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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2163 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 2163 /2024 tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi, 20.3.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa per la ricorrente
[...]
l'avv. PERRONE LOREDANA;
è presente il dott. per la Parte_1 Persona_1 pratica forense. Nessuno compare per il . Controparte_1
Il difenosre, su invito del giudice, procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso e delle domande ivi formulate. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2163/2024 di R.G. promossa da
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
PERRONE LOREDANA e BLOISE DAVIDE e domicilio eletto in Milano via Cesare Beccaria
5
-ricorrente-
contro
) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio degli avv.ti ROVELLI STEFANO e Controparte_2
SERAFINO FRANCESCO e domicilio eletto in Milano via Soderini 24
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.8.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , esponendo di essere in servizio presso Controparte_1 quest'ultimo quale docente di religione cattolica, assunto con contratto a tempo determinato con decorrenza dall'1.9.2023 al 31.8.2024, con sede di servizio presso la Scuola Primaria Enrico Fermi di Cusano Milanino;
di aver prestato servizio negli anni precedenti con il medesimo profilo e in virtù di contratti a tempo determinato di durata annuale (dall'1.9.al 31 8), precisamente dall'1.9.2016 sino al contratto sopra menzionato. Affermava altresì che, avendo il indetto il concorso per il reclutamento del personale docente di religione solo CP_1 nell'anno 2004 e quello successivo nell'anno 2024 (concorso bandito con DPCM 22.2.2024),
pagina 2 di 8 non era stata rispettata la cadenza triennale del concorso, e non era stato pertanto possibile per i docenti di religione ottenere l'immissione in ruolo. Ciò comportava un abuso dello strumento della reiterazione dei contratti, sul cui fenomeno era intervenuta la giurisprudenza comunitaria (sentenza CGUE 13.1.2022 C-282-19) e la giurisprudenza di legittimità (da ultimo,
Corte di Cassazione 9.6.2022 nr. 18698), riconoscendo il diritto del docente al risarcimento del danno (cd. danno eurocomunitario). Chiedeva pertanto l'accertamento della illegittimità dei contratti a tempo determinato a far tempo dall'anno scolastico 2019/2020, e la condanna del convenuto al risarcimento CP_1 del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella misura di dodici mensilità delle retribuzione globale di fatto o nella diversa misura, che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 28 comma 2 d.lvo 81/2015. Il si costituiva, unitamente alle proprie Controparte_1 articolazioni territoriali, con memoria, nella quale contestava il fondamento delle pretese avversarie e ne chiedeva il rigetto. La causa, in considerazione della natura documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con pronuncia di dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto.
Il tema, introdotto con il presente giudizio, è quello della legittimità del mantenimento in servizio dei docenti, nello specifico di quelli appartenenti alla categoria degli insegnanti di religione cattolica, attraverso la reiterazione prolungata di contratti a tempo determinato, senza possibilità di stabilizzazione in difetto dell'indizione di apposito bando di concorso, e conseguente prospettato ricorso abusivo allo strumento della reiterazione di quei contratti.
Sul punto, appare opportuno richiamare gli arresti giurisprudenziali, avutisi sia in sede comunitaria che nazionale (Cass. n. 12262/2023; Cass. n. 7518 del 2023, Cass. n. 18698 del
2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022), da cui è possibile ricavare i seguenti principi:
“a) nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. euro-unitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»;
b) i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del CP_1 ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”. pagina 3 di 8 In tale contesto, si innestano come particolarmente significative le argomentazioni svolte dalla
Corte di legittimità nella sentenza cit. n. 18698 del 9.6.2022 , la cui motivazione viene integralmente richiamata e trascritta nelle parti salienti, anche ex art. 118 disp att c.p.c..
In essa, al punto 3 viene dato ampio riscontro della disciplina peculiare che caratterizza il rapporto di lavoro di questi docenti, ripercorrendo la Corte il complesso quadro normativo che regola il sistema di reclutamento dei docenti di religione e la loro permanenza in servizio, e osservando altresì che, all'esito delle modifiche intervenute negli anni e della contrattazione collettiva successiva, “il legislatore ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit., ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine”.
La Corte di legittimità ha quindi evidenziato che a livello europeo “la Corte di Giustizia ha intanto escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano. Tale peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finisce per essere sostanzialmente neutra sotto il profilo del pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non può come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine” (cfr. punto 6.1 sent n. 18698 del 9.6.2022) e così “la Corte di Giustizia ha precisato (non diversamente da quanto ritenuto in altra ipotesi da Cass. 10 gennaio 2018, n. 343) che il tema di rilievo attiene alla compatibilità della regolazione nazionale del diritto del lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.”.
La Corte, peraltro, non ha omesso di considerare la particolarità dell'utenza destinataria di tale tipologia di insegnamento, del fabbisogno mutevole relativamente all'I.R.C. e della maggiore stabilità dei docenti di I.R.C. con contratto a termine rispetto a quella dei docenti a TD delle ordinarie classi di concorso, essendo prevista per i docenti I.R.C. la proroga automatica salvo revoca, così considerando che laddove fosse considerato “in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti “annuali” comunque esistenti” ciò si tradurrebbe solo in un danno per i docenti “ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di «vegliare» su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.
Non potendosi pervenire, per la normativa interna esistente, a una conversione del rapporto di Pa lavoro a termine in rapporto a a comunque ben valutato che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non esclude che tuttavia persistano connotati di precarietà, configurabili nel fatto che
a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L. 186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale.
Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.) talché, nonostante la tendenziale equiparazione
pagina 4 di 8 “persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato”.
La Corte di legittimità ha rilevato che l'ultimo concorso per la stabilizzazione degli insegnanti di IRC risale al 2004 e questo si configura come un inadempimento del che, CP_1
“attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati. In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore”
Ne consegue che: “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti (precari n.d.r.) proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e che, in ragione dell'indirizzo della pronuncia della
Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurocomunitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli.”
Osserva ancora la Corte che “l'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale”; per stabilire quando si realizza l'abuso, “va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà. Pertanto è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico”.
Sviluppati i suddetti principi, la Corte ha affrontato l'ulteriore tema dei criteri di quantificazione del risarcimento, richiamando i “noti principi di cui a Cass, S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del
2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché ..... può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto», in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla «prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.».”
Osserva al riguardo la Corte che: “analogo rimedio è già stato riconosciuto in sé idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo
2018, ) e lo è dunque certamente anche rispetto ai docenti di religione, chiudendo così Per_2
pagina 5 di 8 ad ogni ragionamento fondato su improprie assimilazioni tra i diversi settori del lavoro pubblico
e del lavoro privato e tra le diverse misure di reazione, rispetto alla contrattazione a termine ed alle illegittimità che possono evidenziarsi, nell'uno o nell'altro regime”.
La Corte pertanto così conclude: “in definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, ha diritto al risarcimento del danno c.d. eurocomunitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive” precisando che:
“i predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815)”.
Alla luce di questi principi va risolta la fattispecie dedotta in giudizio.
Agli atti emerge che la ricorrente ha lavorato in qualità di docente di religione alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta dall'a.s. 20162017 sino all'a.s. 2023/2024 sulla base di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali (fino al 31 agosto) su posti di organico “di diritto”. Risulta quindi integrata la fattispecie della illegittima reiterazione di contratti a termine delineata dalla Cassazione, tanto con riguardo al dispiegamento nel tempo dei rinnovi (di durata complessiva superiore a 36 mesi), quanto in relazione alle ragioni per cui le supplenze sono state disposte (per la copertura di posti vacanti su organico di diritto). Deve essere, quindi, dichiarata l'illegittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti, e va riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno quale misura alternativa alla stabilizzazione, idonea a porre rimedio al ricorso abusivo e reiterato alle assunzioni a termine.
In senso contrario e preclusivo non depongono le obiezioni sollevate dal . In CP_1 particolare, non può essere di ostacolo all'attribuzione del diritto la circostanza che il ricorrente abbia prestato la propria attività, nell'ambito dei plurimi contratti a tempo determinato, per supplenze con orario inferiore a quello di cattedra, nonché presso Istituti scolastici differenti. Invero, ciò che rileva, alla luce dell'illustrazione che precede, è la reiterazione dei contratti, oltre il tempo rappresentato dal decorso delle 36 mensilità, nonché la rispettiva durata, destinata a coprire per ciascuno l'intero anno scolastico.
Il riconoscimento del diritto si fonda – come si è detto – sull'enunciazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia citata nr.18698 del 9.6.2022, che proprio con riferimento alla categoria dei docenti di religione cattolica, ha affermato che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla legge n.186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno cd. eurocomunitario”. Non si evince pertanto alcuna distinzione operata sulla base di un particolare status degli insegnanti di religione cattolica, che giustifichi un trattamento diverso in ragione di talune peculiarità dell'incarico, evidenziate da parte resistente.
