CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2302/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15248/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Res Publica S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500005905 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500005905 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2261/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato l'8/8/2025 e depositato il 4/9/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti di Res Publica S.R.L. l'avviso di intimazione n. 202500005905 del 05.06.2025, notificatole in data
30.06.2025, relativo al mancato pagamento dell'imposta TARI per l'anno 2015 per € 482,74 comprensivi di sanzioni ed interessi.
Dopo aver premesso che l'avviso di intimazione basa la sua pretesa sull'accertamento n. 2024048200000619 emesso dal Comune di Sant'Antimo e “presuntivamente” notificato il 29.03.2021, ha dedotto che quest'atto mai era stato da lei ricevuto.
Non avendo la ricorrente, con riferimento alla pretesa tributaria relativa all'imposta TARI per l'anno 2015, mai ricevuto alcun atto impositivo o di accertamento se non l'avviso di intimazione avverso il quale ricorre, ha lamentato che alla data della notifica dell'atto opposto (30.06.2025) erano ampiamente decorsi i termini di prescrizione e decadenza dei tributi locali relativi all'anno 2015.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita la RES PUBLICA S.R.L., resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. La società resistente, concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Sant'Antimo, ha documentato la rituale notificazione dell'avviso di accertamento sottostante l'intimazione impugnata.
Le doglianze della ricorrente sono quindi prive di fondamento.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere le spese processuali alla resistente, liquidandole in 500,00 € per compensi e 75,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti, e con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2.
Così deciso in Napoli, il 5/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15248/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Res Publica S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500005905 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500005905 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2261/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato l'8/8/2025 e depositato il 4/9/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti di Res Publica S.R.L. l'avviso di intimazione n. 202500005905 del 05.06.2025, notificatole in data
30.06.2025, relativo al mancato pagamento dell'imposta TARI per l'anno 2015 per € 482,74 comprensivi di sanzioni ed interessi.
Dopo aver premesso che l'avviso di intimazione basa la sua pretesa sull'accertamento n. 2024048200000619 emesso dal Comune di Sant'Antimo e “presuntivamente” notificato il 29.03.2021, ha dedotto che quest'atto mai era stato da lei ricevuto.
Non avendo la ricorrente, con riferimento alla pretesa tributaria relativa all'imposta TARI per l'anno 2015, mai ricevuto alcun atto impositivo o di accertamento se non l'avviso di intimazione avverso il quale ricorre, ha lamentato che alla data della notifica dell'atto opposto (30.06.2025) erano ampiamente decorsi i termini di prescrizione e decadenza dei tributi locali relativi all'anno 2015.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita la RES PUBLICA S.R.L., resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. La società resistente, concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Sant'Antimo, ha documentato la rituale notificazione dell'avviso di accertamento sottostante l'intimazione impugnata.
Le doglianze della ricorrente sono quindi prive di fondamento.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere le spese processuali alla resistente, liquidandole in 500,00 € per compensi e 75,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti, e con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2.
Così deciso in Napoli, il 5/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello