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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9747 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 56983/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Guido Garavaglia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al ruolo generale n.56983 per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promosso da
(C.F. rappresentata e difesa per procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Giovanni Neri (C.F. (PEC: C.F._2
) presso il cui studio in Roma, Via Quinto Aurelio Email_1
Simmaco n. 7 , è elettivamente domiciliata;
Appellante
E
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pt, corrente in Bologna Via Stalingrado n.45, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Vitale (C.F (PEC: C.F._3 Email_2 presso il cui studio in Roma Via Giunio Bazzoni n. 15, è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti;
Appellata
Avente ad oggetto: lesione personale
1 Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 13413/2022 emessa il
14.06.2022 depositata in data 11.07.2022, nel giudizio con RG N 44342/2021, non notificata.
Decisa sulle conclusioni delle parti come da ultimo precisate:
Per l'Appellante:
“Conclusioni
Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per
i motivi esposti in narrativa, da intendersi anche qui trascritti e riportati accogliere il presente appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: a) accertare
e dichiarare che, in occasione del sinistro per cui è causa, la Sig.ra si Parte_2 trovava a bordo del veicolo, Lancia PS di proprietà dei Sig. e condotto, CP_2 nell'occasione, dalla Sig.ra ; b) accertare e dichiarare che i danni personali Parte_3 subiti dall'odierna appellante sono conseguenza del sinistro de quo e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento in favore dell'odierna appellante, della somma complessiva di € 5.151,07 (già comprensiva delle spese mediche sostenute) a titolo di risarcimento ,dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, oltre la somma dovuta a titolo di personalizzazione del danno, ovvero condannarla a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre lucro cessante, rivalutazione monetaria, interessi compensativi ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
c) in ogni caso, condannare la compagnia appellata alla refusione delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge, sia per il primo grado di giudizio e sia per il presente grado di appello, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per l'Appellata costituita:
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, deduzione e conclusione disattesa,
- IN VIA PREGIUDIZIALE
2 Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infonda-tezza del gravame formulato dalla Sig.ra stante la violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. ed emettere Parte_1 tutti i prov-vedimenti del caso.
- IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Respingere l'appello proposto dalla Sig.ra av-verso la sentenza n. Parte_1
13413/2022 resa dal Giudice di Pace di Roma in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la gravata statuizione. In ogni caso con vittoria di spese, anche ge- nerali, diritti ed onorari processuali del presente grado di giudizio.”
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la Sig.ra nel 2021, Parte_2 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma, la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pt, al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni personali patite in occasione del sinistro occorso il 30.01.2018 quando si trovava, in qualità di trasportata, a bordo del veicolo Lancia PS tg CB920JV condotto dalla Sig.ra Parte_3
e di proprietà del Sig. . CP_2
Esponeva l'attrice che nella circostanza, l'autovettura in questione, sulla quale viaggiava come trasportata, rimaneva coinvolta in un incidente stradale con il veicolo Audi A4 tg EM030VV, a seguito del quale i conducenti dei mezzi coinvolti procedevano alla compilazione del modulo
CAI. In conseguenza del sinistro LL riportava lesioni, meglio refertate in atti, che richiedevano cure e terapie di vario genere.
2. Si costituiva in giudizio l' , contestando integralmente quanto Controparte_1 dedotto, rilevando l'assenza di prova sulla storicità dell'evento così come descritto dall'attrice e, in particolare, sulla circostanza che LL, in data 30 gennaio 2018 si trovasse in Roma alla via
Padre Perilli, in qualità di trasportata a bordo della vettura Lancia PS tg CB920JV nonché sulle lesioni che avrebbe, asseritamente, riportato in tale occasione.
4.Precisate le conclusioni, all'udienza del 18.05.2022, la causa era trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 13413/2022 pubblicata in data 11.07.2022 il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda attorea (“rigetta la domanda e condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge”) ritenendo “in conclusione…che non sia stata raggiunta la prova sull'esistenze del sinistro per cui
3 è causa e sulla circostanza che l'attore abbia subito un danno in conseguenza dell'invocato sinistro” e che quindi “la domanda non può trovare accoglimento”.
Avverso tale decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, datato
2.09.2022, la Sig.ra , convenendo all'uopo, la Parte_2 Controparte_1 avanti al Tribunale di Roma impugnando la sentenza citata chiedendone l'integrale riforma, come da conclusioni scritte depositate, ex art, 127 ter c.p.c.
L'appellante contestava, in particolare, l'erronea valutazione, da parte del Giudice di Pace, il quale aveva ritenuto non provata la circostanza del verificarsi del sinistro e il conseguente danno subito dall'attrice in relazione al trasporto e all'incidente.
La prova dell'evento veniva fornita dal modulo CAI a doppia firma, il quale forniva non solo la prova della verificazione del sinistro, ma riportava anche la presenza a bordo del veicolo Lancia della Sig.ra Pt_2
Vi era poi la prova dell'integrale pagamento da parte della compagnia per i danni materiali al veicolo danneggiato Audi A4; tutta la detta documentazione veniva prodotta ma non valutata.
La presenza del CAI a doppia firma unitamente all'integrale pagamento dei danni materiali del veicolo Audi A4 confermavano che il sinistro era avvenuto e che la Sig.ra trasportata a Pt_2 bordo del veicolo, avesse riportato lesioni (circostanza confermata dall'ulteriore documentazione medica prodotta, accesso al p.s. tre ore dopo).
Il Giudice di primo grado nella sentenza citava apertamente i dati di registrazioni del dispositivo satellitare istallato a bordo dell'autovettura Tg CB920JV, i quali evidenziano una mancata collisione nel giorno e nell'ora indicato dall'attrice, ma tale circostanza, che costituiva comunque una allegazione di parte, contrastava con il successivo risarcimento dei danni materiali.
Per quanto riguarda il mancato 'intervento delle Autorità, rilevato sempre dal Giudice di Pace, era evidente che nel caso in esame non vi eran motivo per allertare le autorità una volta compilato il modello di costatazione amichevole tra le parti.
Il Giudice poi era incorso in altro errore ritenendo inammissibili le testimonianze (richieste) della conducente e del proprietario del veicolo. Invero l'escussione del conducente e/o del proprietario del veicolo coinvolto in un sinistro non erano sempre e comunque inammissibili, in quanto le suddette persone, coinvolte in qualche modo nel sinistro, non potevano
4 pronunciarsi sulla dinamica, ma potevano invece confermare o smentire la presenza di terze persone trasportate.
Da qui la richiesta riforma integrale della gravata sentenza con accoglimento delle istanze istruttorie e risarcitorie dell'appellante.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la
[...]
la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, per Controparte_1 violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc evidenziando l'omessa indicazione di un progetto alternativo di decisione, basato su precise censure alla sentenza di primo grado nonché la mancanza di una ragionevole possibilità di accoglimento del gravame.
Nel merito, ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato, essendo l'impugnata pronuncia correttamente motivata.
La causa d'appello veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 23.01.2025 sostitutiva dell'udienza del 15.10.2024 previa precisazione delle conclusioni delle parti e assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In via preliminare, questo Giudice ritiene corretta la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, escludendo la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., e riconoscendo invece la necessità di una decisione nel merito. Sempre in via preliminare, viene respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art.342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo risulta sufficientemente motivato sia in riferimento alle parti della sentenza oggetto di impugnazione (specificatamente, la motivazione relativa alla valutazione del materiale probatorio) sia riguardo alle modifiche richieste (nuova valutazione del materiale probatorio mediante CTU medico-legale e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado).
Nel merito, l'appello promosso dalla Sig.ra è infondato e deve essere Parte_2 rigettato per quanto di ragione.
2. In effetti, la ricostruzione del sinistro stradale fornita dalla parte appellante non è adeguatamente supportata dal quadro probatorio ed anzi, presenta profili di incertezza tali da evidenziare un difetto di prova sia in merito al verificarsi del sinistro sia rispetto al
5 nesso di causalità tra i danni asseritamente subiti e la presunta qualità di trasportata al momento del lamentato incidente.
In particolare, con riferimento al primo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata sostenendo che il Giudice di primo grado abbia erroneamente omesso di valutare la documentazione prodotta dalla parte attrice, in particolare la comunicazione relativa all'integrale risarcimento riconosciuto dal proprietario dell'Audi
A4 a seguito del sinistro oggetto di causa. Secondo l'appellante, tale documento, unitamente al modulo CAI recante doppia firma, costituirebbe prova del verificarsi dell'incidente nelle modalità descritte.
Tuttavia, tale argomentazione non può essere condivisa. Il riconoscimento di un risarcimento in favore del proprietario dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, si fonda su presupposti autonomi e non implica autonomamente la prova della dinamica del sinistro o della presenza della Sig.ra a bordo del veicolo Lancia PS, in Parte_1 qualità di trasportata.
Inoltre, il modulo CAI in questione è stato sottoscritto dai due conducenti dei veicoli coinvolti nessuno dei quali però era proprietario del mezzo guidato, valendo la regola che:
“Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (c.d. C.I.D.) per essere opponibile all'assicuratore (pur sempre però come presunzione semplice, vincibile da prova contraria, ndr) deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo”(Cass. Civ.
8214/2013; n. 4010/2018), in quest'ultimo caso rimanendo le relative dichiarazioni liberamente apprezzabili dal Giudice.
Precisato ciò, deve ritenersi che il primo giudice abbia correttamente valutato il materiale probatorio fornito dalle parti, prestando particolare attenzione a quello prodotto dalla compagnia assicurativa che ha contestato l'esistenza stessa del sinistro di cui è causa.
Il punto è che, dalla lista sinistri IVASS risulta che il veicolo in questione - Lancia PS tg CB920JV – risulta coinvolto in ben ventiquattro incidenti nell'arco di nove anni;
in particolare, in due di questi sinistri, accaduti poco tempo prima di quello oggetto del presente giudizio (in data 2.12.2017 e in data 19.12.2017), la signora si sarebbe Pt_2
6 sempre trovata a bordo dell'autovettura di cui si discute ed avrebbe sempre riportato lesioni fisiche nella stessa zona anatomica del sinistro per cui è causa (trauma al rachide cervicale).
Questo elemento, evidenziato dall'ente assicurativo nell'atto di costituzione in appello
(pag. 8 e ss), non è mai stato idoneamente smentito dall'altra parte.
Nel caso di specie poi, come già rilevato dal primo giudice, dai dati di registrazione del dispositivo satellitare installato a bordo dell'autovettura Lancia Yspsilon tg CB920JV, depositati dalla risulta che nel giorno e nell'orario indicati dalla Controparte_4 controparte, non era stato registrato alcun evento “crash”. Di conseguenza, vi era un ulteriore elemento oggettivo (riproduzione meccanica, art.2712 c.c.) quantomeno contrario all'effettiva verificazione del tamponamento denunciato dall'appellante, di per sé oggetto solo di contestazione generica da parte di quest'ultima parte. Laddove infatti, in materia di disconoscimento della scrittura privata, è principio consolidato quello per cui devono ritenersi superflue formule sacramentali (da ultimo Cass., 22 gennaio 2018, n.1537; Cass., 27 maggio 2016, n.11048) e ciò che rileva e risulta sufficiente è che dal disconoscimento emerga la formale negazione dell'autenticità della sottoscrizione (Cass., 27 maggio 2016, n.11048;
Cass., 6 maggio 2016, n.9255), la giurisprudenza ritiene invece che la contestazione delle riproduzioni meccaniche o informatiche non possa “limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un 'mero disconoscimento'” (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1250).
Le suddette discrepanze, unite alla mancata presenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza
o, pur in presenza di una (asserita) ferita, di Pronto Intervento Sanitario, e all'assenza di testimoni diversi dal conducente e dall'altro trasportato – quest'ultimo già attore in un'altra causa per lo stesso sinistro dinanzi al Giudice di Pace di Roma e quindi, correttamente dichiarati incapaci a testimoniare dal Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto il fatto storico è contestato (Cass. Civ. Ord. 1279/2019), portano a ritenere non provato idoneamente che l'appellante abbia subito un danno a causa del trasporto.
In definitiva, per tutte le ragioni illustrate, l'impugnazione proposta da Parte_2
dee esssere rigettata e, per l'effetto la sentenza impugnata del Giudice di Pace
[...] confermata.
* * *
7 Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada rigettato l'appello proposto da , e che per l'effetto la Parte_2 sentenza n.13413/2022 del 14.06.2022 depositata in data 11.07.2022 del Giudice di Pace di Roma, non notificata, vada confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed atteso l'esito della lite, la Sig.ra Parte_2
va condannata a rifonderle ad , così come liquidate in
[...] Controparte_1 dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M 147/2022), tenuto conto del valore della causa (disputatum, € 5151,07), con esclusione della fase istruttoria nel presente grado, perché non svolta, e riduzione del 30 % per l'impegno difensivo ridotto.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
13413/2022 del 14.06.2022 depositata in data 11.07.2022 del Giudice di Pace di Roma;
2. Condanna a rifondere a le spese di Parte_2 Controparte_1 lite, liquidate quanto al secondo grado in € 1190,70, oltre rimborso spese generali al 15
%, IVA e CPA come per legge.
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 Parte_2 comma 1-quater DPR 115/2002.
Sentenza esecutiva ex lege
Roma, così decisa il 15 maggio 2025
Atto redatto con l'attività di collaborazione e studio della GOP in tirocinio dott.ssa Sara Di
Cintio
8 Il Giudice
Dott. Guido Garavaglia
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Guido Garavaglia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al ruolo generale n.56983 per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promosso da
(C.F. rappresentata e difesa per procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Giovanni Neri (C.F. (PEC: C.F._2
) presso il cui studio in Roma, Via Quinto Aurelio Email_1
Simmaco n. 7 , è elettivamente domiciliata;
Appellante
E
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pt, corrente in Bologna Via Stalingrado n.45, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Vitale (C.F (PEC: C.F._3 Email_2 presso il cui studio in Roma Via Giunio Bazzoni n. 15, è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti;
Appellata
Avente ad oggetto: lesione personale
1 Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 13413/2022 emessa il
14.06.2022 depositata in data 11.07.2022, nel giudizio con RG N 44342/2021, non notificata.
Decisa sulle conclusioni delle parti come da ultimo precisate:
Per l'Appellante:
“Conclusioni
Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per
i motivi esposti in narrativa, da intendersi anche qui trascritti e riportati accogliere il presente appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: a) accertare
e dichiarare che, in occasione del sinistro per cui è causa, la Sig.ra si Parte_2 trovava a bordo del veicolo, Lancia PS di proprietà dei Sig. e condotto, CP_2 nell'occasione, dalla Sig.ra ; b) accertare e dichiarare che i danni personali Parte_3 subiti dall'odierna appellante sono conseguenza del sinistro de quo e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento in favore dell'odierna appellante, della somma complessiva di € 5.151,07 (già comprensiva delle spese mediche sostenute) a titolo di risarcimento ,dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, oltre la somma dovuta a titolo di personalizzazione del danno, ovvero condannarla a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre lucro cessante, rivalutazione monetaria, interessi compensativi ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
c) in ogni caso, condannare la compagnia appellata alla refusione delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge, sia per il primo grado di giudizio e sia per il presente grado di appello, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per l'Appellata costituita:
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, deduzione e conclusione disattesa,
- IN VIA PREGIUDIZIALE
2 Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infonda-tezza del gravame formulato dalla Sig.ra stante la violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. ed emettere Parte_1 tutti i prov-vedimenti del caso.
- IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Respingere l'appello proposto dalla Sig.ra av-verso la sentenza n. Parte_1
13413/2022 resa dal Giudice di Pace di Roma in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la gravata statuizione. In ogni caso con vittoria di spese, anche ge- nerali, diritti ed onorari processuali del presente grado di giudizio.”
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la Sig.ra nel 2021, Parte_2 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma, la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pt, al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni personali patite in occasione del sinistro occorso il 30.01.2018 quando si trovava, in qualità di trasportata, a bordo del veicolo Lancia PS tg CB920JV condotto dalla Sig.ra Parte_3
e di proprietà del Sig. . CP_2
Esponeva l'attrice che nella circostanza, l'autovettura in questione, sulla quale viaggiava come trasportata, rimaneva coinvolta in un incidente stradale con il veicolo Audi A4 tg EM030VV, a seguito del quale i conducenti dei mezzi coinvolti procedevano alla compilazione del modulo
CAI. In conseguenza del sinistro LL riportava lesioni, meglio refertate in atti, che richiedevano cure e terapie di vario genere.
2. Si costituiva in giudizio l' , contestando integralmente quanto Controparte_1 dedotto, rilevando l'assenza di prova sulla storicità dell'evento così come descritto dall'attrice e, in particolare, sulla circostanza che LL, in data 30 gennaio 2018 si trovasse in Roma alla via
Padre Perilli, in qualità di trasportata a bordo della vettura Lancia PS tg CB920JV nonché sulle lesioni che avrebbe, asseritamente, riportato in tale occasione.
4.Precisate le conclusioni, all'udienza del 18.05.2022, la causa era trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 13413/2022 pubblicata in data 11.07.2022 il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda attorea (“rigetta la domanda e condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge”) ritenendo “in conclusione…che non sia stata raggiunta la prova sull'esistenze del sinistro per cui
3 è causa e sulla circostanza che l'attore abbia subito un danno in conseguenza dell'invocato sinistro” e che quindi “la domanda non può trovare accoglimento”.
Avverso tale decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, datato
2.09.2022, la Sig.ra , convenendo all'uopo, la Parte_2 Controparte_1 avanti al Tribunale di Roma impugnando la sentenza citata chiedendone l'integrale riforma, come da conclusioni scritte depositate, ex art, 127 ter c.p.c.
L'appellante contestava, in particolare, l'erronea valutazione, da parte del Giudice di Pace, il quale aveva ritenuto non provata la circostanza del verificarsi del sinistro e il conseguente danno subito dall'attrice in relazione al trasporto e all'incidente.
La prova dell'evento veniva fornita dal modulo CAI a doppia firma, il quale forniva non solo la prova della verificazione del sinistro, ma riportava anche la presenza a bordo del veicolo Lancia della Sig.ra Pt_2
Vi era poi la prova dell'integrale pagamento da parte della compagnia per i danni materiali al veicolo danneggiato Audi A4; tutta la detta documentazione veniva prodotta ma non valutata.
La presenza del CAI a doppia firma unitamente all'integrale pagamento dei danni materiali del veicolo Audi A4 confermavano che il sinistro era avvenuto e che la Sig.ra trasportata a Pt_2 bordo del veicolo, avesse riportato lesioni (circostanza confermata dall'ulteriore documentazione medica prodotta, accesso al p.s. tre ore dopo).
Il Giudice di primo grado nella sentenza citava apertamente i dati di registrazioni del dispositivo satellitare istallato a bordo dell'autovettura Tg CB920JV, i quali evidenziano una mancata collisione nel giorno e nell'ora indicato dall'attrice, ma tale circostanza, che costituiva comunque una allegazione di parte, contrastava con il successivo risarcimento dei danni materiali.
Per quanto riguarda il mancato 'intervento delle Autorità, rilevato sempre dal Giudice di Pace, era evidente che nel caso in esame non vi eran motivo per allertare le autorità una volta compilato il modello di costatazione amichevole tra le parti.
Il Giudice poi era incorso in altro errore ritenendo inammissibili le testimonianze (richieste) della conducente e del proprietario del veicolo. Invero l'escussione del conducente e/o del proprietario del veicolo coinvolto in un sinistro non erano sempre e comunque inammissibili, in quanto le suddette persone, coinvolte in qualche modo nel sinistro, non potevano
4 pronunciarsi sulla dinamica, ma potevano invece confermare o smentire la presenza di terze persone trasportate.
Da qui la richiesta riforma integrale della gravata sentenza con accoglimento delle istanze istruttorie e risarcitorie dell'appellante.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la
[...]
la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, per Controparte_1 violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc evidenziando l'omessa indicazione di un progetto alternativo di decisione, basato su precise censure alla sentenza di primo grado nonché la mancanza di una ragionevole possibilità di accoglimento del gravame.
Nel merito, ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato, essendo l'impugnata pronuncia correttamente motivata.
La causa d'appello veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 23.01.2025 sostitutiva dell'udienza del 15.10.2024 previa precisazione delle conclusioni delle parti e assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In via preliminare, questo Giudice ritiene corretta la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, escludendo la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., e riconoscendo invece la necessità di una decisione nel merito. Sempre in via preliminare, viene respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art.342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo risulta sufficientemente motivato sia in riferimento alle parti della sentenza oggetto di impugnazione (specificatamente, la motivazione relativa alla valutazione del materiale probatorio) sia riguardo alle modifiche richieste (nuova valutazione del materiale probatorio mediante CTU medico-legale e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado).
Nel merito, l'appello promosso dalla Sig.ra è infondato e deve essere Parte_2 rigettato per quanto di ragione.
2. In effetti, la ricostruzione del sinistro stradale fornita dalla parte appellante non è adeguatamente supportata dal quadro probatorio ed anzi, presenta profili di incertezza tali da evidenziare un difetto di prova sia in merito al verificarsi del sinistro sia rispetto al
5 nesso di causalità tra i danni asseritamente subiti e la presunta qualità di trasportata al momento del lamentato incidente.
In particolare, con riferimento al primo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata sostenendo che il Giudice di primo grado abbia erroneamente omesso di valutare la documentazione prodotta dalla parte attrice, in particolare la comunicazione relativa all'integrale risarcimento riconosciuto dal proprietario dell'Audi
A4 a seguito del sinistro oggetto di causa. Secondo l'appellante, tale documento, unitamente al modulo CAI recante doppia firma, costituirebbe prova del verificarsi dell'incidente nelle modalità descritte.
Tuttavia, tale argomentazione non può essere condivisa. Il riconoscimento di un risarcimento in favore del proprietario dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, si fonda su presupposti autonomi e non implica autonomamente la prova della dinamica del sinistro o della presenza della Sig.ra a bordo del veicolo Lancia PS, in Parte_1 qualità di trasportata.
Inoltre, il modulo CAI in questione è stato sottoscritto dai due conducenti dei veicoli coinvolti nessuno dei quali però era proprietario del mezzo guidato, valendo la regola che:
“Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (c.d. C.I.D.) per essere opponibile all'assicuratore (pur sempre però come presunzione semplice, vincibile da prova contraria, ndr) deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo”(Cass. Civ.
8214/2013; n. 4010/2018), in quest'ultimo caso rimanendo le relative dichiarazioni liberamente apprezzabili dal Giudice.
Precisato ciò, deve ritenersi che il primo giudice abbia correttamente valutato il materiale probatorio fornito dalle parti, prestando particolare attenzione a quello prodotto dalla compagnia assicurativa che ha contestato l'esistenza stessa del sinistro di cui è causa.
Il punto è che, dalla lista sinistri IVASS risulta che il veicolo in questione - Lancia PS tg CB920JV – risulta coinvolto in ben ventiquattro incidenti nell'arco di nove anni;
in particolare, in due di questi sinistri, accaduti poco tempo prima di quello oggetto del presente giudizio (in data 2.12.2017 e in data 19.12.2017), la signora si sarebbe Pt_2
6 sempre trovata a bordo dell'autovettura di cui si discute ed avrebbe sempre riportato lesioni fisiche nella stessa zona anatomica del sinistro per cui è causa (trauma al rachide cervicale).
Questo elemento, evidenziato dall'ente assicurativo nell'atto di costituzione in appello
(pag. 8 e ss), non è mai stato idoneamente smentito dall'altra parte.
Nel caso di specie poi, come già rilevato dal primo giudice, dai dati di registrazione del dispositivo satellitare installato a bordo dell'autovettura Lancia Yspsilon tg CB920JV, depositati dalla risulta che nel giorno e nell'orario indicati dalla Controparte_4 controparte, non era stato registrato alcun evento “crash”. Di conseguenza, vi era un ulteriore elemento oggettivo (riproduzione meccanica, art.2712 c.c.) quantomeno contrario all'effettiva verificazione del tamponamento denunciato dall'appellante, di per sé oggetto solo di contestazione generica da parte di quest'ultima parte. Laddove infatti, in materia di disconoscimento della scrittura privata, è principio consolidato quello per cui devono ritenersi superflue formule sacramentali (da ultimo Cass., 22 gennaio 2018, n.1537; Cass., 27 maggio 2016, n.11048) e ciò che rileva e risulta sufficiente è che dal disconoscimento emerga la formale negazione dell'autenticità della sottoscrizione (Cass., 27 maggio 2016, n.11048;
Cass., 6 maggio 2016, n.9255), la giurisprudenza ritiene invece che la contestazione delle riproduzioni meccaniche o informatiche non possa “limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un 'mero disconoscimento'” (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1250).
Le suddette discrepanze, unite alla mancata presenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza
o, pur in presenza di una (asserita) ferita, di Pronto Intervento Sanitario, e all'assenza di testimoni diversi dal conducente e dall'altro trasportato – quest'ultimo già attore in un'altra causa per lo stesso sinistro dinanzi al Giudice di Pace di Roma e quindi, correttamente dichiarati incapaci a testimoniare dal Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto il fatto storico è contestato (Cass. Civ. Ord. 1279/2019), portano a ritenere non provato idoneamente che l'appellante abbia subito un danno a causa del trasporto.
In definitiva, per tutte le ragioni illustrate, l'impugnazione proposta da Parte_2
dee esssere rigettata e, per l'effetto la sentenza impugnata del Giudice di Pace
[...] confermata.
* * *
7 Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada rigettato l'appello proposto da , e che per l'effetto la Parte_2 sentenza n.13413/2022 del 14.06.2022 depositata in data 11.07.2022 del Giudice di Pace di Roma, non notificata, vada confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed atteso l'esito della lite, la Sig.ra Parte_2
va condannata a rifonderle ad , così come liquidate in
[...] Controparte_1 dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M 147/2022), tenuto conto del valore della causa (disputatum, € 5151,07), con esclusione della fase istruttoria nel presente grado, perché non svolta, e riduzione del 30 % per l'impegno difensivo ridotto.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
13413/2022 del 14.06.2022 depositata in data 11.07.2022 del Giudice di Pace di Roma;
2. Condanna a rifondere a le spese di Parte_2 Controparte_1 lite, liquidate quanto al secondo grado in € 1190,70, oltre rimborso spese generali al 15
%, IVA e CPA come per legge.
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 Parte_2 comma 1-quater DPR 115/2002.
Sentenza esecutiva ex lege
Roma, così decisa il 15 maggio 2025
Atto redatto con l'attività di collaborazione e studio della GOP in tirocinio dott.ssa Sara Di
Cintio
8 Il Giudice
Dott. Guido Garavaglia
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