Infine, non può condividersi l'impostazione difensiva, secondo il Controparte_1
sarebbe carente di legittimazione, non potendo essergli ascritta alcuna responsabilità
[...] per la mancata indizione di concorsi, la quale presuppone l'autorizzazione della Presidenza pagina 6 di 8 del Consiglio dei Ministri e del Parlamento. Trattasi di circostanze ininfluenti rispetto al diritto rivendicato dalla ricorrente, nella qualità e per le ragioni suddette, che può avere, ai fini dell'attribuzione del diritto e del correlato risarcimento del danno, quale proprio esclusivo interlocutore e contraddittore il convenuto in veste di unica e diretta parte datoriale. CP_1
Quanto alla prova del danno, sulla base di quanto precede, lo stesso si delinea alla stregua di
“danno presunto”, derivante dalla ritenuta abusività del ricorso a uno strumento, quale quello delle reiterazione prolungata dei contratti a tempo determinato, tanto da ricadere in una fattispecie peculiare (cd. danno extracomunitario), che prescinde dalla speciale disciplina del rapporto di lavoro dei docenti di religione cattolica. Ciò si ricava dagli stessi parametri prescelti, ai fine della relativa liquidazione, che muovono da un minimo e un massimo predeterminati, con onere probatorio a carico dell'istante solo in caso di allegazione di un pregiudizio maggiore.
Affermato, quindi, nel caso di specie, il diritto di al risarcimento, la Parte_1 relativa quantificazione deve essere affidata al parametro di riferimento, di cui all'art. 32 comma 5 legge 183/210 (oggi, art. 28 comma 2 d.lvo 81/2015), e quindi consiste in un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
In quest'ottica, muovendo dal numero di contratti oggetto di reiterazione pari a otto, ma passibili di ricadere nel giudizio legittimante la domanda risarcitoria, escluse le prime tre annualità, e dunque pari a cinque, si reputa congrua la determinazione del danno nella misura di 2,5 mensilità per il primo anno “abusivo” e in 0,5 mensilità quello per gli anni successivi. Il CP_1 convenuto deve quindi essere condannato a pagare alla ricorrente la somma corrispondente a 4,5 mensilità (2,5 mensilità per il primo anno oltre 2 mensilità per i successivi quattro anni).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del grado
(modesto) di complessità della causa, e della definizione in sede processuale senza necessità di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato a far tempo dall'a.s. 2019/2020 sino all'a.s. 2023/2024; condanna parte resistente a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma equivalente a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali, complessivamente liquidate in euro 2.109,00 per compensi, otre euro 118,50 per CU, rimborso spese generali IVA e CPA secondo le aliquote di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 2163 /2024 tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi, 20.3.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa per la ricorrente
[...]
l'avv. PERRONE LOREDANA;
è presente il dott. per la Parte_1 Persona_1 pratica forense. Nessuno compare per il . Controparte_1
Il difenosre, su invito del giudice, procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso e delle domande ivi formulate. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2163/2024 di R.G. promossa da
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
PERRONE LOREDANA e BLOISE DAVIDE e domicilio eletto in Milano via Cesare Beccaria
5
-ricorrente-
contro
) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio degli avv.ti ROVELLI STEFANO e Controparte_2
SERAFINO FRANCESCO e domicilio eletto in Milano via Soderini 24
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.8.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , esponendo di essere in servizio presso Controparte_1 quest'ultimo quale docente di religione cattolica, assunto con contratto a tempo determinato con decorrenza dall'1.9.2023 al 31.8.2024, con sede di servizio presso la Scuola Primaria Enrico Fermi di Cusano Milanino;
di aver prestato servizio negli anni precedenti con il medesimo profilo e in virtù di contratti a tempo determinato di durata annuale (dall'1.9.al 31 8), precisamente dall'1.9.2016 sino al contratto sopra menzionato. Affermava altresì che, avendo il indetto il concorso per il reclutamento del personale docente di religione solo CP_1 nell'anno 2004 e quello successivo nell'anno 2024 (concorso bandito con DPCM 22.2.2024),
pagina 2 di 8 non era stata rispettata la cadenza triennale del concorso, e non era stato pertanto possibile per i docenti di religione ottenere l'immissione in ruolo. Ciò comportava un abuso dello strumento della reiterazione dei contratti, sul cui fenomeno era intervenuta la giurisprudenza comunitaria (sentenza CGUE 13.1.2022 C-282-19) e la giurisprudenza di legittimità (da ultimo,
Corte di Cassazione 9.6.2022 nr. 18698), riconoscendo il diritto del docente al risarcimento del danno (cd. danno eurocomunitario). Chiedeva pertanto l'accertamento della illegittimità dei contratti a tempo determinato a far tempo dall'anno scolastico 2019/2020, e la condanna del convenuto al risarcimento CP_1 del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella misura di dodici mensilità delle retribuzione globale di fatto o nella diversa misura, che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 28 comma 2 d.lvo 81/2015. Il si costituiva, unitamente alle proprie Controparte_1 articolazioni territoriali, con memoria, nella quale contestava il fondamento delle pretese avversarie e ne chiedeva il rigetto. La causa, in considerazione della natura documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con pronuncia di dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto.
