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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/11/2025, n. 4364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4364 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 290/2020
TRA
– nella qualità di titolare della cessata Ditta individuale Parte_1 [...]
” – rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso Parte_2
introduttivo, dall'Avv. Alessandro Amore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele, n. 170
– ricorrente –
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato
– resistente –
1 Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 1955/1776 emessa dall'
[...]
in data 12 novembre 2019. Controparte_1
All'udienza del 29 ottobre 2025, all'esito delle conclusioni delle parti, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Lo – nella qualità di titolare della cessata Ditta individuale Parte_1 [...]
” –proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno Parte_2
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1955/1776 emessa dall' Controparte_1
in data 12 novembre 2019, con la quale gli era comminata la sanzione di
[...]
€ 12.590,00, oltre accessori, per: a) avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro in relazione ai lavoratori , e;
b) omessa consegna ai Persona_1 Per_2 Per_3
lavoratori subordinati e all'atto di assunzione e e prima Parte_3 Parte_4
dell'inizio dell'attività lavorativa, di una copia della comunicazione di assunzione inviata per via telematica oppure copia del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni;
c) impedimento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
Deduceva preliminarmente il ricorrente l'omessa notifica del verbale di accertamento del 17
aprile 2018 protocollo n. 13173 con cui si era concluso l'accertamento ispettivo iniziato in data 17 agosto 2017.
Nel merito, deduceva l'infondatezza delle violazioni ascrittegli instando conclusivamente per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione
2 impugnata e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva tardivamente l' eccependo la Controparte_1
regolare notifica del verbale di accertamento e, nel merito, contrastando le avverse deduzioni delle quali chiedeva il rigetto.
All'udienza del 29 ottobre 2025, la causa, nel corso della quale era ammessa ed espletata prova testimoniale, all'esito della discussione orale, era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
La domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Dalla documentazione depositata dal convenuto Controparte_1
, sul quale gravava il relativo onere probatorio, emerge che il verbale di accertamento
[...]
del 17 aprile 2018 protocollo n. 13173 è stato notificato in data 2 maggio 2018 in
LL (NA) alla Via Enzo e Dio Ferrari, n. 19, a mani di persona qualificatasi come cognato, laddove il ricorrente risulta residente nel Comune di Casagiove (CE) a far data dal
3 ottobre 2017. Orbene nel caso di specie, controparte non ha in alcun modo dimostrato di aver depositato in giudizio né alcuna relata di notifica sottoscritta dal ricorrente né tantomeno alcuna ricevuta C.A.D.. Conseguentemente la notifica del verbale di accertamento protocollo n. 13173 del 17 aprile 2018 non risulta avvenuta atteso che, in caso di assenza del destinatario, la notifica si perfeziona con l'invio della notifica C.A.D. da provarsi in giudizio mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento che attesti la sua consegna all'indirizzo del destinatario (cfr. Cass. Civ., sez. V, ordinanza 22 ottobre 2025, n. 28111).
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte resistente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività
3 difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022
(scaglione di riferimento: da € 5.201,00 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 290/2020 R.G. – uditi i procuratori delle parti –, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA l'ordinanza ingiunzione n.
1955/1776 emessa in data 12 Novembre 2019 dall' Controparte_1
e notificata il 18 Dicembre 2019;
[...]
2) NN parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 4.599,00, di cui € 750,00 per esborsi ed € 3.849,00 per competenze professionali, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore distrattario AVV.
ND D'RE.
Riserva gg. 15 per il deposito della motivazione.
Sentenza rea ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 29 Ottobre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 290/2020
TRA
– nella qualità di titolare della cessata Ditta individuale Parte_1 [...]
” – rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso Parte_2
introduttivo, dall'Avv. Alessandro Amore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele, n. 170
– ricorrente –
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato
– resistente –
1 Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 1955/1776 emessa dall'
[...]
in data 12 novembre 2019. Controparte_1
All'udienza del 29 ottobre 2025, all'esito delle conclusioni delle parti, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Lo – nella qualità di titolare della cessata Ditta individuale Parte_1 [...]
” –proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno Parte_2
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1955/1776 emessa dall' Controparte_1
in data 12 novembre 2019, con la quale gli era comminata la sanzione di
[...]
€ 12.590,00, oltre accessori, per: a) avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro in relazione ai lavoratori , e;
b) omessa consegna ai Persona_1 Per_2 Per_3
lavoratori subordinati e all'atto di assunzione e e prima Parte_3 Parte_4
dell'inizio dell'attività lavorativa, di una copia della comunicazione di assunzione inviata per via telematica oppure copia del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni;
c) impedimento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
Deduceva preliminarmente il ricorrente l'omessa notifica del verbale di accertamento del 17
aprile 2018 protocollo n. 13173 con cui si era concluso l'accertamento ispettivo iniziato in data 17 agosto 2017.
Nel merito, deduceva l'infondatezza delle violazioni ascrittegli instando conclusivamente per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione
2 impugnata e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva tardivamente l' eccependo la Controparte_1
regolare notifica del verbale di accertamento e, nel merito, contrastando le avverse deduzioni delle quali chiedeva il rigetto.
All'udienza del 29 ottobre 2025, la causa, nel corso della quale era ammessa ed espletata prova testimoniale, all'esito della discussione orale, era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
La domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Dalla documentazione depositata dal convenuto Controparte_1
, sul quale gravava il relativo onere probatorio, emerge che il verbale di accertamento
[...]
del 17 aprile 2018 protocollo n. 13173 è stato notificato in data 2 maggio 2018 in
LL (NA) alla Via Enzo e Dio Ferrari, n. 19, a mani di persona qualificatasi come cognato, laddove il ricorrente risulta residente nel Comune di Casagiove (CE) a far data dal
3 ottobre 2017. Orbene nel caso di specie, controparte non ha in alcun modo dimostrato di aver depositato in giudizio né alcuna relata di notifica sottoscritta dal ricorrente né tantomeno alcuna ricevuta C.A.D.. Conseguentemente la notifica del verbale di accertamento protocollo n. 13173 del 17 aprile 2018 non risulta avvenuta atteso che, in caso di assenza del destinatario, la notifica si perfeziona con l'invio della notifica C.A.D. da provarsi in giudizio mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento che attesti la sua consegna all'indirizzo del destinatario (cfr. Cass. Civ., sez. V, ordinanza 22 ottobre 2025, n. 28111).
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte resistente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività
3 difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022
(scaglione di riferimento: da € 5.201,00 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 290/2020 R.G. – uditi i procuratori delle parti –, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA l'ordinanza ingiunzione n.
1955/1776 emessa in data 12 Novembre 2019 dall' Controparte_1
e notificata il 18 Dicembre 2019;
[...]
2) NN parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 4.599,00, di cui € 750,00 per esborsi ed € 3.849,00 per competenze professionali, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore distrattario AVV.
ND D'RE.
Riserva gg. 15 per il deposito della motivazione.
Sentenza rea ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 29 Ottobre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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