Sentenza 7 febbraio 2023
Decreto presidenziale 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 07/02/2023, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/02/2023
N. 02050/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05771/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5771 del 2022, proposto da IO CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata in data 24 luglio 2021;
per la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso;
per la nomina di un commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, premesso che in data 24 luglio 2021 egli ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, ha chiesto al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e condannare quest’ultima all’adozione di un provvedimento espresso, nominando altresì un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca.
All’udienza del 10 gennaio 2023 la causa è stata assunta in decisione.
2. I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata dall’amministrazione medesima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
Nel caso in esame sussiste un obbligo espresso dell’amministrazione di provvedere entro un termine specificamente previsto. L’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE, stabilisce infatti al comma 2 prevede infatti che “ Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni ”; al comma 6 prevede poi che “ Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato ”.
Inoltre, dagli atti di causa risulta che il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sull’istanza o abbia chiesto all’interessato un’integrazione documentale.
In accoglimento del ricorso, si deve pertanto ordinare al Ministero dell’Istruzione di provvedere sull’istanza del ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Si ritiene infine opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora il commissario ad acta , nella persona del Dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, il quale dovrà provvedere, con potere di delega e con diritto al compenso, entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima. Il compenso del Commissario ad acta, che comunque dovrà produrre al giudicante compiuta relazione sulle operazioni effettuate, viene stabilito sin d’ora, nel caso di suo intervento, in euro 750,00 salvo conguaglio, da porre a carico del Ministero dell’Istruzione inadempiente.
3. In applicazione del principio della soccombenza, il Ministero dell’Istruzione va condannato al pagamento delle spese processuali, nella misura di euro 750,00 a titolo di compensi professionali e di euro 300,00 a titolo di spese, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente come precisato in motivazione nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
- nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, il quale, con facoltà di delega e con diritto al compenso, provvederà, in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 750,00 a titolo di compensi e di euro 300,00 a titolo di spese, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori antistatari.
In caso di intervento del Commissario ad acta, condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento del compenso del Commissario, che si liquida sin da ora in euro 750,00 salvo conguaglio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Dalila Satullo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO