Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01253/2026REG.PROV.COLL.
N. 00393/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2024, proposto da
IL CI, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Prata Sannita, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Oronzo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4392/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Prata Sannita, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. ID ON e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come in atti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente appello ha ad oggetto la sentenza che ha rigettato l’originario ricorso, proposto dall’odierna appellante avverso la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza di condono disposta dal Comune di Prata Sannita, in data 12 luglio 2024, n. prot. 3161, a seguito della nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento – Caserta del 28 maggio 2019, n. MiBAC SABAP-CE 28/05/2019 0007111 – P [07.04/5/2019].
2. Tali atti venivano impugnati in primo grado dinanzi al Tar per la Campania, sulla base dei seguenti motivi: violazione art. 10-bis l.n. 241/1990; Violazione art. 3 l.n. 241/1990 per motivazione generica e contraddittoria; Violazione di legge in quanto la Soprintendenza avrebbe travalicato le proprie competenze, effettuando una valutazione urbanistico-edilizia sull’intervento proposto dalla ricorrente, omettendo di estrinsecare, in modo sistematico e compiuto, le ragioni dell’eventuale incompatibilità paesaggistica di tali opere; difetto di istruttoria in quanto il provvedimento sarebbe gravato da un rilevante difetto di istruttoria relativo alla (assenza di una) discrasia temporale nella realizzazione delle opere oggetto dell’istanza di condono, nonché nel vincolo di inedificabilità che, secondo la ricorrente, avrebbe carattere soltanto relativo (pagina 3 della sentenza impugnata).
3. Con sentenza del 19 luglio 2023, n. 4392 il Tar rigettava il ricorso sulla base delle seguenti ragioni: la lamentata violazione delle facoltà partecipative, nel peculiare caso in esame, non si è riflessa sull’esito del procedimento, in considerazione dell’oggettiva situazione che caratterizza il fabbricato: pertanto, da un lato, l’esame del profilo della compatibilità paesaggistica sarebbe stato del tutto inutile e, dall’altro lato, il Comune non ha espresso alcuna valutazione di compatibilità paesaggistica idonea a rendere utile l’apporto partecipativo degli interessati; a prescindere da ogni doglianza sollevata dalla ricorrente, la condonabilità risulta preclusa in ragione della tipologia delle opere costruite – secondo quanto, peraltro, già implicitamente ricavabile dall’ordinanza di questo TAR nr. 597/2019, resa nell’ambito del giudizio avviato dalla medesima ricorrente avverso il precedente parere reso dalla Soprintendenza e recante NRG 5173-2018 - e come compiutamente argomentato nell’atto impugnato: ne discende l’infondatezza del primo motivo di gravame e l’assorbimento del rilievo del quarto motivo di doglianza nella parte in cui si lamenta che le opere sarebbero state eseguite tutte in epoca utile per fruire dell’invocato condono; essendo le opere frutto di una realizzazione di nuove superfici e generative di nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, vige il principio per cui l’intervento non può essere condonato in quanto non rientrante nella fattispecie di abusi “minori” individuati nelle tipologie 4, 5, 6 della predetta Tabella A (cfr. C.d.S., VI Sez., 11 aprile 2019, nr. 6182).
4. Avverso tale sentenza proponeva appello la parte ricorrente, deducendo tre motivi di gravame.
In primo luogo, violazione art. 10-bis l. n. 241/1990: reiterando le censure mosse al provvedimento, la ricorrente sostiene che i giudici di prime cure avrebbero inadeguatamente sorvolato su siffatta censura, omettendo qualsivoglia motivazione sul punto, limitandosi apoditticamente a sostenere l’infondatezza del primo motivo di gravame (pagina 4 del ricorso).
In secondo luogo, violazione art. 3 l. n. 241/1990: contestando la natura di provvedimento avente motivazione plurima, la ricorrente reitera le censure in punto di motivazione, considerandola generica e contraddittoria (pagina 7 e 8 del ricorso).
Infine, difetto di istruttoria: la ricorrente reitera le censure mosse con riferimento all’asserita esistenza di una discrasia temporale nella realizzazione delle opere oggetto dell’istanza di condono, nonché all’errata qualifica di interventi edilizi insanabili, in quanto sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, piuttosto che relativa (pagina 10 e 11 del ricorso).
5. Si costituivano i convenuti, muovendo le seguenti eccezioni, le amministrazioni appellate. Il Comune di Prata Sannita così statuendo: sulla violazione art. 10-bis l. n. 241/1990, la natura vincolata del provvedimento impugnato, la natura non condonabile degli abusi nonché l’assenza di qualsiasi valutazione in ordine alla compatibilità paesaggistica degli interventi realizzati, precludono un pregiudizio partecipativo (pagina 3 e 4 del controricorso); sul difetto di motivazione, dalla lettura del provvedimento impugnato, è agevole dedurre che il parere negativo della Soprintendenza attiene a tutte le opere non condonabili, ai sensi dell’Allegato 1 alla l. n. 326/03 e, per quelle realizzate successivamente al 31 marzo 2003, non rientranti “nella categoria degli interventi di completamento”, tutte le opere, pertanto, risultano realizzate in dispregio perché oltre i termini della procedura autorizzativa di cui all’art. 32 della l. n. 326/03; in relazione al difetto di istruttoria, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dal contenuto del provvedimento della Soprintendenza emerge inequivocabilmente la presenza di ulteriori opere abusive, eseguite successivamente alla presentazione della richiesta di condono edilizio (di cui alla pagina 5 del controricorso), nonché la circostanza per cui, a prescindere dall’assolutezza o relatività del vincolo paesaggistico gravante sull’area, non può essere condonabile un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria, ai sensi della l. n. 326/2003, come nel caso di specie. Il Ministero della Cultura richiamando le difese di prime cure.
6. All’udienza di smaltimento dell’11 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. In relazione al primo motivo di appello, in generale la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che, nell’ipotesi di vincoli paesaggistici ostativi al condono, le deduzioni procedimentali e la presunta violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, risultano irrilevanti, in quanto l’esito del procedimento di diniego di sanatoria è vincolato e non soggetto a discrezionalità qualora riguardi opere non sanabili per legge (Cons. St. 24 aprile 2025, n. 3560; Cons. St. 1° aprile 2025, n. 2723). Ciò significa che la violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 non comporta necessariamente l'annullamento del diniego della sanatoria edilizia se, come nel caso di specie, risulta che il contenuto del provvedimento amministrativo sarebbe rimasto invariato (Cons. St. 17 febbraio 2025, n. 1270; Cons. St. 19 novembre 2024, n. 9271).
9. In relazione al secondo motivo di appello, se in generale va ribadito che la motivazione di un provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, deve indicare chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, non potendo essere relegata a generici riferimenti a questioni organizzative interne, dovendosi da ciò dedurre che la carenza di tale motivazione comporta un vizio sostanziale e non formale, costituendo una violazione del principio di trasparenza e della corretta attribuzione della competenza (Cons. 17 giugno 2025, n. 5265; Cons. St. 30 settembre 2024, n. 7856), nel caso di specie l’atto impugnato è accompagnato da una pluralità di motivi ostativi.
9.1 In proposito, se per un verso va ribadito che è sufficiente che una delle argomentazioni poste a sostegno dell’atto risulti immune alle censure sollevate affinché esso possa ritenersi fondato su presupposti legittimi (Cons. St. 30 luglio 2025, n. 6736; Cons. St. 31 maggio 2023, n. 5345), per un altro verso la Soprintendenza ha espresso parere negativo, per tutte le opere, in quanto non condonabili ai sensi dell’Allegato 1 alla l. n. 326/03 e per quelle realizzate successivamente al 31 marzo 2003, anche in quanto non rientranti nella categoria degli interventi di completamento realizzate in dispregio, perché oltre i termini, della procedura autorizzativa di cui all’art. 32 della l. n. 326 citata, oltre che tali da ripetere le caratteristiche di illegittimità dell’immobile principale.
9.2 Anche per ciò che concerne l’individuazione delle opere lo stesso atto negativo ha chiaramente individuato le opere oggetto della domanda di sanatoria nei “manufatti abusivi completati nei termini di legge (ampliamento di un fabbricato esistente e realizzazione di locali per attività commerciali)” e nelle “opere successive (terrazza, balconi e modifiche della volumetria del locale adibito a carrozzeria)”, richiamando correttamente la disciplina normativa ostativa, sia in termini temporali (in relazione alla data di ultimazione) sia di qualificazione delle opere (in relazione alla non condonabilità delle opere oggetto di domanda).
10. In relazione al terzo motivo di appello, infine, oltre alle considerazioni appena svolte circa la completezza e correttezza dei plurimi motivi ostativi, va ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui il condono edilizio non può essere concepito quale rimedio "fluido", che insegue l'abuso nel suo progressivo evolversi, legittimandolo in itinere: pertanto, non è in alcun modo viziato da carenza di istruttoria il rigetto di un'istanza di condono se non vi è certezza in ordine alla data di realizzazione delle opere ovvero perfino sulla loro configurazione (Cons. St. 27 giugno 2022, n. 5265).
11. L’appello va pertanto respinto.
12. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del Comune. Sussistono giusti motivi, stante la costituzione solo formale, per compensare le spese del presente grado di giudizio nei confronti della parte statale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata comunale delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge. Spese compensate nei confronti della parte statale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA ER, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
ID ON, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID ON | FA ER |
IL SEGRETARIO