Il tema, introdotto con il presente giudizio, è quello della legittimità del mantenimento in servizio dei docenti, nello specifico di quelli appartenenti alla categoria degli insegnanti di religione cattolica, attraverso la reiterazione prolungata di contratti a tempo determinato, senza possibilità di stabilizzazione in difetto dell'indizione di apposito bando di concorso, e conseguente prospettato ricorso abusivo allo strumento della reiterazione di quei contratti.
Sul punto, appare opportuno richiamare gli arresti giurisprudenziali, avutisi sia in sede comunitaria che nazionale (Cass. n. 12262/2023; Cass. n. 7518 del 2023, Cass. n. 18698 del
2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022), da cui è possibile ricavare i seguenti principi:
“a) nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. euro-unitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»;
b) i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del CP_1 ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”. pagina 3 di 8 In tale contesto, si innestano come particolarmente significative le argomentazioni svolte dalla
Corte di legittimità nella sentenza cit. n. 18698 del 9.6.2022 , la cui motivazione viene integralmente richiamata e trascritta nelle parti salienti, anche ex art. 118 disp att c.p.c..
In essa, al punto 3 viene dato ampio riscontro della disciplina peculiare che caratterizza il rapporto di lavoro di questi docenti, ripercorrendo la Corte il complesso quadro normativo che regola il sistema di reclutamento dei docenti di religione e la loro permanenza in servizio, e osservando altresì che, all'esito delle modifiche intervenute negli anni e della contrattazione collettiva successiva, “il legislatore ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit., ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine”.
La Corte di legittimità ha quindi evidenziato che a livello europeo “la Corte di Giustizia ha intanto escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano. Tale peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finisce per essere sostanzialmente neutra sotto il profilo del pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non può come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine” (cfr. punto 6.1 sent n. 18698 del 9.6.2022) e così “la Corte di Giustizia ha precisato (non diversamente da quanto ritenuto in altra ipotesi da Cass. 10 gennaio 2018, n. 343) che il tema di rilievo attiene alla compatibilità della regolazione nazionale del diritto del lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.”.
La Corte, peraltro, non ha omesso di considerare la particolarità dell'utenza destinataria di tale tipologia di insegnamento, del fabbisogno mutevole relativamente all'I.R.C. e della maggiore stabilità dei docenti di I.R.C. con contratto a termine rispetto a quella dei docenti a TD delle ordinarie classi di concorso, essendo prevista per i docenti I.R.C. la proroga automatica salvo revoca, così considerando che laddove fosse considerato “in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti “annuali” comunque esistenti” ciò si tradurrebbe solo in un danno per i docenti “ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di «vegliare» su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.
Non potendosi pervenire, per la normativa interna esistente, a una conversione del rapporto di Pa lavoro a termine in rapporto a a comunque ben valutato che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non esclude che tuttavia persistano connotati di precarietà, configurabili nel fatto che
a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L. 186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale.
Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.) talché, nonostante la tendenziale equiparazione
pagina 4 di 8 “persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato”.
La Corte di legittimità ha rilevato che l'ultimo concorso per la stabilizzazione degli insegnanti di IRC risale al 2004 e questo si configura come un inadempimento del che, CP_1
“attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati. In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore”
Ne consegue che: “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti (precari n.d.r.) proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e che, in ragione dell'indirizzo della pronuncia della
Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurocomunitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli.”
Osserva ancora la Corte che “l'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale”; per stabilire quando si realizza l'abuso, “va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà. Pertanto è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico”.
Sviluppati i suddetti principi, la Corte ha affrontato l'ulteriore tema dei criteri di quantificazione del risarcimento, richiamando i “noti principi di cui a Cass, S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del
2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché ..... può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto», in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla «prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.».”
Osserva al riguardo la Corte che: “analogo rimedio è già stato riconosciuto in sé idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo
2018, ) e lo è dunque certamente anche rispetto ai docenti di religione, chiudendo così Per_2
pagina 5 di 8 ad ogni ragionamento fondato su improprie assimilazioni tra i diversi settori del lavoro pubblico
e del lavoro privato e tra le diverse misure di reazione, rispetto alla contrattazione a termine ed alle illegittimità che possono evidenziarsi, nell'uno o nell'altro regime”.
La Corte pertanto così conclude: “in definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, ha diritto al risarcimento del danno c.d. eurocomunitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive” precisando che:
“i predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815)”.
Alla luce di questi principi va risolta la fattispecie dedotta in giudizio.
Agli atti emerge che la ricorrente ha lavorato in qualità di docente di religione alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta dall'a.s. 20162017 sino all'a.s. 2023/2024 sulla base di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali (fino al 31 agosto) su posti di organico “di diritto”. Risulta quindi integrata la fattispecie della illegittima reiterazione di contratti a termine delineata dalla Cassazione, tanto con riguardo al dispiegamento nel tempo dei rinnovi (di durata complessiva superiore a 36 mesi), quanto in relazione alle ragioni per cui le supplenze sono state disposte (per la copertura di posti vacanti su organico di diritto). Deve essere, quindi, dichiarata l'illegittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti, e va riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno quale misura alternativa alla stabilizzazione, idonea a porre rimedio al ricorso abusivo e reiterato alle assunzioni a termine.
In senso contrario e preclusivo non depongono le obiezioni sollevate dal . In CP_1 particolare, non può essere di ostacolo all'attribuzione del diritto la circostanza che il ricorrente abbia prestato la propria attività, nell'ambito dei plurimi contratti a tempo determinato, per supplenze con orario inferiore a quello di cattedra, nonché presso Istituti scolastici differenti. Invero, ciò che rileva, alla luce dell'illustrazione che precede, è la reiterazione dei contratti, oltre il tempo rappresentato dal decorso delle 36 mensilità, nonché la rispettiva durata, destinata a coprire per ciascuno l'intero anno scolastico.
Il riconoscimento del diritto si fonda – come si è detto – sull'enunciazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia citata nr.18698 del 9.6.2022, che proprio con riferimento alla categoria dei docenti di religione cattolica, ha affermato che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla legge n.186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno cd. eurocomunitario”. Non si evince pertanto alcuna distinzione operata sulla base di un particolare status degli insegnanti di religione cattolica, che giustifichi un trattamento diverso in ragione di talune peculiarità dell'incarico, evidenziate da parte resistente.
Infine, non può condividersi l'impostazione difensiva, secondo il Controparte_1
sarebbe carente di legittimazione, non potendo essergli ascritta alcuna responsabilità
[...] per la mancata indizione di concorsi, la quale presuppone l'autorizzazione della Presidenza pagina 6 di 8 del Consiglio dei Ministri e del Parlamento. Trattasi di circostanze ininfluenti rispetto al diritto rivendicato dalla ricorrente, nella qualità e per le ragioni suddette, che può avere, ai fini dell'attribuzione del diritto e del correlato risarcimento del danno, quale proprio esclusivo interlocutore e contraddittore il convenuto in veste di unica e diretta parte datoriale. CP_1
Quanto alla prova del danno, sulla base di quanto precede, lo stesso si delinea alla stregua di
“danno presunto”, derivante dalla ritenuta abusività del ricorso a uno strumento, quale quello delle reiterazione prolungata dei contratti a tempo determinato, tanto da ricadere in una fattispecie peculiare (cd. danno extracomunitario), che prescinde dalla speciale disciplina del rapporto di lavoro dei docenti di religione cattolica. Ciò si ricava dagli stessi parametri prescelti, ai fine della relativa liquidazione, che muovono da un minimo e un massimo predeterminati, con onere probatorio a carico dell'istante solo in caso di allegazione di un pregiudizio maggiore.
Affermato, quindi, nel caso di specie, il diritto di al risarcimento, la Parte_1 relativa quantificazione deve essere affidata al parametro di riferimento, di cui all'art. 32 comma 5 legge 183/210 (oggi, art. 28 comma 2 d.lvo 81/2015), e quindi consiste in un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
In quest'ottica, muovendo dal numero di contratti oggetto di reiterazione pari a otto, ma passibili di ricadere nel giudizio legittimante la domanda risarcitoria, escluse le prime tre annualità, e dunque pari a cinque, si reputa congrua la determinazione del danno nella misura di 2,5 mensilità per il primo anno “abusivo” e in 0,5 mensilità quello per gli anni successivi. Il CP_1 convenuto deve quindi essere condannato a pagare alla ricorrente la somma corrispondente a 4,5 mensilità (2,5 mensilità per il primo anno oltre 2 mensilità per i successivi quattro anni).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del grado
(modesto) di complessità della causa, e della definizione in sede processuale senza necessità di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato a far tempo dall'a.s. 2019/2020 sino all'a.s. 2023/2024; condanna parte resistente a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma equivalente a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali, complessivamente liquidate in euro 2.109,00 per compensi, otre euro 118,50 per CU, rimborso spese generali IVA e CPA secondo le aliquote di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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