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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
1. Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
2. Dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3152/2025 R.G. pendente T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Isabella Romita, in virtù di Parte_1 procura in atti
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Alberto Russo, in virtù di procura Controparte_1 in atti
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 10.9.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dal procuratore di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato l'11.3.2025 premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 4496/2022 del 5.12.2022 emessa nell'ambito del giudizio n.r.g. 13412/2020 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo le condizioni concordate tra i coniugi che prevedevano, tra l'altro, a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (n. 26.2.2001) e (n. il 5.1.2005), collocati presso la Per_1 Per_2 madre, mediante la corresponsione alla di un contributo mensile di CP_1
€400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il figlio , come evincibile dall'attestazione rilasciata dall'ARPAL, era Per_1 divenuto economicamente indipendente, svolgendo attività di lavoro per la società Attiva srl;
1 - non era a conoscenza della situazione del figlio orami divenuto Per_2 maggiorenne, avendo i figli interrotto i rapporti con la figura paterna;
- la sua situazione economica era nettamente peggiorata atteso che, a seguito dell'emanazione della sentenza di divorzio, a causa del suo stato di disoccupazione, non era riuscito ad ottemperare all'obbligo di mantenimento, ed era costretto a vivere in auto;
- pur avendo trovato un impiego, percepiva un reddito esiguo, anche inferiore a
€900,00 mensili;
- era gravato dal pagamento di una rata mensile di €300,00, contratto nel 2018 per l'acquisto di beni occorrenti per il nucleo familiare;
- aveva costituito un nuovo nucleo familiare, formato dalla compagna e dai di lei due figli maggiorenni;
- tale nuovo nucleo familiare si sosteneva con aiuti da parte della locale parrocchia oltre che con gli esigui introiti percepiti dalla compagna, la quale svolgeva lavori saltuari;
- sussistevano i presupposti per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio;
tutto quanto premesso, chiedeva, la revoca del contributo da egli dovuto alla resistente per il mantenimento del figlio e la riduzione a €150,00 del contributo dovuto per Per_1 il mantenimento del figlio Per_2
Fissata la comparizione personale delle parti e disposta la trasmissione degli atti al Pm per il suo intervento in giudizio, si costituiva con memoria dell'1.7.2025 Controparte_1 opponendosi all'avversa richiesta di modifica;
in particolare, assumeva che:
- il figlio era assunto con contratto di lavoro part-time per tre ore Per_1 settimanali presso il ristorante McDonald;
- aveva reperito un lavoro, che svolgeva nei fine settimana, per sopperire Per_1 al mancato versamento del contributo paterno e per fare fronte al pagamento delle tasse universitarie, essendo iscritto alla facoltà di Ingegneria Meccanica dall'anno accademico 2020-2021;
- il figlio era iscritto alla facoltà di Ingegneria Civile e Ambientale Per_2 dall'anno accademico 2023-2024;
- la ricostruzione degli eventi operata dalla controparte non era corrispondente al vero atteso che questi aveva sempre svolto attività lavorativa, seppur non contrattualizzata, e al momento della pubblicazione della sentenza era già dipendente della Ditta Migliorauto ed aveva già instaurato la convivenza con la sua attuale compagna;
- il contratto di finanziamento non recava alcuna causale ed era stato stipulato per l'acquisto di attrezzatura utile allo svolgimento dell'attività di meccanico esercitata dal ricorrente;
ad ogni modo, tale finanziamento doveva ritenersi oramai estinto perché contratto a febbraio 2018 con la previsione di n. 72 rate;
- non ricorrevano circostanze nuove tali da giustificare l'avversa richiesta;
tutto quanto premesso, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 cpc.
2 La causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 10.9.2025 era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione di certificazione di Cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. CONSIDERATO IN DIRITTO Deve premettersi che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie, parte ricorrente allega, a fondamento della richiesta di modifica, il peggioramento delle sue condizioni economiche e la raggiunta indipendenza economica del figlio Per_1
3 Ebbene, vagliando preliminarmente la condizione economica del ritiene il Pt_1
Tribunale che non risulta provato un peggioramento delle sue condizioni economiche, le quali, per contro, appaiono finanche migliorate. Ed invero, il con il ricorso divorzile affermava di essere disoccupato (circostanza Pt_1 questa pure ribadita con il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio – cfr. pag. 5 e confermata in sede di audizione personale, nel corso della quale ha riferito di aver percepito la sino al giugno 2020). CP_2
Emerge dagli atti di causa, inoltre, che il reperimento dell'attività di lavoro da parte del ricorrente risale al marzo 2022 (e non anche al 2023 come dichiarato in sede di audizione;
cfr. buste paghe in atti), e dunque ad un'epoca successiva alla sottoscrizione della convenzione di divorzio di cui è chiesta in questa sede la modifica, seppur antecedente la pronuncia da parte del Tribunale della sentenza con la quale sono stati recepiti i menzionati accordi. Deve concludersi, pertanto, che il si impegnava a contribuire Pt_1 al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della somma di €200,00 mensili per ciascun figlio (oltre spese straordinarie) ancor prima dell'instaurazione dell'attuale rapporto di lavoro, allorquando si dichiarava privo di occupazione. Ad ogni modo, non risulta documentato in atti una contrazione del proprio reddito rispetto alla pronuncia di divorzio, atteso che dalla dichiarazione dei redditi 2024 (relativa all'anno di imposta 2023) emerge finanche un lieve incremento del reddito percepito rispetto all'anno di imposta 2022 (cfr. dichiarazione dei redditi 2023 – all.10). Non vi è prova, inoltre, che il ricorrente sia all'attualità gravato dal pagamento della rata di finanziamento: questo risulta essere stato contratto nel 2018 e prevedeva la corresponsione di 72 rate a decorrere dal marzo 2018, sicchè deve ritenersi oramai estinto;
a fronte delle specifiche contestazioni in tale senso sollevate dalla parte resistente, il non ha documentato la mancata estinzione della detta obbligazione, essendosi Pt_1 limitato in sede di audizione a sostenere di aver rinegoziato il finanziamento – che avrà scadenza nel 2027 – senza nulla dimostrare in merito. Deve rilevarsi, in ultimo, che il ha rappresentato di convivere con una nuova Pt_1 compagna, con la quale condivide le spese quotidiane, sicchè anche per tale aspetto la sua condizione economica – con riferimento al momento del divorzio – deve ritenersi migliorata. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi respingersi la domanda di riduzione del contributo da egli dovuto per il mantenimento del figlio di anni 20: Per_2 quantunque questi abbia nelle more raggiunto la maggiore età, ha intrapreso, con profitto, il percorso di studi universitari (cfr. all. 7 al ricorso introduttivo della lite;
si evidenzia che la documentazione depositata il 10.9.2025 – ad eccezione della busta paga per le ragioni di seguito indicate – non può essere utilizzata a sostegno delle difese di parte resistente perché prodotta in giudizio oltre i termini stabiliti dall'art. 473 bis 17 cpc, i quali scadevano il 31.7.2025). La richiesta di revisione del contributo paterno in favore di non può trovare Per_2 giustificazione neppur nel fatto che la percepisce in via integrale l'assegno unico CP_1 universale: tale statuizione era concordata dalle parti in sede di sottoscrizione della convenzione di divorzio;
deve, peraltro evidenziarsi che la percezione delle menzionate
4 somme da parte della resistente è conforme all'orientamento della giurisprudenza maggioritaria, anche avendo riguardo alla circostanza che il non sostiene in via Pt_1 diretta alcuna spesa in favore dei figli, con i quali non intrattiene rapporti – come dallo stesso dichiarato – dal 2020. Passando ora a valutare la domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio
(di anni 24), deve rilevarsi quanto di seguito. Per_1
La richiesta di revoca si fonda sull'asserito raggiungimento da parte di Per_1 dell'indipendenza economica. Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso da questo Tribunale, dovendosi evidenziare che nella specie trattasi di contratto part-time (37,50%), con retribuzione che non consente al figlio di essere del tutto autonomo;
peraltro, questi risulta impegnato nel corso di studi universitari che risultano – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente
– procedere con profitto avuto riguardo all'età di (il quale ha compiuto da pochi Per_1 mesi 24 anni) e all'impegno profuso nello svolgimento di un'attività lavorativa. Non può sottacersi, inoltre, che l'attività lavorativa svolta, non corrispondente al percorso di studi universitari intrapreso, attesta la volontà di di affrancarsi dal mantenimento Per_1 paterno e di sopperire alla mancata contribuzione – specie in relazione alle spese straordinarie e al pagamento delle tasse universitarie – da parte del Pt_1
Conseguentemente, alla luce delle considerazioni che precedono, non può ritenersi che abbia raggiunto l'indipendenza economica, sicchè la domanda di revoca del Per_1 contributo va respinta. Non può non osservarsi, tuttavia, che – benchè non possa ritenersi Per_1 economicamente indipendente svolgendo attività part-time non in linea con le sue aspirazioni, che persegue impegnandosi negli studi universitari – sia comunque dotato di una, seppur minima, capacità di guadagno atta a soddisfare le sue esigenze basilari, godendo all'attualità di una retribuzione mensile di circa €700,00, come evincibile dalla busta paga in atti (la produzione della busta paga deve ritenersi ammissibile, benchè tardiva, avendo il ricorrente avanzato una richiesta – che si ritiene ammissibile – di esibizione della busta paga); ebbene, valutati i redditi del ricorrente e del reddito mensile di cui beneficia quest'ultimo (la circostanza dedotta a verbale dalla circa le CP_1 dimissioni del figlio non è in alcun modo comprovata), si ritiene congruo rideterminare in €100,00 mensili il contributo dovuto dal alla per il mantenimento del Pt_1 CP_1 figlio , oltre adeguamento istat annuale e alle spese straordinarie come disciplinate Per_1 in sede di convenzione di divorzio. Il parziale accoglimento della domanda del ricorrente importa il rigetto della domanda ex art. 96 cpc avanzata da parte resistente. Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, devono compensarsi per due terzi ed essere poste per la restante parte a carico della resistente maggiormente soccombente;
tali spese si liquidano facendo applicazione dei valori medi stabiliti dal d.m. 147/2022 per le cause di valore da €5.200,00 a €26.000,00, ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni emerse. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1. accoglie nei limiti di ragione la domanda attorea e, a parziale modifica della sentenza n. 4496/2022 del 5.12.2022:
- ridetermina in €100,00 mensili oltre adeguamento annuale istat il contributo dovuto dal alla a titolo di mantenimento del figlio Pt_1 CP_1 Per_1
- rigetta la richiesta di revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio e conferma le restanti statuizioni del divorzio;
Per_2
2. respinge la domanda della resistente di risarcimento del danno ex art. 96 cpc;
3. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente nella misura di 1/3 che si liquida in €846,16 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, cpa e iva ove dovuta come per legge;
dichiara compensati i restanti 2/3; 4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 7 ottobre 2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
6
1. Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
2. Dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3152/2025 R.G. pendente T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Isabella Romita, in virtù di Parte_1 procura in atti
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Alberto Russo, in virtù di procura Controparte_1 in atti
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 10.9.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dal procuratore di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato l'11.3.2025 premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 4496/2022 del 5.12.2022 emessa nell'ambito del giudizio n.r.g. 13412/2020 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo le condizioni concordate tra i coniugi che prevedevano, tra l'altro, a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (n. 26.2.2001) e (n. il 5.1.2005), collocati presso la Per_1 Per_2 madre, mediante la corresponsione alla di un contributo mensile di CP_1
€400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il figlio , come evincibile dall'attestazione rilasciata dall'ARPAL, era Per_1 divenuto economicamente indipendente, svolgendo attività di lavoro per la società Attiva srl;
1 - non era a conoscenza della situazione del figlio orami divenuto Per_2 maggiorenne, avendo i figli interrotto i rapporti con la figura paterna;
- la sua situazione economica era nettamente peggiorata atteso che, a seguito dell'emanazione della sentenza di divorzio, a causa del suo stato di disoccupazione, non era riuscito ad ottemperare all'obbligo di mantenimento, ed era costretto a vivere in auto;
- pur avendo trovato un impiego, percepiva un reddito esiguo, anche inferiore a
€900,00 mensili;
- era gravato dal pagamento di una rata mensile di €300,00, contratto nel 2018 per l'acquisto di beni occorrenti per il nucleo familiare;
- aveva costituito un nuovo nucleo familiare, formato dalla compagna e dai di lei due figli maggiorenni;
- tale nuovo nucleo familiare si sosteneva con aiuti da parte della locale parrocchia oltre che con gli esigui introiti percepiti dalla compagna, la quale svolgeva lavori saltuari;
- sussistevano i presupposti per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio;
tutto quanto premesso, chiedeva, la revoca del contributo da egli dovuto alla resistente per il mantenimento del figlio e la riduzione a €150,00 del contributo dovuto per Per_1 il mantenimento del figlio Per_2
Fissata la comparizione personale delle parti e disposta la trasmissione degli atti al Pm per il suo intervento in giudizio, si costituiva con memoria dell'1.7.2025 Controparte_1 opponendosi all'avversa richiesta di modifica;
in particolare, assumeva che:
- il figlio era assunto con contratto di lavoro part-time per tre ore Per_1 settimanali presso il ristorante McDonald;
- aveva reperito un lavoro, che svolgeva nei fine settimana, per sopperire Per_1 al mancato versamento del contributo paterno e per fare fronte al pagamento delle tasse universitarie, essendo iscritto alla facoltà di Ingegneria Meccanica dall'anno accademico 2020-2021;
- il figlio era iscritto alla facoltà di Ingegneria Civile e Ambientale Per_2 dall'anno accademico 2023-2024;
- la ricostruzione degli eventi operata dalla controparte non era corrispondente al vero atteso che questi aveva sempre svolto attività lavorativa, seppur non contrattualizzata, e al momento della pubblicazione della sentenza era già dipendente della Ditta Migliorauto ed aveva già instaurato la convivenza con la sua attuale compagna;
- il contratto di finanziamento non recava alcuna causale ed era stato stipulato per l'acquisto di attrezzatura utile allo svolgimento dell'attività di meccanico esercitata dal ricorrente;
ad ogni modo, tale finanziamento doveva ritenersi oramai estinto perché contratto a febbraio 2018 con la previsione di n. 72 rate;
- non ricorrevano circostanze nuove tali da giustificare l'avversa richiesta;
tutto quanto premesso, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 cpc.
2 La causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 10.9.2025 era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione di certificazione di Cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. CONSIDERATO IN DIRITTO Deve premettersi che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie, parte ricorrente allega, a fondamento della richiesta di modifica, il peggioramento delle sue condizioni economiche e la raggiunta indipendenza economica del figlio Per_1
3 Ebbene, vagliando preliminarmente la condizione economica del ritiene il Pt_1
Tribunale che non risulta provato un peggioramento delle sue condizioni economiche, le quali, per contro, appaiono finanche migliorate. Ed invero, il con il ricorso divorzile affermava di essere disoccupato (circostanza Pt_1 questa pure ribadita con il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio – cfr. pag. 5 e confermata in sede di audizione personale, nel corso della quale ha riferito di aver percepito la sino al giugno 2020). CP_2
Emerge dagli atti di causa, inoltre, che il reperimento dell'attività di lavoro da parte del ricorrente risale al marzo 2022 (e non anche al 2023 come dichiarato in sede di audizione;
cfr. buste paghe in atti), e dunque ad un'epoca successiva alla sottoscrizione della convenzione di divorzio di cui è chiesta in questa sede la modifica, seppur antecedente la pronuncia da parte del Tribunale della sentenza con la quale sono stati recepiti i menzionati accordi. Deve concludersi, pertanto, che il si impegnava a contribuire Pt_1 al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della somma di €200,00 mensili per ciascun figlio (oltre spese straordinarie) ancor prima dell'instaurazione dell'attuale rapporto di lavoro, allorquando si dichiarava privo di occupazione. Ad ogni modo, non risulta documentato in atti una contrazione del proprio reddito rispetto alla pronuncia di divorzio, atteso che dalla dichiarazione dei redditi 2024 (relativa all'anno di imposta 2023) emerge finanche un lieve incremento del reddito percepito rispetto all'anno di imposta 2022 (cfr. dichiarazione dei redditi 2023 – all.10). Non vi è prova, inoltre, che il ricorrente sia all'attualità gravato dal pagamento della rata di finanziamento: questo risulta essere stato contratto nel 2018 e prevedeva la corresponsione di 72 rate a decorrere dal marzo 2018, sicchè deve ritenersi oramai estinto;
a fronte delle specifiche contestazioni in tale senso sollevate dalla parte resistente, il non ha documentato la mancata estinzione della detta obbligazione, essendosi Pt_1 limitato in sede di audizione a sostenere di aver rinegoziato il finanziamento – che avrà scadenza nel 2027 – senza nulla dimostrare in merito. Deve rilevarsi, in ultimo, che il ha rappresentato di convivere con una nuova Pt_1 compagna, con la quale condivide le spese quotidiane, sicchè anche per tale aspetto la sua condizione economica – con riferimento al momento del divorzio – deve ritenersi migliorata. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi respingersi la domanda di riduzione del contributo da egli dovuto per il mantenimento del figlio di anni 20: Per_2 quantunque questi abbia nelle more raggiunto la maggiore età, ha intrapreso, con profitto, il percorso di studi universitari (cfr. all. 7 al ricorso introduttivo della lite;
