Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1253
CS
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 10-bis l. n. 241/1990

    La giurisprudenza amministrativa ritiene che, nell'ipotesi di vincoli paesaggistici ostativi al condono, le deduzioni procedimentali e la presunta violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, risultano irrilevanti, in quanto l’esito del procedimento di diniego di sanatoria è vincolato e non soggetto a discrezionalità qualora riguardi opere non sanabili per legge. La violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 non comporta necessariamente l'annullamento del diniego della sanatoria edilizia se risulta che il contenuto del provvedimento amministrativo sarebbe rimasto invariato.

  • Rigettato
    Violazione art. 3 l. n. 241/1990

    Nel caso di specie, l'atto impugnato è accompagnato da una pluralità di motivi ostativi. La Soprintendenza ha espresso parere negativo, per tutte le opere, in quanto non condonabili ai sensi dell’Allegato 1 alla l. n. 326/03 e per quelle realizzate successivamente al 31 marzo 2003, anche in quanto non rientranti nella categoria degli interventi di completamento realizzate in dispregio, perché oltre i termini, della procedura autorizzativa di cui all’art. 32 della l. n. 326 citata, oltre che tali da ripetere le caratteristiche di illegittimità dell’immobile principale. L'atto negativo ha chiaramente individuato le opere oggetto della domanda di sanatoria nei “manufatti abusivi completati nei termini di legge (ampliamento di un fabbricato esistente e realizzazione di locali per attività commerciali)” e nelle “opere successive (terrazza, balconi e modifiche della volumetria del locale adibito a carrozzeria)”, richiamando correttamente la disciplina normativa ostativa, sia in termini temporali (in relazione alla data di ultimazione) sia di qualificazione delle opere (in relazione alla non condonabilità delle opere oggetto di domanda).

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria

    Non vi è certezza in ordine alla data di realizzazione delle opere ovvero perfino sulla loro configurazione, il rigetto di un'istanza di condono non è viziato da carenza di istruttoria. Le considerazioni svolte circa la completezza e correttezza dei plurimi motivi ostativi sono sufficienti a respingere il motivo di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1253
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1253
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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