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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. Benedetto Michele Leuzzi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 725/2023 R.G.,
tra
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Antonio Parte_1
Saladino
ricorrente ed
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 26.02.2025.
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 07.04.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo confermato il giudizio reso dalla Commissione sanitaria;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Veniva disposta nuova CTU medico-legale.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, la concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% (art.13 legge n.118/71), mentre per l'ottenimento della pensione occorre la totale inabilità della parte (art.13 legge cit.).
Orbene, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott. Persona_1
, ha accertato che patologie da cui è affetta parte istante “Miocardiopatia ipertrofica in esiti di
[...] sostituzione valvolare mitralica mediante protesi biologica con funzione ventricolare sinistra conservata (NYHA II). Ipoacusia bilaterale. Sindrome depressiva. Osteoartrosi. Esiti di protesi ginocchio Dx e Sx.”, non risultano di entità tale da determinare la concessione della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n.118/71 (a tal fine occorrendo la totale inabilità della parte), riducendone invece la capacità lavorativa in misura pari al 80%
(cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 18.01.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del CTU, peraltro conformi a quelle già espresse dal consulente nominato nella prima fase del giudizio, possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
2 - rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Catanzaro, li 28.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. Benedetto Michele Leuzzi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 725/2023 R.G.,
tra
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Antonio Parte_1
Saladino
ricorrente ed
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 26.02.2025.
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 07.04.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo confermato il giudizio reso dalla Commissione sanitaria;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Veniva disposta nuova CTU medico-legale.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, la concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% (art.13 legge n.118/71), mentre per l'ottenimento della pensione occorre la totale inabilità della parte (art.13 legge cit.).
Orbene, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott. Persona_1
, ha accertato che patologie da cui è affetta parte istante “Miocardiopatia ipertrofica in esiti di
[...] sostituzione valvolare mitralica mediante protesi biologica con funzione ventricolare sinistra conservata (NYHA II). Ipoacusia bilaterale. Sindrome depressiva. Osteoartrosi. Esiti di protesi ginocchio Dx e Sx.”, non risultano di entità tale da determinare la concessione della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n.118/71 (a tal fine occorrendo la totale inabilità della parte), riducendone invece la capacità lavorativa in misura pari al 80%
(cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 18.01.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del CTU, peraltro conformi a quelle già espresse dal consulente nominato nella prima fase del giudizio, possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
2 - rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Catanzaro, li 28.02.2025
Il Giudice del Lavoro
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