artt. 1 del d.P.R. n. 538/1980 e 2 del decreto-legge n. 791/1981, convertito con modifiche nella legge n. 54/1982, il reddito di impresa, in base al quale devono essere calcolati i suddetti contributi, è costituito, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 536/1987, convertito nella legge n. 48/1988, dal reddito di impresa relativo all'attività per la quale si ha titolo all'iscrizione nei rispettivi elenchi.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato;
a) che il non ha correttamente dichiarato i Pt_1 redditi d'impresa percepiti al fine di far accertare all'Istituto la somma dovuta a titolo di contributi c.d. a percentuale ai sensi della normativa sopra richiamata;
b) che i redditi percepiti dal , superiori a quelli Pt_1 CP_ indicati nella dichiarazione reddituale, sono stati comunicati dall'Agenzia delle Entrate all' , a seguito CP_ dell'accertamento reddituale a carico dello stesso;
c) che l' ha provveduto a calcolare i contributi dovuti sulla base dei redditi comunicati dall'Agenzia delle Entrate all'esito dell'accertamento, nonché le somme aggiuntive di legge.
Orbene, tale accertamento tributario è stato sostanzialmente confermato in sede giurisdizionale, con la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria di Frosinone n. 221 del 24/2/2020, la quale ha rigettato il ricorso del contribuente, ribadendo, quindi, la fondatezza dell'accertamento effettuato da Agenzia delle Entrate del maggior imponibile contributivo, sulla base del quale è stato emesso l'avviso di addebito CP_ impugnato, conseguendone che la pretesa creditoria dell' va confermata nel merito in questa sede. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n.
1775 del 28/3/2023, che è stata sì annullata con rinvio dall'ordinanza della Cassazione n. 15275 del
9/6/2025 - prodotta dall'appellante con le note di trattazione scritte inviate telematicamente il 28/7/2025 - ma unicamente per vizi formali, segnatamente accogliendo il terzo ed il quarto motivo del ricorso per cassazione, aventi ad oggetto l'omessa pronuncia, rispettivamente, sull'eccezione di valida sottoscrizione dell'avviso di accertamento ed in ordine alla questione relativa all'illegittimità della sanzione pecuniaria irrogata, confermando però, nel merito, l'avviso di accertamento emesso nei confronti del , nella qualità Pt_1 di titolare della ditta individuale B.T.P., svolgente attività di rivestimento di pavimenti e muri, per l'anno di imposta 2013, con cui l'Agenzia delle Entrate riprendeva ad imposizione maggiori II.DD. e IVA (v. il primo e secondo motivo dello stesso ricorso per cassazione).
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento, precludendo l'esame del terzo motivo di gravame, spiegato in via subordinata dal , atteso che lo stesso ha ad oggetto la richiesta di riduzione Pt_1 ad 1/3 dei contributi “iscritti a ruolo”, profilo, quest'ultimo, assorbito per quanto sopra delineato, poiché
l'iscrizione a ruolo è stata, appunto, ritenuta illegittima dal primo giudice.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 3.965,85 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)