Ordinanza collegiale 17 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 7 maggio 2024
Ordinanza collegiale 3 febbraio 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Decreto collegiale 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 12/12/2025, n. 8070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8070 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08070/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05085/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5085 del 2021, proposto da
AZ OL e OL EO, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Brigida n.39.
contro
Comune di San Nicola la Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariolina Bisceglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota prot. n. 20055 del 27.08.2021 – notificato il 03.09.2021 – a firma del Responsabile dell''Area 6 Pianificazione e Gestione del territorio del Comune di San Nicola la Strada, recante il rigetto dell'istanza di rilascio di P.d.C. acquisita al prot. n. 15684 del 29.06.2021 tesa alla realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni in Via degli Olmi foglio n. 5 p.lla n. 5193, una agli atti preordinati, connessi e consequenziali tra i quali, per quanto possa occorrere, Nota prot.n. 14811 del 21.09.2010, Nota prot.n. 17112 del 28.10.2020, Relazione del 14.1.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Nicola la Strada;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il dott. IC De FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli esponenti sig.ri AZ OL e OL EO sono comproprietari di un fondo sito in San Nicola la Strada (CE), in Via degli Olmi, distinto al catasto terreni al Fg. 5 – p.lla n. 5193, ricadente in Zona omogenea C2, prossimo ma non ricompreso in zona PEEP, già di proprietà della società LF S.r.l.
Il lotto in questione è stato oggetto di una precedente vicenda giurisdizionale. In particolare:
Nel 2010, la società LF S.r.l., allora proprietaria del fondo, aveva presentato istanza di permesso di costruire, respinta con provvedimento prot. n. 17112 del 28.10.2010;
Avverso tale diniego, la LF aveva proposto ricorso (R.G. 647/2011) anche avverso gli atti relativi ad una procedura espropriativa che l'Amministrazione aveva nel frattempo avviato sull'area;
Con sentenza n. 2308 del 05.05.2016, questo Tribunale aveva accolto il ricorso limitatamente alla procedura espropriativa, annullando gli atti relativi, mentre aveva respinto la domanda di annullamento del diniego di permesso di costruire, rilevando che la società ricorrente non aveva provato che l'area avesse caratteristiche di lotto intercluso, come invece apoditticamente affermato, e che il PEEP aveva esaurito l'intera volumetria prevista.
Acquisita l'area dagli odierni ricorrenti, questi hanno presentato in data 29.06.2021 (prot. n. 15684) una nuova istanza di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni, corredata di documentazione tecnica volta a dimostrare le caratteristiche di lotto intercluso dell'area e la presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Con nota prot. n. 20055 del 27.08.2021, notificata il 03.09.2021, il Responsabile dell'Area 6 Pianificazione e Gestione del territorio del Comune ha rigettato l'istanza, qualificando il provvedimento come "meramente confermativo" del precedente diniego del 2010 e richiamando le motivazioni già espresse in quella sede, nonché il contenuto della sentenza n. 2308/2016.
Avverso tale diniego, i sigg. OL e EO hanno proposto il presente ricorso, deducendo le censure che saranno di seguito esaminate.
Il Comune di San Nicola La Strada si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e contestando la fondatezza delle censure proposte. In particolare, ha eccepito l'estensione del giudicato della sentenza n. 2308/2016, rilevando che il sig. EO OL era socio della LF S.r.l. (proprietario del 25% delle quote) e il sig. OL AZ ne era stato amministratore, sicché entrambi erano a perfetta conoscenza della precedente pronuncia giurisdizionale.
Con ordinanza n. 05673/2023 del 7 giugno 2023, pubblicata il 17.10.2023, questo Tribunale, rilevato il "reiterato e vivo contrasto" tra le parti circa il carattere intercluso del lotto, ha disposto verificazione ai sensi dell'art. 66 del Codice del processo amministrativo, affidandola al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "Luigi Vanvitelli" dell'Università degli Studi della Campania, con i seguenti quesiti:
a) se il lotto in appartenenza dei ricorrenti abbia o meno le caratteristiche del fondo intercluso (inteso come 'ultimo fondo rimasto inedificato');
b) quale sia la situazione di urbanizzazione e/o di infrastrutturazione della zona interessata dall'intervento;
c) se vi sia o meno la presenza in loco di altre aree disponibili ad ospitare l'intervento proposto dai ricorrenti;
d) ogni altro aspetto eventualmente utile per la definizione della controversia.
La verificazione è stata espletata dal prof. arch. Gianluca Cioffi, delegato dal Direttore del Dipartimento. Il verificatore ha depositato relazione finale, previo sopralluogo effettuato in data 10.11.2023 e previo esame delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte.
Le conclusioni della relazione di verificazione sono le seguenti:
Sul primo quesito: Il lotto può ritenersi l'ultimo inedificato nella zona in esame, sebbene confini con una striscia di suolo di analoghe caratteristiche urbanistiche ma avente dimensioni tali da non consentire alcun sviluppo progettuale. “ Pertanto si può ritenere che il fondo abbia le caratteristiche di lotto intercluso ”. Nel raggio di 500 metri dalla zona sono presenti: area mercato, Teatro Comunale, Cimitero Comunale, zona sportiva (campo da calcio, palazzetto del basket, palazzetto del tennis da tavolo, bocciodromo, piscina comunale), scuole di ogni ordine e grado, chiesa, ufficio postale, USL e farmacia comunale.
Sul secondo quesito: Il lotto è inserito in un tessuto urbano consolidato da anni, costituito essenzialmente da costruzioni private. L'area è completamente ed adeguatamente urbanizzata ed infrastrutturata, tale da soddisfare i necessari bisogni della collettività. Sono presenti strade asfaltate di idonea larghezza con relativi marciapiedi, fognatura, rete idrica, telefonica, rete per la distribuzione del gas e dell'energia elettrica. Le strade hanno idonea larghezza tale da consentire opportuni spazi di sosta.
Sul terzo quesito: Nella zona limitrofa al lotto dei ricorrenti non sono reperibili altre aree tali da poter ospitare l'intervento in esame. Il lotto confina con una striscia di suolo inedificata avente analoghe caratteristiche e destinazione omogenea, ma lo sviluppo planimetrico dimensionale è tale da non consentire un razionale sviluppo progettuale. Il numero esiguo delle unità abitative proposte dal ricorrente sul lotto risulta tale da non incidere se non in modo quasi trascurabile sulla congruità del grado di urbanizzazione già presente nella zona.
Sul quarto quesito: Il verificatore ha ritenuto in linea con la propria relazione le osservazioni del consulente dei ricorrenti, mentre non ha accolto le osservazioni del consulente del Comune, ritenendo che il lotto possa definirsi intercluso per caratteristiche proprie e che la presenza di opere di urbanizzazione e infrastrutturazione siano sufficienti e visibili per il tipo di intervento richiesto.
Le parti hanno depositato osservazioni alla relazione di verificazione.
Il Comune ha insistito per il rigetto del ricorso, ribadendo l'estensione del giudicato della sentenza n. 2308/2016 e contestando le conclusioni del verificatore, rilevando che l'area non sarebbe dotata degli standard urbanistici minimi previsti dal D.M. n. 1444/1968 e che il lotto non risponderebbe congiuntamente alle condizioni per la configurazione di "lotto intercluso".
I ricorrenti hanno confermato le proprie conclusioni, evidenziando la piena conferma delle proprie tesi da parte della relazione di verificazione.
All’udienza pubblica del 6 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Il ricorso ha ad oggetto l'annullamento del provvedimento prot. n. 20055 del 27.08.2021, con cui il Comune di San Nicola La Strada ha respinto l'istanza di permesso di costruire presentata dai ricorrenti per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni sul lotto di loro proprietà in Via degli Olmi, Fg. 5 p.lla 5193.
1.1 Prima di procedere all'esame di merito delle censure, occorre scrutinare la questione preliminare sollevata dal Comune resistente, relativa alla presunta estensione del giudicato della sentenza n. 2308/2016 al presente giudizio.
