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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/06/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3861/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da
AVV. CF: nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
studio a Pachino in Via Buonarroti n. 63, rappresentata e difesa da se stessa ex art.86 c.p.c.,;
ricorrente contro
CF. in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
resistente in esito all'udienza di discussione del 24.06.2025, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.11.2024 l'avv. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto emesso in data 9.10.2024 –comunicato l'11.10.2024- dal Giudice del Settore Lavoro di questo
Tribunale con cui le è stato liquidato l'importo di € 585,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività defensionale prestata in favore di ammesso al patrocino a spese dello Stato, Tes_1
nella causa per ATP ex art. 445 bis c.p.c. n. 638/2023 R.G. definita con decreto di omologa del
17.11.2023.
pagina 1 di 4 Ha dedotto l'illegittimità del decreto impugnato per violazione dei parametri di cui al DM 55/14, atteso che l'importo liquidato di € 585,00 è inferiore ai coefficienti tabellari medi e che la propria istanza di liquidazione è redatta già nei minimi tabellari e non può quindi essere ulteriormente ridotta.
Ha dedotto che il compenso corretto è quello richiesto di complessivi € 1.686,00 (€ 465 per fase studio,
€ 389,00 per fase introduttiva, € 832,00 per la fase istr/tratt.).
Ha richiamato inoltre le pronunce del Supremo Collegio con cui è stata ribadita l'inderogabilità dei minimi tabellari.
Ha concluso sostenendo che l'importo richiesto non è dimezzabile perché già calcolato nei minimi tabellari.
Con decreto del 25.11.2024 il Presidente delegato ha fissato, ex art. 281 decies e ssgg c.p.c., l'udienza del 24.6.2025 per la comparizione delle parti.
Il convenuto non si è costituito. CP_1
Alla stessa udienza la causa è stata discussa e quindi assunta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies ultimo comma e 281 terdecies c.p.c.. xxx
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività dell'opposizione che è stata proposta nei termini di rito.
Sempre in limine deve poi dichiararsi la contumacia del , che regolarmente Controparte_1
attinto dalla notifica del ricorso non si è costituito.
Nel merito si osserva quanto segue.
L'attività svolta dall'Avv. ha avuto ad oggetto il procedimento per ATP di cui all'art. 445 bis Pt_1
c.p.c., il che evidenzia l'errata determinazione dei compensi richiesti in applicazione della tabella n. 4 allegata al DM 55/14 e succ agg. per le cause di previdenza, dovendo trovare, di contro, applicazione la tabella n. 9 che ha ad oggetto i procedimenti di istruzione preventiva nello scaglione per valore da €
5.200,01 a € 26.000 in applicazione dell'art. 13 c.p.c. (v. Cass. Sez. Unite sent. n. 17405/2012).
Tanto precisato l'opposizione si fonda sull'assunto che il compenso determinato nei valori minimi tabellari non possa subire ulteriori riduzioni in base al principio dell'inderogabilità dei minimi tabellari affermato con orientamento consolidato dal Supremo Collegio.
L'assunto che in linea di principio è senz'altro condivisibile si rivela errato laddove mira a includere anche la dimidiazione di cui all'art. 130 DPR che è del tutto estranea alla liquidazione dei compensi in sé considerati, da effettuarsi nel rispetto dei minimi inderogabili di cui al DM cit.
In altre parole, un conto è procedere alla liquidazione dei compensi senza scendere al di sotto della soglia minima tabellare un conto è, una volta così determinati i compensi entro i minimi tabellari,
pagina 2 di 4 procedere alla dimidiazione che è imposta dall'art. 130 DPR 115/2002 nell'ipotesi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Tutte le massime citate dalla ricorrente e seguite anche dalla più recente pronunzia del S.C. ( v.
Cassazione civile sez. II, 24/04/2024, n.11102) affermano che “Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, d.m. n.
55/2014, come modificati dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.”.
Il principio cioè è quello che i minimi tabellari nella liquidazione dei compensi devono essere rispettati, ma si parla però di liquidazione dei compensi e non anche della dimidiazione che deriva da una norma di legge che ha finalità del tutto diverse rispetto ai criteri di liquidazione dei compensi di difesa, che il giudice è tenuto ad osservare e che opera ab esterno rispetto alla liquidazione dei compensi in sé determinata nel rispetto dei suddetti limiti inderogabili.
E d'altronde se si considera che l'art. 82 del DPR 115/2002 stabilisce che i compensi per il difensore che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono superare i valori medi tabellari, si ha indiretta conferma di quanto sopra esposto perché se si dovesse considerare compresa nel minimo tabellare anche la dimidiazione di cui all'art. 130 cit. il valore tabellare medio costituirebbe non già il tetto massimo del compenso liquidabile, bensì l'unico compenso liquidabile, giacchè ogni altro importo compreso tra il medio ed il minimo condurrebbe inevitabilmente ad un importo che se comprensivo del dimezzamento di cui all'art. 130 cit, sarebbe inferiore ai minimi di cui al DM 55/14 e succ agg.
Tutto ciò considerato l'opposizione deve ritenersi infondata giacchè in applicazione dei succitati criteri i compensi spettanti alla ricorrente sono stati correttamente liquidati nei minimi tabellari e quindi in €
284 per la fase studio, €355 per la fase introduttiva ed € 531 per quella istruttoria e così complessivamente in € 1.170, da dimidiarsi ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2022 in € 585, oltre accessori, somma che è conforme ai parametri tabellari minimi.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 3861/2024 R.G., così provvede:
pagina 3 di 4 rigetta l'opposizione.
Spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 30.6.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da
AVV. CF: nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
studio a Pachino in Via Buonarroti n. 63, rappresentata e difesa da se stessa ex art.86 c.p.c.,;
ricorrente contro
CF. in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
resistente in esito all'udienza di discussione del 24.06.2025, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.11.2024 l'avv. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto emesso in data 9.10.2024 –comunicato l'11.10.2024- dal Giudice del Settore Lavoro di questo
Tribunale con cui le è stato liquidato l'importo di € 585,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività defensionale prestata in favore di ammesso al patrocino a spese dello Stato, Tes_1
nella causa per ATP ex art. 445 bis c.p.c. n. 638/2023 R.G. definita con decreto di omologa del
17.11.2023.
pagina 1 di 4 Ha dedotto l'illegittimità del decreto impugnato per violazione dei parametri di cui al DM 55/14, atteso che l'importo liquidato di € 585,00 è inferiore ai coefficienti tabellari medi e che la propria istanza di liquidazione è redatta già nei minimi tabellari e non può quindi essere ulteriormente ridotta.
Ha dedotto che il compenso corretto è quello richiesto di complessivi € 1.686,00 (€ 465 per fase studio,
€ 389,00 per fase introduttiva, € 832,00 per la fase istr/tratt.).
Ha richiamato inoltre le pronunce del Supremo Collegio con cui è stata ribadita l'inderogabilità dei minimi tabellari.
Ha concluso sostenendo che l'importo richiesto non è dimezzabile perché già calcolato nei minimi tabellari.
Con decreto del 25.11.2024 il Presidente delegato ha fissato, ex art. 281 decies e ssgg c.p.c., l'udienza del 24.6.2025 per la comparizione delle parti.
Il convenuto non si è costituito. CP_1
Alla stessa udienza la causa è stata discussa e quindi assunta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies ultimo comma e 281 terdecies c.p.c.. xxx
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività dell'opposizione che è stata proposta nei termini di rito.
Sempre in limine deve poi dichiararsi la contumacia del , che regolarmente Controparte_1
attinto dalla notifica del ricorso non si è costituito.
Nel merito si osserva quanto segue.
L'attività svolta dall'Avv. ha avuto ad oggetto il procedimento per ATP di cui all'art. 445 bis Pt_1
c.p.c., il che evidenzia l'errata determinazione dei compensi richiesti in applicazione della tabella n. 4 allegata al DM 55/14 e succ agg. per le cause di previdenza, dovendo trovare, di contro, applicazione la tabella n. 9 che ha ad oggetto i procedimenti di istruzione preventiva nello scaglione per valore da €
5.200,01 a € 26.000 in applicazione dell'art. 13 c.p.c. (v. Cass. Sez. Unite sent. n. 17405/2012).
Tanto precisato l'opposizione si fonda sull'assunto che il compenso determinato nei valori minimi tabellari non possa subire ulteriori riduzioni in base al principio dell'inderogabilità dei minimi tabellari affermato con orientamento consolidato dal Supremo Collegio.
L'assunto che in linea di principio è senz'altro condivisibile si rivela errato laddove mira a includere anche la dimidiazione di cui all'art. 130 DPR che è del tutto estranea alla liquidazione dei compensi in sé considerati, da effettuarsi nel rispetto dei minimi inderogabili di cui al DM cit.
In altre parole, un conto è procedere alla liquidazione dei compensi senza scendere al di sotto della soglia minima tabellare un conto è, una volta così determinati i compensi entro i minimi tabellari,
pagina 2 di 4 procedere alla dimidiazione che è imposta dall'art. 130 DPR 115/2002 nell'ipotesi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Tutte le massime citate dalla ricorrente e seguite anche dalla più recente pronunzia del S.C. ( v.
Cassazione civile sez. II, 24/04/2024, n.11102) affermano che “Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, d.m. n.
55/2014, come modificati dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.”.
Il principio cioè è quello che i minimi tabellari nella liquidazione dei compensi devono essere rispettati, ma si parla però di liquidazione dei compensi e non anche della dimidiazione che deriva da una norma di legge che ha finalità del tutto diverse rispetto ai criteri di liquidazione dei compensi di difesa, che il giudice è tenuto ad osservare e che opera ab esterno rispetto alla liquidazione dei compensi in sé determinata nel rispetto dei suddetti limiti inderogabili.
E d'altronde se si considera che l'art. 82 del DPR 115/2002 stabilisce che i compensi per il difensore che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono superare i valori medi tabellari, si ha indiretta conferma di quanto sopra esposto perché se si dovesse considerare compresa nel minimo tabellare anche la dimidiazione di cui all'art. 130 cit. il valore tabellare medio costituirebbe non già il tetto massimo del compenso liquidabile, bensì l'unico compenso liquidabile, giacchè ogni altro importo compreso tra il medio ed il minimo condurrebbe inevitabilmente ad un importo che se comprensivo del dimezzamento di cui all'art. 130 cit, sarebbe inferiore ai minimi di cui al DM 55/14 e succ agg.
Tutto ciò considerato l'opposizione deve ritenersi infondata giacchè in applicazione dei succitati criteri i compensi spettanti alla ricorrente sono stati correttamente liquidati nei minimi tabellari e quindi in €
284 per la fase studio, €355 per la fase introduttiva ed € 531 per quella istruttoria e così complessivamente in € 1.170, da dimidiarsi ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2022 in € 585, oltre accessori, somma che è conforme ai parametri tabellari minimi.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 3861/2024 R.G., così provvede:
pagina 3 di 4 rigetta l'opposizione.
Spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 30.6.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
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