Ordinanza collegiale 16 novembre 2012
Ordinanza cautelare 1 marzo 2013
Sentenza 21 marzo 2014
Ordinanza cautelare 2 ottobre 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 21/03/2014, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03114/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08230/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8230 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da AN ST Spa, in persona del legale rappresentante, CO AN, che ricorre anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gian Luca Lemmo e Biagio Capasso, con domicilio eletto dalla prima presso la Segreteria del TAR Lazio, in Roma, via Flaminia, 189, e, dal secondo, presso LO AN in Roma, via Valle Scrivia, 8;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari,
dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio: nota della Prefettura di Roma prot.150372/Area I BIS O.S.P. del 07.09.2012, con la quale l'Amministrazione ha comunicato l'adozione, da parte del Prefetto di Roma, di un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della Società ricorrente; interdittiva antimafia (di contenuto sconosciuto) adottata nei confronti della Società ricorrente; ogni altro atto e provvedimento, preordinato, collegato, connesso e conseguente;
dei seguenti atti impugnati con memoria recante motivi aggiunti depositata il 23.1.2013: nota della Prefettura di Roma prot.n.21159/Area 1 Bis OSP del 06.12.2012; nota della Questura di Roma — Divisione Polizia Anticrimine Cat. I Q 2.2/11 Div. Pac. 5^ Sez. del 01.12.2011; nota della Questura di Caserta Cat. Q 2/ANT/B.N.del 05.01.2011 (recte 2012); nota della Prefettura di Roma prot.n.26811/Area 1 Bis O.S.P. del 15.02.2012; nota della Prefettura di Roma prot.91128/Area l bis O.S.P. del 22.05.2012; nota della Questura di Napoli - Divisione Polizia Anticrimine prot.U.N. 5668/2012 del 28.05.2012; Interdittiva Antimafia prot.130668/Area 1Bis/Osp del 30.07.2012; nota della Prefettura di Roma prot.150372 Area 1 Bis O.S.P. del 07.09.2012; nota della Prefettura di Roma prot.193658 Area 1 Bis O.S.P. del 12.11.2012; nota Questore di Roma del 29.11.2011; nota prot.205473 Area I bis OSP/AM del 19.10.2011; nota prot.138251/2011 Area 1 bis OSP/ del 01.06.2011; verbale del gruppo ispettivo antimafia dell’8.6.2012.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, AN ST SpA ha rappresentato che il provvedimento impugnato costituisce l'ultimo capitolo di una vicenda che ha avuto inizio alla fine degli anni 2000, con l'emissione, da parte della Prefettura di Caserta, di interdittive antimafia adottate nei confronti della Società e annullate dal TAR Campania.
A seguito della prima interdittiva, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del 2009, ha revocato il Nulla Osta Sicurezza in possesso della Società ma, anche tale determinazione è stata impugnata dinanzi al TAR Campania, il quale l’ha annullata con sentenza n.3961 del 27.09.2012.
In presenza delle interdittive antimafia adottate dalla Prefettura di Caserta, l’allora Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), ha sospeso l'erogazione in favore della Società del contributo in conto capitale pari ad € 483.837,00, concesso in precedenza con D.M. n. 111655 del 12.02.2002. A seguito dell’annullamento delle citate interdittive, la ricorrente ha sollecitato la corresponsione del contributo ma, l’Amministrazione, con nota prot.0029988 in data 08.09.2011, ha rappresentato che avrebbe provveduto solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni richieste alla Prefettura di Roma il 26.06.2011.
A causa dell’inerzia della Prefettura di Roma, l’interessata ha proposto ricorso (R.G. n.2765/2012) dinanzi al TAR Lazio, il quale, con sentenza n.6017 del 02.07.2012, ha ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento di verifica. Quindi, con nota prot. n. 1503 72/Area I Bis O.S.P. del 07.09.2012, la Prefettura di Roma ha rappresentato che in data 30.07.2012 si era concluso il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di informazioni avanzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, con l'adozione di un provvedimento interdittivo nei confronti della Società ricorrente.
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la ricorrente – non conoscenda ancora il contenuto del provvedimento interdittivo - ha proposto ricorso ‘al buio’ dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo le seguenti censure: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 08/08/1994 N. 490 E L. 31/05/1965 N. 575; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 03/06/1998 N. 252 E D.LGS. 06/09/2011 N. 159; VIOLAZIONE L. 07/08/1990 N. 241; ECCESSO DI POTERE, ERRONEITA' INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI, PERPLESSITA', SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO.
In particolare, la Società ricorrente ha rilevato che il Prefetto di Roma ha adottato il provvedimento impugnato omettendo di considerare le vicende pregresse oggetto delle sentenze con le quali il TAR Campania ha annullato le due interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Caserta negli anni 2009 e 2010 (sentenze n.519 e 520 del 28.01.2010, nn. 1081 e 1515 del 2011 e n.3961 del 27.09.2012).
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure contenute nel ricorso.
Con motivi aggiunti depositati il 23 gennaio 2013, la Società ricorrente ha impugnato l’interdittiva antimafia prot. 130668/Area 1Bis/Osp del 30.07.2012 (della quale, nel frattempo aveva avuto modo di conoscere il contenuto a seguito del deposito in giudizio il 7.12.2012 a cura dell’Amministrazione resistente) e gli atti alla stessa connessi, deducendo i motivi di ricorso di seguito indicati.
I) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 03.06.1998 N.252, D.LGS.06.09.2011 N.159 E LEGGE 13.08.2010 N.136; CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO N.559/LEG/240.517.8 del 18.12.1998; VIOLAZIONE L.07.08.1990 N.241; ECCESSO DI POTERE, ERRONEITA', TRAVISAMENTO, INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
In primo luogo, la ricorrente ha osservato che mediante l'informativa impugnata sarebbe stata erroneamente contestata a AN CO (amministratore e socio di maggioranza), una posizione di soggezione nei confronti di EL ZA, capo del clan dei casalesi, facendo riferimento alla circostanza che, in data 22.03.1999, il AN avrebbe subito un tentativo di estorsione da parte di pregiudicati affiliati al citato clan, poi condannati per tali fatti e, nonostante la vicenda fosse emersa dalle intercettazioni in corso, egli avrebbe negato ogni forma di estorsione.
II) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 03.06.1998 N.252, D.LGS.06.09.2011 N.159 E LEGGE 13.08.2010 N.136, CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO N.559/LEG/240.517.8 del 18.12.1998, VIOLAZIONE L.07.08.1990 N.241; ECCESSO DI POTERE, ERRONEITA', TRAVISAMENTO, INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
A parere della parte ricorrente, non assumerebbe alcun particolare rilievo il fatto (evidenziato nell’informativa impugnata) che AN CO sia stato controllato a bordo di un'autovettura della Calcestruzzi Volturnia Inerti srl il 10 novembre 2007 alle ore 15.44 in San Cipriano D'Aversa (CE), in via del Giglio/S. AL con UR AN (amministratore unico della stessa società) destinataria, in data 17.07.2012, di un provvedimento interdittivo antimafia della Prefettura di Caserta.
Ad analoghe conclusioni la ricorrente giunge circa il fatto che UR AN è risultato destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere, per i reati di cui agli artt.110, 629, comma 2 c.p., con l'aggravante ex art. 7 L.203/91.
III) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 03.06.1998 N.252, D.LGS.06.09.2011 N.159 E LEGGE 13.08.2010 N.136, CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO N.559/LEG/240.517.8 del 18.12.1998, VIOLAZIONE L.07.08.1990 N.241; ECCESSO DI POTERE, ERRONEITA', TRAVISAMENTO, INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
In terzo luogo, la Società afferma l’irrilevanza del fatto (oggetto dell’interdittiva impugnata) che a AN PP (sorella di CO AN), sia stato contestato di essere l’amministratrice della G.F. ST srl, destinataria di interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Caserta, e di essere coniugata con FA LE, sottoposto in data 15.11.2011 ad ordinanza di custodia in carcere per i reati di cui agli artt.110 e 629, comma 2, c.p., con l'aggravante ex art. 7 L.203/91.
Idem per quanto concerne la circostanza che FA LE fosse fratello di FA ET e figlio di TO EL, rispettivamente socio e amministratore della CO.GE.CA ST srl, società destinataria, in data 20.12.2011, di provvedimento interdittivo antimafia.
IV) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 03.06.1998 N.252, D.LGS.06.09.2011 N.159 E LEGGE 13.08.2010 N.136; CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO N.559/LEG/240.517.8 del 18.12.1998; VIOLAZIONE L. 07.08.1990 N.241; ECCESSO DI POTERE, ERRONEITA', TRAVISAMENTO, INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Un ulteriore elemento utilizzato ai fini dell’adozione dell’informativa impugnata consiste nel fatto che tra i dipendenti di AN ST SpA, negli anni dal 2005 al 2009, figura AL AL, moglie di ER AS, sottoposto a custodia cautelare in carcere, a seguito di ordinanza n.395-6 in data 8.6.2006 emessa dal GIP del Tribunale di Napoli.
Riguardo a tale circostanza, la ricorrente ha rilevato che la AL è stata assunta nel settembre del 2005 per venire incontro alle difficoltà economiche del padre, AL ON, uno dei primi dipendenti della Società (assunto nel 2000), nato il [...] e deceduto il 27 gennaio 2007, dopo aver sofferto a causa di un male incurabile (cfr. doc. 13 di parte ricorrente).
Sicché, anche tale circostanza, a parere della ricorrente, non assumerebbe particolare rilievo.
V) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 03.06.1998
N.252, D.LGS.06.09.2011 N.159 E LEGGE 13.08.2010 N.136, CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO N.559/LEG/240.517.8 del 18.12.1998, VIOLAZIONE L.07.08.1990 N.241, ECCESSO DI POTERE, ERRONEITA', TRAVISAMENTO, INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
La parte ricorrente ha anche rilevato che l’Amministrazione ha adottato la contestata informativa antimafia omettendo di considerare gli elementi e le seguenti circostanze a favore della Società che inducono ad escludere ipotesi di condizionamento: il ricorrente si è costituito parte civile nel processo a carico del figlio di NE CO, detto OK; l'interdittiva emessa dalla Prefettura di Caserta nei confronti di Volturnia Calcestruzzi Inerti Srl è stata sospesa dal TAR Campania; UR AN, amministratore unico della società Valturnia Calcestruzzi, arrestato nel 2011, è stato rimesso in libertà subito dopo; nel 2007 (data del contestato controllo), UR e la sua azienda non risultavano destinatari di alcun provvedimento amministrativo o giudiziario di natura interdittiva; la società CO.GE.CA. non risulta destinataria del provvedimento interdittivo datato 13.12.2011; il cognato del ricorrente, FA LE, alla data di adozione dell’interdittiva impugnata, era stato rimesso in libertà e le accuse più gravi relative all'aggravante ex art. 7 L.203/91, sono venute meno dopo la sentenza di 1^ grado; la dipendente AL AL è stata assunta alle dipendenze della società prima dell'arresto del marito.
VI) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 03.06.1998 N.252, D.LGS.06.09.2011 N.159 E LEGGE 13.08.2010 N.136, CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO N.559/LEG/240.517.8 del 18.12.1998, VIOLAZIONE L.07.08.1990 N.241, ECCESSO DI POTERE, ERRONEITA', TRAVISAMENTO, INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Da ultimo, la ricorrente ha rilevato che il provvedimento impugnato costituisce la terza interdittiva emessa nei confronti della Società ricorrente dal luglio 2009, e che tali atti hanno sconvolto la vita di CO AN e dell’impresa.
Nel corso degli ultimi tre anni, infatti, la Società è passata da 161 dipendenti a solo due dipendenti; non ha più partecipato ad una gara pubblica; le sono stati revocati tutti i fidi bancari; è stata destinataria di numerose richieste di fallimento.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure contenute nel ricorso.
Con ordinanza del 28 febbraio 2013 n. 1013, il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.
Con ordinanza del 31 maggio 2013 n. 2053, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare indicata.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.
All’udienza del 27 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che al fine di inquadrare la situazione nella quale è maturata l’adozione del provvedimento impugnato, sia necessario fare cenno alla vicenda pregressa.
Dagli atti di causa emerge che nel luglio del 2009, a seguito dell'emissione, da parte della Prefettura di Caserta, di una interdittiva antimafia nei confronti della ricorrente, la Società si é vista rescindere o risolvere i contratti che aveva in corso con le pubbliche Amministrazioni.
