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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 408/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
GIANNETTA ALESSANDRO, Giudice
PALMA ISIDORO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1425/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3454/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6
e pubblicata il 12/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200027852654000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 393/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio appella dinanzi questa Corte la sentenza n. 3454/2022 depositata in data 12/12/2022 con la quale la Corte di Giustizia di primo grado di Milano ha accolto il ricorso del contribuente sig. Resistente_1.
La Corte di primo grado ha annullato la cartella di pagamento impugnata ed il ruolo sottostante relativa la periodo di imposta 2016 oggetto di rettifica a seguito di controllo formale ex art 36 ter Dpr n. 600/73 .
L'Ufficio ha disconosciuto il credito di imposta per redditi prodotti all'estero dal contribuente negli anni
2013 e 2014 .
L'Ufficio lamenta la erroneità della sentenza impugnata ritenendo che al contrario di quanto deciso dai primi Giudici il diritto al credito di imposta si esaurisce nel medesimo anno in cui le imposta pagate all'estero sono diventate definitive.
Si è ritualmente costituito in questa fase di gravame l'appellato contribuente depositando controdeduzioni e memoria illustrativa.
La causa è stata posta in decisione alla pubblica udienza in data 20 febbraio 2026 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e non può essere accolto.
Il thema decidendum concernente la applicazione ed interpretazione del disposto di cui all'art 165 TUIR e, quindi, la ritenuta decadenza in cui sarebbe incorso il contribuente secondo la tesi prospettata dall'Ufficio
è stata oggetto di diverse pronuncie anche da parte di questa Corte di Giustizia.
La sentenza qui impugnata è priva di vizi e merita piena conferma essendo adeguatamente e correttamente motivata .
Segnatamente si osserva che il contribuente odierno appellato non ha utilizzato la detrazione del credito spettante per ridurre l'imposta dovuta sui redditi del 2013 e del 2014, ma, seguendo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, ha provveduto a riportare, nel Quadro G del Modello 730/2016, il credito per le imposte estere determinato per il 2013 e il 2014 ed indicato, separatamente ed autonomamente, nel quadro G.
L'Ufficio appellante erra nel ritenere sussistente uno sbarramento temporale all'utilizzo in detrazione del citato credito d'imposta, invero non previsto dall'art. 165 del TUIR.
Tale “decadenza” è stata volutamente e specificatamente abrogata dal legislatore con il passaggio dal vecchio al nuovo TUIR, laddove il citato art. 15 è stato trasfuso nell'art. 165 del TUIR eliminando la previsione di decadenza originariamente codificata . Dal confronto tra le due disposizioni normative che si sono succedute, emerge chiaramente la eliminazione di uno sbarramento temporale all'esercizio del diritto alla detrazione: art. 15, abrogato: “La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ...
”; art. 165, vigente: “La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero ...
La mancanza di una specifica previsione - sia nel quadro normativo di riferimento sia nell'art. 165 TUIR - di una causa ostativa, ai fini temporali, per richiedere la detrazione del credito, conferma che le imposte estere possono essere recuperate nell'ordinario termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile.
Sul punto si ricorda che con le Ordinanze n. 9671/2025 del 13 aprile 2025 e n. 10642/2025 del 23 aprile
2025 la Suprema Corte di Cassazione ha fornito una inequivocabile conferma ermeneutica: l'art. 165 del T.U.I.R. non prevede alcun termine decadenziale per la fruizione del credito d'imposta relativo a imposte assolte all'estero.
In particolare la Suprema Corte ha testualmente affermato: “Nel caso di specie ciò che risulta oggetto di controversia è l'esistenza di una decadenza dalla possibilità di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero nel caso in cui non si sia proceduto all'espressa indicazione di questo credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il credito è maturato. Ebbene, dalla disciplina e i principi summenzionati, non si rinviene di certo un termine di decadenza entro il quale il credito d'imposta va indicato per l'utilizzo.L'art. 165 TUIR, invero, non dispone un obbligo di indicazione del credito d'imposta, ma, nel rispetto dei principi di competenza, autonomia e separazione dei periodi d'imposta, richiede più semplicemente che il credito spettante sia calcolato con riferimento alle risultanze reddituali dello anno stesso in cui è sorto. E ciò differentemente dal previgente art. 15 TUIR, che invece disponeva un'espressa decadenza (…). Siffatta previsione di decadenza, tuttavia, è stata volutamente e specificatamente abrogata con il passaggio dal vecchio al nuovo TUIR, laddove il citato art. 15 è stato trasfuso nell'art. 165 TUIR. (…).
Pertanto, la mancanza di una specifica previsione di decadenza per esporre la detrazione del credito che origina dalle imposte versate all'estero sul medesimo reddito conferma come lo stesso possa essere recuperato nell'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile."
Nella fattispecie il contribuente ha operato correttamente secondo i richiamati principi.
Ne consegue , pertanto, la infondatezza dell'appello qui deciso e la piena conferma della sentenza impugnata.
Le spese di giudizio seguono l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
GIANNETTA ALESSANDRO, Giudice
PALMA ISIDORO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1425/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3454/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6
e pubblicata il 12/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200027852654000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 393/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio appella dinanzi questa Corte la sentenza n. 3454/2022 depositata in data 12/12/2022 con la quale la Corte di Giustizia di primo grado di Milano ha accolto il ricorso del contribuente sig. Resistente_1.
La Corte di primo grado ha annullato la cartella di pagamento impugnata ed il ruolo sottostante relativa la periodo di imposta 2016 oggetto di rettifica a seguito di controllo formale ex art 36 ter Dpr n. 600/73 .
L'Ufficio ha disconosciuto il credito di imposta per redditi prodotti all'estero dal contribuente negli anni
2013 e 2014 .
L'Ufficio lamenta la erroneità della sentenza impugnata ritenendo che al contrario di quanto deciso dai primi Giudici il diritto al credito di imposta si esaurisce nel medesimo anno in cui le imposta pagate all'estero sono diventate definitive.
Si è ritualmente costituito in questa fase di gravame l'appellato contribuente depositando controdeduzioni e memoria illustrativa.
La causa è stata posta in decisione alla pubblica udienza in data 20 febbraio 2026 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e non può essere accolto.
Il thema decidendum concernente la applicazione ed interpretazione del disposto di cui all'art 165 TUIR e, quindi, la ritenuta decadenza in cui sarebbe incorso il contribuente secondo la tesi prospettata dall'Ufficio
è stata oggetto di diverse pronuncie anche da parte di questa Corte di Giustizia.
La sentenza qui impugnata è priva di vizi e merita piena conferma essendo adeguatamente e correttamente motivata .
Segnatamente si osserva che il contribuente odierno appellato non ha utilizzato la detrazione del credito spettante per ridurre l'imposta dovuta sui redditi del 2013 e del 2014, ma, seguendo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, ha provveduto a riportare, nel Quadro G del Modello 730/2016, il credito per le imposte estere determinato per il 2013 e il 2014 ed indicato, separatamente ed autonomamente, nel quadro G.
L'Ufficio appellante erra nel ritenere sussistente uno sbarramento temporale all'utilizzo in detrazione del citato credito d'imposta, invero non previsto dall'art. 165 del TUIR.
Tale “decadenza” è stata volutamente e specificatamente abrogata dal legislatore con il passaggio dal vecchio al nuovo TUIR, laddove il citato art. 15 è stato trasfuso nell'art. 165 del TUIR eliminando la previsione di decadenza originariamente codificata . Dal confronto tra le due disposizioni normative che si sono succedute, emerge chiaramente la eliminazione di uno sbarramento temporale all'esercizio del diritto alla detrazione: art. 15, abrogato: “La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ...
”; art. 165, vigente: “La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero ...
La mancanza di una specifica previsione - sia nel quadro normativo di riferimento sia nell'art. 165 TUIR - di una causa ostativa, ai fini temporali, per richiedere la detrazione del credito, conferma che le imposte estere possono essere recuperate nell'ordinario termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile.
Sul punto si ricorda che con le Ordinanze n. 9671/2025 del 13 aprile 2025 e n. 10642/2025 del 23 aprile
2025 la Suprema Corte di Cassazione ha fornito una inequivocabile conferma ermeneutica: l'art. 165 del T.U.I.R. non prevede alcun termine decadenziale per la fruizione del credito d'imposta relativo a imposte assolte all'estero.
In particolare la Suprema Corte ha testualmente affermato: “Nel caso di specie ciò che risulta oggetto di controversia è l'esistenza di una decadenza dalla possibilità di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero nel caso in cui non si sia proceduto all'espressa indicazione di questo credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il credito è maturato. Ebbene, dalla disciplina e i principi summenzionati, non si rinviene di certo un termine di decadenza entro il quale il credito d'imposta va indicato per l'utilizzo.L'art. 165 TUIR, invero, non dispone un obbligo di indicazione del credito d'imposta, ma, nel rispetto dei principi di competenza, autonomia e separazione dei periodi d'imposta, richiede più semplicemente che il credito spettante sia calcolato con riferimento alle risultanze reddituali dello anno stesso in cui è sorto. E ciò differentemente dal previgente art. 15 TUIR, che invece disponeva un'espressa decadenza (…). Siffatta previsione di decadenza, tuttavia, è stata volutamente e specificatamente abrogata con il passaggio dal vecchio al nuovo TUIR, laddove il citato art. 15 è stato trasfuso nell'art. 165 TUIR. (…).
Pertanto, la mancanza di una specifica previsione di decadenza per esporre la detrazione del credito che origina dalle imposte versate all'estero sul medesimo reddito conferma come lo stesso possa essere recuperato nell'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile."
Nella fattispecie il contribuente ha operato correttamente secondo i richiamati principi.
Ne consegue , pertanto, la infondatezza dell'appello qui deciso e la piena conferma della sentenza impugnata.
Le spese di giudizio seguono l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge