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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/11/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 340/2023
Il Giudice IA AN LA, all'udienza del 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso all'Avv.to/dagli Avv.ti FOZZI ANTONIO RT e CARLA
PINNA ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to SPIGA
[...] P.IVA_1
PA E DI CC RT resistente
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/6/2023 il ricorrente ha convenuto nati il
Tribunale di Tempio Pausania l' per chiedere: NEL MERITO: – CP_1
accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa e in conseguenza dell'attività lavorativa svolta ha contratto le malattie descritte in premessa, nello specifico protrusioni discali multiple in sede lombare, n° CP_1 512449299, e tendinite della cuffia dei rotatori delle spalle, n° CP_1
512449300, subendo una menomazione della proprie integrità psicofisica pari o superiore al 18% o, comunque, non inferiore al 06%, il tutto a far data dal momento di presentazione della rispettiva domanda amministrativa o, a far data dal momento che sarà ritenuto di giustizia all'esito del giudizio;
–tenuto conto del grado di menomazione accertato in causa, condannare l' al pagamento in favore del ricorrente del CP_1
corrispondente indennizzo, in conto capitale o in rendita, così come previsto dall'art. 13 D.lgs 38 del 2000, il tutto secondo i termini, gli importi
e le modalità previste dalla normativa di riferimento;
–condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_1
presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il tutto con sentenza munita di clausola e secondo quanto dal Giudice stesso ritenuto più congruo tenuto conto della difficoltà della causa, dei tariffari di legge e dell'entità della prestazione dedotta in giudizio”
A fondamento della domanda ha allegato di avere svolto, dal 1999 ad oggi, le seguenti attività lavorative: dal 1999 al 2004, in qualità di lavoratore dipendente, l'attività lavorativa di gommista, e successivamente dal 2010 ad oggi di avere svolto e di svolgere l'attività lavorativa di apicoltore presso l'omonima impresa.
Ha affermato di avere eseguito, nell'esercizio delle sopra descritte attività lavorative costantemente e quotidianamente, durante tutto l'arco di durata della giornata di lavoro, per 5 giorni alla settimana e per circa otto ore al giorno, le attività meglio descritte in ricorso a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Ha da ultimo affermato di avere presentato, in data 15.01.2020, presso
Pag. 2 di 7 l' due differenti domande amministrative dirette al riconoscimento CP_1
dell'origine professionale delle affezioni suddette, nonché dirette alla valutazione dei postumi invalidanti ad esse conseguenti e l' con lettera CP_1
del 04.03.2020, in merito alla pratica relativa alle protrusioni discali multiple in sede lombare, gli aveva comunicato il diniego dell'avanzata domanda amministrativa, motivando il medesimo con l'assenza della malattia denunciata;
in data 02.12.2020 aveva proposto ricorso amministrativo avverso il sopra descritto diniego, detto ricorso mai riscontrato dall'Istituto; in data 15.05.2020 l'Istituto, in merito alla malattia professionale tendinite della cuffia dei rotatori delle spalle, gli aveva comunicato il diniego dell'avanzata domanda amministrativa motivando il medesimo con l'insufficienza della documentazione medica acquisita per la formulazione di un giudizio medico legale;
in data 02.12.2020 aveva proposto ricorso amministrativo avverso il sopra descritto diniego, rimasto senza esito.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato la domanda in quanto del CP_1
tutto infondata.
Ha affermato che per tutte le malattie denunciate mancava la prova delle mansioni realmente svolte nel corso della vita lavorativa dal e Parte_1
la sua adibizione, in modo non occasionale, a lavorazioni che avessero comportato esposizione a movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue del busto ovvero sovraccarico degli arti superiori e del sistema spalla-braccio, a seguito di utilizzo di strumenti vibranti, movimentazione manuale di carichi, vibrazioni total body e, sotto il profilo sanitario, difettava anche qualsiasi consulenza finalizzata a definizioni diagnostiche, prescrizioni farmacologiche o fisioterapiche.
Pag. 3 di 7 Ha da ultimo dedotto che il complessivo quadro clinico mal si conciliava con l'asserzione di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa e le patologie denunciate non esistendo alcun indizio o riscontro diagnostico- strumentale che potesse giustificare il loro riconoscimento come di origine occupazionale.
Ha chiesto:” 1) rigettare la domanda mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese e onorari.
La causa è stata istruita con documenti, prova orale, e CTU e in data odierna all'esito della discussione è stata decisa con sentenza, dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente, come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha dimostrato in giudizio in primo luogo il tipo di prestazione svolta nell'espletamento delle attività dedotte in giudizio e precisamente l'attività lavorativa di gommista per 8 ore al giorno e cinque giorni la settimana dal 1999 al 2004 con lavorazioni di montaggio e smontaggio di pneumatici a mano, e successivamente dal 2010 ad oggi l'attività lavorativa di apicultore presso l'omonima impresa con trasporto delle arnie in numero pari a 450, di peso pari a 60 kg (testi e . Testimone_1 Testimone_2
Su altro versante ha poi prodotto idonea certificazione medica attestante le patologie lamentate le quali sono state debitamente riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione medica in atti.
La questione controversa, invero, attiene alla natura professionale o meno delle patologie certificate, avendo l contestato l'eziologia e negato di CP_1
conseguenza la prestazione assicurativa.
Il dott. nella consulenza tecnica espletata in giudizio, Persona_1
Pag. 4 di 7 con ineccepibili argomenti immuni da vizi logici e censure, ha affermato che:” Preso atto di quanto riferito dal periziato, letta la descrizione dell'attività lavorativa, secondo quanto sopra premesso, è facile arguire che nell'esercizio della mansione sia di gommista svolta per circa 15 anni
e dal 2010 di apicoltore, il sig. sia stato ed è esposto a Parte_1
rischi come la movimentazione manuale di carichi, con posture incongrue, movimenti ripetitivi sia degli arti superiori che di quelli inferiori, oltre al rachide;
non solo, ha utilizzato anche strumenti vibranti, con esposizione rachide e mano braccio, ha mantenuto per protratto periodo di tempo posizioni antiergonomiche sia in flessione che in estensione degli arti, atti di forza con ipersollecitazione sia della componente tendinea (reiterati movimenti flesso-estensione e rotoinclinazione del rachide, di flesso- estensione del gomito, rotazione, elevazione dell'articolazione della spalla bilateralmente, con conseguente sovraccarico funzionale e biomeccanico che lo hanno esposto a contrarre la discopatia del RACHIDE LOMBARE L3-L4-L5)…….. Nel caso in esame si riconosce nesso di causalità materiale, nonché rischio specifico tra l'attività di gommista e apicoltore e la discopatia lombare L3-L4-L5. Mentre per quanto attiene il riconoscimento della tendinopatia delle spalle, pur essendo il rischio specifico e l'esposizione lavorativa a movimentazione manuale di carichi, movimenti ripetitivi degli arti superiori o e disergonomia, non si evince la responso rm del 30 ottobre 2019 lesività patognomonica…….Nel caso in esame il sig. (così come Parte_1
appreso dall'anamnesi lavorativa, patogenesi, compendiata dalla laconica quanto per certi versi inattendibile compilazione del questionario movimentazione manuale carichi da parte del datore di lavoro, ovvero dal
Pag. 5 di 7 lavoratore stesso (verificato che non ha competenze specifiche e la stessa anamnesi lavorativa appare completa ed esaustiva), ha di fatto contratto la patologia così come allegata agli atti, nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni insite nella mansione di gommista-apicoltore, avendo il CTU tratto sussunzione da elementi dotati di “alta probabilità logica”, tenuto conto del criterio cronologico, topografico, di efficienza lesiva e di esclusione di altra causa, ovvero fattore eziologico alternativo ed extralavorativo Alla luce di quanto sopra premesso si riconosce pertanto quale malattia professionale la discopatia lombare L3-L4-L5, secondo voce 213 con percentuale pari al 9%. Non si riconosce la tendinopatia delle spalle per assenza di lesioni strumentalmente oggettivate dalla risonanza prodotta agli atti. La decorrenza da prendere in considerazione per la discopatia lombare è quella relativa al 15 gennaio 2020.
L'esame complessivo dell'istruttoria e l'accertamento medico compiuto dal
CTU dott. in punto di misura del danno, consentono di Persona_1
accogliere la domanda svolta dal ricorrente limitatamente alla discopatia lombare.
L'istituto resistente deve, pertanto, essere condannato a pagare, in favore del ricorrente un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale del 9% oltre al pagamento degli interessi legali, e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, computati ex art.16 L.412/91, dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale in composizione monocratica, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza,
- accerta e dichiara la sussistenza di malattia professionale in capo al ricorrente con correlato danno biologico permanente nella misura del 9%;
-. condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1
indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale del 9%, oltre interessi legali, e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, computati ex art.16 L.412/91, dalla maturazione del credito al saldo.
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_1
2.000,00 oltre spese generali (15%) IVA e CPA di legge, da distrarsi a favore dello studio legale Fozzi-Pinna società S.T.P arl;
- pone a carico dell le spese di CTU liquidate come da separato CP_1
decreto.
11/11/2025 Il Giudice
IA AN LA
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 340/2023
Il Giudice IA AN LA, all'udienza del 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso all'Avv.to/dagli Avv.ti FOZZI ANTONIO RT e CARLA
PINNA ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to SPIGA
[...] P.IVA_1
PA E DI CC RT resistente
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/6/2023 il ricorrente ha convenuto nati il
Tribunale di Tempio Pausania l' per chiedere: NEL MERITO: – CP_1
accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa e in conseguenza dell'attività lavorativa svolta ha contratto le malattie descritte in premessa, nello specifico protrusioni discali multiple in sede lombare, n° CP_1 512449299, e tendinite della cuffia dei rotatori delle spalle, n° CP_1
512449300, subendo una menomazione della proprie integrità psicofisica pari o superiore al 18% o, comunque, non inferiore al 06%, il tutto a far data dal momento di presentazione della rispettiva domanda amministrativa o, a far data dal momento che sarà ritenuto di giustizia all'esito del giudizio;
–tenuto conto del grado di menomazione accertato in causa, condannare l' al pagamento in favore del ricorrente del CP_1
corrispondente indennizzo, in conto capitale o in rendita, così come previsto dall'art. 13 D.lgs 38 del 2000, il tutto secondo i termini, gli importi
e le modalità previste dalla normativa di riferimento;
–condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_1
presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il tutto con sentenza munita di clausola e secondo quanto dal Giudice stesso ritenuto più congruo tenuto conto della difficoltà della causa, dei tariffari di legge e dell'entità della prestazione dedotta in giudizio”
A fondamento della domanda ha allegato di avere svolto, dal 1999 ad oggi, le seguenti attività lavorative: dal 1999 al 2004, in qualità di lavoratore dipendente, l'attività lavorativa di gommista, e successivamente dal 2010 ad oggi di avere svolto e di svolgere l'attività lavorativa di apicoltore presso l'omonima impresa.
Ha affermato di avere eseguito, nell'esercizio delle sopra descritte attività lavorative costantemente e quotidianamente, durante tutto l'arco di durata della giornata di lavoro, per 5 giorni alla settimana e per circa otto ore al giorno, le attività meglio descritte in ricorso a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Ha da ultimo affermato di avere presentato, in data 15.01.2020, presso
Pag. 2 di 7 l' due differenti domande amministrative dirette al riconoscimento CP_1
dell'origine professionale delle affezioni suddette, nonché dirette alla valutazione dei postumi invalidanti ad esse conseguenti e l' con lettera CP_1
del 04.03.2020, in merito alla pratica relativa alle protrusioni discali multiple in sede lombare, gli aveva comunicato il diniego dell'avanzata domanda amministrativa, motivando il medesimo con l'assenza della malattia denunciata;
in data 02.12.2020 aveva proposto ricorso amministrativo avverso il sopra descritto diniego, detto ricorso mai riscontrato dall'Istituto; in data 15.05.2020 l'Istituto, in merito alla malattia professionale tendinite della cuffia dei rotatori delle spalle, gli aveva comunicato il diniego dell'avanzata domanda amministrativa motivando il medesimo con l'insufficienza della documentazione medica acquisita per la formulazione di un giudizio medico legale;
in data 02.12.2020 aveva proposto ricorso amministrativo avverso il sopra descritto diniego, rimasto senza esito.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato la domanda in quanto del CP_1
tutto infondata.
Ha affermato che per tutte le malattie denunciate mancava la prova delle mansioni realmente svolte nel corso della vita lavorativa dal e Parte_1
la sua adibizione, in modo non occasionale, a lavorazioni che avessero comportato esposizione a movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue del busto ovvero sovraccarico degli arti superiori e del sistema spalla-braccio, a seguito di utilizzo di strumenti vibranti, movimentazione manuale di carichi, vibrazioni total body e, sotto il profilo sanitario, difettava anche qualsiasi consulenza finalizzata a definizioni diagnostiche, prescrizioni farmacologiche o fisioterapiche.
Pag. 3 di 7 Ha da ultimo dedotto che il complessivo quadro clinico mal si conciliava con l'asserzione di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa e le patologie denunciate non esistendo alcun indizio o riscontro diagnostico- strumentale che potesse giustificare il loro riconoscimento come di origine occupazionale.
Ha chiesto:” 1) rigettare la domanda mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese e onorari.
La causa è stata istruita con documenti, prova orale, e CTU e in data odierna all'esito della discussione è stata decisa con sentenza, dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente, come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha dimostrato in giudizio in primo luogo il tipo di prestazione svolta nell'espletamento delle attività dedotte in giudizio e precisamente l'attività lavorativa di gommista per 8 ore al giorno e cinque giorni la settimana dal 1999 al 2004 con lavorazioni di montaggio e smontaggio di pneumatici a mano, e successivamente dal 2010 ad oggi l'attività lavorativa di apicultore presso l'omonima impresa con trasporto delle arnie in numero pari a 450, di peso pari a 60 kg (testi e . Testimone_1 Testimone_2
Su altro versante ha poi prodotto idonea certificazione medica attestante le patologie lamentate le quali sono state debitamente riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione medica in atti.
La questione controversa, invero, attiene alla natura professionale o meno delle patologie certificate, avendo l contestato l'eziologia e negato di CP_1
conseguenza la prestazione assicurativa.
Il dott. nella consulenza tecnica espletata in giudizio, Persona_1
Pag. 4 di 7 con ineccepibili argomenti immuni da vizi logici e censure, ha affermato che:” Preso atto di quanto riferito dal periziato, letta la descrizione dell'attività lavorativa, secondo quanto sopra premesso, è facile arguire che nell'esercizio della mansione sia di gommista svolta per circa 15 anni
e dal 2010 di apicoltore, il sig. sia stato ed è esposto a Parte_1
rischi come la movimentazione manuale di carichi, con posture incongrue, movimenti ripetitivi sia degli arti superiori che di quelli inferiori, oltre al rachide;
non solo, ha utilizzato anche strumenti vibranti, con esposizione rachide e mano braccio, ha mantenuto per protratto periodo di tempo posizioni antiergonomiche sia in flessione che in estensione degli arti, atti di forza con ipersollecitazione sia della componente tendinea (reiterati movimenti flesso-estensione e rotoinclinazione del rachide, di flesso- estensione del gomito, rotazione, elevazione dell'articolazione della spalla bilateralmente, con conseguente sovraccarico funzionale e biomeccanico che lo hanno esposto a contrarre la discopatia del RACHIDE LOMBARE L3-L4-L5)…….. Nel caso in esame si riconosce nesso di causalità materiale, nonché rischio specifico tra l'attività di gommista e apicoltore e la discopatia lombare L3-L4-L5. Mentre per quanto attiene il riconoscimento della tendinopatia delle spalle, pur essendo il rischio specifico e l'esposizione lavorativa a movimentazione manuale di carichi, movimenti ripetitivi degli arti superiori o e disergonomia, non si evince la responso rm del 30 ottobre 2019 lesività patognomonica…….Nel caso in esame il sig. (così come Parte_1
appreso dall'anamnesi lavorativa, patogenesi, compendiata dalla laconica quanto per certi versi inattendibile compilazione del questionario movimentazione manuale carichi da parte del datore di lavoro, ovvero dal
Pag. 5 di 7 lavoratore stesso (verificato che non ha competenze specifiche e la stessa anamnesi lavorativa appare completa ed esaustiva), ha di fatto contratto la patologia così come allegata agli atti, nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni insite nella mansione di gommista-apicoltore, avendo il CTU tratto sussunzione da elementi dotati di “alta probabilità logica”, tenuto conto del criterio cronologico, topografico, di efficienza lesiva e di esclusione di altra causa, ovvero fattore eziologico alternativo ed extralavorativo Alla luce di quanto sopra premesso si riconosce pertanto quale malattia professionale la discopatia lombare L3-L4-L5, secondo voce 213 con percentuale pari al 9%. Non si riconosce la tendinopatia delle spalle per assenza di lesioni strumentalmente oggettivate dalla risonanza prodotta agli atti. La decorrenza da prendere in considerazione per la discopatia lombare è quella relativa al 15 gennaio 2020.
L'esame complessivo dell'istruttoria e l'accertamento medico compiuto dal
CTU dott. in punto di misura del danno, consentono di Persona_1
accogliere la domanda svolta dal ricorrente limitatamente alla discopatia lombare.
L'istituto resistente deve, pertanto, essere condannato a pagare, in favore del ricorrente un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale del 9% oltre al pagamento degli interessi legali, e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, computati ex art.16 L.412/91, dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale in composizione monocratica, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza,
- accerta e dichiara la sussistenza di malattia professionale in capo al ricorrente con correlato danno biologico permanente nella misura del 9%;
-. condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1
indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale del 9%, oltre interessi legali, e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, computati ex art.16 L.412/91, dalla maturazione del credito al saldo.
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_1
2.000,00 oltre spese generali (15%) IVA e CPA di legge, da distrarsi a favore dello studio legale Fozzi-Pinna società S.T.P arl;
- pone a carico dell le spese di CTU liquidate come da separato CP_1
decreto.
11/11/2025 Il Giudice
IA AN LA
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