I provvedimenti adottati al riguardo dalle singole amministrazioni sono stati impugnati ed il TAR Campania, Napoli, Sez. I, con sentenze n. 519 e 520 del 28.01.2010, ha accolto due di questi ricorsi ed ha annullato la citata interdittiva. A ciò hanno fatto seguito le sentenze n.16889 del 20.07.2010 e n.80 del 12.01.2011, sempre relative all'annullamento dell’interdittiva della Prefettura di Caserta la quale, ha adottato una seconda interdittiva antimafia nei confronti della AN ST SpA sulla base di asseriti nuovi elementi e della rinnovata valutazione dei fatti preesistenti.
Anche tale atto è stato impugnato dalla Società ed è stato annullato dal TAR Campania, Napoli, con sentenza n.1081 del 23.02.2011 (cfr. anche sentenza n.1515 del 18.03.2011).
A seguito della prima interdittiva, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del 2009, ha revocato il Nulla Osta Sicurezza in possesso della Società ma, anche tale determinazione è stata impugnata (con ricorso R.G.6825/2009, seguito da motivi aggiunti) dinanzi al TAR Campania, il quale l’ha annullata con sentenza n.3961 del 27.09.2012.
A seguito dell'adozione della seconda delle interdittive indicate, la Società ha trasferito la sede legale a Roma ed ha proposto ricorso (R.G.5001/2010), dinanzi al TAR Campania, Napoli, per ottenere la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni derivati dall'attività posta in essere dalla Prefettura di Caserta.
Come correttamente rilevato dalla parte ricorrente, in presenza delle due interdittive indicate, l’allora Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), ha sospeso l'erogazione in favore della Società del contributo in conto capitale pari ad € 483.837,00, concesso in precedenza con D.M. n. 111655 del 12.02.2002. A seguito dell’annullamento delle citate interdittive, la ricorrente ha sollecitato la corresponsione del contributo ma, l’Amministrazione, con nota prot.0029988 in data 08.09.2011, ha rappresentato che avrebbe provveduto all’esito dell’acquisizione delle informazioni richieste alla Prefettura di Roma il 26.06.2011.
A causa dell’inerzia della Prefettura di Roma, l’interessata ha proposto ricorso (R.G. n.2765/2012) dinanzi al TAR Lazio, Roma, il quale, con sentenza n.6017 del 02.07.2012, ha ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento di verifica. Quindi, con nota prot. n. 1503 72/Area I Bis O.S.P. del 07.09.2012, la Prefettura di Roma ha rappresentato che in data 30.07.2012 si era concluso il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di informazioni avanzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, con l'adozione di un provvedimento interdittivo nei confronti della Società ricorrente.
2. In questo contesto è maturata l’adozione dell’interdittiva antimafia prot.130668/Area 1Bis/Osp del 30.07.2012 emessa dalla Prefettura di Roma. Dal tenore di tale atto, risulta che – malgrado si faccia riferimento a fatti e circostanze risalenti nel tempo e già oggetto delle citate interdittive adottate dalla Prefettura di Caserta – non si è tenuto completamente conto delle sentenze del TAR Campania di seguito indicate, con le quale tali interdittive sono state annullate: sentenze n.519 e 520 del 28.01.2010, nn. 1081 e 1515 del 2011 e n.3961 del 27.09.2012 .
Da tali pronunce giurisdizionali emerge, in particolare quanto segue:
- in relazione all’interdittiva antimafia della Prefettura di Caserta del 2009, sono state considerate inidonee ed infondate le contestazioni sollevate nei confronti della Società, ritenute incapaci di offrire, nella loro indeterminatezza, elementi di giudizio, ancorchè indiziari;
- relativamente all’interdittiva antimafia della Prefettura di Caserta del 2010, è stato rilevato che il provvedimento impugnato richiama nel preambolo atti istruttori dal contenuto analogo a quelli posti a base delle informative antimafia interdittive in precedenza emesse a carico della stessa AN ST s.p.a. dal Prefetto di Caserta, precedentemente annullate. Per le stesse ragioni esposte nelle sentenze di annullamento con riferimento ai vizi istruttori e motivazionali concernenti gli elementi addotti come rivelatori di una contiguità degli esponenti societari con la criminalità organizzata, è stata ritenuta fondata anche la domanda di annullamento del provvedimento interdittivo del 2010. In tali decisioni, è stato osservato che la segnalazione a carico dell'amministratore della società ricorrente di frequentazioni con elementi asseritamente contigui al predetto sodalizio criminale fosse formulata in termini generici. Il giudizio di permeabilità della ricorrente agli interessi della criminalità organizzata non è risultato adeguatamente supportato neppure da quanto successivamente riferito dalle Forze dell'ordine in riscontro alle richieste di approfondimento formulate dall'U.T.G. di Caserta;
- per quanto concerne il provvedimento di revoca del N.O.S. (Nulla Osta Sicurezza) rilasciato a AN CO, gli elementi (ritenuti labili e non analiticamente riscontrati) posti a base dell’atto contestato, hanno trovato una parziale smentita nel certificato del casellario giudiziale relativo all'interessato e nella sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 21 febbraio del 2012 da cui emerge che, almeno in relazione ad un rilevante numero di gravi reati, il AN CO si era costituito parte civile tanto da ottenere la condanna degli imputati al risarcimento del danno da lui subito nella qualità; il che si pone obiettivamente in contrasto con la contestazione mossagli di non aver denunciato tentativi di estorsione subiti o comunque ai quali avrebbe assistito.
3. Con specifico riferimento agli elementi posti a base dell'informativa impugnata, va esaminata l’asserita soggezione di AN CO (amministratore e socio di maggioranza) nei confronti di EL ZA (capo del clan dei casalesi), desunta dal fatto che, in data 22.03.1999, l’interessato avrebbe subito un tentativo di estorsione da parte di pregiudicati affiliati al citato clan e, nonostante la vicenda fosse emersa da alcune intercettazioni, avrebbe negato ogni forma di estorsione.
Al riguardo, va rilevato che tale circostanza - risalente a tredici anni prima dell’adozione dell’atto impugnato – risulta essere stata già posta a fondamento delle interdittive antimafia adottate dalla Prefettura di Caserta, annullate dal TAR Campania con le sentenze indicate e, ancora prima, con sentenza n.2747 del 19.05.2009, con la quale è stata annullata l’interdittiva della Prefettura di Caserta n.752 del 21.11.2008 emessa nei confronti della N.F. immobiliare, in titolarità della moglie di AN CO.
Proprio rispetto all’episodio del 1999 (evidenziato nel provvedimento di revoca del Nulla Osta Sicurezza adottato nel 2009), nella sentenza di annullamento del TAR Campania, Napoli, n.3961 del 27.09.2012, si legge che: “dalla sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 21 febbraio del 2012 che, almeno in relazione ad un rilevante numero di gravi reati, il AN CO si era costituito parte civile tanto da ottenere la condanna degli imputati al risarcimento del danno da lui subito nella qualità. Il che si pone obiettivamente in contrasto con la contestazione mossagli di non aver denunciato tentativi di estorsione subiti o comunque ai quali avrebbe assistito. Anche questo argomento, risulta, pertanto ed almeno in parte, smentito".
Ciò induce il Collegio a ritenere tale elemento indiziante, oltre che non attuale (in quanto risalente nel tempo) non idoneo per esprimere un giudizio di infiltrazione mafiosa nei confronti della Società ricorrente.
4. Ad analoghe conclusioni si giunge in relazione all’episodio del 10 novembre 2007 (indicato nell’informativa impugnata) che ha visto AN CO controllato a bordo di un'autovettura della Calcestruzzi Volturnia Inerti srl, in San Cipriano D'Aversa (CE), via del Giglio/S. AL, in compagnia di UR AN, amministratore unico della stessa società destinataria, in data 17.07.2012, di un provvedimento interdittivo antimafia della Prefettura di Caserta. A sua volta, UR AN è risultato destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere, per i reati di cui agli artt.110, 629, comma 2 c.p., con l'aggravante ex art. 7 L.203/91.
Al riguardo - a prescindere dal fatto che l'interdittiva antimafia nei confronti della Calcestruzzi Volturnia Inerti è stata già sospesa dal TAR Campania, Napoli, Sez. I, con ordinanza n.1513 del 07.11.2012 e che AN UR è stato rimesso in libertà con ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 14.09.2011 – va considerato, da una parte, che nel luogo dove avvenne il controllo (Via Salvatore AL in San Cipriano d'Aversa) avevano sede gli uffici ed il deposito degli automezzi della AN ST (cfr. doc. 9 di parte ricorrente) e che nel 2007, nei confronti della Volturnia Calcestruzzi Srl non era stato adottato alcun provvedimento interdittivo, e nei confronti del AN non era stato adottato alcun provvedimento giudiziario.
Tali dati di fatto inducono a ritenere che la circostanza posta a base dell’impugnata interdittiva non assuma particolare rilievo.
5. Dall’interdittiva oggetto di causa emerge anche che: - è stato contestato a AN PP (sorella di CO AN), di essere l’amministratrice della G.F. ST Srl, destinataria di interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Caserta, e di essere coniugata con FA LE, sottoposto in data 15.11.2011 ad ordinanza di custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 110 e 629, comma 2, c.p., con l'aggravante ex art. 7 L.203/91: - FA LE è fratello di FA ET e figlio di TO EL, rispettivamente socio e amministratore della CO.GE.CA ST srl destinataria, in data 20.12.2011, di provvedimento interdittivo antimafia.
Al riguardo, va osservato che: - a carico della CO.GE.CA risulta essere stata adottata l’interdittiva antimafia n. prot.896/12b.16/AN/Area 1^ del 30.04.2008, annullata dal TAR Campania, Napoli, sez. I, con sentenza n.27500 del 15.12.2010, mentre, la citata interdittiva antimafia datata 20.12.2011 non risulta essere stata notificata alla società destinataria; - FA LE, dopo l'arresto del 15.11.2011, è stato rimesso in libertà, in data 7.12.2011, con ordinanza del Tribunale di Napoli de1 26.01.2012 (cfr. doc. 10 di parte ricorrente) e, poi, assolto nel 2012 per i reati più gravi contestatigli, ivi compresa l'aggravante ex art. 7 L.n. 203/91, riportando solo una condanna per turbativa d'asta.
Pertanto, deve ritenersi che anche le circostanze indicate non assumono particolare rilievo ai fini dell’adozione dell’informativa antimafia contestata.
6. Anche l’ulteriore elemento indiziario posto a base dell’atto impugnato non risulta di particolare rilievo.
Si tratta del fatto che tra i dipendenti di AN ST SpA, negli anni dal 2005 al 2009, figura AL AL, moglie di ER AS, sottoposto a custodia cautelare in carcere a seguito di ordinanza n.395-6 in data 8.6.2006 emessa dal GIP del Tribunale di Napoli.
Sul punto non è stato contestato quanto affermato dalla ricorrente circa il fatto che la AL è stata assunta nel settembre del 2005 per venire incontro alle difficoltà economiche del padre, AL ON, uno dei primi dipendenti della Società (assunto nel 2000), nato il [...] e deceduto il 27 gennaio 2007, dopo aver trascorso un periodo di malattia a causa di un male incurabile (cfr. doc. 13 di parte ricorrente).
All'epoca AN ST SpA aveva alle proprie dipendenze (almeno fino al 2009) 161 dipendenti (cfr. modello 770, Agenzia delle Entrate, doc. 14 di parte ricorrente) e, quindi, è verosimile quanto affermato dalla ricorrente circa il fatto che le vicende delle mogli e dei mariti dei dipendenti sfuggivano all'attenzione dell’azienda.
In ogni caso, va considerato anche che l'assunzione di AL AL risulta avvenuta prima dell'arresto del marito e che, dopo l'arresto, poiché l’impresa aveva più di 35 dipendenti, non sarebbe stato possibile licenziarla a causa dell'arresto del coniuge. Solo nel 2009 (il 31 luglio), a seguito della prima interdittiva e della conseguente revoca degli appalti che la Società aveva in corso, è stato possibile (anzi, necessario) licenziare la AL, anche al fine di ridimensionare i livelli occupazionali.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
8. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Carlo Taglienti, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2014
IL SEGRETARIO