si evidenzia che la documentazione depositata il 10.9.2025 – ad eccezione della busta paga per le ragioni di seguito indicate – non può essere utilizzata a sostegno delle difese di parte resistente perché prodotta in giudizio oltre i termini stabiliti dall'art. 473 bis 17 cpc, i quali scadevano il 31.7.2025). La richiesta di revisione del contributo paterno in favore di non può trovare Per_2 giustificazione neppur nel fatto che la percepisce in via integrale l'assegno unico CP_1 universale: tale statuizione era concordata dalle parti in sede di sottoscrizione della convenzione di divorzio;
deve, peraltro evidenziarsi che la percezione delle menzionate
4 somme da parte della resistente è conforme all'orientamento della giurisprudenza maggioritaria, anche avendo riguardo alla circostanza che il non sostiene in via Pt_1 diretta alcuna spesa in favore dei figli, con i quali non intrattiene rapporti – come dallo stesso dichiarato – dal 2020. Passando ora a valutare la domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio
(di anni 24), deve rilevarsi quanto di seguito. Per_1
La richiesta di revoca si fonda sull'asserito raggiungimento da parte di Per_1 dell'indipendenza economica. Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso da questo Tribunale, dovendosi evidenziare che nella specie trattasi di contratto part-time (37,50%), con retribuzione che non consente al figlio di essere del tutto autonomo;
peraltro, questi risulta impegnato nel corso di studi universitari che risultano – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente
– procedere con profitto avuto riguardo all'età di (il quale ha compiuto da pochi Per_1 mesi 24 anni) e all'impegno profuso nello svolgimento di un'attività lavorativa. Non può sottacersi, inoltre, che l'attività lavorativa svolta, non corrispondente al percorso di studi universitari intrapreso, attesta la volontà di di affrancarsi dal mantenimento Per_1 paterno e di sopperire alla mancata contribuzione – specie in relazione alle spese straordinarie e al pagamento delle tasse universitarie – da parte del Pt_1
Conseguentemente, alla luce delle considerazioni che precedono, non può ritenersi che abbia raggiunto l'indipendenza economica, sicchè la domanda di revoca del Per_1 contributo va respinta. Non può non osservarsi, tuttavia, che – benchè non possa ritenersi Per_1 economicamente indipendente svolgendo attività part-time non in linea con le sue aspirazioni, che persegue impegnandosi negli studi universitari – sia comunque dotato di una, seppur minima, capacità di guadagno atta a soddisfare le sue esigenze basilari, godendo all'attualità di una retribuzione mensile di circa €700,00, come evincibile dalla busta paga in atti (la produzione della busta paga deve ritenersi ammissibile, benchè tardiva, avendo il ricorrente avanzato una richiesta – che si ritiene ammissibile – di esibizione della busta paga); ebbene, valutati i redditi del ricorrente e del reddito mensile di cui beneficia quest'ultimo (la circostanza dedotta a verbale dalla circa le CP_1 dimissioni del figlio non è in alcun modo comprovata), si ritiene congruo rideterminare in €100,00 mensili il contributo dovuto dal alla per il mantenimento del Pt_1 CP_1 figlio , oltre adeguamento istat annuale e alle spese straordinarie come disciplinate Per_1 in sede di convenzione di divorzio. Il parziale accoglimento della domanda del ricorrente importa il rigetto della domanda ex art. 96 cpc avanzata da parte resistente. Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, devono compensarsi per due terzi ed essere poste per la restante parte a carico della resistente maggiormente soccombente;
tali spese si liquidano facendo applicazione dei valori medi stabiliti dal d.m. 147/2022 per le cause di valore da €5.200,00 a €26.000,00, ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni emerse. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1. accoglie nei limiti di ragione la domanda attorea e, a parziale modifica della sentenza n. 4496/2022 del 5.12.2022:
- ridetermina in €100,00 mensili oltre adeguamento annuale istat il contributo dovuto dal alla a titolo di mantenimento del figlio Pt_1 CP_1 Per_1
- rigetta la richiesta di revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio e conferma le restanti statuizioni del divorzio;
Per_2
2. respinge la domanda della resistente di risarcimento del danno ex art. 96 cpc;
3. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente nella misura di 1/3 che si liquida in €846,16 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, cpa e iva ove dovuta come per legge;
dichiara compensati i restanti 2/3; 4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 7 ottobre 2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
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