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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 1036 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 11.9.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/02/2024 ed iscritto al n 1036 - 2024 RG , vertente tra
- , c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (RC) il 10/12/1955 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Maria Grazia Mirarchi c.f.: in qualità di legale convenzionato del C.F._2 patronato elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 89135 CP_1
Reggio Calabria, Via dei Garibaldini n. 105/A, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di legge al fax 0965/301681 e al seguente indirizzo PEC: Email_1
- ricorrente -
Contro
- (C.F. Controparte_2
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo (CF - PEC C.F._3
t), in virtù di procura generale alle liti Email_2 per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – Persona_1 raccolta 7313);
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso depositato in data 28/02/2024, parte ricorrente espone e premette:
- Di aver presentato in data 07/11/2022 domanda di pensione di vecchiaia a seguito della quale l resistente, in data 20/12/2022, comunicava la CP_2 liquidazione in via provvisoria della pensione cat. VO n. 36026792, con decorrenza 01/01/2023.
- Che l' nella predetta comunicazione motivava la provvisorietà della CP_3 liquidazione “ in attesa della sistemazione della posizione assicurativa ed in attesa che venissero fissati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni “.
- Che, in difetto della trasformazione di tale pensione da provvisoria a definitiva, veniva presentato ricorso amministrativo in data 14/02/2024. Fatte queste premesse formula le seguenti conclusioni:
“ Accogliere il ricorso così come proposto;
Ritenere e dichiarare che la ricorrente, ha diritto alla trasformazione della pensione cat. VO n. 36026792 da provvisoria a definitiva con il corretto calcolo dei contributi versati, calcolati in via provvisoria dall' e pertanto l è tenuta CP_3 CP_3 al pagamento degli arretrati maturati dalla data di liquidazione della pensione (gennaio 2023) ammontanti approssimativamente ad € 1.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo “.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si si è costituito l' , con memoria da valere anche come note scritte in CP_3 sostituzione di udienza, deducendo: “ che si è provveduto alla trasformazione da provvisoria a definitiva della pensione n. 021- 670036026792 Cat. VO (decorrenza 1 gennaio 2023), con provvedimento del 18.05.2024 “ e a tal fine ha prodotto in giudizio il relativo provvedimento. Parte ricorrente con note scritte del 01/09/2025 in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025 ha confermato che: “ in pendenza di giudizio, l' ha CP_3 provveduto a liquidare la prestazione richiesta, pertanto chiede che venga dichiarata la Cessata Materia del Contendere con condanna di controparte al pagamento delle spese di giustizia in base al principio della soccombenza
“virtuale”, da distrarsi a favore del procuratore costituito “. Pertanto, stante le conformi conclusioni delle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
§ 3. Quanto alla spese legali devono compensarsi in considerazione dei rilievi dedotti dall che tra l'altro evidenzia come la trasformazione è CP_3 avvenuta entro un termine assolutamente congruo e pari a circa 18 mesi dalla presentazione della domanda, la ricorrente non ha atteso lo spirare del termine per la conclusione del ricorso amministrativo, e l' ha CP_3 provveduto alla trasformazione da provvisoria a definitiva della pensione n.
2 021-670036026792 Cat. VO (decorrenza 1 gennaio 2023), con provvedimento del 18.05.2024 molto tempo prima della notifica del ricorso.
p.q.m
.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 12/09/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 1036 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 11.9.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/02/2024 ed iscritto al n 1036 - 2024 RG , vertente tra
- , c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (RC) il 10/12/1955 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Maria Grazia Mirarchi c.f.: in qualità di legale convenzionato del C.F._2 patronato elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 89135 CP_1
Reggio Calabria, Via dei Garibaldini n. 105/A, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di legge al fax 0965/301681 e al seguente indirizzo PEC: Email_1
- ricorrente -
Contro
- (C.F. Controparte_2
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo (CF - PEC C.F._3
t), in virtù di procura generale alle liti Email_2 per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – Persona_1 raccolta 7313);
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso depositato in data 28/02/2024, parte ricorrente espone e premette:
- Di aver presentato in data 07/11/2022 domanda di pensione di vecchiaia a seguito della quale l resistente, in data 20/12/2022, comunicava la CP_2 liquidazione in via provvisoria della pensione cat. VO n. 36026792, con decorrenza 01/01/2023.
- Che l' nella predetta comunicazione motivava la provvisorietà della CP_3 liquidazione “ in attesa della sistemazione della posizione assicurativa ed in attesa che venissero fissati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni “.
- Che, in difetto della trasformazione di tale pensione da provvisoria a definitiva, veniva presentato ricorso amministrativo in data 14/02/2024. Fatte queste premesse formula le seguenti conclusioni:
“ Accogliere il ricorso così come proposto;
Ritenere e dichiarare che la ricorrente, ha diritto alla trasformazione della pensione cat. VO n. 36026792 da provvisoria a definitiva con il corretto calcolo dei contributi versati, calcolati in via provvisoria dall' e pertanto l è tenuta CP_3 CP_3 al pagamento degli arretrati maturati dalla data di liquidazione della pensione (gennaio 2023) ammontanti approssimativamente ad € 1.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo “.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si si è costituito l' , con memoria da valere anche come note scritte in CP_3 sostituzione di udienza, deducendo: “ che si è provveduto alla trasformazione da provvisoria a definitiva della pensione n. 021- 670036026792 Cat. VO (decorrenza 1 gennaio 2023), con provvedimento del 18.05.2024 “ e a tal fine ha prodotto in giudizio il relativo provvedimento. Parte ricorrente con note scritte del 01/09/2025 in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025 ha confermato che: “ in pendenza di giudizio, l' ha CP_3 provveduto a liquidare la prestazione richiesta, pertanto chiede che venga dichiarata la Cessata Materia del Contendere con condanna di controparte al pagamento delle spese di giustizia in base al principio della soccombenza
“virtuale”, da distrarsi a favore del procuratore costituito “. Pertanto, stante le conformi conclusioni delle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
§ 3. Quanto alla spese legali devono compensarsi in considerazione dei rilievi dedotti dall che tra l'altro evidenzia come la trasformazione è CP_3 avvenuta entro un termine assolutamente congruo e pari a circa 18 mesi dalla presentazione della domanda, la ricorrente non ha atteso lo spirare del termine per la conclusione del ricorso amministrativo, e l' ha CP_3 provveduto alla trasformazione da provvisoria a definitiva della pensione n.
2 021-670036026792 Cat. VO (decorrenza 1 gennaio 2023), con provvedimento del 18.05.2024 molto tempo prima della notifica del ricorso.
p.q.m
.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 12/09/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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