Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/2021, n. 12492
CASS
Sentenza 7 dicembre 2021

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In tema di peculato, costituisce reato la condotta del gestore di una struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, pur realizzata prima delle modifiche introdotte dell'art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, atteso che la novella non ha comportato una "abolitio criminis", bensì solo un fenomeno di successione di norme extrapenali, incidenti su elementi normativi della fattispecie relativi alla qualifica soggettiva del gestore. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito della modifica normativa, il gestore è divenuto soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, sicché non può più considerarsi quale "agente contabile" con obbligo di rendiconto delle somme riscosse per conto dell'ente).

Commentari2

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 febbraio 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/2021, n. 12492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12492
Data del deposito : 7 dicembre 2021

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