Il Comune deduce che il presente ricorso sarebbe precluso dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 2308/2016, che aveva respinto l'impugnazione del diniego di permesso di costruire del 2010, rilevando che:
- il sig. EO OL era socio al 25% della LF S.r.l., società ricorrente nel precedente giudizio;
- il sig. OL AZ era stato amministratore della medesima società;
- entrambi pertanto sarebbero, secondo la prospettazione comunale, a perfetta conoscenza della precedente pronuncia giurisdizionale.
La questione è priva di fondamento.
Come è noto, il giudicato amministrativo opera nei limiti oggettivi e soggettivi definiti dall'art. 2909 c.c., richiamato in via analogica anche per il processo amministrativo. In particolare, sotto il profilo soggettivo, il giudicato vincola le parti del giudizio e i loro aventi causa.
Nel caso di specie, è pacifico che i ricorrenti non erano parte del precedente giudizio, che vedeva come ricorrente la società LF S.r.l. La circostanza che uno dei ricorrenti fosse socio e l'altro amministratore della società non è sufficiente a configurare un rapporto di successione processuale idoneo a determinare l'estensione del giudicato.
Peraltro, anche sotto il profilo oggettivo, deve rilevarsi che il presente giudizio ha ad oggetto un diverso provvedimento amministrativo (il diniego del 2021, e non quello del 2010), adottato all'esito di un diverso procedimento amministrativo, avviato su istanza di soggetti diversi (i sigg. OL e EO, e non la LF S.r.l.), pur se relativamente al medesimo bene immobile.
È vero che il diniego impugnato si qualifica come "meramente confermativo" del precedente, ma tale qualificazione, lungi dal comportare l'estensione automatica del giudicato formatosi sul primo provvedimento, costituisce proprio uno degli aspetti di illegittimità denunciati dai ricorrenti e che saranno oggetto di esame nel prosieguo.
In ogni caso, rileva questo Collegio che la sentenza n. 2308/2016 aveva respinto il ricorso della LF proprio perché la società "non ha provato" che l'area avesse caratteristiche di lotto intercluso, avendo fatto "solo riferimento ad una relazione tecnica che, tuttavia, non risulta prodotta in giudizio". Nel caso di specie, invece, i ricorrenti hanno corredato l'istanza di ampia documentazione tecnica, e il Tribunale ha ritenuto necessario disporre verificazione proprio per accertare la sussistenza o meno di tali caratteristiche. Gli esiti della verificazione, come si vedrà, hanno confermato la natura di lotto intercluso dell'area.
La questione preliminare va pertanto disattesa.
2. Passando al merito delle censure, il ricorso si articola in un unico complesso motivo di diritto, rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis L. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, co. II, del D.P.R. 380/01 – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento - Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione - Eccesso di potere – Arbitrarietà – Illogicità", all'interno del quale vengono dedotte plurime violazioni di legge e vizi di legittimità.
Per ragioni di chiarezza espositiva, si procederà all'esame distinto delle singole censure, secondo la loro portata sostanziale.
Prima censura: Violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990
I ricorrenti deducono la violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, rilevando che l'Amministrazione avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima di adottare il provvedimento di diniego, consentendo loro di presentare osservazioni e controdeduzioni. Tale comunicazione sarebbe tanto più necessaria in considerazione del fatto che i ricorrenti sono soggetti diversi dalla società LF, che aveva subito il precedente diniego nel 2010.
La censura è fondata.
L'art. 10-bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 15/2005, prevede che "Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale".
Tale norma, espressione dei principi di partecipazione e di garanzia del contraddittorio procedimentale, ha carattere generale e si applica a tutti i procedimenti ad istanza di parte, salve le deroghe espressamente previste dalla legge (procedimenti tributari, atti normativi e amministrativi generali, procedimenti in cui sussistono particolari esigenze di celerità, ecc.).
La ratio della norma è quella di consentire al privato di partecipare attivamente al procedimento che lo riguarda, apportando elementi di fatto e di diritto che possano indurre l'Amministrazione a riconsiderare l'iniziale orientamento negativo, in tal modo perseguendo anche una finalità di deflazione del contenzioso.
Nel caso di specie, è pacifico che il Comune non ha inviato alcuna comunicazione dei motivi ostativi prima di adottare il diniego impugnato. L'Amministrazione si è limitata ad emanare il provvedimento negativo, qualificandolo come "meramente confermativo" del precedente diniego del 2010 e richiamando per relationem le motivazioni già espresse in quella sede.
Tale comportamento è illegittimo sotto plurimi profili.
In primo luogo, il provvedimento è stato adottato all'esito di un procedimento avviato su istanza di soggetti diversi (i sigg. OL e EO, e non la LF S.r.l.), sicché non può ritenersi che gli istanti fossero già a conoscenza dei motivi ostativi, quali risultanti dal precedente diniego. La circostanza che uno dei ricorrenti fosse socio e l'altro amministratore della società precedentemente proprietaria non è sufficiente ad escludere l'obbligo di comunicazione, trattandosi di soggetti giuridicamente distinti.
In secondo luogo, l'istanza del 2021 era corredata di documentazione tecnica molto più ampia rispetto alla precedente del 2010, volta proprio a dimostrare le caratteristiche di lotto intercluso dell'area e la presenza di adeguate opere di urbanizzazione. Tale circostanza rendeva necessaria una specifica istruttoria e una puntuale motivazione circa le ragioni per cui tale documentazione non fosse ritenuta idonea a superare i rilievi già espressi nel 2010.
In terzo luogo, la qualificazione del provvedimento come "meramente confermativo" non vale ad escludere l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 10-bis. Ed infatti, tale qualificazione presuppone che non siano intervenuti mutamenti di fatto o di diritto rispetto alla situazione esaminata in occasione del primo provvedimento, e che l'istanza si fondi sui medesimi presupposti fattuali e giuridici. Nel caso di specie, invece, l'istanza del 2021 era supportata da documentazione più ampia e articolata, sicché l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad una nuova istruttoria e motivare specificamente le ragioni del diniego, previa comunicazione agli istanti dei motivi ostativi.
La violazione dell'art. 10-bis comporta l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto i ricorrenti sono stati privati della possibilità di far valere le proprie ragioni in sede procedimentale, apportando elementi idonei a superare i rilievi dell'Amministrazione.
1.2. I ricorrenti deducono che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da difetto di istruttoria e carenza di motivazione, in quanto l'Amministrazione si è limitata a richiamare per relationem il precedente diniego del 2010 e la sentenza n. 2308/2016, senza procedere ad una nuova istruttoria sulla documentazione prodotta a corredo dell'istanza del 2021 e senza motivare specificamente le ragioni del rigetto.
Anche tale censura è fondata.
Come è noto, il dovere di motivazione dei provvedimenti amministrativi, sancito dall'art. 3 della L. n. 241/1990, costituisce presidio essenziale della garanzia di legalità dell'azione amministrativa e del diritto di difesa del privato. La motivazione deve essere congrua, ossia deve dare conto in modo chiaro ed esauriente delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in rapporto alle risultanze istruttorie.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si limita ad affermare che "in disparte i profili di legittimità edilizia dell'intervento, questo ente si limita, in via meramente confermativa, a richiamare quanto già espresso" nel precedente diniego del 2010, senza alcun riferimento ai profili di legittimità o meno dell'intervento proposto dagli odierni ricorrenti.
Tale motivazione per relationem è insufficiente sotto plurimi profili.
In primo luogo, come già rilevato, l'istanza del 2021 era corredata di documentazione tecnica più ampia e articolata rispetto alla precedente, volta a dimostrare le caratteristiche di lotto intercluso dell'area e la presenza di opere di urbanizzazione. L'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare specificamente tale documentazione e motivare puntualmente le ragioni per cui la riteneva comunque inidonea a consentire il rilascio del permesso di costruire.
In secondo luogo, la motivazione per relationem è consentita solo quando l'atto richiamato sia conosciuto o facilmente conoscibile dal destinatario e le ragioni in esso espresse siano attuali e pertinenti rispetto alla fattispecie concreta. Nel caso di specie, il provvedimento richiamato risaliva a oltre dieci anni prima, era stato adottato nei confronti di un diverso soggetto, e le valutazioni in esso contenute si riferivano ad una documentazione diversa da quella prodotta nel 2021. Inoltre, come si dirà, tali valutazioni sono state smentite dagli esiti della verificazione disposta da questo Tribunale.
In terzo luogo, il provvedimento presenta un evidente difetto di istruttoria, in quanto l'Amministrazione non ha proceduto ad alcun accertamento in ordine alle effettive caratteristiche urbanistiche dell'area e al suo stato di fatto, limitandosi a richiamare genericamente il precedente del 2010. Tale carenza istruttoria è tanto più grave in considerazione del fatto che la decisione investe aspetti tecnici complessi, che richiedono specifici accertamenti e valutazioni.
La carenza di motivazione e il difetto di istruttoria comportano l'illegittimità del provvedimento impugnato.
1.3. I ricorrenti deducono, nel merito, che l'area di loro proprietà avrebbe tutte le caratteristiche del lotto intercluso, ossia di terreno all'interno di un tessuto edilizio consolidato, dotato di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e che pertanto sarebbe legittimamente edificabile mediante intervento diretto, senza necessità di piano attuativo.
La censura è fondata, alla luce degli esiti della verificazione disposta da questo Tribunale.
Come è noto, l'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) prevede che "Fatte salve le previsioni di leggi speciali, regionali e delle norme urbanistiche, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: [...] c) gli interventi di nuova costruzione".
Il comma 3 della medesima disposizione prevede inoltre che "Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi vigenti per gli interventi da realizzare in base a strumenti urbanistici attuativi".
Secondo la giurisprudenza consolidata, in presenza di zone soggette a pianificazione attuativa, il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'approvazione dello strumento attuativo, salvo che si tratti di interventi su lotti "interclusi" o "residuali", ossia su aree che, pur formalmente ricomprese in zone soggette a piano attuativo, si trovino di fatto inserite in un tessuto edilizio già completamente urbanizzato e dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste.
In base all’orientamento in parola, il principio di equivalenza tra pianificazione urbanistica esecutiva e stato di sufficiente urbanizzazione, in base al quale è consentito derogare all’obbligo dello strumento attuativo nelle zone adeguatamente urbanizzate, ha il suo necessario presupposto in uno stato di fatto che da questo strumento consenta di prescindere, in quanto esso risulti non più necessario, essendo stato raggiunto il risultato - adeguata dotazione di infrastrutture, primarie e secondarie - cui è finalizzato; a tale fine, la verifica dello stato di urbanizzazione, che deve riguardare l’intero contenuto dei piani e l’ambito territoriale di riferimento, non può essere limitata alle sole aree di contorno dell’edificio progettato, ma deve coincidere con il perimetro del comprensorio che dagli strumenti attuativi dovrebbe essere pianificato (cfr. da ultimo , Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7364/2024).
Tali condizioni sono state puntualmente riscontrate nel caso di specie attraverso la verificazione disposta da questo Tribunale.
In particolare, dalla relazione del prof. arch. Cioffi emerge che:
a) Il lotto ha caratteristiche di lotto intercluso: come affermato dal verificatore, " il lotto in esame si può tuttavia ritenere che sia l'ultimo inedificato nella zona in esame sebbene lo stesso confina con una striscia di suolo di analoghe caratteristiche urbanistiche, ma aventi dimensioni tali da non consentire alcun sviluppo progettuale, pertanto si può ritenere che il fondo abbia caratteristiche di lotto intercluso ". Tale valutazione tiene conto del fatto che la striscia di terreno confinante, pur avendo caratteristiche urbanistiche analoghe, non ha dimensioni sufficienti per consentire un razionale sviluppo progettuale.
b) L'area è completamente urbanizzata: il verificatore ha accertato che " il lotto del ricorrente è inserito in un tessuto urbano ormai consolidato da anni, costituito essenzialmente da costruzioni private. L'area è completamente ed adeguatamente urbanizzata ed infrastrutturata, (come riportato anche al punto precedente), tale da soddisfare i necessari bisogni della collettività. A tal proposito sono presenti strade asfaltate di idonea larghezza e relativi marciapiedi, fognatura, rete idrica, telefonica, rete per la distribuzione del gas e dell'energia elettrica ". Inoltre, nel raggio di 500 metri sono presenti "area mercato, Teatro Comunale, Cimitero Comunale, Zona Sportiva in cui è presente un campo da calcio, il palazzetto del Basket, il Palazzetto del Tennis da Tavolo, un Bocciodromo e la piscina comunale. Sono presenti scuole di ogni ordine e grado, è presente inoltre una chiesa, un ufficio postale, USL e farmacia Comunale".
c) Non vi sono altre aree disponibili: il verificatore ha accertato che " nella zona limitrofa al lotto dei ricorrenti non sono reperibili altre aree tale da poter ospitare l'intervento in esame" e che "il numero esiguo delle unità abitative proposte dal ricorrente sul lotto in esame, risultano essere tale da non incidere se non in modo quasi trascurabile sulla congruità del grado di urbanizzazione già presente nella zona ".
Le osservazioni depositate dal consulente del Comune sono state espressamente disattese dal verificatore, il quale ha motivato le ragioni per cui le divergenze rilevate dal consulente comunale non potessero essere accolte. In particolare, il verificatore ha ritenuto che il lotto possa definirsi intercluso per le sue caratteristiche proprie e che la presenza di opere di urbanizzazione e infrastrutturazione siano sufficienti e visibili per il tipo di intervento richiesto.
Questo Collegio ritiene di condividere pienamente le conclusioni della relazione di verificazione, che appaiono frutto di approfondito esame della situazione di fatto, supportato da sopralluogo e da documentazione oggettiva (fotografie, planimetrie, immagini satellitari).
In particolare, la circostanza che l'area sia inserita in un tessuto urbano completamente edificato e dotato di tutte le opere di urbanizzazione emerge in modo inequivocabile dalla documentazione fotografica allegata alla relazione, dalla quale si evince la presenza di strade asfaltate, marciapiedi, illuminazione pubblica, edifici residenziali plurifamiliari su tutti i lati del lotto, oltre che la presenza, nel raggio di pochi centinaia di metri, di tutte le principali strutture di servizio (scuole, chiesa, farmacia, ufficio postale, strutture sportive, ecc.).
La contestazione del Comune circa il mancato rispetto degli standard urbanistici minimi previsti dal D.M. n. 1444/1968 non appare decisiva, atteso cge "fermo restando il rispetto degli standards di cui al D.M. n. 1444 del 1968, in assenza di strumento attuativo, la valutazione circa la congruità del grado di urbanizzazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento discrezionale del Comune.
Nel caso di specie, tuttavia, il Comune non ha esercitato tale potere discrezionale attraverso una puntuale istruttoria e una congrua motivazione, ma si è limitato a negare il permesso richiamando genericamente il precedente del 2010. Peraltro, proprio gli esiti della verificazione disposta da questo Tribunale hanno dimostrato l'adeguatezza del grado di urbanizzazione dell'area.
In conclusione, la censura relativa alla violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 380/2001 e dei principi in materia di lotto intercluso è fondata, alla luce degli accertamenti compiuti in sede di verificazione, che hanno confermato la natura di lotto intercluso dell'area di proprietà dei ricorrenti e la presenza di opere di urbanizzazione adeguate.
Alla luce di quanto esposto, le censure proposte dai ricorrenti sono fondate e il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione da adottarsi all’esito di una congrua istruttoria che tenga conto dei principi di cui alla presente sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del Comune e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo. Le spese della verificazione, da porre integralmente a carico del Comune, saranno liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna il Comune di San Nicola la Strada al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente nella misura di euro 4.000 (quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL IU, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
IC De FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De FA | OL IU |
IL SEGRETARIO